Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2661 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
30/09/1989, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 27/09/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Domusnovas.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
27/09/2014 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Controparte_1
stato civile del Comune di Domusnovas, anno 2014, numero 13, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e , contratto in Domusnovas in data 27.09.2014, Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Domusnovas all'atto n. 13, parte 2, serie A, anno 2014, ordinando al competente Ufficiale
Pag. 2 di 4 dello Stato Civile di compiere le necessarie annotazioni dell'emananda sentenza.
2) Affidare in maniera condivisa i figli minori e a entrambi i Per_1 Per_2 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i minori, tra cui scelte educative, scolastiche, cure mediche e l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative ed extra scolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3) Stabilire che il versi alla , tramite bonifico bancario, entro il Pt_1 CP_1 giorno quindici di ogni mese, la somma di €. 300,00 mensili quale contributo al mantenimento dei minori.
Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT.
4) Disporre che le spese extra e straordinarie sostenute per i minori siano ripartite al 50% tra i genitori in conformità alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella causa di diritto di famiglia pubblicata dal CNF in data 29.11.2017, dietro presentazione della relativa documentazione.
Si precisa:
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ticket;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari;
c) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Pag. 3 di 4 f) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze.
In relazione alle spese extra richiedenti il necessario accordo tra le parti, espresso o tacito, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, al massimo entro 10 giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la richiesta corredata dalla documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni e il rimborso del 50% dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla richiesta.
5) Libere le modalità di visita in favore del padre, il quale potrà vedere e tenere con sé i minori ogniqualvolta lo vorrà, previ accordi con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche dei minori.
6) Disporre che nessuno dei coniugi debba contribuire al mantenimento dell'altro mediante versamento di un assegno divorzile.
7) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 22/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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