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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 21/01/2026, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 831/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
FORLEO MARIACLEMENTINA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2769/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00184 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401507400 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401507400 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401507400 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento emesso da Roma Capitale e relativo ad asserita omessa dichiarazione dei tributi TARI e TEFA per gli anni d'imposta 2019-2021. Il ricorso muove dal regolare versamento di tali imposte da parte del proprietario dell'immobile Nominativo_1 per gli anni 2019 e 2020 e dalla cessazione del contratto di locazione per l'anno 2021, come da documentazione allegata.
L'ente comunale non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto asserito e documentato dal ricorrente, peraltro in assenza di elementi di segno contrario da parte dell'ente accertatore, consentono di accogliere il ricorso con condanna alle spese di lite che si liquidano come da dispositivo e da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Difensore_1 come da sua richiesta.
P.Q.M.
la Corte, in funzione di Giudice Unico, accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese legali sopportate dal ricorrente, che si liquidano in € 400,00, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Difensore_1.
Roma, 27.11.2025
Il Giudice Unico
M.NA EO
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
FORLEO MARIACLEMENTINA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2769/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00184 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401507400 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401507400 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401507400 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento emesso da Roma Capitale e relativo ad asserita omessa dichiarazione dei tributi TARI e TEFA per gli anni d'imposta 2019-2021. Il ricorso muove dal regolare versamento di tali imposte da parte del proprietario dell'immobile Nominativo_1 per gli anni 2019 e 2020 e dalla cessazione del contratto di locazione per l'anno 2021, come da documentazione allegata.
L'ente comunale non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto asserito e documentato dal ricorrente, peraltro in assenza di elementi di segno contrario da parte dell'ente accertatore, consentono di accogliere il ricorso con condanna alle spese di lite che si liquidano come da dispositivo e da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Difensore_1 come da sua richiesta.
P.Q.M.
la Corte, in funzione di Giudice Unico, accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese legali sopportate dal ricorrente, che si liquidano in € 400,00, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Difensore_1.
Roma, 27.11.2025
Il Giudice Unico
M.NA EO