Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 5183/2024 promossa da:
, c.f. , ass. Avv. Salvatore Morrone, Parte_1 C.F._1 domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , ass. Avv. Tommaso Parisi, domiciliato come da CP_1 P.IVA_1 memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso:
- la ricorrente ha introdotto il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al n.
RGL 7486/2023, per ottenere l'accertamento dello status di persona sordomuta di cui alla legge 381/1970 con decorrenza dal 26.1.2023 e dello status di persona portatrice di handicap con connotazione di gravità, ex art. 3 comma 3 L. 104/1992, con la medesima decorrenza;
- la consulenza tecnica d'ufficio effettuata in fase di ATP ha riconosciuto che parte ricorrente è persona affetta da ipoacusia pari o superiore a 75 DB di media fra le frequenze 500, 1000 e 2000 Hz e che tale ipoacusia è insorta durante l'età evolutiva, mentre ha negato la sussistenza delle condizioni per l'accertamento dell'handicap con connotazione di gravità;
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- all'odierna udienza, la Difesa di parte ricorrente ha rinunciato alla presente opposizione e chiesto accertarsi la sussistenza in capo alla parte ricorrente dello status di persona sordomuta di cui alla legge 381/1970 con decorrenza dal 26.1.2023.
Considerato:
- in considerazione delle conclusioni raggiunte dalla CTU nominata in fase di
ATP, deve essere accertato e dichiarato che la ricorrente è persona con sordità prelinguale alla data della domanda amministrativa del 26.1.2023;
- le spese di lite delle due fasi del giudizio devono essere compensate tra le parti attesa la reciproca soccombenza, mentre le spese della CTU disposta in fase di ATP, già liquidate con separato provvedimento devono essere poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Visto l'art. 442 c.p.c.:
- accerta che la ricorrente è persona con sordità prelinguale alla data della domanda amministrativa del 26.1.2023;
- compensa tra le parti le spese di lite della fase di ATP e della presente fase di opposizione;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con CP_1 separato decreto.
Torino, 17.4.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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