Sentenza breve 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 28/05/2025, n. 10292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10292 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10292/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11592/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11592 del 2023, proposto da
NA FO, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Di Modugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento dell'illegittimità
del silenzio – inadempimento formatosi sulla domanda di riconoscimento titolo di formazione professionale n. 8871inoltrata al competente Ministero dell'Istruzione in data 26/03/2021per il riconoscimento della specializzazione quale insegnante di sostegno conseguita in Spagna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
con il ricorso il esame la parte ricorrente agisce in giudizio avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero;
si è costituito in giudizio il Ministero intimato con atto di stile;
in vista della trattazione della causa il ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione del ricorso in quanto è ormai cessato lo stato di inerzia, avendo il Ministero dell’Istruzione provveduto sull’istanza in parola, rigettandola con decreto impugnato con separato ricorso; chiede pertanto che sia dichiarata l’improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite.
Ritenuto che:
è ormai cessato lo stato di inerzia della PA che ha determinato la proposizione del presente ricorso ex art. 31 CPA, sicché va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO