TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/05/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
6549/2021 in data 20/10/2021 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Santini
parte ricorrente
nei confronti di
(C.F. ) CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Di Pisa
parte convenuta
e con la chiamata in causa di
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Pellegrini e dall'avv. Luca Donegà
terza chiamata
*** avente per oggetto: Responsabilità professionale
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
per parte ricorrente:
“nel merito, in via principale: si chiede all'Ill.mo tribunale adito la condanna del Dott. al pagamento CP_1
in favore di della somma di euro 20.000,00, oltre Pt_1
interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento;
con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno patito, richiamando i propri scritti ed in particolare la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. già
in atti, e la documentazione ivi allegata.
In via subordinata, condannare il Dott. a CP_1
risarcire il 50% della somma sborsata da a ristoro Pt_1
del danno subito dal . CP_3
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
per parte convenuta:
“nel merito in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa risarcitoria della ricorrente, perché infondata in fatto ed in diritto, respingendo ogni sua domanda, per i motivi tutti argomentati in atti difensivi;
nel merito in via subordinata: nel caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in tutto od in parte,
Pag. 2 di 11 condannare la società di assicurazione CP_2
che copre il rischio per la responsabilità
[...]
civile nell'esercizio dell'attività in odontoiatria del
Dott. , al pagamento del danno, tenendo indenne il CP_1
convenuto da tale pagamento e da ogni spesa di lite conseguente, perché regolarmente assicurato.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari nel presente procedimento.
in via istruttoria si chiede disporsi nuova CTU d'ufficio per le ragioni esposte nelle premesse in fatto e in diritto”.
per parte terza chiamata:
“- nel merito, come nella memoria di costituzione
- in via istruttoria, per la modifica / revoca del relativo provvedimento, e l'ammissione delle residue istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 ovvero delle prove orali ivi indicate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il
19/10/2021, adiva l'intestato Tribunale per Parte_1
sentir condannare il dr al pagamento di euro CP_1
20.000 – oltre interessi e rivalutazione – quale somma
Pag. 3 di 11 versata da in via transattiva al sig Parte_1 [...]
, a chiusura della causa risarcitoria da questi CP_4
promossa per i danni subiti a causa delle cure odontoiatriche effettuate dal dr presso CP_1 Parte_1
nel corso degli anni 2015 e 2016.
[...]
La ricorrente esponeva che il sig aveva promosso CP_3
ATP nei confronti di e, sulla scorta di Parte_1
quanto verificato dal C.T.U., aveva poi promosso procedimento ex art 702 bis c.p.c. nei confronti di qui il giudice aveva negato Parte_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa del dr e CP_1
aveva poi formulato una proposta conciliativa alla quale le parti avevano aderito;
in esecuzione della conciliazione,
aveva versato euro 20.000 al sig Parte_1 CP_3
Il convenuto dr si costituiva in giudizio ed CP_1
eccepiva la inopponibilità della CTU espletata in sede di
ATP, procedimento al quale egli era rimasto estraneo;
negava ogni responsabilità; chiamava in causa la propria assicurazione Controparte_2
Si costituiva in giudizio , la Controparte_2
quale chiedeva disporsi il mutamento del rito;
nel merito,
eccepiva che le conseguenze patite dal sig non CP_3
potevano essere addebitate né al medico, né alla struttura sanitaria;
né la relazione espletata dal CTU nel procedimento per ATP, né l'accordo transattivo raggiunto
Pag. 4 di 11 nel precedente procedimento ex art 702 bis c.p.c. promosso nei confronti di le erano opponibili, non Parte_1
avendo l'assicurazione partecipato ai due procedimenti;
l'assicurazione non copriva la restituzione del compenso.
Il giudice disponeva il mutamento del rito.
Veniva disposta CTU medico legale e assunta prova testimoniale.
I procuratori precisavano quindi le conclusioni come in epigrafe trascritte.
***
1. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal procuratore di parte convenuta in comparsa conclusionale.
Il difetto di legittimazione può essere rilevato anche d'ufficio senza preclusioni temporali.
Nel caso di specie, però, non si dubita che la parte nei cui confronti la ricorrente ha proposto la domanda sia proprio il convenuto per ciò stesso CP_1
qualificabile come legittimato passivamente.
La difesa proposta solo in comparsa conclusionale, secondo cui gli interventi odontoiatrici potrebbero essere stati svolti da un professionista diverso dal dr è CP_1
invece una difesa di merito che riguarda una circostanza
(il dr non è l'autore degli interventi in oggetto) CP_1
Pag. 5 di 11 mai contestata prima e dunque data per acquisita.
2. L'eccezione di nullità della C.T.U.
La nullità della C.T.U. si verifica quando non venga rispettato il contraddittorio.
Nel caso in esame, i consulenti hanno correttamente operato rispettando il contraddittorio e facendo partecipare i consulenti di parte alle operazioni.
L'eccezione è dunque infondata.
3.La responsabilità del dr CP_1
La responsabilità del dr è stata verificata – CP_1
a conferma di quanto già valutato in sede di ATP – dai consulenti che hanno esaminato, nel contraddittorio tra tutte le parti, la documentazione sanitaria a disposizione.
Si legge nella relazione – al cui contenuto qui ci si riporta integralmente, comprese le risposte alle osservazioni dei consulenti di parte – che “- In primo
luogo la diagnosi è stata poco approfondita in quanto, pur
in previsione di eseguire una riabilitazione
implantoprotesica complessa, non è stata eseguita una
valutazione tridimensionale (CBCT) delle arcate che avrebbe
consentito una pianificazione più accurata della direzione
di inserimento degli inserti implantari. Inoltre si osserva
che manca qualsivoglia valutazione della situazione
parodontale (non è stato fatto uno status parodontale né
Pag. 6 di 11 una cartella clinica con la rilevazione dei sondaggi) e ciò
rappresenta un errore procedurale perché inserire degli
impianti in un ambiente infetto condiziona la loro corretta
osteointegrazione. Dalla cartella clinica risulta anche che
in tutto il percorso di cura è stata eseguita un'unica
seduta di igiene professionale. Ancora, pur in un paziente
nel quale fin dall'inizio il recupero di corretti rapporti
occlusali appariva complesso (in data 25-02-2015 in
cartella clinica è riportato “Rivalutazione Pz. Variazione
preventivo con impianti dx e sx inferiore, preso impronte +
cera per verifica dimensione verticale perché tutto
collassato. 1° cosa fare igiene, poi ex radici e
valutazione modelli in articolatore”) si osserva che non è
stata fatta una adeguata preliminare pianificazione
(rilassamento della muscolatura e ricerca della posizione
di confort con dispositivi di rilassamento) né una ceratura
diagnostica. Infine, gli impianti sono stati inseriti in
modo inadeguato (direzione scorretta, scarso mantenimento
dell'igiene, ecc.) il che ha comportato il fallimento di
tre impianti (quelli in posizione 22, 24 e 34) e la
necessità di intervenire con tecniche emendative
(applicazione di innesti) per gli impianti in posizione 44
e 46. Per quanto riguarda gli elementi estratti, appare
dubbia l'indicazione alla rimozione di 13, 22, 23 e 37
anche se certamente tali elementi erano compromessi” (così
alle pagine 16-18) .
Pag. 7 di 11
4. La valutazione del danno
I consulenti hanno così valutato il danno:
“I risultati della CTU prevedono la restituzione di
onorario per l'estrazione di 23, 34, 44 e 45, per la
devitalizzazione del 33, per la ricostruzione conservativa
del 43 e per gli impianti in posizione 36, 44 e 46 per un
importo complessivo di 2.920,00 €. A tale importo si
aggiunge il danno emergente legato alla necessità di
rimuovere gli impianti in posizione 22, 24 e 34 e di
rigenerare i siti chirurgici, di fare chirurgia
mucogengivale in posizione 22 e di eseguire delle
rigenerazioni sugli impianti in posizione 44 e 46, per un
importo totale di 4.700,00 €. L'importo complessivo
(restituzione di onorario + danno emergente) ammonta a
7.620,00 €.
Viene inoltre previsto un danno biologico permanente del 3-
3,5 % (per l'estrazione discutibile di 13, 23, 22 e 37),
una IBT (= temporanea biologica) di 30 giorni al 50% e di
25 giorni al 20% nonché una sofferenza di grado 2 per 30
mesi” (pagine 34 e 35 della relazione).
Il danno permanente – cumulabile con i 4.700 euro necessari per il “ripristino”, perché relativo all'estrazione di denti diversi – così come il danno temporaneo, vanno valutati in base alle attuali tabelle ex art 139 Cod. Ass..
Pertanto, considerata una indennità giornaliera di euro
Pag. 8 di 11 55,24 compreso il danno dinamico-relazionale e la sofferenza soggettiva, il danno risulta liquidabile come segue:
-euro 2.879,79 per 3- 3,5 punti di permanente;
-euro 828,60 per i 30 giorni di invalidità temporanea al
50%;
-euro 276,20 per i 25 giorni di invalidità temporanea al
20%.
Per un totale di euro 3.984,59 all'attualità.
Restituzione del corrispettivo + danno complessivo = euro
11.604,59.
5. La rivalsa di Parte_1
La condotta del dr non è caratterizzata da CP_1
colpa grave e non è una condotta del tutto dissonante rispetto all'ordinaria prestazione esigibile (si veda la
C.T.U.); dunque la responsabilità va suddivisa al 50%
ciascuno tra il sanitario e il soggetto che ha messo a disposizione dello stesso macchine e strumenti con i quali il sanitario ha operato.
La rivalsa va accolta quindi nel limite di euro 5.802,30.
6. La domanda nei confronti di Controparte_2
L'assicurazione non opera con riferimento alla domanda restitutoria del corrispettivo (euro 2.920), ma solo per la somma residua di euro 4.342,30( il 50% di euro 8.684,59).
Pag. 9 di 11
7. Le spese di lite.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo come da nota spese depositata da parte ricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa civile nr.
6549/2021 RG, così decide:
1.condanna al pagamento di euro 5.802,30 in CP_1
favore di oltre agli interessi dalla data Parte_1
del pagamento da parte di;
Parte_1
2. condanna a tenere manlevato Controparte_2
quanto ai pagamenti sub capo 1 della CP_1
sentenza, limitatamente ad euro 4.342,30, e sub capo 3
della sentenza;
3. condanna alla rifusione delle spese di CP_1
lite in favore di;
spese che si liquidano in Parte_1
euro 4.916 complessivamente per compenso professionale,
oltre ad euro 6,80 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
spesa di CTU a carico di
CP_1
Così deciso a Treviso in data 11/05/2025
Pag. 10 di 11 Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
Pag. 11 di 11