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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. Mario Samperi Presidente
dott. ssa Rossella Busacca Giudice
dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 419/2021 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Torre
Barbera, giusta procura in atti;
-Ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] Controparte_1
, residente in [...], ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in S. Agata M.llo, Via Nizza, 1 presso lo studio dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello, giusta procura in atti;
-Resistente
1 E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
premettendo che in data 03.12.2005 aveva contratto Parte_1
matrimonio con – trascritto nei registri dello Stato Civile Controparte_1
del Comune di Ficarra al n. 13, Parte. II, S. A 2005 – che durante il matrimonio era nato il figlio in data 25.11.2009 che, successivamente, con decreto Per_1
di omologa n. 944/2018, emesso dal Tribunale di Patti era stata disposta la separazione consensuale e che da allora la separazione si era protratta ininterrottamente in quanto la comunione materiale e spirituale era definitivamente cessata, ha chiesto all'adìto Tribunale la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stesso ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore della moglie e del figlio, in subordine, la riduzione dell'assegno per il mantenimento della prole, l'affido esclusivo del minore e, in subordine, l'affido in condizioni paritetiche con collocazione del minore per semestri alternati o anche per periodi più brevi presso ciascun genitore.
, costituitasi in giudizio, ha aderito soltanto alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo la conferma delle condizioni di separazione e, conseguentemente, sotto il profilo del mantenimento la corresponsione dell'assegno di divorzio.
La stessa, in via preliminare ed urgente, affermando difficoltà di apprendimento del minore, ha chiesto di essere autorizzata - anche senza il preventivo consenso del padre - a sottoporre il figlio alle visite specialistiche e a quanto Per_1
necessario sotto il profilo burocratico per chiedere l'insegnante di sostegno.
Il Presidente del Tribunale, a seguito della comparizione personale dei coniugi, con provvedimento depositato in atti, ha confermato i provvedimenti provvisori
2 emessi in sede di separazione ed ha autorizzato - nell'esclusivo interesse del minore - a sottoscrivere anche in luogo di Controparte_1 [...]
, tutte le istanze preordinate ad ottenere le visite specialistiche per la Parte_1
valutazione diagnostica presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile e le istanze necessarie per ottenere l'assegnazione dell'insegnante di sostegno.
Nelle more del giudizio è stata emessa la sentenza sul vincolo e la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per le ulteriori domande.
Orbene, preliminarmente si dà atto che non si è proceduto all'ascolto del minore in quanto ritenuto non necessario e utile ai fini della decisione tenuto conto di quanto accertato in data 26.01.2021 dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap, che ha riconosciuto soggetto Persona_2
portatore di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 L.104/92 con la diagnosi di
“disturbo dell'apprendimento NAS in soggetto con funzionamento cognitivo limite, deficit attentivo e disturbo dell'eloquio in trattamento riabilitativo”.
Le domande avanzate dal ricorrente aventi ad oggetto la modifica dell'affidamento congiunto del minore non meritano accoglimento tenuto conto delle risultanze processuali e della più recente giurisprudenza in materia.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale”(Cassazione civile, sez. I,
18/06/2008, n. 16593).
L'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori costituisce, pertanto, per costante ed unanime giurisprudenza il regime ordinario che è
3 derogabile quando esso risulti pregiudizievole per l'interesse dei figli, in quanto altera e pone in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico.
L'eventuale pronuncia che statuisce in tal senso deve essere sorretta da una puntuale motivazione destinata a farsi carico non solo, del pregiudizio potenzialmente arrecato al figlio da un affidamento condiviso ma, anche, della idoneità del genitore affidatario esclusivo ai compiti di accudimento ed educazione, nella apprezzata sua capacità di assolvere al proprio ruolo anche per le modalità con cui lo ha svolto nel passato e, dall'altro, in negativo, della inidoneità ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. 17/01/2017, n.
977; Cass. n. 27 del 2017; Cass. 08/02/2012, n. 1777; Cass. 29/03/2012, n.
5108; Cass. 02/12/2010, n. 24526, Cass. 06/03/2019, n. 6535).
Orbene nel caso di specie non sussistono elementi probatori dai quali si possa evincere l'asserita inidoneità della resistente ad accudire il minore;
conseguentemente, la domanda di affidamento esclusivo avanzata dal ricorrente deve essere rigettata in quanto infondata per carenza di prova.
Al pari il Collegio ritiene non rispondente all'interesse del minore, anche in relazione alla patologia di cui è affetto - “disturbo dell'apprendimento NAS in soggetto con funzionamento cognitivo limite, deficit attentivo e disturbo dell'eloquio in trattamento riabilitativo” - disporre l'affido in condizioni paritetiche con collocazione alternata del figlio presso l'abitazione di ciascun genitore in quanto ciò potrebbe pregiudicare l'equilibrio del minore che risulta garantito dalla circostanza di non vedere mutare continuamente il suo habitat naturale, il suo ambiente domestico in cui ormai si sono consolidate le sue abitudini di vita, il suo quotidiano.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i
4 genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del Giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo.” (cfr. Cass. civile sez. I, 17/09/2020, n.19323)
Peraltro va ricordato che il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse, ma ciò non comporta l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore in quanto l'esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell'altro genitore.
Sulla base di quanto esposto, quindi, non sussistono nella fattispecie in esame i presupposti per revocare l'affido condiviso già disposto in sede di separazione.
Con riferimento al mantenimento in favore della prole si osserva quanto segue.
L'art. 147 c.c. indica i doveri genitoriali, disponendo che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
L'art. 30, comma 1, della Costituzione afferma che “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, sancendo che i diritti e gli obblighi dei genitori nei confronti di un figlio sono i medesimi indipendentemente dal fatto che il figlio sia stato concepito da genitori uniti in matrimonio o da genitori non sposati.
I genitori hanno, dunque, l'obbligo nei confronti dei figli di mantenerli a prescindere dalla circostanza che i genitori siano conviventi o dalle vicissitudini dei rapporti personali tra gli stessi.
5 L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (cfr. Cass. Civ. n. 6739/2020)
In tema di contributo al mantenimento dei figli minori, la giurisprudenza ha affermato in modo pacifico che “A seguito della separazione dei coniugi o dei conviventi more uxorio, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori” (Cass. Civ., n. 19455/2019).
Un genitore, ancorché privo di reddito, non può sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire alla prole un idoneo e dignitoso tenore di vita posto che, in tema di mantenimento dei figli minori, la fissazione di una somma a titolo di contributo a carico del genitore non convivente può venire correlata, non tanto ai redditi derivanti dall'attività professionale svolta quanto, piuttosto, ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.
L'obbligo alla contribuzione permane, dunque, anche per il genitore disoccupato o inoccupato o privo di reddito.
Orbene, tenuto conto che in sede di separazione era stato disposto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma di € 430,00 a titolo di mantenimento della moglie e della prole, appare equo in questa sede - considerate le condizioni economiche delle parti e tenuto conto delle esigenze del minore - porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla Per_2
controparte l'importo di € 250,00 per il mantenimento della prole;
la suddetta somma andrà versato dallo stesso presso il domicilio della resistente entro il
6 giorno 5, salvo altro accordo tra le parti di ogni mese ed andrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, oltre le spese straordinarie preventivamente concordate, da sostenere nell'interesse della prole, nella misura del 50%.
Risulta fondata e, come tale, meritevole di accoglimento la domanda avente ad oggetto la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti della ex moglie.
Preliminarmente occorre evidenziare che in tema di assegno divorzile va tenuto conto dell'arresto giurisprudenziale intervenuto con la nota pronuncia n.
18287/2018, resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui la sussistenza del diritto all'assegno di divorzio va valutata in base ad un criterio composito, che tenga anche conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo il quale l'assegno di divorzio ha natura assistenziale, compensativa e perequativa e che ai fini del riconoscimento dello stesso si deve adottare, pertanto, un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico- patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono, in definitiva, nella durata del matrimonio, nelle potenzialità reddituali future e nell'età dell'avente diritto.
Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale: pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del menage familiare.
7 Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza, quindi, i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio.
Alla luce di tale decisione, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica di chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge, privo di mezzi adeguati, il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.
In altre parole, l'assegno ha una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente, che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare;
in sostanza, l'assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa: le Sezioni Unite ne hanno, quindi, valorizzato la funzione compensativa senza, tuttavia, fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.
Inoltre, l'attribuzione dell'assegno non dipende più dall'accertamento di uno stato di bisogno, ma assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il
8 parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. (Cass., n. 17505/2023).
Al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto, necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità tra le rispettive situazioni economico - patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, è necessario accertare (e in entrambi i casi, come si è detto, l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno, il quale peraltro ben potrà assolverlo anche mediante presunzioni) se questa disparità sia stata causata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare e ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare (o quanto meno ridurre) il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via. Una volta accertate tali circostanze,
l'entità dell'assegno non dovrà essere liquidata in misura corrispondente alla somma di denaro necessaria a mantenere (sia pur in via solo tendenziale) il pregresso tenore di vita, bensì in misura adeguata a colmare il divario avendo riguardo al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
9 Secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite, in tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge e l'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo (Cass. S.U. 32198/2021; Cass. 14256/2022).
Orbene, nella fattispecie in esame non risulta contestata dalla AT la circostanza - dedotta dalla controparte in ricorso - di avere una stabile convivenza con un altro uomo, e di vivere presso la sua Persona_3
abitazione (cfr. ricorso e comparsa).
Secondo un recente orientamento della giurisprudenza “In tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, la stabile convivenza di fatto con un terzo non esclude automaticamente il diritto al mantenimento dell'assegno per l'ex coniuge economicamente più debole, purché quest'ultimo sia privo di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi.
È necessario che venga fornita prova del contributo offerto alla comunione familiare, della rinuncia ad opportunità lavorative durante il matrimonio, dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell' ex coniuge. La componente compensativa dell'assegno deve essere specificamente dedotta dalla parte richiedente, e laddove non sia provata adeguatamente, il diritto all'assegno può essere negato” (Cass. n. 6253/24).
Ciò precisato osserva il Collegio che la AT non ha né allegato né provato il contributo che ha fornito in costanza di matrimonio alla realizzazione del patrimonio familiare o l'eventuale sua rinuncia – in giovane età – ad esercitare
10 attività lavorativa per scelte che erano frutto di un progetto comune e condiviso con il marito.
Inoltre la per l'età e le condizioni di salute di cui gode è un soggetto CP_1
ancora idoneo a prestare attività lavorativa mentre il risulta un soggetto Per_2
quasi privo di reddito e, conseguentemente, non si ravvisa tra le parti un rilevante squilibrio economico.
Per le ragioni esposte deve essere revocato l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione come richiesto dal ricorrente e la domanda avente ad oggetto l'assegno di divorzio deve essere, conseguentemente rigettata, non sussistendo i presupposti sopra richiamati dalla più recente giurisprudenza.
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.419/2021 R.G., così provvede:
1) rigetta le domande di affido esclusivo e affido paritetico avanzate dal ricorrente;
2) revoca l'assegno di mantenimento disposto in favore della resistente;
3) rigetta la domanda avente ad oggetto l'assegno di divorzio;
4) pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma di €
250,00 che andrà versata dallo stesso presso il domicilio della resistente entro il giorno 5, salvo diverso accordo tra le parti, per il mantenimento del figlio, da rivalutarsi annualmente;
oltre la quota del 50% per le spese straordinarie preventivamente concordate;
5) conferma per il resto le condizioni della separazione.
6) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. Mario Samperi Presidente
dott. ssa Rossella Busacca Giudice
dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 419/2021 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Torre
Barbera, giusta procura in atti;
-Ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] Controparte_1
, residente in [...], ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in S. Agata M.llo, Via Nizza, 1 presso lo studio dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello, giusta procura in atti;
-Resistente
1 E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
premettendo che in data 03.12.2005 aveva contratto Parte_1
matrimonio con – trascritto nei registri dello Stato Civile Controparte_1
del Comune di Ficarra al n. 13, Parte. II, S. A 2005 – che durante il matrimonio era nato il figlio in data 25.11.2009 che, successivamente, con decreto Per_1
di omologa n. 944/2018, emesso dal Tribunale di Patti era stata disposta la separazione consensuale e che da allora la separazione si era protratta ininterrottamente in quanto la comunione materiale e spirituale era definitivamente cessata, ha chiesto all'adìto Tribunale la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stesso ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore della moglie e del figlio, in subordine, la riduzione dell'assegno per il mantenimento della prole, l'affido esclusivo del minore e, in subordine, l'affido in condizioni paritetiche con collocazione del minore per semestri alternati o anche per periodi più brevi presso ciascun genitore.
, costituitasi in giudizio, ha aderito soltanto alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo la conferma delle condizioni di separazione e, conseguentemente, sotto il profilo del mantenimento la corresponsione dell'assegno di divorzio.
La stessa, in via preliminare ed urgente, affermando difficoltà di apprendimento del minore, ha chiesto di essere autorizzata - anche senza il preventivo consenso del padre - a sottoporre il figlio alle visite specialistiche e a quanto Per_1
necessario sotto il profilo burocratico per chiedere l'insegnante di sostegno.
Il Presidente del Tribunale, a seguito della comparizione personale dei coniugi, con provvedimento depositato in atti, ha confermato i provvedimenti provvisori
2 emessi in sede di separazione ed ha autorizzato - nell'esclusivo interesse del minore - a sottoscrivere anche in luogo di Controparte_1 [...]
, tutte le istanze preordinate ad ottenere le visite specialistiche per la Parte_1
valutazione diagnostica presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile e le istanze necessarie per ottenere l'assegnazione dell'insegnante di sostegno.
Nelle more del giudizio è stata emessa la sentenza sul vincolo e la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per le ulteriori domande.
Orbene, preliminarmente si dà atto che non si è proceduto all'ascolto del minore in quanto ritenuto non necessario e utile ai fini della decisione tenuto conto di quanto accertato in data 26.01.2021 dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap, che ha riconosciuto soggetto Persona_2
portatore di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 L.104/92 con la diagnosi di
“disturbo dell'apprendimento NAS in soggetto con funzionamento cognitivo limite, deficit attentivo e disturbo dell'eloquio in trattamento riabilitativo”.
Le domande avanzate dal ricorrente aventi ad oggetto la modifica dell'affidamento congiunto del minore non meritano accoglimento tenuto conto delle risultanze processuali e della più recente giurisprudenza in materia.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale”(Cassazione civile, sez. I,
18/06/2008, n. 16593).
L'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori costituisce, pertanto, per costante ed unanime giurisprudenza il regime ordinario che è
3 derogabile quando esso risulti pregiudizievole per l'interesse dei figli, in quanto altera e pone in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico.
L'eventuale pronuncia che statuisce in tal senso deve essere sorretta da una puntuale motivazione destinata a farsi carico non solo, del pregiudizio potenzialmente arrecato al figlio da un affidamento condiviso ma, anche, della idoneità del genitore affidatario esclusivo ai compiti di accudimento ed educazione, nella apprezzata sua capacità di assolvere al proprio ruolo anche per le modalità con cui lo ha svolto nel passato e, dall'altro, in negativo, della inidoneità ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. 17/01/2017, n.
977; Cass. n. 27 del 2017; Cass. 08/02/2012, n. 1777; Cass. 29/03/2012, n.
5108; Cass. 02/12/2010, n. 24526, Cass. 06/03/2019, n. 6535).
Orbene nel caso di specie non sussistono elementi probatori dai quali si possa evincere l'asserita inidoneità della resistente ad accudire il minore;
conseguentemente, la domanda di affidamento esclusivo avanzata dal ricorrente deve essere rigettata in quanto infondata per carenza di prova.
Al pari il Collegio ritiene non rispondente all'interesse del minore, anche in relazione alla patologia di cui è affetto - “disturbo dell'apprendimento NAS in soggetto con funzionamento cognitivo limite, deficit attentivo e disturbo dell'eloquio in trattamento riabilitativo” - disporre l'affido in condizioni paritetiche con collocazione alternata del figlio presso l'abitazione di ciascun genitore in quanto ciò potrebbe pregiudicare l'equilibrio del minore che risulta garantito dalla circostanza di non vedere mutare continuamente il suo habitat naturale, il suo ambiente domestico in cui ormai si sono consolidate le sue abitudini di vita, il suo quotidiano.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i
4 genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del Giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo.” (cfr. Cass. civile sez. I, 17/09/2020, n.19323)
Peraltro va ricordato che il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse, ma ciò non comporta l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore in quanto l'esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell'altro genitore.
Sulla base di quanto esposto, quindi, non sussistono nella fattispecie in esame i presupposti per revocare l'affido condiviso già disposto in sede di separazione.
Con riferimento al mantenimento in favore della prole si osserva quanto segue.
L'art. 147 c.c. indica i doveri genitoriali, disponendo che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
L'art. 30, comma 1, della Costituzione afferma che “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, sancendo che i diritti e gli obblighi dei genitori nei confronti di un figlio sono i medesimi indipendentemente dal fatto che il figlio sia stato concepito da genitori uniti in matrimonio o da genitori non sposati.
I genitori hanno, dunque, l'obbligo nei confronti dei figli di mantenerli a prescindere dalla circostanza che i genitori siano conviventi o dalle vicissitudini dei rapporti personali tra gli stessi.
5 L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (cfr. Cass. Civ. n. 6739/2020)
In tema di contributo al mantenimento dei figli minori, la giurisprudenza ha affermato in modo pacifico che “A seguito della separazione dei coniugi o dei conviventi more uxorio, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori” (Cass. Civ., n. 19455/2019).
Un genitore, ancorché privo di reddito, non può sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire alla prole un idoneo e dignitoso tenore di vita posto che, in tema di mantenimento dei figli minori, la fissazione di una somma a titolo di contributo a carico del genitore non convivente può venire correlata, non tanto ai redditi derivanti dall'attività professionale svolta quanto, piuttosto, ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.
L'obbligo alla contribuzione permane, dunque, anche per il genitore disoccupato o inoccupato o privo di reddito.
Orbene, tenuto conto che in sede di separazione era stato disposto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma di € 430,00 a titolo di mantenimento della moglie e della prole, appare equo in questa sede - considerate le condizioni economiche delle parti e tenuto conto delle esigenze del minore - porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla Per_2
controparte l'importo di € 250,00 per il mantenimento della prole;
la suddetta somma andrà versato dallo stesso presso il domicilio della resistente entro il
6 giorno 5, salvo altro accordo tra le parti di ogni mese ed andrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, oltre le spese straordinarie preventivamente concordate, da sostenere nell'interesse della prole, nella misura del 50%.
Risulta fondata e, come tale, meritevole di accoglimento la domanda avente ad oggetto la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti della ex moglie.
Preliminarmente occorre evidenziare che in tema di assegno divorzile va tenuto conto dell'arresto giurisprudenziale intervenuto con la nota pronuncia n.
18287/2018, resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui la sussistenza del diritto all'assegno di divorzio va valutata in base ad un criterio composito, che tenga anche conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo il quale l'assegno di divorzio ha natura assistenziale, compensativa e perequativa e che ai fini del riconoscimento dello stesso si deve adottare, pertanto, un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico- patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono, in definitiva, nella durata del matrimonio, nelle potenzialità reddituali future e nell'età dell'avente diritto.
Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale: pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del menage familiare.
7 Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza, quindi, i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio.
Alla luce di tale decisione, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica di chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge, privo di mezzi adeguati, il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.
In altre parole, l'assegno ha una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente, che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare;
in sostanza, l'assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa: le Sezioni Unite ne hanno, quindi, valorizzato la funzione compensativa senza, tuttavia, fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.
Inoltre, l'attribuzione dell'assegno non dipende più dall'accertamento di uno stato di bisogno, ma assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il
8 parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. (Cass., n. 17505/2023).
Al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto, necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità tra le rispettive situazioni economico - patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, è necessario accertare (e in entrambi i casi, come si è detto, l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno, il quale peraltro ben potrà assolverlo anche mediante presunzioni) se questa disparità sia stata causata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare e ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare (o quanto meno ridurre) il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via. Una volta accertate tali circostanze,
l'entità dell'assegno non dovrà essere liquidata in misura corrispondente alla somma di denaro necessaria a mantenere (sia pur in via solo tendenziale) il pregresso tenore di vita, bensì in misura adeguata a colmare il divario avendo riguardo al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
9 Secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite, in tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge e l'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo (Cass. S.U. 32198/2021; Cass. 14256/2022).
Orbene, nella fattispecie in esame non risulta contestata dalla AT la circostanza - dedotta dalla controparte in ricorso - di avere una stabile convivenza con un altro uomo, e di vivere presso la sua Persona_3
abitazione (cfr. ricorso e comparsa).
Secondo un recente orientamento della giurisprudenza “In tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, la stabile convivenza di fatto con un terzo non esclude automaticamente il diritto al mantenimento dell'assegno per l'ex coniuge economicamente più debole, purché quest'ultimo sia privo di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi.
È necessario che venga fornita prova del contributo offerto alla comunione familiare, della rinuncia ad opportunità lavorative durante il matrimonio, dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell' ex coniuge. La componente compensativa dell'assegno deve essere specificamente dedotta dalla parte richiedente, e laddove non sia provata adeguatamente, il diritto all'assegno può essere negato” (Cass. n. 6253/24).
Ciò precisato osserva il Collegio che la AT non ha né allegato né provato il contributo che ha fornito in costanza di matrimonio alla realizzazione del patrimonio familiare o l'eventuale sua rinuncia – in giovane età – ad esercitare
10 attività lavorativa per scelte che erano frutto di un progetto comune e condiviso con il marito.
Inoltre la per l'età e le condizioni di salute di cui gode è un soggetto CP_1
ancora idoneo a prestare attività lavorativa mentre il risulta un soggetto Per_2
quasi privo di reddito e, conseguentemente, non si ravvisa tra le parti un rilevante squilibrio economico.
Per le ragioni esposte deve essere revocato l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione come richiesto dal ricorrente e la domanda avente ad oggetto l'assegno di divorzio deve essere, conseguentemente rigettata, non sussistendo i presupposti sopra richiamati dalla più recente giurisprudenza.
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.419/2021 R.G., così provvede:
1) rigetta le domande di affido esclusivo e affido paritetico avanzate dal ricorrente;
2) revoca l'assegno di mantenimento disposto in favore della resistente;
3) rigetta la domanda avente ad oggetto l'assegno di divorzio;
4) pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma di €
250,00 che andrà versata dallo stesso presso il domicilio della resistente entro il giorno 5, salvo diverso accordo tra le parti, per il mantenimento del figlio, da rivalutarsi annualmente;
oltre la quota del 50% per le spese straordinarie preventivamente concordate;
5) conferma per il resto le condizioni della separazione.
6) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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