Ordinanza cautelare 11 novembre 2021
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00120/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01582/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1582 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Moricca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
del provvedimento nr. -OMISSIS- datato 22.07.2021, notificato il 23.07.2021 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, I Reparto – SM- Ufficio Personale Marescialli, con il quale si respingeva l’istanza di trasferimento definitivo nella Legione CC Puglia ex n. 398 R.G.A.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato, rappresentato dalla difesa erariale;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 11.11.2021 con la quale è stata respinta l’istanza, interinalmente proposta da parte ricorrente, di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa EL FA, nessuno presente, vista anche l'istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’Amministrazione intimata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, militare in servizio nell’Arma dei Carabinieri, è insorto avverso il provvedimento che ha respinto la sua richiesta di trasferimento definitivo nella Legione CC Puglia ex n. 398 R.G.A. L’istanza di trasferimento è stata presentata per motivi di ricongiungimento familiare al coniuge. Il diniego impugnato è stato motivato come segue: “ tenuto conto della condizione organica marcatamente deficitaria nel ruolo Ispettori della Legione Carabinieri Calabria e del Comando provinciale Carabinieri di -OMISSIS- Reparto di ben più difficile alimentazione rispetto a quelli richiesti, che sconsiglia un ulteriore depauperamento e del fatto che sebbene le stazioni Carabinieri di -OMISSIS- e -OMISSIS- e -OMISSIS- presentino ciascuna la carenza organica nel ruolo Ispettori non necessitano al momento di ulteriori immissioni nel ruolo .”
2. Nel ricorso si deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per il seguente motivo di diritto.
“ Violazione di legge e in particolare dell’art. 398 del Regolamento Generale Arma dei Carabinieri (r.g.a.); violazione e falsa applicazione della circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 944001-1/t-16/pers. mar del 9 febbraio 2010; difetto di motivazione ed eccesso di potere ”.
Parte ricorrente contesta la carenza di motivazione del provvedimento che non permetterebbe di comprendere le ragioni del rigetto, tenuto conto che il Comando Provinciale di -OMISSIS- aveva espresso in data 6.03.2021 parere favorevole al trasferimento del ricorrente, previa sostituzione con altra risorsa. Inoltre, parte ricorrente deduce che in nessuna parte del provvedimento è possibile comprendere quale giudizio di bilanciamento sarebbe stato fatto tra le esigenze del ricorrente e quelle dell’Arma, e, in punto di motivazione, non sarebbe neppure possibile ricavare in base a quale giudizio è stata ritenuta marcatamente deficitaria la “ condizione organica nel ruolo Ispettori della Legione Carabinieri Calabria e del Comando provinciale Carabinieri di -OMISSIS- Reparto di ben più difficile alimentazione rispetto a quelli richiesti ”.
Ulteriormente, parte ricorrente deduce la disparità di trattamento tra la sua posizione, e quella di un altro collega che avrebbe ottenuto successivamente al provvedimento di rigetto il trasferimento in una sede di destinazione da lui indicate. Si deduce, inoltre, che il criterio proporzionale delle nuove immissioni nelle Legioni smentirebbe la valutazione che vorrebbe la Legione Calabria e il Comando Provinciale CC di -OMISSIS-, come reparti di ben più difficile alimentazione rispetto alla Legione Puglia.
3. Il Ministro intimato si è costituito in giudizio, depositando una memoria nella quale ha richiesto il rigetto del ricorso.
4. All’udienza straordinaria del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei motivi di doglianza.
1.1. Il Collegio condivide, e ritiene non ci siano ragioni per discostarsene, l’interpretazione che viene data dalla giurisprudenza constante all’art. 398 R.G.A, disposizione alla quale viene ricondotta una ipotesi eccezionale di trasferimento definitivo la cui possibilità di concederlo, o negarlo, è una scelta caratterizzata da un’ampia discrezionalità della Pubblica Amministrazione i cui limiti sono tracciati dalla sussistenza di gravi ed evidenti vizi di razionalità e illogicità o di travisamento dei fatti. In argomento si veda, tra le tante, T.A.R. Roma, sentenza n.6561 del 15.06.2020: “ Considerata la natura eccezionale di tale trasferimento, l'Amministrazione, nel concederlo o negarlo, gode di un potere caratterizzato da ampia discrezionalità, il cui esercizio, com'è noto, può essere sindacato in sede giurisdizionale solo nei limiti della sussistenza di gravi ed evidenti vizi di razionalità ed illogicità o di travisamento dei fatti. È poi evidente che, a fronte dell'esercizio di tale lata discrezionalità, sono configurabili unicamente situazioni soggettive di interesse legittimo del dipendente, dovendosi escludere radicalmente che la citata norma possa in qualche modo attribuire allo stesso un diritto soggettivo al trasferimento eccezionale. Deve considerarsi, inoltre, che il trasferimento ex art. 398 R.G.A. assume il carattere di un trasferimento definitivo e non rimane legato alla permanenza del presupposto legittimamente, ovvero alle ragioni "familiari" che lo hanno determinato (a differenza ad esempio di quello ex L. n. 104 del 1992 che rimane condizionato al perdurare della necessità di assistenza ad un disabile grave). Pertanto la concessione dei trasferimenti ai sensi dell'art. 398 R.G.A. deve essere ancorata a presupposti particolarmente rigorosi al fine di non aggirare il sistema ordinario dei trasferimenti su base concorsuale, in quanto gli stessi, incidendo sull'organico della sede di assegnazione, penalizzano le aspettative di chi è inserito, magari da lungo tempo, nelle graduatorie di merito della procedura ordinaria senza poter raggiungere, in difetto di posti disponibili, la sede di servizio richiesta ”. Inoltre, l'accoglimento delle istanze di trasferimento avanzate per corrispondere ad esigenze di carattere privato resta comunque subordinato all'insussistenza di ostative ragioni di servizio (T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 12 novembre 2019, n. 2378; T.A.R. Lombardia Milano Sez. III 4 febbraio 2019, n. 253)”.
In altri termini, la disposizione invocata costituisce una procedura di carattere eccezionale, rispetto all'iter ordinario dei trasferimenti, rappresentato dalle circolari di " Pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda. In queste ultime sedi la discrezionalità dell'amministrazione viene a essere limitata, procedendo l'Amministrazione a disporre il trasferimento dell'interessato tenendo conto delle graduatorie e dell'organico nel suo complesso con riferimento al numero di postazioni vacanti nella sede di provenienza o in un determinato luogo di destinazione. Il trasferimento ex art. 398 R.G.A. invece rappresenta procedura straordinaria, in merito alla quale le opportunità di disporre in senso positivo, vengono rimesse all'ampia discrezionalità tecnica del Comando Generale, sia in ordine all'effettiva sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio, sia in ordine all'opportunità di concedere il trasferimento del militare in considerazione delle esigenze di servizio ed organizzative. A fronte di provvedimenti dotati di simile portata discrezionale, anche il sindacato giurisdizionale è limitato a profili di manifesta illogicità o irragionevolezza ”.
1.2. Così tracciate le coordinate ermeneutiche interpretative, è ora possibile affrontare il merito della questione oggetto di gravame. La motivazione del provvedimento impugnato in nessuna parte mostra gravi ed evidenti vizi di razionalità, di illogicità oppure di travisamento dei fatti che possano giustificarne l’annullamento.
Sul punto non è né illogica né irrazionale la valutazione fatta in relazione alla scopertura di organico regionale e provinciale che nel ricorso viene individuata nel numero di venti unità e che, pertanto, è idonea, nel numero indicato e nelle ragioni espresse, a giustificare la scelta discrezionale esercitata dalla Pubblica Amministrazione. Va, peraltro, osservato che la suddetta decisione non può essere superata dalle considerazioni organizzative di segno opposto dedotte dal ricorrente che in nessun modo possono sostituirsi alle scelte adottate legittimamente dalla Pubblica Amministrazione.
Parimenti, deve ritenersi adeguata in punto di valutazione discrezionale la considerazione fatta dalla P.A circa la maggiore difficoltà di alimentazione del Reparto ove il ricorrente presta servizio. Siffatta valutazione è una considerazione di merito, come tale insindacabile in sede giurisdizionale, la cui deduzione contraria prospettata dal ricorrente nel ricorso appare priva di pregio. Infatti, i criteri di ripartizione delle nuove immissioni che si fondano proporzionalmente sulle scoperture registrate non hanno alcuna rilevanza al fine di argomentare la difficoltà di alimentare il Reparto. Semmai, tale considerazione conferma la carenza del Reparto riguardo alla posizione ricoperta dal ricorrente. In definitiva, il provvedimento oggetto di gravame ha correttamente valutato le esigenze personali del ricorrente, ma ha ritenuto preminenti quelle di servizio le cui motivazioni logiche e razionali sono poste a giustificazione della scelta operata dalla P.A..
2. Ulteriormente, deve ritenersi priva di pregio la dedotta contraddittorietà e disparità di trattamento per aver l’amministrazione disposto il trasferimento presso la Stazione di -OMISSIS- di n. 1 unità dopo aver ritenuto, nel provvedimento impugnato, che la stessa non necessiti di ulteriore implementazione. Questo perché il trasferimento dedotto è avvenuto successivamente all’adozione del provvedimento oggetto di gravame e pertanto non è fornito alcun elemento per concludere che le sue circostanze siano del tutto analoghe a quelle del caso concreto.
3. Le spese di giudizio devono seguire la soccombenza tra le parti e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore dell’Amministrazione resistente in complessivi euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
IE RR, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
EL FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL FA | IE RR |
IL SEGRETARIO