TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 120
TAR
Ordinanza cautelare 11 novembre 2021
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e in particolare dell’art. 398 del Regolamento Generale Arma dei Carabinieri (r.g.a.); violazione e falsa applicazione della circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 944001-1/t-16/pers. mar del 9 febbraio 2010; difetto di motivazione ed eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che il trasferimento ex art. 398 R.G.A. sia un'ipotesi eccezionale caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per vizi gravi di razionalità, illogicità o travisamento dei fatti. La motivazione del provvedimento impugnato è ritenuta adeguata, in quanto giustifica il diniego sulla base della scopertura organica regionale e provinciale e della maggiore difficoltà di alimentazione del reparto di appartenenza del ricorrente. La valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione non può essere sostituita dalle considerazioni organizzative del ricorrente. La presunta disparità di trattamento è infondata poiché il trasferimento del collega è avvenuto successivamente e non vi sono elementi per ritenere le circostanze analoghe.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 120
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 120
    Data del deposito : 21 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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