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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/07/2025, n. 2942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2942 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6692/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE
PERSONALE, pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Napoli (NA) il 06/06/1942, ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Pozzuoli (NA), al Corso Umberto I n. 123, presso lo studio dell'Avv. Coppola Marco (C.F. , che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del procuratore ad negotia , con sede legale in Roma (RM), al Controparte_2
Viale Cesare Pavese n. 385, elettivamente domiciliata in San Giuseppe
Vesuviano, alla Via Mastanielli n. 18, presso lo studio dell'Avv. Annunziata
Umberto (C.F. ), che la rappresenta e difende in virtù C.F._3 di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHÉ
(C.F. ), nato ad [...] il CP_3 C.F._4
01/03/1967, residente in [...];
CONVENUTO
1 1 Controparte_4
N.R.G. 6692/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA CONCLUSIONI
All'udienza del 21/05/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato (in seguito all'autorizzazione alla rinotifica dell'11/05/2021) nei confronti della Controparte_1
e di , deduceva che: CP_3 Parte_1
- in data 13/02/2015, alle ore 15:00 circa, in Melito di Napoli, alla Via
Roma, in prossimità del civico n. 551, il motociclo Honda SH 300 tg.
DV76438, condotto dall'istante, veniva tamponato dall'autovettura
Smart tg. DJ013AD, di proprietà di , assicurata con la CP_3
Controparte_1
- per l'urto, il ES cadeva dal motociclo, riportando lesioni personali per le quali veniva trasportato all'ospedale dei Pellegrini, ove gli veniva diagnosticata una “frattura vertebrale complessa, interessamento del muro somatico posteriore”;
- i postumi permanenti sono quantificabili nella misura del 18% di danno biologico, 30 giorni di ITT, 40 di ITP al 75%, 40 di ITP al 50% e 40 di
ITP al 25%, avendo perciò diritto al risarcimento della complessiva somma di € 55.657,00;
- l'istante veniva sottoposto a visita medico-legale da parte di un medico fiduciario della che riconosceva un danno biologico par al CP_1
14%, valutazione cui tuttavia non è seguita una bonaria definizione della lite.
Ciò premesso, chiedeva all'adito Giudice di:
“1-) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, nella produzione del sinistro, del sig.
[...]
CP_3
1
2 Controparte_4
N.R.G. 6692/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA 2-) per l'effetto, condannare la al pagamento, in favore Controparte_1 dell'odierno attore, della somma di € 55.657,00 oltre interessi e rivalutazione, o di quella maggiore o minore che l'on.le Giudice riterrà di giustizia;
3-) con vittoria di spese con attribuzione”.
Con comparsa del 06/11/2020 si costituiva tempestivamente nel giudizio la eccependo che: Controparte_1
- in data 07/09/2017 la Compagnia sporgeva querela per i fatti oggetto dell'atto introduttivo;
- la domanda attorea è improponibile per violazione degli artt. 145 e 148 cod. ass., poiché la lettera di costituzione in mora inviata dal ES era priva di modulo CAI;
- dalla banca dati Ivass risultano numerose ricorrenze a carico delle parti e CP_ dei veicoli coinvolti nel sinistro, in particolare per il convenuto risultano 21 ricorrenze, delle quali in 17 questi figura come responsabile;
- la documentazione medica agli atti presenta gravi incongruenze, rilevandosi numerose dichiarazioni contrastanti dell'attore, il quale ha riferito ai sanitari versioni dell'accaduto diverse e incompatibili;
- nonostante la gravità delle lesioni, peraltro, l'attore accedeva al P.S. in codice verde e, all'esito degli accertamenti, non venivano riscontrate le escoriazioni o ecchimosi normalmente conseguenti ad una caduta al suolo come quella dedotta in lite;
- il veicolo del convenuto non veniva sottoposto perizia di riscontro;
- gravi criticità si riscontrano anche rispetto ai dati inseriti nel modulo CAI versato in atti.
Ciò premesso, concludeva chiedendo di:
“- rigettare la domanda avanzata dall'istante poiché inammissibile, improponibile ed improcedibile oltre che infondata in fatto e in diritto;
- con vittoria delle spese e compensi di lite”.
Benché ritualmente evocato, non si costituiva nel giudizio . CP_3
Istruita la controversia, escussi i testi indicati dall'attore ed espletata una CTU
RAPPRESE STEFANO 1 3 Controparte_4
N.R.G. 6692/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA medico-legale, all'udienza del 21/05/2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c.
Sul merito.
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le motivazioni di cui appresso si dirà.
Parte attrice chiedeva il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi in data 13/02/2015 in Melito di Napoli, allorquando, mentre si trovava alla guida del motociclo Honda SH 300 tg. DV76438, veniva tamponato dall'autovettura Smart tg. DJ013AD di proprietà del convenuto, che procedeva nello stesso senso e nella stessa corsia. Il ES aggiungeva che, in seguito all'urto, il motociclo cadeva e l'istante, avendo riportato lesioni personali, veniva trasportato all'ospedale dei Pellegrini.
Ebbene, già il tenore dell'atto introduttivo si appalesa evidentemente generico, mancando ogni riferimento alla condotta tenuta dai conducenti dei veicoli coinvolti, ai punti di impatto tra questi ultimi, al lato sul quale sarebbe caduto il motorino ovvero ancora alle modalità di trasporto dell'infortunato al pronto soccorso. Si rileva, dunque, una grave carenza assertiva riguardo le circostanze secondo cui il sinistro si sarebbe verificato, mancanza alla quale non è stato posto rimedio neppure in sede di deposito delle memorie istruttorie, non avendo l'attore nemmeno prodotto quella di cui al n. 1 dell'art. 183, co. 6, c.p.c. nella sua vecchia formulazione applicabile ratione temporis al presente giudizio.
In punto di diritto, deve rimarcarsi al riguardo che la domanda risarcitoria avanzata dagli attori costituisce un c.d. “diritto eterodeterminato”, richiedendo non solo l'espressa indicazione in citazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti ragione della domanda ai sensi dell'art. 163, co. 3, n. 4, c.p.c., ma anche l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la causa petendi, non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti “ragione della domanda” (cfr. Cass. n. 10577/18) di cui costituiscono, quindi, elemento permeante e fondante, sicché, in quanto tali, vanno dimostrati e provati dalla
1 4 Controparte_4
N.R.G. 6692/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA parte che li adduce.
Tali elementi, necessari ai fini dell'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, non sono desumibili né dall'atto di citazione né tantomeno dalla richiesta risarcitoria del 02/02/2017, nella quale le circostanze dell'evento sono state succintamente esposte in maniera di fatto sovrapponibile rispetto all'atto introduttivo.
Non soccorrono in tal senso neppure le dichiarazioni testimoniali rilasciate nel corso del giudizio, le quali non solo hanno introdotto per la prima volta precisazioni riguardo la dinamica del sinistro, ma si sono rivelate anche contraddittorie e scarsamente attendibili.
Il primo teste escusso, dichiarava infatti di aver soltanto “udito Testimone_1 un tamponamento” e di essersi voltato solo a quel punto, nulla riferendo (e potendo riferire) sulle modalità di verificazione del fatto. Va comunque evidenziato come il abbia sostenuto che sui luoghi fosse intervenuta l'autoambulanza, Tes_1 circostanza del tutto incompatibile rispetto alla versione dei fatti resa dall'altro teste escusso, , secondo il quale “subito dopo l'accaduto furono Testimone_2 chiamati i parenti del conducente del motoveicolo e furono loro stessi a trasportare il Parte_1
in ospedale” (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 10/09/2024).
[...]
Tali incongruenze si affiancano a quelle, ancora più gravi, che emergono dalla documentazione sanitaria versata in atti dal a sostegno della domanda CP_4 formulata.
Più precisamente, nel referto di pronto soccorso dell'Ospedale “Pellegrini”, pur essendo riportato che il paziente – peraltro giunto tramite “altra ambulanza”, in ulteriore contraddizione con quanto dichiarato dal unico teste ad Tes_1 aver affermato di aver effettivamente visto l'urto tra i veicoli – riferiva di essere rimasto vittima di un incidente stradale con responsabilità di terzi, veniva anche specificato che vi sarebbe stata omissione di soccorso, circostanza mai dedotta e, anzi, smentita dal tenore della citazione e delle testimonianze (il Tes_1 dichiarava: “preciso che il conducente dell'auto Smart si fermò per prestare i soccorsi”).
Ancora, nel corso della consulenza specialistica effettuata nella stessa data del
1 5 Controparte_4
N.R.G. 6692/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA sinistro, dopo il trasferimento del paziente preso l'Ospedale “Cardarelli”, questi dichiarava ai sanitari di aver riportato lesioni a causa di un incidente stradale descritto come “investimento”, espressione che suggerisce una dinamica completamente diversa rispetto a quella del tamponamento.
A ciò si aggiunga che il modello di Constatazione Amichevole di Incidente relativo al sinistro de quo riporta la firma, oltre che del convenuto , CP_3 di tale , descrivendo il sinistro come un tamponamento a Persona_1 seguito del quale il motociclo cadeva al suolo “insieme al conducente ed il passeggero”.
Non solo, dunque, tale documento indica la presenza di un passeggero mai menzionato dall'attore o dai testimoni – i quali, anzi, affermavano espressamente che a bordo del motoveicolo vi era solo il conducente – ma individua anche quale conducente il e non il il cui nome, a Per_1 CP_4 ben vedere, non compare in alcuna sezione del modulo CAI (e nel quale non è neanche barrata la casella alla presenza di feriti).
Ulteriore circostanza emersa dalla documentazione sanitaria e dalle risultanze della CTU effettuata in corso di causa è che, alla data del sinistro, l'attore aveva il braccio destro protetto da valva gessata a causa di un trauma precedente, parendo piuttosto inverosimile che entrambi i testi, pur sostenendo di aver assistito ai fatti, non abbiano mai fatto alcun riferimento alla circostanza che il conducente del motociclo avesse un braccio ingessato.
Va peraltro rilevato come non siano state versate in atti riproduzioni fotografiche dei luoghi teatro dell'evento né dei veicoli coinvolti nel sinistro, neppure scattate in un secondo momento rispetto al verificarsi dello stesso.
Alle gravi carenze assertive e probatorie di cui si è ampiamente dato conto finora non può certo sopperire la valutazione del CTU in merito alla compatibilità in astratto delle lesioni lamentate con l'evento dedotto nell'atto introduttivo, essendo la condivisibilità di tale valutazione inevitabilmente subordinata alla dimostrazione del fatto storico così come prospettato.
Ed invero, si osserva altresì' come il quadro probatorio, già gravemente precario, risulti ulteriormente scalfito, con particolare riferimento alla veridicità dei fatti
1 6 Controparte_4
N.R.G. 6692/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA come prospettati in citazione, dai risultati della visura della Banca Dati versata in atti dalla dalla quale emerge un'eccessiva sinistrosità a carico del CP_1 convenuto . CP_3
A tal proposito, si osserva che la Banca Dati IVASS è stata istituita al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria RC-Auto regolata dall'art. 135 del Codice delle
Assicurazioni Private e disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno
2016. Essa raccoglie i dati relativi a sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in Italia e deve essere consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta, nonché costituire ausilio e/o essere consultata dalle autorità giudiziarie e dalle forze dell'ordine.
Nel caso di specie, come si è detto, è stata documentata un'elevata sinistrosità a carico delle parti che induce a condividere i dubbi espressi dalla Compagnia in ordine all'effettivo accadimento del sinistro secondo le modalità prospettate dall'odierno attore. Tali dati, infatti, possono e devono essere valorizzati, trattandosi di prove atipiche pienamente utilizzabili ai fini della formazione del convincimento in punto di effettività dei sinistri denunciati, il cui valor probatorio è stato più volte richiamato in diverse recenti pronunce di merito
(Trib. Napoli n. 2129/22; Trib. Napoli Nord n. 118/20; n. 256/20; n. 2486/21;
Trib. Avellino n. 387/20).
In definitiva, considerata l'inattendibilità e contraddittorietà delle deposizioni testimoniali rese, congiuntamente alle incongruenze emerse nella documentazione medica versata in atti, all'eccessiva sinistrosità del convenuto coinvolto e all'assenza di ulteriori elementi (es. riproduzioni fotografiche) a sostegno della domanda, deve concludersi che l'attore sia rimasto inadempiente rispetto all'onere probatorio di dimostrare i fatti posti a fondamento della pretesa azionata ex art. 2697 c.c., la quale dovrà, pertanto, essere rigettata.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del petitum in base ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i, tenuto conto della non
1 7 Controparte_4
N.R.G. 6692/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 23/07/2025 (Cass.
n. 25047/2018; Cass. n. 28094/2009; Cass. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dell'attore soccombente, con il conseguente diritto della di ripetere dallo stesso le somme Controparte_4 eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6692/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE PERSONALE, pendente tra , Parte_1
e ogni contraria istanza Controparte_1 CP_3 disattesa così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_3
2. rigetta integralmente la domanda attorea;
3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 1.278,00, Controparte_1 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, se dovute, come per legge;
4. pone le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del
23/07/2025, nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dell'attore soccombente, con il conseguente diritto della CP_4 di ripetere dallo stesso le somme eventualmente versate o che
[...] saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
Così deciso in Aversa, il 23/07/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 8 CP_4 Controparte_4
N.R.G. 6692/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6692/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE
PERSONALE, pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Napoli (NA) il 06/06/1942, ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Pozzuoli (NA), al Corso Umberto I n. 123, presso lo studio dell'Avv. Coppola Marco (C.F. , che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del procuratore ad negotia , con sede legale in Roma (RM), al Controparte_2
Viale Cesare Pavese n. 385, elettivamente domiciliata in San Giuseppe
Vesuviano, alla Via Mastanielli n. 18, presso lo studio dell'Avv. Annunziata
Umberto (C.F. ), che la rappresenta e difende in virtù C.F._3 di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHÉ
(C.F. ), nato ad [...] il CP_3 C.F._4
01/03/1967, residente in [...];
CONVENUTO
1 1 Controparte_4
N.R.G. 6692/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA CONCLUSIONI
All'udienza del 21/05/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato (in seguito all'autorizzazione alla rinotifica dell'11/05/2021) nei confronti della Controparte_1
e di , deduceva che: CP_3 Parte_1
- in data 13/02/2015, alle ore 15:00 circa, in Melito di Napoli, alla Via
Roma, in prossimità del civico n. 551, il motociclo Honda SH 300 tg.
DV76438, condotto dall'istante, veniva tamponato dall'autovettura
Smart tg. DJ013AD, di proprietà di , assicurata con la CP_3
Controparte_1
- per l'urto, il ES cadeva dal motociclo, riportando lesioni personali per le quali veniva trasportato all'ospedale dei Pellegrini, ove gli veniva diagnosticata una “frattura vertebrale complessa, interessamento del muro somatico posteriore”;
- i postumi permanenti sono quantificabili nella misura del 18% di danno biologico, 30 giorni di ITT, 40 di ITP al 75%, 40 di ITP al 50% e 40 di
ITP al 25%, avendo perciò diritto al risarcimento della complessiva somma di € 55.657,00;
- l'istante veniva sottoposto a visita medico-legale da parte di un medico fiduciario della che riconosceva un danno biologico par al CP_1
14%, valutazione cui tuttavia non è seguita una bonaria definizione della lite.
Ciò premesso, chiedeva all'adito Giudice di:
“1-) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, nella produzione del sinistro, del sig.
[...]
CP_3
1
2 Controparte_4
N.R.G. 6692/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA 2-) per l'effetto, condannare la al pagamento, in favore Controparte_1 dell'odierno attore, della somma di € 55.657,00 oltre interessi e rivalutazione, o di quella maggiore o minore che l'on.le Giudice riterrà di giustizia;
3-) con vittoria di spese con attribuzione”.
Con comparsa del 06/11/2020 si costituiva tempestivamente nel giudizio la eccependo che: Controparte_1
- in data 07/09/2017 la Compagnia sporgeva querela per i fatti oggetto dell'atto introduttivo;
- la domanda attorea è improponibile per violazione degli artt. 145 e 148 cod. ass., poiché la lettera di costituzione in mora inviata dal ES era priva di modulo CAI;
- dalla banca dati Ivass risultano numerose ricorrenze a carico delle parti e CP_ dei veicoli coinvolti nel sinistro, in particolare per il convenuto risultano 21 ricorrenze, delle quali in 17 questi figura come responsabile;
- la documentazione medica agli atti presenta gravi incongruenze, rilevandosi numerose dichiarazioni contrastanti dell'attore, il quale ha riferito ai sanitari versioni dell'accaduto diverse e incompatibili;
- nonostante la gravità delle lesioni, peraltro, l'attore accedeva al P.S. in codice verde e, all'esito degli accertamenti, non venivano riscontrate le escoriazioni o ecchimosi normalmente conseguenti ad una caduta al suolo come quella dedotta in lite;
- il veicolo del convenuto non veniva sottoposto perizia di riscontro;
- gravi criticità si riscontrano anche rispetto ai dati inseriti nel modulo CAI versato in atti.
Ciò premesso, concludeva chiedendo di:
“- rigettare la domanda avanzata dall'istante poiché inammissibile, improponibile ed improcedibile oltre che infondata in fatto e in diritto;
- con vittoria delle spese e compensi di lite”.
Benché ritualmente evocato, non si costituiva nel giudizio . CP_3
Istruita la controversia, escussi i testi indicati dall'attore ed espletata una CTU
RAPPRESE STEFANO 1 3 Controparte_4
N.R.G. 6692/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA medico-legale, all'udienza del 21/05/2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c.
Sul merito.
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le motivazioni di cui appresso si dirà.
Parte attrice chiedeva il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi in data 13/02/2015 in Melito di Napoli, allorquando, mentre si trovava alla guida del motociclo Honda SH 300 tg. DV76438, veniva tamponato dall'autovettura Smart tg. DJ013AD di proprietà del convenuto, che procedeva nello stesso senso e nella stessa corsia. Il ES aggiungeva che, in seguito all'urto, il motociclo cadeva e l'istante, avendo riportato lesioni personali, veniva trasportato all'ospedale dei Pellegrini.
Ebbene, già il tenore dell'atto introduttivo si appalesa evidentemente generico, mancando ogni riferimento alla condotta tenuta dai conducenti dei veicoli coinvolti, ai punti di impatto tra questi ultimi, al lato sul quale sarebbe caduto il motorino ovvero ancora alle modalità di trasporto dell'infortunato al pronto soccorso. Si rileva, dunque, una grave carenza assertiva riguardo le circostanze secondo cui il sinistro si sarebbe verificato, mancanza alla quale non è stato posto rimedio neppure in sede di deposito delle memorie istruttorie, non avendo l'attore nemmeno prodotto quella di cui al n. 1 dell'art. 183, co. 6, c.p.c. nella sua vecchia formulazione applicabile ratione temporis al presente giudizio.
In punto di diritto, deve rimarcarsi al riguardo che la domanda risarcitoria avanzata dagli attori costituisce un c.d. “diritto eterodeterminato”, richiedendo non solo l'espressa indicazione in citazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti ragione della domanda ai sensi dell'art. 163, co. 3, n. 4, c.p.c., ma anche l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la causa petendi, non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti “ragione della domanda” (cfr. Cass. n. 10577/18) di cui costituiscono, quindi, elemento permeante e fondante, sicché, in quanto tali, vanno dimostrati e provati dalla
1 4 Controparte_4
N.R.G. 6692/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA parte che li adduce.
Tali elementi, necessari ai fini dell'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, non sono desumibili né dall'atto di citazione né tantomeno dalla richiesta risarcitoria del 02/02/2017, nella quale le circostanze dell'evento sono state succintamente esposte in maniera di fatto sovrapponibile rispetto all'atto introduttivo.
Non soccorrono in tal senso neppure le dichiarazioni testimoniali rilasciate nel corso del giudizio, le quali non solo hanno introdotto per la prima volta precisazioni riguardo la dinamica del sinistro, ma si sono rivelate anche contraddittorie e scarsamente attendibili.
Il primo teste escusso, dichiarava infatti di aver soltanto “udito Testimone_1 un tamponamento” e di essersi voltato solo a quel punto, nulla riferendo (e potendo riferire) sulle modalità di verificazione del fatto. Va comunque evidenziato come il abbia sostenuto che sui luoghi fosse intervenuta l'autoambulanza, Tes_1 circostanza del tutto incompatibile rispetto alla versione dei fatti resa dall'altro teste escusso, , secondo il quale “subito dopo l'accaduto furono Testimone_2 chiamati i parenti del conducente del motoveicolo e furono loro stessi a trasportare il Parte_1
in ospedale” (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 10/09/2024).
[...]
Tali incongruenze si affiancano a quelle, ancora più gravi, che emergono dalla documentazione sanitaria versata in atti dal a sostegno della domanda CP_4 formulata.
Più precisamente, nel referto di pronto soccorso dell'Ospedale “Pellegrini”, pur essendo riportato che il paziente – peraltro giunto tramite “altra ambulanza”, in ulteriore contraddizione con quanto dichiarato dal unico teste ad Tes_1 aver affermato di aver effettivamente visto l'urto tra i veicoli – riferiva di essere rimasto vittima di un incidente stradale con responsabilità di terzi, veniva anche specificato che vi sarebbe stata omissione di soccorso, circostanza mai dedotta e, anzi, smentita dal tenore della citazione e delle testimonianze (il Tes_1 dichiarava: “preciso che il conducente dell'auto Smart si fermò per prestare i soccorsi”).
Ancora, nel corso della consulenza specialistica effettuata nella stessa data del
1 5 Controparte_4
N.R.G. 6692/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA sinistro, dopo il trasferimento del paziente preso l'Ospedale “Cardarelli”, questi dichiarava ai sanitari di aver riportato lesioni a causa di un incidente stradale descritto come “investimento”, espressione che suggerisce una dinamica completamente diversa rispetto a quella del tamponamento.
A ciò si aggiunga che il modello di Constatazione Amichevole di Incidente relativo al sinistro de quo riporta la firma, oltre che del convenuto , CP_3 di tale , descrivendo il sinistro come un tamponamento a Persona_1 seguito del quale il motociclo cadeva al suolo “insieme al conducente ed il passeggero”.
Non solo, dunque, tale documento indica la presenza di un passeggero mai menzionato dall'attore o dai testimoni – i quali, anzi, affermavano espressamente che a bordo del motoveicolo vi era solo il conducente – ma individua anche quale conducente il e non il il cui nome, a Per_1 CP_4 ben vedere, non compare in alcuna sezione del modulo CAI (e nel quale non è neanche barrata la casella alla presenza di feriti).
Ulteriore circostanza emersa dalla documentazione sanitaria e dalle risultanze della CTU effettuata in corso di causa è che, alla data del sinistro, l'attore aveva il braccio destro protetto da valva gessata a causa di un trauma precedente, parendo piuttosto inverosimile che entrambi i testi, pur sostenendo di aver assistito ai fatti, non abbiano mai fatto alcun riferimento alla circostanza che il conducente del motociclo avesse un braccio ingessato.
Va peraltro rilevato come non siano state versate in atti riproduzioni fotografiche dei luoghi teatro dell'evento né dei veicoli coinvolti nel sinistro, neppure scattate in un secondo momento rispetto al verificarsi dello stesso.
Alle gravi carenze assertive e probatorie di cui si è ampiamente dato conto finora non può certo sopperire la valutazione del CTU in merito alla compatibilità in astratto delle lesioni lamentate con l'evento dedotto nell'atto introduttivo, essendo la condivisibilità di tale valutazione inevitabilmente subordinata alla dimostrazione del fatto storico così come prospettato.
Ed invero, si osserva altresì' come il quadro probatorio, già gravemente precario, risulti ulteriormente scalfito, con particolare riferimento alla veridicità dei fatti
1 6 Controparte_4
N.R.G. 6692/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA come prospettati in citazione, dai risultati della visura della Banca Dati versata in atti dalla dalla quale emerge un'eccessiva sinistrosità a carico del CP_1 convenuto . CP_3
A tal proposito, si osserva che la Banca Dati IVASS è stata istituita al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria RC-Auto regolata dall'art. 135 del Codice delle
Assicurazioni Private e disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno
2016. Essa raccoglie i dati relativi a sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in Italia e deve essere consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta, nonché costituire ausilio e/o essere consultata dalle autorità giudiziarie e dalle forze dell'ordine.
Nel caso di specie, come si è detto, è stata documentata un'elevata sinistrosità a carico delle parti che induce a condividere i dubbi espressi dalla Compagnia in ordine all'effettivo accadimento del sinistro secondo le modalità prospettate dall'odierno attore. Tali dati, infatti, possono e devono essere valorizzati, trattandosi di prove atipiche pienamente utilizzabili ai fini della formazione del convincimento in punto di effettività dei sinistri denunciati, il cui valor probatorio è stato più volte richiamato in diverse recenti pronunce di merito
(Trib. Napoli n. 2129/22; Trib. Napoli Nord n. 118/20; n. 256/20; n. 2486/21;
Trib. Avellino n. 387/20).
In definitiva, considerata l'inattendibilità e contraddittorietà delle deposizioni testimoniali rese, congiuntamente alle incongruenze emerse nella documentazione medica versata in atti, all'eccessiva sinistrosità del convenuto coinvolto e all'assenza di ulteriori elementi (es. riproduzioni fotografiche) a sostegno della domanda, deve concludersi che l'attore sia rimasto inadempiente rispetto all'onere probatorio di dimostrare i fatti posti a fondamento della pretesa azionata ex art. 2697 c.c., la quale dovrà, pertanto, essere rigettata.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del petitum in base ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i, tenuto conto della non
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N.R.G. 6692/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 23/07/2025 (Cass.
n. 25047/2018; Cass. n. 28094/2009; Cass. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dell'attore soccombente, con il conseguente diritto della di ripetere dallo stesso le somme Controparte_4 eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6692/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE PERSONALE, pendente tra , Parte_1
e ogni contraria istanza Controparte_1 CP_3 disattesa così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_3
2. rigetta integralmente la domanda attorea;
3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 1.278,00, Controparte_1 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, se dovute, come per legge;
4. pone le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del
23/07/2025, nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dell'attore soccombente, con il conseguente diritto della CP_4 di ripetere dallo stesso le somme eventualmente versate o che
[...] saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
Così deciso in Aversa, il 23/07/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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