Articolo 19 della Legge 14 luglio 1950, n. 581
Articolo 18Articolo 20
Versione
15 ottobre 1950
Art. 19. (Rimessione al collegio)

Il testo dell' art. 189 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 189 (Rimessione al collegio). - Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, e a indicare le eventuali modificazioni che ritengono di dover apportare alle conclusioni gia' prese. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi dell'art. 187, secondo e terzo comma.
"La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'art. 187, secondo e terzo comma".
Entrata in vigore il 15 ottobre 1950
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