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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/01/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2284/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2284/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1 Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 28 gennaio 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Patrizia Bellettati, sono collegati da remoto:
Per 'avv. VECCHI VITTORIO Parte_1
Per Controparte_1 nessuno è collegato
Il difensore dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che nel luogo di collegamento non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati Il partecipante concorda sul divieto di acquisire e divulgare immagini, video e audio della seduta o di parte di essa, sulla necessità di tenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza, sull'opportunità che sia il Giudice a disciplinare l'uso della funzione audio per dare la parola ai partecipanti e dà atto del regolare funzionamento del collegamento L'avv. VECCHI si riporta ai propri scritti difensivi e precisa le conclusioni come da foglio di p.c.
Dopo breve discussione orale il Giudice provvede come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nell'assenza delle parti autorizzate ad abbandonare la virtuale d'udienza alle ore 17.29.
Il Giudice
dott. Patrizia Bellettati
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2284/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VECCHI Parte_1 C.F._1
VITTORIO elettivamente domiciliato in VIA UMBERTO MONARI 5 BOLOGNA presso il difensore avv. VECCHI VITTORIO
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. ) C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio Parte_1 CP_1
quale titolare della ditta individuale per sentire
[...] Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale e nel merito
- ACCERTARE E DICHIARARE che la signora è gravemente inadempiente nei Controparte_1 confronti del sig. in ragione del contratto di associazione in partecipazione indicato Parte_1 in atti e per l'effetto
- DISPORRE la risoluzione per inadempimento della signora del contratto di Controparte_1 associazione in partecipazione stipulato con il sig. indicato in atti e Parte_1 conseguentemente
- CONDANNARE la convenuta a corrispondere in favore dell'attore sig. Controparte_1 [...] la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) o quella maggiore o minore che sarà Parte_1 ritenuta giusta ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di causa, spese di mediazione e compensi professionali del sottoscritto procuratore. pagina 2 di 4 Non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. Era disposto Controparte_1
l'interrogatorio formale della convenuta ed in data odierna fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc della causa
2.
a.
Al contratto di associazione in partecipazione si applica la disciplina della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., essendo tale contratto inquadrabile nella categoria dei contratti di scambio, in quanto caratterizzato dal sinallagma tra l'attribuzione di una quota degli utili derivanti dalla gestione dell'affare o dell'impresa, da parte dell'associante, e l'apporto patrimoniale da parte dell'associato. In tale senso, costituiscono grave inadempimento l'inerzia o il mancato perseguimento da parte dell'associante dei fini a cui l'attività di gestione dell'affare è preordinata ove protratti oltre ogni ragionevole limite di tolleranza, così come la mancata predisposizione del rendiconto.( Corte di Cassazione, con sentenza n. 10496 del 3 giugno 2020)
La domanda attrice di risoluzione del contratto di associazione in partecipazione de quo e di conseguente restituzione di quanto pagato per effetto del medesimo appare fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Dal combinato esame dei documenti prodotti 3,5,6 e 7 in atti si trae, l'esistenza del contratto di associazione in partecipazione intercorso fra l'attore e la ditta convenuta ed il pagamento da parte dell'attore della somma di euro 25.000,00.
In particolare il contratto di associazione in partecipazione sottoscritto tra le parti in data 23 dicembre
2021 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in pari data al n. 2863 prevedeva l'apporto dell'attore quale associato della somma di euro 25.000,00 per le attività svolte da parte dell'associante (Grennbar in via Massarenti 223/4 b e noleggio monopattini elettrici a Fano Bologna attore) con partecipazione agli utili nella misura del 50%.
I bonifici bancari del 11 novembre 2021 e del 14 dicembre 2021 di euro 10.000,00 ciascuno e la quietanza di pagamento del 20 dicembre 2022 di euro 5000,00 sottoscritta dall'opposta attestano il pagamento dell'intera somma versata per quanto dovuto e risultante dal contratto di associazione in partecipazione del 23 dicembre 2021
La documentazione appena esaminata depone, quindi, sia in favore dell'avvenuto perfezionamento del contratto di associazione in partecipazione de quo fra attrice e convenuta sia in favore dei versamenti effettuati da parte dell'attrice stessa.
b.
Di fronte, quindi, alle deduzioni attoree circa l'inadempimento della ditta convenuta già contestate specificatamente con pec del 26 giugno 2023 e nel presente giudizio, la convenuta, rimasta contumace ed assente all'interrogatorio formale, ha omesso di provare il proprio esatto adempimento, ossia di aver provveduto alla rendicontazione trimestrale sull' andamento degli affari , la redazione entro il 31 luglio del 2023 del bilancio della sua impresa individuale dell'anno 2022 e la distribuzione a favore dell'attore degli utili di impresa circostante.
Inoltre dalla visura camerale della ditta convenuta prodotta dall'attore risulta che la stessa non ha provveduto all'apertura a Fano (PU) dell'attività di noleggio di monopattini come previsto contrattualmente c.
E' importante ricordare che la giurisprudenza sul riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, ha stabilito che in tema di ripartizione, fra creditore e debitore, dell'onere della prova di un pagina 3 di 4 inadempimento contrattuale, deve predicarsi e valorizzarsi il principio della c.d.“vicinanza della prova”, più aderente a una lettura non irrazionale della legge;
principio, questo, in base al quale l'onere probatorio va ripartito tenendo conto, in concreto, della possibilità, per l'uno o per l'altro soggetto, di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. ..." ( Suprema Corte, con la sentenza 30.10.2001 13533). Quindi il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento creditore ha facoltà di scelta tra l'una o l'altra azione, per cui non apparirebbe ragionevole attribuire diversa rilevanza al fatto dell'inadempimento a seconda del tipo di azione in concreto esercitata d.
Trattandosi poi di risoluzione per inadempimento, l'effetto restitutorio sotteso alla ripetizione è disciplinato dalle norme relative alla ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c), e ciò in virtù del richiamo testuale contenuto nell'art. 1463 c.c con la conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 25.000,00 oltre interessi legali.
Quanto alla decorrenza dei richiesti interessi legali , premesso che la ripetizione dell'indebito, avendo ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, genera un'obbligazione di valuta ed in quanto tale non soggetto a rivalutazione monetaria, decorrono dalla data del pagamento al saldo
3. spese
Le spese seguono il principio della soccombenza ex art 91 cpc e vengono poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo sulla scorta dell'entità del decisum secondo il D.M 147/2022 ( valore medio prime due fasi e minimo per la fase limitata istruttoria e per la decisione ex art. 281 sexies cpc ) oltre rimborso spese di mediazione euro 190,32
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda attorea dichiara la risoluzione del contratto di associazione in partecipazione del 23 dicembre 2021 intercorso fra e la convenuta ditta Parte_1 [...]
per inadempimento di quest'ultima, e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 convenuta, in persona del titolare protempore, alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di €
25.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3387,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a, e 15 % per spese generali oltre 264,00 per spese (c.u e marca) ed euro 190,32 per rimborso spese di mediazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Bologna, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott. Patrizia Bellettati
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2284/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1 Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 28 gennaio 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Patrizia Bellettati, sono collegati da remoto:
Per 'avv. VECCHI VITTORIO Parte_1
Per Controparte_1 nessuno è collegato
Il difensore dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che nel luogo di collegamento non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati Il partecipante concorda sul divieto di acquisire e divulgare immagini, video e audio della seduta o di parte di essa, sulla necessità di tenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza, sull'opportunità che sia il Giudice a disciplinare l'uso della funzione audio per dare la parola ai partecipanti e dà atto del regolare funzionamento del collegamento L'avv. VECCHI si riporta ai propri scritti difensivi e precisa le conclusioni come da foglio di p.c.
Dopo breve discussione orale il Giudice provvede come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nell'assenza delle parti autorizzate ad abbandonare la virtuale d'udienza alle ore 17.29.
Il Giudice
dott. Patrizia Bellettati
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2284/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VECCHI Parte_1 C.F._1
VITTORIO elettivamente domiciliato in VIA UMBERTO MONARI 5 BOLOGNA presso il difensore avv. VECCHI VITTORIO
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. ) C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio Parte_1 CP_1
quale titolare della ditta individuale per sentire
[...] Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale e nel merito
- ACCERTARE E DICHIARARE che la signora è gravemente inadempiente nei Controparte_1 confronti del sig. in ragione del contratto di associazione in partecipazione indicato Parte_1 in atti e per l'effetto
- DISPORRE la risoluzione per inadempimento della signora del contratto di Controparte_1 associazione in partecipazione stipulato con il sig. indicato in atti e Parte_1 conseguentemente
- CONDANNARE la convenuta a corrispondere in favore dell'attore sig. Controparte_1 [...] la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) o quella maggiore o minore che sarà Parte_1 ritenuta giusta ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di causa, spese di mediazione e compensi professionali del sottoscritto procuratore. pagina 2 di 4 Non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. Era disposto Controparte_1
l'interrogatorio formale della convenuta ed in data odierna fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc della causa
2.
a.
Al contratto di associazione in partecipazione si applica la disciplina della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., essendo tale contratto inquadrabile nella categoria dei contratti di scambio, in quanto caratterizzato dal sinallagma tra l'attribuzione di una quota degli utili derivanti dalla gestione dell'affare o dell'impresa, da parte dell'associante, e l'apporto patrimoniale da parte dell'associato. In tale senso, costituiscono grave inadempimento l'inerzia o il mancato perseguimento da parte dell'associante dei fini a cui l'attività di gestione dell'affare è preordinata ove protratti oltre ogni ragionevole limite di tolleranza, così come la mancata predisposizione del rendiconto.( Corte di Cassazione, con sentenza n. 10496 del 3 giugno 2020)
La domanda attrice di risoluzione del contratto di associazione in partecipazione de quo e di conseguente restituzione di quanto pagato per effetto del medesimo appare fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Dal combinato esame dei documenti prodotti 3,5,6 e 7 in atti si trae, l'esistenza del contratto di associazione in partecipazione intercorso fra l'attore e la ditta convenuta ed il pagamento da parte dell'attore della somma di euro 25.000,00.
In particolare il contratto di associazione in partecipazione sottoscritto tra le parti in data 23 dicembre
2021 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in pari data al n. 2863 prevedeva l'apporto dell'attore quale associato della somma di euro 25.000,00 per le attività svolte da parte dell'associante (Grennbar in via Massarenti 223/4 b e noleggio monopattini elettrici a Fano Bologna attore) con partecipazione agli utili nella misura del 50%.
I bonifici bancari del 11 novembre 2021 e del 14 dicembre 2021 di euro 10.000,00 ciascuno e la quietanza di pagamento del 20 dicembre 2022 di euro 5000,00 sottoscritta dall'opposta attestano il pagamento dell'intera somma versata per quanto dovuto e risultante dal contratto di associazione in partecipazione del 23 dicembre 2021
La documentazione appena esaminata depone, quindi, sia in favore dell'avvenuto perfezionamento del contratto di associazione in partecipazione de quo fra attrice e convenuta sia in favore dei versamenti effettuati da parte dell'attrice stessa.
b.
Di fronte, quindi, alle deduzioni attoree circa l'inadempimento della ditta convenuta già contestate specificatamente con pec del 26 giugno 2023 e nel presente giudizio, la convenuta, rimasta contumace ed assente all'interrogatorio formale, ha omesso di provare il proprio esatto adempimento, ossia di aver provveduto alla rendicontazione trimestrale sull' andamento degli affari , la redazione entro il 31 luglio del 2023 del bilancio della sua impresa individuale dell'anno 2022 e la distribuzione a favore dell'attore degli utili di impresa circostante.
Inoltre dalla visura camerale della ditta convenuta prodotta dall'attore risulta che la stessa non ha provveduto all'apertura a Fano (PU) dell'attività di noleggio di monopattini come previsto contrattualmente c.
E' importante ricordare che la giurisprudenza sul riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, ha stabilito che in tema di ripartizione, fra creditore e debitore, dell'onere della prova di un pagina 3 di 4 inadempimento contrattuale, deve predicarsi e valorizzarsi il principio della c.d.“vicinanza della prova”, più aderente a una lettura non irrazionale della legge;
principio, questo, in base al quale l'onere probatorio va ripartito tenendo conto, in concreto, della possibilità, per l'uno o per l'altro soggetto, di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. ..." ( Suprema Corte, con la sentenza 30.10.2001 13533). Quindi il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento creditore ha facoltà di scelta tra l'una o l'altra azione, per cui non apparirebbe ragionevole attribuire diversa rilevanza al fatto dell'inadempimento a seconda del tipo di azione in concreto esercitata d.
Trattandosi poi di risoluzione per inadempimento, l'effetto restitutorio sotteso alla ripetizione è disciplinato dalle norme relative alla ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c), e ciò in virtù del richiamo testuale contenuto nell'art. 1463 c.c con la conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 25.000,00 oltre interessi legali.
Quanto alla decorrenza dei richiesti interessi legali , premesso che la ripetizione dell'indebito, avendo ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, genera un'obbligazione di valuta ed in quanto tale non soggetto a rivalutazione monetaria, decorrono dalla data del pagamento al saldo
3. spese
Le spese seguono il principio della soccombenza ex art 91 cpc e vengono poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo sulla scorta dell'entità del decisum secondo il D.M 147/2022 ( valore medio prime due fasi e minimo per la fase limitata istruttoria e per la decisione ex art. 281 sexies cpc ) oltre rimborso spese di mediazione euro 190,32
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda attorea dichiara la risoluzione del contratto di associazione in partecipazione del 23 dicembre 2021 intercorso fra e la convenuta ditta Parte_1 [...]
per inadempimento di quest'ultima, e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 convenuta, in persona del titolare protempore, alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di €
25.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3387,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a, e 15 % per spese generali oltre 264,00 per spese (c.u e marca) ed euro 190,32 per rimborso spese di mediazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Bologna, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott. Patrizia Bellettati
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