Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati:
AR Licitra Presidente
Sara Cargasacchi Giudice
Francesca RD Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1502/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICHIEDEI Parte_1 C.F._1
GRETA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICHIEDEI GRETA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
A) dichiarare la separazione personale dei coniugi IG e SI Parte_1 [...]
CP_1
B) ordinare al Comune di Morbegno (So) di annotare l'emananda Sentenza di separazione a margine dell'Atto di matrimonio come sopra iscritto;
C) dichiarare compensate le spese legali. pagina 1 di 5
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo di mutuo rispetto.
2) La IG ed il SI continueranno ad abitare negli immobili sopra Parte_1 CP_1
detti di rispettiva attuale residenza (cfr. doc. n. 9 e 10).
3) Il figlio , affidato in via condivisa agli stessi, viene collocato prevalentemente presso Per_1
l'abitazione della madre sita in Tresivio (So), Piazza Santi Pietro e Paolo n. 13.
4) Le decisioni di maggiore interesse per relative alla sua istruzione, educazione e Per_1
salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
5) Il SI si impegna a versare, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese (a decorrere CP_1
dal mese di agosto 2024), alla IG quale contributo al mantenimento del Parte_1
figlio , un importo pari ad € 400,00 (dicansi euro quattrocento virgola zero), da Per_1
rivalutare annualmente in base agli indici Istat.
6) per quanto riguarda la figlia , attualmente negli Stati Uniti d'America quale “ragazza Per_2 alla pari” e all'uopo retribuita - dunque, ad oggi, in grado di far fronte da sola alle sue spese ordinarie - non si prevede alcun contributo al mantenimento a far data dal suddetto mese.
Tuttavia, i coniugi concordano sin d'ora che, dal mese successivo a quello del suo rientro
(incerto nel quando) in Italia - quando andrà ad abitare con la madre e, iniziando a Per_2
tempo pieno un percorso di studi universitario, rimarrà priva di un reddito personale proprio - il SI verserà, entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese, alla IG CP_1
quale contributo di mantenimento per entrambi i figli € 600,00 (dicansi euro Parte_1
seicento virgola zero), da rivalutare annualmente in base agli indici Istat.
7) Il SI e la IG si impegnano a sostenere al 50 % cadauno/a le CP_1 Parte_1
spese straordinarie (extra-assegno) relative ad entrambi i figli, nel rispetto del “Protocollo del
Processo civile - controversie di famiglia” in uso presso il Tribunale di Sondrio.
8) Il padre potrà vedere almeno una volta durante il periodo infrasettimanale nella Per_1
fascia oraria di volta in volta concordata con la IG compatibilmente con le Parte_1
esigenze del figlio e i rispettivi impegni di lavoro.
pagina 2 di 5 9) Stante il collocamento prevalente di presso la madre, allo stesso dovrà essere Per_1
garantito, quotidianamente, almeno un contatto telefonico con il padre e, in ogni caso, quando lo stesso ne faccia richiesta. Allo stesso modo, avrà diritto a sentire telefonicamente Per_1
la madre nei giorni di permanenza presso il padre.
10) I fine settimana (da venerdì sera a lunedì mattina, quando verrà accompagnato a Per_1
scuola dalla madre o vi si recherà autonomamente con il motoveicolo già a sua disposizione) verranno trascorsi dal figlio minorenne, a settimane alterne, presso uno o l'altro genitore.
11) Le vacanze invernali e pasquali verranno trascorse da , ad anni alterni, presso uno o Per_1
l'altro genitore a partire dalle vacanze invernali 2024 e pasquali 2025 che il figlio trascorrerà con la madre.
12) Durante la pausa scolastica estiva, a è garantito il diritto di trascorrere le vacanze Per_1
con ciascun genitore per almeno 15 giorni consecutivi cadauno. Per i restanti giorni si applicano le condizioni di cui sopra.
13) I coniugi si concedono per sé ed il figlio minore reciproco assenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio.
14) Per quanto non previsto nelle presenti condizioni si rinvia al Piano genitoriale allegato al presente ricorso sub doc. n. 11.
15) In merito all'autovettura marca Suzuki, modello Across Plug-In 2.5 Yoru 4WD AT, targa
GH252NC, che rimarrà loro cointestata, i coniugi concordano su quanto segue:
a) le rate per il rimborso del suddetto finanziamento, stipulato dal SI con CP_1
per il suo acquisto, continueranno ad essere saldate esclusivamente dal Controparte_2
marito;
b) l'uso dell'autovettura continuerà, invece, ad essere riservato alla IG la Parte_1
quale si farà carico delle spese ordinarie che dipendono da esso (a titolo esemplificativo, non esaustivo: premi dell'assicurazione, rifornimenti del carburante, tagliandi, revisioni e manutenzione ordinaria);
c) eventuali modifiche a quanto sopra verranno concordate congiuntamente e per iscritto tra i coniugi stessi.
16) I coniugi dichiarano espressamente di rinunciare per sé reciprocamente a qualsiasi contributo di mantenimento godendo ciascuno di reddito sufficiente al proprio mantenimento e,
pagina 3 di 5 fermo quanto detto al precedente punto, di aver definito separatamente tutti i rapporti economici e patrimoniali tra di loro in essere e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, per qualsivoglia rapporto e/o titolo”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. Parte_1 CP_1
depositato in data 05.08.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra trascritte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Morbegno (SO), il 16.11.2002;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 4 di 5 5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Morbegno (SO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca RD AR Licitra
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