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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/03/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7698/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7698/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. MANDICO MONICA e dall'Avv. Parte_1
LENTINI RITA, con domicilio eletto in Napoli presso lo studio della prima, come da procura alle liti agli atti
ATTORE OPPONENTE
contro
, in persona del Legale Rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
MANZATI SANDRO, presso il cui studio in Firenze ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE OPPONENTE: “ In via preliminare
- Prendere atto della incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Novara ex art. 18 e 20 cpc
pagina 1 di 20 - verificare d'ufficio, preliminarmente, la sussistenza dei presupposti relativi alla legittimazione attiva, sostanziale e processuale dell'opposto, alla decadenza ex art.1957 c.c. e nullità della fideiussione.
- Revocare il D.I. opposto e sospendere l'esecutorietà dell'ingiunzione, per i motivi esposti, per insussistenza della prova documentale attesa la mancata conclusione del contratto di finanziamento/leasing e mancando la prova della erogazione, della consegna dei beni.
- Dichiarare improcedibile il monitorio, per i motivi esposti e anche per la carenza di legittimazione attiva, processuale e sostanziale di parte ingiungente e la non esigibilità del credito, così come determinato da parte dell'opposta, per tutte le motivazioni indicate ai paragrafi del presente atto, stante anche l'insussistenza della prova della titolarità del credito, stante anche la carenza documentale ben evidenziata.
- Verificare la mancanza di legittimazione attiva e difetto di titolarità del credito, attesa la mancata produzione dell'originale del contratto di locazione e la prova del relativo perfezionamento dello stesso, per l'effetto dichiarare che la non ha diritto a Controparte_1
procedere esecutivamente per le ragioni gradatamente esposte, non avendo dimostrato la titolarità del proprio diritto. Per l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 1860/2021 del 05.05.2021 RG n. 4842/2021 emesso dal Tribunale di Firenze
- Nel merito ed in via principale, dichiarare nullo, illegittimo/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge.
- Accertare e dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza, per carenza documentale, per nullità contrattuali, per violazione del divieto di capitalizzazione degli interessi nonchè per indeterminatezza delle condizioni pattuite ed effettivamente applicate, ed altresì, per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione delle regole di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto de quo, per i motivi meglio esposti in narrativa, per l'effetto, ai sensi del comma 6 dell'art.117 T.U.B. Dichiarare la nullità delle clausole con cui si pattuiscono gli interessi corrIntesa e per l'effetto, rideterminare l'eventuale debito residuo in Parte_2
quota capitale, con compensazione tra quanto illegittimamente corrIntesa alla Parte_3
parte convenuta a titolo di interessi non dovuti e la residua somma da Parte_4
a saldo del debito residuo a titolo di capitale, previa dIntesa Sanpaoloonenda Parte_5
pagina 2 di 20 C.T.U. contabile, e con l'applicazione del solo tasso BOT o del tasso legale in luogo di quello relativo agli interessi contrattuali in virtù della eccepita indeterminatezza e con rimessione nei termini in favore della parte contraente per il pagamento rateale e comunque con ogni consequenziale provvedimento come per legge.
- Accertare e dichiarare la nullità del contratto per violazione degli artt. 117, 124, 125 bis tub e del Codice al Consumo.
- Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del contratto per mancata indicazione degli interessi di mora così come richiesti nel ricorso per decreto per la mancata e/o nulla decadenza dal beneficio del termine, così come argomentato;
- Accertare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo in quanto non proceduto da un atto di diffida/messa in mora ritualmente ricevuta dall'odierno opponente;
- Accertare e dichiarare la nullità contrattuale della locazione finanziaria per usura e per
l'effetto si chiede la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. - Accertare e dichiarare che stante l'usura e il maltolto nulla è dovuto.
- In via riconvenzionale, condannare la banca alla consegna del rendiconto di gestione, del verbale di consegna, dell'acquisto dei beni ex artt. 119, IV co. T.U.B., nonché ai sensi dell'art.
1713 c.c. i seguenti documenti:
1) atto pubblico afferente al trasferimento di ramo d'azienda con indicazione specifica del trasferimento del rapporto oggetto di contestazione e relativa pubblicazione in G.U.;
2)originale del contratto di locazione mobiliare oggetto di causa in originale
3) prospetto condizioni e spese principali;
4) originali delle Condizioni Generali e principali del contratto;
5) prova dell'avvenuta erogazione della somma;
contabile di erogazione, ordine di
[...]
di pagamento;
liberatoria sottoscritta dai presunti clienti, Controparte_2
6) estratto conto leasing e/o rendiconto;
7) foglio illustrativo;
pagina 3 di 20 8) domanda di finanziamento, accettazione espressa da parte della Banca con attestazione di ricevuta al debitore principale e al garante, e documentazione esaminata durante la fase istruttoria preliminare alla concessione del credito, relativamente ad entrambi i presunti sottoscrittori:
Crif dell'epoca dell'erogazione,
Centrale Rischi dell'epoca dell'erogazione,
Valutazione Merito Creditizio.
9) prospetto analitico dei ratei pagati, all'attualità, con analitica distinzione tra sorta capitale ed interessi;
10) polizza assicurativa,
11)lettere di comunicazione/notifica di tutte le fusioni e trasferimenti di rami d'azienda, con allegate cartoline di ricevimento,
12) rendiconto annuale e documento di sintesi dalla sottoscrizione all'estinzione;
13) specifica delle spese accessorie richieste su ogni singolo rateo;
14) eventuali diffide di messa in mora e/o decadenza inviate, con relative morosità addebitate;
15) contratti assicurativi collegati e/o contestuali al leasing;
16) atti di acquisto dei beni oggetto di leasing
17) verbale di consegna dei beni oggetto di leasing in originale
18) prodotti finanziari collegati in pegno o garanzia al finanziamento;
19) eventuali pattuizioni successive e/o moratorie;
20) fideiussione sottoscritta da in originale;
Parte_1
21) ogni ulteriore documento connesso alle operazioni di cui all'oggetto
22) la precisazione del credito e l'intera documentazione attestante l'esposizione debitoria
23) le singole operazioni annotate nella lista movimenti, emettendo ingiunzione di consegna, provvisoriamente esecutiva ex art 186 ter cpc ordine di esibizione ex art. 210 cpc, imponendo
pagina 4 di 20 alla banca la penale ex art. 614 bis di €.100 per ciascun documento ed operazione non consegnata.
In via subordinata
- Accertare e dichiarare l'invalidità, di eventuali ed arbitrarie decadenze dal beneficio del termine, invalide in base all'effettivo dare alla data della notifica dell'atto di citazione.
- Accogliere l'eccezione di nullità totale e/o parziale della fideiussione ed accertare e CP_3
dichiarare la violazione di principi di buona fede e della L. 287/90.
- Accertare e dichiarare la nullità dei moduli fideiussori per violazione dei principi di buona fede
e dell'art. 1956c.c..
- Accogliere l'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c.;
- con vittoria di spese, come per legge, comprensive delle spese e competenze del procedimento di mediazione, con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario;
- con espressa riserva di agire con separato giudizio per il risarcimento danni per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia ancora in via riconvenzionale
- Per il resto, ci si riporta alle contestazioni ed eccezioni tutte indicate in narrativa del libello in che qui abbiansi come interamente ripetute e trascritte.
- In via gradata, questa difesa insiste nelle richieste formulate nei propri scritti difensivi, con particolare riguardo alla ammissione della nomina del Consulente Tecnico di Ufficio tecnico- contabile, al fine di accertare il saldo contabile tra le parti ben considerando la mancanza dei contratti e le pattuizioni usurarie per violazione del divieto di capitalizzazione degli interessi nonché per indeterminatezza delle condizioni pattuite ed effettivamente applicate, ed altresì, per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione delle regole di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto de quo, per i motivi meglio esposti in narrativa, per l'effetto, ai sensi del comma 6 dell'art.117 T.U.B. con l'applicazione del solo tasso BOT o del tasso legale in luogo di quello relativo agli interessi contrattuali in virtù della eccepita indeterminatezza e con rimessione nei termini in favore della parte contraente per il pagamento rateale e comunque con ogni consequenziale provvedimento come per legge”.
pagina 5 di 20 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA OPPOSTA: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di
Firenze, ogni contraria eccezione e deduzione reietta, respingere l'opposizione proposta da Pt_1
e confermare interamente il decreto ingiuntivo n. 1860/2021 del 5 maggio 2021 - R.G. n.
[...]
4842/2021. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al DI n. Parte_1
1860/2021 del Tribunale di Firenze, emesso su ricorso di (nel prosieguo Controparte_1
anche solo ), rappresentata da , nei confronti suoi e di Parte_6 Parte_7
ed per il pagamento dell'importo di Parte_8 Parte_9 Parte_10
€ 83.204,01 oltre interessi e spese di lite della fase monitoria, in forza di fideiussione prestata a garanzia del debito sorto dal contratto di leasing del 4.3.2011, concluso con l'opposta dalla
Società P3G Srl.
A sostegno dell'opposizione, l'ingiunto ha sollevato le eccezioni:
- di incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze stante la nullità della clausola di deroga alla competenza del foro del consumatore ed in difetto di specifica sottoscrizione, indicando quale Tribunale competente quello di Novara, nel cui circondario era fissata la sua residenza ed era sorta l'obbligazione;
- di difetto di legittimazione attiva e processuale con riferimento all'opponente e, in ogni caso, il difetto di prova della titolarità del credito in capo alla stessa;
- di improcedibilità della domanda, per non essere stata esperita la mediazione obbligatoria e per mancanza dell'informativa a favore dell'opposta da parte del proprio Legale, desumibile dall'assenza di documenti informativi agli atti del procedimento monitorio;
- di difetto dei requisiti di validità del ricorso monitorio di cui agli artt. 125, 638 e ss e 182 cpc,
per non essere chiaro né provato quale fosse la parte rappresentata e conferente il mandato, a quale titolo la ricorrente si affermasse creditrice;
- di difetto di prova idonea all'emissione del DI, non essendo tali i documenti agli atti,
irritualmente prodotti e illeggibili;
- di non conformità delle copie di fideiussione e contratto di locazione finanziaria ai rispettivi pagina 6 di 20 originali;
- di falsità delle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione;
- di difetto di documentazione idonea all'identificazione dei beni oggetto di locazione, alla prova dell'acquisto e della consegna;
- di difetto della certificazione ex art. 50 TUB;
- di omessa prova dell'invio di diffide ad adempiere e di decadenza dal beneficio del termine;
- di inesistenza del credito azionato in monitorio;
- di indeterminatezza delle condizioni pattuite e di violazione della normativa bancaria che impone la trasparenza delle condizioni applicate;
- di usurarietà degli interessi applicati;
- di nullità della fideiussione omnibus azionata in monitorio e di decadenza a norma dell'art. 1957 cc;
- di omessa consegna di documenti elencati ai punti da 1 a 28 della citazione, pag. 15.
In ragione delle eccezioni sollevate, l'opponente ha chiesto: “In via preliminare -Prendere atto della incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Novara ex art. 18 e 20 cpc. In via preliminare, parte opponente chiede che il giudice non conceda la provvisoria esecuzione atteso che la presente posizione è chiara e circostanziata sulle ragioni per le quali il credito della banca è manifestamente inesistente. Il credito azionato non è certo, ne liquido e tantomeno esigibile. In via preliminare e d'urgenza Revocare il D.I. opposto e rigettare la eventuale richiesta di concessione della esecutorietà dell'ingiunzione, per i motivi esposti, per insussistenza della prova documentale attesa la mancata conclusione del contratto di finanziamento/leasing e mancando la prova della erogazione, della consegna dei beni. -
Dichiarare improcedibile il monitorio, per i motivi esposti e anche per la carenza di legittimazione attiva, processuale e sostanziale di parte ingiungente e la non esigibilità del credito, così come determinato da parte dell'opposta, per tutte le motivazioni indicate ai paragrafi del presente atto, stante anche l'insussistenza della prova della titolarità del credito, stante anche la carenza documentale ben evidenziata. -Verificare la mancanza di legittimazione
pagina 7 di 20 attiva e difetto di titolarità del credito, attesa la mancata produzione dell'originale del contratto di locazione e la prova del relativo perfezionamento dello stesso, per l'effetto dichiarare che la
non ha diritto a procedere esecutivamente per le ragioni gradatamente Controparte_1 esposte, non avendo dimostrato la titolarità del proprio diritto. Per l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 1860/2021 del 05.05.2021 RG n. 4842/2021 emesso dal Tribunale di Firenze -Prendere atto del disconoscimento delle sottoscrizioni delle fideiussioni sia ex art. 214 cpc per firma apocrifa sia ex artt.2712 e 2719 c.c., disponendo il deposito dell'originale dei documenti, ordinando la custodia in cassaforte con autorizzazione in favore di parte opponente di poter effettuare tre fotografie con ciascuna sottoscrizione. -Nel merito ed in via principale, dichiarare nullo, illegittimo/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto
e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge. -Accertare e dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza, per carenza documentale, per nullità contrattuali, per violazione del divieto di capitalizzazione degli interessi nonchè per indeterminatezza delle condizioni pattuite ed effettivamente applicate, ed altresì, per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione delle regole di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto de quo, per i motivi meglio esposti in narrativa, per l'effetto, ai sensi del comma 6 dell'art.117 T.U.B.
Dichiarare la nullità delle clausole con cui si pattuiscono gli interessi corrispettivi e per l'effetto, rideterminare l'eventuale debito residuo in quota capitale, con compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla parte convenuta a titolo di interessi non dovuti e la residua somma da corrispondere a saldo del debito residuo a titolo di capitale, previa disponenda C.T.U. contabile, e con l'applicazione del solo tasso BOT o del tasso legale in luogo di quello relativo agli interessi contrattuali in virtù della eccepita indeterminatezza e con rimessione nei termini in favore della parte contraente per il pagamento rateale e comunque con ogni consequenziale provvedimento come per legge. -Accertare e dichiarare la nullità del contratto per violazione degli artt. 117, 124, 125 bis tub e del Codice al Consumo. -Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del contratto per mancata indicazione degli interessi di mora così come richiesti nel ricorso per decreto per la mancata e/o nulla decadenza dal beneficio del termine, così come argomentato;
-Accertare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo in quanto non proceduto da un atto di diffida/messa in mora ritualmente ricevuta dall'odierno opponente;
-Accertare e dichiarare la nullità contrattuale della locazione finanziaria per usura e per l'effetto si chiede la
pagina 8 di 20 trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. -Accertare e dichiarare che stante l'usura
e il maltolto nulla è dovuto. -In via riconvenzionale, condannare la banca alla consegna del rendiconto di gestione, del verbale di consegna, dell'acquisto dei beni ex artt. 119, IV co. T.U.B., nonché ai sensi dell'art. 1713 c.c. i documenti tutti sopra indicati e le singole operazioni annotate nella lista movimenti, emettendo ingiunzione di consegna, provvisoriamente esecutiva ex art 186 ter cpc ordine di esibizione ex art. 210 cpc, imponendo alla banca la penale ex art.
614 bis di €.100 per ciascun documento ed operazione non consegnata. In via subordinata -
Accertare e dichiarare l'invalidità, di eventuali ed arbitrarie decadenze dal beneficio del termine, invalide in base all'effettivo dare alla data della notifica dell'atto di citazione. -Accogliere
l'eccezione di nullità totale e/o parziale della fideiussione ed accertare e dichiarare CP_3
la violazione di principi di buona fede e della L. 287/90. -Accertare e dichiarare la nullità dei moduli fideiussori per violazione dei principi di buona fede e dell'art. 1956c.c. -Accogliere
l'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c.; -con vittoria di spese, come per legge, comprensive delle spese e competenze del procedimento di mediazione, con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario;
-con espressa riserva di agire con separato giudizio per il risarcimento danni per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Ancora in via riconvenzionale -Per il resto, ci si riporta alle contestazioni ed eccezioni tutte indicate in narrativa che qui abbiansi come interamente ripetute e trascritte”.
si è regolarmente costituita in giudizio, contestando integralmente le Controparte_1 deduzioni dell'opponente e chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione a norma dell'art. 648 cpc e confermarsi il DI opposto, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
All'esito della prima udienza, il Giudice ha pronunciato ordinanza di accoglimento dell'istanza ex art. 648 cpc dell'opposta e concesso i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc, chiesti dalle parti, che se ne sono avvalse per il deposito delle rispettive memorie.
Con Ordinanza del 14.10.2022, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa a norma dell'art. 185 bis cpc ( “pagamento, da parte dell'opponente e a favore dell'opposta, delle somme Con portate dal e rifusione delle spese di lite per le fasi di studio e introduttiva del presente giudizio di opposizione (con esclusione della fase istruttoria e di trattazione, in corso di svolgimento), liquidate in base ai parametri di cui al DM 55/2014, avendo riguardo al valore
pagina 9 di 20 minimo per lo scaglione applicabile in considerazione del valore della causa); inoltre, avuto riguardo all'eventuale esito negativo del tentativo di conciliazione promosso, ha ordinato ai sensi degli rtt. 2712 e 2719 c.c., all'opposta il deposito degli originali delle scritture prodotte in copia quali allegati al ricorso monitorio e denominate GI contratto (contratto di locazione finanziaria); - fideiussione” e, considerato il disconoscimento, da parte Parte_9 dell'opponente, delle sottoscrizioni attribuitegli e la dichiarazione dell'opposta di intendere avvalersene, ha disposto CTU grafologica per l'accertamento dell'autenticità di dette firme.
La proposta conciliativa del Giudice è stata accettata dall'opposta, non invece dall'opponente e, all'udienza del 3.5.2023, il Difensore della Banca ha prodotto l'originale del contratto di locazione finanziaria 5576333 provvisto di condizioni generali e della fideiussione a firma Pt_1
scritture disconosciute dall'opponente, il quale tuttavia, presente personalmente, ha preso
[...]
visione delle firme attribuitele e apposte sulla fideiussione - in tutto 7 - ed ha dichiarato espressamente di riconoscerle come proprie.
Considerato che, come confermato dall'opponente, il contratto di locazione finanziaria non riportava sottoscrizioni al medesimo riconducibili ed era stato firmato da altra persona in qualità di Legale Rappresentante della Società debitrice principale, il Giudice, rigettata l'istanza di CTU contabile formulata dall'opponente in quanto generica ed esplorativa, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita con trattazione scritta, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 cpc, di cui entrambe le parti si sono avvalse depositando i propri scritti conclusionali.
* * *
Le plurime eccezioni dell'opponente sono infondate e l'opposizione non può essere accolta, dovendo pertanto confermarsi e dichiararsi definitivamente esecutivo rispetto all'opponente il
Decreto Ingiuntivo opposto.
1. Sull'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze.
L'eccezione è infondata, non avendo l'opponente ottemperato all'onere a proprio carico, di dimostrazione della propria qualità di consumatore, in ragione della quale ha indicato quale foro competente il Tribunale di Novara, nel cui circondario ha la residenza (si veda il certificato di residenza in atti). pagina 10 di 20 Sul punto, occorre richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo cui si deve distinguere se il garante abbia o meno prestato garanzia per scopi estranei all'attività imprenditoriale eventualmente svolta e se lo stesso risulti o meno avvinto da collegamenti di natura funzionale con la società garantita, ai fini dell'applicabilità del foro esclusivo ed inderogabile di cui all'art. 33, lett. u) Codice del Consumo, in deroga alla vis atractiva del foro del debitore garantito (art. 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della Direttiva n. 93/13, in materia di tutela del consumatore. Cfr Corte di Giustizia UE, nell'ordinanza 19/11/15, n. C-74/15),): in adesione a tale orientamento, la successiva giurisprudenza della SC, adeguatosi a quella comunitaria, ha escluso che la sola accessorietà rispetto a un'obbligazione principale contratta nell'esercizio dell'impresa da parte del debitore garantito osti, di per sé, alla configurabilità della qualifica di consumatore in capo al fideiussore.
In particolare, con riferimento all'ipotesi – qui ricorrente, per quanto allegato dallo stesso opponente - di fideiussione prestata da un socio in favore della società, i criteri ai quali deve aversi riguardo attengono all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (cfr Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020), e la relativa prova grava su chi invoca la qualità di consumatore (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26525 del 11/10/2024).
Ebbene, nel caso di specie, detta qualità è stata oggetto di mera allegazione da parte dell'opponente, contestata da parte dell'opposta e non provata in alcun modo dal primo.
Segnatamente, per un verso, l'eventuale titolarità di impresa individuale attestata dalla prodotta visura (indicante una cessazione di attività in data 1.3.2007, anteriore alla sottoscrizione della garanzia avvenuta in data 4.3.2011) non dimostra di per sè che al momento della sua prestazione il fideiussore perseguisse scopi estranei all'attività imprenditoriale eventualmente svolta (dato connotante la qualifica di consumatore secondo la nozione di cui ad art. 3 Cod. Cons.).
Per altro verso, è documentata dalla visura storica agli atti la qualità di socio della Società debitrice principale P3G in capo a sino al 26.7.2013 (cfr visura allegata alla Parte_1
memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc), di talché quest'ultimo avrebbe dovuto fornire la prova dei fatti costitutivi dell'eccezione sollevata, ovvero dell'entità non significativa della sua partecipazione al capitale sociale e dell'inesistenza di collegamento tra la fideiussione e lo pagina 11 di 20 svolgimento dell'attività imprenditoriale (in tal senso Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32225 del
13/12/2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020.
Nessuna dimostrazione è invece stata invece fornita dall'opponente rispetto alla propria qualità di consumatore ed alla prestazione di fideiussione per scopi estranei all'attività professionale svolta, con la conseguenza che l'onere della prova a carico dell'opponente non è stato soddisfatto.
A ciò si aggiunga che l'allegazione di un criterio di competenza esclusiva e inderogabile qual è quello del foro del consumatore - integrante implicita contestazione della contestuale ricorrenza nella fattispecie concreta di tutti i restanti fori facoltativi potenzialmente concorrenti (Cass. n.
2543/05, n. 32731/19) - ha portata assorbente rispetto alla verifica della validità della specifica sottoscrizione apposta dalla società debitrice principale alla clausola determinativa del foro convenzionale contenuta nel contratto di locazione finanziaria e di quella apposta dal garante all'analoga clausola contenuta nella fideiussione.
In definitiva, l'eccezione non può essere accolta.
2. Sulle eccezioni di omessa informativa sull'esperibilità del procedimento di mediazione, di violazione delle norme sui modi della produzione documentale, di difetto dei presupposti per
l'emissione del DI.
Le eccezioni sono infondate.
Quanto alla mancata informativa in ordine all'esperibilità della mediazione ad opera del Legale dell'opposta ed a favore di quest'ultima, si rileva, innanzitutto, l'estraneità dell'opponente al rapporto tra la Banca ed il suo Difensore, da cui deriva l'insussistenza del diritto a far valere eventuali profili di inadempimento parte di quest'ultimo nei confronti della prima.
In secondo luogo, inoltre, emerge dalla lettura della procura alle liti allegata al ricorso monitorio l'assolvimento da parte del Difensore dell'opposta dell'obbligo informativo che l'opponente ha dedotto non essere stato adempiuto.
Con riferimento all'inosservanza delle norme in materia di produzione documentale, si osserva che nessuna violazione degli artt. 73, 74, 87 disp. att cpc è rinvenibile, riportando gli atti di parte opposta apposito indice dei documenti depositati e i file dei singoli documenti denominazione idonea a farne evincere il contenuto ai fini della ordinata consultazione da parte del Giudice (cfr pagina 12 di 20 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11617 del 26/05/2011) e dell'opponente, com'è peraltro desumibile dall'ampia difesa da questa spiegata in rito e nel merito.
Infine, relativamente all'eccezione di difetto dei presupposti per l'emissione del DI, è sufficiente richiamare il principio in più occasioni ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità, (cfr ex multis
Cass. S.U. n. 927 del 2022), secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura impugnatoria e non può considerarsi un'actio nullitatis, bensì è un ordinario giudizio di cognizione, in cui è devoluto al Giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione (Cass. 9 settembre 2010, n. 19246), e presenta struttura bifasica, svolgendosi dinanzi allo stesso ufficio giudiziario la fase monitoria e quella successiva di opposizione (Cass. n.14475 del 2015).
All'interno del giudizio così articolato, l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 6091 del 2020).
Ciò detto, l'opposta ha ottemperato al proprio onere della prova sia nella fase monitoria, sia nel presente giudizio di opposizione, dimostrando l'esistenza del titolo (il contratto di leasing con la debitrice principale e la fideiussione prestata dall'opponente: docc. 1 e 3-6 allegati al ricorso per
DI) e allegando l'inadempimento dell'opponente, il quale al contrario non ha fornito prova del proprio adempimento ovvero dell'impossibilità di adempiere a sé non imputabile (cfr ex multis
Cass. S.U., Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass.
Sez. II, Sentenza 19-04-2007, n. 9351).
Del tutto irrilevante e inconferente è, in particolare, l'omesso deposito da parte della creditrice della certificazione ex art. 50 TUB (“La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto
d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”), norma attinente ai soli procedimenti per la pronuncia di DI in forza di contratto di conto corrente bancario, laddove nel caso di specie il titolo azionato dalla creditrice è la locazione finanziaria, assistita dalla garanzia personale prestata dall'opponente.
pagina 13 di 20
3. Sul difetto di titolarità del rapporto di diritto sostanziale fatto valere e di capacità processuale.
L'eccezione di difetto di titolarità, in capo all'opposta, del diritto di credito fatto valere, è infondata, atteso che sono stati prodotti dall'opposta quali allegati al ricorso monitorio ed alla comparsa di costituzione e risposta:
- il contratto di locazione finanziaria tra Centro Leasing Spa e P3G del 4.3.2011;
- la fideiussione a firma dell'opponente del 4.3.2011;
- l'attestazione notarile di atto di fusione tra Centro Leasing Spa, concedente del bene, e
[...]
per incorporazione della prima nella seconda;
CP_1
- l'attestazione notarile di cessione da a di ramo di azienda Controparte_1 Parte_11 costituito dall'aggregato delle attività e passività funzionali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale di leasing rivenienti dall'incorporazione di Centro Leasing Spa;
- l'attestazione notarile di fusione per incorporazione di Leasing in;
Controparte_5
- l'atto notarile di fusione per incorporazione di in;
CP_5 Controparte_1
- l'avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale delle suddette operazioni.
Consegue a quanto osservato la conferma dell'assolvimento da parte dell'opposta all'onere a suo
Co carico del titolo della pretesa fatta valere, in forza del consolidato orientamento della , secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (cfr ex multis Cass. S.U., Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass.
Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-2007, n. 9351).
Quanto all'eccezione di difetto di capacità processuale, sono provati dai documenti allegati al ricorso per DI ed alla comparsa di costituzione e risposta nel presente procedimento il conferimento di procura da a da parte del dott. , Controparte_1 CP_7 CP_8
pagina 14 di 20 qualificatosi consigliere delegato e CEO, perciò Legale Rappresentante pt di
[...]
, munito dei poteri in forza di legge e del vigente statuto sociale e in attuazione della CP_1
delibera CdA del 17/04/18, il verbale di assemblea straordinaria del 01/12/18 con cui è stata deliberata la modifica della denominazione sociale di , nonché la CP_9 Parte_7
procura alle liti conferita da , rappresentata da . Controparte_1 Parte_7
4. Sui disconoscimenti da parte dell'opponente.
A fronte del disconoscimento, da parte dell'opponente, della conformità agli originali delle copie dei documenti allegati al ricorso monitorio e denominati GI contratto” (contratto di locazione finanziaria) e “Giarratana fideiussione”, all'udienza del 3.5.2023 l'opposta ha depositato gli originali in questione, su ordine del Giudice emesso a norma degli artt. 2712 e
2719 cc.
Stante il tempestivo disconoscimento effettuato da parte dell'opponente mediante atto di citazione altresì dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle scritture GI contratto”
(contratto di locazione finanziaria) e “Giarratana fideiussione” ed avendo l'opposta dichiarato di volersi avvalere di detti documenti e chiesto la verificazione a norma degli att. 214 e ss cpc, il
Giudice ha disposto l'espletamento di CTU per l'accertamento della riconducibilità all'opponente delle sottoscrizioni dallo stesso disconosciute.
All'udienza del 3.5.2023, alla quale era stato convocato per il giuramento il Consulente nominato e l'opposta ha depositato l'originale delle scritture, l'opponente, presente personalmente ed assistito dal proprio Legale, ha dichiarato di riconoscere come proprie le firme attribuitele ed apposte sulla fideiussione azionata in monitorio.
L'espresso riconoscimento delle sottoscrizioni a suo nome da parte dell'opponente comporta, pertanto, che la scrittura privata recante la “fideiussione ” azionata in monitorio Parte_9 costituisca prova certa della provenienza delle dichiarazioni dal Sig. a norma dell'art. Pt_1
2702 cc.
5. Sull'inoltro e sulla ricezione dell'intimazione della decadenza dal beneficio del termine.
Le eccezioni in punto di difetto di prova dell'avvenuto invio della comunicazione di intervenuta decadenza del debitore dal beneficio del termine sono generiche e, in ogni caso, infondate.
pagina 15 di 20 Invero, posto che è incontestato da parte dell'opponente – con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc – il mancato pagamento ad opera del debitore principale e dei suoi garanti di plurimi canoni mensili dell'ammontare ciascuno di € 2905,80, per l'importo complessivo di € 83.204,01 alla data del deposito del ricorso per DI (si vedano gli estratti conto allegati al ricorso monitorio ed alla comparsa di costituzione e risposta), sussiste certamente il diritto del creditore di esigere immediatamente la prestazione, a norma dell'art. 1186 cc.
Quanto alla comunicazione di cui l'opponente denuncia il mancato invio da parte della Banca ovvero l'omessa prova della ricezione da parte sua, occorre richiamare il principio per cui “La raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art.
1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile” (Cass. Sez. L -,
Ordinanza n. 28580 del 06/11/2024; conforme ex multis Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31845 del
27/10/2022).
Ebbene, nel caso di specie le eccezioni dell'opponente sono smentite dall'attestazione sostitutiva della cartolina di ricevimento della raccomandata resa disponibile da (allegata Controparte_10
alla comparsa di costituzione e risposta di ), integrante prova sufficiente della Controparte_1
consegna (cfr Cass. pen. n. 4485/20), anche ai fini della decorrenza degli interessi.
6. Sulle eccezioni di cui al punto n. 9 dell'atto di citazione relative al contenuto dei contratti.
Le censure dell'opponente in ordine a indeterminatezza delle condizioni pattuite, violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, nullità del contratto di leasing sono anch'esse destituite di fondamento, per le ragioni già esposte con Ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione, ovvero in quanto:
- contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente in maniera generica, il testo del contratto di leasing descrive l'esatto contenuto dell'obbligazione gravante sull'utilizzatore, essendo ivi indicate le condizioni economiche applicate, quali, in particolare, il costo di acquisto del bene pagina 16 di 20 concesso in locazione, i costi complessivi dell'operazione, la durata del rapporto, l'ammontare e la periodicità dei singoli canoni, le tempistiche dei rimborsi, l'ammontare della maxi rata iniziale, la clausola di indicizzazione del tasso, il tasso convenzionale di mora: circostanza, questa, di per sé idonea a rendere sufficientemente determinati il contratto sottoscritto e l'obbligazione pecuniaria che da esso trae titolo, prevalendo sull'indicazione del tasso leasing – comunque presente - che assume, pertanto, un mero valore formale;
- il piano di ammortamento è stato depositato quale allegato alla comparsa di costituzione e risposta della Banca;
- l'allegazione di un tasso leasing applicato diverso da quello pattuito risulta è generica e non circostanziata, non corredata da specifiche indicazioni circa il criterio di calcolo seguito per ottenere il diverso tasso allegato, neppure contenuta nella perizia integrativa allegata alla seconda memoria ex art. 183 comma VI cpc dell'opponente;
- in ogni caso, una volta escluso che il leasing sia riconducibile alla fattispecie di mutui, delle anticipazioni bancarie e delle aperture di conto corrente ed alla categoria residuale degli altri finanziamenti, ne consegue che il concedente non poteva ritenersi tenuto, all'epoca di stipula del contratto in oggetto, all'indicazione del TAEG/ISC (indicazione la cui assenza o erronea indicazione, in ogni caso, non vertendosi in tema di contratti stipulati con un consumatore ai sensi degli artt. 122, ss TUB, non costituirebbe causa di nullità contrattuale ma, al più, ipotesi di inadempimento);
- del pari, generiche e non circostanziate risultano le contestazioni in punto di asserito superamento del tasso soglia usurario, non avendo, tra l'altro, parte opponente specificato le singole voci di costo determinanti l'allegato superamento e la tipologia di usura affliggente le pattuizioni in esame (cfr ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26525 del 11/10/2024 : “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi
pagina 17 di 20 dell'altrui diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato, per mancanza di prova, la domanda di accertamento della nullità di un contratto di leasing per violazione della disciplina antiusura, sul presupposto che il tasso soglia stabilito dai decreti ministeriali, nella specie neppure dedotto dalla società utilizzatrice ricorrente, non poteva considerarsi fatto notorio)”;
- l'eccezione di difetto di trasparenza con riferimento al piano di ammortamento predisposto secondo il sistema cd “alla francese” è immeritevole di accoglimento, essendo sul punto Co sufficiente richiamare il principio fatto proprio dalla in materia di mutuo a tasso fisso, ma applicabile mutati mutandis altresì al leasing, secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
7. Sull'eccezione di nullità della fideiussione.
Venendo alla fideiussione concessa dall'opponente contestualmente alla stipula del leasing del
4.3.2011 (allegata al ricorso per DI sub “Giarratana fideiussione”), si tratta indubbiamente di garanzia specifica, in quanto recante l'impegno del garante a rispondere delle obbligazioni derivanti esclusivamente da detto contratto concluso dall'opposta con la debitrice principale P3G
Srl, a cui non è applicabile il regime di tutela riservato alle fideiussioni omnibus, redatte secondo lo schema predisposto dall'ABI, reputato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n.
55/05.
Invero, secondo l'orientamento di recente fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità e da tempo invalso in quella di merito, a cui questo Giudice aderisce, solamente il garante obbligato rispetto ad una fideiussione c.d. omnibus può invocare la natura di prova privilegiata della predetta decisione della Banca d'Italia - che ha ravvisato nell'adozione uniforme, da parte degli istituti bancari, del modello predisposto dall'ABI contenente le tre clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini un'intesa lesiva della disciplina della concorrenza – che non pagina 18 di 20 può invece essere invocata nel caso di contratti di fideiussione specifica (cfr Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 21841 del 02/08/2024: La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca
d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” e
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 26847 del 16/10/2024: “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata”. In termini ex multis Corte appello Firenze sez. II, 30/03/2023, n.648 e Corte d'Appello di Miano n. 3082 del
4.10.2022).
Ne deriva che, al fine di dimostrare l'esistenza di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice per le modalità di applicazione uniforme dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990, l'opponente, prestatore di fideiussione specifica, avrebbe dovuto allegare in maniera precisa le attività poste in essere in violazione e dimostrare che la BANCA creditrice le aveva tenute e non invece affidarsi all'istruttoria della Banca d'Italia, per avvalersi della sua particolare funzione probatoria, onere questo non assolto nel caso di specie, essendosi l'opponente limitato ad affermare la conformità delle garanzie prestate al modello di schema contrattuale elaborato e diffuso dall'ABI nel 2002, laddove, invece, non risulta allegata né provata, in assenza di alcun espresso richiamo nel corpo del testo negoziale (comunque frutto della libera iniziativa economica delle parti), la conformità della fideiussione sottoscritta ad un accordo interbancario anticoncorrenziale, l'adesione dell'istituto a detto accordo interbancario e la scelta necessitata della sottoscrizione per la parte aderente.
Consegue a quanto osservato che non è attinta da nullità integrale né parziale, secondo i principi pagina 19 di 20 enunciati dalla pronuncia a SSUU del S.C. n. 41994/21, la clausola della fideiussione specifica azionata in monitorio e recante la deroga pattizia alla disposizione di cui all'art. 1957 cc, stabilita dalle parti nell'esercizio della propria autonomia negoziale.
L'insussistenza dell'ipotesi di nullità determina quindi l'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall'opponente norma dell'art. 1957 cc.
8. Sulle spese di lite.
Vengono poste a carico dell'opponente, in applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dall'opposta.
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM 147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo ai parametri medi per tutte le fasi del giudizio.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo nei confronti di il DI n. 1860/2021 del Tribunale di Firenze;
Parte_1
B) Condanna altresì a rifondere a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 14103,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per Legge.
Firenze, 7 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Orani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7698/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. MANDICO MONICA e dall'Avv. Parte_1
LENTINI RITA, con domicilio eletto in Napoli presso lo studio della prima, come da procura alle liti agli atti
ATTORE OPPONENTE
contro
, in persona del Legale Rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
MANZATI SANDRO, presso il cui studio in Firenze ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE OPPONENTE: “ In via preliminare
- Prendere atto della incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Novara ex art. 18 e 20 cpc
pagina 1 di 20 - verificare d'ufficio, preliminarmente, la sussistenza dei presupposti relativi alla legittimazione attiva, sostanziale e processuale dell'opposto, alla decadenza ex art.1957 c.c. e nullità della fideiussione.
- Revocare il D.I. opposto e sospendere l'esecutorietà dell'ingiunzione, per i motivi esposti, per insussistenza della prova documentale attesa la mancata conclusione del contratto di finanziamento/leasing e mancando la prova della erogazione, della consegna dei beni.
- Dichiarare improcedibile il monitorio, per i motivi esposti e anche per la carenza di legittimazione attiva, processuale e sostanziale di parte ingiungente e la non esigibilità del credito, così come determinato da parte dell'opposta, per tutte le motivazioni indicate ai paragrafi del presente atto, stante anche l'insussistenza della prova della titolarità del credito, stante anche la carenza documentale ben evidenziata.
- Verificare la mancanza di legittimazione attiva e difetto di titolarità del credito, attesa la mancata produzione dell'originale del contratto di locazione e la prova del relativo perfezionamento dello stesso, per l'effetto dichiarare che la non ha diritto a Controparte_1
procedere esecutivamente per le ragioni gradatamente esposte, non avendo dimostrato la titolarità del proprio diritto. Per l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 1860/2021 del 05.05.2021 RG n. 4842/2021 emesso dal Tribunale di Firenze
- Nel merito ed in via principale, dichiarare nullo, illegittimo/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge.
- Accertare e dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza, per carenza documentale, per nullità contrattuali, per violazione del divieto di capitalizzazione degli interessi nonchè per indeterminatezza delle condizioni pattuite ed effettivamente applicate, ed altresì, per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione delle regole di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto de quo, per i motivi meglio esposti in narrativa, per l'effetto, ai sensi del comma 6 dell'art.117 T.U.B. Dichiarare la nullità delle clausole con cui si pattuiscono gli interessi corrIntesa e per l'effetto, rideterminare l'eventuale debito residuo in Parte_2
quota capitale, con compensazione tra quanto illegittimamente corrIntesa alla Parte_3
parte convenuta a titolo di interessi non dovuti e la residua somma da Parte_4
a saldo del debito residuo a titolo di capitale, previa dIntesa Sanpaoloonenda Parte_5
pagina 2 di 20 C.T.U. contabile, e con l'applicazione del solo tasso BOT o del tasso legale in luogo di quello relativo agli interessi contrattuali in virtù della eccepita indeterminatezza e con rimessione nei termini in favore della parte contraente per il pagamento rateale e comunque con ogni consequenziale provvedimento come per legge.
- Accertare e dichiarare la nullità del contratto per violazione degli artt. 117, 124, 125 bis tub e del Codice al Consumo.
- Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del contratto per mancata indicazione degli interessi di mora così come richiesti nel ricorso per decreto per la mancata e/o nulla decadenza dal beneficio del termine, così come argomentato;
- Accertare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo in quanto non proceduto da un atto di diffida/messa in mora ritualmente ricevuta dall'odierno opponente;
- Accertare e dichiarare la nullità contrattuale della locazione finanziaria per usura e per
l'effetto si chiede la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. - Accertare e dichiarare che stante l'usura e il maltolto nulla è dovuto.
- In via riconvenzionale, condannare la banca alla consegna del rendiconto di gestione, del verbale di consegna, dell'acquisto dei beni ex artt. 119, IV co. T.U.B., nonché ai sensi dell'art.
1713 c.c. i seguenti documenti:
1) atto pubblico afferente al trasferimento di ramo d'azienda con indicazione specifica del trasferimento del rapporto oggetto di contestazione e relativa pubblicazione in G.U.;
2)originale del contratto di locazione mobiliare oggetto di causa in originale
3) prospetto condizioni e spese principali;
4) originali delle Condizioni Generali e principali del contratto;
5) prova dell'avvenuta erogazione della somma;
contabile di erogazione, ordine di
[...]
di pagamento;
liberatoria sottoscritta dai presunti clienti, Controparte_2
6) estratto conto leasing e/o rendiconto;
7) foglio illustrativo;
pagina 3 di 20 8) domanda di finanziamento, accettazione espressa da parte della Banca con attestazione di ricevuta al debitore principale e al garante, e documentazione esaminata durante la fase istruttoria preliminare alla concessione del credito, relativamente ad entrambi i presunti sottoscrittori:
Crif dell'epoca dell'erogazione,
Centrale Rischi dell'epoca dell'erogazione,
Valutazione Merito Creditizio.
9) prospetto analitico dei ratei pagati, all'attualità, con analitica distinzione tra sorta capitale ed interessi;
10) polizza assicurativa,
11)lettere di comunicazione/notifica di tutte le fusioni e trasferimenti di rami d'azienda, con allegate cartoline di ricevimento,
12) rendiconto annuale e documento di sintesi dalla sottoscrizione all'estinzione;
13) specifica delle spese accessorie richieste su ogni singolo rateo;
14) eventuali diffide di messa in mora e/o decadenza inviate, con relative morosità addebitate;
15) contratti assicurativi collegati e/o contestuali al leasing;
16) atti di acquisto dei beni oggetto di leasing
17) verbale di consegna dei beni oggetto di leasing in originale
18) prodotti finanziari collegati in pegno o garanzia al finanziamento;
19) eventuali pattuizioni successive e/o moratorie;
20) fideiussione sottoscritta da in originale;
Parte_1
21) ogni ulteriore documento connesso alle operazioni di cui all'oggetto
22) la precisazione del credito e l'intera documentazione attestante l'esposizione debitoria
23) le singole operazioni annotate nella lista movimenti, emettendo ingiunzione di consegna, provvisoriamente esecutiva ex art 186 ter cpc ordine di esibizione ex art. 210 cpc, imponendo
pagina 4 di 20 alla banca la penale ex art. 614 bis di €.100 per ciascun documento ed operazione non consegnata.
In via subordinata
- Accertare e dichiarare l'invalidità, di eventuali ed arbitrarie decadenze dal beneficio del termine, invalide in base all'effettivo dare alla data della notifica dell'atto di citazione.
- Accogliere l'eccezione di nullità totale e/o parziale della fideiussione ed accertare e CP_3
dichiarare la violazione di principi di buona fede e della L. 287/90.
- Accertare e dichiarare la nullità dei moduli fideiussori per violazione dei principi di buona fede
e dell'art. 1956c.c..
- Accogliere l'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c.;
- con vittoria di spese, come per legge, comprensive delle spese e competenze del procedimento di mediazione, con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario;
- con espressa riserva di agire con separato giudizio per il risarcimento danni per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia ancora in via riconvenzionale
- Per il resto, ci si riporta alle contestazioni ed eccezioni tutte indicate in narrativa del libello in che qui abbiansi come interamente ripetute e trascritte.
- In via gradata, questa difesa insiste nelle richieste formulate nei propri scritti difensivi, con particolare riguardo alla ammissione della nomina del Consulente Tecnico di Ufficio tecnico- contabile, al fine di accertare il saldo contabile tra le parti ben considerando la mancanza dei contratti e le pattuizioni usurarie per violazione del divieto di capitalizzazione degli interessi nonché per indeterminatezza delle condizioni pattuite ed effettivamente applicate, ed altresì, per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione delle regole di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto de quo, per i motivi meglio esposti in narrativa, per l'effetto, ai sensi del comma 6 dell'art.117 T.U.B. con l'applicazione del solo tasso BOT o del tasso legale in luogo di quello relativo agli interessi contrattuali in virtù della eccepita indeterminatezza e con rimessione nei termini in favore della parte contraente per il pagamento rateale e comunque con ogni consequenziale provvedimento come per legge”.
pagina 5 di 20 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA OPPOSTA: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di
Firenze, ogni contraria eccezione e deduzione reietta, respingere l'opposizione proposta da Pt_1
e confermare interamente il decreto ingiuntivo n. 1860/2021 del 5 maggio 2021 - R.G. n.
[...]
4842/2021. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al DI n. Parte_1
1860/2021 del Tribunale di Firenze, emesso su ricorso di (nel prosieguo Controparte_1
anche solo ), rappresentata da , nei confronti suoi e di Parte_6 Parte_7
ed per il pagamento dell'importo di Parte_8 Parte_9 Parte_10
€ 83.204,01 oltre interessi e spese di lite della fase monitoria, in forza di fideiussione prestata a garanzia del debito sorto dal contratto di leasing del 4.3.2011, concluso con l'opposta dalla
Società P3G Srl.
A sostegno dell'opposizione, l'ingiunto ha sollevato le eccezioni:
- di incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze stante la nullità della clausola di deroga alla competenza del foro del consumatore ed in difetto di specifica sottoscrizione, indicando quale Tribunale competente quello di Novara, nel cui circondario era fissata la sua residenza ed era sorta l'obbligazione;
- di difetto di legittimazione attiva e processuale con riferimento all'opponente e, in ogni caso, il difetto di prova della titolarità del credito in capo alla stessa;
- di improcedibilità della domanda, per non essere stata esperita la mediazione obbligatoria e per mancanza dell'informativa a favore dell'opposta da parte del proprio Legale, desumibile dall'assenza di documenti informativi agli atti del procedimento monitorio;
- di difetto dei requisiti di validità del ricorso monitorio di cui agli artt. 125, 638 e ss e 182 cpc,
per non essere chiaro né provato quale fosse la parte rappresentata e conferente il mandato, a quale titolo la ricorrente si affermasse creditrice;
- di difetto di prova idonea all'emissione del DI, non essendo tali i documenti agli atti,
irritualmente prodotti e illeggibili;
- di non conformità delle copie di fideiussione e contratto di locazione finanziaria ai rispettivi pagina 6 di 20 originali;
- di falsità delle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione;
- di difetto di documentazione idonea all'identificazione dei beni oggetto di locazione, alla prova dell'acquisto e della consegna;
- di difetto della certificazione ex art. 50 TUB;
- di omessa prova dell'invio di diffide ad adempiere e di decadenza dal beneficio del termine;
- di inesistenza del credito azionato in monitorio;
- di indeterminatezza delle condizioni pattuite e di violazione della normativa bancaria che impone la trasparenza delle condizioni applicate;
- di usurarietà degli interessi applicati;
- di nullità della fideiussione omnibus azionata in monitorio e di decadenza a norma dell'art. 1957 cc;
- di omessa consegna di documenti elencati ai punti da 1 a 28 della citazione, pag. 15.
In ragione delle eccezioni sollevate, l'opponente ha chiesto: “In via preliminare -Prendere atto della incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Novara ex art. 18 e 20 cpc. In via preliminare, parte opponente chiede che il giudice non conceda la provvisoria esecuzione atteso che la presente posizione è chiara e circostanziata sulle ragioni per le quali il credito della banca è manifestamente inesistente. Il credito azionato non è certo, ne liquido e tantomeno esigibile. In via preliminare e d'urgenza Revocare il D.I. opposto e rigettare la eventuale richiesta di concessione della esecutorietà dell'ingiunzione, per i motivi esposti, per insussistenza della prova documentale attesa la mancata conclusione del contratto di finanziamento/leasing e mancando la prova della erogazione, della consegna dei beni. -
Dichiarare improcedibile il monitorio, per i motivi esposti e anche per la carenza di legittimazione attiva, processuale e sostanziale di parte ingiungente e la non esigibilità del credito, così come determinato da parte dell'opposta, per tutte le motivazioni indicate ai paragrafi del presente atto, stante anche l'insussistenza della prova della titolarità del credito, stante anche la carenza documentale ben evidenziata. -Verificare la mancanza di legittimazione
pagina 7 di 20 attiva e difetto di titolarità del credito, attesa la mancata produzione dell'originale del contratto di locazione e la prova del relativo perfezionamento dello stesso, per l'effetto dichiarare che la
non ha diritto a procedere esecutivamente per le ragioni gradatamente Controparte_1 esposte, non avendo dimostrato la titolarità del proprio diritto. Per l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 1860/2021 del 05.05.2021 RG n. 4842/2021 emesso dal Tribunale di Firenze -Prendere atto del disconoscimento delle sottoscrizioni delle fideiussioni sia ex art. 214 cpc per firma apocrifa sia ex artt.2712 e 2719 c.c., disponendo il deposito dell'originale dei documenti, ordinando la custodia in cassaforte con autorizzazione in favore di parte opponente di poter effettuare tre fotografie con ciascuna sottoscrizione. -Nel merito ed in via principale, dichiarare nullo, illegittimo/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto
e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge. -Accertare e dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza, per carenza documentale, per nullità contrattuali, per violazione del divieto di capitalizzazione degli interessi nonchè per indeterminatezza delle condizioni pattuite ed effettivamente applicate, ed altresì, per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione delle regole di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto de quo, per i motivi meglio esposti in narrativa, per l'effetto, ai sensi del comma 6 dell'art.117 T.U.B.
Dichiarare la nullità delle clausole con cui si pattuiscono gli interessi corrispettivi e per l'effetto, rideterminare l'eventuale debito residuo in quota capitale, con compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla parte convenuta a titolo di interessi non dovuti e la residua somma da corrispondere a saldo del debito residuo a titolo di capitale, previa disponenda C.T.U. contabile, e con l'applicazione del solo tasso BOT o del tasso legale in luogo di quello relativo agli interessi contrattuali in virtù della eccepita indeterminatezza e con rimessione nei termini in favore della parte contraente per il pagamento rateale e comunque con ogni consequenziale provvedimento come per legge. -Accertare e dichiarare la nullità del contratto per violazione degli artt. 117, 124, 125 bis tub e del Codice al Consumo. -Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del contratto per mancata indicazione degli interessi di mora così come richiesti nel ricorso per decreto per la mancata e/o nulla decadenza dal beneficio del termine, così come argomentato;
-Accertare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo in quanto non proceduto da un atto di diffida/messa in mora ritualmente ricevuta dall'odierno opponente;
-Accertare e dichiarare la nullità contrattuale della locazione finanziaria per usura e per l'effetto si chiede la
pagina 8 di 20 trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. -Accertare e dichiarare che stante l'usura
e il maltolto nulla è dovuto. -In via riconvenzionale, condannare la banca alla consegna del rendiconto di gestione, del verbale di consegna, dell'acquisto dei beni ex artt. 119, IV co. T.U.B., nonché ai sensi dell'art. 1713 c.c. i documenti tutti sopra indicati e le singole operazioni annotate nella lista movimenti, emettendo ingiunzione di consegna, provvisoriamente esecutiva ex art 186 ter cpc ordine di esibizione ex art. 210 cpc, imponendo alla banca la penale ex art.
614 bis di €.100 per ciascun documento ed operazione non consegnata. In via subordinata -
Accertare e dichiarare l'invalidità, di eventuali ed arbitrarie decadenze dal beneficio del termine, invalide in base all'effettivo dare alla data della notifica dell'atto di citazione. -Accogliere
l'eccezione di nullità totale e/o parziale della fideiussione ed accertare e dichiarare CP_3
la violazione di principi di buona fede e della L. 287/90. -Accertare e dichiarare la nullità dei moduli fideiussori per violazione dei principi di buona fede e dell'art. 1956c.c. -Accogliere
l'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c.; -con vittoria di spese, come per legge, comprensive delle spese e competenze del procedimento di mediazione, con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario;
-con espressa riserva di agire con separato giudizio per il risarcimento danni per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Ancora in via riconvenzionale -Per il resto, ci si riporta alle contestazioni ed eccezioni tutte indicate in narrativa che qui abbiansi come interamente ripetute e trascritte”.
si è regolarmente costituita in giudizio, contestando integralmente le Controparte_1 deduzioni dell'opponente e chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione a norma dell'art. 648 cpc e confermarsi il DI opposto, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
All'esito della prima udienza, il Giudice ha pronunciato ordinanza di accoglimento dell'istanza ex art. 648 cpc dell'opposta e concesso i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc, chiesti dalle parti, che se ne sono avvalse per il deposito delle rispettive memorie.
Con Ordinanza del 14.10.2022, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa a norma dell'art. 185 bis cpc ( “pagamento, da parte dell'opponente e a favore dell'opposta, delle somme Con portate dal e rifusione delle spese di lite per le fasi di studio e introduttiva del presente giudizio di opposizione (con esclusione della fase istruttoria e di trattazione, in corso di svolgimento), liquidate in base ai parametri di cui al DM 55/2014, avendo riguardo al valore
pagina 9 di 20 minimo per lo scaglione applicabile in considerazione del valore della causa); inoltre, avuto riguardo all'eventuale esito negativo del tentativo di conciliazione promosso, ha ordinato ai sensi degli rtt. 2712 e 2719 c.c., all'opposta il deposito degli originali delle scritture prodotte in copia quali allegati al ricorso monitorio e denominate GI contratto (contratto di locazione finanziaria); - fideiussione” e, considerato il disconoscimento, da parte Parte_9 dell'opponente, delle sottoscrizioni attribuitegli e la dichiarazione dell'opposta di intendere avvalersene, ha disposto CTU grafologica per l'accertamento dell'autenticità di dette firme.
La proposta conciliativa del Giudice è stata accettata dall'opposta, non invece dall'opponente e, all'udienza del 3.5.2023, il Difensore della Banca ha prodotto l'originale del contratto di locazione finanziaria 5576333 provvisto di condizioni generali e della fideiussione a firma Pt_1
scritture disconosciute dall'opponente, il quale tuttavia, presente personalmente, ha preso
[...]
visione delle firme attribuitele e apposte sulla fideiussione - in tutto 7 - ed ha dichiarato espressamente di riconoscerle come proprie.
Considerato che, come confermato dall'opponente, il contratto di locazione finanziaria non riportava sottoscrizioni al medesimo riconducibili ed era stato firmato da altra persona in qualità di Legale Rappresentante della Società debitrice principale, il Giudice, rigettata l'istanza di CTU contabile formulata dall'opponente in quanto generica ed esplorativa, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita con trattazione scritta, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 cpc, di cui entrambe le parti si sono avvalse depositando i propri scritti conclusionali.
* * *
Le plurime eccezioni dell'opponente sono infondate e l'opposizione non può essere accolta, dovendo pertanto confermarsi e dichiararsi definitivamente esecutivo rispetto all'opponente il
Decreto Ingiuntivo opposto.
1. Sull'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze.
L'eccezione è infondata, non avendo l'opponente ottemperato all'onere a proprio carico, di dimostrazione della propria qualità di consumatore, in ragione della quale ha indicato quale foro competente il Tribunale di Novara, nel cui circondario ha la residenza (si veda il certificato di residenza in atti). pagina 10 di 20 Sul punto, occorre richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo cui si deve distinguere se il garante abbia o meno prestato garanzia per scopi estranei all'attività imprenditoriale eventualmente svolta e se lo stesso risulti o meno avvinto da collegamenti di natura funzionale con la società garantita, ai fini dell'applicabilità del foro esclusivo ed inderogabile di cui all'art. 33, lett. u) Codice del Consumo, in deroga alla vis atractiva del foro del debitore garantito (art. 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della Direttiva n. 93/13, in materia di tutela del consumatore. Cfr Corte di Giustizia UE, nell'ordinanza 19/11/15, n. C-74/15),): in adesione a tale orientamento, la successiva giurisprudenza della SC, adeguatosi a quella comunitaria, ha escluso che la sola accessorietà rispetto a un'obbligazione principale contratta nell'esercizio dell'impresa da parte del debitore garantito osti, di per sé, alla configurabilità della qualifica di consumatore in capo al fideiussore.
In particolare, con riferimento all'ipotesi – qui ricorrente, per quanto allegato dallo stesso opponente - di fideiussione prestata da un socio in favore della società, i criteri ai quali deve aversi riguardo attengono all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (cfr Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020), e la relativa prova grava su chi invoca la qualità di consumatore (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26525 del 11/10/2024).
Ebbene, nel caso di specie, detta qualità è stata oggetto di mera allegazione da parte dell'opponente, contestata da parte dell'opposta e non provata in alcun modo dal primo.
Segnatamente, per un verso, l'eventuale titolarità di impresa individuale attestata dalla prodotta visura (indicante una cessazione di attività in data 1.3.2007, anteriore alla sottoscrizione della garanzia avvenuta in data 4.3.2011) non dimostra di per sè che al momento della sua prestazione il fideiussore perseguisse scopi estranei all'attività imprenditoriale eventualmente svolta (dato connotante la qualifica di consumatore secondo la nozione di cui ad art. 3 Cod. Cons.).
Per altro verso, è documentata dalla visura storica agli atti la qualità di socio della Società debitrice principale P3G in capo a sino al 26.7.2013 (cfr visura allegata alla Parte_1
memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc), di talché quest'ultimo avrebbe dovuto fornire la prova dei fatti costitutivi dell'eccezione sollevata, ovvero dell'entità non significativa della sua partecipazione al capitale sociale e dell'inesistenza di collegamento tra la fideiussione e lo pagina 11 di 20 svolgimento dell'attività imprenditoriale (in tal senso Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32225 del
13/12/2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020.
Nessuna dimostrazione è invece stata invece fornita dall'opponente rispetto alla propria qualità di consumatore ed alla prestazione di fideiussione per scopi estranei all'attività professionale svolta, con la conseguenza che l'onere della prova a carico dell'opponente non è stato soddisfatto.
A ciò si aggiunga che l'allegazione di un criterio di competenza esclusiva e inderogabile qual è quello del foro del consumatore - integrante implicita contestazione della contestuale ricorrenza nella fattispecie concreta di tutti i restanti fori facoltativi potenzialmente concorrenti (Cass. n.
2543/05, n. 32731/19) - ha portata assorbente rispetto alla verifica della validità della specifica sottoscrizione apposta dalla società debitrice principale alla clausola determinativa del foro convenzionale contenuta nel contratto di locazione finanziaria e di quella apposta dal garante all'analoga clausola contenuta nella fideiussione.
In definitiva, l'eccezione non può essere accolta.
2. Sulle eccezioni di omessa informativa sull'esperibilità del procedimento di mediazione, di violazione delle norme sui modi della produzione documentale, di difetto dei presupposti per
l'emissione del DI.
Le eccezioni sono infondate.
Quanto alla mancata informativa in ordine all'esperibilità della mediazione ad opera del Legale dell'opposta ed a favore di quest'ultima, si rileva, innanzitutto, l'estraneità dell'opponente al rapporto tra la Banca ed il suo Difensore, da cui deriva l'insussistenza del diritto a far valere eventuali profili di inadempimento parte di quest'ultimo nei confronti della prima.
In secondo luogo, inoltre, emerge dalla lettura della procura alle liti allegata al ricorso monitorio l'assolvimento da parte del Difensore dell'opposta dell'obbligo informativo che l'opponente ha dedotto non essere stato adempiuto.
Con riferimento all'inosservanza delle norme in materia di produzione documentale, si osserva che nessuna violazione degli artt. 73, 74, 87 disp. att cpc è rinvenibile, riportando gli atti di parte opposta apposito indice dei documenti depositati e i file dei singoli documenti denominazione idonea a farne evincere il contenuto ai fini della ordinata consultazione da parte del Giudice (cfr pagina 12 di 20 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11617 del 26/05/2011) e dell'opponente, com'è peraltro desumibile dall'ampia difesa da questa spiegata in rito e nel merito.
Infine, relativamente all'eccezione di difetto dei presupposti per l'emissione del DI, è sufficiente richiamare il principio in più occasioni ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità, (cfr ex multis
Cass. S.U. n. 927 del 2022), secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura impugnatoria e non può considerarsi un'actio nullitatis, bensì è un ordinario giudizio di cognizione, in cui è devoluto al Giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione (Cass. 9 settembre 2010, n. 19246), e presenta struttura bifasica, svolgendosi dinanzi allo stesso ufficio giudiziario la fase monitoria e quella successiva di opposizione (Cass. n.14475 del 2015).
All'interno del giudizio così articolato, l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 6091 del 2020).
Ciò detto, l'opposta ha ottemperato al proprio onere della prova sia nella fase monitoria, sia nel presente giudizio di opposizione, dimostrando l'esistenza del titolo (il contratto di leasing con la debitrice principale e la fideiussione prestata dall'opponente: docc. 1 e 3-6 allegati al ricorso per
DI) e allegando l'inadempimento dell'opponente, il quale al contrario non ha fornito prova del proprio adempimento ovvero dell'impossibilità di adempiere a sé non imputabile (cfr ex multis
Cass. S.U., Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass.
Sez. II, Sentenza 19-04-2007, n. 9351).
Del tutto irrilevante e inconferente è, in particolare, l'omesso deposito da parte della creditrice della certificazione ex art. 50 TUB (“La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto
d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”), norma attinente ai soli procedimenti per la pronuncia di DI in forza di contratto di conto corrente bancario, laddove nel caso di specie il titolo azionato dalla creditrice è la locazione finanziaria, assistita dalla garanzia personale prestata dall'opponente.
pagina 13 di 20
3. Sul difetto di titolarità del rapporto di diritto sostanziale fatto valere e di capacità processuale.
L'eccezione di difetto di titolarità, in capo all'opposta, del diritto di credito fatto valere, è infondata, atteso che sono stati prodotti dall'opposta quali allegati al ricorso monitorio ed alla comparsa di costituzione e risposta:
- il contratto di locazione finanziaria tra Centro Leasing Spa e P3G del 4.3.2011;
- la fideiussione a firma dell'opponente del 4.3.2011;
- l'attestazione notarile di atto di fusione tra Centro Leasing Spa, concedente del bene, e
[...]
per incorporazione della prima nella seconda;
CP_1
- l'attestazione notarile di cessione da a di ramo di azienda Controparte_1 Parte_11 costituito dall'aggregato delle attività e passività funzionali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale di leasing rivenienti dall'incorporazione di Centro Leasing Spa;
- l'attestazione notarile di fusione per incorporazione di Leasing in;
Controparte_5
- l'atto notarile di fusione per incorporazione di in;
CP_5 Controparte_1
- l'avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale delle suddette operazioni.
Consegue a quanto osservato la conferma dell'assolvimento da parte dell'opposta all'onere a suo
Co carico del titolo della pretesa fatta valere, in forza del consolidato orientamento della , secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (cfr ex multis Cass. S.U., Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass.
Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-2007, n. 9351).
Quanto all'eccezione di difetto di capacità processuale, sono provati dai documenti allegati al ricorso per DI ed alla comparsa di costituzione e risposta nel presente procedimento il conferimento di procura da a da parte del dott. , Controparte_1 CP_7 CP_8
pagina 14 di 20 qualificatosi consigliere delegato e CEO, perciò Legale Rappresentante pt di
[...]
, munito dei poteri in forza di legge e del vigente statuto sociale e in attuazione della CP_1
delibera CdA del 17/04/18, il verbale di assemblea straordinaria del 01/12/18 con cui è stata deliberata la modifica della denominazione sociale di , nonché la CP_9 Parte_7
procura alle liti conferita da , rappresentata da . Controparte_1 Parte_7
4. Sui disconoscimenti da parte dell'opponente.
A fronte del disconoscimento, da parte dell'opponente, della conformità agli originali delle copie dei documenti allegati al ricorso monitorio e denominati GI contratto” (contratto di locazione finanziaria) e “Giarratana fideiussione”, all'udienza del 3.5.2023 l'opposta ha depositato gli originali in questione, su ordine del Giudice emesso a norma degli artt. 2712 e
2719 cc.
Stante il tempestivo disconoscimento effettuato da parte dell'opponente mediante atto di citazione altresì dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle scritture GI contratto”
(contratto di locazione finanziaria) e “Giarratana fideiussione” ed avendo l'opposta dichiarato di volersi avvalere di detti documenti e chiesto la verificazione a norma degli att. 214 e ss cpc, il
Giudice ha disposto l'espletamento di CTU per l'accertamento della riconducibilità all'opponente delle sottoscrizioni dallo stesso disconosciute.
All'udienza del 3.5.2023, alla quale era stato convocato per il giuramento il Consulente nominato e l'opposta ha depositato l'originale delle scritture, l'opponente, presente personalmente ed assistito dal proprio Legale, ha dichiarato di riconoscere come proprie le firme attribuitele ed apposte sulla fideiussione azionata in monitorio.
L'espresso riconoscimento delle sottoscrizioni a suo nome da parte dell'opponente comporta, pertanto, che la scrittura privata recante la “fideiussione ” azionata in monitorio Parte_9 costituisca prova certa della provenienza delle dichiarazioni dal Sig. a norma dell'art. Pt_1
2702 cc.
5. Sull'inoltro e sulla ricezione dell'intimazione della decadenza dal beneficio del termine.
Le eccezioni in punto di difetto di prova dell'avvenuto invio della comunicazione di intervenuta decadenza del debitore dal beneficio del termine sono generiche e, in ogni caso, infondate.
pagina 15 di 20 Invero, posto che è incontestato da parte dell'opponente – con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc – il mancato pagamento ad opera del debitore principale e dei suoi garanti di plurimi canoni mensili dell'ammontare ciascuno di € 2905,80, per l'importo complessivo di € 83.204,01 alla data del deposito del ricorso per DI (si vedano gli estratti conto allegati al ricorso monitorio ed alla comparsa di costituzione e risposta), sussiste certamente il diritto del creditore di esigere immediatamente la prestazione, a norma dell'art. 1186 cc.
Quanto alla comunicazione di cui l'opponente denuncia il mancato invio da parte della Banca ovvero l'omessa prova della ricezione da parte sua, occorre richiamare il principio per cui “La raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art.
1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile” (Cass. Sez. L -,
Ordinanza n. 28580 del 06/11/2024; conforme ex multis Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31845 del
27/10/2022).
Ebbene, nel caso di specie le eccezioni dell'opponente sono smentite dall'attestazione sostitutiva della cartolina di ricevimento della raccomandata resa disponibile da (allegata Controparte_10
alla comparsa di costituzione e risposta di ), integrante prova sufficiente della Controparte_1
consegna (cfr Cass. pen. n. 4485/20), anche ai fini della decorrenza degli interessi.
6. Sulle eccezioni di cui al punto n. 9 dell'atto di citazione relative al contenuto dei contratti.
Le censure dell'opponente in ordine a indeterminatezza delle condizioni pattuite, violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, nullità del contratto di leasing sono anch'esse destituite di fondamento, per le ragioni già esposte con Ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione, ovvero in quanto:
- contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente in maniera generica, il testo del contratto di leasing descrive l'esatto contenuto dell'obbligazione gravante sull'utilizzatore, essendo ivi indicate le condizioni economiche applicate, quali, in particolare, il costo di acquisto del bene pagina 16 di 20 concesso in locazione, i costi complessivi dell'operazione, la durata del rapporto, l'ammontare e la periodicità dei singoli canoni, le tempistiche dei rimborsi, l'ammontare della maxi rata iniziale, la clausola di indicizzazione del tasso, il tasso convenzionale di mora: circostanza, questa, di per sé idonea a rendere sufficientemente determinati il contratto sottoscritto e l'obbligazione pecuniaria che da esso trae titolo, prevalendo sull'indicazione del tasso leasing – comunque presente - che assume, pertanto, un mero valore formale;
- il piano di ammortamento è stato depositato quale allegato alla comparsa di costituzione e risposta della Banca;
- l'allegazione di un tasso leasing applicato diverso da quello pattuito risulta è generica e non circostanziata, non corredata da specifiche indicazioni circa il criterio di calcolo seguito per ottenere il diverso tasso allegato, neppure contenuta nella perizia integrativa allegata alla seconda memoria ex art. 183 comma VI cpc dell'opponente;
- in ogni caso, una volta escluso che il leasing sia riconducibile alla fattispecie di mutui, delle anticipazioni bancarie e delle aperture di conto corrente ed alla categoria residuale degli altri finanziamenti, ne consegue che il concedente non poteva ritenersi tenuto, all'epoca di stipula del contratto in oggetto, all'indicazione del TAEG/ISC (indicazione la cui assenza o erronea indicazione, in ogni caso, non vertendosi in tema di contratti stipulati con un consumatore ai sensi degli artt. 122, ss TUB, non costituirebbe causa di nullità contrattuale ma, al più, ipotesi di inadempimento);
- del pari, generiche e non circostanziate risultano le contestazioni in punto di asserito superamento del tasso soglia usurario, non avendo, tra l'altro, parte opponente specificato le singole voci di costo determinanti l'allegato superamento e la tipologia di usura affliggente le pattuizioni in esame (cfr ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26525 del 11/10/2024 : “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi
pagina 17 di 20 dell'altrui diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato, per mancanza di prova, la domanda di accertamento della nullità di un contratto di leasing per violazione della disciplina antiusura, sul presupposto che il tasso soglia stabilito dai decreti ministeriali, nella specie neppure dedotto dalla società utilizzatrice ricorrente, non poteva considerarsi fatto notorio)”;
- l'eccezione di difetto di trasparenza con riferimento al piano di ammortamento predisposto secondo il sistema cd “alla francese” è immeritevole di accoglimento, essendo sul punto Co sufficiente richiamare il principio fatto proprio dalla in materia di mutuo a tasso fisso, ma applicabile mutati mutandis altresì al leasing, secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
7. Sull'eccezione di nullità della fideiussione.
Venendo alla fideiussione concessa dall'opponente contestualmente alla stipula del leasing del
4.3.2011 (allegata al ricorso per DI sub “Giarratana fideiussione”), si tratta indubbiamente di garanzia specifica, in quanto recante l'impegno del garante a rispondere delle obbligazioni derivanti esclusivamente da detto contratto concluso dall'opposta con la debitrice principale P3G
Srl, a cui non è applicabile il regime di tutela riservato alle fideiussioni omnibus, redatte secondo lo schema predisposto dall'ABI, reputato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n.
55/05.
Invero, secondo l'orientamento di recente fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità e da tempo invalso in quella di merito, a cui questo Giudice aderisce, solamente il garante obbligato rispetto ad una fideiussione c.d. omnibus può invocare la natura di prova privilegiata della predetta decisione della Banca d'Italia - che ha ravvisato nell'adozione uniforme, da parte degli istituti bancari, del modello predisposto dall'ABI contenente le tre clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini un'intesa lesiva della disciplina della concorrenza – che non pagina 18 di 20 può invece essere invocata nel caso di contratti di fideiussione specifica (cfr Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 21841 del 02/08/2024: La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca
d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” e
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 26847 del 16/10/2024: “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata”. In termini ex multis Corte appello Firenze sez. II, 30/03/2023, n.648 e Corte d'Appello di Miano n. 3082 del
4.10.2022).
Ne deriva che, al fine di dimostrare l'esistenza di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice per le modalità di applicazione uniforme dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990, l'opponente, prestatore di fideiussione specifica, avrebbe dovuto allegare in maniera precisa le attività poste in essere in violazione e dimostrare che la BANCA creditrice le aveva tenute e non invece affidarsi all'istruttoria della Banca d'Italia, per avvalersi della sua particolare funzione probatoria, onere questo non assolto nel caso di specie, essendosi l'opponente limitato ad affermare la conformità delle garanzie prestate al modello di schema contrattuale elaborato e diffuso dall'ABI nel 2002, laddove, invece, non risulta allegata né provata, in assenza di alcun espresso richiamo nel corpo del testo negoziale (comunque frutto della libera iniziativa economica delle parti), la conformità della fideiussione sottoscritta ad un accordo interbancario anticoncorrenziale, l'adesione dell'istituto a detto accordo interbancario e la scelta necessitata della sottoscrizione per la parte aderente.
Consegue a quanto osservato che non è attinta da nullità integrale né parziale, secondo i principi pagina 19 di 20 enunciati dalla pronuncia a SSUU del S.C. n. 41994/21, la clausola della fideiussione specifica azionata in monitorio e recante la deroga pattizia alla disposizione di cui all'art. 1957 cc, stabilita dalle parti nell'esercizio della propria autonomia negoziale.
L'insussistenza dell'ipotesi di nullità determina quindi l'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall'opponente norma dell'art. 1957 cc.
8. Sulle spese di lite.
Vengono poste a carico dell'opponente, in applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dall'opposta.
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM 147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo ai parametri medi per tutte le fasi del giudizio.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo nei confronti di il DI n. 1860/2021 del Tribunale di Firenze;
Parte_1
B) Condanna altresì a rifondere a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 14103,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per Legge.
Firenze, 7 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Orani
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