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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9500/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto: pagamento indennizzo assicurativo, vertente
TRA
DIMENSIONE SUONO S.R.L.S. (p.iva 07492571216), in persona del procuratore speciale Raiola US, giusta procura speciale per Notar Paolo Landolfi del
28/9/2017, rep. N. 33494, AL SO (c.f. [...]), rapp.ti e difesi dall'avv. Nicola D'Amore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORI
E
ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. (p.iva 00774430151), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, dall'avv. Paolo De Divitiis, in virtù di procura generale alle liti per notar Angelo Chianale, rilasciata il 27/4/2017, rep 81957, racc. 38077.
CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24/10/2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4/4/2018, la Dimensione Suono
S.r.l. e SE IO convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale,
l'Italiana Assicurazioni S.p.A. (d'ora in poi per brevità solo “Italiana”), deducendo:
- che la Dimensione Suono aveva stipulato con la compagnia convenuta la polizza di assicurazione contro i danni n. 2016/30/6147433, con decorrenza dal
19/03/2016 fino al 31/03/2017; - che detta polizza era a copertura di una molteplicità di rischi connessi alla propria attività commerciale, che si svolgeva in Napoli, alla Salita Santa Maria
Apparente n. 5 nei locali di proprietà di esso SE IO;
- che in data 26/07/2016, all'interno di detto esercizio commerciale, si era verificato un violento incendio che aveva arrecato gravi danni alla parte muraria dei locali e a quanto in esso contenuto;
- che detto incendio aveva avuto origine nel vano cucina, con estensione alla zona bar ed irraggiamento di tutti gli ambienti circostanti, così come da verbale dei
VVFF intervenuti sul posto;
- di aver attivato, previa denuncia del sinistro all'assicurazione, la procedura peritale per la quantificazione dell'indennizzo, determinato in € 335.000,00 al netto della franchigia contrattuale;
- di avere, pertanto, richiesto il pagamento di detta somma alla Italiana la quale aveva, invece, proposto di definire la controversia con il versamento della diversa somma di euro 70.000,00 ai sensi dell'art. 1893, ultimo comma, c.c..
Tanto premesso, chiedevano dichiararsi l'inadempimento contrattuale dell'Italiana Assicurazioni S.p.A e condannarsi la stessa al pagamento della somma di € 298.300,00 ( così ripartiti: € 198.750,00 afferenti al fabbricato di proprietà IO SE, € 97.050,00 per il contenuto della Dimensione Suono ed € 2.500,00 per onorario peritale), a titolo di indennizzo, oltre interessi ex art. 1284 1 e 4 comma c.c. e svalutazione monetaria, nonchè al risarcimento del danno emergente corrispondente alle spese e alle competenze per la procedura di mediazione intrapresa e al pagamento delle spese di lite, da attribuirsi al porcuratore anticipatario.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta la quale eccepiva l'inoperatività della polizza per violazione dell'art. 1892 c.c., formulando, in via riconvenzionale, domanda di annullamento del relativo contratto di assicurazione;
in via gradata, chiedeva determinarsi l'indennizzo rispettivamente spettante a ciascuna delle parti attrici secondo quanto disposto dall'art. 1893 c.c., il tutto con pagamento delle spese del giudizio, unitamente al risarcimento dei danni ex art 96.cp.c.
Espletata l'istruttoria, la causa, in data 26/11/2024, con ordinanza resa all'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza, veniva riservata in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Così riassunti i termini della controversia, rileva preliminarmente il
Tribunale che è infondata e va disattesa l'eccezione, sollevata da parte attrice, di inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta per carenza di procura alle liti. Secondo gli attori, poiché la procura generale alle liti del 27/4/2017 veniva conferita “limitatamente ai giudizi passivi di primo grado”, la stessa non attribuirebbe al difensore il potere di proporre domande riconvenzionali.
L'assunto non è condivisibile. Infatti, va osservato che il mandato alle liti attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le difese che siano comunque ricollegabili con l'originario oggetto della causa, e, quindi, anche la domanda riconvenzionale, atteso che quest'ultima, anche quando introduce un nuovo tema di indagine e mira all'attribuzione di un autonomo bene della vita, resta sempre fondamentalmente connotata dalla “funzione difensiva” di reazione alla pretesa della controparte.(cfr. Cass. 27/4/2018, n. 10168; Cass. S.U. 14/3/2016, n. 4909;
Cass. 20/3/2009, n. 6883; Cass, 7/4/2006, n. 8207). Discende da ciò, pertanto, che la limitazione “ai giudizi passivi” contenuta nella richiamata procura, nonché nella delibera del Consiglio di Amministrazione della società del 27/1/2017, non esclude il potere di proporre domande riconvenzionali - in essa, peraltro, espressamente previsto - non esorbitando, tale potere, dall'ambito delle facoltà difensive ricollegabili alla causa principale costituente l'oggetto della lite passiva.
Quanto al merito della controversia, la società convenuta sostiene che la polizza “assicurazione contro i danni, sezione incendio”, stipulata dalla
Dimensione Suono, sarebbe inoperativa per violazione dell'art. 1892 c.c., in quanto la predetta società avrebbe scientemente dichiarato di esercitare presso i locali siti in Salita S. Maria Apparente attività di ristorazione con annessa attività accessoria di ballo e intrattenimento musicale, mentre, in realtà, l'attività svolta in via principale era quella di discoteca.
Ebbene, gli elementi probatori di natura documentale offerti dalla convenuta a sostegno del proprio assunto sono i seguenti:
- il contratto di locazione sottoscritto in data 30/8/2013 dalla Dimensione Suono con SE IO prevedeva, nel preambolo, che la predetta società lo chiedeva in locazione per esercitarvi “attività di discoteca locale di intrattenimento notturno con annessa ristorazione” e nell'oggetto che l'immobile era “concesso in locazione per l'attività di “sala da ballo per intrattenimento notturno con annessa attività di ristorazione”;
- il contratto di locazione, stipulato dalla Dimensione Suono in data 8/7/2013, con
PA Flora, avente ad oggetto un immobile adiacente a quello di causa da adibire a uso deposito prevedeva, all'art. 7, “i locali si concedono in locazione per il solo uso accessorio a quelli limitrofi occupati dalla conduttrice ed adibiti a discoteca”;
- la dichiarazione di voltura del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, laddove si fa riferimento “a locale di intrattenimento danzante e pubblico spettacolo con annessa somministrazione di bevande”;
- il verbale redatto in data 27/7/2016 a seguito dell'incendio, nel quale i VV.FF. danno atto della presenza di fumo “fuoriuscente da un locale interrato adibito a discoteca” e lo stesso locale viene individuato come appartenente alla categoria
“discoteche e sale da ballo”;
- la denuncia sporta in data 28/7/2016 al Commissariato di San Ferdinando, in cui i soci della Dimensione Suono, NA PI e CO NS Anna, dopo aver dichiarato la sede della società era in Salita Santa Maria Apparente n. 5, specificavano che a “detto indirizzo è ubicata una discoteca momentaneamente ferma per attesa ultimazione di lavori di ampliamento;
- le sommarie informazioni rese in data 27/7/2016, ove il NA dichiarava di essere il gestore del “locale per eventi denominato Ego” indicato anche dagli altri soci nel corso del verbale anche come “discoteca Ego Disco Club”;
- i numerosi atti di indagine svolti dall'Autorità Giudiziaria e le cronache giornalistiche prodotte in atti dalla convenuta in cui è fatto riferimento ad un incendio divampato nella discoteca Ego;
- gli atti della perizia estimativa dei danni, redatta dallo Studio
Cincotti&Company da cui emerge che il danno agli “impianti e luci audio” è stato stimato in € 24.945,00 tenendo conto del preesistente stato d'uso.
Quanto, invece, alle risultanze della prova orale espletata, dalle stesse è emerso:
-che l'immobile aveva un'estensione di circa mq. 700 ed era costituito da grotte scavate nella roccia tufacea, poste su quote sfalsate e collegate tra loro con una scala ferro, oltre che dall'appartamento di proprietà di PA Flora, adibito ad uso deposito (cfr. dichiarazione resa da RA US in sede di interrogatorio formale);
- che i locali erano dotati di apparecchiature mixer sonore e luci, come inventariato nella perizia redatta dalla Cincotti&Company, di cui il perito De
Felice Raffaele, escusso in qualità di teste, confermava il contenuto.
Ebbene, dal descritto quadro probatorio emergono numerosi indici che inducono a ritenere che l'attività di discoteca/sala da ballo avesse carattere preponderante rispetto a quella di somministrazione di alimenti e bevande. Invero, non solo dalla documentazione sopra richiamata emerge che il luogo teatro del sinistro è sempre identificato come “discoteca” e, aspetto maggiormente significativo, è che lo stesso viene indicato come tale proprio dai soci della
Dimensione Suono nei più svariati contesti, ma detta destinazione risulta assolutamente compatibile con la conformazione dei locali e le attrezzature ivi rinvenute. E' indubbio, infatti, che una superficie di ben 700 mq. disposta ad un piano seminterrato, costituita da grotte scavate nella roccia tufacea, fosse del tutto congeniale all'esercizio dell'attività di discoteca – alla quale del resto era stato destinato anche dal gestore precedente - piuttosto che a quella di ristorazione.
Tale convincimento, del resto, è ulteriormente avvalorato dall'impiantistica di luci e suoni presente nell'immobile, il cui valore è stato stimato, come detto, nella considerevole cifra di quasi 25.000,00 euro, la quale può giustificarsi solo in relazione ad un'attività di discoteca e non certo di ristorazione.
Contraddittorie appaiono poi, le considerazioni svolte da parte attrice che se, da un lato, sostiene che solo per il passato l'immobile era stato adibito a discoteca, dall'altro lato, afferma che era noto a tutti, compreso l'assicuratore - che nello stesso si svolgesse “attività di ballo ed intrattenimento”, quasi ad ipotizzare una presunta notorietà del fatto. Né sposta i termini della questione l'assunto secondo cui il locale da discoteca in senso stretto si fosse trasformato nel tempo in un luogo di organizzazione di eventi, di feste o serate a tema, in quanto tale diversa connotazione certamente non implica che lo stesso fosse diventato un
“ristorante, trattoria, pizzeria con annessa attività accessoria di ballo e intrattenimento musicale” o un “ristorante con accesso riservato ai soci”, dal momento che tale circostanza risulta smentita dagli elementi probatori acquisiti in giudizio. Ne consegue, pertanto, che risulta integrato il primo presupposto richiesto dall'art. 1892 c.c., dovendosi ritenere che la dichiarazione resa dalla Dimensione
Suono in sede di stipula della polizza in ordine all'attività svolta nei locali de quibus non sia esatta.
Sul piano dell'elemento psicologico che, la citata norma indica nel dolo o colpa grave, esso appare integrato dalla coscienza dell'inesattezza o della reticenza della dichiarazione e dalla consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni.
Nel caso di specie non v'è dubbio che l'erroneità della dichiarazione in ordine al tipo di attività sia ascrivibile quanto meno a titolo di colpa grave al legale rapp.te della Dimensione Suolo, essendo lo stesso pienamente consapevole di quale fosse l'attività effettivamente svolta dalla società, avuto riguardo anche al fatto che, in altre circostanze, il predetto non aveva omesso di riferire che l'esercizio era adibito in via principale a sala da ballo, come, ad esempio, in sede di stipula del contratto di locazione dell'immobile. A ciò aggiungasi che l'importanza della dichiarazione resa è sottolineata non solo dall'essere la stessa indicata nella prima pagina della scheda di polizza, ma anche dal contenuto dell'art,.
2.13 delle condizioni generali di contratto ove è fatto espresso riferimento all'inoperatività della garanzia nell'ipotesi in cui la l'attività esercitata non corrisponda a quella prevista dal codice riportato nell'elenco delle attività assicurabili di cui alla
Sezione 13, eventualmente integrato dalla descrizione dell'attività stessa.
Quanto, infine, all'ultimo profilo che riguarda il consenso dell'assicurazione che si assume viziato dalla dichiarazione reticente, va precisato che le dichiarazioni reticenti producono gli effetti di cui all'art. 1892 c.c. quando siano "in astratto" idonee ad incidere sul rischio, a prescindere dalla loro effettiva incidenza causale sul concreto sinistro del cui indennizzo di discute. Ciò si spiega in quanto la norma mira a tutelare l'assicuratore il quale, data la aleatorietà tipica del contratto di assicurazione, fa affidamento sulle dichiarazioni dell'assicurato per valutare il livello di rischio e fissare il corrispondente premio. L'assicurato perde il diritto all'indennizzo non perché abbia previsto il sinistro senza dirlo, ma perché ha taciuto una causa potenziale di aggravamento del rischio (cfr. Cass.
18/7/2023, n. 20897). Si tratta cioè di dichiarazioni che influenzano il quadro circostanziale nel quale l'assicuratore ha assunto a suo carico il rischio stesso, cosicché esse possano ritenersi avere inciso, nel momento della formazione del contratto, sul consenso dell'assicuratore o sulle condizioni contrattuali (Cass.
4.7.1997, n. 6039).
Ebbene, che la dichiarazione inesatta della Dimensione Suono abbia inciso sulla formazione del consenso dell'assicurazione, è circostanza che può presumersi non solo per il fatto che l'inesattezza ha riguardato un aspetto essenziale del contratto quale l'attività oggetto di polizza, ma anche in quanto nell'elenco delle attività assicurabili di cui alla Sezione 13) delle condizioni di polizza non è contemplata la discoteca. Infatti, come allegato dalla convenuta e come emerge dal “Manuale Regole Assuntive” dalla stessa prodotto in atti, nell'ambito delle polizze incendio, le discoteche, i night club e simili sono inseriti nell'ambito dei “Rischi non graditi/particolari”, per la cui assicurazione è richiesta una visita ispettiva da parte di un tecnico e la redazione di un rapporto di ispezione che deve contenere “informazioni dettagliate relative al livello di prevenzione, protezione, manutenzione, gestione ed organizzazione dell'azienda da assicurare, nonché una valutazione complessiva del rischio”.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per ritenere che l'Assicurazione, ove correttamente informata, non avrebbe stipulato quella tipologia di contratto o lo avrebbe stipulato a condizioni diverse, non potendosi mettere sullo stesso piano il rischio legato ad un'attività di ristorazione, sia pure con intrattenimento danzante, con quello relativo ad un'attività di discoteca.
Né rileva che l'incendio sviluppatosi sia stato qualificato dagli inquirenti come incendio doloso ad opera di ignoti e, quindi, in linea di principio come evento privo di un diretto rapporto causale con la reticenza dell'assicurato, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza, non è necessaria la sussistenza di un nesso di casualità tra la circostanza taciuta o rappresentata in modo inesatto ed il sinistro in concreto verificatosi. In particolare, non occorre, perché il contratto possa essere annullato, che l'evento dannoso si sia verificato come conseguenza della circostanza non dichiarata, in quanto ciò che rileva è che il fatto passato sotto silenzio fosse rilevante al momento della stipulazione del contratto per aumentare la gravità del rischio (cfr. Cass. 18/7/2023, n. 20997; Cass. 13/5/2020,
n. 8895).
Infatti, dalla lettura dell'art. 1892 c.c. ciò che si ricava è che il nesso funzionale deve sussistere non tra la circostanza taciuta o inesattamente dichiarata ed il sinistro, ma fra la medesima dichiarazione e l'errore dell'assicuratore nell'esatta valutazione del rischio assicurato. In altri termini, l'informazione non corretta deve essere eziologicamente collegata all'inesatta valutazione della realtà e non all'evento concreto poi realizzatosi, venendo pertanto ad incidere sulla formazione della volontà dell'assicuratore.
Quanto, infine, alla tempestività dell'azione di annullamento, va osservato che il termine di tre mesi, previsto a pena di decadenza dall'art. 1892 comma 2
c.c. - entro cui l'assicuratore deve comunicare all'assicurato di volere esercitare l'azione di annullamento – è stato rispettato dalla Compagnia convenuta.
Premesso, infatti, che detto termine decorre “dal giorno in cui l'assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza” , nella specie, deve ritenersi, conformemente a quanto dedotto dalla Italiana, che la stessa abbia acquisito piena contezza dei fatti a partire dalla data di chiusura delle indagini
(26/9/2016) e dall'avvenuto dissequestro dell'immobile (27/9/2016), avendo potuto solo allora prendere visione degli atti di causa e dell'immobile interessato dall'incendio. Ne deriva, pertanto, che è tempestiva la comunicazione notificata il
25/10/2016 a mezzo raccomandata per compiuta giacenza alla Dimensione Suono presso la sua sede legale (reiterata in data 4/1/2017 presso il legale rapp.te), con la quale l'assicurazione informava la società assicurata di ritenere il contratto
“nullo” ai sensi dell'art. 1892 c.c.
In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, deve essere disposto l'annullamento del contratto di assicurazione stipulato dalle parti.
Ne consegue, il rigetto della domanda volta al conseguimento dell'indennizzo assicurativo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
Va invece rigettata la domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dalla convenuta, non ravvisandosi nella vicenda in esame i presupposti della lite temeraria, la quale certamente non può farsi discendere dalla mera infondatezza della pretesa azionata in giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Dimensione Suono S.r.l.s. e SE IO, con atto di citazione notificato in data 20/6/2019, nei confronti della Italiana Assicurazioni
S.p.a.., nonché sulla domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27/12/2018, così provvede:
a) in accoglimento della domanda riconvenzionale, annulla il contratto di assicurazione stipulato dalle parti e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta dagli attori;
b) condanna la Dimensione Suono S.r.l.s e SE IO al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi €
14.170,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge;
c) rigetta la domanda proposta dalla società convenuta ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Napoli, 14/3/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Varriale, Magistrato Ordinario in
Tirocinio
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9500/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto: pagamento indennizzo assicurativo, vertente
TRA
DIMENSIONE SUONO S.R.L.S. (p.iva 07492571216), in persona del procuratore speciale Raiola US, giusta procura speciale per Notar Paolo Landolfi del
28/9/2017, rep. N. 33494, AL SO (c.f. [...]), rapp.ti e difesi dall'avv. Nicola D'Amore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORI
E
ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. (p.iva 00774430151), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, dall'avv. Paolo De Divitiis, in virtù di procura generale alle liti per notar Angelo Chianale, rilasciata il 27/4/2017, rep 81957, racc. 38077.
CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24/10/2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4/4/2018, la Dimensione Suono
S.r.l. e SE IO convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale,
l'Italiana Assicurazioni S.p.A. (d'ora in poi per brevità solo “Italiana”), deducendo:
- che la Dimensione Suono aveva stipulato con la compagnia convenuta la polizza di assicurazione contro i danni n. 2016/30/6147433, con decorrenza dal
19/03/2016 fino al 31/03/2017; - che detta polizza era a copertura di una molteplicità di rischi connessi alla propria attività commerciale, che si svolgeva in Napoli, alla Salita Santa Maria
Apparente n. 5 nei locali di proprietà di esso SE IO;
- che in data 26/07/2016, all'interno di detto esercizio commerciale, si era verificato un violento incendio che aveva arrecato gravi danni alla parte muraria dei locali e a quanto in esso contenuto;
- che detto incendio aveva avuto origine nel vano cucina, con estensione alla zona bar ed irraggiamento di tutti gli ambienti circostanti, così come da verbale dei
VVFF intervenuti sul posto;
- di aver attivato, previa denuncia del sinistro all'assicurazione, la procedura peritale per la quantificazione dell'indennizzo, determinato in € 335.000,00 al netto della franchigia contrattuale;
- di avere, pertanto, richiesto il pagamento di detta somma alla Italiana la quale aveva, invece, proposto di definire la controversia con il versamento della diversa somma di euro 70.000,00 ai sensi dell'art. 1893, ultimo comma, c.c..
Tanto premesso, chiedevano dichiararsi l'inadempimento contrattuale dell'Italiana Assicurazioni S.p.A e condannarsi la stessa al pagamento della somma di € 298.300,00 ( così ripartiti: € 198.750,00 afferenti al fabbricato di proprietà IO SE, € 97.050,00 per il contenuto della Dimensione Suono ed € 2.500,00 per onorario peritale), a titolo di indennizzo, oltre interessi ex art. 1284 1 e 4 comma c.c. e svalutazione monetaria, nonchè al risarcimento del danno emergente corrispondente alle spese e alle competenze per la procedura di mediazione intrapresa e al pagamento delle spese di lite, da attribuirsi al porcuratore anticipatario.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta la quale eccepiva l'inoperatività della polizza per violazione dell'art. 1892 c.c., formulando, in via riconvenzionale, domanda di annullamento del relativo contratto di assicurazione;
in via gradata, chiedeva determinarsi l'indennizzo rispettivamente spettante a ciascuna delle parti attrici secondo quanto disposto dall'art. 1893 c.c., il tutto con pagamento delle spese del giudizio, unitamente al risarcimento dei danni ex art 96.cp.c.
Espletata l'istruttoria, la causa, in data 26/11/2024, con ordinanza resa all'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza, veniva riservata in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Così riassunti i termini della controversia, rileva preliminarmente il
Tribunale che è infondata e va disattesa l'eccezione, sollevata da parte attrice, di inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta per carenza di procura alle liti. Secondo gli attori, poiché la procura generale alle liti del 27/4/2017 veniva conferita “limitatamente ai giudizi passivi di primo grado”, la stessa non attribuirebbe al difensore il potere di proporre domande riconvenzionali.
L'assunto non è condivisibile. Infatti, va osservato che il mandato alle liti attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le difese che siano comunque ricollegabili con l'originario oggetto della causa, e, quindi, anche la domanda riconvenzionale, atteso che quest'ultima, anche quando introduce un nuovo tema di indagine e mira all'attribuzione di un autonomo bene della vita, resta sempre fondamentalmente connotata dalla “funzione difensiva” di reazione alla pretesa della controparte.(cfr. Cass. 27/4/2018, n. 10168; Cass. S.U. 14/3/2016, n. 4909;
Cass. 20/3/2009, n. 6883; Cass, 7/4/2006, n. 8207). Discende da ciò, pertanto, che la limitazione “ai giudizi passivi” contenuta nella richiamata procura, nonché nella delibera del Consiglio di Amministrazione della società del 27/1/2017, non esclude il potere di proporre domande riconvenzionali - in essa, peraltro, espressamente previsto - non esorbitando, tale potere, dall'ambito delle facoltà difensive ricollegabili alla causa principale costituente l'oggetto della lite passiva.
Quanto al merito della controversia, la società convenuta sostiene che la polizza “assicurazione contro i danni, sezione incendio”, stipulata dalla
Dimensione Suono, sarebbe inoperativa per violazione dell'art. 1892 c.c., in quanto la predetta società avrebbe scientemente dichiarato di esercitare presso i locali siti in Salita S. Maria Apparente attività di ristorazione con annessa attività accessoria di ballo e intrattenimento musicale, mentre, in realtà, l'attività svolta in via principale era quella di discoteca.
Ebbene, gli elementi probatori di natura documentale offerti dalla convenuta a sostegno del proprio assunto sono i seguenti:
- il contratto di locazione sottoscritto in data 30/8/2013 dalla Dimensione Suono con SE IO prevedeva, nel preambolo, che la predetta società lo chiedeva in locazione per esercitarvi “attività di discoteca locale di intrattenimento notturno con annessa ristorazione” e nell'oggetto che l'immobile era “concesso in locazione per l'attività di “sala da ballo per intrattenimento notturno con annessa attività di ristorazione”;
- il contratto di locazione, stipulato dalla Dimensione Suono in data 8/7/2013, con
PA Flora, avente ad oggetto un immobile adiacente a quello di causa da adibire a uso deposito prevedeva, all'art. 7, “i locali si concedono in locazione per il solo uso accessorio a quelli limitrofi occupati dalla conduttrice ed adibiti a discoteca”;
- la dichiarazione di voltura del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, laddove si fa riferimento “a locale di intrattenimento danzante e pubblico spettacolo con annessa somministrazione di bevande”;
- il verbale redatto in data 27/7/2016 a seguito dell'incendio, nel quale i VV.FF. danno atto della presenza di fumo “fuoriuscente da un locale interrato adibito a discoteca” e lo stesso locale viene individuato come appartenente alla categoria
“discoteche e sale da ballo”;
- la denuncia sporta in data 28/7/2016 al Commissariato di San Ferdinando, in cui i soci della Dimensione Suono, NA PI e CO NS Anna, dopo aver dichiarato la sede della società era in Salita Santa Maria Apparente n. 5, specificavano che a “detto indirizzo è ubicata una discoteca momentaneamente ferma per attesa ultimazione di lavori di ampliamento;
- le sommarie informazioni rese in data 27/7/2016, ove il NA dichiarava di essere il gestore del “locale per eventi denominato Ego” indicato anche dagli altri soci nel corso del verbale anche come “discoteca Ego Disco Club”;
- i numerosi atti di indagine svolti dall'Autorità Giudiziaria e le cronache giornalistiche prodotte in atti dalla convenuta in cui è fatto riferimento ad un incendio divampato nella discoteca Ego;
- gli atti della perizia estimativa dei danni, redatta dallo Studio
Cincotti&Company da cui emerge che il danno agli “impianti e luci audio” è stato stimato in € 24.945,00 tenendo conto del preesistente stato d'uso.
Quanto, invece, alle risultanze della prova orale espletata, dalle stesse è emerso:
-che l'immobile aveva un'estensione di circa mq. 700 ed era costituito da grotte scavate nella roccia tufacea, poste su quote sfalsate e collegate tra loro con una scala ferro, oltre che dall'appartamento di proprietà di PA Flora, adibito ad uso deposito (cfr. dichiarazione resa da RA US in sede di interrogatorio formale);
- che i locali erano dotati di apparecchiature mixer sonore e luci, come inventariato nella perizia redatta dalla Cincotti&Company, di cui il perito De
Felice Raffaele, escusso in qualità di teste, confermava il contenuto.
Ebbene, dal descritto quadro probatorio emergono numerosi indici che inducono a ritenere che l'attività di discoteca/sala da ballo avesse carattere preponderante rispetto a quella di somministrazione di alimenti e bevande. Invero, non solo dalla documentazione sopra richiamata emerge che il luogo teatro del sinistro è sempre identificato come “discoteca” e, aspetto maggiormente significativo, è che lo stesso viene indicato come tale proprio dai soci della
Dimensione Suono nei più svariati contesti, ma detta destinazione risulta assolutamente compatibile con la conformazione dei locali e le attrezzature ivi rinvenute. E' indubbio, infatti, che una superficie di ben 700 mq. disposta ad un piano seminterrato, costituita da grotte scavate nella roccia tufacea, fosse del tutto congeniale all'esercizio dell'attività di discoteca – alla quale del resto era stato destinato anche dal gestore precedente - piuttosto che a quella di ristorazione.
Tale convincimento, del resto, è ulteriormente avvalorato dall'impiantistica di luci e suoni presente nell'immobile, il cui valore è stato stimato, come detto, nella considerevole cifra di quasi 25.000,00 euro, la quale può giustificarsi solo in relazione ad un'attività di discoteca e non certo di ristorazione.
Contraddittorie appaiono poi, le considerazioni svolte da parte attrice che se, da un lato, sostiene che solo per il passato l'immobile era stato adibito a discoteca, dall'altro lato, afferma che era noto a tutti, compreso l'assicuratore - che nello stesso si svolgesse “attività di ballo ed intrattenimento”, quasi ad ipotizzare una presunta notorietà del fatto. Né sposta i termini della questione l'assunto secondo cui il locale da discoteca in senso stretto si fosse trasformato nel tempo in un luogo di organizzazione di eventi, di feste o serate a tema, in quanto tale diversa connotazione certamente non implica che lo stesso fosse diventato un
“ristorante, trattoria, pizzeria con annessa attività accessoria di ballo e intrattenimento musicale” o un “ristorante con accesso riservato ai soci”, dal momento che tale circostanza risulta smentita dagli elementi probatori acquisiti in giudizio. Ne consegue, pertanto, che risulta integrato il primo presupposto richiesto dall'art. 1892 c.c., dovendosi ritenere che la dichiarazione resa dalla Dimensione
Suono in sede di stipula della polizza in ordine all'attività svolta nei locali de quibus non sia esatta.
Sul piano dell'elemento psicologico che, la citata norma indica nel dolo o colpa grave, esso appare integrato dalla coscienza dell'inesattezza o della reticenza della dichiarazione e dalla consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni.
Nel caso di specie non v'è dubbio che l'erroneità della dichiarazione in ordine al tipo di attività sia ascrivibile quanto meno a titolo di colpa grave al legale rapp.te della Dimensione Suolo, essendo lo stesso pienamente consapevole di quale fosse l'attività effettivamente svolta dalla società, avuto riguardo anche al fatto che, in altre circostanze, il predetto non aveva omesso di riferire che l'esercizio era adibito in via principale a sala da ballo, come, ad esempio, in sede di stipula del contratto di locazione dell'immobile. A ciò aggiungasi che l'importanza della dichiarazione resa è sottolineata non solo dall'essere la stessa indicata nella prima pagina della scheda di polizza, ma anche dal contenuto dell'art,.
2.13 delle condizioni generali di contratto ove è fatto espresso riferimento all'inoperatività della garanzia nell'ipotesi in cui la l'attività esercitata non corrisponda a quella prevista dal codice riportato nell'elenco delle attività assicurabili di cui alla
Sezione 13, eventualmente integrato dalla descrizione dell'attività stessa.
Quanto, infine, all'ultimo profilo che riguarda il consenso dell'assicurazione che si assume viziato dalla dichiarazione reticente, va precisato che le dichiarazioni reticenti producono gli effetti di cui all'art. 1892 c.c. quando siano "in astratto" idonee ad incidere sul rischio, a prescindere dalla loro effettiva incidenza causale sul concreto sinistro del cui indennizzo di discute. Ciò si spiega in quanto la norma mira a tutelare l'assicuratore il quale, data la aleatorietà tipica del contratto di assicurazione, fa affidamento sulle dichiarazioni dell'assicurato per valutare il livello di rischio e fissare il corrispondente premio. L'assicurato perde il diritto all'indennizzo non perché abbia previsto il sinistro senza dirlo, ma perché ha taciuto una causa potenziale di aggravamento del rischio (cfr. Cass.
18/7/2023, n. 20897). Si tratta cioè di dichiarazioni che influenzano il quadro circostanziale nel quale l'assicuratore ha assunto a suo carico il rischio stesso, cosicché esse possano ritenersi avere inciso, nel momento della formazione del contratto, sul consenso dell'assicuratore o sulle condizioni contrattuali (Cass.
4.7.1997, n. 6039).
Ebbene, che la dichiarazione inesatta della Dimensione Suono abbia inciso sulla formazione del consenso dell'assicurazione, è circostanza che può presumersi non solo per il fatto che l'inesattezza ha riguardato un aspetto essenziale del contratto quale l'attività oggetto di polizza, ma anche in quanto nell'elenco delle attività assicurabili di cui alla Sezione 13) delle condizioni di polizza non è contemplata la discoteca. Infatti, come allegato dalla convenuta e come emerge dal “Manuale Regole Assuntive” dalla stessa prodotto in atti, nell'ambito delle polizze incendio, le discoteche, i night club e simili sono inseriti nell'ambito dei “Rischi non graditi/particolari”, per la cui assicurazione è richiesta una visita ispettiva da parte di un tecnico e la redazione di un rapporto di ispezione che deve contenere “informazioni dettagliate relative al livello di prevenzione, protezione, manutenzione, gestione ed organizzazione dell'azienda da assicurare, nonché una valutazione complessiva del rischio”.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per ritenere che l'Assicurazione, ove correttamente informata, non avrebbe stipulato quella tipologia di contratto o lo avrebbe stipulato a condizioni diverse, non potendosi mettere sullo stesso piano il rischio legato ad un'attività di ristorazione, sia pure con intrattenimento danzante, con quello relativo ad un'attività di discoteca.
Né rileva che l'incendio sviluppatosi sia stato qualificato dagli inquirenti come incendio doloso ad opera di ignoti e, quindi, in linea di principio come evento privo di un diretto rapporto causale con la reticenza dell'assicurato, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza, non è necessaria la sussistenza di un nesso di casualità tra la circostanza taciuta o rappresentata in modo inesatto ed il sinistro in concreto verificatosi. In particolare, non occorre, perché il contratto possa essere annullato, che l'evento dannoso si sia verificato come conseguenza della circostanza non dichiarata, in quanto ciò che rileva è che il fatto passato sotto silenzio fosse rilevante al momento della stipulazione del contratto per aumentare la gravità del rischio (cfr. Cass. 18/7/2023, n. 20997; Cass. 13/5/2020,
n. 8895).
Infatti, dalla lettura dell'art. 1892 c.c. ciò che si ricava è che il nesso funzionale deve sussistere non tra la circostanza taciuta o inesattamente dichiarata ed il sinistro, ma fra la medesima dichiarazione e l'errore dell'assicuratore nell'esatta valutazione del rischio assicurato. In altri termini, l'informazione non corretta deve essere eziologicamente collegata all'inesatta valutazione della realtà e non all'evento concreto poi realizzatosi, venendo pertanto ad incidere sulla formazione della volontà dell'assicuratore.
Quanto, infine, alla tempestività dell'azione di annullamento, va osservato che il termine di tre mesi, previsto a pena di decadenza dall'art. 1892 comma 2
c.c. - entro cui l'assicuratore deve comunicare all'assicurato di volere esercitare l'azione di annullamento – è stato rispettato dalla Compagnia convenuta.
Premesso, infatti, che detto termine decorre “dal giorno in cui l'assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza” , nella specie, deve ritenersi, conformemente a quanto dedotto dalla Italiana, che la stessa abbia acquisito piena contezza dei fatti a partire dalla data di chiusura delle indagini
(26/9/2016) e dall'avvenuto dissequestro dell'immobile (27/9/2016), avendo potuto solo allora prendere visione degli atti di causa e dell'immobile interessato dall'incendio. Ne deriva, pertanto, che è tempestiva la comunicazione notificata il
25/10/2016 a mezzo raccomandata per compiuta giacenza alla Dimensione Suono presso la sua sede legale (reiterata in data 4/1/2017 presso il legale rapp.te), con la quale l'assicurazione informava la società assicurata di ritenere il contratto
“nullo” ai sensi dell'art. 1892 c.c.
In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, deve essere disposto l'annullamento del contratto di assicurazione stipulato dalle parti.
Ne consegue, il rigetto della domanda volta al conseguimento dell'indennizzo assicurativo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
Va invece rigettata la domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dalla convenuta, non ravvisandosi nella vicenda in esame i presupposti della lite temeraria, la quale certamente non può farsi discendere dalla mera infondatezza della pretesa azionata in giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Dimensione Suono S.r.l.s. e SE IO, con atto di citazione notificato in data 20/6/2019, nei confronti della Italiana Assicurazioni
S.p.a.., nonché sulla domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27/12/2018, così provvede:
a) in accoglimento della domanda riconvenzionale, annulla il contratto di assicurazione stipulato dalle parti e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta dagli attori;
b) condanna la Dimensione Suono S.r.l.s e SE IO al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi €
14.170,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge;
c) rigetta la domanda proposta dalla società convenuta ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Napoli, 14/3/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Varriale, Magistrato Ordinario in
Tirocinio