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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/09/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 3403 del 2025 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
(cod. fisc.: ) nata il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 DE EC (NA) ed ivi residente a[...] - cittadinanza italiana - rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Borzelleca (cod. fisc.: - CodiceFiscale_2 in virtù di procura alle liti resa su foglio separato, allegata alla busta telematica, estratta per scansione, attestata conforme al suo originale e da intendersi apposta in calce al ricorso, con domicilio eletto in Torre Annunziata (NA) alla Via Gino Alfani n° 45
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.6.2025, l'istante in epigrafe, premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e della condizione di handicap, con connotazione di gravità, evidenziava che a seguito della pregressa fase (R.G. 5677 del 2024 ) i benefici erano stati riconosciuti solo dal mese di ottobre 2024. Tanto premesso, dedotta la illegittimità della decorrenza attribuita dal ctu, adiva questo Tribunale chiedendo, previa nomina di nuovo consulente, la retrodatazione dei predetti benefici, sin dalla domanda. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l' . CP_1 Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, ritenuta la superfluità di qualsiasi ulteriore istruttoria, letto l'art. 127 ter c.p.c., decideva la causa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** L'opposizione deve essere respinta. Invero, la parte ricorrente ha impugnato l'accertamento sanitario svolto nella pregressa fase solo limitatamente alla decorrenza. Invero, il ctu aveva così concluso: “..La ricorrente è affetta da un complesso morboso in cui il deficit cognitivo e la patologia articolare hanno il maggior potenziale invalidante. Difatti dal raccordo anamnestico si evince la comparsa di disturbi cognitivi insorti da alcuni anni, e divenuti più evidenti nell'ultimo periodo. La consultazione Geriatrica di Ottobre 2024 ha diagnosticato una VCC con deficit mnesici, turbe comportamentali con deflessione del tono umorale.
1 Non sono presenti esami strumentali che evidenziano chiare alterazioni su base Vascolare Cronica. Alla consultazione odierna la ricorrente ha manifestato una scarsa partecipazione affettiva e di collaborazione al colloquio, in presenza di un severo deficit cognitivo, e disorientamento S-T. È affetta da un quadro di artrosi polidistrettuale con interessamento di spalle, rachide ed arti inferiori in particolar modo. In atti sono presenti le due consulenze ASL dell'Ortopedico del 23/01/2020 e quella Fisiatrica del 05/10/2023 che diagnosticano “una limitazione funzionale del rachide cervicale con dolorabilità, e contrattura antalgica della muscolatura paravertebrale nel tratto C4-C5-C6, limitazione algo funzionale della spalla sinistra per esiti post traumatici da cui riportava esito distorsivo contusivo e deficit dell'abduzione. Ipostenia della marcia in metatarsalgia, ridotta forza per le abilità comuni con ipostenia”. La ricorrente ha presentato alla visita odierna una deambulazione che avviene a piccoli passi eseguibile solo con l'aiuto di terzi, l'andatura è apparsa incerta e precaria per mancanza di equilibrio. I cambi posturali sono sembrati non autonomi per mancanza di equilibrio. Ha mostrato difficoltà severa nell'alzarsi dalla sedia per spostarsi sul lettino da visita con la necessità di aiuto da parte del familiare presente e non senza difficoltà. Non riesce a mantenere la stazione eretta se non per pochi minuti, avendo la necessità di sedersi. Il deficit della deambulazione e dei cambi posturali è tale da poter definire la ricorrente impossibilitata alla deambulazione autonoma. Le difficoltà evidenziate alla deambulazione, di concerto con il severo decadimento cognitivo evidenziato, determinano la impossibilità ad eseguire in autonomia gli atti comuni dell'esistenza.In altre parole, è possibile affermare che la ricorrente allo stato non è in grado di deambulare in autonomia né di attendere autonomamente ai bisogni primari della propria persona e pertanto per la stessa si configurano gli estremi per la concessione della indennità di accompagnamento. Si ritiene che la ricorrente, per il progressivo aggravarsi del proprio complesso morboso, abbia integrato solo recentemente i necessari requisiti per la concessione della indennità de quo che potrà essere posta da Ottobre 2024 epoca nella quale il consulto dello specialista Geriatra ASL evidenziava “Alla Scala di valutazione che funzionale globale GEFI risulta non autosufficiente con un indice pari a 460. ADL 1/6, IADL 0/8”. Al complesso morboso poco aggiungono le altre patologie individuate che comunque contribuiscono a ridurre le scarse capacità autonomiche residue della ricorrente. La parte ricorrente ha contestato la decorrenza, evidenziando che “ il quadro clinico della sig.ra , desumibile dal supporto cartolare ed in particolare dai referti Parte_1 del 2023 è pressoché sovrapponibile a quello descritto dal Dott. all'esito Persona_1 dell'esame obiettivo ed evidenzia la risalenza nel tempo del requisito sanitario, correttamente fotografato dal consulente tecnico”. Le deduzioni attoree non sono condivisibili. Invero, il Certificato Medico Relazione Visita Geriatrica ASL SA Dr.ssa del Per_2 07/11/2023 attesta “Poliartrosi con deficit alla deambulazione autonoma” ed il certificato Certificato Medico Relazione Visita Fisiatrica del 05/10/2023 attesta: “Paziente oncologico in osservazione per lesione poliposa del colon ed esiti di spinalioma recidivante che hanno richiesto cure CHT, RT nel corso degli anni. EO: atteggiamento scoliotico con dismetria pelvica moderata, limitazione algo funzionale della spalla sinistra per esiti post traumatici da cui riportava esito distorsivo contusivo e deficit dell'abduzione. Ipostenia della marcia in metatarsalgia. Mobilità personale conservata con limitazione dell'abduzione della spalla sinistra nelle mansioni domestiche e ridotta forza per le abilità comuni con ipostenia. Forte stato ansioso reattivo. Conclusioni: suggerita calzatura ortopedica per piede artrosico”. E' evidente che da tali documenti non può ritenersi provata la più grave condizione sanitaria, necessaria a fruire dei benefici invocati. Le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche,
2 ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dal consulente di parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004). Inoltre, parte istante non ha addotto alcun elemento documentale a sostegno della rivendicata retrodatazione del beneficio. La richiesta, pertanto, appare del tutto immotivata e non corroborata di significativi spunti di indagine. L'analisi operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale. Il ctu ha adeguatamente motivato in ordine alla decorrenza. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico. Se è vero che la giurisprudenza relativa a tale ipotesi (da ultimo Cass. sez. 6 – L n. 1652/12 e sez. lav. n. 569/11) si è sviluppata in materia di appelli o ricorso in cassazione nei confronti di sentenza di rigetto che avevano recepito le conclusioni peritali, tuttavia, non vi è motivo per non utilizzare il medesimo criterio al fine di valutare se è necessario disporre chiarimenti, supplementi o rinnovi peritali In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e dall'elaborato redatto nella pregressa fase (cui integralmente si rinvia) si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. L'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, deve essere omologato l'accertamento svolto nella pregressa fase, ovvero deve ritenersi accertata la condizione sanitaria per fruire della indennità di accompagnamento e la condizione di handicap con connotazione di gravità dal mese di ottobre 2024. Letto l'art. 152 disp att. c.p.c., nulla per le spese.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa l'accertamento sanitario come da perizia depositata nel giudizio n. R.G. 5677 del 2024; nulla per le spese. Torre Annunziata, 16.9.2025 Il Giudice
dott.ssa Marianna Molinario
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