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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 05/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 5/2/2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3845/2022 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. DONATELLA VICARI Parte_1 ricorrente e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. GUIDO CP_1
EUDIZI resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente ha chiesto, “-accertare e dichiarare che il signor , a causa ed in Parte_1 occasione dell'attività lavorativa svolta, è affetto da “protusioni discali multiple della colonna lombosascrale a medio impegno funzionale …. deficit della deambulazione” e/o da altra patologia di derivazione professionale;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della suddetta malattia professionale contratta, ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 10%, ovvero pari alla diversa percentuale, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa;
- conseguentemente condannare l' alla costituzione di una rendita o indennizzo in capitale secondo le CP_1 risultanze del giudizio ex art.13 D.Lgsl. n.38/2000, commisurata al riconosciuto grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, nella misura determinata secondo le tabelle previste, con gli accessori di legge;
- condannare l' al CP_1 rimborso delle spese dei compensi di lite, oltre spese generali, contributo unificato ove versato, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
- compensare le spese in caso di soccombenza.”.
L' chiede di “a) rigettare la domanda proposta dal sig. in quanto nulla, infondata in CP_1 Parte_1 fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
b) provvedere sulle spese come di giustizia, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 42, co. 11 D.L. 269/03 convertito nella L. 326/03.”.
I motivi della decisione
1. Il Sig. agisce per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare dell'indennità Parte_1
a fronte di patologia (protusioni discali multiple della colonna lombo-sacrale a medio impegno funzionale … CP_1 deficit della deambulazione), di cui afferma la patogenesi lavorativa.
2. A sostegno della propria tesi allega di essere autista di autobus di linea presso l'azienda CP_ del da oltre 20 anni, ed afferma che la patogenesi professionale sussista, CP_3 trattandosi di patologia tabellata, e che comunque possa affermarsi con ragionevole certezza a fronte del tipo di lavoro svolto, che comporta il mantenimento della postura seduta con soggezione a vibrazioni, urti e contraccolpi amplificati dalle caratteristiche dei mezzi di trasporto guidati e dalle cattive condizioni del manto stradale.
3. Parte resistente ritiene non provata l'eziologia professionale.
4. La causa è stata istruita mediante CTU medico- legale e discussa all'udienza odierna.
5. La questione controversa tra le parti riguarda l'accertamento e la valutazione medico- legale delle patologie lamentate al fine di verificarne l'origine professionale. Detta questione deve essere risolta in senso positivo, in base alle argomentazioni che si vanno ad esporre.
6. A fronte del sistema misto disciplinato dall'art. 10 d.lgs. n. 38/2000, deve distinguersi tra patologie tabellate e patologie non tabellate, posto che per le prime sussiste una presunzione legale di eziologia professionale, mentre per le seconde la prova della causa di lavoro deve essere fornita dal lavoratore, in quanto elemento costitutivo della pretesa.
7. In entrambi i casi, incombe sul lavoratore l'onere di allegazione e provare degli elementi fattuali inerenti il contesto lavorativo cui si imputa efficacia causale. L'oggetto dei suddetti oneri è costituito dalle caratteristiche della lavorazione morbigena, e riguarda quindi le specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ritenute tali da concretizzare un'esposizione rilevante al rischio specifico. La parte che denunci una malattia professionale deve in altri termini, descrivere – e successivamente provare – le mansioni svolte, l'ambiente di lavoro ed ogni altro profilo rilevante rispetto alla durata ed all'intensità di esposizione al fattore ritenuto patogeno (cfr. per tutte Cass. Civ.,
SS.UU., Sentenza n. 11353 del 17/6/2004).
8. Anche per le patologie tabellate, dunque, l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia implica comunque una valutazione medico legale relativa alla specificità ed adeguatezza del rischio cui il lavoratore sia stato concretamente sottoposto, in termini di tipologia, durata ed entità dell'esposizione al rischio stesso, posto che la presunzione legale investe esclusivamente il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate – ed anch'esse tabellate – cause morbigene (Sez. L, Sentenza n.
15400 del 13/7/2011).
9. Conseguentemente, la prova degli elementi fattuali inerenti le modalità della prestazione lavorativa cui si imputa efficacia causale deve essere fornita dal lavoratore con gli strumenti messi a sua disposizione dall'ordinamento e ritualmente dedotti.
10. Nel caso di specie, la prova può dirsi raggiunta ai sensi dell'art. 115 c.p.c. per mancata specifica contestazione da parte dell'Ente resistente delle modalità della prestazione così come allegate, ossia che l'attività quotidianamente svolta dal ricorrente consista nella guida, sostanzialmente senza interruzioni per tutto il turno di lavoro (circa 6 ore al giorno), di autobus di linea. Quanto alla tipologia dei mezzi ed alla qualità del manto stradale su cui la guida è avvenuta, l'eterogeneità di tali caratteristiche
è tale che la prova a riguardo sarebbe risultata superflua, sicché la stessa non è stata ammessa. Il dato fattuale in relazione al quale valutare l'esistenza del nesso di causalità con le patologie è quindi costituito esclusivamente dall'attività di guida, senza possibilità di dare rilievo ad elementi contingenti la cui allegazione e prova specifica in termini di consistenza oraria ed esatta incidenza sulle patologie lamentate non può essere raggiunta.
11. A fronte dello svolgimento di mansioni con le caratteristiche suesposte, la rilevante probabilità che a tali elementi fattuali sia conseguita la patologia riscontrata è valutazione tecnico- giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale. In particolare, in base a quanto detto,
l'accertamento della sussistenza del nesso deve vertere sul fatto che la guida di autobus di linea urbana possa ritenersi inclusa tra le lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che comportano la trasmissione di vibrazioni al corpo intero con l'intensità rilevante in base alle vigenti tabelle.
12. La CTU è stata svolta attraverso una ricerca volta all'individuazione dei dati di riferimento in termini di entità delle vibrazioni che costituisce il limite di sopportabilità giornaliero e la soglia di sicurezza prevenzionale. Il Ctu ha affermato che “L'attività lavorativa di autista di mezzi di trasporto pubblico urbano svolta dal Sig. e l'esposizione ai sopracitati fattori di rischio risulta chiaramente dal questionario Pt_1 per malattie causate da vibrazioni meccaniche rilasciato in data 22/07/2020 da ATAC S.p.A. su richiesta dell' . “… Mansione dell'assicurato: operatore di esercizio… conduzione mezzi trasporto pubblico locale… CP_1
Indicare le tipologie di vibrazioni trasmesse al corso intero: bus di vari modelli utilizzati nell'esercizio del TPL”. Quanto al nesso di causalità ha quindi sostenuto che “Appare pertanto del tutto ragionevole ritenere, pur non avendo rilievi oggettivi in merito alle condizioni dei veicoli aziendali condotti dal e alla qualità della pavimentazione dei Pt_1 percorsi stradali, che i fattori di rischio biomeccanico ai quali il ricorrente è stato esposto durante la sua lunga attività lavorativa possano aver svolto un ruolo quantomeno concausale determinante nello sviluppo della patologia spondilodiscopatia del rachide lombare, non potendo escludere, sulla base della eziopatogenesi multifattoriale dell'artrosi, che altri fattori, come l'età e la predisposizione eredo-costituzionale, possano avervi contribuito.” Ha infine concluso ritenendo “possibile riconoscere con qualificata probabilità l'esistenza di un nesso causale o quantomeno concausale efficiente e determinante tra il rischio lavorativo cui il ricorrente è stato esposto e l'insorgenza ovvero la progressione della patologia denunciata”. 13. La relazione peritale, alla luce dei chiarimenti forniti, è pienamente attendibile ed utilizzabile ai fini della decisione.
14. L'incidenza causalmente determinante di altri possibili fattori extralavorativi può essere esclusa in ragione del fatto che l'attività lavorativa era svolta, con le descritte modalità, a tempo pieno e secondo l'organizzazione per turni, ossia per un numero di ore al giorno tali da rendere estremamente improbabile che il ricorrente potesse, al di fuori di tale attività, essere sottoposto in modo altrettanto sistematico, prolungato e continuativo ad analoghe sollecitazioni.
15. La consistenza in termini di tempo dell'attività morbigena consente di ritenere la stessa, se non causa esclusiva, quanto meno causa da sola sufficiente alla produzione dell'evento patologico, e quindi rilevante in virtù dei principi ormai consolidati in tema di causalità (cfr., per tutte, Sezioni Unite, sentenze del 11/1/2008, nn. 576 ss., alla cui esaustiva trattazione si rinvia) per cui il nesso di causalità materiale si configura in ambito civilistico sulla scorta dei principi espressi dagli artt. 40 e 41 c.p., secondo la teoria della condicio sine qua non. Un evento, cioè, è causa di un altro laddove, elidendo mentalmente il primo, risulta che il secondo non si sarebbe verificato.
16. Tale teoria implica due corollari. Il primo consiste nel principio dell'equivalenza delle concause, in base al quale, laddove coesistano più fattori eziologici concorrenti, ciascuno di essi deve ritenersi causa del danno evento, a meno che uno di essi non sia di per sé idoneo a causare il danno, elidendo il nesso con la causa più remota. Il secondo corollario consiste nella selezione, tra le serie causali riconducibili all'evento, esclusivamente di quelle che rispondono ad un criterio di regolarità causale o adeguatezza, ossia di prevedibilità statistica, in base ad una valutazione oggettiva, operata ex ante ed in concreto (c.d. prognosi postuma).
17. Le richiamate conclusioni del CTU e l'applicazione dei principi così sintetizzati consentono, in conclusione, di ritenere provato il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta con le caratteristiche richiamate e la patologia riscontrata, con un grado di permanenza pari al 6% e con decorrenza fin dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento della patologia professionale all'ente del 3.7.2020, avendo il CTU ritenuto che a tale data la patologia fosse già documentata.
18. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri del D.M. 55/2014. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3845/2022 r.g.: - Accerta che una delle patologie da cui il ricorrente è affetto con decorrenza dalla denuncia della malattia professionale del 3.7.2020 (protrusione discale lombare L5-S1 con lievi segni clinici e strumentali di neuropatia sensitiva radicolare, in assenza di deficit motori), ha origine professionale e comporta una menomazione permanente della capacità lavorativa specifica dello stesso nella misura del 6%;
- condanna per l'effetto l' al pagamento in favore del ricorrente delle spettanze allo CP_1 stesso dovute per legge in conseguenza della patologia professionale come sopra accertata;
- condanna altresì l' a rifondere a controparte le spese del presente giudizio, liquidate in CP_1 euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito;
- pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 5/2/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 5/2/2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3845/2022 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. DONATELLA VICARI Parte_1 ricorrente e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. GUIDO CP_1
EUDIZI resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente ha chiesto, “-accertare e dichiarare che il signor , a causa ed in Parte_1 occasione dell'attività lavorativa svolta, è affetto da “protusioni discali multiple della colonna lombosascrale a medio impegno funzionale …. deficit della deambulazione” e/o da altra patologia di derivazione professionale;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della suddetta malattia professionale contratta, ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 10%, ovvero pari alla diversa percentuale, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa;
- conseguentemente condannare l' alla costituzione di una rendita o indennizzo in capitale secondo le CP_1 risultanze del giudizio ex art.13 D.Lgsl. n.38/2000, commisurata al riconosciuto grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, nella misura determinata secondo le tabelle previste, con gli accessori di legge;
- condannare l' al CP_1 rimborso delle spese dei compensi di lite, oltre spese generali, contributo unificato ove versato, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
- compensare le spese in caso di soccombenza.”.
L' chiede di “a) rigettare la domanda proposta dal sig. in quanto nulla, infondata in CP_1 Parte_1 fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
b) provvedere sulle spese come di giustizia, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 42, co. 11 D.L. 269/03 convertito nella L. 326/03.”.
I motivi della decisione
1. Il Sig. agisce per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare dell'indennità Parte_1
a fronte di patologia (protusioni discali multiple della colonna lombo-sacrale a medio impegno funzionale … CP_1 deficit della deambulazione), di cui afferma la patogenesi lavorativa.
2. A sostegno della propria tesi allega di essere autista di autobus di linea presso l'azienda CP_ del da oltre 20 anni, ed afferma che la patogenesi professionale sussista, CP_3 trattandosi di patologia tabellata, e che comunque possa affermarsi con ragionevole certezza a fronte del tipo di lavoro svolto, che comporta il mantenimento della postura seduta con soggezione a vibrazioni, urti e contraccolpi amplificati dalle caratteristiche dei mezzi di trasporto guidati e dalle cattive condizioni del manto stradale.
3. Parte resistente ritiene non provata l'eziologia professionale.
4. La causa è stata istruita mediante CTU medico- legale e discussa all'udienza odierna.
5. La questione controversa tra le parti riguarda l'accertamento e la valutazione medico- legale delle patologie lamentate al fine di verificarne l'origine professionale. Detta questione deve essere risolta in senso positivo, in base alle argomentazioni che si vanno ad esporre.
6. A fronte del sistema misto disciplinato dall'art. 10 d.lgs. n. 38/2000, deve distinguersi tra patologie tabellate e patologie non tabellate, posto che per le prime sussiste una presunzione legale di eziologia professionale, mentre per le seconde la prova della causa di lavoro deve essere fornita dal lavoratore, in quanto elemento costitutivo della pretesa.
7. In entrambi i casi, incombe sul lavoratore l'onere di allegazione e provare degli elementi fattuali inerenti il contesto lavorativo cui si imputa efficacia causale. L'oggetto dei suddetti oneri è costituito dalle caratteristiche della lavorazione morbigena, e riguarda quindi le specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ritenute tali da concretizzare un'esposizione rilevante al rischio specifico. La parte che denunci una malattia professionale deve in altri termini, descrivere – e successivamente provare – le mansioni svolte, l'ambiente di lavoro ed ogni altro profilo rilevante rispetto alla durata ed all'intensità di esposizione al fattore ritenuto patogeno (cfr. per tutte Cass. Civ.,
SS.UU., Sentenza n. 11353 del 17/6/2004).
8. Anche per le patologie tabellate, dunque, l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia implica comunque una valutazione medico legale relativa alla specificità ed adeguatezza del rischio cui il lavoratore sia stato concretamente sottoposto, in termini di tipologia, durata ed entità dell'esposizione al rischio stesso, posto che la presunzione legale investe esclusivamente il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate – ed anch'esse tabellate – cause morbigene (Sez. L, Sentenza n.
15400 del 13/7/2011).
9. Conseguentemente, la prova degli elementi fattuali inerenti le modalità della prestazione lavorativa cui si imputa efficacia causale deve essere fornita dal lavoratore con gli strumenti messi a sua disposizione dall'ordinamento e ritualmente dedotti.
10. Nel caso di specie, la prova può dirsi raggiunta ai sensi dell'art. 115 c.p.c. per mancata specifica contestazione da parte dell'Ente resistente delle modalità della prestazione così come allegate, ossia che l'attività quotidianamente svolta dal ricorrente consista nella guida, sostanzialmente senza interruzioni per tutto il turno di lavoro (circa 6 ore al giorno), di autobus di linea. Quanto alla tipologia dei mezzi ed alla qualità del manto stradale su cui la guida è avvenuta, l'eterogeneità di tali caratteristiche
è tale che la prova a riguardo sarebbe risultata superflua, sicché la stessa non è stata ammessa. Il dato fattuale in relazione al quale valutare l'esistenza del nesso di causalità con le patologie è quindi costituito esclusivamente dall'attività di guida, senza possibilità di dare rilievo ad elementi contingenti la cui allegazione e prova specifica in termini di consistenza oraria ed esatta incidenza sulle patologie lamentate non può essere raggiunta.
11. A fronte dello svolgimento di mansioni con le caratteristiche suesposte, la rilevante probabilità che a tali elementi fattuali sia conseguita la patologia riscontrata è valutazione tecnico- giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale. In particolare, in base a quanto detto,
l'accertamento della sussistenza del nesso deve vertere sul fatto che la guida di autobus di linea urbana possa ritenersi inclusa tra le lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che comportano la trasmissione di vibrazioni al corpo intero con l'intensità rilevante in base alle vigenti tabelle.
12. La CTU è stata svolta attraverso una ricerca volta all'individuazione dei dati di riferimento in termini di entità delle vibrazioni che costituisce il limite di sopportabilità giornaliero e la soglia di sicurezza prevenzionale. Il Ctu ha affermato che “L'attività lavorativa di autista di mezzi di trasporto pubblico urbano svolta dal Sig. e l'esposizione ai sopracitati fattori di rischio risulta chiaramente dal questionario Pt_1 per malattie causate da vibrazioni meccaniche rilasciato in data 22/07/2020 da ATAC S.p.A. su richiesta dell' . “… Mansione dell'assicurato: operatore di esercizio… conduzione mezzi trasporto pubblico locale… CP_1
Indicare le tipologie di vibrazioni trasmesse al corso intero: bus di vari modelli utilizzati nell'esercizio del TPL”. Quanto al nesso di causalità ha quindi sostenuto che “Appare pertanto del tutto ragionevole ritenere, pur non avendo rilievi oggettivi in merito alle condizioni dei veicoli aziendali condotti dal e alla qualità della pavimentazione dei Pt_1 percorsi stradali, che i fattori di rischio biomeccanico ai quali il ricorrente è stato esposto durante la sua lunga attività lavorativa possano aver svolto un ruolo quantomeno concausale determinante nello sviluppo della patologia spondilodiscopatia del rachide lombare, non potendo escludere, sulla base della eziopatogenesi multifattoriale dell'artrosi, che altri fattori, come l'età e la predisposizione eredo-costituzionale, possano avervi contribuito.” Ha infine concluso ritenendo “possibile riconoscere con qualificata probabilità l'esistenza di un nesso causale o quantomeno concausale efficiente e determinante tra il rischio lavorativo cui il ricorrente è stato esposto e l'insorgenza ovvero la progressione della patologia denunciata”. 13. La relazione peritale, alla luce dei chiarimenti forniti, è pienamente attendibile ed utilizzabile ai fini della decisione.
14. L'incidenza causalmente determinante di altri possibili fattori extralavorativi può essere esclusa in ragione del fatto che l'attività lavorativa era svolta, con le descritte modalità, a tempo pieno e secondo l'organizzazione per turni, ossia per un numero di ore al giorno tali da rendere estremamente improbabile che il ricorrente potesse, al di fuori di tale attività, essere sottoposto in modo altrettanto sistematico, prolungato e continuativo ad analoghe sollecitazioni.
15. La consistenza in termini di tempo dell'attività morbigena consente di ritenere la stessa, se non causa esclusiva, quanto meno causa da sola sufficiente alla produzione dell'evento patologico, e quindi rilevante in virtù dei principi ormai consolidati in tema di causalità (cfr., per tutte, Sezioni Unite, sentenze del 11/1/2008, nn. 576 ss., alla cui esaustiva trattazione si rinvia) per cui il nesso di causalità materiale si configura in ambito civilistico sulla scorta dei principi espressi dagli artt. 40 e 41 c.p., secondo la teoria della condicio sine qua non. Un evento, cioè, è causa di un altro laddove, elidendo mentalmente il primo, risulta che il secondo non si sarebbe verificato.
16. Tale teoria implica due corollari. Il primo consiste nel principio dell'equivalenza delle concause, in base al quale, laddove coesistano più fattori eziologici concorrenti, ciascuno di essi deve ritenersi causa del danno evento, a meno che uno di essi non sia di per sé idoneo a causare il danno, elidendo il nesso con la causa più remota. Il secondo corollario consiste nella selezione, tra le serie causali riconducibili all'evento, esclusivamente di quelle che rispondono ad un criterio di regolarità causale o adeguatezza, ossia di prevedibilità statistica, in base ad una valutazione oggettiva, operata ex ante ed in concreto (c.d. prognosi postuma).
17. Le richiamate conclusioni del CTU e l'applicazione dei principi così sintetizzati consentono, in conclusione, di ritenere provato il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta con le caratteristiche richiamate e la patologia riscontrata, con un grado di permanenza pari al 6% e con decorrenza fin dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento della patologia professionale all'ente del 3.7.2020, avendo il CTU ritenuto che a tale data la patologia fosse già documentata.
18. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri del D.M. 55/2014. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3845/2022 r.g.: - Accerta che una delle patologie da cui il ricorrente è affetto con decorrenza dalla denuncia della malattia professionale del 3.7.2020 (protrusione discale lombare L5-S1 con lievi segni clinici e strumentali di neuropatia sensitiva radicolare, in assenza di deficit motori), ha origine professionale e comporta una menomazione permanente della capacità lavorativa specifica dello stesso nella misura del 6%;
- condanna per l'effetto l' al pagamento in favore del ricorrente delle spettanze allo CP_1 stesso dovute per legge in conseguenza della patologia professionale come sopra accertata;
- condanna altresì l' a rifondere a controparte le spese del presente giudizio, liquidate in CP_1 euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito;
- pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 5/2/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni