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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/09/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 417/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
all'udienza del 8/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 417/2024 di R.G., promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Gianluca Parte_1 C.F._1 Manini e Giovanni Trapani e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, via Oltrocchi, 11,
-appellante- contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Grazia Demaestri e dell'avv. Roberto _1 P.IVA_1 Maio e domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Milano, via Savarè, 1,
-appellato- Oggetto: diritto al pensionamento anticipato a decorrere dal 1.9.2020 in luogo che dal 1.4.2021 - restituzione dei contributi volontari versati per il conseguimento del diritto alla pensione (euro 6.950,12) e al pagamento dei ratei di pensione dal settembre 2020 al marzo 2021, per complessivi euro 29.355,99. CONCLUSIONI per parte appellante:
“a) In totale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 371/2023, pubblicata in data 18 ottobre 2023, e in accoglimento del presente gravame, accogliere la domanda formulata in primo grado dal signor nei confronti dell' Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2 dichiarare il diritto del signor a percepire la pensione anticipata (trattamento di Parte_1 quiescenza anticipato) a decorrere dal 1/9/2020 o da quella diversa data che sarà accertata in corso di causa per tutti i motivi indicati in atti;
b) E per l'effetto annullare e/o rettificare il provvedimento di reiezione della domanda di pensione anticipata Rif. Domanda n. 2123861800028 datato 22/10/2020, prot. N. _1 5700.05/08/2020.0284937, come rettificato all'esito del riesame con la comunicazione prot. _1 7000.18/12/2020.1372535; c) E conseguentemente condannare l' a corrispondere al Signor la somma _1 Parte_1 complessiva lorda di € 29.355,99 (Euro ventinovemila trecento cinquantacinque / 99) per tutti i motivi e titoli indicati in atto, o quell'altro maggior o minor importo che verrà determinato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per Legge dal dovuto al saldo. pagina 1 di 15 d) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidare ai sottoscritti procuratori antistatari. IN VIA ISTRUTTORIA: A) Si insiste per l'ammissione di CTU tecnico contabile atta ad accertare il numero di giornate contributive previdenziali maturate dal Signor sino al 31/08/2020 e si indica sin da Parte_1 ora quale consulente tecnico di parte il Signor residente in [...] Travacò Persona_1 SI (PV) B) Come richiesto con ricorso di primo grado, si insiste per l'ammissione di prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa del ricorso ex art. 442 cpc numerate da 1 a 20 e da intendersi qui ritrascritte, espunte da ogni espressione valutativa e/o (indicato nel ricorso ex art. 442 cpc e qui ritrascritto): 1) Vero è che dal 13 febbraio 1989 al 13 maggio 1989 il Signor ha lavorato alle Parte_1 dipendenze di Mediaset in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato svolgendo per l'intero periodo lavorato la mansione di operatore di ripresa? Si indicano a testimone residente nel Comune di Rozzano e Testimone_1 [...]
residente in Barisonzo – Torrazza Coste (Pv).”; Tes_2 per parte appellata:
“Voglia la Corte d'appello di Milano sezione lavoro, contrariis reiectis, respingere il ricorso in appello e le domande formulate da confermando la sentenza del Tribunale di Pavia Parte_1 in funzione di giudice del lavoro n. 371/23. In ogni caso respingere il ricorso e le domande formulate contro in quanto coperte da _1 prescrizione ed infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria anche se superfluo e solo all'occorrenza ex art. 421 c.p.c. voglia il Tribunale sentire a chiarimenti il funzionario Dr.ssa responsabile Prestazioni PALS con ufficio _1 Persona_2 presso la Filiale Metropolitana Roma Flaminio o, visto il suo pensionamento, altro funzionario competente dell'area. Con vittoria di spese e competenze.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.4.2024 ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Pavia n. 371/23, recante il rigetto, a spese integralmente compensate, delle domande, dallo stesso svolte nei confronti dell' , di accertamento del suo diritto a percepire la pensione anticipata _1 dall'1 settembre 2020, in luogo che dal 1 aprile 2021 e di condanna dell'ente convenuto alla corresponsione della somma di € 29.355,99 a titolo di risarcimento dei danni rappresentati dal mancato percepimento della pensione nel periodo dal settembre 2020 al marzo 2021 e dal versamento dell'importo di € 6.950,12 dallo stesso effettuato a titolo di contributi volontari indicati Pt_1 dall'Istituto previdenziale come necessari per poter maturare il diritto alla pensione.
A fondamento di tali pretese l'odierno appellante ha allegato quanto segue:
- di aver prestato attività lavorativa quale dipendente, dapprima nel settore privato, nel periodo dal 1.6.1976 al 30.6.1987 e, successivamente, dall'1.11.1987 al 30.6.2020, come cameramen iscritto alla gestione Ex Enpals – Fondo lavoratori dello spettacolo per varie società sino all'assunzione a tempo indeterminato presso il Gruppo Fininvest in data 24.10.1989, dopo aver sottoscritto con lo stesso gruppo nel 1989 tre contratti a tempo determinato, sempre come operatore di ripresa, il primo dal 13.2.1989 al 13.5.1989, il secondo dal 8.8.1989 al 20.8.1989 e il terzo dal 6.9.1989 sino a fine produzione;
pagina 2 di 15 - di aver interrotto il proprio rapporto di lavoro con in data 30.6.2020 e di aver CP_3 presentato domanda di pensione anticipata in data 5.8.2020 con decorrenza 1.9.2020;
- di essersi visto respingere la domanda con comunicazione 22.10.2020 per la mancanza del requisito delle giornate di contribuzione, risultando, secondo l' , versati “contributi _1 giornalieri n. 12002 in luogo dei 12204 richiesti”;
- che, con successiva comunicazione in data 18.12.2020, era stato specificato che i contributi conteggiati erano 12058 e non più 12002, ma che, comunque, non erano sufficienti per l'erogazione del trattamento pensionistico anticipato, essendo necessari, a tal fine, almeno n.
12204 contributi giornalieri versati;
- di aver dovuto versare, pertanto, contributi volontari per accedere al trattamento pensionistico, liquidatogli con decorrenza dal 1.4.2021;
- che, tuttavia, se l avesse effettuato il calcolo delle giornate contributive dallo stesso _1 prestate, applicando in modo corretto i principi introdotti dalla normativa (D. Lcps n. 708/1947,
D. lgs. 503/1992, D. lgs. 182/1997, Circolare n. 83 del 20/5/2016 e circolare Enpals _1
27/1997), avrebbe accertato che, alla data della domanda ovvero al 5.8.2020, egli aveva già maturato i requisiti per accedere alla pensione anticipata.
Ciò in quanto la normativa prevedeva, sino al 31 dicembre 1992, che il requisito dell'annualità di contribuzione fosse perfezionato, secondo quanto previsto dal D. Lcps. n. 708/1947 come integrato successivamente dal D.P.R.31 dicembre 1971, n. 1420, con un numero di contributi giornalieri pari a:
- 60 gg. per le categorie appartenenti al c.d. 1° Gruppo (categorie dal nr. 1 al nr.14 di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947, come modificato dalla legge n. 2388/1952);
- 180 gg. per le categorie appartenenti al c.d. 2° Gruppo (categorie dal nr. 15 al nr. 22 di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947, come modificato dalla legge n. 2388/1952).
Tale regime contributivo era stato modificato dal D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, che aveva stabilito che, a decorrere dal 1/1/1993, l'annualità di contribuzione veniva perfezionata:
- con 120 gg. per le categorie appartenenti al c.d. 1° Gruppo
- con 260 gg. per le categorie appartenenti al c.d. 2° Gruppo.
Infine, con il D.lgs. n. 182/1997, la differenza tra il 1° ed il 2° gruppo era venuta meno ed era stata introdotta una nuova classificazione della categoria dei lavoratori dello spettacolo suddivisi, a partire dal 1.8.1997, nel seguente modo:
- un primo gruppo al quale appartengono coloro che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
- un secondo gruppo al quale appartengono coloro che prestano, a tempo determinato, attività al di fuori delle ipotesi di cui al punto a);
- un terzo gruppo al quale appartengono (indistintamente) coloro che prestano attività a tempo indeterminato.
Con il citato decreto di armonizzazione n. 182/1997 e con i successivi D.M. del 10 novembre 1997 e del 15 marzo 2005, per i lavoratori assicurati alla gestione ex ENPALS, inquadrati nei tre gruppi come pagina 3 di 15 sopra individuati, ai fini della valutazione dell'anzianità contributiva necessaria per il perfezionamento del diritto alle relative prestazioni pensionistiche, il requisito dell'annualità di contribuzione era stato così distinto:
- 120 gg. per i lavoratori appartenenti al Gruppo A;
- 260 gg. per i lavoratori appartenenti al Gruppo B;
- 312 gg. per i lavoratori appartenenti al Gruppo C.
Quindi, secondo la ricostruzione offerta in giudizio dal i requisiti contributivi, ai fini del Pt_1 conseguimento del diritto alle prestazioni, erano individuabili in relazione ai vari periodi di assicurazione fatti valere sino al 31 dicembre 1992, dal 1gennaio 1993 sino al 31 luglio 1997 e successivamente a tale data.
Nel suo caso, l'errore nel conteggio dei contributi giornalieri era stato determinato dal fatto che, come si legge nell'estratto contributivo Enpals – in atti quale doc. 26 - per il periodo dal 13 febbraio al 13 maggio 1989 era stato riportato il codice 201 e, quindi, le giornate contributive maturate erano state attribuite al 2° gruppo del n. 708/1947 e non, come avrebbe dovuto essere, al 1° gruppo, CP_4 risultando dal contratto di lavoro - in atti quale doc. 6 – che, anche in occasione di tale assunzione a tempo determinato, egli aveva svolto mansioni operatore di ripresa (cod. 121 – gruppo 1°) e non di tecnico amministrativo (cod. 201 – gruppo 2°), come correttamente indicato per i due successivi contratti a tempo determinato stipulati con la stessa dall'8 agosto al 20 agosto 1989 e Parte_2 dal 6 settembre al 23 ottobre 1989 – in atti quali doc. 7 e 8- la cui contribuzione porta il codice 121.
Secondo la prospettazione dell'allora ricorrente questo errore di calcolo e di attribuzione era ricaduto direttamente sulla somma di giornate necessarie per il riconoscimento dell'annualità contributiva, falsate dall'attribuzione di un parametro errato, rappresentato dall'errato inserimento nel gruppo 2°, che prevede la necessità di 180 giorni di contribuzione per formare un'annualità contributiva, rispetto ai soli 60 giorni previsti per i lavoratori appartenenti al gruppo 1°, nel quale egli avrebbe dovuto essere inserito.
Ulteriore errore era stato l'inserimento del primo contratto con come contratto a tempo Parte_2 indeterminato, ciò che aveva comportato, a cascata, che i successivi contratti, tutti a tempo determinato e sotto la categoria 121, non fossero stati conteggiati.
Infatti, togliendo le giornate dei contratti a tempo determinato del 1989 risultavano n. 12002 giorni di contributi versati, esattamente come indicato nel primo conteggio , mentre se tali giornate _1 lavorative dal 13 febbraio al 13 maggio 1989 fossero state riconosciute correttamente (Gruppo 1 – codice 121) il calcolo contributivo ai fini pensionistici avrebbe dovuto essere riparametrato e calcolato tenendo conto delle 60 giornate di diritto per gli appartenenti al gruppo 1° con la conseguenza che, corretto l'errore, il numero di contributi giornalieri maturati nel 1989 sarebbe stato pari a 242 contributi giornalieri, 110 dei quali maturati a tempo determinato (gruppo 1 del D.L.C.P.S. n. 708/1947) ed il numero di contributi giornalieri necessari per percepire la pensione anticipata avrebbe dovuto essere diminuito da n. 12204 a n. 12010 e le giornate lavorate passare da 12004 a 12104.
pagina 4 di 15 Sotto altro e diverso profilo, il ricorrente ha argomentato che il D. lgs. 182/1997 all'art. 2, comma 4, precisa che: “Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione dell'età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni, nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.”.
In ragione del suddetto criterio, c.d. della preminenza, ai fini della maturazione del diritto alle prestazioni pensionistiche, egli era stato considerato come lavoratore a tempo indeterminato (gruppo
C), avendo compiuto la quasi totalità della propria anzianità contributiva nel relativo gruppo. Tuttavia, sempre con riferimento all'annualità 1989, egli aveva maturato un rilevante periodo di contribuzione svolgendo attività lavorativa come operatore di ripresa con contratto a tempo determinato.
Considerato che l'art. 2, III comma, del D. lgs. 182/1997, nelle ipotesi di c.d. passaggi di gruppo, aveva previsto un meccanismo di riproporzionamento della contribuzione giornaliera versata nei vari gruppi di provenienza in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni e quelli del gruppo prevalente, i contributi giornalieri maturati a tempo determinato dovevano essere riproporzionati secondo le indicazioni del legislatore che, al III comma del citato art. 2 D. lgs. 182/1997, aveva previsto che “Per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra
i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni”, rapporto CP_ definito puntualmente nella tabella di cui al paragrafo 1.2 della Circolare n. 83 del 20/5/2016 – prodotta quale doc. 27- che, per il riproporzionamento della contribuzione giornaliera, in caso del passaggio dal gruppo relativo ai lavoratori a tempo determinato a quello relativo a tempo indeterminato, divide i requisiti di annualità di quest'ultimo gruppo per quelli del primo.
Secondo il calcolo contenuto nel ricorso, considerando i requisiti di annualità vigenti prima del 1992, ossia 60 contributi giornalieri per l'annualità a tempo determinato e 180 per l'annualità a tempo indeterminato, dividendo 180 per 60, risulta un coefficiente di "3", che deve essere moltiplicato, sempre secondo le indicazioni del decreto e della Circolare, per i contributi giornalieri maturati a tempo determinato nel 1989, pari a 110 contributi giornalieri complessivi. Dal riproporzionamento così operato si ottengono 330 contributi giornalieri disponibili, dai quali occorre sottrarre i 180 contributi previsti prima del 1992 per maturare un'annualità a tempo indeterminato con un residuo di 150 contributi giornalieri in eccesso.
Nel regime previdenziale ex Enpals, nel caso in cui in un determinato anno vengano versati contributi in numero superiore a quelli richiesti per coprire un anno di contribuzione, l'eccedenza contributiva viene recuperata al momento della valutazione finale, a scomputo del requisito contributivo: la
Circolare n. 83/2016 al punto 1.1.3 prevede, infatti, che “i contributi giornalieri che dovessero risultare
pagina 5 di 15 eccedenti le annualità richieste nei vari periodi, sono valutati, a copertura del requisito contributivo, dividendoli per l'annualità relativa al gruppo prevalente (A, B o C).”.
A questo riguardo nell'allegato 2) alla circolare 83, esemplificando in ordine ad un caso specifico, è precisato che (...) “L'iscritto ha coperto in totale 31 anni e 2 mesi. Se per il diritto fossero necessari 35 anni di anzianità mancherebbero 3 anni e 10 mesi (997 giorni) da valutare con anno ENPALS a 260 giorni in quanto il gruppo prevalente, nel caso è il B. Con il surplus accantonato totale di 720 giorni, vengono coperti 2 anni e 9 mesi. Al raggiungimento del diritto mancano un anno e 1 mese, quindi 282 giorni di contribuzione” (All. 2 Circolare 83/2016 prodotta in atti quale doc. 27). _1
In conclusione, l'istituto previdenziale aveva rigettato la domanda di pensione anticipata sulla base della mancanza, prima, di n. 202 contributi giornalieri e, successivamente, all'esito del riesame, di n.
146 contributi giornalieri risultanti dal riproporzionamento della contribuzione giornaliera a tempo determinato del 1989; secondo il tuttavia, se l' avesse effettuato i Pt_1 Controparte_5 conteggi con le modalità sopradescritte, in corretta applicazione dei criteri di legge, il gap contributivo, motivo di reiezione della domanda di pensione anticipata, sarebbe risultato inesistente e, anzi, sarebbe risultata un'eccedenza di 4 contributi giornalieri rispetto ai 12.204 ritenuti utili dall' per la _1 maturazione del diritto alla pensione.
L' , nel costituirsi in giudizio in primo grado, ha ribadito la correttezza del proprio operato, _1 osservando che gli ulteriori versamenti erano stati effettuati dal soltanto dopo la domanda di Pt_1 pensione datata 5 agosto 2020 e che, pertanto, non sussisteva il suo diritto alla decorrenza pensionistica dall'1.9.2020, ma dall'1.4.2021.
In particolare, ha rilevato che, per quanto riguardava l'anno 1989 -oggetto di contestazione- il ricorrente nel periodo 13 febbraio - 13 maggio 1989 era stato inquadrato con qualifica 201- gruppo 2°
(gruppo B tecnico amministrativo) sulla base delle denunce assicurative presentate a suo tempo dal datore di lavoro con i relativi versamenti e che, in ogni caso, non vi era capienza per ulteriore contribuzione in detta annualità, anche ipotizzando un cambio di qualifica con inserimento del codice qualifica 121 ed inserimento nel gruppo A (operatore di ripresa), in luogo della qualifica 201.
Il Tribunale, disattesa la richiesta di CTU, considerata esplorativa, ha rigettato il ricorso, avendo ritenuto, in primo luogo, che i dati esposti nelle denunce del datore di lavoro relativamente all'anno
1989 non potessero essere rimessi in discussione, in quanto il codice qualifica relativamente al periodo di tale annualità indicato nel ricorso non era stato posto in dubbio in tempo utile e che, in ogni caso, in base alla documentazione versata in atti, nell'annualità controversa ovvero il 1989, non vi era spazio per un'ulteriore contribuzione sia che il lavoratore fosse inquadrato nel gruppo B sia se lo si considerasse inquadrato nel gruppo A, come dal medesimo richiesto, mentre la contribuzione volontaria era stata versata dopo la domanda di pensionamento anticipato e gli consentiva di perfezionare il requisito contributivo alla data del 31 dicembre 2020 con finestra all'1 aprile 2021.
Con il primo motivo di gravame, premesso che la contestazione riguardava solo l'anno 1989,
l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'imputazione della contribuzione relativa a detta annualità non potesse essere rimessa in discussione in pagina 6 di 15 quanto non era stato tempestivamente contestato l'errore di comunicazione compiuto dal datore di lavoro, il quale aveva indicato il codice 201, in luogo del codice 121 (proprio dei rapporti a tempo determinato di artisti e tecnici) per il periodo dal 13 febbraio al 13 maggio 1989 con la conseguenza che le giornate contributive maturate erano state attribuite al 2° gruppo del D.L.C.P.S. 708/1947 in luogo che al primo.
A questo riguardo ha ribadito di essere venuto a conoscenza dell'errore d'imputazione dei Pt_1 propri contributi soltanto alla fine del mese di ottobre del 2020, quando aveva ricevuto la risposta negativa dell' alla propria richiesta di poter accedere alla pensione anticipata, non essendo prima _1 di allora mai stato in possesso di tali denunce dal momento che le stesse, redatte dal datore di lavoro, erano state inviate da questo direttamente all' . _1
Nel caso oggetto del presente giudizio non poteva, comunque, applicarsi la prescrizione quinquennale prevista in materia contributiva, considerato che egli non aveva chiesto di accertare il proprio diritto a veder riconosciuti importi contributivi a suo tempo non corrisposti, ma che il metodo di calcolo effettuato dall'istituto per determinare i propri contributi giornalieri secondo il requisito personalizzato era errato e che tale errore era dipeso dall'attribuzione dei contributi versati nel periodo dal 13 febbraio al 13 maggio 1989 ad un codice diverso da quello di appartenenza, con la conseguenza che, se l'errore sull'imputazione degli 80 gg di rapporto di lavoro di cui si discute non fosse stato compiuto e l'ente avesse correttamente conteggiato i contributi relativi a tale periodo di lavoro, il diritto alla pensione anticipata sarebbe maturato a decorrere dall'1 settembre 2020, senza la necessità di pagare contributi volontari. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'errata valutazione della domanda di primo grado, laddove il Tribunale ha motivato il rigetto del ricorso sulla base dell'errato convincimento che fosse stato richiesto il riconoscimento di un maggior periodo contributivo, concludendo che, comunque, per il 1989 non sussisteva più spazio per ulteriore contribuzione.
La difesa del a questo proposito, ha ribadito che non era stato chiesto il riconoscimento di Pt_1 ulteriori settimane contributive, ma l'attribuzione di un diverso peso ai contributi versati, in corretta applicazione della normativa vigente in materia, avendo lo stesso lavoratore, in corrispondenza dell'annualità 1989, maturato un rilevante periodo di contribuzione, svolgendo attività come operatore di ripresa con contratto a tempo determinato: in proposito, ha sottolineato che il III comma dell'art. 2 del D. lgs. 182/1997, per l'ipotesi di maturazione di contribuzione per attività lavorativa prestata a tempo determinato – c.d. ipotesi di passaggi di gruppo- prevede un meccanismo di riproporzionamento della contribuzione al gruppo prevalente, non potendo i contributi giornalieri maturati a tempo determinato essere sommati a quelli maturati a tempo indeterminato e prevalenti. Ha richiamato, come CP_ già nel ricorso di primo grado, la Circolare n. 83 del 20 maggio 2016 che, al paragrafo 1.2, ai fini del riproporzionamento della contribuzione giornaliera, in caso di passaggio dal gruppo relativo ai lavoratori a tempo determinato a quello relativo ai lavoratori a tempo indeterminato, divide i requisiti di pagina 7 di 15 annualità di quest'ultimo gruppo per quelli del primo. Ha dedotto, che, di conseguenza, considerando i requisiti di annualità vigenti prima del 1992, ossia 60 contributi giornalieri per l'annualità a tempo determinato e 180 per l'annualità a tempo indeterminato e dividendo 180 per 60, risulta un coefficiente di "3", che dev'essere moltiplicato, sempre secondo le indicazioni del decreto e della Circolare, per i contributi giornalieri maturati a tempo determinato nel 1989, pari a 110 contributi giornalieri complessivi. Dal riproporzionamento così operato si ottengono 330 contributi giornalieri disponibili, dai quali occorre sottrarre i 180 contributi previsti prima del 1992 per maturare un'annualità a tempo indeterminato con un residuo di 150 contributi giornalieri in eccesso.
L'appellante ha richiamato, quindi, le modalità di valutazione delle eccedenze contributive, in ordine alle quali la Circolare sopra menzionata al punto 1.1.3 chiarisce: “…i contributi giornalieri che dovessero risultare eccedenti le annualità richieste nei vari periodi, sono valutati, a copertura del requisito contributivo, dividendoli per l'annualità relativa al gruppo prevalente (A, B o C) ...”.
Nella prospettazione del gravame, l'istituto previdenziale aveva rigettato la domanda di pensione anticipata inizialmente sulla base della mancanza di n. 202 contributi giornalieri e, successivamente all'esito del riesame, sulla base della mancanza di n. 146 contributi giornalieri, senza considerare l'eccesso contributivo risultante dal riproporzionamento della contribuzione giornaliera a tempo determinato del 1989 come, invece, avrebbe dovuto fare, pari a 150 contributi giornalieri.
Con il terzo e ultimo motivo di appello il ha impugnato la decisione del primo giudice nella Pt_1 parte in cui è stata adottata senza ammettere la CTU dallo stesso richiesta, in assenza di alcuna motivazione in merito, insistendo per il suo espletamento nel presente grado di giudizio al fine di accertare la correttezza del metodo di conteggio dallo stesso riportato in ricorso e contestato dall' . _1
L' , con memoria difensiva depositata in data 11.6.2024, ha resistito all'appello, concludendo per _1 il suo rigetto e per l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
L'appellato, a tal fine, ha riproposto le difese già svolte innanzi al Tribunale e da questo accolte nel motivare la sentenza. Eccepito, preliminarmente, che i motivi di appello sono generici ed indimostrati, dal momento che non avrebbe assolto all'onere della prova ex art. 2697 c.c. sullo stesso Pt_1 gravante, nel merito, per quanto riguarda il periodo 13 febbraio -13 maggio 1989, ha ribadito che il era stato inquadrato con qualifica 201- gruppo 2 (gruppo B) in base alle denunce assicurative Pt_1 presentate a suo tempo dal datore di lavoro con i relativi versamenti contributivi e che, in ogni caso, per tale annualità, non v'era capienza per ulteriore contribuzione, essendo interamente coperta, così che anche ipotizzando -in via di mera ipotesi astratta - un cambio di qualifica con inserimento del codice qualifica 121 gruppo A in luogo della qualifica 201, il risultato sarebbe rimasto identico: la pensione pagina 8 di 15 sarebbe stata, infatti, riconosciuta con la stessa decorrenza 1 aprile 2021 e per lo stesso importo, come evidenziato dalla simulazione prodotta quale doc. 6, con la conseguenza che non sussisteva il diritto alla decorrenza pensionistica dall'1 settembre 2020 ed i contributi volontari si erano resi necessari al perfezionamento del requisito contributivo con decorrenza 1 aprile 2021, unica spettante;
tutto ciò fermo restando che la posizione assicurativa conseguita dall'appellante nel 1989 - per come denunciata dal datore di lavoro- era ormai immodificabile per intervenuta estinzione di ogni diritto riferito alle denunce assicurative presentate dal datore di lavoro, alla luce della prescrizione quinquennale ex art. 3 legge 335/95.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, l' , nel contestarne la fondatezza, osserva che _1
l'appellante si era dimesso dal posto di lavoro in virtù di una previsione pensionistica frutto di una sua personale convinzione, dal momento che l'ente non gli aveva mai certificato alcun diritto pensionistico al primo settembre 2020.
La Corte, alla prima udienza di discussione del 26.6.2024 -ravvisatane l'indispensabilità ai fini della decisione, atteso il contrasto tra gli assunti difensivi delle parti (sostenendo, da un lato, l che, _1 anche ipotizzando un cambio di qualifica -da gruppo 2 a gruppo 1- nel periodo 13.2.1989-13.5.1989, il ricorrente/appellante alla data del 1.9.2020 non avrebbe, comunque, maturato il requisito necessario al pensionamento, là dove, al contrario, secondo l'appellante assume ce, inquadrando correttamente tale periodo contributivo nel gruppo 1 -corrispondente alle mansioni di operatore di ripresa dallo stesso svolte a tempo determinato in quell'arco di tempo- e riproporzionando la relativa contribuzione di provenienza con quella del gruppo di destinazione, ossia in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità -numero massimo di giornate dei lavoratori a tempo indeterminato/numero massimo di giornate dei lavoratori a tempo determinato- risulterebbe un'eccedenza contributiva di 150 contributi [180:6=3; 110 contributi giornalieri complessivi del periodo considerato x 3 = 330 – 180
(annualità contributiva a tempo indeterminato) = 150], come da conteggi sub doc. 31 del fascicolo di primo grado, tale da coprire i 146 contributi mancanti (secondo l' )- ha disposto l'audizione a _1 chiarimenti di un funzionario area prestazioni PALS sul doc. 6 prodotto dall recante _1 _1
“ipotetico calcolo con cambio qualifica e qualifica 1898 variata”.
All'udienza del 16.10.2024 è stato, quindi, sentito il dott. Ruggiero Coppola, responsabile del polo Pals
a livello nazionale, come da verbalizzazione di seguito riprodotta:
pagina 9 di 15 Le parti sono state, quindi, autorizzate a depositare note difensive sulla questione.
Parte appellante, nelle note depositate in data 4.11.2024, modificando le proprie originarie prospettazioni, ha allegato che, se l' avesse calcolato correttamente il requisito contributivo in _1 relazione al requisito assicurativo, i contributi giornalieri volontari da versare sarebbero stati pari a 53 mancanti al 30 giugno 2020, con conseguente perfezionamento dell'anzianità contributiva al 31 agosto
2020 e diritto di percepire la pensione a decorrere dal gennaio 2021 (considerati i tre mesi di finestra mobile).
L' nel replicare, con note depositate in data 24 e 24.11.2024, ha eccepito, innanzi tutto, _1
l'inammissibilità della complessiva ricostruzione della vicenda contributiva operata dall'appellante nelle note, evidenziando che in discussione è esclusivamente l'annualità 1989. Ha osservato, inoltre, che il numero massimo di giorni di contribuzione mensile computabili è 26, mentre tutte le giornate eccedenti la scadenza massima sono da scartare (per esempio, quanto all'anno 1987 parte ricorrente tra gennaio e giugno ha considerato 168 gg in luogo della capienza massima di 156 gg, per cui, secondo l' , 12 gg sono da scartare). Evidenziati ulteriori refusi, l'Istituto ha precisato che anche _1 considerando le mensilità del 1989 come appartenenti al gruppo 1 artista, al 30 giugno 2020 la forbice contributiva non sarebbe di 53 contributi, ma di 165 (12039 ctb maturati in luogo dei 12204 ctb richiesti). Ha ribadito la propria opposizione alla CTU e, a seguito dei controlli effettuati, si è riservato il riesame della posizione pensionistica del e l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla Pt_1 mancata maturazione del diritto a pensione, sostenendo che la contribuzione volontaria successivamente versata nel marzo del 2021 non sarebbe di sufficiente a determinare il diritto a pensione dell'appellante “e non avrebbe dovuto esserlo neppure per la prestazione effettivamente liquidata. La stessa contribuzione è stata infatti erroneamente imputata da sistema come gruppo 1 e
pagina 10 di 15 categoria 121 (vedasi estratto conto agli atti ed ivi allegato come doc. 4) e pertanto con relative annualità a 120 gg ciò in luogo del corretto raggruppamento prevalente C, gruppo 2 e qualifica 201, con annualità a 312 gg.”.
Esaminate le note difensive, la Corte, all'udienza del 4.12.2024, ha invitato le parti a trovare un componimento in via amministrativa tale da preservare l'appellante con il mantenimento del trattamento pensionistico in atto sia in termini di decorrenza che in termini di contribuzione volontaria, come già richiesta e riconosciuta dall' . _1
Alla successiva udienza del 28.1.2025, non avendo trovato la necessaria intesa, la causa è stata discussa, con richiesta, da parte della difesa del ricorrente, previo espletamento di CTU, di riconoscimento della pensione a decorrere dal 1.1.2021, conclusioni di cui la difesa dell' ha _1 chiesto il rigetto, opponendosi a richiesto approfondimento istruttorio.
Disposto un rinvio per repliche, all'udienza dell'8.4.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le assorbenti considerazioni di seguito esposte l'appello non può trovare accoglimento, in quanto l'appellante non ha adeguatamente assolto gli oneri di allegazione e prova sulla stesso gravanti ex art. 2697, comma primo, c.p.c.
A fondamento delle proprie domande il nel ricorso introduttivo del processo di primo grado, Pt_1 come pure in quello introduttivo della presente fase d'appello, ha sostenuto, in via di estrema sintesi, che, nel caso in cui l avesse effettuato il calcolo delle giornate contributive dallo stesso prestate _1 applicando in modo corretto i principi introdotti dalla normativa applicabile (D. lcps n. 708/1947, D. lgs. n. 503/1992, D. lgs. n. 182/1997), come enucleati e chiariti dalle circolari n. 83/2016 e _1
Enpals 27/1997, attribuendogli, per i contributi pagati dal 13.2.1989 al 13.5.1989 (per n. 80 giorni), con riferimento ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con il codice di CP_6 appartenenza 121 – gruppo 1, allo stesso spettante in quanto operatore di ripresa in luogo del codice
201-gruppo 2 (tecnico amministrativo), erroneamente riportato nell'estratto conto previdenziale sulla base delle denunce assicurative presentate dal datore di lavoro, avrebbe accertato che, alla data della domanda (5.8.2020), egli, interrotto il rapporto con in data 30.6.2020, aveva maturato i CP_3 requisiti per accedere alla pensione anticipata con decorrenza dal 1.9.2020, in quanto, dal riproporzionamento (previsto dall'art. 2, comma 3, del D. lgs. n. 18271997 nel caso di passaggio fra i diversi gruppi per l'acquisizione del diritto alle prestazioni in favore delle categorie di lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo) della contribuzione giornaliera a tempo determinato accreditata nel 1989, pari a 110 contributi giornalieri complessivi, in base al rapporto esistente tra i pagina 11 di 15 requisiti di annualità di contribuzione prescritti per il diritto alle prestazioni (sino al 31.12.1992), rispettivamente, per il gruppo dei lavoratori a tempo determinato (nel numero di 60) e per quello (nella specie risultato prevalente all'esito della carriera lavorativa) dei lavoratori a tempo indeterminato (nel numero di 180), sarebbero risultati 150 contributi giornalieri in eccesso, recuperabili a scomputo del requisito contributivo al momento della valutazione finale, come chiarito al punto 1.1.3 della Circolare
83/2016 (che, titolato “Accertamento del requisito dell'annualità di contribuzione”, si trascrive _1 di seguito per intero con evidenziazione in neretto della parte d'interesse: “Tenuto conto di quanto previsto dalle suindicate disposizioni di legge, ai fini dell'accertamento del requisito dell'annualità di contribuzione va precisato che: per le anzianità contributive maturate sino al 31.12.1992, il requisito dell'annualità di contribuzione deve intendersi perfezionato al raggiungimento di 60 contributi giornalieri, per le categorie di lavoratori artistiche e tecniche appartenenti al previgente gruppo 1, ed al raggiungimento di 180 contributi giornalieri per le altre categorie appartenenti al gruppo 2; per le anzianità contributive maturate successivamente al 31.12.1992, invece il requisito dell'annualità di contribuzione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 503/1992 che ne ha disposto l'elevazione, va commisurato, rispettivamente a 120 e 260 contributi giornalieri;
l'elevazione a 312 contributi giornalieri prevista per i lavoratori inquadrati nel gruppo C di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 182/1997, dispiega i suoi effetti per le anzianità contributive maturate dal 1° agosto 1997.
Per quanto esplicitato, quindi, i requisiti contributivi, ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni, sono individuabili in relazione ai vari periodi di assicurazione fatti valere sino al
31.12.1992, dal 1.01.1993 sino al 31.07.1997 e successivamente a tale data (V. circolare ex- Enpals n.
10 del 1997, p.to 1.1).
I contributi giornalieri che dovessero risultare eccedenti le annualità richieste nei vari periodi, sono valutati, a copertura del requisito contributivo, dividendoli per l'annualità relativa al gruppo prevalente (A, B o C).”).
Secondo tale impostazione difensiva, la carenza contributiva di 146 contributi giornalieri richiesti dall' per il raggiungimento del requisito contributivo (a fronte di 12058 contributi giornalieri _1 maturati) non sussisterebbe ed anzi residuerebbe un'ulteriore eccedenza di 4 contributi giornalieri rispetto ai 12204 indicati dall per la maturazione del diritto alla pensione, essendo stato _1 conteggiato dall'Istituto senza considerare l'eccesso contributivo risultante dal riproporzionamento della contribuzione giornaliera a tempo determinato del 1989 e senza emendare l'errore formale relativo all'attribuzione del codice di qualifica relativo al periodo dal 13.2.1989 al 13.5.1989. pagina 12 di 15 Il giudice di prime cure, accogliendo le prospettazioni difensive dell' , ha rigettato le domande _1
(inclusa l'istanza istruttoria di CTU, in quanto esplorativa), avendo ritenuto, da un lato, che, non avendo il ricorrente mai contestato, in tempo utile per provocare eventualmente un contraddittorio con il datore di lavoro, la contribuzione calcolata dall' per l'anno 1989 sulla base delle denunce _1 datoriali, la stessa non potesse essere rimessa in discussione a distanza di trent'anni e, dall'altro, che, in ogni caso, in base alla documentazione versata in atti (doc. 5 e 5-bis ), in tale annualità non vi _1 fosse comunque spazio per ulteriore contribuzione a prescindere dalla rettifica del codice di qualifica da B (gruppo 2) a A (gruppo 1).
Ritiene la Corte che -pur non essendo ravvisabili preclusioni in ordine al corretto conteggio della contribuzione avuto riguardo alla richiesta rettifica del codice di qualifica (non potendo l'errore datoriale ricadere sulla posizione soggettiva del lavoratore assicurato e trattandosi esclusivamente di valorizzare in modo corretto la contribuzione versata), alla luce dei chiarimenti resi all'udienza del
16.10.2024 dal responsabile del polo Pals a livello nazionale, dr. e delle note Persona_3 difensive che le parti sono state autorizzate a depositare sulla questione tecnica dibattuta (afferente il computo e la valorizzazione della contribuzione versata nel 1989 con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato)- le censure mosse dall'appellante in ordine al merito della statuizione di rigetto delle proprie pretese non possano essere accolte.
Invero, chiarito dal dr. Coppola che, anche riconsiderando come appartenenti al gruppo con qualifica tecnica e artistica (ossia al gruppo 1) gli 80 giorni di contribuzione di cui al periodo dal 13.2.1989 al
13.5.1989, il requisito contributivo alla data del 1.9.2020 non risulterebbe comunque integrato in quanto il differenziale sul requisito personalizzato di cui al paragrafo 1.2 della circolare n. _1
83/2016 sarebbe pari ad un massimo di 40 giorni (considerato che nel 1989 il numero di contributi necessari per coprire il mese per le qualifiche amministrative era di 15 giorni, mentre per quelle tecniche e artistica ea di 5 giorni), quantitativo insufficiente a soddisfare il numero di contributi mancante, nelle note difensive depositate in data 4.11.2024 la difesa dell'appellante, ricostruita nuovamente la propria anzianità contributiva, mutando la propria originaria prospettazione, ha sostenuto che alla data del 30.6.2020 (ossia al termine della propria carriera lavorativa) il numero di contributi giornalieri versati sarebbe stato pari a 12.111 a fronte delle 12.164 giornate in assunto necessarie per la maturazione del diritto, con una differenza di 53 contributi giornalieri da versare in luogo dei 146 richiesti dall' e dallo stesso corrisposti, essendo lo stesso, pertanto, in credito di 57 _1 giornate e dovendoglisi riconoscere la maturazione dell'anzianità contributiva dal 31.8.2020
(considerato che egli aveva presentato la domanda di pensione e contestualmente quella di pagina 13 di 15 contribuzione volontaria nell'agosto del 2020) e, quindi, tenuto conto dei tre mesi di finestra mobile, la spettanza delle pensione a decorrere dal 1.1.2021.
Come evidenziato dall' nelle note di replica depositate in data 24.11.2024, lo stesso appellante ha _1 con ciò ammesso che, contrariamente a quanto dal medesimo sostenuto in precedenza nei propri scritti difensivi, alla data di presentazione della domanda di pensione (5.8.2020) non aveva ancora maturato il requisito contributivo e che, pertanto, esisteva una carenza contributiva (pur dallo stesso quantificata in misura inferiore a quella indicata dall ) da coprire mediante versamenti volontari. _1
L'appellato, nelle medesime note, ha eccepito che, all'esito del controllo effettuato in ordine alla ricostruzione del requisito dell'anzianità contributiva, sarebbero emersi errori dovuti al mancato scomputo di periodi di contribuzione sovrapposta (per i giorni di malattia/donazione sangue) o eccedente la capienza massima del periodo o a refusi, per cui la forbice contributiva al 30 giugno 2020, nell'ipotesi, di valorizzazione delle mensilità del 1989 come gruppo 1/artista, non sarebbe di 53 contributi giornalieri, come indicato da controparte, ma di 165 contributi giornalieri (12.039 ctb maturati contro 12.204 ctb richiesti) e, quindi, superiore al numero di contributi volontari versati dal su indicazione dello stesso istituto previdenziale, per il raggiungimento del requisito di CP_7 anzianità contributiva e il conseguimento del diritto alla pensione.
A questo riguardo, nelle ulteriori note integrative depositate in data 26.11.2024, l' ha eccepito _1 che, come risulta dall'estratto conto Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti prodotto quale doc. 4, i 156 contributi giornalieri volontari PALS versati dal con riferimento al periodo dal Pt_1
1.7.2020 al 31.12.2020 (3° e 4° trimestre 2020) mediante bonifico disposto in data 18.3.2021 e registrato dalla banca beneficiaria in data 22.3.2021, sono stati erroneamente imputati da sistema come gruppo 1 e categoria 121, con relative annualità a 120 giorni, mentre avrebbero dovuto essere imputati al raggruppamento prevalente, vale a dire al gruppo C, qualifica 201, con annualità a 312 giorni e che, pertanto, non sarebbero di per sé sufficienti a determinare il diritto alla pensione dell'assicurato e si è, pertanto, riservato di riesaminare la posizione pensionistica in discussione e di adottare ogni provvedimento conseguente alla mancata maturazione del diritto alla prestazione previdenziale in godimento per insufficienza del requisito contributivo.
Fermo che la questione di un'eventuale revisione in peius prospettata dall esula dall'odierno _1 contenzioso, non essendo stata tempestivamente introdotta in giudizio, nel descritto contesto, caratterizzato da una totale incertezza e contraddittorietà non solo probatoria, ma ancor prima a livello di allegazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali posti dall'odierno appellante a fondamento delle proprie domande e, segnatamente, in ordine al fatto che la rettifica del gruppo di appartenenza per il periodo dal 13.2.1989 al 13.5.1989 possa effettivamente determinare il pagina 14 di 15 riconoscimento del trattamento pensionistico dal 1.9.2020 o, comunque, da epoca anteriore al 1.4.2021
o ridurre l'entità dei versamenti volontari dallo stesso effettuati su indicazione dell'ente appellato per il conseguimento del requisito contributivo, come già ritenuto dal giudice di primo grado, l'istanza di
CTU, reiterata dal nel presente grado di giudizio, si conferma esplorativa e il gravame va, Pt_1 pertanto, rigettato senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
Le difficoltà di accertamento del caso, determinate dall'estrema tecnicità della questione controversa, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali anche dell'odierno processo d'appello ex art. 92, comma 2, c.p.c..
Deve, infine, darsi atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
PQM
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 371/2023 del Tribunale di Pavia;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del grado;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 8/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
all'udienza del 8/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 417/2024 di R.G., promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Gianluca Parte_1 C.F._1 Manini e Giovanni Trapani e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, via Oltrocchi, 11,
-appellante- contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Grazia Demaestri e dell'avv. Roberto _1 P.IVA_1 Maio e domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Milano, via Savarè, 1,
-appellato- Oggetto: diritto al pensionamento anticipato a decorrere dal 1.9.2020 in luogo che dal 1.4.2021 - restituzione dei contributi volontari versati per il conseguimento del diritto alla pensione (euro 6.950,12) e al pagamento dei ratei di pensione dal settembre 2020 al marzo 2021, per complessivi euro 29.355,99. CONCLUSIONI per parte appellante:
“a) In totale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 371/2023, pubblicata in data 18 ottobre 2023, e in accoglimento del presente gravame, accogliere la domanda formulata in primo grado dal signor nei confronti dell' Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2 dichiarare il diritto del signor a percepire la pensione anticipata (trattamento di Parte_1 quiescenza anticipato) a decorrere dal 1/9/2020 o da quella diversa data che sarà accertata in corso di causa per tutti i motivi indicati in atti;
b) E per l'effetto annullare e/o rettificare il provvedimento di reiezione della domanda di pensione anticipata Rif. Domanda n. 2123861800028 datato 22/10/2020, prot. N. _1 5700.05/08/2020.0284937, come rettificato all'esito del riesame con la comunicazione prot. _1 7000.18/12/2020.1372535; c) E conseguentemente condannare l' a corrispondere al Signor la somma _1 Parte_1 complessiva lorda di € 29.355,99 (Euro ventinovemila trecento cinquantacinque / 99) per tutti i motivi e titoli indicati in atto, o quell'altro maggior o minor importo che verrà determinato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per Legge dal dovuto al saldo. pagina 1 di 15 d) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidare ai sottoscritti procuratori antistatari. IN VIA ISTRUTTORIA: A) Si insiste per l'ammissione di CTU tecnico contabile atta ad accertare il numero di giornate contributive previdenziali maturate dal Signor sino al 31/08/2020 e si indica sin da Parte_1 ora quale consulente tecnico di parte il Signor residente in [...] Travacò Persona_1 SI (PV) B) Come richiesto con ricorso di primo grado, si insiste per l'ammissione di prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa del ricorso ex art. 442 cpc numerate da 1 a 20 e da intendersi qui ritrascritte, espunte da ogni espressione valutativa e/o (indicato nel ricorso ex art. 442 cpc e qui ritrascritto): 1) Vero è che dal 13 febbraio 1989 al 13 maggio 1989 il Signor ha lavorato alle Parte_1 dipendenze di Mediaset in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato svolgendo per l'intero periodo lavorato la mansione di operatore di ripresa? Si indicano a testimone residente nel Comune di Rozzano e Testimone_1 [...]
residente in Barisonzo – Torrazza Coste (Pv).”; Tes_2 per parte appellata:
“Voglia la Corte d'appello di Milano sezione lavoro, contrariis reiectis, respingere il ricorso in appello e le domande formulate da confermando la sentenza del Tribunale di Pavia Parte_1 in funzione di giudice del lavoro n. 371/23. In ogni caso respingere il ricorso e le domande formulate contro in quanto coperte da _1 prescrizione ed infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria anche se superfluo e solo all'occorrenza ex art. 421 c.p.c. voglia il Tribunale sentire a chiarimenti il funzionario Dr.ssa responsabile Prestazioni PALS con ufficio _1 Persona_2 presso la Filiale Metropolitana Roma Flaminio o, visto il suo pensionamento, altro funzionario competente dell'area. Con vittoria di spese e competenze.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.4.2024 ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Pavia n. 371/23, recante il rigetto, a spese integralmente compensate, delle domande, dallo stesso svolte nei confronti dell' , di accertamento del suo diritto a percepire la pensione anticipata _1 dall'1 settembre 2020, in luogo che dal 1 aprile 2021 e di condanna dell'ente convenuto alla corresponsione della somma di € 29.355,99 a titolo di risarcimento dei danni rappresentati dal mancato percepimento della pensione nel periodo dal settembre 2020 al marzo 2021 e dal versamento dell'importo di € 6.950,12 dallo stesso effettuato a titolo di contributi volontari indicati Pt_1 dall'Istituto previdenziale come necessari per poter maturare il diritto alla pensione.
A fondamento di tali pretese l'odierno appellante ha allegato quanto segue:
- di aver prestato attività lavorativa quale dipendente, dapprima nel settore privato, nel periodo dal 1.6.1976 al 30.6.1987 e, successivamente, dall'1.11.1987 al 30.6.2020, come cameramen iscritto alla gestione Ex Enpals – Fondo lavoratori dello spettacolo per varie società sino all'assunzione a tempo indeterminato presso il Gruppo Fininvest in data 24.10.1989, dopo aver sottoscritto con lo stesso gruppo nel 1989 tre contratti a tempo determinato, sempre come operatore di ripresa, il primo dal 13.2.1989 al 13.5.1989, il secondo dal 8.8.1989 al 20.8.1989 e il terzo dal 6.9.1989 sino a fine produzione;
pagina 2 di 15 - di aver interrotto il proprio rapporto di lavoro con in data 30.6.2020 e di aver CP_3 presentato domanda di pensione anticipata in data 5.8.2020 con decorrenza 1.9.2020;
- di essersi visto respingere la domanda con comunicazione 22.10.2020 per la mancanza del requisito delle giornate di contribuzione, risultando, secondo l' , versati “contributi _1 giornalieri n. 12002 in luogo dei 12204 richiesti”;
- che, con successiva comunicazione in data 18.12.2020, era stato specificato che i contributi conteggiati erano 12058 e non più 12002, ma che, comunque, non erano sufficienti per l'erogazione del trattamento pensionistico anticipato, essendo necessari, a tal fine, almeno n.
12204 contributi giornalieri versati;
- di aver dovuto versare, pertanto, contributi volontari per accedere al trattamento pensionistico, liquidatogli con decorrenza dal 1.4.2021;
- che, tuttavia, se l avesse effettuato il calcolo delle giornate contributive dallo stesso _1 prestate, applicando in modo corretto i principi introdotti dalla normativa (D. Lcps n. 708/1947,
D. lgs. 503/1992, D. lgs. 182/1997, Circolare n. 83 del 20/5/2016 e circolare Enpals _1
27/1997), avrebbe accertato che, alla data della domanda ovvero al 5.8.2020, egli aveva già maturato i requisiti per accedere alla pensione anticipata.
Ciò in quanto la normativa prevedeva, sino al 31 dicembre 1992, che il requisito dell'annualità di contribuzione fosse perfezionato, secondo quanto previsto dal D. Lcps. n. 708/1947 come integrato successivamente dal D.P.R.31 dicembre 1971, n. 1420, con un numero di contributi giornalieri pari a:
- 60 gg. per le categorie appartenenti al c.d. 1° Gruppo (categorie dal nr. 1 al nr.14 di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947, come modificato dalla legge n. 2388/1952);
- 180 gg. per le categorie appartenenti al c.d. 2° Gruppo (categorie dal nr. 15 al nr. 22 di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947, come modificato dalla legge n. 2388/1952).
Tale regime contributivo era stato modificato dal D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, che aveva stabilito che, a decorrere dal 1/1/1993, l'annualità di contribuzione veniva perfezionata:
- con 120 gg. per le categorie appartenenti al c.d. 1° Gruppo
- con 260 gg. per le categorie appartenenti al c.d. 2° Gruppo.
Infine, con il D.lgs. n. 182/1997, la differenza tra il 1° ed il 2° gruppo era venuta meno ed era stata introdotta una nuova classificazione della categoria dei lavoratori dello spettacolo suddivisi, a partire dal 1.8.1997, nel seguente modo:
- un primo gruppo al quale appartengono coloro che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
- un secondo gruppo al quale appartengono coloro che prestano, a tempo determinato, attività al di fuori delle ipotesi di cui al punto a);
- un terzo gruppo al quale appartengono (indistintamente) coloro che prestano attività a tempo indeterminato.
Con il citato decreto di armonizzazione n. 182/1997 e con i successivi D.M. del 10 novembre 1997 e del 15 marzo 2005, per i lavoratori assicurati alla gestione ex ENPALS, inquadrati nei tre gruppi come pagina 3 di 15 sopra individuati, ai fini della valutazione dell'anzianità contributiva necessaria per il perfezionamento del diritto alle relative prestazioni pensionistiche, il requisito dell'annualità di contribuzione era stato così distinto:
- 120 gg. per i lavoratori appartenenti al Gruppo A;
- 260 gg. per i lavoratori appartenenti al Gruppo B;
- 312 gg. per i lavoratori appartenenti al Gruppo C.
Quindi, secondo la ricostruzione offerta in giudizio dal i requisiti contributivi, ai fini del Pt_1 conseguimento del diritto alle prestazioni, erano individuabili in relazione ai vari periodi di assicurazione fatti valere sino al 31 dicembre 1992, dal 1gennaio 1993 sino al 31 luglio 1997 e successivamente a tale data.
Nel suo caso, l'errore nel conteggio dei contributi giornalieri era stato determinato dal fatto che, come si legge nell'estratto contributivo Enpals – in atti quale doc. 26 - per il periodo dal 13 febbraio al 13 maggio 1989 era stato riportato il codice 201 e, quindi, le giornate contributive maturate erano state attribuite al 2° gruppo del n. 708/1947 e non, come avrebbe dovuto essere, al 1° gruppo, CP_4 risultando dal contratto di lavoro - in atti quale doc. 6 – che, anche in occasione di tale assunzione a tempo determinato, egli aveva svolto mansioni operatore di ripresa (cod. 121 – gruppo 1°) e non di tecnico amministrativo (cod. 201 – gruppo 2°), come correttamente indicato per i due successivi contratti a tempo determinato stipulati con la stessa dall'8 agosto al 20 agosto 1989 e Parte_2 dal 6 settembre al 23 ottobre 1989 – in atti quali doc. 7 e 8- la cui contribuzione porta il codice 121.
Secondo la prospettazione dell'allora ricorrente questo errore di calcolo e di attribuzione era ricaduto direttamente sulla somma di giornate necessarie per il riconoscimento dell'annualità contributiva, falsate dall'attribuzione di un parametro errato, rappresentato dall'errato inserimento nel gruppo 2°, che prevede la necessità di 180 giorni di contribuzione per formare un'annualità contributiva, rispetto ai soli 60 giorni previsti per i lavoratori appartenenti al gruppo 1°, nel quale egli avrebbe dovuto essere inserito.
Ulteriore errore era stato l'inserimento del primo contratto con come contratto a tempo Parte_2 indeterminato, ciò che aveva comportato, a cascata, che i successivi contratti, tutti a tempo determinato e sotto la categoria 121, non fossero stati conteggiati.
Infatti, togliendo le giornate dei contratti a tempo determinato del 1989 risultavano n. 12002 giorni di contributi versati, esattamente come indicato nel primo conteggio , mentre se tali giornate _1 lavorative dal 13 febbraio al 13 maggio 1989 fossero state riconosciute correttamente (Gruppo 1 – codice 121) il calcolo contributivo ai fini pensionistici avrebbe dovuto essere riparametrato e calcolato tenendo conto delle 60 giornate di diritto per gli appartenenti al gruppo 1° con la conseguenza che, corretto l'errore, il numero di contributi giornalieri maturati nel 1989 sarebbe stato pari a 242 contributi giornalieri, 110 dei quali maturati a tempo determinato (gruppo 1 del D.L.C.P.S. n. 708/1947) ed il numero di contributi giornalieri necessari per percepire la pensione anticipata avrebbe dovuto essere diminuito da n. 12204 a n. 12010 e le giornate lavorate passare da 12004 a 12104.
pagina 4 di 15 Sotto altro e diverso profilo, il ricorrente ha argomentato che il D. lgs. 182/1997 all'art. 2, comma 4, precisa che: “Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione dell'età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni, nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.”.
In ragione del suddetto criterio, c.d. della preminenza, ai fini della maturazione del diritto alle prestazioni pensionistiche, egli era stato considerato come lavoratore a tempo indeterminato (gruppo
C), avendo compiuto la quasi totalità della propria anzianità contributiva nel relativo gruppo. Tuttavia, sempre con riferimento all'annualità 1989, egli aveva maturato un rilevante periodo di contribuzione svolgendo attività lavorativa come operatore di ripresa con contratto a tempo determinato.
Considerato che l'art. 2, III comma, del D. lgs. 182/1997, nelle ipotesi di c.d. passaggi di gruppo, aveva previsto un meccanismo di riproporzionamento della contribuzione giornaliera versata nei vari gruppi di provenienza in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni e quelli del gruppo prevalente, i contributi giornalieri maturati a tempo determinato dovevano essere riproporzionati secondo le indicazioni del legislatore che, al III comma del citato art. 2 D. lgs. 182/1997, aveva previsto che “Per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra
i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni”, rapporto CP_ definito puntualmente nella tabella di cui al paragrafo 1.2 della Circolare n. 83 del 20/5/2016 – prodotta quale doc. 27- che, per il riproporzionamento della contribuzione giornaliera, in caso del passaggio dal gruppo relativo ai lavoratori a tempo determinato a quello relativo a tempo indeterminato, divide i requisiti di annualità di quest'ultimo gruppo per quelli del primo.
Secondo il calcolo contenuto nel ricorso, considerando i requisiti di annualità vigenti prima del 1992, ossia 60 contributi giornalieri per l'annualità a tempo determinato e 180 per l'annualità a tempo indeterminato, dividendo 180 per 60, risulta un coefficiente di "3", che deve essere moltiplicato, sempre secondo le indicazioni del decreto e della Circolare, per i contributi giornalieri maturati a tempo determinato nel 1989, pari a 110 contributi giornalieri complessivi. Dal riproporzionamento così operato si ottengono 330 contributi giornalieri disponibili, dai quali occorre sottrarre i 180 contributi previsti prima del 1992 per maturare un'annualità a tempo indeterminato con un residuo di 150 contributi giornalieri in eccesso.
Nel regime previdenziale ex Enpals, nel caso in cui in un determinato anno vengano versati contributi in numero superiore a quelli richiesti per coprire un anno di contribuzione, l'eccedenza contributiva viene recuperata al momento della valutazione finale, a scomputo del requisito contributivo: la
Circolare n. 83/2016 al punto 1.1.3 prevede, infatti, che “i contributi giornalieri che dovessero risultare
pagina 5 di 15 eccedenti le annualità richieste nei vari periodi, sono valutati, a copertura del requisito contributivo, dividendoli per l'annualità relativa al gruppo prevalente (A, B o C).”.
A questo riguardo nell'allegato 2) alla circolare 83, esemplificando in ordine ad un caso specifico, è precisato che (...) “L'iscritto ha coperto in totale 31 anni e 2 mesi. Se per il diritto fossero necessari 35 anni di anzianità mancherebbero 3 anni e 10 mesi (997 giorni) da valutare con anno ENPALS a 260 giorni in quanto il gruppo prevalente, nel caso è il B. Con il surplus accantonato totale di 720 giorni, vengono coperti 2 anni e 9 mesi. Al raggiungimento del diritto mancano un anno e 1 mese, quindi 282 giorni di contribuzione” (All. 2 Circolare 83/2016 prodotta in atti quale doc. 27). _1
In conclusione, l'istituto previdenziale aveva rigettato la domanda di pensione anticipata sulla base della mancanza, prima, di n. 202 contributi giornalieri e, successivamente, all'esito del riesame, di n.
146 contributi giornalieri risultanti dal riproporzionamento della contribuzione giornaliera a tempo determinato del 1989; secondo il tuttavia, se l' avesse effettuato i Pt_1 Controparte_5 conteggi con le modalità sopradescritte, in corretta applicazione dei criteri di legge, il gap contributivo, motivo di reiezione della domanda di pensione anticipata, sarebbe risultato inesistente e, anzi, sarebbe risultata un'eccedenza di 4 contributi giornalieri rispetto ai 12.204 ritenuti utili dall' per la _1 maturazione del diritto alla pensione.
L' , nel costituirsi in giudizio in primo grado, ha ribadito la correttezza del proprio operato, _1 osservando che gli ulteriori versamenti erano stati effettuati dal soltanto dopo la domanda di Pt_1 pensione datata 5 agosto 2020 e che, pertanto, non sussisteva il suo diritto alla decorrenza pensionistica dall'1.9.2020, ma dall'1.4.2021.
In particolare, ha rilevato che, per quanto riguardava l'anno 1989 -oggetto di contestazione- il ricorrente nel periodo 13 febbraio - 13 maggio 1989 era stato inquadrato con qualifica 201- gruppo 2°
(gruppo B tecnico amministrativo) sulla base delle denunce assicurative presentate a suo tempo dal datore di lavoro con i relativi versamenti e che, in ogni caso, non vi era capienza per ulteriore contribuzione in detta annualità, anche ipotizzando un cambio di qualifica con inserimento del codice qualifica 121 ed inserimento nel gruppo A (operatore di ripresa), in luogo della qualifica 201.
Il Tribunale, disattesa la richiesta di CTU, considerata esplorativa, ha rigettato il ricorso, avendo ritenuto, in primo luogo, che i dati esposti nelle denunce del datore di lavoro relativamente all'anno
1989 non potessero essere rimessi in discussione, in quanto il codice qualifica relativamente al periodo di tale annualità indicato nel ricorso non era stato posto in dubbio in tempo utile e che, in ogni caso, in base alla documentazione versata in atti, nell'annualità controversa ovvero il 1989, non vi era spazio per un'ulteriore contribuzione sia che il lavoratore fosse inquadrato nel gruppo B sia se lo si considerasse inquadrato nel gruppo A, come dal medesimo richiesto, mentre la contribuzione volontaria era stata versata dopo la domanda di pensionamento anticipato e gli consentiva di perfezionare il requisito contributivo alla data del 31 dicembre 2020 con finestra all'1 aprile 2021.
Con il primo motivo di gravame, premesso che la contestazione riguardava solo l'anno 1989,
l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'imputazione della contribuzione relativa a detta annualità non potesse essere rimessa in discussione in pagina 6 di 15 quanto non era stato tempestivamente contestato l'errore di comunicazione compiuto dal datore di lavoro, il quale aveva indicato il codice 201, in luogo del codice 121 (proprio dei rapporti a tempo determinato di artisti e tecnici) per il periodo dal 13 febbraio al 13 maggio 1989 con la conseguenza che le giornate contributive maturate erano state attribuite al 2° gruppo del D.L.C.P.S. 708/1947 in luogo che al primo.
A questo riguardo ha ribadito di essere venuto a conoscenza dell'errore d'imputazione dei Pt_1 propri contributi soltanto alla fine del mese di ottobre del 2020, quando aveva ricevuto la risposta negativa dell' alla propria richiesta di poter accedere alla pensione anticipata, non essendo prima _1 di allora mai stato in possesso di tali denunce dal momento che le stesse, redatte dal datore di lavoro, erano state inviate da questo direttamente all' . _1
Nel caso oggetto del presente giudizio non poteva, comunque, applicarsi la prescrizione quinquennale prevista in materia contributiva, considerato che egli non aveva chiesto di accertare il proprio diritto a veder riconosciuti importi contributivi a suo tempo non corrisposti, ma che il metodo di calcolo effettuato dall'istituto per determinare i propri contributi giornalieri secondo il requisito personalizzato era errato e che tale errore era dipeso dall'attribuzione dei contributi versati nel periodo dal 13 febbraio al 13 maggio 1989 ad un codice diverso da quello di appartenenza, con la conseguenza che, se l'errore sull'imputazione degli 80 gg di rapporto di lavoro di cui si discute non fosse stato compiuto e l'ente avesse correttamente conteggiato i contributi relativi a tale periodo di lavoro, il diritto alla pensione anticipata sarebbe maturato a decorrere dall'1 settembre 2020, senza la necessità di pagare contributi volontari. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'errata valutazione della domanda di primo grado, laddove il Tribunale ha motivato il rigetto del ricorso sulla base dell'errato convincimento che fosse stato richiesto il riconoscimento di un maggior periodo contributivo, concludendo che, comunque, per il 1989 non sussisteva più spazio per ulteriore contribuzione.
La difesa del a questo proposito, ha ribadito che non era stato chiesto il riconoscimento di Pt_1 ulteriori settimane contributive, ma l'attribuzione di un diverso peso ai contributi versati, in corretta applicazione della normativa vigente in materia, avendo lo stesso lavoratore, in corrispondenza dell'annualità 1989, maturato un rilevante periodo di contribuzione, svolgendo attività come operatore di ripresa con contratto a tempo determinato: in proposito, ha sottolineato che il III comma dell'art. 2 del D. lgs. 182/1997, per l'ipotesi di maturazione di contribuzione per attività lavorativa prestata a tempo determinato – c.d. ipotesi di passaggi di gruppo- prevede un meccanismo di riproporzionamento della contribuzione al gruppo prevalente, non potendo i contributi giornalieri maturati a tempo determinato essere sommati a quelli maturati a tempo indeterminato e prevalenti. Ha richiamato, come CP_ già nel ricorso di primo grado, la Circolare n. 83 del 20 maggio 2016 che, al paragrafo 1.2, ai fini del riproporzionamento della contribuzione giornaliera, in caso di passaggio dal gruppo relativo ai lavoratori a tempo determinato a quello relativo ai lavoratori a tempo indeterminato, divide i requisiti di pagina 7 di 15 annualità di quest'ultimo gruppo per quelli del primo. Ha dedotto, che, di conseguenza, considerando i requisiti di annualità vigenti prima del 1992, ossia 60 contributi giornalieri per l'annualità a tempo determinato e 180 per l'annualità a tempo indeterminato e dividendo 180 per 60, risulta un coefficiente di "3", che dev'essere moltiplicato, sempre secondo le indicazioni del decreto e della Circolare, per i contributi giornalieri maturati a tempo determinato nel 1989, pari a 110 contributi giornalieri complessivi. Dal riproporzionamento così operato si ottengono 330 contributi giornalieri disponibili, dai quali occorre sottrarre i 180 contributi previsti prima del 1992 per maturare un'annualità a tempo indeterminato con un residuo di 150 contributi giornalieri in eccesso.
L'appellante ha richiamato, quindi, le modalità di valutazione delle eccedenze contributive, in ordine alle quali la Circolare sopra menzionata al punto 1.1.3 chiarisce: “…i contributi giornalieri che dovessero risultare eccedenti le annualità richieste nei vari periodi, sono valutati, a copertura del requisito contributivo, dividendoli per l'annualità relativa al gruppo prevalente (A, B o C) ...”.
Nella prospettazione del gravame, l'istituto previdenziale aveva rigettato la domanda di pensione anticipata inizialmente sulla base della mancanza di n. 202 contributi giornalieri e, successivamente all'esito del riesame, sulla base della mancanza di n. 146 contributi giornalieri, senza considerare l'eccesso contributivo risultante dal riproporzionamento della contribuzione giornaliera a tempo determinato del 1989 come, invece, avrebbe dovuto fare, pari a 150 contributi giornalieri.
Con il terzo e ultimo motivo di appello il ha impugnato la decisione del primo giudice nella Pt_1 parte in cui è stata adottata senza ammettere la CTU dallo stesso richiesta, in assenza di alcuna motivazione in merito, insistendo per il suo espletamento nel presente grado di giudizio al fine di accertare la correttezza del metodo di conteggio dallo stesso riportato in ricorso e contestato dall' . _1
L' , con memoria difensiva depositata in data 11.6.2024, ha resistito all'appello, concludendo per _1 il suo rigetto e per l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
L'appellato, a tal fine, ha riproposto le difese già svolte innanzi al Tribunale e da questo accolte nel motivare la sentenza. Eccepito, preliminarmente, che i motivi di appello sono generici ed indimostrati, dal momento che non avrebbe assolto all'onere della prova ex art. 2697 c.c. sullo stesso Pt_1 gravante, nel merito, per quanto riguarda il periodo 13 febbraio -13 maggio 1989, ha ribadito che il era stato inquadrato con qualifica 201- gruppo 2 (gruppo B) in base alle denunce assicurative Pt_1 presentate a suo tempo dal datore di lavoro con i relativi versamenti contributivi e che, in ogni caso, per tale annualità, non v'era capienza per ulteriore contribuzione, essendo interamente coperta, così che anche ipotizzando -in via di mera ipotesi astratta - un cambio di qualifica con inserimento del codice qualifica 121 gruppo A in luogo della qualifica 201, il risultato sarebbe rimasto identico: la pensione pagina 8 di 15 sarebbe stata, infatti, riconosciuta con la stessa decorrenza 1 aprile 2021 e per lo stesso importo, come evidenziato dalla simulazione prodotta quale doc. 6, con la conseguenza che non sussisteva il diritto alla decorrenza pensionistica dall'1 settembre 2020 ed i contributi volontari si erano resi necessari al perfezionamento del requisito contributivo con decorrenza 1 aprile 2021, unica spettante;
tutto ciò fermo restando che la posizione assicurativa conseguita dall'appellante nel 1989 - per come denunciata dal datore di lavoro- era ormai immodificabile per intervenuta estinzione di ogni diritto riferito alle denunce assicurative presentate dal datore di lavoro, alla luce della prescrizione quinquennale ex art. 3 legge 335/95.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, l' , nel contestarne la fondatezza, osserva che _1
l'appellante si era dimesso dal posto di lavoro in virtù di una previsione pensionistica frutto di una sua personale convinzione, dal momento che l'ente non gli aveva mai certificato alcun diritto pensionistico al primo settembre 2020.
La Corte, alla prima udienza di discussione del 26.6.2024 -ravvisatane l'indispensabilità ai fini della decisione, atteso il contrasto tra gli assunti difensivi delle parti (sostenendo, da un lato, l che, _1 anche ipotizzando un cambio di qualifica -da gruppo 2 a gruppo 1- nel periodo 13.2.1989-13.5.1989, il ricorrente/appellante alla data del 1.9.2020 non avrebbe, comunque, maturato il requisito necessario al pensionamento, là dove, al contrario, secondo l'appellante assume ce, inquadrando correttamente tale periodo contributivo nel gruppo 1 -corrispondente alle mansioni di operatore di ripresa dallo stesso svolte a tempo determinato in quell'arco di tempo- e riproporzionando la relativa contribuzione di provenienza con quella del gruppo di destinazione, ossia in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità -numero massimo di giornate dei lavoratori a tempo indeterminato/numero massimo di giornate dei lavoratori a tempo determinato- risulterebbe un'eccedenza contributiva di 150 contributi [180:6=3; 110 contributi giornalieri complessivi del periodo considerato x 3 = 330 – 180
(annualità contributiva a tempo indeterminato) = 150], come da conteggi sub doc. 31 del fascicolo di primo grado, tale da coprire i 146 contributi mancanti (secondo l' )- ha disposto l'audizione a _1 chiarimenti di un funzionario area prestazioni PALS sul doc. 6 prodotto dall recante _1 _1
“ipotetico calcolo con cambio qualifica e qualifica 1898 variata”.
All'udienza del 16.10.2024 è stato, quindi, sentito il dott. Ruggiero Coppola, responsabile del polo Pals
a livello nazionale, come da verbalizzazione di seguito riprodotta:
pagina 9 di 15 Le parti sono state, quindi, autorizzate a depositare note difensive sulla questione.
Parte appellante, nelle note depositate in data 4.11.2024, modificando le proprie originarie prospettazioni, ha allegato che, se l' avesse calcolato correttamente il requisito contributivo in _1 relazione al requisito assicurativo, i contributi giornalieri volontari da versare sarebbero stati pari a 53 mancanti al 30 giugno 2020, con conseguente perfezionamento dell'anzianità contributiva al 31 agosto
2020 e diritto di percepire la pensione a decorrere dal gennaio 2021 (considerati i tre mesi di finestra mobile).
L' nel replicare, con note depositate in data 24 e 24.11.2024, ha eccepito, innanzi tutto, _1
l'inammissibilità della complessiva ricostruzione della vicenda contributiva operata dall'appellante nelle note, evidenziando che in discussione è esclusivamente l'annualità 1989. Ha osservato, inoltre, che il numero massimo di giorni di contribuzione mensile computabili è 26, mentre tutte le giornate eccedenti la scadenza massima sono da scartare (per esempio, quanto all'anno 1987 parte ricorrente tra gennaio e giugno ha considerato 168 gg in luogo della capienza massima di 156 gg, per cui, secondo l' , 12 gg sono da scartare). Evidenziati ulteriori refusi, l'Istituto ha precisato che anche _1 considerando le mensilità del 1989 come appartenenti al gruppo 1 artista, al 30 giugno 2020 la forbice contributiva non sarebbe di 53 contributi, ma di 165 (12039 ctb maturati in luogo dei 12204 ctb richiesti). Ha ribadito la propria opposizione alla CTU e, a seguito dei controlli effettuati, si è riservato il riesame della posizione pensionistica del e l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla Pt_1 mancata maturazione del diritto a pensione, sostenendo che la contribuzione volontaria successivamente versata nel marzo del 2021 non sarebbe di sufficiente a determinare il diritto a pensione dell'appellante “e non avrebbe dovuto esserlo neppure per la prestazione effettivamente liquidata. La stessa contribuzione è stata infatti erroneamente imputata da sistema come gruppo 1 e
pagina 10 di 15 categoria 121 (vedasi estratto conto agli atti ed ivi allegato come doc. 4) e pertanto con relative annualità a 120 gg ciò in luogo del corretto raggruppamento prevalente C, gruppo 2 e qualifica 201, con annualità a 312 gg.”.
Esaminate le note difensive, la Corte, all'udienza del 4.12.2024, ha invitato le parti a trovare un componimento in via amministrativa tale da preservare l'appellante con il mantenimento del trattamento pensionistico in atto sia in termini di decorrenza che in termini di contribuzione volontaria, come già richiesta e riconosciuta dall' . _1
Alla successiva udienza del 28.1.2025, non avendo trovato la necessaria intesa, la causa è stata discussa, con richiesta, da parte della difesa del ricorrente, previo espletamento di CTU, di riconoscimento della pensione a decorrere dal 1.1.2021, conclusioni di cui la difesa dell' ha _1 chiesto il rigetto, opponendosi a richiesto approfondimento istruttorio.
Disposto un rinvio per repliche, all'udienza dell'8.4.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le assorbenti considerazioni di seguito esposte l'appello non può trovare accoglimento, in quanto l'appellante non ha adeguatamente assolto gli oneri di allegazione e prova sulla stesso gravanti ex art. 2697, comma primo, c.p.c.
A fondamento delle proprie domande il nel ricorso introduttivo del processo di primo grado, Pt_1 come pure in quello introduttivo della presente fase d'appello, ha sostenuto, in via di estrema sintesi, che, nel caso in cui l avesse effettuato il calcolo delle giornate contributive dallo stesso prestate _1 applicando in modo corretto i principi introdotti dalla normativa applicabile (D. lcps n. 708/1947, D. lgs. n. 503/1992, D. lgs. n. 182/1997), come enucleati e chiariti dalle circolari n. 83/2016 e _1
Enpals 27/1997, attribuendogli, per i contributi pagati dal 13.2.1989 al 13.5.1989 (per n. 80 giorni), con riferimento ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con il codice di CP_6 appartenenza 121 – gruppo 1, allo stesso spettante in quanto operatore di ripresa in luogo del codice
201-gruppo 2 (tecnico amministrativo), erroneamente riportato nell'estratto conto previdenziale sulla base delle denunce assicurative presentate dal datore di lavoro, avrebbe accertato che, alla data della domanda (5.8.2020), egli, interrotto il rapporto con in data 30.6.2020, aveva maturato i CP_3 requisiti per accedere alla pensione anticipata con decorrenza dal 1.9.2020, in quanto, dal riproporzionamento (previsto dall'art. 2, comma 3, del D. lgs. n. 18271997 nel caso di passaggio fra i diversi gruppi per l'acquisizione del diritto alle prestazioni in favore delle categorie di lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo) della contribuzione giornaliera a tempo determinato accreditata nel 1989, pari a 110 contributi giornalieri complessivi, in base al rapporto esistente tra i pagina 11 di 15 requisiti di annualità di contribuzione prescritti per il diritto alle prestazioni (sino al 31.12.1992), rispettivamente, per il gruppo dei lavoratori a tempo determinato (nel numero di 60) e per quello (nella specie risultato prevalente all'esito della carriera lavorativa) dei lavoratori a tempo indeterminato (nel numero di 180), sarebbero risultati 150 contributi giornalieri in eccesso, recuperabili a scomputo del requisito contributivo al momento della valutazione finale, come chiarito al punto 1.1.3 della Circolare
83/2016 (che, titolato “Accertamento del requisito dell'annualità di contribuzione”, si trascrive _1 di seguito per intero con evidenziazione in neretto della parte d'interesse: “Tenuto conto di quanto previsto dalle suindicate disposizioni di legge, ai fini dell'accertamento del requisito dell'annualità di contribuzione va precisato che: per le anzianità contributive maturate sino al 31.12.1992, il requisito dell'annualità di contribuzione deve intendersi perfezionato al raggiungimento di 60 contributi giornalieri, per le categorie di lavoratori artistiche e tecniche appartenenti al previgente gruppo 1, ed al raggiungimento di 180 contributi giornalieri per le altre categorie appartenenti al gruppo 2; per le anzianità contributive maturate successivamente al 31.12.1992, invece il requisito dell'annualità di contribuzione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 503/1992 che ne ha disposto l'elevazione, va commisurato, rispettivamente a 120 e 260 contributi giornalieri;
l'elevazione a 312 contributi giornalieri prevista per i lavoratori inquadrati nel gruppo C di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 182/1997, dispiega i suoi effetti per le anzianità contributive maturate dal 1° agosto 1997.
Per quanto esplicitato, quindi, i requisiti contributivi, ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni, sono individuabili in relazione ai vari periodi di assicurazione fatti valere sino al
31.12.1992, dal 1.01.1993 sino al 31.07.1997 e successivamente a tale data (V. circolare ex- Enpals n.
10 del 1997, p.to 1.1).
I contributi giornalieri che dovessero risultare eccedenti le annualità richieste nei vari periodi, sono valutati, a copertura del requisito contributivo, dividendoli per l'annualità relativa al gruppo prevalente (A, B o C).”).
Secondo tale impostazione difensiva, la carenza contributiva di 146 contributi giornalieri richiesti dall' per il raggiungimento del requisito contributivo (a fronte di 12058 contributi giornalieri _1 maturati) non sussisterebbe ed anzi residuerebbe un'ulteriore eccedenza di 4 contributi giornalieri rispetto ai 12204 indicati dall per la maturazione del diritto alla pensione, essendo stato _1 conteggiato dall'Istituto senza considerare l'eccesso contributivo risultante dal riproporzionamento della contribuzione giornaliera a tempo determinato del 1989 e senza emendare l'errore formale relativo all'attribuzione del codice di qualifica relativo al periodo dal 13.2.1989 al 13.5.1989. pagina 12 di 15 Il giudice di prime cure, accogliendo le prospettazioni difensive dell' , ha rigettato le domande _1
(inclusa l'istanza istruttoria di CTU, in quanto esplorativa), avendo ritenuto, da un lato, che, non avendo il ricorrente mai contestato, in tempo utile per provocare eventualmente un contraddittorio con il datore di lavoro, la contribuzione calcolata dall' per l'anno 1989 sulla base delle denunce _1 datoriali, la stessa non potesse essere rimessa in discussione a distanza di trent'anni e, dall'altro, che, in ogni caso, in base alla documentazione versata in atti (doc. 5 e 5-bis ), in tale annualità non vi _1 fosse comunque spazio per ulteriore contribuzione a prescindere dalla rettifica del codice di qualifica da B (gruppo 2) a A (gruppo 1).
Ritiene la Corte che -pur non essendo ravvisabili preclusioni in ordine al corretto conteggio della contribuzione avuto riguardo alla richiesta rettifica del codice di qualifica (non potendo l'errore datoriale ricadere sulla posizione soggettiva del lavoratore assicurato e trattandosi esclusivamente di valorizzare in modo corretto la contribuzione versata), alla luce dei chiarimenti resi all'udienza del
16.10.2024 dal responsabile del polo Pals a livello nazionale, dr. e delle note Persona_3 difensive che le parti sono state autorizzate a depositare sulla questione tecnica dibattuta (afferente il computo e la valorizzazione della contribuzione versata nel 1989 con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato)- le censure mosse dall'appellante in ordine al merito della statuizione di rigetto delle proprie pretese non possano essere accolte.
Invero, chiarito dal dr. Coppola che, anche riconsiderando come appartenenti al gruppo con qualifica tecnica e artistica (ossia al gruppo 1) gli 80 giorni di contribuzione di cui al periodo dal 13.2.1989 al
13.5.1989, il requisito contributivo alla data del 1.9.2020 non risulterebbe comunque integrato in quanto il differenziale sul requisito personalizzato di cui al paragrafo 1.2 della circolare n. _1
83/2016 sarebbe pari ad un massimo di 40 giorni (considerato che nel 1989 il numero di contributi necessari per coprire il mese per le qualifiche amministrative era di 15 giorni, mentre per quelle tecniche e artistica ea di 5 giorni), quantitativo insufficiente a soddisfare il numero di contributi mancante, nelle note difensive depositate in data 4.11.2024 la difesa dell'appellante, ricostruita nuovamente la propria anzianità contributiva, mutando la propria originaria prospettazione, ha sostenuto che alla data del 30.6.2020 (ossia al termine della propria carriera lavorativa) il numero di contributi giornalieri versati sarebbe stato pari a 12.111 a fronte delle 12.164 giornate in assunto necessarie per la maturazione del diritto, con una differenza di 53 contributi giornalieri da versare in luogo dei 146 richiesti dall' e dallo stesso corrisposti, essendo lo stesso, pertanto, in credito di 57 _1 giornate e dovendoglisi riconoscere la maturazione dell'anzianità contributiva dal 31.8.2020
(considerato che egli aveva presentato la domanda di pensione e contestualmente quella di pagina 13 di 15 contribuzione volontaria nell'agosto del 2020) e, quindi, tenuto conto dei tre mesi di finestra mobile, la spettanza delle pensione a decorrere dal 1.1.2021.
Come evidenziato dall' nelle note di replica depositate in data 24.11.2024, lo stesso appellante ha _1 con ciò ammesso che, contrariamente a quanto dal medesimo sostenuto in precedenza nei propri scritti difensivi, alla data di presentazione della domanda di pensione (5.8.2020) non aveva ancora maturato il requisito contributivo e che, pertanto, esisteva una carenza contributiva (pur dallo stesso quantificata in misura inferiore a quella indicata dall ) da coprire mediante versamenti volontari. _1
L'appellato, nelle medesime note, ha eccepito che, all'esito del controllo effettuato in ordine alla ricostruzione del requisito dell'anzianità contributiva, sarebbero emersi errori dovuti al mancato scomputo di periodi di contribuzione sovrapposta (per i giorni di malattia/donazione sangue) o eccedente la capienza massima del periodo o a refusi, per cui la forbice contributiva al 30 giugno 2020, nell'ipotesi, di valorizzazione delle mensilità del 1989 come gruppo 1/artista, non sarebbe di 53 contributi giornalieri, come indicato da controparte, ma di 165 contributi giornalieri (12.039 ctb maturati contro 12.204 ctb richiesti) e, quindi, superiore al numero di contributi volontari versati dal su indicazione dello stesso istituto previdenziale, per il raggiungimento del requisito di CP_7 anzianità contributiva e il conseguimento del diritto alla pensione.
A questo riguardo, nelle ulteriori note integrative depositate in data 26.11.2024, l' ha eccepito _1 che, come risulta dall'estratto conto Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti prodotto quale doc. 4, i 156 contributi giornalieri volontari PALS versati dal con riferimento al periodo dal Pt_1
1.7.2020 al 31.12.2020 (3° e 4° trimestre 2020) mediante bonifico disposto in data 18.3.2021 e registrato dalla banca beneficiaria in data 22.3.2021, sono stati erroneamente imputati da sistema come gruppo 1 e categoria 121, con relative annualità a 120 giorni, mentre avrebbero dovuto essere imputati al raggruppamento prevalente, vale a dire al gruppo C, qualifica 201, con annualità a 312 giorni e che, pertanto, non sarebbero di per sé sufficienti a determinare il diritto alla pensione dell'assicurato e si è, pertanto, riservato di riesaminare la posizione pensionistica in discussione e di adottare ogni provvedimento conseguente alla mancata maturazione del diritto alla prestazione previdenziale in godimento per insufficienza del requisito contributivo.
Fermo che la questione di un'eventuale revisione in peius prospettata dall esula dall'odierno _1 contenzioso, non essendo stata tempestivamente introdotta in giudizio, nel descritto contesto, caratterizzato da una totale incertezza e contraddittorietà non solo probatoria, ma ancor prima a livello di allegazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali posti dall'odierno appellante a fondamento delle proprie domande e, segnatamente, in ordine al fatto che la rettifica del gruppo di appartenenza per il periodo dal 13.2.1989 al 13.5.1989 possa effettivamente determinare il pagina 14 di 15 riconoscimento del trattamento pensionistico dal 1.9.2020 o, comunque, da epoca anteriore al 1.4.2021
o ridurre l'entità dei versamenti volontari dallo stesso effettuati su indicazione dell'ente appellato per il conseguimento del requisito contributivo, come già ritenuto dal giudice di primo grado, l'istanza di
CTU, reiterata dal nel presente grado di giudizio, si conferma esplorativa e il gravame va, Pt_1 pertanto, rigettato senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
Le difficoltà di accertamento del caso, determinate dall'estrema tecnicità della questione controversa, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali anche dell'odierno processo d'appello ex art. 92, comma 2, c.p.c..
Deve, infine, darsi atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
PQM
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 371/2023 del Tribunale di Pavia;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del grado;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 8/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
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