CA
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1051/2022 RGC promossa
DA
Parte_1
CF: ; C.F._1
Parte_2
CF: C.F._2
entrambi res.ti a Civitanova Marche (MC) alla via Colombo n. 590, ed entrambi in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori
e ; Pt_1 Persona_1 nato a [...] il [...]; Parte_1
CF: ; C.F._3
, nata a [...] il [...]; CP_1
CF: ; C.F._4
, nato a [...] il [...]; Parte_3
CF: ; C.F._5
, nata a [...] il [...]; Parte_4
CF: C.F._6
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Di Buono del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Civitanova Marche alla via del
Remo, n. 60;
(appellanti)
NEI CONFRONTI DI
in persona Controparte_2
del legale rapp.te p.t., con sede in Torrette di Ancona alla via Conca n. 71;
CF.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Galvani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona alla piazza della Repubblica n. 1/A;
pag. 2/11 (appellata)
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede Controparte_3
in Milano alla via Clerici n. 14;
CF: ; P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Brandoni del Foro di Ancona, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona alla piazza della
Repubblica n. 1/A;
(altra appellata)
, nato a [...] il [...]; Controparte_4
CF: C.F._7
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Facci del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna alla via de' Carbonesi
n. 12;
(altro appellato)
AVVERSO l'ordinanza ex art. 702 ter cpc del 05.10.2022 del Tribunale di
Ancona, resa in procedimento n. 5923/2021.
OGGETTO: responsabilità sanitaria.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 02.07.2024.
pag. 3/11 CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte gli appellanti come in epigrafe costituiti hanno impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata rigettata la domanda di impugnazione della transazione e risarcimento del danno dai medesimi avanzata nei confronti dell'
[...]
, della relativa compagnia di Controparte_2 Controparte_3
e del TU Controparte_4
Si sono costituiti nel grado gli appellati al fine di resistere all'impugnazione proposta e chiedere la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 02.07.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
pag. 4/11 Con l'atto di appello che occupa gli appellanti hanno impugnato la decisione di primo grado muovendo alla medesima le critiche che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Dopo aver ripercorso nel dettaglio la vicenda sanitaria e le fasi processuali che ne sono originate, gli appellanti – senza censurare le statuizioni di merito della decisione di primo grado – contestano invece la regolazione delle spese di lite, osservando innanzitutto che le stesse,
sussistendo soccombenza reciproca con riferimento ad alcune delle eccezioni sollevate dai resistenti in primo grado (odierni appellati), avrebbero dovuto essere compensate. In ogni caso, continuano gli appellanti, non sussistevano i presupposti per l'applicazione – invece avvenuta nella specie – dell'art. 4, co. 2 e
8 del DM 55/2014, come pure del terzo comma dell'art. 96 cpc, per la cui revoca essi pertanto hanno insistito.
Costituendosi in appello, tutte le parti appellate, evidenziata la mancata impugnazione delle statuizioni di merito della decisione (così passate in giudicato), hanno variamente evidenziato l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'avversa impugnazione, concludendo per la conferma della decisione gravata.
L'appello proposto è parzialmente fondato nei soli limiti appresso chiariti.
Deve innanzitutto essere rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'impugnazione proposta, sollevata da alcuni degli appellati, conseguente alla mancata censura delle statuizioni di merito assunte in primo grado. Se è
pag. 5/11 ben vero, difatti, che il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad una nuova regolazione delle spese è subordinato all'avvenuta riforma in tutto o in parte, nel merito, della sentenza impugnata, è anche vero però che tale potere, ovviamente, non può essere escluso allorchè la regolazione delle spese di lite costituisca (come nella specie) oggetto di specifico motivo di impugnazione (in tal senso, cfr. la stessa Cass., 27606/2019, indicata dagli eccepenti a sostegno delle proprie tesi).
Ciò chiarito, un primo motivo sulla base del quale gli appellanti censurano la regolazione delle spese di lite di primo grado consisterebbe nella reciproca soccombenza parziale, che andrebbe individuata nel fatto che alcune delle eccezioni preliminari sollevate dai resistenti in primo grado sarebbero state disattese. La tesi degli appellanti al riguardo, però, è palesemente infondata;
non vi è alcun dubbio difatti circa il fatto che la soccombenza dei medesimi in primo grado sia stata piena e completa per il fatto che le domande dai medesimi proposte sono state integralmente disattese. Ciò è sufficiente invero,
secondo i principi generali (che non vi è motivo di disattendere nella specie) per ritenere che del tutto legittimamente le spese di lite di primo grado siano state poste dalla decisione gravata a carico degli odierni appellanti.
Fermo quanto precede, appaiono invece fondate le censure degli appellanti in ordine alla quantificazione delle spese di lite sulla base delle disposizioni dell'art. 4 co. 2 e dell'art. 4 co. 8 del DM 55/2014, applicate dal Tribunale di pag. 6/11 Ancona. Non è innanzitutto condivisibile l'aumento del 30% previsto dall'art. 4
co. 2 cit. per il caso di difesa nei confronti di domande distinte avanzate da più
ricorrenti, avuto riguardo al fatto che, nel caso di specie, il fatto contestato come causa efficiente del danno era indiscutibilmente unico e la differenziazione delle pretese avanzate dai diversi ricorrenti era sostanzialmente costituita solo dalla diversa tipologia dei danni reclamati. Dovendosi così ritenere unica e comune la causa petendi, non è possibile qualificare come completamente autonome e diversificate (e pertanto tali da giustificare l'aumento tariffario in esame) le domande presentate dai ricorrenti odierni appellanti. Allo stesso modo non appare giustificata l'avvenuta applicazione dell'ulteriore aumento di 1/3
previsto per la manifesta infondatezza delle domande avanzate dai ricorrenti, a norma del co. 8 dell'art. 4 DM 55/2014. E difatti, pur avendo gli odierni appellanti introdotto domande rivelatesi indubbiamente infondate, non si individuano specifiche ragioni (né a tanto provvede neppure l'ordinanza impugnata) per ritenere le stesse manifestamente infondate al punto da giustificare l'applicazione della disposizione richiamata. E difatti, mentre la domanda di impugnazione della transazione da parte di Parte_1
è stata rigettata sulla base di articolate e argomentate questioni di
[...]
diritto, la declaratoria di prescrizione della domanda risarcitoria proposta dai congiunti del medesimo è stata fondata su complesse valutazioni concernenti il momento effettivo della percezione concreta del danno (con conseguente pag. 7/11 decorrenza del termine prescrizionale), come pure la domanda risarcitoria nei confronti del TU (seppure evidentemente quella meno fondata tra tutte) è
stata comunque rigettata sulla base di una approfondita valutazione del comportamento del consulente e non, anch'essa, di dati e/o elementi talmente evidenti e palesi da poter essere ritenuti preventivamente ed evidentemente percepibili come tali dai ricorrenti odierni appellanti. In altre parole, le articolate argomentazioni dispiegate dalla decisione gravata, all'esito dell'approfondita valutazione dell'intera vicenda, non consentono di ritenere affatto che le pretese avanzate dai ricorrenti / appellanti fossero da ritenersi ex ante talmente infondate da costituire domande temerarie o comunque valutabili alla stregua di un abuso dello strumento processuale. A tanto, d'altronde, non basta neppure la deduzione – invero l'unica sul punto – dell'ordinanza gravata volta a stigmatizzare l'evidente erroneità della richiesta di condanna solidale di tutti i resistenti per fatti nei confronti dei quali almeno alcuni di essi (il CP_4
nei confronti dell'errore diagnostico iniziale) apparivano evidentemente estranei. Pur dinanzi all'evidente erroneità della formulazione sul punto della pretesa, la stessa non può però né aver seriamente compromesso i diritti difensivi delle controparti, né tantomeno aver particolarmente impegnato il
Giudicante, il quale (in caso di accoglimento della domanda) ben avrebbe assai agevolmente potuto distinguere tra le varie posizioni di responsabilità.
pag. 8/11 La quantificazione delle spese di lite di primo grado in favore dei resistenti odierni appellati va dunque effettuata con riferimento ai soli valori medi della tariffa relativa allo scaglione applicato (senza contestazioni sul punto) relativo alle controversie di valore indeterminato, in modo così da condurre ad una liquidazione, in favore di ciascuno dei resistenti odierni appellati, di € 7.616,00=
oltre accessori.
Le osservazioni che precedono – quanto alla insussistenza nella condotta dei ricorrenti appellanti di profili di abuso del processo – rendono ragione anche del motivo di impugnazione concernente la condanna dei medesimi ex art. 96,
III co., cpc, che del pari appare fondato. Premesso che anche ai fini dell'applicazione del disposto di tale norma non può mai prescindersi dalla violazione di quel grado minimo di diligenza della parte che consente alla stessa di avvertire facilmente l'evidente ed assoluta infondatezza o inammissibilità della propria pretesa, non essendo invece sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, della stessa (cfr. Cass., SS.UU., 9912/2018), il punto è che, come s'è già spiegato, non si individuano nel comportamento processuale dei ricorrenti appellanti seri ed inequivoci elementi di pretestuosità
dell'azione e/o di manifesta inconsistenza giuridica ex ante delle proprie pretese, e dunque non è possibile ritenere che gli stessi abbiano comunque realizzato un fatto di abuso del processo (cfr. Cass., 12455/2022).
pag. 9/11 La disposta condanna ex art. 96 III co cpc in favore della parte
[...]
deve pertanto essere revocata. CP_4
Le spese di lite del grado, in considerazione della soccombenza reciproca tra le parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
• Condanna in solido tra loro e Parte_1 [...]
in proprio e nella qualità di esercenti la potestà Parte_2
genitoriale sui minori e , nonché Pt_1 Persona_1 [...]
, , e a Parte_1 CP_1 Parte_3 Parte_4
rimborsare a Controparte_2
e le spese processuali Controparte_3 Controparte_4
di lite di primo grado, che liquida, per ciascuno di essi, in € 7.616,00=
oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Revoca la condanna ex art. 96, III co., cpc, disposta in primo grado a carico degli odierni appellanti e a favore di;
Controparte_4
• Fermo il resto;
• Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite di appello.
pag. 10/11 Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 17.12.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1051/2022 RGC promossa
DA
Parte_1
CF: ; C.F._1
Parte_2
CF: C.F._2
entrambi res.ti a Civitanova Marche (MC) alla via Colombo n. 590, ed entrambi in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori
e ; Pt_1 Persona_1 nato a [...] il [...]; Parte_1
CF: ; C.F._3
, nata a [...] il [...]; CP_1
CF: ; C.F._4
, nato a [...] il [...]; Parte_3
CF: ; C.F._5
, nata a [...] il [...]; Parte_4
CF: C.F._6
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Di Buono del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Civitanova Marche alla via del
Remo, n. 60;
(appellanti)
NEI CONFRONTI DI
in persona Controparte_2
del legale rapp.te p.t., con sede in Torrette di Ancona alla via Conca n. 71;
CF.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Galvani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona alla piazza della Repubblica n. 1/A;
pag. 2/11 (appellata)
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede Controparte_3
in Milano alla via Clerici n. 14;
CF: ; P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Brandoni del Foro di Ancona, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona alla piazza della
Repubblica n. 1/A;
(altra appellata)
, nato a [...] il [...]; Controparte_4
CF: C.F._7
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Facci del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna alla via de' Carbonesi
n. 12;
(altro appellato)
AVVERSO l'ordinanza ex art. 702 ter cpc del 05.10.2022 del Tribunale di
Ancona, resa in procedimento n. 5923/2021.
OGGETTO: responsabilità sanitaria.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 02.07.2024.
pag. 3/11 CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte gli appellanti come in epigrafe costituiti hanno impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata rigettata la domanda di impugnazione della transazione e risarcimento del danno dai medesimi avanzata nei confronti dell'
[...]
, della relativa compagnia di Controparte_2 Controparte_3
e del TU Controparte_4
Si sono costituiti nel grado gli appellati al fine di resistere all'impugnazione proposta e chiedere la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 02.07.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
pag. 4/11 Con l'atto di appello che occupa gli appellanti hanno impugnato la decisione di primo grado muovendo alla medesima le critiche che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Dopo aver ripercorso nel dettaglio la vicenda sanitaria e le fasi processuali che ne sono originate, gli appellanti – senza censurare le statuizioni di merito della decisione di primo grado – contestano invece la regolazione delle spese di lite, osservando innanzitutto che le stesse,
sussistendo soccombenza reciproca con riferimento ad alcune delle eccezioni sollevate dai resistenti in primo grado (odierni appellati), avrebbero dovuto essere compensate. In ogni caso, continuano gli appellanti, non sussistevano i presupposti per l'applicazione – invece avvenuta nella specie – dell'art. 4, co. 2 e
8 del DM 55/2014, come pure del terzo comma dell'art. 96 cpc, per la cui revoca essi pertanto hanno insistito.
Costituendosi in appello, tutte le parti appellate, evidenziata la mancata impugnazione delle statuizioni di merito della decisione (così passate in giudicato), hanno variamente evidenziato l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'avversa impugnazione, concludendo per la conferma della decisione gravata.
L'appello proposto è parzialmente fondato nei soli limiti appresso chiariti.
Deve innanzitutto essere rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'impugnazione proposta, sollevata da alcuni degli appellati, conseguente alla mancata censura delle statuizioni di merito assunte in primo grado. Se è
pag. 5/11 ben vero, difatti, che il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad una nuova regolazione delle spese è subordinato all'avvenuta riforma in tutto o in parte, nel merito, della sentenza impugnata, è anche vero però che tale potere, ovviamente, non può essere escluso allorchè la regolazione delle spese di lite costituisca (come nella specie) oggetto di specifico motivo di impugnazione (in tal senso, cfr. la stessa Cass., 27606/2019, indicata dagli eccepenti a sostegno delle proprie tesi).
Ciò chiarito, un primo motivo sulla base del quale gli appellanti censurano la regolazione delle spese di lite di primo grado consisterebbe nella reciproca soccombenza parziale, che andrebbe individuata nel fatto che alcune delle eccezioni preliminari sollevate dai resistenti in primo grado sarebbero state disattese. La tesi degli appellanti al riguardo, però, è palesemente infondata;
non vi è alcun dubbio difatti circa il fatto che la soccombenza dei medesimi in primo grado sia stata piena e completa per il fatto che le domande dai medesimi proposte sono state integralmente disattese. Ciò è sufficiente invero,
secondo i principi generali (che non vi è motivo di disattendere nella specie) per ritenere che del tutto legittimamente le spese di lite di primo grado siano state poste dalla decisione gravata a carico degli odierni appellanti.
Fermo quanto precede, appaiono invece fondate le censure degli appellanti in ordine alla quantificazione delle spese di lite sulla base delle disposizioni dell'art. 4 co. 2 e dell'art. 4 co. 8 del DM 55/2014, applicate dal Tribunale di pag. 6/11 Ancona. Non è innanzitutto condivisibile l'aumento del 30% previsto dall'art. 4
co. 2 cit. per il caso di difesa nei confronti di domande distinte avanzate da più
ricorrenti, avuto riguardo al fatto che, nel caso di specie, il fatto contestato come causa efficiente del danno era indiscutibilmente unico e la differenziazione delle pretese avanzate dai diversi ricorrenti era sostanzialmente costituita solo dalla diversa tipologia dei danni reclamati. Dovendosi così ritenere unica e comune la causa petendi, non è possibile qualificare come completamente autonome e diversificate (e pertanto tali da giustificare l'aumento tariffario in esame) le domande presentate dai ricorrenti odierni appellanti. Allo stesso modo non appare giustificata l'avvenuta applicazione dell'ulteriore aumento di 1/3
previsto per la manifesta infondatezza delle domande avanzate dai ricorrenti, a norma del co. 8 dell'art. 4 DM 55/2014. E difatti, pur avendo gli odierni appellanti introdotto domande rivelatesi indubbiamente infondate, non si individuano specifiche ragioni (né a tanto provvede neppure l'ordinanza impugnata) per ritenere le stesse manifestamente infondate al punto da giustificare l'applicazione della disposizione richiamata. E difatti, mentre la domanda di impugnazione della transazione da parte di Parte_1
è stata rigettata sulla base di articolate e argomentate questioni di
[...]
diritto, la declaratoria di prescrizione della domanda risarcitoria proposta dai congiunti del medesimo è stata fondata su complesse valutazioni concernenti il momento effettivo della percezione concreta del danno (con conseguente pag. 7/11 decorrenza del termine prescrizionale), come pure la domanda risarcitoria nei confronti del TU (seppure evidentemente quella meno fondata tra tutte) è
stata comunque rigettata sulla base di una approfondita valutazione del comportamento del consulente e non, anch'essa, di dati e/o elementi talmente evidenti e palesi da poter essere ritenuti preventivamente ed evidentemente percepibili come tali dai ricorrenti odierni appellanti. In altre parole, le articolate argomentazioni dispiegate dalla decisione gravata, all'esito dell'approfondita valutazione dell'intera vicenda, non consentono di ritenere affatto che le pretese avanzate dai ricorrenti / appellanti fossero da ritenersi ex ante talmente infondate da costituire domande temerarie o comunque valutabili alla stregua di un abuso dello strumento processuale. A tanto, d'altronde, non basta neppure la deduzione – invero l'unica sul punto – dell'ordinanza gravata volta a stigmatizzare l'evidente erroneità della richiesta di condanna solidale di tutti i resistenti per fatti nei confronti dei quali almeno alcuni di essi (il CP_4
nei confronti dell'errore diagnostico iniziale) apparivano evidentemente estranei. Pur dinanzi all'evidente erroneità della formulazione sul punto della pretesa, la stessa non può però né aver seriamente compromesso i diritti difensivi delle controparti, né tantomeno aver particolarmente impegnato il
Giudicante, il quale (in caso di accoglimento della domanda) ben avrebbe assai agevolmente potuto distinguere tra le varie posizioni di responsabilità.
pag. 8/11 La quantificazione delle spese di lite di primo grado in favore dei resistenti odierni appellati va dunque effettuata con riferimento ai soli valori medi della tariffa relativa allo scaglione applicato (senza contestazioni sul punto) relativo alle controversie di valore indeterminato, in modo così da condurre ad una liquidazione, in favore di ciascuno dei resistenti odierni appellati, di € 7.616,00=
oltre accessori.
Le osservazioni che precedono – quanto alla insussistenza nella condotta dei ricorrenti appellanti di profili di abuso del processo – rendono ragione anche del motivo di impugnazione concernente la condanna dei medesimi ex art. 96,
III co., cpc, che del pari appare fondato. Premesso che anche ai fini dell'applicazione del disposto di tale norma non può mai prescindersi dalla violazione di quel grado minimo di diligenza della parte che consente alla stessa di avvertire facilmente l'evidente ed assoluta infondatezza o inammissibilità della propria pretesa, non essendo invece sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, della stessa (cfr. Cass., SS.UU., 9912/2018), il punto è che, come s'è già spiegato, non si individuano nel comportamento processuale dei ricorrenti appellanti seri ed inequivoci elementi di pretestuosità
dell'azione e/o di manifesta inconsistenza giuridica ex ante delle proprie pretese, e dunque non è possibile ritenere che gli stessi abbiano comunque realizzato un fatto di abuso del processo (cfr. Cass., 12455/2022).
pag. 9/11 La disposta condanna ex art. 96 III co cpc in favore della parte
[...]
deve pertanto essere revocata. CP_4
Le spese di lite del grado, in considerazione della soccombenza reciproca tra le parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
• Condanna in solido tra loro e Parte_1 [...]
in proprio e nella qualità di esercenti la potestà Parte_2
genitoriale sui minori e , nonché Pt_1 Persona_1 [...]
, , e a Parte_1 CP_1 Parte_3 Parte_4
rimborsare a Controparte_2
e le spese processuali Controparte_3 Controparte_4
di lite di primo grado, che liquida, per ciascuno di essi, in € 7.616,00=
oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Revoca la condanna ex art. 96, III co., cpc, disposta in primo grado a carico degli odierni appellanti e a favore di;
Controparte_4
• Fermo il resto;
• Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite di appello.
pag. 10/11 Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 17.12.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 11/11