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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 07/05/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 110/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 110/2025 promossa da
, nato a [...] l'[...] e Parte_1 residente in [...] - Cap 12100- Codice Fiscale
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli C.F._1 avv.ti Gianfrancesco Garattoni (Codice Fiscale: ), PEC: C.F._2
Filippo Tomassoli (codice fiscale Email_1
), PEC: del Foro di C.F._3 Email_2 Rimini, con studio in Corso D'Augusto n.° 134, con domicilio eletto nel loro studio in Rimini, Corso D'Augusto n°134,
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(C.F. ), con sede legale in
[...] P.IVA_1 Roma, Via Mantova, n. 1, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore della stessa, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Arturo Maresca (C.F. ; pec: e Marco Conti (C.F. C.F._4 Email_3
pec: ed elettivamente domiciliata C.F._5 Email_4 presso l'avv. Gianmario Parola (C.F. ; pec: C.F._6
) con studio legale in Cuneo, Corso Nizza, n. 16 Email_5 (12100),
RESISTENTE
Pag. 1 a 9 Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 442 c.p.c. ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la
[...]
a favore dei dottori commercialisti – per Controparte_1 CP_1 chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“l'Ill.mo Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, CON Parte_1 PARTICOLARE RIFERIMENTO all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004; delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della Delibera dell'Assemblea dei Delegati CP_1 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013; deliberazione dell'Assemblea dei Delegati CP_ n. 10/17 del 29 novembre 2017, la ha prorogato tale prelievo anche per il quinquennio 2019- 2023.
Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la a favore dei è tenuta Parte_2 Controparte_1 a corrispondere al ricorrente la pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà.
In conseguenza
CONDANNARE
La a alla restituzione a Parte_2 Controparte_1 favore dello stesso delle ritenute operate a tale titolo dalla data di restituzione delle stesse in forza della sentenza del Tribunale di Cuneo, già confermata dalla Corte di Appello di Torino, o fino a che applicate e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro.
Spese rifuse.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 443 c.p.c. e delle CP_ disposizioni speciali del Regolamento applicato dalla .
Nel merito, rigettare il ricorso ex adverso promosso in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti.
In ogni caso, dichiarare inammissibile la domanda volta a rendere non più operabile (per il futuro) il contributo di solidarietà sui ratei di pensione successivi al ricorso introduttivo del presente giudizio.
Pag. 2 a 9
Ai fini della liquidazione delle spese legali, in ogni caso, Piaccia all'Ill.mo Giudice adito considerare che il valore della presente controversia è inferiore ad € 1.100,00.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
RITENUTO CHE
L'eccezione preliminare
Occorre rilevare che va disattesa l'eccezione di improcedibilità sul presupposto che il ricorrente non avrebbe esaurito i procedimenti amministrativi stragiudiziali previsti dal Regolamento Unitario della anteriormente alla proposizione del presente giudizio, CP_1 con violazione del disposto di cui all'art. 443 c.p.c..
Va osservato infatti che la disposizione richiamata prevede la necessità del previo esperimento del procedimento amministrativo solo ove tale procedimento sia prescritto da leggi speciali per la composizione in sede amministrativa. Nel caso di specie invece la disciplina invocata dalla parte resistente è dettata da regolamenti non recepiti con atti normativi aventi forza di legge e quindi la stessa non può essere ricondotta alle ipotesi di legge speciale di cui all'art. 443 c.p.c., con conseguente infondatezza dell'eccezione (cfr. tra le altre Trib Verona n. 341 del 27/5/2021).
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione preliminare, che deve essere pertanto respinta.
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere iscritto alla di aver raggiunto i requisiti di legge per l'ottenimento della
CP_1 pensione di vecchiaia effettuava domanda di pensione alla Cassa;
che la parte resistente aveva deliberato la pensione di vecchiaia a favore del dottore con decorrenza dall'1.12.2000; che la ha operato sino ad oggi la ritenuta per il contributo di solidarietà
CP_1 sull'ammontare delle singole rate della pensione così come a tutti i suoi iscritti, che con sentenza del Tribunale di Cuneo la è stata condannata alla restituzione di detto
CP_1 prelievo a favore della parte ricorrente;
che la aveva restituito al ricorrente il prelievo
CP_1 del contributo di solidarietà; che la ha continuato, anche dopo la restituzione
CP_1 del contributo, ad applicare sui ratei successivi tale prelievo;
che pertanto tali ritenute sono state operate illegittimamente in quanto l'atto amministrativo (regolamento della ,
CP_1 con cui la riduce unilateralmente l'importo della prestazione, mentre il rapporto
CP_1 pensionistico che si svolge è illegittimo, in quanto non può incidere sui diritti acquisiti e tagliare il trattamento in essere;
che infatti i diritti quesiti non possono essere messi in discussione poiché non avendo il Regolamento della forza di legge non può imporre
CP_1 una riduzione della pensione già maturata e in pagamento, configurando, quest'ultima un diritto quesito e non una aspettativa anche con riferimento al principio del pro – rata temporis, diretto a garantire le anzianità già maturate.
La parte resistente ha invece allegato: che il contributo di solidarietà, lungi dall'essere una prestazione patrimoniale, è una deroga temporanea al trattamento pensionistico applicato
Pag. 3 a 9 esclusivamente sulla quota calcolata con il sistema reddituale;
che il contributo di solidarietà è stato adottato, e non prorogato, con le Delibere dell'Assemblea dei Delegati, approvate dai Ministeri vigilanti;
che la non ha rinnovato il contributo di solidarietà e che CP_1 pertanto con decorrenza dall'1.1.2024 sui ratei di pensione calcolati con il sistema reddituale la non applica la citata misura;
di aver restituito alla parte ricorrente, in CP_1 esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Cuneo, gli importi trattenuti a titolo di contributo di solidarietà sino alla mensilità di febbraio 2023; che la parte ricorrente ha omesso di trasmettere e/o inviare una comunicazione stragiudiziale di diffida e messa in mora per recuperare le quote trattenute a tale titolo nel brevissimo periodo intercorrente tra le restituzione delle trattenute (avvenuta ad aprile 2023) e la definitiva cessazione dell'applicazione del contributo di solidarietà (dicembre 2023).
La questione giuridica controversa
Le ritenute sono state operate illegittimamente dalla parte resistente in quanto l'atto amministrativo (regolamento della , con cui la riduce unilateralmente l'importo CP_1 CP_1 della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, è illegittimo in quanto non può incidere sui diritti acquisiti, decurtando così il trattamento in essere. Non essendo il Regolamento della un atto con forza di legge non può imporre una riduzione della CP_1 pensione già maturata e in pagamento, configurando quest'ultima un diritto quesito e non già un'aspettativa anche con riferimento al principio del pro – rata temporis, diretto cioè a garantire le anzianità già maturate.
Una volta maturato il diritto alla pensione l'ente previdenziale debitore non può ridurne l'importo con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, perché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'art. 3 della Costituzione, nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo.
Il contributo di solidarietà è stato infatti introdotto con l'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.7.2004; lo stesso viene reiterato con la delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della e reiterato nuovamente con la Delibera CP_1 dell'Assemblea dei Delegati 27.6.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013, doveva avere carattere “straordinario” e “temporaneo”. La giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul punto (cfr. Corte di Cassazione sentenze numeri 7568/17, 31875/18 e 32595/18) ha ritenuto che il contributo di solidarietà applicato dalle Casse professionali sulle pensioni dei propri assicurati è illegittimo in quanto viola la riserva di legge, di cui all'articolo 23 della Costituzione. La Suprema Corte ha sempre giudicato illegittimi per violazione di legge i tagli pensionistici disposti dalle Casse Professionali, a cominciare dalla storica sentenza n 22240/2004 che riguardava il cd. “tetto pensionistico” e dalle sei sentenze gemelle del 2009 (numeri 25029 e ss.). Più in particolare, la ragione dell'illegittimità è stata finora individuata nella definizione in negativo dei tagli, i quali non sono qualificabili quali contributi, né come criteri di determinazione delle prestazioni, esulando quindi dai poteri tassativamente conferiti alle Casse Professionali dalla legge n. 335/95, art. 3, comma 12, per questi soli provvedimenti. La sentenza n. 7568/17 e – con maggiore dettaglio motivazionale – le due recenti sentenze n. 31875 depositata il 10 dicembre 2018 e n. 32595 depositata il 17 dicembre 2018 aggiungono – alla precedente definizione in negativo – una
Pag. 4 a 9
coerente “definizione in positivo”, specificando che il prelievo attuato mediante il contributo di solidarietà è una prestazione patrimoniale soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost., circostanza, questa, che spiega la sottintesa ragione di fondo della sua esclusione dal novero dei provvedimenti consentiti alla autonomia normativa di tipo regolamentare, propria delle Casse Professionali. Tale definizione in positivo è coerente con l'art. 2740 c.c., secondo il quale il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri e le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge, legge che non autorizza il prelievo disposto con regolamento delle Casse Professionali. Esiste invece una disposizione normativa, ossia il comma 486 della legge 147/2013, che autorizza il contributo di solidarietà a favore delle Casse Professionali per il triennio 2014-2016, a riprova del fatto che il legislatore considera tale prelievo di sua esclusiva competenza, sicché non è ragionevole che sulla stessa pensione vengano applicati due contributi di solidarietà a favore della stessa uno di matrice CP_1 legislativa e l'altro di matrice regolamentare. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione Sezione Lavoro sentenza n. 32595 del 17 dicembre 2018) ha sostenuto che “… Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge». 14. La norma, quindi, richiama le disposizioni di cui al d.lgs. n 509 del 1994 art 2 cit., spec. commi 1 e 2), ribadendone i principi di autonomia e lo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati. In coerenza con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico (funzionali alla garanzia di stabilità delle gestioni, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni), poi, gli stessi enti risultano contestualmente abilitati ad adottare – “nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate” – provvedimenti di “variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. e) da quanto sopra esposto a risulta, pertanto, una sostanziale delegificazione – affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale – concernente le prestazioni a carico degli stessi enti
– anche in deroga a disposizioni di legge precedenti. 15. Al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie gli atti di delegificazione – adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia – sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali. 16. Coerentemente, il sindacato giurisdizionale – su tali atti di delegificazione
– e investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti – dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della (eventuale) caducazione degli atti medesimi (artt. 1418 e 1324 cc), per contrasto con norme imperative. 17. Lo stesso sindacato giurisdizionale – circa il rispetto dei limiti imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali – investe (anche) gli atti di delegificazione, posti in essere dagli enti sulla base della legislazione successiva. 18. Ciò premesso, va rilevato che questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa la stessa Controparte_1 (Cass. n. 25212 del 2009 ) che l'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d. lgs n. 509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto (“variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione
Pag. 5 a 9 alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”). 19. Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti – e risulta incompatibile, peraltro, con il “rispetto del principio del pro rata (…)” – qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca – a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico”
– la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti. 20. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che l'imposizione di un “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, né una “variazione delle aliquote contributive”, né una “riparametrazione dei coefficienti di rendimento”. 21. Alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. 22. La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che – al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di “variazione delle aliquote contributive”, appunto, e di “riparametrazione dei coefficienti di rendimento”) – incidano su “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. 23. Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che – lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art 3, comma 12, I. n 335 del 1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge – imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura. 24. Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla legge n. 296 del 2006 di modifica dell'art 3, comma 12, legge n. 335 del 1995, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. 25. CP_ La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto essere intesa nel senso preteso dalla , di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà. 26. Quanto alla disposizione di cui all'art. 1 comma 488 della legge n. 147 del 2013, qualificata come di interpretazione autentica – secondo cui: «L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine», va rilevato che questa Corte (cfr. Cass.n. 6702 del 2016, ord. n. 7568 del 2017) ha già affermato che «quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente». 27. Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art .1, comma 763, legge 27 dicembre 2006, n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno CP_ inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame. 28. Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art 1, comma 486, legge n. 147 del 2013, ha affermato che si è in presenza di un «prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)». 29. Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto,
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come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. 30. Le CP_ ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della non vi sia anche quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che possa incidere sulle conclusioni qui assunte la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 486 della legge finanziaria del 2014 (ritenendo sussistere “sia pur al limite”, rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame” le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum”).”.
Inoltre, il taglio delle prestazioni pensionistiche non è consentito neppure con la nuova versione dell'art. 3 comma 12 legge 335/95, in quanto è contraria al principio di ragionevolezza l'atto amministrativo con cui l'ente riduce l'ammontare della pensione mentre il rapporto pensionistico si svolge.
La doveva salvaguardare l'integrità della pensione già liquidata e maturata, dal CP_1 momento che la stessa non cambia dopo la legge 147 del 2013, all'art. 1, comma 488, in quanto la condizione di legittimità dell'atto adottato dalla non vale per il contributo CP_1 di solidarietà che è temporaneo anche se reiterabile. È stato pertanto enunciato il principio secondo cui “una volta maturato il diritto alla pensione, l'ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'art. 3 della Costituzione, nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo” (cfr. Cass. n.ro 11792/2005 – Cass. 25029/2009; Cass. 25212/09 – Cass. n. 25235/10; Cass. 8847/2011; Cass. 13067/2012; Cass. 1314/2014). Infatti, la condizione di legittimità degli atti adottati dalla cioè la predisposizione per garantire l'equilibrio di bilancio di lungo termine, non CP_1 vale per il contributo di solidarietà che è temporaneo ancorché reiterabile.
La Cassa di previdenza dei dottori commercialisti non ha quindi il potere di imporre contributi di solidarietà nei confronti dei pensionati. La legge 335/1995 consente infatti di intervenire sugli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio con gli assicurati attraverso la variazione delle aliquote contributive, la riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Tuttavia, la legge 335 non consente agli enti di previdenza privatizzati di «sottrarsi in parte all'adempimento, riducendo l'ammontare delle prestazioni attraverso l'imposizione di contributi di solidarietà. Lo ribadisce la Corte di cassazione (cfr. ordinanza 19711/17) che conferma il suo orientamento valido per tutte le Casse privatizzate. La Cassazione, che richiama la sentenza 12338 del 2016, si pronuncia sul contributo di solidarietà approvato dalla
[...] con la delibera 4/08, per il periodo 2009-2013. Più in particolare, Controparte_1 una volta maturata la pensione di anzianità – spiega ancora una volta la Corte – l'ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dall'articolo 3 della Costituzione.
Pag. 7 a 9 Non incide, d'altra parte, sulla soluzione della questione in esame il recente intervento legislativo (art. 1, comma 488, L. n. 147/2013), che pone quale condizione di legittimità degli atti e delle deliberazioni, adottati dagli enti di cui all'art. 1, co. 763, L. n. 296/2006, che essi siano "finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo temine", ciò che sicuramente non costituisce un connotato del contributo in esame, proprio perché "straordinario" e limitato nel tempo.
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso che deve essere pertanto accolto, con conseguente dichiarazione di illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia della parte ricorrente, nonché condanna a carico della parte resistente di restituire alla parte ricorrente il contributo di solidarietà trattenuto sulla sua pensione ed inoperabilità per il futuro di tale detrazione per il contributo in questione.
Le spese processuali
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, nonché del valore indeterminabile a bassa complessità della causa, considerando i valori minimi delle seguenti fasi dei presenti giudizi: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara l'illegittimità contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia della parte ricorrente;
dichiara non più operabile per il futuro la detrazione per il contributo di solidarietà; condanna parte resistente a restituire alla parte ricorrente il contributo di solidarietà trattenuto sulla sua pensione;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 4.638 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre a rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 7.5.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 110/2025 promossa da
, nato a [...] l'[...] e Parte_1 residente in [...] - Cap 12100- Codice Fiscale
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli C.F._1 avv.ti Gianfrancesco Garattoni (Codice Fiscale: ), PEC: C.F._2
Filippo Tomassoli (codice fiscale Email_1
), PEC: del Foro di C.F._3 Email_2 Rimini, con studio in Corso D'Augusto n.° 134, con domicilio eletto nel loro studio in Rimini, Corso D'Augusto n°134,
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(C.F. ), con sede legale in
[...] P.IVA_1 Roma, Via Mantova, n. 1, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore della stessa, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Arturo Maresca (C.F. ; pec: e Marco Conti (C.F. C.F._4 Email_3
pec: ed elettivamente domiciliata C.F._5 Email_4 presso l'avv. Gianmario Parola (C.F. ; pec: C.F._6
) con studio legale in Cuneo, Corso Nizza, n. 16 Email_5 (12100),
RESISTENTE
Pag. 1 a 9 Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 442 c.p.c. ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la
[...]
a favore dei dottori commercialisti – per Controparte_1 CP_1 chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“l'Ill.mo Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, CON Parte_1 PARTICOLARE RIFERIMENTO all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004; delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della Delibera dell'Assemblea dei Delegati CP_1 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013; deliberazione dell'Assemblea dei Delegati CP_ n. 10/17 del 29 novembre 2017, la ha prorogato tale prelievo anche per il quinquennio 2019- 2023.
Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la a favore dei è tenuta Parte_2 Controparte_1 a corrispondere al ricorrente la pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà.
In conseguenza
CONDANNARE
La a alla restituzione a Parte_2 Controparte_1 favore dello stesso delle ritenute operate a tale titolo dalla data di restituzione delle stesse in forza della sentenza del Tribunale di Cuneo, già confermata dalla Corte di Appello di Torino, o fino a che applicate e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro.
Spese rifuse.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 443 c.p.c. e delle CP_ disposizioni speciali del Regolamento applicato dalla .
Nel merito, rigettare il ricorso ex adverso promosso in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti.
In ogni caso, dichiarare inammissibile la domanda volta a rendere non più operabile (per il futuro) il contributo di solidarietà sui ratei di pensione successivi al ricorso introduttivo del presente giudizio.
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Ai fini della liquidazione delle spese legali, in ogni caso, Piaccia all'Ill.mo Giudice adito considerare che il valore della presente controversia è inferiore ad € 1.100,00.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
RITENUTO CHE
L'eccezione preliminare
Occorre rilevare che va disattesa l'eccezione di improcedibilità sul presupposto che il ricorrente non avrebbe esaurito i procedimenti amministrativi stragiudiziali previsti dal Regolamento Unitario della anteriormente alla proposizione del presente giudizio, CP_1 con violazione del disposto di cui all'art. 443 c.p.c..
Va osservato infatti che la disposizione richiamata prevede la necessità del previo esperimento del procedimento amministrativo solo ove tale procedimento sia prescritto da leggi speciali per la composizione in sede amministrativa. Nel caso di specie invece la disciplina invocata dalla parte resistente è dettata da regolamenti non recepiti con atti normativi aventi forza di legge e quindi la stessa non può essere ricondotta alle ipotesi di legge speciale di cui all'art. 443 c.p.c., con conseguente infondatezza dell'eccezione (cfr. tra le altre Trib Verona n. 341 del 27/5/2021).
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione preliminare, che deve essere pertanto respinta.
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere iscritto alla di aver raggiunto i requisiti di legge per l'ottenimento della
CP_1 pensione di vecchiaia effettuava domanda di pensione alla Cassa;
che la parte resistente aveva deliberato la pensione di vecchiaia a favore del dottore con decorrenza dall'1.12.2000; che la ha operato sino ad oggi la ritenuta per il contributo di solidarietà
CP_1 sull'ammontare delle singole rate della pensione così come a tutti i suoi iscritti, che con sentenza del Tribunale di Cuneo la è stata condannata alla restituzione di detto
CP_1 prelievo a favore della parte ricorrente;
che la aveva restituito al ricorrente il prelievo
CP_1 del contributo di solidarietà; che la ha continuato, anche dopo la restituzione
CP_1 del contributo, ad applicare sui ratei successivi tale prelievo;
che pertanto tali ritenute sono state operate illegittimamente in quanto l'atto amministrativo (regolamento della ,
CP_1 con cui la riduce unilateralmente l'importo della prestazione, mentre il rapporto
CP_1 pensionistico che si svolge è illegittimo, in quanto non può incidere sui diritti acquisiti e tagliare il trattamento in essere;
che infatti i diritti quesiti non possono essere messi in discussione poiché non avendo il Regolamento della forza di legge non può imporre
CP_1 una riduzione della pensione già maturata e in pagamento, configurando, quest'ultima un diritto quesito e non una aspettativa anche con riferimento al principio del pro – rata temporis, diretto a garantire le anzianità già maturate.
La parte resistente ha invece allegato: che il contributo di solidarietà, lungi dall'essere una prestazione patrimoniale, è una deroga temporanea al trattamento pensionistico applicato
Pag. 3 a 9 esclusivamente sulla quota calcolata con il sistema reddituale;
che il contributo di solidarietà è stato adottato, e non prorogato, con le Delibere dell'Assemblea dei Delegati, approvate dai Ministeri vigilanti;
che la non ha rinnovato il contributo di solidarietà e che CP_1 pertanto con decorrenza dall'1.1.2024 sui ratei di pensione calcolati con il sistema reddituale la non applica la citata misura;
di aver restituito alla parte ricorrente, in CP_1 esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Cuneo, gli importi trattenuti a titolo di contributo di solidarietà sino alla mensilità di febbraio 2023; che la parte ricorrente ha omesso di trasmettere e/o inviare una comunicazione stragiudiziale di diffida e messa in mora per recuperare le quote trattenute a tale titolo nel brevissimo periodo intercorrente tra le restituzione delle trattenute (avvenuta ad aprile 2023) e la definitiva cessazione dell'applicazione del contributo di solidarietà (dicembre 2023).
La questione giuridica controversa
Le ritenute sono state operate illegittimamente dalla parte resistente in quanto l'atto amministrativo (regolamento della , con cui la riduce unilateralmente l'importo CP_1 CP_1 della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, è illegittimo in quanto non può incidere sui diritti acquisiti, decurtando così il trattamento in essere. Non essendo il Regolamento della un atto con forza di legge non può imporre una riduzione della CP_1 pensione già maturata e in pagamento, configurando quest'ultima un diritto quesito e non già un'aspettativa anche con riferimento al principio del pro – rata temporis, diretto cioè a garantire le anzianità già maturate.
Una volta maturato il diritto alla pensione l'ente previdenziale debitore non può ridurne l'importo con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, perché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'art. 3 della Costituzione, nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo.
Il contributo di solidarietà è stato infatti introdotto con l'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.7.2004; lo stesso viene reiterato con la delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della e reiterato nuovamente con la Delibera CP_1 dell'Assemblea dei Delegati 27.6.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013, doveva avere carattere “straordinario” e “temporaneo”. La giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul punto (cfr. Corte di Cassazione sentenze numeri 7568/17, 31875/18 e 32595/18) ha ritenuto che il contributo di solidarietà applicato dalle Casse professionali sulle pensioni dei propri assicurati è illegittimo in quanto viola la riserva di legge, di cui all'articolo 23 della Costituzione. La Suprema Corte ha sempre giudicato illegittimi per violazione di legge i tagli pensionistici disposti dalle Casse Professionali, a cominciare dalla storica sentenza n 22240/2004 che riguardava il cd. “tetto pensionistico” e dalle sei sentenze gemelle del 2009 (numeri 25029 e ss.). Più in particolare, la ragione dell'illegittimità è stata finora individuata nella definizione in negativo dei tagli, i quali non sono qualificabili quali contributi, né come criteri di determinazione delle prestazioni, esulando quindi dai poteri tassativamente conferiti alle Casse Professionali dalla legge n. 335/95, art. 3, comma 12, per questi soli provvedimenti. La sentenza n. 7568/17 e – con maggiore dettaglio motivazionale – le due recenti sentenze n. 31875 depositata il 10 dicembre 2018 e n. 32595 depositata il 17 dicembre 2018 aggiungono – alla precedente definizione in negativo – una
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coerente “definizione in positivo”, specificando che il prelievo attuato mediante il contributo di solidarietà è una prestazione patrimoniale soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost., circostanza, questa, che spiega la sottintesa ragione di fondo della sua esclusione dal novero dei provvedimenti consentiti alla autonomia normativa di tipo regolamentare, propria delle Casse Professionali. Tale definizione in positivo è coerente con l'art. 2740 c.c., secondo il quale il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri e le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge, legge che non autorizza il prelievo disposto con regolamento delle Casse Professionali. Esiste invece una disposizione normativa, ossia il comma 486 della legge 147/2013, che autorizza il contributo di solidarietà a favore delle Casse Professionali per il triennio 2014-2016, a riprova del fatto che il legislatore considera tale prelievo di sua esclusiva competenza, sicché non è ragionevole che sulla stessa pensione vengano applicati due contributi di solidarietà a favore della stessa uno di matrice CP_1 legislativa e l'altro di matrice regolamentare. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione Sezione Lavoro sentenza n. 32595 del 17 dicembre 2018) ha sostenuto che “… Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge». 14. La norma, quindi, richiama le disposizioni di cui al d.lgs. n 509 del 1994 art 2 cit., spec. commi 1 e 2), ribadendone i principi di autonomia e lo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati. In coerenza con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico (funzionali alla garanzia di stabilità delle gestioni, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni), poi, gli stessi enti risultano contestualmente abilitati ad adottare – “nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate” – provvedimenti di “variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. e) da quanto sopra esposto a risulta, pertanto, una sostanziale delegificazione – affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale – concernente le prestazioni a carico degli stessi enti
– anche in deroga a disposizioni di legge precedenti. 15. Al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie gli atti di delegificazione – adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia – sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali. 16. Coerentemente, il sindacato giurisdizionale – su tali atti di delegificazione
– e investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti – dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della (eventuale) caducazione degli atti medesimi (artt. 1418 e 1324 cc), per contrasto con norme imperative. 17. Lo stesso sindacato giurisdizionale – circa il rispetto dei limiti imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali – investe (anche) gli atti di delegificazione, posti in essere dagli enti sulla base della legislazione successiva. 18. Ciò premesso, va rilevato che questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa la stessa Controparte_1 (Cass. n. 25212 del 2009 ) che l'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d. lgs n. 509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto (“variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione
Pag. 5 a 9 alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”). 19. Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti – e risulta incompatibile, peraltro, con il “rispetto del principio del pro rata (…)” – qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca – a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico”
– la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti. 20. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che l'imposizione di un “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, né una “variazione delle aliquote contributive”, né una “riparametrazione dei coefficienti di rendimento”. 21. Alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. 22. La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che – al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di “variazione delle aliquote contributive”, appunto, e di “riparametrazione dei coefficienti di rendimento”) – incidano su “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. 23. Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che – lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art 3, comma 12, I. n 335 del 1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge – imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura. 24. Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla legge n. 296 del 2006 di modifica dell'art 3, comma 12, legge n. 335 del 1995, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. 25. CP_ La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto essere intesa nel senso preteso dalla , di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà. 26. Quanto alla disposizione di cui all'art. 1 comma 488 della legge n. 147 del 2013, qualificata come di interpretazione autentica – secondo cui: «L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine», va rilevato che questa Corte (cfr. Cass.n. 6702 del 2016, ord. n. 7568 del 2017) ha già affermato che «quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente». 27. Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art .1, comma 763, legge 27 dicembre 2006, n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno CP_ inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame. 28. Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art 1, comma 486, legge n. 147 del 2013, ha affermato che si è in presenza di un «prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)». 29. Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto,
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come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. 30. Le CP_ ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della non vi sia anche quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che possa incidere sulle conclusioni qui assunte la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 486 della legge finanziaria del 2014 (ritenendo sussistere “sia pur al limite”, rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame” le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum”).”.
Inoltre, il taglio delle prestazioni pensionistiche non è consentito neppure con la nuova versione dell'art. 3 comma 12 legge 335/95, in quanto è contraria al principio di ragionevolezza l'atto amministrativo con cui l'ente riduce l'ammontare della pensione mentre il rapporto pensionistico si svolge.
La doveva salvaguardare l'integrità della pensione già liquidata e maturata, dal CP_1 momento che la stessa non cambia dopo la legge 147 del 2013, all'art. 1, comma 488, in quanto la condizione di legittimità dell'atto adottato dalla non vale per il contributo CP_1 di solidarietà che è temporaneo anche se reiterabile. È stato pertanto enunciato il principio secondo cui “una volta maturato il diritto alla pensione, l'ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'art. 3 della Costituzione, nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo” (cfr. Cass. n.ro 11792/2005 – Cass. 25029/2009; Cass. 25212/09 – Cass. n. 25235/10; Cass. 8847/2011; Cass. 13067/2012; Cass. 1314/2014). Infatti, la condizione di legittimità degli atti adottati dalla cioè la predisposizione per garantire l'equilibrio di bilancio di lungo termine, non CP_1 vale per il contributo di solidarietà che è temporaneo ancorché reiterabile.
La Cassa di previdenza dei dottori commercialisti non ha quindi il potere di imporre contributi di solidarietà nei confronti dei pensionati. La legge 335/1995 consente infatti di intervenire sugli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio con gli assicurati attraverso la variazione delle aliquote contributive, la riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Tuttavia, la legge 335 non consente agli enti di previdenza privatizzati di «sottrarsi in parte all'adempimento, riducendo l'ammontare delle prestazioni attraverso l'imposizione di contributi di solidarietà. Lo ribadisce la Corte di cassazione (cfr. ordinanza 19711/17) che conferma il suo orientamento valido per tutte le Casse privatizzate. La Cassazione, che richiama la sentenza 12338 del 2016, si pronuncia sul contributo di solidarietà approvato dalla
[...] con la delibera 4/08, per il periodo 2009-2013. Più in particolare, Controparte_1 una volta maturata la pensione di anzianità – spiega ancora una volta la Corte – l'ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dall'articolo 3 della Costituzione.
Pag. 7 a 9 Non incide, d'altra parte, sulla soluzione della questione in esame il recente intervento legislativo (art. 1, comma 488, L. n. 147/2013), che pone quale condizione di legittimità degli atti e delle deliberazioni, adottati dagli enti di cui all'art. 1, co. 763, L. n. 296/2006, che essi siano "finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo temine", ciò che sicuramente non costituisce un connotato del contributo in esame, proprio perché "straordinario" e limitato nel tempo.
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso che deve essere pertanto accolto, con conseguente dichiarazione di illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia della parte ricorrente, nonché condanna a carico della parte resistente di restituire alla parte ricorrente il contributo di solidarietà trattenuto sulla sua pensione ed inoperabilità per il futuro di tale detrazione per il contributo in questione.
Le spese processuali
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, nonché del valore indeterminabile a bassa complessità della causa, considerando i valori minimi delle seguenti fasi dei presenti giudizi: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara l'illegittimità contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia della parte ricorrente;
dichiara non più operabile per il futuro la detrazione per il contributo di solidarietà; condanna parte resistente a restituire alla parte ricorrente il contributo di solidarietà trattenuto sulla sua pensione;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 4.638 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre a rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 7.5.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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