Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5907/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dagli avv.ti Simona Perrone e Lara Domenica
Ferrantino;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 18.3.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 11.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
1
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi – dalla cui unione è nata la IA il 8.5.1994 – hanno contratto matrimonio Per_1
concordatario a EC (GE) il 13.9.1987 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale il 15.11.2021, omologata da questo Tribunale il 25.1.2022;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
contratto a EC (GE) il 13.9.1987;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
2 “1) I coniugi rinunciano reciprocamente a pretendere un assegno di mantenimento, lavorando entrambi ed essendo economicamente autosufficienti.
2) Quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale al fine di regolare tutti i rapporti giuridici e patrimoniali tra i coniugi, i Signori Pt_1 Pt_2
hanno raggiunto i seguenti accordi economici patrimoniali:
• in relazione alla casa coniugale, alle scalette che formano parte integrante della proprietà e alle porzioni indivise destinate a posteggio -anch'esse costituenti parte integrante della proprietà della casa coniugale- (doc. 10), le cui quote di proprietà sono state trasferite al Sig. ai propri genitori e tramite atto di donazione Parte_1 CP_1 CP_2
della nuda proprietà Notaio Dott. di EC in data 10/10/1984 n. 8325 Rep. Persona_2
registrato a Rapallo il 04/12/1975 al n. 1740 e trascritto in data 10/12/1975 R.P.V. 11363 N.
12638 e successivo atto di rinuncia di usufrutto Notaio di Genova in data Persona_3
03/03/2017 n. 684 Rep. n. 519 Racc., trascritto in data 08/03/2017, le parti statuiscono:
• che il Signor ut supra generalizzato, nella propria qualità di proprietario Parte_1
dei seguenti immobili:
a) piena proprietà immobile sito in EC (Ge), Salita San Martino civ. 16/2, piano T, così identificato al N.C.U. del predetto Comune al fg. 6, particella 4547, Sub 9, Categoria A/3, Classe
2, consistenza 5,5 vani, Rendita € 681,72;
b) proprietà per 1/8 immobile (scaletta) sito in EC (Ge), Salita San Martino snc, piano 1, così identificato al N.C.U. del predetto Comune al fg. 6, particella 4643, Categoria F/1, consistenza
28 mq;
c) proprietà per 1/4 immobile (scaletta) sito in EC (Ge), Salita San Martino snc, piano 1, così identificato al N.C.U. del predetto Comune al fg. 6, particella 4646, Categoria F/1, consistenza
6 mq;
d) proprietà per 1/4 immobile (scaletta) sito in EC (Ge), Salita San Martino snc, piano T, così identificato al N.C.U. del predetto Comune al fg. 6, particella 4649, Categoria F/1, consistenza
3 mq;
e) proprietà per 1/8 di area indivisa destinata a parcheggio sita in EC (Ge), Via Salvo
d'Acquisto snc, piano T, così identificato al N.C.U. del predetto Comune al fg. 6, particella 4642,
Categoria C/6, classe 1, consistenza 69 mq, Rendita € 481,08;
3 f) proprietà per 1/8 di area indivisa destinata a parcheggio sita in EC (Ge), Via Salvo
d'Acquisto snc, piano T, così identificato al N.C.U. del predetto Comune al fg. 6, particella 4641,
Categoria C/6, classe 1, consistenza 30 mq, Rendita € 209,17;
il tutto meglio individuato e specificato nell'atto di donazione, si impegna a trasferire, gratuitamente, alla IA (C.F. ), nata a [...] il Controparte_3 C.F._3
08/05/1994 e residente in [...](Ge), Salita San Martino civ. 16/2, la proprietà dei beni su specificati divenendo unica ed esclusiva proprietaria secondo le quote meglio su individuate nelle lettere dalla a) alla f).
Quanto sopra salvo migliori confini, indicazioni, descrizioni ed estremi catastali degli immobili in oggetto, l'errore e/o l'omissione di alcuno dei quali non potrà mai viziare il presente atto né gli atti conseguenti, subordinati e/o successivi;
• che detto trasferimento immobiliare dovrà avvenire, quale termine essenziale, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori e;
Pt_1 Pt_2
• che in detto trasferimento immobiliare sono comprese le quote millesimali di proprietà comune del condominio nel quale sono compresi gli immobili di cui sopra;
• che il Signor dichiara e garantisce sin d'ora, volendo in caso contrario Parte_1
risponderne, che gli immobili di cui sopra sono a tutt'oggi di sua proprietà e libera disponibilità, che verranno trasferiti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni azione e ragione, accessione e pertinenza, servitù attive e passive legalmente esistenti, con ogni annesso e connesso, libera, per come dichiara e garantisce da pesi, debiti, liti, sequestri, pignoramenti, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri di carattere urbanistico e/o fiscale, contratti vincolativi di qualsiasi natura e/o da diritti di terzi in genere;
• la Signora rinuncia all'uso esclusivo e a tempo indeterminato della casa che Parte_2
fu coniugale oggetto di trasferimento -uso previsto tra le condizioni di separazione e che implica un diritto di abitazione esercitato di fatto dalla stessa anche se mai formalizzato- e regolamenterà con la IA la sua permanenza abitativa nell'appartamento. Con tale Per_1
rinuncia la signora nulla avrà più a pretendere dal Sig. in termini di vincolo Pt_2 Pt_1
abitativo alcuno sul predetto immobile.
4 • Le Parti concordano che tutti gli oneri relativi alla formalizzazione del trasferimento di cui sopra relativo agli immobili meglio precisati nelle su indicate lettere dalla a) alla f) verranno sostenuti in misura integrale dal sig. e il rogito avverrà nanti il Notaio Parte_1
, con sede in EC. Persona_4
• In relazione al trasferimento dei beni di cui sopra nell'ambito degli accordi relativi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il sig. richiede l'applicazione, in Parte_1
suo favore, dei benefici di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n.
154 (che ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 19 della l. 6 marzo 1987 n. 74), alla
Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000 n. 49/E, alla sentenza della Corte di
Cassazione, Sez. V, 30 maggio 2005 n. 11458.
• Le Parti si danno reciprocamente atto che tale trasferimento, già oggetto di precedente condizione di separazione, e la rinuncia al diritto di abitazione di fatto esercitato dalla Signora
costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo raggiunto tra i coniugi nello Pt_2
scioglimento del matrimonio de quo, condizione inscindibile l'una dall'altra, e rappresentano elementi funzionali ed indispensabili per la risoluzione della crisi coniugale e sono, quindi, necessari ed essenziali ai fini della composizione della crisi coniugale.
3) Il Signor ad integrazione del regolamento dei reciproci rapporti Parte_1
patrimoniali, in funzione dello scioglimento del matrimonio ed a definizione e tacitazione di tutti i rapporti economico-patrimoniali derivanti dal rapporto di coniugio nonché a titolo di mantenimento una tantum, si impegna a versare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla vendita di uno degli immobili ricevuti in successione dal padre Persona_5
dettagliati alle lettere a. e b. del punto 7) della superiore narrativa- e comunque entro e non oltre 3 (tre) anni dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, la somma di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) in favore della sig.ra Pt_2
e l'importo di € 15.000,00 (quindicimila/00) in favore della IA , pur
[...] Controparte_3
restando salvi in favore di quest'ultima i futuri diritti successori.
4) Con l'esatta esecuzione di quanto sopra concordato i Signori e dichiarano Pt_1 Pt_2
di aver risolto e definito ogni questione economica tra loro in essere e di essere totalmente soddisfatti e tacitati di ogni e qualsivoglia pretesa, anche ad oggi non avanzata e/o non proposta, dichiarando di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente atto.
5 5) Il Sig. si farà interamente carico delle spese legali che avrebbe dovuto Parte_1
sostenere la Signora oltre alle proprie”. Pt_2
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 41, parte II, serie A, anno 1987), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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