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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/11/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5092/2025 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio iscritto al n. 5092/2025 e promosso congiuntamente da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/05/1985 ed elettivamente domiciliato in Genova, Via Roma 4/1 presso e nello studio dell'avv. BELLISAI LUCA (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende, come da procura in atti
E
, (C.F. ), nata a [...]_2 C.F._3
(ALBANIA) il 04/07/1988 ed elettivamente domiciliata in Genova, Via Roma 4/1 presso e nello studio dell'Avv. BELLISAI LUCA (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e difende, come da procura in atti
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in OR (ALBANIA) il 20/12/2010, atto che non risulta essere stato trascritto nei registri di stato civile italiani;
b) i medesimi coniugi, entrambi di nazionalità albanese, congiuntamente hanno richiesto ai fini della pronuncia l'applicazione della loro legge nazionale ossia la
Legge n. 9.062 (Codice della famiglia della Repubblica di Albania) la quale agli artt. 125 e ss prevede il divorzio immediato su concorde richiesta dei coniugi;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza del Regolamento n. 1259/2010 del 20
Dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (Roma III), ed in particolare l'art. 5;
Ritenuta sussistente la giurisdizione dell'autorità giurisdizionale italiana ai sensi del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, art. 3, avendo entrambi i coniugi da anni residenza abituale in Italia;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a OR (ALBANIA) il
20/12/2010 dai Signori
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/05/1985
E
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._3
04/07/1988
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) i genitori avranno l'affido condiviso dei figli i quali saranno stabilmente collocati presso l'abitazione della madre;
2) la madre si trasferirà a vivere con entrambi i figli minori in località
AV OC (VB), il padre rilascia l'autorizzazione a tale trasferimento, affinché, sin dalla firma congiunta del presente atto, la madre possa ivi trasferirsi con i figli, non opponendosi a che i gli stessi siano iscritti presso le scuole site nel comune di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e, dunque, impegnandosi a sottoscrivere il prescritto nulla Osta al cambio scuola per i bambini che si trasferiscono;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 3) Il sig. continuerà a vivere nella casa famigliare, sita in Parte_1
Genova, Via Pier Domenico da Bissone n. 10 int. 3, dati catastali: Comune di
GENOVA (D969S) (GE) Sez. Urb. BOR Foglio 70 Particella 86 Subalterno 3, il cui diritto di abitazione sarà a lui assegnato anche per la quota del 50% di proprietà della sig.ra Parte_2
4) I ricorrenti, in ragione della distanza tra il padre ed i figli;
nonché, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi, si impegneranno, secondo buona fede, nel primario interesse dei propri figli, a consentire, per quanto ciò sia compatibile anche con le esigenze scolastiche/educative di quest'ultimi, una libera frequentazione del padre, agevolandone l'incontro con i minori quando questi abbia possibilità, dunque anche al di fuori dei modi e tempi di frequentazione di cui infra. Parimenti, con riferimento alle festività e vacanze estive essi cercheranno di agevolare la possibilità la possibilità di incontro del padre con i figli;
5) in caso di contrasto tra genitori, ove dunque essi non riescano a trovare di volta in volta una miglior intesa, i genitori si obbligano ad osservare le seguenti modalità di frequentazione dei propri figli:
- il padre, in ragione della distanza, potrà tenere con se i propri figli, portandoli con se a Genova, per tre fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio sino alle
20.00 della domenica.
- Le festività ed i compleanni dei minori seguiranno il criterio dell'alternanza: in particolare le festività natalizie per metà del periodo saranno trascorse con la madre e per metà col padre, di modo tale che, ad anni alterni, i figli rimarranno con l'uno nel periodo che va dalla chiusura delle scuole fino al 30 dicembre e con l'altro il restante periodo fino all'Epifania.
- Le ulteriori festività seguiranno anch'esse il criterio dell'alternanza.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 - In merito al periodo estivo i figli minori potranno trascorrere due settimane consecutive nel mese di agosto, ad anni alterni, per un anno dall'1 al 15 agosto e per l'anno successivo dal 16 al 31 agosto.
- In merito al periodo invernale, i figli minori potranno trascorrere col padre una settimana da concordarsi con i genitori;
6) I genitori rilasciano entrambi l'assenso all'espatrio per entrambi i minori e si autorizzano reciprocamente a poter richiedere a nome dei minori il passaporto,
o per i Paesi UE, anche con la carta di identità valida per l'espatrio. Parimenti,
i genitori si rilasciano il reciproco assenso per richiedere il proprio passaporto e/o la carta di identità valida per l'espatrio;
7) Ciascun genitore, ove lo ritenga necessario, sarà in ogni momento libero di sottoporre a consulti medici specialistici i figli.
8) I ricorrenti si impegnano, in caso di instaurazione di una nuova relazione sentimentale, ad evitare di frequentare la nuova compagna/o in presenza dei figli fino a quando gli stessi non avranno compiuto 14 anni.
9) il padre, verserà a a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento dei figli la somma di € 200,00 (per ciascuno di essi), somma che sarà versata mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese luglio, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
10) L'assegno unico INPS sarà richiesto in via esclusiva dalla madre ed ad essa attribuito al 100%.
11) Le spese straordinarie relative ai figli saranno a carico del 50% di ciascun genitore e saranno disciplinate secondo le “Linee Guida” approvate dal
Tribunale di Genova con Verbale della riunione del 15.09.2016 e quindi:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
1. PE AR
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso)
i. Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN
ii. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
iii. spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche iv. spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
v. spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
vi. spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato vii. esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari)
viii. spese sanitarie urgenti;
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso):
i. spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 ii. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa
(ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
2. PE SCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali)
ii. tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
iii. spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
v. spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico
(compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 ii. tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati iii. spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
v. spese per corsi di recupero e lezioni private;
vi. costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze)
vii. costi per la frequenza del cd. pre-scuola viii. costi per la frequenza del cd. doposcuola ix. costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
x. costi per Baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
3. PE EXTRASCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. Spese per il conseguimento della patente di guida B;
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo ii. spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura),
iii. spese per corsi di informatica iv. spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori .
v. spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo);
vi. spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.
Si stabilisce infine che la mensa rientra nel mantenimento ordinario in quanto sostitutiva del pasto.
12) i coniugi non prevedono tra loro il riconoscimento di alcun contributo al mantenimento;
13) la vettura già proprietà della sig.ra marca FIAT, Parte_2
modello PANDA, targa DG 212 RM, rimarrà in proprietà ed uso esclusivo della sig.ra Parte_2
14)Il Sig. a titolo di sistemazione dei rapporti patrimoniali tra Parte_1
i coniugi, si obbliga a corrispondere l'intera rata del mutuo contratto dai coniugi, in data 05.12.2017, con Banca Monte dei Paschi di Siena, per l'acquisto dell'immobile sito in Genova, Via Pier Domenico da Bissone n. 10 int. 3, dati catastali: Comune di GENOVA (D969S) (GE) Sez. Urb. BOR Foglio 70
Particella 86 Subalterno 3, ciò avverrà sino alla totale estinzione del mutuo;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 15) Alla completa estinzione del finanziamento contratto dai coniugi, in data
05.12.2017, con Banca Monte dei Paschi di Siena, la sig.ra Parte_2
trasferirà al sig. senza previsione di ulteriore corrispettivo, la Parte_1
propria quota del 50% dell'immobile sito in Genova, Via Pier Domenico da
Bissone n. 10 int. 3, dati catastali: Comune di GENOVA (D969S) (GE) Sez. Urb.
BOR Foglio 70 Particella 86 Subalterno 3. Le parti si impegnano a formalizzare tale trasferimento innanzi al Notaio che sarà scelto dal sig. Parte_1
16) Qualora il Sig. non adempia all'impegno assunto, Parte_1 omettendo il pagamento di almeno due rate, anche non consecutive, o non estinguendo il mutuo nel termine convenuto, sarà diritto della sig.ra Pt_2
previa diffida ad adempiere con termine di giorni 15 inoltrata al Sig.
[...]
porre in vendita l'intera proprietà dell'immobile, anche per la Parte_1
quota del sig. al fine di estinguere il mutuo, riconoscendo in Parte_1 favore del sig. il ricavato netto del prezzo di vendita (dunque Parte_1
dedotto il saldo del mutuo residuo, l'importo di eventuali rate versate della sig.ra cointestataria del mutuo, chiamata dalla banca ad Parte_2
adempiere ed ogni ulteriore spesa, ad es. mediazione, amministrazione, eventuali certificazioni et ecc). In tal caso il sig. decadrà dal diritto di Parte_1
abitazione sulla quota della sig.ra e rilascerà l'immobile Parte_2
libero al fine di consentirne la vendita. Onde permettere la vendita nel caso di cui al periodo che precede, il sig. rilascerà alla sig.ra Parte_1
mediante scrittura privata autenticata, mandato Parte_2 irrevocabile, da intendersi reso nell'interesse anche del mandatario, affinché la sig.ra vi provveda nei modi ed alle condizioni in esso Parte_2 indicate”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune nel quale venga a essere trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio iscritto al n. 5092/2025 e promosso congiuntamente da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/05/1985 ed elettivamente domiciliato in Genova, Via Roma 4/1 presso e nello studio dell'avv. BELLISAI LUCA (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende, come da procura in atti
E
, (C.F. ), nata a [...]_2 C.F._3
(ALBANIA) il 04/07/1988 ed elettivamente domiciliata in Genova, Via Roma 4/1 presso e nello studio dell'Avv. BELLISAI LUCA (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e difende, come da procura in atti
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in OR (ALBANIA) il 20/12/2010, atto che non risulta essere stato trascritto nei registri di stato civile italiani;
b) i medesimi coniugi, entrambi di nazionalità albanese, congiuntamente hanno richiesto ai fini della pronuncia l'applicazione della loro legge nazionale ossia la
Legge n. 9.062 (Codice della famiglia della Repubblica di Albania) la quale agli artt. 125 e ss prevede il divorzio immediato su concorde richiesta dei coniugi;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza del Regolamento n. 1259/2010 del 20
Dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (Roma III), ed in particolare l'art. 5;
Ritenuta sussistente la giurisdizione dell'autorità giurisdizionale italiana ai sensi del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, art. 3, avendo entrambi i coniugi da anni residenza abituale in Italia;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a OR (ALBANIA) il
20/12/2010 dai Signori
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/05/1985
E
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._3
04/07/1988
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) i genitori avranno l'affido condiviso dei figli i quali saranno stabilmente collocati presso l'abitazione della madre;
2) la madre si trasferirà a vivere con entrambi i figli minori in località
AV OC (VB), il padre rilascia l'autorizzazione a tale trasferimento, affinché, sin dalla firma congiunta del presente atto, la madre possa ivi trasferirsi con i figli, non opponendosi a che i gli stessi siano iscritti presso le scuole site nel comune di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e, dunque, impegnandosi a sottoscrivere il prescritto nulla Osta al cambio scuola per i bambini che si trasferiscono;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 3) Il sig. continuerà a vivere nella casa famigliare, sita in Parte_1
Genova, Via Pier Domenico da Bissone n. 10 int. 3, dati catastali: Comune di
GENOVA (D969S) (GE) Sez. Urb. BOR Foglio 70 Particella 86 Subalterno 3, il cui diritto di abitazione sarà a lui assegnato anche per la quota del 50% di proprietà della sig.ra Parte_2
4) I ricorrenti, in ragione della distanza tra il padre ed i figli;
nonché, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi, si impegneranno, secondo buona fede, nel primario interesse dei propri figli, a consentire, per quanto ciò sia compatibile anche con le esigenze scolastiche/educative di quest'ultimi, una libera frequentazione del padre, agevolandone l'incontro con i minori quando questi abbia possibilità, dunque anche al di fuori dei modi e tempi di frequentazione di cui infra. Parimenti, con riferimento alle festività e vacanze estive essi cercheranno di agevolare la possibilità la possibilità di incontro del padre con i figli;
5) in caso di contrasto tra genitori, ove dunque essi non riescano a trovare di volta in volta una miglior intesa, i genitori si obbligano ad osservare le seguenti modalità di frequentazione dei propri figli:
- il padre, in ragione della distanza, potrà tenere con se i propri figli, portandoli con se a Genova, per tre fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio sino alle
20.00 della domenica.
- Le festività ed i compleanni dei minori seguiranno il criterio dell'alternanza: in particolare le festività natalizie per metà del periodo saranno trascorse con la madre e per metà col padre, di modo tale che, ad anni alterni, i figli rimarranno con l'uno nel periodo che va dalla chiusura delle scuole fino al 30 dicembre e con l'altro il restante periodo fino all'Epifania.
- Le ulteriori festività seguiranno anch'esse il criterio dell'alternanza.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 - In merito al periodo estivo i figli minori potranno trascorrere due settimane consecutive nel mese di agosto, ad anni alterni, per un anno dall'1 al 15 agosto e per l'anno successivo dal 16 al 31 agosto.
- In merito al periodo invernale, i figli minori potranno trascorrere col padre una settimana da concordarsi con i genitori;
6) I genitori rilasciano entrambi l'assenso all'espatrio per entrambi i minori e si autorizzano reciprocamente a poter richiedere a nome dei minori il passaporto,
o per i Paesi UE, anche con la carta di identità valida per l'espatrio. Parimenti,
i genitori si rilasciano il reciproco assenso per richiedere il proprio passaporto e/o la carta di identità valida per l'espatrio;
7) Ciascun genitore, ove lo ritenga necessario, sarà in ogni momento libero di sottoporre a consulti medici specialistici i figli.
8) I ricorrenti si impegnano, in caso di instaurazione di una nuova relazione sentimentale, ad evitare di frequentare la nuova compagna/o in presenza dei figli fino a quando gli stessi non avranno compiuto 14 anni.
9) il padre, verserà a a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento dei figli la somma di € 200,00 (per ciascuno di essi), somma che sarà versata mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese luglio, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
10) L'assegno unico INPS sarà richiesto in via esclusiva dalla madre ed ad essa attribuito al 100%.
11) Le spese straordinarie relative ai figli saranno a carico del 50% di ciascun genitore e saranno disciplinate secondo le “Linee Guida” approvate dal
Tribunale di Genova con Verbale della riunione del 15.09.2016 e quindi:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
1. PE AR
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso)
i. Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN
ii. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
iii. spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche iv. spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
v. spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
vi. spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato vii. esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari)
viii. spese sanitarie urgenti;
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso):
i. spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 ii. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa
(ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
2. PE SCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali)
ii. tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
iii. spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
v. spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico
(compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 ii. tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati iii. spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
v. spese per corsi di recupero e lezioni private;
vi. costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze)
vii. costi per la frequenza del cd. pre-scuola viii. costi per la frequenza del cd. doposcuola ix. costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
x. costi per Baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
3. PE EXTRASCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. Spese per il conseguimento della patente di guida B;
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo ii. spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura),
iii. spese per corsi di informatica iv. spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori .
v. spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo);
vi. spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.
Si stabilisce infine che la mensa rientra nel mantenimento ordinario in quanto sostitutiva del pasto.
12) i coniugi non prevedono tra loro il riconoscimento di alcun contributo al mantenimento;
13) la vettura già proprietà della sig.ra marca FIAT, Parte_2
modello PANDA, targa DG 212 RM, rimarrà in proprietà ed uso esclusivo della sig.ra Parte_2
14)Il Sig. a titolo di sistemazione dei rapporti patrimoniali tra Parte_1
i coniugi, si obbliga a corrispondere l'intera rata del mutuo contratto dai coniugi, in data 05.12.2017, con Banca Monte dei Paschi di Siena, per l'acquisto dell'immobile sito in Genova, Via Pier Domenico da Bissone n. 10 int. 3, dati catastali: Comune di GENOVA (D969S) (GE) Sez. Urb. BOR Foglio 70
Particella 86 Subalterno 3, ciò avverrà sino alla totale estinzione del mutuo;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 15) Alla completa estinzione del finanziamento contratto dai coniugi, in data
05.12.2017, con Banca Monte dei Paschi di Siena, la sig.ra Parte_2
trasferirà al sig. senza previsione di ulteriore corrispettivo, la Parte_1
propria quota del 50% dell'immobile sito in Genova, Via Pier Domenico da
Bissone n. 10 int. 3, dati catastali: Comune di GENOVA (D969S) (GE) Sez. Urb.
BOR Foglio 70 Particella 86 Subalterno 3. Le parti si impegnano a formalizzare tale trasferimento innanzi al Notaio che sarà scelto dal sig. Parte_1
16) Qualora il Sig. non adempia all'impegno assunto, Parte_1 omettendo il pagamento di almeno due rate, anche non consecutive, o non estinguendo il mutuo nel termine convenuto, sarà diritto della sig.ra Pt_2
previa diffida ad adempiere con termine di giorni 15 inoltrata al Sig.
[...]
porre in vendita l'intera proprietà dell'immobile, anche per la Parte_1
quota del sig. al fine di estinguere il mutuo, riconoscendo in Parte_1 favore del sig. il ricavato netto del prezzo di vendita (dunque Parte_1
dedotto il saldo del mutuo residuo, l'importo di eventuali rate versate della sig.ra cointestataria del mutuo, chiamata dalla banca ad Parte_2
adempiere ed ogni ulteriore spesa, ad es. mediazione, amministrazione, eventuali certificazioni et ecc). In tal caso il sig. decadrà dal diritto di Parte_1
abitazione sulla quota della sig.ra e rilascerà l'immobile Parte_2
libero al fine di consentirne la vendita. Onde permettere la vendita nel caso di cui al periodo che precede, il sig. rilascerà alla sig.ra Parte_1
mediante scrittura privata autenticata, mandato Parte_2 irrevocabile, da intendersi reso nell'interesse anche del mandatario, affinché la sig.ra vi provveda nei modi ed alle condizioni in esso Parte_2 indicate”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune nel quale venga a essere trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11