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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/10/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3132/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3132/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residen- Parte_1 C.F._1 te in Campiglia Marittima, via della Libertà n. 46, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Novelli presso il cui studio sito in Follonica, via Manzoni n. 24, è elettivamente domicilia- ta;
Attrice contro
(C.F. e P. Iva ), in persona del Sindaco e legale rap- Controparte_1 P.IVA_1 presentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Uccelli presso il cui studio sito in Livorno, Piazza Benamozegh n. 17, è elettivamente domiciliato
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni, art. 2051 cod. civ.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate in data 12.06.2025 per mezzo di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza
Conclusioni: per parte attrice:
1 “Voglia l'll.mo Giudice del Tribunale di Livorno, respinta ogni contraria istanza ed ecce- zione, in accoglimento della domanda presentata dalla sig.ra Parte_1
A) IN VIA PRINCIPALE: dichiarare l'esclusiva responsabilità nella causazione dell'infortunio di cui è data causa il Comune di Cecina (LI), nella persona del Sindaco pro tempore, e condannarlo al risarcimento dei danni subiti alla persona della sig.ra Parte_1
, nella somma di € 7.439,67, o in quella diversa che emergerà in corso di causa, nel-
[...] la espletanda CTU medico legale a titolo di danno biologico, oltre le spese mediche fino ad oggi sostenute per €584,50 oltre a quella da sostenersi, oltre gli interessi maturati dal giorno del sinistro all'effettivo saldo ed alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre IVA e CPA come per legge.
B) IN VIA SUBORDINATA: accertata la responsabilità concorsuale a carico della sig.ra nella causazione del sinistro di cui è data causa, condannare il Parte_1 [...]
in persona del sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni subiti alla per- CP_2 sona della sig.ra sulla scorta di quanto già elencato riferito e quantificato Parte_1 al precedente punto A) con l'abbattimento delle somme richieste in ragione del grado di responsabilità accertato a carico dell'odierna attrice
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre IVA e CPA come per legge.”
Per parte convenuta:
“Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia il Tribunale:
- in tesi respingere la domanda poiché infondata per i motivi esposti in comparsa di rispo- sta;
- in ipotesi accogliere la domanda previo riconoscimento del prevalente concorso di colpa dell'attrice e secondo i parametri medico legali indicati dal CTU.
Con vittoria di spese legali, di CTU e CTP ed ulteriori occorrende”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, all'udienza del 2 febbraio 2023, il al fine Controparte_1 di sentir accertata, in via principale, la responsabilità di quest'ultimo in qualità di custode ai
2 sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni subiti dall'attrice in conseguenza della caduta avvenuta in prossimità dei cassonetti dell'immondizia ubicati a in via Montanara in data CP_1
17.02.2020 e, per l'effetto, veder condannare il al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti quali diretta conseguenza del sinistro, per la somma di € 7.439,67 o quella diversa- mente riconosciuta congrua in corso di causa, oltre le spese mediche fino a quel momento sostenute pari a € 584,50; in via subordinata chiedeva, accertata una responsabilità di tipo concorsuale, la condanna del al risarcimento dei danni come sopra quan- Controparte_1 tificati. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre I.V.A e C.P.A come per legge.
A fondamento della domanda deduceva in punto di fatto quanto segue:
- che la sera del 17.02.2020 alle ore 22.30 circa in esattamente all'altezza dei cas- CP_1 sonetti dell'immondizia siti in Via Montanara, la mentre stava procedendo a con- Pt_1 ferire l'immondizia all'interno di uno dei cassonetti ivi collocati, inciampava a causa di una profonda buca sull'asfalto ivi presente e non segnalata e poco visibile stante la scarsa illu- minazione che caratterizzava il luogo;
- che la in seguito alla predetta caduta, riportava un trauma con escoriazioni al Pt_1 comparto mediale della caviglia come documentato dalle foto prodotte agli atti di causa
(cfr. doc.2 ) e dal referto del PS dell'Ospedale di (doc. 3 referto P.S.); CP_1
- che la dolorante, veniva immediatamente soccorsa da un'amica presente al mo- Pt_1 mento dei fatti, la quale procedeva nell'immediato ad accompagnare Persona_1
l'attrice a casa in quanto la stessa, sebbene sofferente, riteneva di poter evitare di ricorrere alle cure del Pronto Soccorso;
in realtà la mattina successiva, il 18.02.2020, la Pt_1 chiedeva alla di essere accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Per_1 CP_1 perché non riusciva più a sopportare, dopo una notte insonne, il dolore alla caviglia;
- accompagnata al PS dell'Ospedale di Cecina, la veniva sottoposta ad accerta- Pt_1 menti e dimessa con un referto di giorni 12 s.c. con una diagnosi clinica di trauma distorsi- vo della caviglia destra;
- che a distanza di 5 giorni dall'evento traumatico, in conseguenza del persistente dolore, la si recava dal proprio ortopedico di fiducia, dott. , il quale le Pt_1 Persona_2 prescriveva una risonanza magnetica in conseguenza del marcato edema della caviglia de- stra, con prognosi di 30 gg (doc. 4);
3 - che la prescritta RM della caviglia destra, che veniva effettuata in data 29.02.2020 presso le strutture mediche della B. Medical Group dal dott. , evidenziava anco- Persona_3 ra le conseguenze del forte trauma subito (doc. 5); successivamente la certificazione medica veniva chiusa con il certificato a firma del dott. datato 23.03.2020 nel Persona_2 quale lo stesso specialista dichiarava la clinicamente guarita con postumi Pt_1 dall'infortunio del 17.02.2020 (doc. 6);
- rivoltasi al medico legale Dott. , egli redigeva perizia in data Persona_2
20.07.2022 quantificando l'entità del pregiudizio biologico subito a seguito della caduta nella misura del 4% e riconoscendo altresì 28 giorni complessivi di invalidità totale e i re- stanti da certificarsi al 50%;
- il danno subito dall'attrice andava quindi quantificato in € 7.439,67 di cui € 1.935,27 a ti- tolo di danno morale, cui andavano aggiunte come da ricevute allegate le spese mediche so- stenute per un totale di € 584,50, da doversi interamente rimborsare, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
In punto di diritto, la affermava che la responsabilità dell'evento dannoso Pt_1 andasse ascritta interamente al ai sensi dell'art. 2051 cod.civ. in quanto Controparte_1 custode della strada che si trova all'interno del perimetro urbano;
custode che non aveva adottato alcuna misura idonea a evitare la situazione di rischio, in quanto non solo l'avvallamento (rectius buca) non era affatto segnalato, ma il luogo era altresì scarsamente illuminato. In subordine (o in via concorrente), richiamava altresì le norme sulla responsa- bilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. tenuto conto dell'insidia e/o pericolo occulto rap- presentato dalla buca per cui è causa.
La infine segnalava che, effettuata immediatamente la richiesta di risarcimento in Pt_1 data 24.02.2020, la stessa rimaneva priva di riscontro tanto che in data 18.01.2022 l'attrice,
a mezzo del suo difensore, avanzava tramite pec richiesta di risarcimento danni al
[...]
, il quale in data 20.01.2022 rispondeva che “come da accordo si comunica che la CP_1 pratica in oggetto (Polizza R.C.T./O..N.253695682, NS. RIF. ) è aperta sulla P.IVA_2 polizza RCTO presso la Compagnia Allianz agenzia di Livorno;
il sinistro è trattato dal
CLD competente […] al quale è demandata la gestione della pratica e presso il quale si potrà rivolgere per avere chiarimenti” (cfr. pag. 5, doc. 10, all. attrice); inutile fu sia l'invio della richiesta di risarcimento danni alla compagnia (cfr. doc. 11, all. Controparte_3
4 attrice) sia la tentata negoziazione a cui controparte non aderiva, ritenendosi non responsa- bile del sinistro, come da comunicazione del 27.05.2022.
Si costituiva il impugnando e contestando integralmente in fatto e Controparte_1 in diritto le domande avanzate e la documentazione esibita e chiedendo la reiezione delle pretese risarcitorie avversarie.
In ordine ai fatti, l'Ente locale convenuto ha dedotto ed eccepito quanto segue: 1) l'attrice non avrebbe provato né l'evento dannoso (id est, la prova della caduta) né la riconducibili- tà, sul piano causale, dell'evento dannoso lamentato rispetto alla res custodita; in altri ter- mini, la non avrebbe fornito la prova né dell'accadimento del sinistro né tan- Pt_1 tomeno la prova della riconducibilità della di lei caduta all'avvallamento presente in pros- simità dei cassonetti dell'immondizia; 2) la non credibilità della teste , che Persona_1 avrebbe assistito ai fatti di causa, in quanto tale circostanza sarebbe in realtà smentita dalla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla nei confronti del Comune in data Pt_1
24.02.2020 (doc. 1) in seno alla quale l'attrice aveva dichiarato espressamente che non era- no presenti testimoni al momento del fatto;
3) la avrebbe del tutto omesso di alle- Pt_1 gare che la stessa alla data del sinistro, era domiciliata in via Boccaccio n. 23 (co- CP_1 me dalla stessa dichiarato sub doc. 1) e che, pertanto, visto che la buca sarebbe collocata in una zona vicinissima al domicilio dell'attrice era presumibile ritenere che la stessa fosse stata a conoscenza della presunta insidia con conseguente prevedibilità ed evitabilità dell'evento; 4) mancava, infine, la prova dell'asserita scarsa illuminazione dei luoghi.
Pertanto, il negava che potesse ascriversi in capo allo stesso, in qualità Controparte_4 di ente proprietario, concessionario o custode, alcuna responsabilità per danni dal momento che l'evento lesivo si era verificato in modo improvviso e tale da integrare gli estremi del caso fortuito, dovendo piuttosto addebitare la responsabilità dell'evento, ai sensi del 1227
c.c., al comportamento imprudente e/o negligente e/o imperito tenuto dall'attrice nell'utilizzare sedie la cui forma era ben visibile a occhio nudo.
La pretesa risarcitoria veniva contestata dall'Ente convenuto anche nel quantum, in quanto non provata e assolutamente eccessiva così come, ad avviso dello stesso, non dovuta era la liquidazione di “un non meglio specificato” (cfr. pag. 5 comparsa) danno morale.
5 Intercorsa la variazione tabellare del 6.12.2022 il fascicolo veniva assegnato alla Dott.ssa
SA RO che alla prima udienza del 2 febbraio 2023, concedeva i termini per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. e rinviava all'udienza del 21.09.2023.
Assegnato medio tempore il procedimento allo scrivente Giudicante e ritenuta l'ammissibilità e rilevanza delle prove orali articolate da parte attrice, salvo alcuni capitoli considerati generici, o irrilevanti ai fini decisori, veniva disposto rinvio all'udienza del 29 novembre 2023 per l'escussione della testimone , amica dell'attrice. Persona_1
A tale udienza veniva disposta CTU medico-legale e l'incarico affidato al Dott. Persona_4
Precisate le conclusioni in occasione dell'udienza del 12 giugno 2025, la causa veniva trat- tenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle com- parse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, non sembra superfluo evidenziare che il nostro ordinamento proces- suale è improntato al principio del libero convincimento, sicché, salvo i casi tassativi previ- sti per le prove legali, il Giudice può fondare il proprio convincimento sulle risultanze pro- batorie legittimamente acquisite al processo, senza gerarchia tra prove orali e prove docu- mentali. La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libe- ro di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cassazione civile, sez. vi, 04/07/2017, n. 16467; cass. civ., sez. 01, del 23/05/2014, n. 11511; cfr., altresì, in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2977 del
31/01/2019, Rv. 652433 - 01).
1.2 Ciò premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento sulla scorta della seguente motivazione.
È bene soffermarsi sull'inquadramento della responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 cod.civ., rubricato “Danno cagionato da cosa in custodia”, che recita: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso for- tuito”.
6 Come noto, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva (come affermato dalla Terza Sezione della Suprema Corte con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna respon- sabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità da parte dei consociati di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contin- genze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri).
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite che, con la de- cisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate
(talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza questa sezione, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo suf- ficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di cau- salità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova li- beratoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode»1. 1 All'affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza n. 20943/2022): a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, in- dividua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indi- pendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune pruden- za da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabili- tà, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve ri- spondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza cau- sale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ra- gionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del me- desimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente preve-
7 Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha, dunque, carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concor- so di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cassazione civile sez. III, 06/09/2023, n.26013).
È necessario inoltre chiarire che chi agisce in forza dell'art. 2051 c.c. per chiedere il risar- cimento del danno cagionato da una cosa in custodia non deve provare di aver tenuto un comportamento diligente e prudente, spettandogli unicamente la prova del danno e del nes- so eziologico tra la cosa in custodia e il danno occorsogli.
Così è quanto ribadito anche dalla costante e più recente giurisprudenza di legittimità. A tal proposito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, vedasi Cass. Civ. Sez. Terza con
Ordinanza n. 18518 del 8.07.2024 che, nel sancire il principio di diritto secondo cui “in materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste
l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa”, afferma: “sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsa- bilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo2, salva l'omogeneità delle ricadute "funzionali" sul piano della responsabilità e
dibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di rego- larità causale". I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il cu- stode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente – cfr., recentemente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15447 del 31/05/2023, Rv. 668110 – 01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024, Rv. 670936 - 01). 2 Vds. Cass. Sez. '3, sent. n. 26142 del 2023, cit.: “La caratterizzazione oggettiva della nozione di "caso for- tuito", diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fon- damento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.
8 del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive con- formi), è stato, ancora di recente, ribadito da questa Corte che il requisito legale "della ri- levanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza", e ciò perché , mentre "al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne com- porta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (così, in motivazione, Cass. Sez, 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-
02)”.
Ribadisce inoltre la Corte che “incombe sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la deri- vazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (così, nuovamente,
Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.)” con la conseguenza che non ricade in capo al soggetto danneggiato ai sensi dell'art. 2051 c.c. dimostrare di aver agito diligentemente e prudentemente nella relazione con la "res" oggetto di custodia, in quanto l'assenza di colpa non è da ritenersi elemento costitutivo della fattispecie.
Ovviamente al danneggiato spetta sempre allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fat- to, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del
09/05/2024, Rv. 670936 - 01).
Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01), oltre che di recente ulte- riormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), "secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile" (cfr., ancora una volta, Cass, Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). Se, dun- que, "la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento".
9 Ed alla ricostruzione dell'accadimento procede il giudice di ufficio in base al materiale istruttorio a disposizione ed in esito alle attività assertive e probatorie dell'onerato danneg- giato.
Tanto premesso, per quanto qui di interesse, è indubbio che la bbia sufficien- Pt_1 temente provato la dinamica del sinistro e la effettiva sussistenza del nesso eziologico in- tercorrente tra la res in custodia (ovvero, nel caso di specie, la strada ove è avvenuto il sini- stro) e l'evento lesivo consistente nella caduta avvenuta il 17 febbraio 2020.
Dal riscontro della documentazione prodotta in atti nonché dall'espletata istruttoria orale ri- sulta provato che è caduta il giorno 17 febbraio 2020 alle ore 22:30 circa, Parte_1 mentre era intenta a conferire l'immondizia negli appositi bidoni ubicati in via Montanara
n. 4, e che la caduta è avvenuta a causa di una buca presente nel manto stradale, non segna- lata, di difficile percezione visiva sia per la sua conformazione e le sue modeste dimensioni sia perché il fatto è avvenuto in orario notturno in un tratto di strada (rectius dietro ai cas- sonetti) non adeguatamente illuminato.
Tale circostanza è stata confermata dall'amica della - indifferente Parte_2 Persona_1
e della cui attendibilità e credibilità non vi sono serie e concrete ragioni di dubitare, in di- fetto di specifici indizi di segno contrario, non emergendo dal narrato alcuna enfatizzazione dell'accaduto né specifiche omissioni, reticenze o contraddittorietà - che alla domanda
“DCV che in data 17.02.2020 alle ore 22,30 circa avete assistito alla caduta occorsa alla sig.ra avvenuta in Cecina (LI) in Via Montanara?” ha così risposto: “Con- Parte_1 fermo. Ero a cena dalla sig.ra in una abitazione dove lei, quando faceva tardi Pt_1
a lavoro, si fermava a dormire e dove di solito non ci abitava. E' l'abitazione di una sua amica (tale ). Quella sera abbiamo cenato e, finita la cena, intorno alle 10.30, lei mi Per_5 ha accompagnato fuori verso la mia autovettura e contestualmente voleva gettare
l'immondizia. Lei va a buttare l'immondizia nel cassonetto. Il piedino (barra) del bidone era collocato nella zona posteriore dello stesso tra il muro e l'asfalto della strada. Nella parte centrale c'era una buca che lei non aveva visto perché non segnalata e la zona (parte posteriore rispetto al bidone) non era ben illuminata nonostante sulla strada ci fossero dei lampioni. Vado per soccorrerla e lì per lì la mia amica ha minimizzato il tutto. La mattina successiva mi chiama per chiedermi di accompagnarla al Pronto soccorso per le ve- Pt_1 rifiche del caso.”.
10 La teste, peraltro, in risposta a specifica domanda confermava lo stato dei luoghi così come immortalato nelle foto depositate in atti (vds. in particolare doc. 1, all. attrice).
In ordine all'asserita inattendibilità, fatta valere dal della deposizione Controparte_1 resa dalla suindicata dichiarante giova precisare quanto segue.
Seppur vero che nella richiesta di risarcimento danni avanzata dall'odierna attrice al Comu- ne di (cfr. doc. 9 di parte attrice) sotto la voce “specificare se erano presenti testi- CP_1 moni” è stata smarcata la apposita casella del “no” è anche vero che, questo Giudice, in considerazione della linearità della deposizione resa (v. supra) e della dovizia di particolari con i quali la teste ha arricchito il narrato (vds., ad esempio, il passaggio in cui la Per_1 precisa “E' l'abitazione di una sua amica (tale )”, oppure anche la descrizione del Per_5 punto preciso in cui si trovava la buca (che si noti, è stata resa ancor prima che alla teste fossero esibite le foto dei luoghi) vaglia positivamente il giudizio circa la credibilità della teste e l'attendibilità del suo narrato.
A ciò si giunge, a maggior ragione, se si tiene in considerazione che non sono presenti in atti prove, anche documentali, che consentano in concreto di dimostrare la non credibilità della Per_1
11 Per contro, la veridicità della deposizione resa dalla suddetta dichiarante, con la quale è stata confermata la presenza dell'avvallamento, la sua collocazione nonché il nesso eziolo- gico esistente fra lo stesso e la caduta della risulta corroborata dalla relazione Pt_1 tecnica svolta dall'Ente convenuto in data 6.03.2020 a firma dell'Ing. nella Persona_6 quale a pag. 4 viene riportata quale nota che “alla data attuale la buca era già stata rico- perta” allegando altresì una foto ad ulteriore comprova della suddetta circostanza (vds. doc.
2, all. convenuto).
Si aggiunga, peraltro, che la riconducibilità delle lesioni riportate alla buca presente sul piano di calpestio, risulta confermata altresì dalla certificazione medica (docc. 2 e 3, all. at- trice), e in particolare dal Verbale di Pronto Soccorso nel quale a pag. 1 si legge chiaramen- te che l'attrice “accede(va) per dolore a carico del malleolo interno e della caviglia di ds avvenuto per manto sconnesso a cecina (buca nei pressi del cassonetto della spazzatura)”, ove le veniva diagnosticato "trauma contusivo in regione malleolare dx".
In altri termini, la deposizione testimoniale assunta, la natura delle lesioni riportate, il refer- to dei sanitari della struttura pubblica, l'ulteriore documentazione medica versata in atti ed il giudizio di compatibilità delle lesioni refertate con la dinamica del sinistro descritta in ci- tazione, espresso dal C.T.U., non lasciano dubbi circa l'assolvimento da parte dell'attrice dell'onere probatorio sulla stessa gravante a in ordine alla verificazione dell'evento dannoso ed alla ricorrenza del nesso causale tra questo e l'anomalia del manto stradale sul quale sta- va camminando.
Ne consegue che l'attrice ha sufficientemente assolto il proprio onus probandi, dimostrando il fatto pregiudizievole e la buca del manto stradale, da considerarsi tanto più pericolosa se si tiene conto delle sue modeste dimensioni, della presenza di una illuminazione pubblica insufficiente e dall'assenza di adeguata segnaletica come riferito dalla testimone escussa
. Persona_1
In definitiva, lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolo tale da ren- dere altamente probabile il verificarsi del danno.
Alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati, questi sono gli elementi che l'attrice do- veva provare e che, nel caso di specie, ha effettivamente provato.
Soffermandoci, invece, brevemente sul comportamento tenuto dalla danneggiata, per quan- to sia previsto dall'art. 1227 c.c. che il risarcimento non sia dovuto per quei pregiudizi che
12 il soggetto avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, alcuna prova sul punto è sta- ta fornita dal custode della strada – – sulla quale viceversa gravava il Controparte_1 corrispondente onere di dimostrare che non fossero state adottate da parte della Pt_1 delle normali cautele prevedibili in rapporto alle circostanze ovvero in relazione alla situa- zione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza3, con la conseguenza che non risultano integrati i presupposti per la sussistenza di un concorso nella causazione del danno ex art. 1227 c.c. e che, viceversa, responsabile del sinistro è, ai sensi, dell'art.2051, la convenuta.
2. È necessario, pertanto, procedere alla quantificazione dei danni.
In particolare, venendo ai danni risarcibili, questo Tribunale condivide l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 26972/2008 secondo cui il risarcimento del danno alla per- sona ha struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inte- so come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Danno biologico, morale, esistenziale integrano solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della re- sponsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso (cfr. sul principio dell'integralità del risarcimento e, tuttavia, del carattere unitario della liquidazione anche Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361; sez. III, 16 maggio
2013, n. 11950, sez. III, sent. 20 novembre 2012, n. 20292).
Facendo applicazione degli esposti principi al caso di specie, occorre valutare il danno non patrimoniale rispetto a quanto emerso dalla C.T.U. medico legale espletata in corso di giu- dizio, la quale a seguito di attenta valutazione dei dati anamnestici risulta solidamente ar- gomentata nella risposta ai quesiti posti dal Giudice - tant'è che l'unica osservazione per-
13 venuta dal consulente di parte attrice riguardava la valutazione circa l'invalidità permanente
(ad avviso dello stesso, non poteva essere inferiore a 1,5/2 punti), a seguito della quale però Per_ il dott. confermava in toto la sua valutazione - e pertanto è tale da reputarla immune da vizi e censure di qualsiasi ordine e vi si deve rimandare integralmente al fine di motivare la decisione di questo Tribunale.
Per cui (pagg. 4 e 5 elaborato peritale): “Ci troviamo a valutare le conseguenze di un trau- ma distorsivo a carico della caviglia destra. La lesione fu tempestivamente certificata ed adeguatamente trattata. I successivi accertamenti strumentali escludevano peraltro una lesione delle strut- ture capsuulo-legamentose dell'articolazione evidenziando solo fenomeni del tutto compa- tibili con il breve tempo trascorso dall'evento e fisiologicamente destinati a risoluzione nel volgere di alcune settimane. La persistenza di segni di tenosinovite del tibiale posteriore non fu successivamente confermata da ulteriori accertamenti strumentali. Attualmente, re- siduano dolore ai massimi gradi della flessione del piede cui corrisponde il dato palpatorio di un ispessimento del sottocutaneo, verosimilmente riconducibile a parziale evoluzione fi- brotica dell'ispessimento del sottocute che fu documentato strumentalmente nelle settimane successive al trauma.
Tali esiti sono tali da incidere sfavorevolmente sul bene salute dell'infortunata nella mi- sura dell'uno per cento. La temporanea, intesa come danno biologico transitorio, è valu- tabile in complessivi giorni trentatré, di cui dodici (di carico differenziato) al tasso medio del settantacinque per cento, dodici al tasso medio del cinquanta per cento ed i restanti undici al tasso medio del venticinque per cento. Trascorso tale periodo, è da ritenere che le lesioni siano giunte a stabilizzazione (come certificato), e successivamente a definitiva guarigione.
Sono versate in atti ricevute relative a spese mediche sostenute:
- € 137,00 per esecuzione RM” - € 51,00 + € 10,50 per acquisto farmaci e presidi - €
360,00 per redazione di parere valutativo di parte per complessivi € 558,50. Ritengo tali spese pertinenti e non incongrue. In assenza di postumi permanenti, non si renderanno ne- cessarie spese mediche future.
Sulla scorta delle risultanze, condivise e fatte proprie da questo Giudice, della relazione tecnica d'ufficio, tenuto conto sia dell'accertata invalidità in relazione all'età della danneg-
14 giata al momento del fatto, sia dell'entità delle lesioni e della sofferenza normalmente con- seguente a una simile lesione, e fatto ricorso alle tabelle di Milano (aggiornate al 2024) si ritengono liquidabili il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'integrità psico- fisica e il danno patrimoniale relativo alle spese mediche, sostenute dall'attrice in conse- guenza del sinistro e provate a mezzo della documentazione versata in atti, che sono state sostenute dall'attrice in conseguenza del descritto sinistro, come segue determinati.
Età della danneggiata alla data del sinistro 17.02.2020: 31 anni
Percentuale di invalidità permanente 1%
Punto danno biologico € 1.393,28
Punto danno non patrimoniale € 1.741,60
Danno non patrimoniale risarcibile € 1.184,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 12
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 12
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 11
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.035,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 690,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 316,25
Totale danno biologico temporaneo € 2.041,25
Spese mediche riconosciute congrue dal CTU: € 558,50
TOTALE GENERALE: € 3.783,75 (= 1.184,00 + 2.041,25 + 558,50)
A proposito poi della quantificazione del danno non patrimoniale va detto che il calcolo ta- bellare eseguito con l'utilizzo delle più recenti Tabelle Milano, e nel rispetto dei criteri ivi indicati, considera l'intero danno non patrimoniale sofferto dal soggetto, quale lesione della sua integrità psicofisica, negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifica a produrre reddito. Sono in altre parole comprese, nella nuova accezione, tutte le voci in precedenza considerate: danno biologico nelle sue diverse sfaccettature (danno alla capacità lavorativa generica, danno alla valenza estetica, danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno morale) e non è possibile ritenere dedotti o comunque provati in questa sede gli ele- menti utili a effettuare una “personalizzazione” del danno in aumento rispetto agli ordi- nari e normali effetti della menomazione della integrità psicofisica di cui l'attrice è affetta.
15 Non sembra superfluo rammentare che secondo il consolidato orientamento della giurispru- denza di legittimità ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente indivi- duato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto rife- rimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" ine- renti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spet- ta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile ed eccezionale singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e ri- conoscibili ragioni di apprezzamento (Cass., 31/01/2019, n. 2788, Cass., 11/11/2019, n.
28988, Cass., 04/3/2021, n. 5865; cfr., da ultimo, in motivazione Cass., Sez. 3, Sentenza n.
26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 05)).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ci occupa, deve darsi atto che non si è in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dalla danneggiata tali da illuminare del carattere di particolare “anomalia” le con- seguenze dalla stessa patite e, per contro, ordinariamente derivanti da menomazioni dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizioni di salute. In altri termini, le stesse allegazioni attoree non giustificano la richiesta “personalizzazione” in aumento.
In conclusione, a spetta, a titolo di danno non patrimoniale derivante Parte_1 da lesione permanente all'integrità psicofisica o danno biologico la somma complessiva di €
3.783,75 (ivi compreso l'importo per spese mediche sostenute dall'attrice e causalmente ri- conducibili al sinistro per cui è causa), oltre gli interessi legali sul capitale originario (id est devalutato al momento dell'evento dannoso, ergo al 17 febbraio 2020 ) rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dall'evento dannoso alla pronuncia.
Sull'importo complessivo di cui sopra decorreranno gli interessi legali dalla data odierna al saldo.
3. Le spese di lite, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccomben- za e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così
16 come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti rela- tivamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale (avuto riguardo allo scaglione di riferimen- to) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale, tenuto conto dell'attività in concreto svolta da parte attrice, del valore, natura e complessità della
contro
- versia e delle questioni di fatto e di diritto trattate, nonché in riferimento al criterio del deci- sum, e non del petitum (scaglione che va da € 1.101,00 ad € 5.200,00).
Vanno poste, infine, a carico del convenuto – stante la soccomben- Controparte_1 za - le spese dell'espletata consulenza tecnica, che sono state liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disatte- sa e respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità del nella causazione del si- Controparte_1 nistro per cui è in causa e, per l'effetto
2) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempo- Controparte_1 re, al pagamento in favore di a titolo risarcitorio della somma com- Parte_1 plessiva di € 3.783,75, oltre interessi calcolati come in parte motiva;
3) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
a rifondere le spese di lite che si liquidano in € 264,00 per esborsi Parte_1 ed € 2.552,00 per compensi (di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fa- se introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 851,00 per la fase deci- sionale), oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge;
4) Pone definitivamente le spese di C.T.U. (liquidate come da separato decreto) a ca- rico di parte convenuta , condannandola alla refusione in favore Controparte_1 di di quanto dalla stessa già corrisposto all'ausiliario. Parte_1
Così deciso in data 24 ottobre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 La Corte di Cassazione, Sez. III Civ., con sentenza n. 31702 del 26 ottobre 2022, ha ribadito: “Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere pre- vista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostante, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento im- prudente del medesimo dinamismo causale del danno …”. Così anche Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 30 giu- gno 2022, n. 20943
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3132/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residen- Parte_1 C.F._1 te in Campiglia Marittima, via della Libertà n. 46, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Novelli presso il cui studio sito in Follonica, via Manzoni n. 24, è elettivamente domicilia- ta;
Attrice contro
(C.F. e P. Iva ), in persona del Sindaco e legale rap- Controparte_1 P.IVA_1 presentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Uccelli presso il cui studio sito in Livorno, Piazza Benamozegh n. 17, è elettivamente domiciliato
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni, art. 2051 cod. civ.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate in data 12.06.2025 per mezzo di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza
Conclusioni: per parte attrice:
1 “Voglia l'll.mo Giudice del Tribunale di Livorno, respinta ogni contraria istanza ed ecce- zione, in accoglimento della domanda presentata dalla sig.ra Parte_1
A) IN VIA PRINCIPALE: dichiarare l'esclusiva responsabilità nella causazione dell'infortunio di cui è data causa il Comune di Cecina (LI), nella persona del Sindaco pro tempore, e condannarlo al risarcimento dei danni subiti alla persona della sig.ra Parte_1
, nella somma di € 7.439,67, o in quella diversa che emergerà in corso di causa, nel-
[...] la espletanda CTU medico legale a titolo di danno biologico, oltre le spese mediche fino ad oggi sostenute per €584,50 oltre a quella da sostenersi, oltre gli interessi maturati dal giorno del sinistro all'effettivo saldo ed alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre IVA e CPA come per legge.
B) IN VIA SUBORDINATA: accertata la responsabilità concorsuale a carico della sig.ra nella causazione del sinistro di cui è data causa, condannare il Parte_1 [...]
in persona del sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni subiti alla per- CP_2 sona della sig.ra sulla scorta di quanto già elencato riferito e quantificato Parte_1 al precedente punto A) con l'abbattimento delle somme richieste in ragione del grado di responsabilità accertato a carico dell'odierna attrice
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre IVA e CPA come per legge.”
Per parte convenuta:
“Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia il Tribunale:
- in tesi respingere la domanda poiché infondata per i motivi esposti in comparsa di rispo- sta;
- in ipotesi accogliere la domanda previo riconoscimento del prevalente concorso di colpa dell'attrice e secondo i parametri medico legali indicati dal CTU.
Con vittoria di spese legali, di CTU e CTP ed ulteriori occorrende”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, all'udienza del 2 febbraio 2023, il al fine Controparte_1 di sentir accertata, in via principale, la responsabilità di quest'ultimo in qualità di custode ai
2 sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni subiti dall'attrice in conseguenza della caduta avvenuta in prossimità dei cassonetti dell'immondizia ubicati a in via Montanara in data CP_1
17.02.2020 e, per l'effetto, veder condannare il al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti quali diretta conseguenza del sinistro, per la somma di € 7.439,67 o quella diversa- mente riconosciuta congrua in corso di causa, oltre le spese mediche fino a quel momento sostenute pari a € 584,50; in via subordinata chiedeva, accertata una responsabilità di tipo concorsuale, la condanna del al risarcimento dei danni come sopra quan- Controparte_1 tificati. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre I.V.A e C.P.A come per legge.
A fondamento della domanda deduceva in punto di fatto quanto segue:
- che la sera del 17.02.2020 alle ore 22.30 circa in esattamente all'altezza dei cas- CP_1 sonetti dell'immondizia siti in Via Montanara, la mentre stava procedendo a con- Pt_1 ferire l'immondizia all'interno di uno dei cassonetti ivi collocati, inciampava a causa di una profonda buca sull'asfalto ivi presente e non segnalata e poco visibile stante la scarsa illu- minazione che caratterizzava il luogo;
- che la in seguito alla predetta caduta, riportava un trauma con escoriazioni al Pt_1 comparto mediale della caviglia come documentato dalle foto prodotte agli atti di causa
(cfr. doc.2 ) e dal referto del PS dell'Ospedale di (doc. 3 referto P.S.); CP_1
- che la dolorante, veniva immediatamente soccorsa da un'amica presente al mo- Pt_1 mento dei fatti, la quale procedeva nell'immediato ad accompagnare Persona_1
l'attrice a casa in quanto la stessa, sebbene sofferente, riteneva di poter evitare di ricorrere alle cure del Pronto Soccorso;
in realtà la mattina successiva, il 18.02.2020, la Pt_1 chiedeva alla di essere accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Per_1 CP_1 perché non riusciva più a sopportare, dopo una notte insonne, il dolore alla caviglia;
- accompagnata al PS dell'Ospedale di Cecina, la veniva sottoposta ad accerta- Pt_1 menti e dimessa con un referto di giorni 12 s.c. con una diagnosi clinica di trauma distorsi- vo della caviglia destra;
- che a distanza di 5 giorni dall'evento traumatico, in conseguenza del persistente dolore, la si recava dal proprio ortopedico di fiducia, dott. , il quale le Pt_1 Persona_2 prescriveva una risonanza magnetica in conseguenza del marcato edema della caviglia de- stra, con prognosi di 30 gg (doc. 4);
3 - che la prescritta RM della caviglia destra, che veniva effettuata in data 29.02.2020 presso le strutture mediche della B. Medical Group dal dott. , evidenziava anco- Persona_3 ra le conseguenze del forte trauma subito (doc. 5); successivamente la certificazione medica veniva chiusa con il certificato a firma del dott. datato 23.03.2020 nel Persona_2 quale lo stesso specialista dichiarava la clinicamente guarita con postumi Pt_1 dall'infortunio del 17.02.2020 (doc. 6);
- rivoltasi al medico legale Dott. , egli redigeva perizia in data Persona_2
20.07.2022 quantificando l'entità del pregiudizio biologico subito a seguito della caduta nella misura del 4% e riconoscendo altresì 28 giorni complessivi di invalidità totale e i re- stanti da certificarsi al 50%;
- il danno subito dall'attrice andava quindi quantificato in € 7.439,67 di cui € 1.935,27 a ti- tolo di danno morale, cui andavano aggiunte come da ricevute allegate le spese mediche so- stenute per un totale di € 584,50, da doversi interamente rimborsare, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
In punto di diritto, la affermava che la responsabilità dell'evento dannoso Pt_1 andasse ascritta interamente al ai sensi dell'art. 2051 cod.civ. in quanto Controparte_1 custode della strada che si trova all'interno del perimetro urbano;
custode che non aveva adottato alcuna misura idonea a evitare la situazione di rischio, in quanto non solo l'avvallamento (rectius buca) non era affatto segnalato, ma il luogo era altresì scarsamente illuminato. In subordine (o in via concorrente), richiamava altresì le norme sulla responsa- bilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. tenuto conto dell'insidia e/o pericolo occulto rap- presentato dalla buca per cui è causa.
La infine segnalava che, effettuata immediatamente la richiesta di risarcimento in Pt_1 data 24.02.2020, la stessa rimaneva priva di riscontro tanto che in data 18.01.2022 l'attrice,
a mezzo del suo difensore, avanzava tramite pec richiesta di risarcimento danni al
[...]
, il quale in data 20.01.2022 rispondeva che “come da accordo si comunica che la CP_1 pratica in oggetto (Polizza R.C.T./O..N.253695682, NS. RIF. ) è aperta sulla P.IVA_2 polizza RCTO presso la Compagnia Allianz agenzia di Livorno;
il sinistro è trattato dal
CLD competente […] al quale è demandata la gestione della pratica e presso il quale si potrà rivolgere per avere chiarimenti” (cfr. pag. 5, doc. 10, all. attrice); inutile fu sia l'invio della richiesta di risarcimento danni alla compagnia (cfr. doc. 11, all. Controparte_3
4 attrice) sia la tentata negoziazione a cui controparte non aderiva, ritenendosi non responsa- bile del sinistro, come da comunicazione del 27.05.2022.
Si costituiva il impugnando e contestando integralmente in fatto e Controparte_1 in diritto le domande avanzate e la documentazione esibita e chiedendo la reiezione delle pretese risarcitorie avversarie.
In ordine ai fatti, l'Ente locale convenuto ha dedotto ed eccepito quanto segue: 1) l'attrice non avrebbe provato né l'evento dannoso (id est, la prova della caduta) né la riconducibili- tà, sul piano causale, dell'evento dannoso lamentato rispetto alla res custodita; in altri ter- mini, la non avrebbe fornito la prova né dell'accadimento del sinistro né tan- Pt_1 tomeno la prova della riconducibilità della di lei caduta all'avvallamento presente in pros- simità dei cassonetti dell'immondizia; 2) la non credibilità della teste , che Persona_1 avrebbe assistito ai fatti di causa, in quanto tale circostanza sarebbe in realtà smentita dalla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla nei confronti del Comune in data Pt_1
24.02.2020 (doc. 1) in seno alla quale l'attrice aveva dichiarato espressamente che non era- no presenti testimoni al momento del fatto;
3) la avrebbe del tutto omesso di alle- Pt_1 gare che la stessa alla data del sinistro, era domiciliata in via Boccaccio n. 23 (co- CP_1 me dalla stessa dichiarato sub doc. 1) e che, pertanto, visto che la buca sarebbe collocata in una zona vicinissima al domicilio dell'attrice era presumibile ritenere che la stessa fosse stata a conoscenza della presunta insidia con conseguente prevedibilità ed evitabilità dell'evento; 4) mancava, infine, la prova dell'asserita scarsa illuminazione dei luoghi.
Pertanto, il negava che potesse ascriversi in capo allo stesso, in qualità Controparte_4 di ente proprietario, concessionario o custode, alcuna responsabilità per danni dal momento che l'evento lesivo si era verificato in modo improvviso e tale da integrare gli estremi del caso fortuito, dovendo piuttosto addebitare la responsabilità dell'evento, ai sensi del 1227
c.c., al comportamento imprudente e/o negligente e/o imperito tenuto dall'attrice nell'utilizzare sedie la cui forma era ben visibile a occhio nudo.
La pretesa risarcitoria veniva contestata dall'Ente convenuto anche nel quantum, in quanto non provata e assolutamente eccessiva così come, ad avviso dello stesso, non dovuta era la liquidazione di “un non meglio specificato” (cfr. pag. 5 comparsa) danno morale.
5 Intercorsa la variazione tabellare del 6.12.2022 il fascicolo veniva assegnato alla Dott.ssa
SA RO che alla prima udienza del 2 febbraio 2023, concedeva i termini per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. e rinviava all'udienza del 21.09.2023.
Assegnato medio tempore il procedimento allo scrivente Giudicante e ritenuta l'ammissibilità e rilevanza delle prove orali articolate da parte attrice, salvo alcuni capitoli considerati generici, o irrilevanti ai fini decisori, veniva disposto rinvio all'udienza del 29 novembre 2023 per l'escussione della testimone , amica dell'attrice. Persona_1
A tale udienza veniva disposta CTU medico-legale e l'incarico affidato al Dott. Persona_4
Precisate le conclusioni in occasione dell'udienza del 12 giugno 2025, la causa veniva trat- tenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle com- parse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, non sembra superfluo evidenziare che il nostro ordinamento proces- suale è improntato al principio del libero convincimento, sicché, salvo i casi tassativi previ- sti per le prove legali, il Giudice può fondare il proprio convincimento sulle risultanze pro- batorie legittimamente acquisite al processo, senza gerarchia tra prove orali e prove docu- mentali. La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libe- ro di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cassazione civile, sez. vi, 04/07/2017, n. 16467; cass. civ., sez. 01, del 23/05/2014, n. 11511; cfr., altresì, in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2977 del
31/01/2019, Rv. 652433 - 01).
1.2 Ciò premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento sulla scorta della seguente motivazione.
È bene soffermarsi sull'inquadramento della responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 cod.civ., rubricato “Danno cagionato da cosa in custodia”, che recita: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso for- tuito”.
6 Come noto, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva (come affermato dalla Terza Sezione della Suprema Corte con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna respon- sabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità da parte dei consociati di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contin- genze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri).
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite che, con la de- cisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate
(talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza questa sezione, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo suf- ficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di cau- salità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova li- beratoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode»1. 1 All'affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza n. 20943/2022): a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, in- dividua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indi- pendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune pruden- za da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabili- tà, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve ri- spondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza cau- sale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ra- gionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del me- desimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente preve-
7 Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha, dunque, carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concor- so di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cassazione civile sez. III, 06/09/2023, n.26013).
È necessario inoltre chiarire che chi agisce in forza dell'art. 2051 c.c. per chiedere il risar- cimento del danno cagionato da una cosa in custodia non deve provare di aver tenuto un comportamento diligente e prudente, spettandogli unicamente la prova del danno e del nes- so eziologico tra la cosa in custodia e il danno occorsogli.
Così è quanto ribadito anche dalla costante e più recente giurisprudenza di legittimità. A tal proposito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, vedasi Cass. Civ. Sez. Terza con
Ordinanza n. 18518 del 8.07.2024 che, nel sancire il principio di diritto secondo cui “in materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste
l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa”, afferma: “sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsa- bilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo2, salva l'omogeneità delle ricadute "funzionali" sul piano della responsabilità e
dibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di rego- larità causale". I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il cu- stode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente – cfr., recentemente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15447 del 31/05/2023, Rv. 668110 – 01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024, Rv. 670936 - 01). 2 Vds. Cass. Sez. '3, sent. n. 26142 del 2023, cit.: “La caratterizzazione oggettiva della nozione di "caso for- tuito", diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fon- damento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.
8 del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive con- formi), è stato, ancora di recente, ribadito da questa Corte che il requisito legale "della ri- levanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza", e ciò perché , mentre "al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne com- porta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (così, in motivazione, Cass. Sez, 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-
02)”.
Ribadisce inoltre la Corte che “incombe sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la deri- vazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (così, nuovamente,
Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.)” con la conseguenza che non ricade in capo al soggetto danneggiato ai sensi dell'art. 2051 c.c. dimostrare di aver agito diligentemente e prudentemente nella relazione con la "res" oggetto di custodia, in quanto l'assenza di colpa non è da ritenersi elemento costitutivo della fattispecie.
Ovviamente al danneggiato spetta sempre allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fat- to, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del
09/05/2024, Rv. 670936 - 01).
Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01), oltre che di recente ulte- riormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), "secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile" (cfr., ancora una volta, Cass, Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). Se, dun- que, "la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento".
9 Ed alla ricostruzione dell'accadimento procede il giudice di ufficio in base al materiale istruttorio a disposizione ed in esito alle attività assertive e probatorie dell'onerato danneg- giato.
Tanto premesso, per quanto qui di interesse, è indubbio che la bbia sufficien- Pt_1 temente provato la dinamica del sinistro e la effettiva sussistenza del nesso eziologico in- tercorrente tra la res in custodia (ovvero, nel caso di specie, la strada ove è avvenuto il sini- stro) e l'evento lesivo consistente nella caduta avvenuta il 17 febbraio 2020.
Dal riscontro della documentazione prodotta in atti nonché dall'espletata istruttoria orale ri- sulta provato che è caduta il giorno 17 febbraio 2020 alle ore 22:30 circa, Parte_1 mentre era intenta a conferire l'immondizia negli appositi bidoni ubicati in via Montanara
n. 4, e che la caduta è avvenuta a causa di una buca presente nel manto stradale, non segna- lata, di difficile percezione visiva sia per la sua conformazione e le sue modeste dimensioni sia perché il fatto è avvenuto in orario notturno in un tratto di strada (rectius dietro ai cas- sonetti) non adeguatamente illuminato.
Tale circostanza è stata confermata dall'amica della - indifferente Parte_2 Persona_1
e della cui attendibilità e credibilità non vi sono serie e concrete ragioni di dubitare, in di- fetto di specifici indizi di segno contrario, non emergendo dal narrato alcuna enfatizzazione dell'accaduto né specifiche omissioni, reticenze o contraddittorietà - che alla domanda
“DCV che in data 17.02.2020 alle ore 22,30 circa avete assistito alla caduta occorsa alla sig.ra avvenuta in Cecina (LI) in Via Montanara?” ha così risposto: “Con- Parte_1 fermo. Ero a cena dalla sig.ra in una abitazione dove lei, quando faceva tardi Pt_1
a lavoro, si fermava a dormire e dove di solito non ci abitava. E' l'abitazione di una sua amica (tale ). Quella sera abbiamo cenato e, finita la cena, intorno alle 10.30, lei mi Per_5 ha accompagnato fuori verso la mia autovettura e contestualmente voleva gettare
l'immondizia. Lei va a buttare l'immondizia nel cassonetto. Il piedino (barra) del bidone era collocato nella zona posteriore dello stesso tra il muro e l'asfalto della strada. Nella parte centrale c'era una buca che lei non aveva visto perché non segnalata e la zona (parte posteriore rispetto al bidone) non era ben illuminata nonostante sulla strada ci fossero dei lampioni. Vado per soccorrerla e lì per lì la mia amica ha minimizzato il tutto. La mattina successiva mi chiama per chiedermi di accompagnarla al Pronto soccorso per le ve- Pt_1 rifiche del caso.”.
10 La teste, peraltro, in risposta a specifica domanda confermava lo stato dei luoghi così come immortalato nelle foto depositate in atti (vds. in particolare doc. 1, all. attrice).
In ordine all'asserita inattendibilità, fatta valere dal della deposizione Controparte_1 resa dalla suindicata dichiarante giova precisare quanto segue.
Seppur vero che nella richiesta di risarcimento danni avanzata dall'odierna attrice al Comu- ne di (cfr. doc. 9 di parte attrice) sotto la voce “specificare se erano presenti testi- CP_1 moni” è stata smarcata la apposita casella del “no” è anche vero che, questo Giudice, in considerazione della linearità della deposizione resa (v. supra) e della dovizia di particolari con i quali la teste ha arricchito il narrato (vds., ad esempio, il passaggio in cui la Per_1 precisa “E' l'abitazione di una sua amica (tale )”, oppure anche la descrizione del Per_5 punto preciso in cui si trovava la buca (che si noti, è stata resa ancor prima che alla teste fossero esibite le foto dei luoghi) vaglia positivamente il giudizio circa la credibilità della teste e l'attendibilità del suo narrato.
A ciò si giunge, a maggior ragione, se si tiene in considerazione che non sono presenti in atti prove, anche documentali, che consentano in concreto di dimostrare la non credibilità della Per_1
11 Per contro, la veridicità della deposizione resa dalla suddetta dichiarante, con la quale è stata confermata la presenza dell'avvallamento, la sua collocazione nonché il nesso eziolo- gico esistente fra lo stesso e la caduta della risulta corroborata dalla relazione Pt_1 tecnica svolta dall'Ente convenuto in data 6.03.2020 a firma dell'Ing. nella Persona_6 quale a pag. 4 viene riportata quale nota che “alla data attuale la buca era già stata rico- perta” allegando altresì una foto ad ulteriore comprova della suddetta circostanza (vds. doc.
2, all. convenuto).
Si aggiunga, peraltro, che la riconducibilità delle lesioni riportate alla buca presente sul piano di calpestio, risulta confermata altresì dalla certificazione medica (docc. 2 e 3, all. at- trice), e in particolare dal Verbale di Pronto Soccorso nel quale a pag. 1 si legge chiaramen- te che l'attrice “accede(va) per dolore a carico del malleolo interno e della caviglia di ds avvenuto per manto sconnesso a cecina (buca nei pressi del cassonetto della spazzatura)”, ove le veniva diagnosticato "trauma contusivo in regione malleolare dx".
In altri termini, la deposizione testimoniale assunta, la natura delle lesioni riportate, il refer- to dei sanitari della struttura pubblica, l'ulteriore documentazione medica versata in atti ed il giudizio di compatibilità delle lesioni refertate con la dinamica del sinistro descritta in ci- tazione, espresso dal C.T.U., non lasciano dubbi circa l'assolvimento da parte dell'attrice dell'onere probatorio sulla stessa gravante a in ordine alla verificazione dell'evento dannoso ed alla ricorrenza del nesso causale tra questo e l'anomalia del manto stradale sul quale sta- va camminando.
Ne consegue che l'attrice ha sufficientemente assolto il proprio onus probandi, dimostrando il fatto pregiudizievole e la buca del manto stradale, da considerarsi tanto più pericolosa se si tiene conto delle sue modeste dimensioni, della presenza di una illuminazione pubblica insufficiente e dall'assenza di adeguata segnaletica come riferito dalla testimone escussa
. Persona_1
In definitiva, lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolo tale da ren- dere altamente probabile il verificarsi del danno.
Alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati, questi sono gli elementi che l'attrice do- veva provare e che, nel caso di specie, ha effettivamente provato.
Soffermandoci, invece, brevemente sul comportamento tenuto dalla danneggiata, per quan- to sia previsto dall'art. 1227 c.c. che il risarcimento non sia dovuto per quei pregiudizi che
12 il soggetto avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, alcuna prova sul punto è sta- ta fornita dal custode della strada – – sulla quale viceversa gravava il Controparte_1 corrispondente onere di dimostrare che non fossero state adottate da parte della Pt_1 delle normali cautele prevedibili in rapporto alle circostanze ovvero in relazione alla situa- zione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza3, con la conseguenza che non risultano integrati i presupposti per la sussistenza di un concorso nella causazione del danno ex art. 1227 c.c. e che, viceversa, responsabile del sinistro è, ai sensi, dell'art.2051, la convenuta.
2. È necessario, pertanto, procedere alla quantificazione dei danni.
In particolare, venendo ai danni risarcibili, questo Tribunale condivide l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 26972/2008 secondo cui il risarcimento del danno alla per- sona ha struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inte- so come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Danno biologico, morale, esistenziale integrano solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della re- sponsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso (cfr. sul principio dell'integralità del risarcimento e, tuttavia, del carattere unitario della liquidazione anche Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361; sez. III, 16 maggio
2013, n. 11950, sez. III, sent. 20 novembre 2012, n. 20292).
Facendo applicazione degli esposti principi al caso di specie, occorre valutare il danno non patrimoniale rispetto a quanto emerso dalla C.T.U. medico legale espletata in corso di giu- dizio, la quale a seguito di attenta valutazione dei dati anamnestici risulta solidamente ar- gomentata nella risposta ai quesiti posti dal Giudice - tant'è che l'unica osservazione per-
13 venuta dal consulente di parte attrice riguardava la valutazione circa l'invalidità permanente
(ad avviso dello stesso, non poteva essere inferiore a 1,5/2 punti), a seguito della quale però Per_ il dott. confermava in toto la sua valutazione - e pertanto è tale da reputarla immune da vizi e censure di qualsiasi ordine e vi si deve rimandare integralmente al fine di motivare la decisione di questo Tribunale.
Per cui (pagg. 4 e 5 elaborato peritale): “Ci troviamo a valutare le conseguenze di un trau- ma distorsivo a carico della caviglia destra. La lesione fu tempestivamente certificata ed adeguatamente trattata. I successivi accertamenti strumentali escludevano peraltro una lesione delle strut- ture capsuulo-legamentose dell'articolazione evidenziando solo fenomeni del tutto compa- tibili con il breve tempo trascorso dall'evento e fisiologicamente destinati a risoluzione nel volgere di alcune settimane. La persistenza di segni di tenosinovite del tibiale posteriore non fu successivamente confermata da ulteriori accertamenti strumentali. Attualmente, re- siduano dolore ai massimi gradi della flessione del piede cui corrisponde il dato palpatorio di un ispessimento del sottocutaneo, verosimilmente riconducibile a parziale evoluzione fi- brotica dell'ispessimento del sottocute che fu documentato strumentalmente nelle settimane successive al trauma.
Tali esiti sono tali da incidere sfavorevolmente sul bene salute dell'infortunata nella mi- sura dell'uno per cento. La temporanea, intesa come danno biologico transitorio, è valu- tabile in complessivi giorni trentatré, di cui dodici (di carico differenziato) al tasso medio del settantacinque per cento, dodici al tasso medio del cinquanta per cento ed i restanti undici al tasso medio del venticinque per cento. Trascorso tale periodo, è da ritenere che le lesioni siano giunte a stabilizzazione (come certificato), e successivamente a definitiva guarigione.
Sono versate in atti ricevute relative a spese mediche sostenute:
- € 137,00 per esecuzione RM” - € 51,00 + € 10,50 per acquisto farmaci e presidi - €
360,00 per redazione di parere valutativo di parte per complessivi € 558,50. Ritengo tali spese pertinenti e non incongrue. In assenza di postumi permanenti, non si renderanno ne- cessarie spese mediche future.
Sulla scorta delle risultanze, condivise e fatte proprie da questo Giudice, della relazione tecnica d'ufficio, tenuto conto sia dell'accertata invalidità in relazione all'età della danneg-
14 giata al momento del fatto, sia dell'entità delle lesioni e della sofferenza normalmente con- seguente a una simile lesione, e fatto ricorso alle tabelle di Milano (aggiornate al 2024) si ritengono liquidabili il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'integrità psico- fisica e il danno patrimoniale relativo alle spese mediche, sostenute dall'attrice in conse- guenza del sinistro e provate a mezzo della documentazione versata in atti, che sono state sostenute dall'attrice in conseguenza del descritto sinistro, come segue determinati.
Età della danneggiata alla data del sinistro 17.02.2020: 31 anni
Percentuale di invalidità permanente 1%
Punto danno biologico € 1.393,28
Punto danno non patrimoniale € 1.741,60
Danno non patrimoniale risarcibile € 1.184,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 12
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 12
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 11
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.035,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 690,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 316,25
Totale danno biologico temporaneo € 2.041,25
Spese mediche riconosciute congrue dal CTU: € 558,50
TOTALE GENERALE: € 3.783,75 (= 1.184,00 + 2.041,25 + 558,50)
A proposito poi della quantificazione del danno non patrimoniale va detto che il calcolo ta- bellare eseguito con l'utilizzo delle più recenti Tabelle Milano, e nel rispetto dei criteri ivi indicati, considera l'intero danno non patrimoniale sofferto dal soggetto, quale lesione della sua integrità psicofisica, negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifica a produrre reddito. Sono in altre parole comprese, nella nuova accezione, tutte le voci in precedenza considerate: danno biologico nelle sue diverse sfaccettature (danno alla capacità lavorativa generica, danno alla valenza estetica, danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno morale) e non è possibile ritenere dedotti o comunque provati in questa sede gli ele- menti utili a effettuare una “personalizzazione” del danno in aumento rispetto agli ordi- nari e normali effetti della menomazione della integrità psicofisica di cui l'attrice è affetta.
15 Non sembra superfluo rammentare che secondo il consolidato orientamento della giurispru- denza di legittimità ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente indivi- duato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto rife- rimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" ine- renti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spet- ta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile ed eccezionale singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e ri- conoscibili ragioni di apprezzamento (Cass., 31/01/2019, n. 2788, Cass., 11/11/2019, n.
28988, Cass., 04/3/2021, n. 5865; cfr., da ultimo, in motivazione Cass., Sez. 3, Sentenza n.
26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 05)).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ci occupa, deve darsi atto che non si è in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dalla danneggiata tali da illuminare del carattere di particolare “anomalia” le con- seguenze dalla stessa patite e, per contro, ordinariamente derivanti da menomazioni dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizioni di salute. In altri termini, le stesse allegazioni attoree non giustificano la richiesta “personalizzazione” in aumento.
In conclusione, a spetta, a titolo di danno non patrimoniale derivante Parte_1 da lesione permanente all'integrità psicofisica o danno biologico la somma complessiva di €
3.783,75 (ivi compreso l'importo per spese mediche sostenute dall'attrice e causalmente ri- conducibili al sinistro per cui è causa), oltre gli interessi legali sul capitale originario (id est devalutato al momento dell'evento dannoso, ergo al 17 febbraio 2020 ) rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dall'evento dannoso alla pronuncia.
Sull'importo complessivo di cui sopra decorreranno gli interessi legali dalla data odierna al saldo.
3. Le spese di lite, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccomben- za e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così
16 come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti rela- tivamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale (avuto riguardo allo scaglione di riferimen- to) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale, tenuto conto dell'attività in concreto svolta da parte attrice, del valore, natura e complessità della
contro
- versia e delle questioni di fatto e di diritto trattate, nonché in riferimento al criterio del deci- sum, e non del petitum (scaglione che va da € 1.101,00 ad € 5.200,00).
Vanno poste, infine, a carico del convenuto – stante la soccomben- Controparte_1 za - le spese dell'espletata consulenza tecnica, che sono state liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disatte- sa e respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità del nella causazione del si- Controparte_1 nistro per cui è in causa e, per l'effetto
2) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempo- Controparte_1 re, al pagamento in favore di a titolo risarcitorio della somma com- Parte_1 plessiva di € 3.783,75, oltre interessi calcolati come in parte motiva;
3) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
a rifondere le spese di lite che si liquidano in € 264,00 per esborsi Parte_1 ed € 2.552,00 per compensi (di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fa- se introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 851,00 per la fase deci- sionale), oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge;
4) Pone definitivamente le spese di C.T.U. (liquidate come da separato decreto) a ca- rico di parte convenuta , condannandola alla refusione in favore Controparte_1 di di quanto dalla stessa già corrisposto all'ausiliario. Parte_1
Così deciso in data 24 ottobre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 La Corte di Cassazione, Sez. III Civ., con sentenza n. 31702 del 26 ottobre 2022, ha ribadito: “Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere pre- vista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostante, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento im- prudente del medesimo dinamismo causale del danno …”. Così anche Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 30 giu- gno 2022, n. 20943