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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/06/2025, n. 5318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5318 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4132 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. MODONESI MICHELE, domicilio eletto presso CP_1 P.IVA_1 il suo studio in Milano, piazza Giuseppe Grandi n. 7;
-attore-
CONTRO
, con gli avv. SIMONETTI LUCA e PERSICO GIUSEPPE, indirizzo di posta Controparte_2
elettronica certificata: ; Email_1
, con gli avv. SIMONETTI LUCA e PERSICO GIUSEPPE, Controparte_3
indirizzo di posta elettronica certificata: ; Email_1
-convenuti-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 29 gennaio 2025 fissato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attore ha agito in giudizio nei confronti dei convenuti deducendo di avere concluso in data 7 marzo
2017 con il convenuto , società di diritto inglese, un contratto di associazione in Controparte_2 partecipazione che vede l'attore quale associato e il convenuto quale associante, Controparte_2 contratto in seguito sostituito da altro di analogo contenuto datato 9-18 maggio 2018; di avere dato esecuzione al contratto, fornendo l'apporto promesso -consistente in promozione di acquisto e vendita di metalli- e ricevendo la promessa partecipazione nell'utile (in misura del 40%, in seguito elevata al
50%); di avere modificato il contratto in data 6 febbraio 2020, in accordo con il convenuto
[...]
, prevedendo che la parte associante fosse composta non solo dal convenuto CP_2 CP_4
[...
[...] , ma anche da un altro soggetto dal medesimo designato;
di aver ricevuto la designazione,
[...] all'uopo, del convenuto , che la accettò partecipando all'esecuzione del Controparte_3 contratto;
di avere condiviso con il convenuto previsioni di utile per l'anno 2021 pari Controparte_2
a circa € 600.000,00, da suddividersi a metà come da accordi;
di avere, al contrario, subito l'inadempimento dei convenuti, i quali a partire dal 27 gennaio 2021 si rifiutarono di portare avanti gli affari.
L'attore ha argomentato, in diritto, come la decisione dei convenuti di sottrarsi all'adempimento del contratto costituisca un grave inadempimento delle obbligazioni su di loro gravanti. Su tali basi l'attore ha domandato, in citazione, che il contratto sia risolto per inadempimento dei convenuti e che essi siano condannati al risarcimento del danno, indicato nel lucro cessante (mancata percezione dell'utile sperato) e nel danno emergente (lesione della reputazione commerciale). L'attore ha inoltre domandato che i convenuti siano condannati a pagare a suo favore la somma, prevista in contratto, per il caso in cui la parte associante avesse inviato disdetta volta ad evitare il rinnovo automatico per il decennio 2028-2038.
Il convenuto , costituitosi in giudizio, non ha negato la conclusione del contratto con Controparte_2
l'attore, del quale sostiene una qualificazione come agenzia, e non come associazione in partecipazione. Egli ha negato qualsiasi propria inadempimento, argomentando come la decisione del mese di gennaio 2021 di sospendere, e non di cessare definitivamente, l'esecuzione degli affari previsti nel contratto dipese dall'«abbandono del mercato delle commodity da parte delle banche», ciò che rese, di fatto, impossibile munirsi della liquidità necessaria per le onerosi operazioni di acquisto e vendita dei metalli. Il convenuto ha piuttosto argomentato come fu l'attore Controparte_2 che, nel mese di settembre dell'anno 2021, rifiutò di proseguire nell'adempimento del contratto, ritenendo insufficienti operazioni di volume pari a un camion di rame per volta;
ha inoltre dedotto che l'attore rifiutò di prestare il proprio apporto anche con riferimento a un affare proposto nel mese di luglio 2021 (vendita di 400 t di “226”, lingotti in lega di alluminio). Previa contestazione del danno invocato e della pretesa di ottenere l'indennità per la cessazione del contratto, il convenuto
[...]
ha concluso, in comparsa di risposta, perché le domande dell'attore siano respinte e perché CP_2 il contratto sia invece risolto per inadempimento dell'attore.
Il convenuto , società interamente controllata dal convenuto Controparte_3 CP_2
e difesa a mezzo degli stessi difensori, si è costituito in giudizio formulando difese analoghe a
[...] quelle sopra esaminate. Ha inoltre contestato di avere mai preso parte al contratto fra l'attore e il convenuto , posto che il suo ruolo fu invece quello di mero repo buyer, vale a dire Controparte_2 soggetto destinato a comprare metalli per contestualmente rivenderli al convenuto , Controparte_2 con sovrapprezzo modesto, sì da limitare l'esposizione del proprio controllante rispetto al ceto
2 bancario. Su tali basi ha concluso perché le domande dell'attore nei suoi confronti siano respinte.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 29 gennaio 2025, previo decorso dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
2. Sul contratto in essere fra l'attore e il convenuto Controparte_2
Il contratto in essere fra le parti, redatto in inglese e munito dall'attore di traduzione in lingua italiana
(doc. 1 e 1-bis attore), denominato «CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE», prevede quanto segue.
L'associante-convenuto , ivi descritto quale imprenditore nel commercio di metalli, Controparte_2 interessato a entrare in nuovi settori di mercato, accettò il contributo dell'associato-attore, ivi descritto come dotato di contatti, mezzi e strumenti necessari per promuovere operazioni commerciali nel mercato dei metalli.
In particolare (clausola n. 1), l'attore promise di promuovere l'acquisto e vendita di tali beni, contattando le controparti contrattuali, facendo loro visita, proponendo l'operazione di acquisto o vendita, concordando il prezzo, raccogliendo gli ordini, organizzando il trasporto, con esclusiva per il territorio italiano concessa dal convenuto Controparte_2
Il convenuto , informato delle attività svolte, avrebbe gestito il rapporto economico Controparte_2 con fornitori e clienti, avrebbe proceduto a pagamenti e incassi, avrebbe gestito i rapporti con i terzi dal punto di vista contabile, amministrativo e fiscale.
Quale corrispettivo, l'attore avrebbe avuto diritto al 40% dell'utile netto di ciascuna singola operazione (percentuale in seguito elevata di comune accordo al 50%); secondo il medesimo criterio le parti avrebbero suddiviso le perdite (clausola n. 2).
Alla clausola n. 3, Gestione dell'attività, è previsto quanto segue: «L'Associata [l'attore, n.d.r.] si occuperà in maniera esclusiva della gestione dell'attività; l'Associante [il convenuto CP_2
[...
, n.d.r.] avrà comunque diritto di ricevere dall'Associata notizie sull'andamento dell'attività.
L'Associata ha facoltà di verificare in ogni momento, anche a mezzo di consulenti di fiducia, le scritture contabili dell'Associante in relazione all'attività oggetto del presente contratto».
Il convenuto avrebbe dovuto rendicontare mese per mese gli utili o le perdite, con Controparte_2 pagamento delle somme dovute all'attore previa emissione di fattura (clausola n. 4).
Il contratto prevede una durata decennale, con rinnovo automatico per un periodo di uguale durata salva disdetta da formularsi a mezzo di lettera raccomandata inviata almeno dodici mesi prima della scadenza. Ove la disdetta fosse provenuta dal convenuto , allora questi sarebbe stato Controparte_2 obbligato a pagare all'attore un'indennità computata secondo il criterio ivi indicato.
3 Passate in rassegna le obbligazioni poste a carico di ciascuna delle parti, occorre dare una qualificazione del negozio giuridico.
Come visto, l'attore ne propugna una qualificazione quale associazione in partecipazione ai sensi degli art. 2549 e s. c.c., in linea con il nomen juris scelto dalle parti.
Il convenuto contesta tale qualificazione, ritenendo al riguardo incompatibile con lo Controparte_2 schema la previsione per cui a gestire i singoli affari sarebbe stato l'attore-associato, e non invece il convenuto . Argomenta invece come il contratto debba essere qualificato Controparte_5 come agenzia, di cui presenterebbe tutti gli elementi caratteristici (l'attore-agente si obbligò a promuovere la conclusione di contratti per conto del convenuto Euro Alloys Ltd-preponente, in cambio di una provvigione formulata quale quota degli utili;
all'attore-agente fu conferito il diritto di ispezionare la contabilità del convenuto Euro Alloys Ltd-preponente; il diritto alla provvigione fu pattuito come dipendente all'incasso in favore del preponente;
indennità per mancato rinnovo;
esclusiva).
Al riguardo, ritiene il Tribunale che correttamente l'attore abbia sostenuto, in giudizio, una qualificazione del contratto come associazione in partecipazione.
È noto infatti che con tale contratto tipico l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari determinati verso il corrispettivo di un determinato apporto (art. 2549 c.c.). È vietato, per l'associante, di attribuire partecipazioni ad altri associati senza il loro consenso (art. 2550 c.c.). I debiti e i crediti che sorgono per effetto dell'attività d'impresa o del compimento dell'affare fanno capo all'associante (art. 2551 c.c.). Non c'è esercizio in comune dell'attività economica, che rimane di esclusiva pertinenza dell'associante, spettando invece all'associato eventuali diritti di controllo sull'impresa o sull'affare se previsti nel contratto (art. 2552
c.c.).
Proprio tale ultima disposizione non trova corrispondenza con le clausole del contratto, laddove è invece previsto che gli affari siano portati avanti dall'associato (clausola n. 3).
L'innegabile deviazione rispetto allo schema legale, correttamente rilevata dalla difesa del convenuto
, non comporta tuttavia, quale conseguenza, che allora il contratto cessi di essere Controparte_2 qualificabile come associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 2549 e s. c.c..
Difatti, la disposizione di cui all'art. 2552 c.c. è considerata dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento che si condivide, derogabile dalle parti, le quali ben possono prevedere che, invece, la gestione dell'impresa o dell'affare spetti all'associato, che si trova così a essere inserito nell'impresa dell'associante quale institore (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20189 del 08/10/2015; Sez. 3, Sentenza n.
1191 del 07/02/1997). Ciò purché egli «ripeta i propri poteri dall'associante», come indicato nella motivazione delle sentenze appena richiamate: significa che, invece, la disposizione di cui all'art. 4 2551 c.c., che assegna solo all'associante debiti e crediti dell'impresa, e dunque la qualifica di imprenditore, non può essere derogata dalle parti.
Come già riconosciuto lecito e valido dalla Corte di cassazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15175 del
24/11/2000), l'apporto fornito dall'associato può «consistere anche nell'attività di intermediazione per la conclusione di determinati affari», come nel caso di specie.
Emerge allora che nel caso di specie le parti concordarono un apporto dell'associato-attore consistente in una complessa attività di intermediazione per la conclusione degli affari di acquisto e vendita di metalli, oltre ad attività attinenti la fase esecutiva (come la cura del trasporto). Coerente con la natura di tale apporto, si pone la disposizione della clausola n. 3, che addossa allora sull'associato anche l'onere di gestire l'attività economica consistente proprio nel propiziare e dare esecuzione a tali acquisti e vendite, fermo restando che la titolarità dei contratti d'impresa rimane sempre in capo all'associante e che solo lui acquista diritti e obblighi nei confronti dei terzi.
Diversamente, poi, rispetto a quanto sostenuto dal convenuto, il rapporto contrattuale non è certo qualificabile come agenzia: all'attore non è infatti attribuita alcuna “retribuzione” (art. 1742 c.c.), ma solo la prospettiva, del tutto aleatoria, di partecipare agli eventuali utili netti degli affari. L'attore rischia poi di dovere partecipare pure delle perdite dell'attività, elemento, anch'esso, proprio dell'associato che si ritiene del tutto incompatibile con la figura dell'agente, che ha diritto alla provvigione a prescindere dalla redditività dell'impresa del proprio preponente.
Su tali premesse possono dunque essere esaminate le domande avanzate dall'attore nei confronti dei convenuti.
*
3. Sulle reciproche domande di risoluzione per inadempimento formulate.
Come visto, l'attore e il convenuto si imputano reciproci, gravi inadempimenti e Controparte_2 chiedono, entrambi, che il contratto sia risolto per fatto e colpa dell'altro. In questo senso, deve intendersi che la comparsa di risposta del convenuto contenga una domanda Controparte_2 riconvenzionale di questo oggetto.
Infine, anche il convenuto ha formulato, con la prima memoria istruttoria, Controparte_3 domanda subordinata di risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore.
In punto di ammissibilità delle reciproche domande di risoluzione, anche in questo caso occorre dare seguito alla giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto come l'associazione in partecipazione sia un contratto a prestazioni corrispettive, cui è applicabile la disposizione di cui all'art. 1453 c.c. sulla risoluzione per inadempimento (Cass. 10496/2020, in motivazione, richiamata dall'attore in atti).
Nel merito, è evidente che la risoluzione è imputabile al convenuto : con lettera del Controparte_2
5 27 gennaio 2021, egli ha significato la sospensione temporanea delle attività di cui al contratto, sino al 30 aprile 2021 (doc. 21 attore); con lettera del 12 aprile 2021, egli si è nuovamente rifiutato di procedere con l'adempimento del contratto, disponendone una sospensione a tempo indeterminato
(doc. 22 attore); con lettera del 30 luglio 2021, il convenuto si è ancora rifiutato di Controparte_2 concludere contratti quali quelli propiziati dall'attore e ha comunicato quanto segue: «Respingiamo le vostre accuse di violazione del contratto, nulla nel suddetto accordo impone che le operazioni vengano effettuate da e abbiamo rispettato tutte le clausole dell'accordo» (doc. 24 Controparte_2 attore); con successiva lettera del 26 agosto 2021, l'attore ha manifestato la volontà di risolvere il contratto per grave inadempimento (doc. 25 attore).
Dal punto di vista oggettivo, l'inadempimento è conclamato: «L'inerzia totale o comunque il mancato perseguimento da parte dei fini cui è preordinata l'attività di gestione dell'impresa o dell'affare costituente oggetto del contratto sinallagmatico di associazione in partecipazione può legittimare
l'azione di risoluzione per inadempimento secondo le regole di cui agli artt. 1453 1454 cod. civ., anche nel caso in cui il contratto medesimo non preveda particolari controlli dell'associato o termini per l'inadempimento dell'obbligo assunto dalla controparte, qualora - secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice del merito - il suddetto comportamento omissivo si protragga oltre ogni ragionevole tolleranza» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6701 del 02/06/1992).
Nel caso di specie l'inadempimento si è protratto per circa otto mesi ed è stato accompagnato dalla affermazione del debitore secondo cui egli non fosse, in realtà, obbligato ad alcunché, come se la conduzione dell'impresa o dell'affare fosse una facoltà, e non un obbligo, dell'associante.
È dunque giustificata la condanna dell'attore il quale, già negli otto mesi di unilaterale “sospensione”,
e poi successivamente, si è rifiutato di fornire ulteriore apporto sub specie di ausilio e intermediazione nella conclusione di sporadici contratti.
Dal punto di vista soggettivo, è chiaro come le difese del convenuto non gli giovino: Controparte_2 la difficoltà a reperire finanziamenti bancari non vale certo a rendere impossibile la sua prestazione, ben potendo la difficoltà essere superata tramite apporto di capitali da parte dei soci, ricerca di finanziamenti da altre fonti, emissione di titoli a favore del pubblico o di singoli investitori... In altre parole, trattasi di questione che attiene l'organizzazione d'impresa del convenuto e CP_2 CP_2 il modo in cui essa è condotta;
come tale, la difesa può in alcun modo giustificare l'inadempimento delle obbligazioni pattuite in favore dell'attore.
Venendo, infine, alla posizione del convenuto , è evidente, a parere del Controparte_3
Tribunale, come egli giunse a fare parte del contratto, quale associante insieme al convenuto
[...]
, a partire dal 6 febbraio 2020. Difatti, non è contestato, ed è documentato, che in tale data CP_2 le parti originarie del contratto lo modificarono per ammettere la partecipazione di una società
6 controllata dal convenuto;
che in pari data fu designata proprio la società convenuta Controparte_2
; che in pari data cominciarono e esplicarsi gli effetti di tale designazione, Controparte_3 posto che fu il convenuto , e non il convenuto , ad Controparte_3 CP_2 CP_2 acquistare il metallo dal venditore reperito in quella occasione dall'attore.
Trattasi, si ripete, di società interamente controllata dal convenuto , sì che non è Controparte_2 sostenibile che essa partecipasse all'operazione senza avere la consapevolezza del suo ruolo e del rapporto negoziale in cui venne inserita.
Il contratto prodotto come doc. 1 attore, denominato «CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN
PARTECIPAZIONE» (dalla relativa traduzione in lingua italiana) datato 9-18 maggio 2018 deve dunque essere risolto per inadempimento dei convenuti.
*
4. Sulle domanda di condanna dell'attore.
Le domande di condanna avanzate dall'attore sono tutte infondate, come di seguito.
In primo luogo, difettano evidentemente i presupposti per la domanda di condanna al pagamento della somma prevista per il caso in cui la parte associante avesse formulato tempestiva disdetta al fine evitare il rinnovo automatico del contratto per il secondo decennio di efficacia, posto che nel caso di specie il contratto è venuto meno per effetto della risoluzione giudiziale domandata dall'attore.
In secondo luogo, sono del tutto indimostrati i danni azionati.
Quanto al lucro cessante, l'attore allega la ragionevole prospettiva che l'impresa generasse utili per le parti per il residuo periodo di efficacia del contratto, ma omette completamente di considerare e valorizzare l'entità del suo apporto. Appare chiaro come nel caso di specie, a prescindere dal fatto che l'impresa o gli affari di cui al contratto per cui è causa generassero un utile o meno, comunque l'attore si era obbligato a fornire un apporto, per sua natura oneroso, consistente nella complessa attività di intermediazione, supporto alla conclusione dei contratti, cura della fase esecutiva.
Nella prospettiva dell'associato, il mancato guadagno non coincide, dunque, con l'importo perduto della partecipazione all'utile dell'impresa o dell'affare; da esso, deve infatti essere detratto il costo, che l'associato avrebbe dovuto sostenere, per fornire l'apporto necessario perché l'impresa dell'associante generasse un utile. Solo ove il valore di tale apporto fosse inferiore a quello dell'utile conseguibile, allora vi sarebbe un mancato guadagno per l'associato conseguenza della risoluzione del contratto.
L'omessa allegazione e prova di qualsiasi dato relativo all'apporto e al relativo costo per l'associato, impedisce quindi di configurare un mancato guadagno, che giammai può coincidere con il mancato ricavo.
Nessun prova vi è, poi, del dedotto danno non patrimoniale alla reputazione commerciale, non
7 essendo dimostrata né la portata lesiva della reputazione della notizia della cessazione del rapporto commerciale fra le parti, né che tale notizia sia stata appresa da un numero considerevole dei consociati con cui l'attore viene in contatto.
Non si può, invero, ricorrere alla liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., posto che nel caso di specie l'omessa allegazione e prova di fatti decisivi impedisce un positivo giudizio sull'an debeatur, prima ancora che sul quantum.
Ritenuto in conclusione che
In parziale accoglimento delle domande dell'attore, il contratto prodotto come doc. 1 attore, denominato «CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE» (dalla relativa traduzione in lingua italiana) datato 9-18 maggio 2018 deve dunque essere risolto per inadempimento dei convenuti.
Le domande di condanna avanzate dall'attore devono essere tutte respinte.
Le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti devono essere anch'esse respinte.
Stante la reciproca soccombenza fra le parti, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei CP_1
confronti di e , nel contraddittorio delle parti, contrariis Controparte_2 Controparte_3
reiectis, così provvede:
1) risolve per inadempimento dei convenuti il contratto prodotto come doc. 1 attore, denominato
«CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE» (dalla relativa traduzione in lingua italiana) datato 9-18 maggio 2018;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 27 giugno 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. MODONESI MICHELE, domicilio eletto presso CP_1 P.IVA_1 il suo studio in Milano, piazza Giuseppe Grandi n. 7;
-attore-
CONTRO
, con gli avv. SIMONETTI LUCA e PERSICO GIUSEPPE, indirizzo di posta Controparte_2
elettronica certificata: ; Email_1
, con gli avv. SIMONETTI LUCA e PERSICO GIUSEPPE, Controparte_3
indirizzo di posta elettronica certificata: ; Email_1
-convenuti-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 29 gennaio 2025 fissato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attore ha agito in giudizio nei confronti dei convenuti deducendo di avere concluso in data 7 marzo
2017 con il convenuto , società di diritto inglese, un contratto di associazione in Controparte_2 partecipazione che vede l'attore quale associato e il convenuto quale associante, Controparte_2 contratto in seguito sostituito da altro di analogo contenuto datato 9-18 maggio 2018; di avere dato esecuzione al contratto, fornendo l'apporto promesso -consistente in promozione di acquisto e vendita di metalli- e ricevendo la promessa partecipazione nell'utile (in misura del 40%, in seguito elevata al
50%); di avere modificato il contratto in data 6 febbraio 2020, in accordo con il convenuto
[...]
, prevedendo che la parte associante fosse composta non solo dal convenuto CP_2 CP_4
[...
[...] , ma anche da un altro soggetto dal medesimo designato;
di aver ricevuto la designazione,
[...] all'uopo, del convenuto , che la accettò partecipando all'esecuzione del Controparte_3 contratto;
di avere condiviso con il convenuto previsioni di utile per l'anno 2021 pari Controparte_2
a circa € 600.000,00, da suddividersi a metà come da accordi;
di avere, al contrario, subito l'inadempimento dei convenuti, i quali a partire dal 27 gennaio 2021 si rifiutarono di portare avanti gli affari.
L'attore ha argomentato, in diritto, come la decisione dei convenuti di sottrarsi all'adempimento del contratto costituisca un grave inadempimento delle obbligazioni su di loro gravanti. Su tali basi l'attore ha domandato, in citazione, che il contratto sia risolto per inadempimento dei convenuti e che essi siano condannati al risarcimento del danno, indicato nel lucro cessante (mancata percezione dell'utile sperato) e nel danno emergente (lesione della reputazione commerciale). L'attore ha inoltre domandato che i convenuti siano condannati a pagare a suo favore la somma, prevista in contratto, per il caso in cui la parte associante avesse inviato disdetta volta ad evitare il rinnovo automatico per il decennio 2028-2038.
Il convenuto , costituitosi in giudizio, non ha negato la conclusione del contratto con Controparte_2
l'attore, del quale sostiene una qualificazione come agenzia, e non come associazione in partecipazione. Egli ha negato qualsiasi propria inadempimento, argomentando come la decisione del mese di gennaio 2021 di sospendere, e non di cessare definitivamente, l'esecuzione degli affari previsti nel contratto dipese dall'«abbandono del mercato delle commodity da parte delle banche», ciò che rese, di fatto, impossibile munirsi della liquidità necessaria per le onerosi operazioni di acquisto e vendita dei metalli. Il convenuto ha piuttosto argomentato come fu l'attore Controparte_2 che, nel mese di settembre dell'anno 2021, rifiutò di proseguire nell'adempimento del contratto, ritenendo insufficienti operazioni di volume pari a un camion di rame per volta;
ha inoltre dedotto che l'attore rifiutò di prestare il proprio apporto anche con riferimento a un affare proposto nel mese di luglio 2021 (vendita di 400 t di “226”, lingotti in lega di alluminio). Previa contestazione del danno invocato e della pretesa di ottenere l'indennità per la cessazione del contratto, il convenuto
[...]
ha concluso, in comparsa di risposta, perché le domande dell'attore siano respinte e perché CP_2 il contratto sia invece risolto per inadempimento dell'attore.
Il convenuto , società interamente controllata dal convenuto Controparte_3 CP_2
e difesa a mezzo degli stessi difensori, si è costituito in giudizio formulando difese analoghe a
[...] quelle sopra esaminate. Ha inoltre contestato di avere mai preso parte al contratto fra l'attore e il convenuto , posto che il suo ruolo fu invece quello di mero repo buyer, vale a dire Controparte_2 soggetto destinato a comprare metalli per contestualmente rivenderli al convenuto , Controparte_2 con sovrapprezzo modesto, sì da limitare l'esposizione del proprio controllante rispetto al ceto
2 bancario. Su tali basi ha concluso perché le domande dell'attore nei suoi confronti siano respinte.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 29 gennaio 2025, previo decorso dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
2. Sul contratto in essere fra l'attore e il convenuto Controparte_2
Il contratto in essere fra le parti, redatto in inglese e munito dall'attore di traduzione in lingua italiana
(doc. 1 e 1-bis attore), denominato «CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE», prevede quanto segue.
L'associante-convenuto , ivi descritto quale imprenditore nel commercio di metalli, Controparte_2 interessato a entrare in nuovi settori di mercato, accettò il contributo dell'associato-attore, ivi descritto come dotato di contatti, mezzi e strumenti necessari per promuovere operazioni commerciali nel mercato dei metalli.
In particolare (clausola n. 1), l'attore promise di promuovere l'acquisto e vendita di tali beni, contattando le controparti contrattuali, facendo loro visita, proponendo l'operazione di acquisto o vendita, concordando il prezzo, raccogliendo gli ordini, organizzando il trasporto, con esclusiva per il territorio italiano concessa dal convenuto Controparte_2
Il convenuto , informato delle attività svolte, avrebbe gestito il rapporto economico Controparte_2 con fornitori e clienti, avrebbe proceduto a pagamenti e incassi, avrebbe gestito i rapporti con i terzi dal punto di vista contabile, amministrativo e fiscale.
Quale corrispettivo, l'attore avrebbe avuto diritto al 40% dell'utile netto di ciascuna singola operazione (percentuale in seguito elevata di comune accordo al 50%); secondo il medesimo criterio le parti avrebbero suddiviso le perdite (clausola n. 2).
Alla clausola n. 3, Gestione dell'attività, è previsto quanto segue: «L'Associata [l'attore, n.d.r.] si occuperà in maniera esclusiva della gestione dell'attività; l'Associante [il convenuto CP_2
[...
, n.d.r.] avrà comunque diritto di ricevere dall'Associata notizie sull'andamento dell'attività.
L'Associata ha facoltà di verificare in ogni momento, anche a mezzo di consulenti di fiducia, le scritture contabili dell'Associante in relazione all'attività oggetto del presente contratto».
Il convenuto avrebbe dovuto rendicontare mese per mese gli utili o le perdite, con Controparte_2 pagamento delle somme dovute all'attore previa emissione di fattura (clausola n. 4).
Il contratto prevede una durata decennale, con rinnovo automatico per un periodo di uguale durata salva disdetta da formularsi a mezzo di lettera raccomandata inviata almeno dodici mesi prima della scadenza. Ove la disdetta fosse provenuta dal convenuto , allora questi sarebbe stato Controparte_2 obbligato a pagare all'attore un'indennità computata secondo il criterio ivi indicato.
3 Passate in rassegna le obbligazioni poste a carico di ciascuna delle parti, occorre dare una qualificazione del negozio giuridico.
Come visto, l'attore ne propugna una qualificazione quale associazione in partecipazione ai sensi degli art. 2549 e s. c.c., in linea con il nomen juris scelto dalle parti.
Il convenuto contesta tale qualificazione, ritenendo al riguardo incompatibile con lo Controparte_2 schema la previsione per cui a gestire i singoli affari sarebbe stato l'attore-associato, e non invece il convenuto . Argomenta invece come il contratto debba essere qualificato Controparte_5 come agenzia, di cui presenterebbe tutti gli elementi caratteristici (l'attore-agente si obbligò a promuovere la conclusione di contratti per conto del convenuto Euro Alloys Ltd-preponente, in cambio di una provvigione formulata quale quota degli utili;
all'attore-agente fu conferito il diritto di ispezionare la contabilità del convenuto Euro Alloys Ltd-preponente; il diritto alla provvigione fu pattuito come dipendente all'incasso in favore del preponente;
indennità per mancato rinnovo;
esclusiva).
Al riguardo, ritiene il Tribunale che correttamente l'attore abbia sostenuto, in giudizio, una qualificazione del contratto come associazione in partecipazione.
È noto infatti che con tale contratto tipico l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari determinati verso il corrispettivo di un determinato apporto (art. 2549 c.c.). È vietato, per l'associante, di attribuire partecipazioni ad altri associati senza il loro consenso (art. 2550 c.c.). I debiti e i crediti che sorgono per effetto dell'attività d'impresa o del compimento dell'affare fanno capo all'associante (art. 2551 c.c.). Non c'è esercizio in comune dell'attività economica, che rimane di esclusiva pertinenza dell'associante, spettando invece all'associato eventuali diritti di controllo sull'impresa o sull'affare se previsti nel contratto (art. 2552
c.c.).
Proprio tale ultima disposizione non trova corrispondenza con le clausole del contratto, laddove è invece previsto che gli affari siano portati avanti dall'associato (clausola n. 3).
L'innegabile deviazione rispetto allo schema legale, correttamente rilevata dalla difesa del convenuto
, non comporta tuttavia, quale conseguenza, che allora il contratto cessi di essere Controparte_2 qualificabile come associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 2549 e s. c.c..
Difatti, la disposizione di cui all'art. 2552 c.c. è considerata dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento che si condivide, derogabile dalle parti, le quali ben possono prevedere che, invece, la gestione dell'impresa o dell'affare spetti all'associato, che si trova così a essere inserito nell'impresa dell'associante quale institore (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20189 del 08/10/2015; Sez. 3, Sentenza n.
1191 del 07/02/1997). Ciò purché egli «ripeta i propri poteri dall'associante», come indicato nella motivazione delle sentenze appena richiamate: significa che, invece, la disposizione di cui all'art. 4 2551 c.c., che assegna solo all'associante debiti e crediti dell'impresa, e dunque la qualifica di imprenditore, non può essere derogata dalle parti.
Come già riconosciuto lecito e valido dalla Corte di cassazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15175 del
24/11/2000), l'apporto fornito dall'associato può «consistere anche nell'attività di intermediazione per la conclusione di determinati affari», come nel caso di specie.
Emerge allora che nel caso di specie le parti concordarono un apporto dell'associato-attore consistente in una complessa attività di intermediazione per la conclusione degli affari di acquisto e vendita di metalli, oltre ad attività attinenti la fase esecutiva (come la cura del trasporto). Coerente con la natura di tale apporto, si pone la disposizione della clausola n. 3, che addossa allora sull'associato anche l'onere di gestire l'attività economica consistente proprio nel propiziare e dare esecuzione a tali acquisti e vendite, fermo restando che la titolarità dei contratti d'impresa rimane sempre in capo all'associante e che solo lui acquista diritti e obblighi nei confronti dei terzi.
Diversamente, poi, rispetto a quanto sostenuto dal convenuto, il rapporto contrattuale non è certo qualificabile come agenzia: all'attore non è infatti attribuita alcuna “retribuzione” (art. 1742 c.c.), ma solo la prospettiva, del tutto aleatoria, di partecipare agli eventuali utili netti degli affari. L'attore rischia poi di dovere partecipare pure delle perdite dell'attività, elemento, anch'esso, proprio dell'associato che si ritiene del tutto incompatibile con la figura dell'agente, che ha diritto alla provvigione a prescindere dalla redditività dell'impresa del proprio preponente.
Su tali premesse possono dunque essere esaminate le domande avanzate dall'attore nei confronti dei convenuti.
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3. Sulle reciproche domande di risoluzione per inadempimento formulate.
Come visto, l'attore e il convenuto si imputano reciproci, gravi inadempimenti e Controparte_2 chiedono, entrambi, che il contratto sia risolto per fatto e colpa dell'altro. In questo senso, deve intendersi che la comparsa di risposta del convenuto contenga una domanda Controparte_2 riconvenzionale di questo oggetto.
Infine, anche il convenuto ha formulato, con la prima memoria istruttoria, Controparte_3 domanda subordinata di risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore.
In punto di ammissibilità delle reciproche domande di risoluzione, anche in questo caso occorre dare seguito alla giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto come l'associazione in partecipazione sia un contratto a prestazioni corrispettive, cui è applicabile la disposizione di cui all'art. 1453 c.c. sulla risoluzione per inadempimento (Cass. 10496/2020, in motivazione, richiamata dall'attore in atti).
Nel merito, è evidente che la risoluzione è imputabile al convenuto : con lettera del Controparte_2
5 27 gennaio 2021, egli ha significato la sospensione temporanea delle attività di cui al contratto, sino al 30 aprile 2021 (doc. 21 attore); con lettera del 12 aprile 2021, egli si è nuovamente rifiutato di procedere con l'adempimento del contratto, disponendone una sospensione a tempo indeterminato
(doc. 22 attore); con lettera del 30 luglio 2021, il convenuto si è ancora rifiutato di Controparte_2 concludere contratti quali quelli propiziati dall'attore e ha comunicato quanto segue: «Respingiamo le vostre accuse di violazione del contratto, nulla nel suddetto accordo impone che le operazioni vengano effettuate da e abbiamo rispettato tutte le clausole dell'accordo» (doc. 24 Controparte_2 attore); con successiva lettera del 26 agosto 2021, l'attore ha manifestato la volontà di risolvere il contratto per grave inadempimento (doc. 25 attore).
Dal punto di vista oggettivo, l'inadempimento è conclamato: «L'inerzia totale o comunque il mancato perseguimento da parte dei fini cui è preordinata l'attività di gestione dell'impresa o dell'affare costituente oggetto del contratto sinallagmatico di associazione in partecipazione può legittimare
l'azione di risoluzione per inadempimento secondo le regole di cui agli artt. 1453 1454 cod. civ., anche nel caso in cui il contratto medesimo non preveda particolari controlli dell'associato o termini per l'inadempimento dell'obbligo assunto dalla controparte, qualora - secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice del merito - il suddetto comportamento omissivo si protragga oltre ogni ragionevole tolleranza» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6701 del 02/06/1992).
Nel caso di specie l'inadempimento si è protratto per circa otto mesi ed è stato accompagnato dalla affermazione del debitore secondo cui egli non fosse, in realtà, obbligato ad alcunché, come se la conduzione dell'impresa o dell'affare fosse una facoltà, e non un obbligo, dell'associante.
È dunque giustificata la condanna dell'attore il quale, già negli otto mesi di unilaterale “sospensione”,
e poi successivamente, si è rifiutato di fornire ulteriore apporto sub specie di ausilio e intermediazione nella conclusione di sporadici contratti.
Dal punto di vista soggettivo, è chiaro come le difese del convenuto non gli giovino: Controparte_2 la difficoltà a reperire finanziamenti bancari non vale certo a rendere impossibile la sua prestazione, ben potendo la difficoltà essere superata tramite apporto di capitali da parte dei soci, ricerca di finanziamenti da altre fonti, emissione di titoli a favore del pubblico o di singoli investitori... In altre parole, trattasi di questione che attiene l'organizzazione d'impresa del convenuto e CP_2 CP_2 il modo in cui essa è condotta;
come tale, la difesa può in alcun modo giustificare l'inadempimento delle obbligazioni pattuite in favore dell'attore.
Venendo, infine, alla posizione del convenuto , è evidente, a parere del Controparte_3
Tribunale, come egli giunse a fare parte del contratto, quale associante insieme al convenuto
[...]
, a partire dal 6 febbraio 2020. Difatti, non è contestato, ed è documentato, che in tale data CP_2 le parti originarie del contratto lo modificarono per ammettere la partecipazione di una società
6 controllata dal convenuto;
che in pari data fu designata proprio la società convenuta Controparte_2
; che in pari data cominciarono e esplicarsi gli effetti di tale designazione, Controparte_3 posto che fu il convenuto , e non il convenuto , ad Controparte_3 CP_2 CP_2 acquistare il metallo dal venditore reperito in quella occasione dall'attore.
Trattasi, si ripete, di società interamente controllata dal convenuto , sì che non è Controparte_2 sostenibile che essa partecipasse all'operazione senza avere la consapevolezza del suo ruolo e del rapporto negoziale in cui venne inserita.
Il contratto prodotto come doc. 1 attore, denominato «CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN
PARTECIPAZIONE» (dalla relativa traduzione in lingua italiana) datato 9-18 maggio 2018 deve dunque essere risolto per inadempimento dei convenuti.
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4. Sulle domanda di condanna dell'attore.
Le domande di condanna avanzate dall'attore sono tutte infondate, come di seguito.
In primo luogo, difettano evidentemente i presupposti per la domanda di condanna al pagamento della somma prevista per il caso in cui la parte associante avesse formulato tempestiva disdetta al fine evitare il rinnovo automatico del contratto per il secondo decennio di efficacia, posto che nel caso di specie il contratto è venuto meno per effetto della risoluzione giudiziale domandata dall'attore.
In secondo luogo, sono del tutto indimostrati i danni azionati.
Quanto al lucro cessante, l'attore allega la ragionevole prospettiva che l'impresa generasse utili per le parti per il residuo periodo di efficacia del contratto, ma omette completamente di considerare e valorizzare l'entità del suo apporto. Appare chiaro come nel caso di specie, a prescindere dal fatto che l'impresa o gli affari di cui al contratto per cui è causa generassero un utile o meno, comunque l'attore si era obbligato a fornire un apporto, per sua natura oneroso, consistente nella complessa attività di intermediazione, supporto alla conclusione dei contratti, cura della fase esecutiva.
Nella prospettiva dell'associato, il mancato guadagno non coincide, dunque, con l'importo perduto della partecipazione all'utile dell'impresa o dell'affare; da esso, deve infatti essere detratto il costo, che l'associato avrebbe dovuto sostenere, per fornire l'apporto necessario perché l'impresa dell'associante generasse un utile. Solo ove il valore di tale apporto fosse inferiore a quello dell'utile conseguibile, allora vi sarebbe un mancato guadagno per l'associato conseguenza della risoluzione del contratto.
L'omessa allegazione e prova di qualsiasi dato relativo all'apporto e al relativo costo per l'associato, impedisce quindi di configurare un mancato guadagno, che giammai può coincidere con il mancato ricavo.
Nessun prova vi è, poi, del dedotto danno non patrimoniale alla reputazione commerciale, non
7 essendo dimostrata né la portata lesiva della reputazione della notizia della cessazione del rapporto commerciale fra le parti, né che tale notizia sia stata appresa da un numero considerevole dei consociati con cui l'attore viene in contatto.
Non si può, invero, ricorrere alla liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., posto che nel caso di specie l'omessa allegazione e prova di fatti decisivi impedisce un positivo giudizio sull'an debeatur, prima ancora che sul quantum.
Ritenuto in conclusione che
In parziale accoglimento delle domande dell'attore, il contratto prodotto come doc. 1 attore, denominato «CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE» (dalla relativa traduzione in lingua italiana) datato 9-18 maggio 2018 deve dunque essere risolto per inadempimento dei convenuti.
Le domande di condanna avanzate dall'attore devono essere tutte respinte.
Le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti devono essere anch'esse respinte.
Stante la reciproca soccombenza fra le parti, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei CP_1
confronti di e , nel contraddittorio delle parti, contrariis Controparte_2 Controparte_3
reiectis, così provvede:
1) risolve per inadempimento dei convenuti il contratto prodotto come doc. 1 attore, denominato
«CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE» (dalla relativa traduzione in lingua italiana) datato 9-18 maggio 2018;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 27 giugno 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
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