Ordinanza cautelare 23 maggio 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 24/11/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02149/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00704/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 704 del 2025, proposto dalla Agrisolar 2 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Martorana, Filippo Ruffato e Lucio Di Cicco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
i Comuni di Thiene e di Montecchio Precalcino, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Giulio Vidali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona Rovigo e Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco n. 63;
nei confronti
della Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
dei Comuni di Arsiero, di Carrè, di Chiuppano, di Dueville, di Laghi, di Lastebasse, di Marano Vicentino, di Pedemonte, di Tonezza del Cimone, di Valdastico, di Velo D’Astico, di Villaverla, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore , non costituiti in giudizio;
dell’A.R.P.A.V. - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto; dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana; della Regione del Veneto; dell’Agenzia del Demanio; del Ministero dell'Economia e delle Finanze; del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino; dell’E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile; del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; del Ministero della Difesa; del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ; del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti non costituiti in giudizio;
della Ap Reti Gas s.p.a.; della T.I.M – Telecom Italia s.p.a.; della Terna s.p.a.; della E-Distribuzione s.p.a.; della Viacqua s.p.a.; della Vi.Abilità s.r.l.; della Snam Rete Gas s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-della comunicazione di diniego della procedura abilitativa semplificata (c.d. p.a.s.) assunta al prot. n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0179257 del 21 marzo 2025, emessa dallo sportello associato per le imprese altovicentino, a fronte dell’istanza presentata dalla società Agrisolar 2 s.r.l. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra di potenza pari a 4.369,68 kWp nel sito del Comune di Montecchio Precalcino e delle relative opere di connessione ricadenti nel medesimo Comune e in quello di Sarcedo;
-del parere conclusivo negativo assunto al prot. n. 2609 del 19 marzo 2025, emesso dal responsabile del settore tecnico del Comune di Montecchio Precalcino;
-del parere negativo assunto al prot. n. 1786 del 21 febbraio 2025, emesso dal responsabile del settore tecnico del Comune di Montecchio Precalcino;
-della determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi – comunicazione dei motivi ostativi, assunta al prot. REP_PROV_VI/VISUPRO/0492420 tramessa il 29.10.2024;
-del parere negativo assunto al prot. n. 9657 del 10 ottobre 2024, emesso dal responsabile del settore Tecnico del Comune di Montecchio Precalcino;
-del piano degli interventi del Comune di Montecchio Precalcino, limitatamente all’articolo 45 delle norme tecniche operative, nella parte cioè che vieta la collocazione a terra di impianti fotovoltaici nelle aree comprese all’interno dell’ambito territoriale omogeneo n. 6 del p.a.t.i. “ Terre di Pedemontana Vicentina ”, approvato unitamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28 novembre 2012;
-del piano di assetto del territorio intercomunale “Terre di Pedemontana Vicentina”, unitamente alla D.C.C. n. 10 del 10 gennaio 2008, di adozione del detto p.a.ti. e al verbale della conferenza dei servizi del 12 settembre 2008, di approvazione del p.a.t.i., e alla successiva D.G.R. n. 2777 del 30 settembre 2008, di ratifica dello stesso strumento urbanistico;
-di ogni altro atto prodromico, presupposto, connesso, collegato e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e della controinteressata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il dott. FR VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Agrisolar 2 s.r.l. ha impugnato gli atti e provvedimenti in epigrafe, con i quali è stata disposta la sospensione della procedura abilitativa semplificata (c.d. p.a.s.) avviata dalla ricorrente relativamente al progetto “Agrisolare”, consistente nell’installazione di impianti fotovoltaici su coperture di edifici nel Comune di Montecchio Precalcino.
2. Si sono costituiti in giudizio i Comuni di Thiene e di Montecchio Precalcino, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza, nonché la Superstrada Pedemontana Veneta s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Con ordinanza cautelare n. 219/2025 il Tribunale ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati allo scopo di decidere re adhuc integra.
4. Con istanza congiunta depositata il 13.10.2025 i legali della ricorrente e del Comune di Thiene hanno dichiarato l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, instando per la integrale compensazione delle spese di giudizio. A questo proposito i due difensori hanno rappresentato che con determinazione del 6 ottobre 2025 le Amministrazioni comunali, a seguito di una rinnovata istruttoria e in ottemperanza alle indicazioni fornite dagli uffici competenti, hanno riassunto la p.a.s. concludendola positivamente. Si dà atto che tale determinazione ha integralmente sostituito e superato i provvedimenti oggetto del ricorso, facendo così venir meno ogni motivo di contrasto e ogni interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
5. All’udienza pubblica del 13 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
6. Il Collegio ritiene che debba essere dichiarata l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere, dal momento che, come dichiarato dalla ricorrente, la determinazione del 6 ottobre 2025 è pienamente satisfattiva dell’interesse azionato nel presente, rappresentando lo stesso bene della vita per il quale è stato promosso il presente giudizio.
9. Le spese di lite possono essere compensate atteso l’accordo in tal senso formulato dalla ricorrente e dal Comune di Thiene, la mancanza di una esplicita opposizione delle altre parti resistenti e la natura in rito della presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
FR VI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR VI | Ida RA |
IL SEGRETARIO