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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/06/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), , (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), e (C.F. C.F._3 Parte_4
, in proprio nonché nella qualità di eredi di C.F._4
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Persona_1
dall'avv. ANGELO FIORE TARTAGLIA;
Appellanti
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. e CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ) in persona dei rispettivi Ministri pro
[...] P.IVA_3
tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO CATANIA;
Appellati SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in proprio nonché nella qualità rispettivamente di coniuge e di figli del de
[...]
cuius deceduto il 7.10.2007, convenivano dinanzi al Persona_1
giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa le Amministrazioni in epigrafe indicate, per sentire dichiarare vittima del dovere, in Persona_1
quanto deceduto in seguito a patologie causalmente riconducibili alle particolari condizioni ambientali/operative di missione, ex art. 1, comma 564, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 ed artt. 1 e 6 del D.P.R. 343 del 7 luglio 2006 e, per l'effetto, accertare il diritto all'inserimento di e/o dei Persona_1
ricorrenti nell'elenco ex art. 3, comma 3, del D.P.R. 343/2006, tenuto dal
, ai fini della concessione dei benefici assistenziali di cui al Controparte_2
D.P.R. 343/2006, art. 1, comma 563 e 564, della L. 266/2005 e ai sensi della L.
204/2006; nonché dichiarare il obbligato al riconoscimento Controparte_1
dei benefici ex D.P.R. 243/2006 con equiparazione di alle Persona_1
vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, previa disapplicazione dei provvedimenti di diniego del;
condannare, altresì, il Controparte_1
al pagamento di tutte le somme dovute per assegno Controparte_1
vitalizio nella misura di € 500,00 ovvero in subordine di € 258,23, dello speciale assegno vitalizio nell'importo di € 1.033,00 e della speciale elargizione per l'importo di € 200,000,00, oltre perequazioni, ovvero delle diverse somme ritenute dovute e al riconoscimento di ogni altra prestazione, in favore dei ricorrenti, propria delle vittime del dovere, anche ai fini del prepensionamento, con equiparazione alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, con la condanna all'erogazione di tutte le prestazioni e quindi di tutti i ratei medio tempore maturati dal dì della morte del loro congiunto ovvero dal diverso momento ritenuto di giustizia, oltre interessi legali, previa declaratoria di illegittimità e disapplicazione dell'atto amministrativo di rigetto della domanda, ovvero di qualsiasi altro atto antecedente e successivo. Instauratosi il contraddittorio e istruita la causa mediante C.T.U., il Tribunale, ravvisata preliminarmente la giurisdizione del giudice ordinario nella vicenda in esame nonché il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
, disattendeva l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata
[...]
dalle Amministrazioni resistenti.
Nel merito, poi, il decidente, richiamandosi alle conclusioni del C.T.U., che aveva accertato, secondo il principio del “più probabile che non”, l'assenza del nesso di causalità tra la patologia che aveva condotto al decesso del de cuius e il servizio da questi espletato nelle operazioni di pace nei Balcani (Kosovo e Bosnia
Erzegovina) dal 20 aprile al 30 novembre 2000, rigettava il ricorso e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
I soccombenti, con ricorso depositato il 04.1.2022, appellavano la sentenza;
le
Amministrazioni appellate resistevano al gravame.
Disposta la rinnovazione della consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 22.5.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Parte appellante censura la sentenza impugnata per avere il giudice di prime cure respinto il ricorso richiamando acriticamente le conclusioni del C.T.U. in ordine all'assenza del nesso causale tra patologia e servizio prestato. Lamenta al riguardo che il decidente non ha ritenuto opportuno mettere in discussione le argomentazioni - e, successivamente, le risposte date dallo stesso alle osservazioni del CTP di parte ricorrente - senza il necessario approfondimento delle sue osservazioni, sicché la sentenza sarebbe carente, se non priva, di motivazione, nonché contraddittoria ed incongruente. Deduce a tal fine che il primo giudice avrebbe letteralmente trascritto integralmente grandi tratti dell'elaborato del proprio consulente sino al primo alinea della pag. 18. Lamenta pertanto “la violazione degli artt. 115, 116, 132, 194, 201 C.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 C.p.c.” nonché la “violazione dell'art. 132, commi 1 e 4, ed art. 118 delle norme di attuazione del C.p.c., in relazione all'art. 111, comma 6 della Costituzione, non contenendo (anche in virtù di quanto sopra) la sentenza una motivazione sufficiente e/o contraddittoria, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”.
2. Sotto altro profilo, parte appellante censura la decisione lamentando la
“Violazione dell'art. 2697 C.c. in relazione agli artt. 1 comma 564 della legge nr.
266/05, nonché 1 e 6 del D.P.R. nr. 243/06, quindi anche degli artt. 603 e 1907 del D.Lgs nr. 66/2010 e degli artt. 1079 e segg.ti del D.P.R. nr. 90/2010; in relazione all'art. 360, comma 3 c.p.c. 4.” nonché la “Violazione dell'art. 132, commi 1 e 4, ed art. 118 delle norme di attuazione del C.p.c., in relazione all'art.
111, comma 6 della Costituzione, non contenendo (anche in virtù di quanto sopra) la sentenza una motivazione sufficiente e/o contraddittoria, in relazione all'art.
360, comma 1, n. 3 C.p.c.”. Rileva che il decidente non ha tenuto in alcun conto il rischio tipizzato dal legislatore con i D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012, connesso all'aggregazione di nanoparticelle di metalli pesanti causate da esplosioni belliche;
peraltro, nanoparticelle di metalli pesanti erano state rinvenute proprio nelle cellule tumorali del de cuius e, quindi, sussisteva la prova inconfutabile dell'avveramento del rischio tipizzato, fornita in termini di oggettiva certezza, laddove un'oggettiva certezza non era nemmeno richiesta, essendo sufficiente ai fini del riconoscimento dell'invocato diritto “un'eventuale incidenza patogenetica dell'esposizione all'uranio in termini di elevata probabilità” e, quindi, quanto meno “una concausalità efficiente e determinante”.
Deduce che a fronte della prova del rischio tipizzato dal legislatore, era onere dell'Amministrazione - e soprattutto del C.T.U. - fornire la prova del contrario, ma dell'assolvimento di tale onere probatorio non vi era traccia alcuna né negli atti impugnati, i quali, in modo del tutto erroneo, illogico, incongruo, apodittico e illegittimo, si erano limitati a negare a oltranza la sussistenza del nesso di causalità ampiamente provato da parte appellante. Richiama altresì, ad avallo della piena sussistenza del richiesto nesso eziologico, le sentenze nr. 23300/2016 e nr. 23396/2016, del 13.09.2016, depositate rispettivamente in data 16 e 17.11.2016,
e n. 759/2017 del 25.10.2016, depositata in data 13.01.2017, con le quali le
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla posizione analoga di altri soggetti equiparati alle vittime del dovere ed esposti a particolari fattori di rischio, avevano formulato puntualizzazioni essenziali in ordine al succitato nesso etiopatogenetico tra l'insorgenza di patologie tumorali ed il servizio prestato in territorio estero nel corso di missioni internazionali di pace, ove fosse incontestato l'impiego dell'uranio impoverito. Richiama altresì giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. 3418/2019 del 28.2-24.5.2019), secondo cui il militare interessato a percepire la speciale elargizione di cui all'art. 1079 DPR n. 90/2010, perfettamente speculare nei principi al DPR 243/2006, non sarebbe nemmeno tenuto a dimostrare il nesso di causalità tra l'esposizione all'uranio impoverito e altri metalli pesanti e la neoplasia contratta, laddove la domanda non avesse natura risarcitoria ma unicamente indennitaria, essendo sufficiente, in tal caso, la mera dimostrazione di avere affrontato, senza che ciò integri colpa dell'Amministrazione, “particolari condizioni ambientali e operative”, straordinarie rispetto all'ordinaria prestazione del servizio.
La prodotta (all. 18) “Valutazione di reperto bioptico tramite indagine nanodiagnostica di microscopia elettronica a scansione e microanalisi a raggi x” aveva individuato micro e nanoparticelle di materiali ceramici estranee al tessuto biologico, a dimostrazione dell'esposizione del de cuius a contaminazione ambientale;
esse avevano sicuramente estrinsecato la loro tossicità fisica e chimica nel tessuto in cui erano rimaste intrappolate: l'Amministrazione versava quindi in una responsabilità lato sensu di posizione cui faceva eccezione il solo rischio oggettivamente imprevedibile.
3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la stretta connessione che li avvince, all'esito della rinnovazione delle operazioni peritali, come richiesto dall'appellante, sono risultati infondati. Innanzitutto, in punto di diritto, vanno richiamate le pronunce della Suprema
Corte, che si condividono, nelle quali si è affermato che, ai fini della sufficienza della motivazione, è necessario che il giudice, tanto quando respinge, come quando accoglie una domanda sulla scorta della relazione del consulente tecnico d'ufficio, espliciti i motivi che lo hanno condotto a tale decisione, anche attraverso l'adesione alla soluzione prospettata dal perito senza peraltro sottoporla ad esame critico (Cass. n. 125/2003), dovendo, al contrario, adeguatamente motivare il proprio dissenso dalle conclusioni del CTU, sicuramente consentito in virtù del principio del giudice peritus peritorum. A maggior ragione il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni contenute nelle consulenze di parte - avendo esse natura di mere allegazioni difensive - ove ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente tecnico (Cass. n. 2486/2001).
Va poi escluso, sulla base della lettura dell'art. 1079 DPR 90/2010, che il solo servizio prestato in missioni all'estero sia di per se stesso sufficiente per il riconoscimento degli speciali benefici oggetto di causa.
La norma, come modificata dal DPR 24 febbraio 2012, n. 40, stabilisce che l'elargizione ivi prevista è corrisposta quando “le condizioni di cui all'articolo
1078, comma l, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso”.
È la stessa disposizione normativa, quindi, che impone, ai fini del riconoscimento dell'elargizione, che sia accertata - in via amministrativa con gli
“Accertamenti sanitari” disciplinati dal successivo art. 1081 - l'ascrivibilità causale delle infermità e patologie tumorali alle particolari condizioni ambientali o operative delle missioni svolte dentro e fuori dal territorio nazionale da personale delle Forze armate e di polizia per ciò interessati dai rischi derivati dall'esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti.
Nessuna delle espressioni utilizzate nella formulazione della norma di legge consente di approdare all'esegesi proposta dall'appellante, secondo cui il nesso di causalità dovrebbe ritenersi presunto per la sola partecipazione del militare a missioni, anche all'estero; né una diversa interpretazione della norma si rinviene nella giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante.
Nello stesso senso milita anche il combinato disposto dei commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge 266/2005, che definisce vittime del dovere i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto “per effetto diretto” di lesioni riportate “in conseguenza” di eventi verificatisi in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Non può dunque prescindersi dall'accertamento del nesso di causalità, come peraltro in ultima analisi richiesto dagli stessi appellanti.
4. E' stata disposta, quindi, nel presente grado la rinnovazione della consulenza tecnica che aveva dato esito negativo nel primo grado, al fine di accertare se la patologia che ha condotto al decesso sia ascrivibile, sotto Persona_1
il profilo causale o concausale, alla sua partecipazione alla missione internazionale di pace effettuata in Bosnia Herzegovina dal 20 aprile al 30 novembre 2000, come allegato in ricorso, tenuto conto, tra l'altro, in particolare, del rapporto intitolato “Valutazione di reperto bioptico tramite indagine nanodiagnostica di microscopia elettronica a scansione e microanalisi a raggi x”,
a detta degli appellanti non adeguatamente valorizzato dal primo giudice, oltre che della durata dell'esposizione ai fattori asseritamente patogeni e del tempo di insorgenza della malattia, in relazione al quale già il primo CTU aveva escluso la relazione causale per difetto del criterio cronologico, avuto riguardo ai tempi di latenza del fenomeno cancerogenetico.
Il nuovo consulente nominato nel presente grado - dopo avere esaminato l'ampia documentazione, sanitaria e non, presente agli atti del giudizio e avere ricostruito la storia clinica del de cuius, oltre alle attività (di perlustrazioni, ricerche, perquisizioni, pattugliamenti, rastrellamenti ed esercitazioni di tiro al poligono a cielo aperto) da lui svolte in occasione della missione in Bosnia
Herzegovina dal 20 aprile al 30 novembre 2000 - quali risultanti dai rapporti informativi redatti presso il Comando Contingente Nazionale Carabinieri in BIH
(Reparto Supporti) e presso il 13° Reggimento Carabinieri “Friuli Venezia
Giulia”, dai quali emergono anche le condizioni climatiche, ambientali, di alloggiamento ed alimentazione nelle quali il militare era chiamato ad operare - ha rilevato l'assenza di elementi documentali sulla base dei quali poter accertare se, nel periodo in questione, gli specifici contesti ambientali in cui operò il fossero realmente contaminati e, in caso positivo, se lo stesso sia Persona_1
stato effettivamente esposto a polveri sottili e nanoparticelle di metalli potenzialmente pericolosi per la salute, specialmente ove contenenti materiale radioattivo. Tuttavia, esaminati i risultati dello studio del campione di tessuto tumorale del de cuius, analizzato tramite indagine di microscopia elettronica e microanalisi a raggi x (Rapporto n. 24/2008 di Reperto bioptico eseguito il
24.7.2008 presso il centro Nanodiagnostics S.r.l.), - raffrontato con il Rapporto
Preliminare n. 28/2004 dal titolo Valutazione dei reperti biologici patologici con indagine innovativa di microscopia elettronica a scansione e microanalisi a raggi
X di cinquantadue pagine redatto dalla Dott.ssa nel quale sono stati Per_2
analizzati n. 13 campioni biologici (“rep. da n.1 a n.13”) provenienti da militari affetti da vari tumori (melanomi, linfomi, leucemie, tumori a utero, tiroide, mammella e cute) e n. 6 campioni fisici (attraverso “l'utilizzo di una tecnica innovativa di microscopia elettronica a scansione onde verificare la presenza di polveri estranee al corpo umano e di microanalisi a raggi X per valutarne la composizione chimica”), che ha dimostrato in alcuni dei campioni biologici esaminati (non sono stati presi in considerazione i campioni fisici) un'esposizione occupazionale a materiale di origine bellica (contaminazione ambientale) -, ha concluso che dall'analisi relativa al on si evidenziano “agglomerati Persona_1
di nanoparticelle contenenti metalli di origine esogena, ma esclusivamente di elementi metallici fisiologicamente presenti nell'organismo umano” e conseguentemente che “non vi sono prove che l'evento (esposizione occupazionale a nanoparticelle di metalli pesanti di presumibile origine bellica) ha rivestito un ruolo causale o concausale nell'insorgenza dell'infermità
(cordoma che ha condotto all'exitus)”.
In ogni caso, pur ipotizzando un'esposizione del militare a dosi e concentrazioni di detti agenti idonee a causare eventi dannosi, il CTU ha escluso comunque il nesso di causalità con riferimento alla patologia neoplastica insorta in capo al ( . Persona_1 Per_3
Premessi cenni sul cordoma, rara neoplasia maligna a crescita lenta, che origina dai residui della notocorda, con incidenza statistica stimata in meno di un caso ogni milione di abitanti, ha evidenziato, quanto alle possibili cause, che quella genetica è la predominante, mentre la bassa incidenza e la mancanza di dati statistici epidemiologici non ha consentito di individuare, ad oggi, specifici fattori di rischio occupazionali o ambientali (tra cui ad es. le radiazioni ionizzanti o le nanoparticelle); inoltre il consulente ha precisato che possono essere necessari anni o decenni prima che il cordoma raggiunga dimensioni tali da manifestarsi clinicamente e che i pazienti solitamente lamentano sintomi di lunga durata prima che venga effettuata una diagnosi (spesso, quindi tardiva): “È emerso che il tempo medio che intercorre tra l'insorgenza dei sintomi e la diagnosi è superiore a 2 anni, con una presentazione clinica all'esordio che varia a seconda del sito di origine del tumore”.
Tanto premesso ed esaminato approfonditamente il tema degli effetti delle radiazioni ionizzanti e del DU sulla salute umana, con particolare riferimento agli effetti oncogeni e alle evidenze scientifiche in ordine alla specifica esposizione al
DU in ambito militare, il CTU ha affermato che “tra le patologie occupazionali elencate dalla ILO rientrano i tumori indotti da radiazioni ionizzanti, tra i quali, tuttavia, non risultano attualmente annoverati i cordomi.”
I cordomi non sono altresì inclusi nella lista dei tumori con “sufficienti” prove di associazione causale con l'esposizione a radiazioni ionizzati, né tra i tumori
“potenzialmente aventi prove limitate o inadeguate”; né ulteriori studi scientifici hanno dimostrato che l'esposizione a radiazioni ionizzanti aumenti il rischio di sviluppare cordomi;
quanto al DU, “sebbene sia considerato un cancerogeno debole, è emerso che l'esposizione a lungo termine al DU (ove comunque le dosi interne cumulative siano quantitativamente idonee e abbia ancora livelli di radioattività residua sufficienti) può aumentare in modo statisticamente significativo il rischio di sviluppare alcuni tumori (ma non il cordoma)”.
Richiamati, quindi, i criteri di valutazione medico legale del nesso di causalità con particolare riferimento ai criteri di causalità epidemiologica, il CTU ha infine trasposto tutte le suddette nozioni al caso sottoposto al suo esame, rilevando che:
“in data 20 aprile 2000 il si recava in Bosnia ed Erzegovina, ove Persona_1
svolgeva (per circa 7 mesi) le mansioni e le attività inerenti alla qualifica rivestita: pertanto, tale data è da intendersi quale presunto giorno in cui ebbe inizio l'asserita esposizione ai citati agenti tossici e/o radioattivi di origine bellica. In data 2 giugno del medesimo anno, 43 giorni dopo, si riscontrava una
“lombosciatalgia”. Tale sintomo è compatibile con il caratteristico quadro clinico manifestato dai pazienti affetti da cordoma vertebrale a localizzazione lombare, così come descritto in Letteratura scientifica. In data 8 febbraio 2001,
294 giorni dopo il presunto giorno in cui ebbe inizio l'asserita esposizione ai suddetti citati agenti, il veniva sottoposto a RM: veniva così Persona_1
riscontrata strumentalmente una massa tumorale che appariva già localmente infiltrante. Successivamente, mediante asportazione chirurgica ed esame istologico, veniva effettuata la diagnosi di cordoma. Una preliminare osservazione statistica permette di affermare che, a decorrere dalla data in cui è stata effettuata la diagnosi di cordoma, il ha Persona_1
presentato un tempo di sopravvivenza complessivo pari a circa 6 anni e 8 mesi.
Tale periodo collima pienamente con le stime di sopravvivenza media descritte in Letteratura scientifica internazionale per il cordoma convenzionale, che si attestano, in maniera sostanzialmente concorde, su un intervallo temporale lievemente inferiore a 7 anni dal momento in cui viene effettuata la diagnosi… È necessario rimarcare che, in virtù del periodo di latenza e delle tre prolungate fasi canoniche del processo oncogenico testé riportate (iniziazione, promozione
e progressione), sono necessari almeno quattro anni affinché una neoplasia a lenta crescita, come il cordoma, possa accrescersi al punto tale da rendersi clinicamente manifesta e infiltrante i tessuti circostanti. In aggiunta, ove si trattasse di un tumore indotto da uno specifico agente cancerogeno, è altresì necessario che trascorra un adeguato periodo di esposizione cumulativa prolungata (almeno un ulteriore anno) durante il quale il cluster cellulare da cui originerà il tumore possa acquisire una specifica mutazione genetica ed entrare così nella prima fase del processo trifasico (iniziazione). Pertanto, è possibile affermare, esprimendosi nel rispetto di un ragionamento fondato su criteri probabilistici di elevata credibilità logica e scientifica, che non sussistono attualmente evidenze scientifiche tali da giustificare un intervallo temporale limitato a soli 43 giorni dall'inizio dell'asserita esposizione ai citati agenti tossici
e/o radioattivi di origine bellica al giorno in cui una neoplasia a lenta evoluzione
(come il cordoma vertebrale lombare) possa manifestarsi clinicamente (tra
l'altro con caratteristiche infiltranti). Viceversa, le attuali conoscenze scientifiche (oncologiche e fisiopatologiche) permettono di affermare, in termini probabilistici, che tale neoplasia fosse presente già da diversi anni. La revisione della Letteratura scientifica condotta attraverso banche dati e motori di ricerca accademici NON ha mostrato alcuna evidenza scientifica che supporti, in termini di nesso causale e concausale, alcuna relazione tra l'esposizione agli asseriti agenti tossici/radioattivi (quali DU e nanoparticelle di metalli pesanti) e
l'insorgenza del cordoma. Inoltre, in termini di inferenza causale e concausale, non sono stati descritti dati epidemiologici, sperimentali e clinico-tossicologici che dimostrino, con significatività statistica, una possibile associazione tra
l'esposizione ai suddetti agenti (fattori di rischio) e un incrementato rischio di sviluppare il cordoma (aumento di incidenza). Pertanto, nel caso in esame, NON possono ritenersi soddisfatti, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, tutti
i consolidati criteri di valutazione della causalità epidemiologica e della causalità materiale, non risultando pertanto ammissibile il riconoscimento di un nesso eziologico tra l'asserita esposizione occupazionale ad agenti tossici e/o radioattivi di presunta origine bellica (agenti eziologici) e il cordoma che ha condotto al decesso (evento)”.
In definitiva, anche l'indagine tecnica medico legale svolta nel presente grado
è pervenuta ad escludere la sussistenza del criterio cronologico necessario per ritenere la sussistenza del nesso eziologico tra la missione all'estero e la malattia insorta in capo al de cuius.
Anche con riferimento alle allegazioni degli appellanti relative alle risultanze dell'analisi di microscopia elettronica e microanalisi a raggi x del centro
Nanodiagnostics S.r.l., il CTU, rispondendo al quesito specifico postogli con l'incarico peritale, ha precisato: “le uniche evidenze scientifiche che, nel caso di specie, avrebbero permesso di dimostrare un'esposizione agli asseriti agenti tossici/radioattivi in contesti occupazionali (risultati dello studio del campione di tessuto tumorale del analizzato tramite indagine di microscopia Persona_1
elettronica a scansione e microanalisi a raggi X) hanno dato esito negativo, non essendo difatti emersi agglomerati di nanoparticelle contenenti metalli di origine esogena che possano essere riconducibili, in termini di compatibilità, alla contaminazione ambientale derivante dall'utilizzo dei presunti armamenti utilizzati nello scenario bellico di cui si discute, tipicamente contenenti elementi metallici quali uranio, tungsteno, titanio, alluminio e piombo (alcuni dei quali sono stati rinvenuti nei casi di confronto).
Viceversa, sono stati descritti esclusivamente elementi metallici (ferro e fosforo) fisiologicamente presenti nell'organismo umano. La maggior parte del
DU circolante si deposita nelle ossa, ove sostituisce il calcio nell'idrossiapatite
e permane per diversi anni, venendo rilasciato gradualmente con un tasso di turnover mediamente pari a circa il 28% all'anno. Pertanto, ove il DU (sostanza potenzialmente cancerogena in quanto emettitrice di particelle alfa) si fosse realmente depositato nella vertebra lombare del (sostituendosi al Persona_1
calcio nell'idrossiapatite) e avesse avuto un qualunque ruolo nell'insorgenza o nella progressione del cordoma (in termini di dose cumulativa efficace), sarebbe stato rilevato strumentalmente.
Si segnala che il metabolismo del ferro è profondamente alterato nei tessuti tumorali, in quanto le cellule neoplastiche richiedono una grande quantità di ferro per proliferare (e ne sono fortemente dipendenti), verificandosi così un notevole accumulo di detto elemento metallico all'interno della massa tumorale.
È altresì noto che i tumori sono caratterizzati da numerose aree di microemorragie con conseguente massiva degradazione dei globuli rossi e liberazione di ferro (in essi contenuto), che viene così riciclato per la proliferazione delle cellule neoplastiche. Pertanto, il rilevamento di ferro all'interno della massa tumorale non è dimostrativo di alcuna esposizione ambientale”.
Pertanto, tenuto conto di tutte le superiori, approfondite considerazioni medico legali, idonee a confutare anche le osservazioni del CTP di parte appellante - prive, come rilevato dal CTU, di referenze bibliografiche idonee e contraddette dalle risultanze delle indagini strumentali - non emergono ragioni per discostarsi dalla conclusioni del consulente, secondo cui “In definitiva, il cordoma recidivante metastatico da cui è conseguito il decesso dell'Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri NON è scientificamente Persona_1 ascrivibile sotto il profilo causale o concausale alla sua partecipazione alla missione internazionale di pace effettuata in Bosnia Herzegovina dal 20 aprile al
30 novembre 2000”.
Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
Anche le spese di CTU sono definitivamente poste a carico della parte soccombente.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna gli appellanti al pagamento, in favore delle amministrazioni appellate, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 5.600,00, oltre rimborso spese generali al 15%.
Pone le spese relative alla CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico degli appellanti.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il consigliere est. La Presidente
dott.ssa Viviana Urso dott.ssa Elvira Maltese