Art. 2. 1. L'articolo 18 dello statuto speciale per la Sardegna ed i primi tre commi dell'articolo 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, sostituiti dall' articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 , sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:
"Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica".
Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell'art. 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ), come modificato dall' art. 2 della legge costituzionale n. 1/1972 e da ultimo come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 14. - Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica.
La presidenza provvisoria del nuovo consiglio regionale e' assunta dal consigliere piu' anziano di eta' fra i presenti; i due consiglieri piu' giovani fungono da segretari".
"Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica".
Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell'art. 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ), come modificato dall' art. 2 della legge costituzionale n. 1/1972 e da ultimo come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 14. - Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica.
La presidenza provvisoria del nuovo consiglio regionale e' assunta dal consigliere piu' anziano di eta' fra i presenti; i due consiglieri piu' giovani fungono da segretari".