CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AURIEMMA PAOLO, Presidente
LI ER, AT
D'AMELIO ILARIA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 188/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siena - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena - Viale Europa 67 53100 Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10420259001064869000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10420259001064869000 IVA-ALIQUOTE 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10420259001064869000 IRAP 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 189/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra Ricorrente_1, C.F. CF_1), nata a [...] 1, il data 1, residente in [...]della Chiana (AR), indirizo 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 Difensore_1 del Foro di Arezzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Arezzo, indirizzo 2, giusta procura in atti , ha proposto ricorso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, e
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA, avverso l'intimazione di pagamento n. 10420259001064869000 riferita alla cartella n. 10420070007714309000, asseritamente notificata il 16.06.2008, per l'importo di Euro 29.888,94. per l'importo di Euro 29.888,94 .
Rileva la ricorrente che l'intimazione di pagamento ed il precedente atto presupposto, si riferiscono ad
IRAP, IRPEF, Addizionali regionali e comunali, IVA, interessi e sanzioni da mancato pagamento, tutte riferite all'annualità 2004, contesta di non aver ricevuto, precedentemente al 05.05.2025, notifiche di atti aventi ad oggetto la richiesta/pretesa di pagamento delle somme contenute nella Intimazione di
Pagamento impugnata e neppure la notifica della cartella richiamata, e conseguentemente sarebbero prescritti.
Nel costituirsi in giudizio l'Ufficio rileva la infondatezza delle eccezioni proposte atteso che la cartella di pagamento richiamata è già stata oggetto di giudicato su impugnazione della ricorrente (sentenza CGT I grado di Siena n. 17/01/2019 e sentenza CGT II grado della Toscana n.1513/02/2022 in atti ) delle eccezioni per avvenuta notifica. In particolare con la sentenza CGT di I grado di Siena n. 17/01/2019 era stato accolto il ricorso proposto dal medesimo contribuente avverso l'intimazione
10420189000591007000 alla quale era sottesa la medesima cartella n. 10420070007714309000. Detta sentenza è stata impugnata da ADER dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado RGA 1501 2019, che ha accolto l'appello, confermando l'operato dell'Agente, e la sentenza si è resa definitiva.
Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. , con compensazione delle spese di lite, rinuncia a cui l'Ufficio ha aderito.
Pertanto va dichiarata cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
Preso atto della rinuncia di parte ricorrente, la Corte dichiara la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AURIEMMA PAOLO, Presidente
LI ER, AT
D'AMELIO ILARIA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 188/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siena - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena - Viale Europa 67 53100 Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10420259001064869000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10420259001064869000 IVA-ALIQUOTE 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10420259001064869000 IRAP 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 189/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra Ricorrente_1, C.F. CF_1), nata a [...] 1, il data 1, residente in [...]della Chiana (AR), indirizo 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 Difensore_1 del Foro di Arezzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Arezzo, indirizzo 2, giusta procura in atti , ha proposto ricorso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, e
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA, avverso l'intimazione di pagamento n. 10420259001064869000 riferita alla cartella n. 10420070007714309000, asseritamente notificata il 16.06.2008, per l'importo di Euro 29.888,94. per l'importo di Euro 29.888,94 .
Rileva la ricorrente che l'intimazione di pagamento ed il precedente atto presupposto, si riferiscono ad
IRAP, IRPEF, Addizionali regionali e comunali, IVA, interessi e sanzioni da mancato pagamento, tutte riferite all'annualità 2004, contesta di non aver ricevuto, precedentemente al 05.05.2025, notifiche di atti aventi ad oggetto la richiesta/pretesa di pagamento delle somme contenute nella Intimazione di
Pagamento impugnata e neppure la notifica della cartella richiamata, e conseguentemente sarebbero prescritti.
Nel costituirsi in giudizio l'Ufficio rileva la infondatezza delle eccezioni proposte atteso che la cartella di pagamento richiamata è già stata oggetto di giudicato su impugnazione della ricorrente (sentenza CGT I grado di Siena n. 17/01/2019 e sentenza CGT II grado della Toscana n.1513/02/2022 in atti ) delle eccezioni per avvenuta notifica. In particolare con la sentenza CGT di I grado di Siena n. 17/01/2019 era stato accolto il ricorso proposto dal medesimo contribuente avverso l'intimazione
10420189000591007000 alla quale era sottesa la medesima cartella n. 10420070007714309000. Detta sentenza è stata impugnata da ADER dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado RGA 1501 2019, che ha accolto l'appello, confermando l'operato dell'Agente, e la sentenza si è resa definitiva.
Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. , con compensazione delle spese di lite, rinuncia a cui l'Ufficio ha aderito.
Pertanto va dichiarata cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
Preso atto della rinuncia di parte ricorrente, la Corte dichiara la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.