TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/03/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott. Michele Guarnotta Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 2566/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso da
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Graceffo Germana, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente contro
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
Resistente contumace oggetto: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni: come da nota di precisazione delle conclusioni e successive note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in vista dell'udienza di discussione
*****
1 1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 27 febbraio 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Prot. 138/2023 Cat. A. 12./IMM./SEZ.
IV-L.P.”, emesso il 12 dicembre 2023 e notificato in data 29 gennaio 2024, con cui il
Questore di Agrigento ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata nonché il parere negativo della
Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di del 2 agosto 2023 ivi citato. CP_1
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato per omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241 del 1990 nonchè per violazione dell'art. 5, comma 5, D. lgs. n. 286/98 in relazione all'obbligo di cui agli artt. 3 L. 241/90 e 41 CEDU e per violazione degli artt. 5, comma 6 e 19, comma 1.1.,
D. lgs. n. 286/98 in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU, deducendo l'esigenza di tutela della propria vita privata.
Ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente, cui è stato regolarmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza, non si è costituita nel corso del giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta.
*****
2. Ciò detto, va preliminarmente dichiarata l'irrilevanza delle deduzioni del ricorrente relative alla violazione dell'art. 10 bis della L. 241/90 spettando al
Tribunale, in questa sede, non la verifica della legittimità formale del provvedimento impugnato bensì l'accertamento, a seguito del diniego della competente
Amministrazione, della sussistenza del diritto di cui è stato chiesto il riconoscimento alla luce di quanto dedotto e documentato dal ricorrente medesimo.
3. Ciò precisato, ai fini di una migliore intelligenza delle questioni sottoposte alla cognizione di questo Tribunale, occorre preliminarmente ricostruire l'iter che ha condotto al diniego impugnato.
2 E', al riguardo, documentato: che il ricorrente sia giunto per la prima volta in Italia nel 2009; che lo stesso ha ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia con decorrenza dal 7 giugno 2012, rinnovatogli più volte dalla Questura competente fino al settembre 2014, a cui ha fatto seguito il rilascio di un nuovo analogo permesso con validità dal 3 dicembre 2018 al 18 settembre 2019; che il ricorrente è rientrato nel proprio Paese di origine nel 2019 e ha ivi generato un figlio, nato in [...] il [...]; che, a seguito del successivo ritorno in Italia, lo stesso ha formulato istanza di protezione internazionale deducendo di essere espatriato per ragioni economiche;
che detta domanda è stata rigettata per manifesta infondatezza con provvedimento del 24.02.2022 della Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Agrigento, rigetto confermato dal
Tribunale di Palermo in data 31 maggio 2023; che in data 29 aprile 2023 il ricorrente ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
che la competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Agrigento in data 2 agosto 2023 ha espresso parere negativo circa l'attuale sussistenza dei requisiti che determinano il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 286/98; che con il provvedimento impugnato la
Questura di Agrigento ha rigettato la suindicata richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ritenendo non sussistenti i relativi presupposti.
4. Venendo al merito, il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
5. Va, al riguardo, rilevata l'infondatezza della censura formulata in ricorso in merito all'asserito difetto di motivazione del provvedimento impugnato il quale, di contro, risulta adeguatamente motivato tramite il rinvio al parere della Commissione ivi espressamente citato, ove sono chiaramente illustrate le ragioni in virtù delle quali non sono stati ritenuti sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'invocata protezione.
Non si può non osservare, in ogni caso, l'irrilevanza della predetta censura dal momento che spetta in questa sede al Tribunale accertare la sussistenza del diritto fatto valere dal ricorrente in virtù di quanto dallo stesso allegato e documentato nel corso del giudizio.
3 6. Ciò detto, nel caso di specie il Collegio ritiene che non siano sussistenti i presupposti per il riconoscimento della chiesta protezione speciale, non ricorrendo i rischi di cui al citato art. 19, comma 1 e 1.1. del d.lgs. 286/98.
Non si ritiene, in particolare, ravvisabile – alla luce di quanto allegato e documentato dal ricorrente - alcun fondato motivo di ritenere che in caso di rimpatrio lo stesso rischi, in virtù della propria situazione individuale, di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o a persecuzione per uno dei motivi normativamente indicati.
Quanto alla situazione esistente in Senegal, peraltro, avuto riguardo alle più aggiornate informazioni disponibili in ordine all'attuale contesto socio-politico- religioso, emerge che il Paese sia una delle democrazie più stabili dell'Africa, dotato di nuovo sistema costituzionale delineato a seguito del referendum del 20 marzo
2016, con il quale si è rafforzato il sistema politico-democratico accorciando il mandato presidenziale da sette a cinque anni, creando un alto Consiglio delle autorità locali e regionali, e conferendo uno status ufficiale al leader dell'opposizione.
È, altresì, garantita la libertà religiosa, di opinione e di riunione.
Dalle fonti consultate nessuna segnalazione di attuale conflitto armato o violenza indiscriminata emerge (cfr. Relazione sui diritti umani nel 2023, Dipartimento di
Stato USA, 23 aprile 2024; Relazione annuale sui diritti umani in Senegal nel 2023,
Human Rights Watch, 11 gennaio 2024; Relazione annuale sui diritti politici e le libertà civili nel 2020”, Freedom House, 2 marzo 2021, tutti reperibili su www.ecoi.net).
Anche il conflitto separatista nella zona meridionale di Casamance - risulta scemato, soprattutto dal 2014 allorché il leader dei ribelli separatisti ha dichiarato Persona_1 un “cessate il fuoco” unilaterale.
Nella regione meridionale della Casamance, invero, è proseguito il cessate il fuoco tra forze di sicurezza e separatisti armati, essendosi ancora recentemente e fattivamente ribadita la volontà di procedere innanzi nel processo di pace e gli episodi di violenza sporadica che si sono ivi verificati sono stati associati più all'attività criminale che direttamente al conflitto separatista.
4 Dalle fonti più recenti, in particolare, emerge che nella regione del Casamance è proseguita una rivolta di basso livello tra le forze di sicurezza ed i separatisti armati.
Si sono ivi verificati, invero, sporadici episodi di violenza che hanno coinvolto individui associati a varie fazioni del Movimento separatista delle Forze
Democratiche della Casamance (di cui non è membro il ricorrente).
Il presidente Sall ha proseguito gli sforzi per risolvere il conflitto quarantennale nella regione meridionale della Casamance tra separatisti e forze di sicurezza governative ed il 4 agosto 2022 i funzionari governativi hanno firmato un accordo con il comitato provvisorio del Movimento delle forze democratiche della Casamance (MDFC) in
Guinea-Bissau (cfr. “Relazione sui diritti umani nel 2023” del Dipartimento di Stato
USA pubblicata in data 23 aprile 2024 su www.ecoi.net).
Perfino il Ministero degli Affari Esteri nell'ultimo avviso pubblicato il 13 gennaio
2025 sul sito “viaggiare sicuri”, peraltro rivolto ai cittadini italiani, ha rilevato che nella predetta regione solo “saltuariamente” si verificano scontri armati tra forze di sicurezza senegalesi e ribelli.
Si segnala, d'altronde, che l'inclusione del Senegal nel novero dei paesi di origine sicura è stata recentemente confermata dal D.l. 145/2024 conv. in L. 187/2024 con cui
è stato modificato l'art.
2-bis del D.Lgs. n. 25/2008, senza che da detta valutazione di sicurezza sia stata esclusa alcuna zona territoriale. Si osserva, peraltro, che il ricorrente non risulta rientrare in una delle categorie di soggetti per cui il Senegal non possa considerarsi un Paese sicuro.
7. Né, nel caso in esame, l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare dello stesso ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, nel testo – anteriore alla riforma di cui al DL 20/2023 conv. dalla L. n. 50/2023 – richiamato nel provvedimento impugnato e dell'art. 8 CEDU.
Il ricorrente, invero, sebbene sia entrato in Italia per la prima volta nel 2009 non ha fornito, in tanti anni di permanenza in Italia, alcuna prova della sua effettiva integrazione economico-sociale tramite lo svolgimento di stabile e regolare attività lavorativa idonea a garantirne il lecito sostentamento o di altra circostanza idonea a
5 dimostrare la sua integrazione sociale, non essendo a tal fine sufficiente la sola prova della disponibilità di un alloggio abitativo (cfr. documentazione in atti).
Nessuna attività lavorativa, formativa o scolastica, invero, è stata documentata, neppure con riferimento ai periodi in cui lo stesso è stato titolare di regolare permesso di soggiorno.
Né il ricorrente ha fornito prova dell'esistenza di legami familiari in Italia di natura ed effettività tali da precluderne il rimpatrio.
In Senegal, invece, vivono tutti suoi familiari, tra cui la madre ed i fratelli nonché la moglie ed il figlio, i quali stanno bene (Cfr. verbale dell'audizione innanzi alla
Commissione territoriale di Agrigento del 21 febbraio 2022 allegato al ricorso).
Non sono, inoltre, ravvisabili altre ragioni che giustifichino il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 286/98, non essendo a tal fine sufficiente la sola situazione economica precaria vissuta in patria. Non risulta,
d'altronde, documentata alcuna attuale vulnerabilità del ricorrente, tenuto conto dell'età e dell'assenza di documentate eventuali patologie dello stesso non suscettibili di ricevere adeguate cure in patria o gravi fragilità psicologiche connesse ad eventuali passate esperienze traumatiche.
Le considerazioni suesposte, pertanto, escludono che si proceda all'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale, con conseguente rigetto del ricorso.
8. Nulla va disposto sulle spese state l'assenza di difese dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso il 12 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con
6 modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott. Michele Guarnotta Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 2566/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso da
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Graceffo Germana, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente contro
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
Resistente contumace oggetto: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni: come da nota di precisazione delle conclusioni e successive note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in vista dell'udienza di discussione
*****
1 1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 27 febbraio 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Prot. 138/2023 Cat. A. 12./IMM./SEZ.
IV-L.P.”, emesso il 12 dicembre 2023 e notificato in data 29 gennaio 2024, con cui il
Questore di Agrigento ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata nonché il parere negativo della
Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di del 2 agosto 2023 ivi citato. CP_1
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato per omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241 del 1990 nonchè per violazione dell'art. 5, comma 5, D. lgs. n. 286/98 in relazione all'obbligo di cui agli artt. 3 L. 241/90 e 41 CEDU e per violazione degli artt. 5, comma 6 e 19, comma 1.1.,
D. lgs. n. 286/98 in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU, deducendo l'esigenza di tutela della propria vita privata.
Ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente, cui è stato regolarmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza, non si è costituita nel corso del giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta.
*****
2. Ciò detto, va preliminarmente dichiarata l'irrilevanza delle deduzioni del ricorrente relative alla violazione dell'art. 10 bis della L. 241/90 spettando al
Tribunale, in questa sede, non la verifica della legittimità formale del provvedimento impugnato bensì l'accertamento, a seguito del diniego della competente
Amministrazione, della sussistenza del diritto di cui è stato chiesto il riconoscimento alla luce di quanto dedotto e documentato dal ricorrente medesimo.
3. Ciò precisato, ai fini di una migliore intelligenza delle questioni sottoposte alla cognizione di questo Tribunale, occorre preliminarmente ricostruire l'iter che ha condotto al diniego impugnato.
2 E', al riguardo, documentato: che il ricorrente sia giunto per la prima volta in Italia nel 2009; che lo stesso ha ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia con decorrenza dal 7 giugno 2012, rinnovatogli più volte dalla Questura competente fino al settembre 2014, a cui ha fatto seguito il rilascio di un nuovo analogo permesso con validità dal 3 dicembre 2018 al 18 settembre 2019; che il ricorrente è rientrato nel proprio Paese di origine nel 2019 e ha ivi generato un figlio, nato in [...] il [...]; che, a seguito del successivo ritorno in Italia, lo stesso ha formulato istanza di protezione internazionale deducendo di essere espatriato per ragioni economiche;
che detta domanda è stata rigettata per manifesta infondatezza con provvedimento del 24.02.2022 della Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Agrigento, rigetto confermato dal
Tribunale di Palermo in data 31 maggio 2023; che in data 29 aprile 2023 il ricorrente ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
che la competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Agrigento in data 2 agosto 2023 ha espresso parere negativo circa l'attuale sussistenza dei requisiti che determinano il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 286/98; che con il provvedimento impugnato la
Questura di Agrigento ha rigettato la suindicata richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ritenendo non sussistenti i relativi presupposti.
4. Venendo al merito, il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
5. Va, al riguardo, rilevata l'infondatezza della censura formulata in ricorso in merito all'asserito difetto di motivazione del provvedimento impugnato il quale, di contro, risulta adeguatamente motivato tramite il rinvio al parere della Commissione ivi espressamente citato, ove sono chiaramente illustrate le ragioni in virtù delle quali non sono stati ritenuti sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'invocata protezione.
Non si può non osservare, in ogni caso, l'irrilevanza della predetta censura dal momento che spetta in questa sede al Tribunale accertare la sussistenza del diritto fatto valere dal ricorrente in virtù di quanto dallo stesso allegato e documentato nel corso del giudizio.
3 6. Ciò detto, nel caso di specie il Collegio ritiene che non siano sussistenti i presupposti per il riconoscimento della chiesta protezione speciale, non ricorrendo i rischi di cui al citato art. 19, comma 1 e 1.1. del d.lgs. 286/98.
Non si ritiene, in particolare, ravvisabile – alla luce di quanto allegato e documentato dal ricorrente - alcun fondato motivo di ritenere che in caso di rimpatrio lo stesso rischi, in virtù della propria situazione individuale, di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o a persecuzione per uno dei motivi normativamente indicati.
Quanto alla situazione esistente in Senegal, peraltro, avuto riguardo alle più aggiornate informazioni disponibili in ordine all'attuale contesto socio-politico- religioso, emerge che il Paese sia una delle democrazie più stabili dell'Africa, dotato di nuovo sistema costituzionale delineato a seguito del referendum del 20 marzo
2016, con il quale si è rafforzato il sistema politico-democratico accorciando il mandato presidenziale da sette a cinque anni, creando un alto Consiglio delle autorità locali e regionali, e conferendo uno status ufficiale al leader dell'opposizione.
È, altresì, garantita la libertà religiosa, di opinione e di riunione.
Dalle fonti consultate nessuna segnalazione di attuale conflitto armato o violenza indiscriminata emerge (cfr. Relazione sui diritti umani nel 2023, Dipartimento di
Stato USA, 23 aprile 2024; Relazione annuale sui diritti umani in Senegal nel 2023,
Human Rights Watch, 11 gennaio 2024; Relazione annuale sui diritti politici e le libertà civili nel 2020”, Freedom House, 2 marzo 2021, tutti reperibili su www.ecoi.net).
Anche il conflitto separatista nella zona meridionale di Casamance - risulta scemato, soprattutto dal 2014 allorché il leader dei ribelli separatisti ha dichiarato Persona_1 un “cessate il fuoco” unilaterale.
Nella regione meridionale della Casamance, invero, è proseguito il cessate il fuoco tra forze di sicurezza e separatisti armati, essendosi ancora recentemente e fattivamente ribadita la volontà di procedere innanzi nel processo di pace e gli episodi di violenza sporadica che si sono ivi verificati sono stati associati più all'attività criminale che direttamente al conflitto separatista.
4 Dalle fonti più recenti, in particolare, emerge che nella regione del Casamance è proseguita una rivolta di basso livello tra le forze di sicurezza ed i separatisti armati.
Si sono ivi verificati, invero, sporadici episodi di violenza che hanno coinvolto individui associati a varie fazioni del Movimento separatista delle Forze
Democratiche della Casamance (di cui non è membro il ricorrente).
Il presidente Sall ha proseguito gli sforzi per risolvere il conflitto quarantennale nella regione meridionale della Casamance tra separatisti e forze di sicurezza governative ed il 4 agosto 2022 i funzionari governativi hanno firmato un accordo con il comitato provvisorio del Movimento delle forze democratiche della Casamance (MDFC) in
Guinea-Bissau (cfr. “Relazione sui diritti umani nel 2023” del Dipartimento di Stato
USA pubblicata in data 23 aprile 2024 su www.ecoi.net).
Perfino il Ministero degli Affari Esteri nell'ultimo avviso pubblicato il 13 gennaio
2025 sul sito “viaggiare sicuri”, peraltro rivolto ai cittadini italiani, ha rilevato che nella predetta regione solo “saltuariamente” si verificano scontri armati tra forze di sicurezza senegalesi e ribelli.
Si segnala, d'altronde, che l'inclusione del Senegal nel novero dei paesi di origine sicura è stata recentemente confermata dal D.l. 145/2024 conv. in L. 187/2024 con cui
è stato modificato l'art.
2-bis del D.Lgs. n. 25/2008, senza che da detta valutazione di sicurezza sia stata esclusa alcuna zona territoriale. Si osserva, peraltro, che il ricorrente non risulta rientrare in una delle categorie di soggetti per cui il Senegal non possa considerarsi un Paese sicuro.
7. Né, nel caso in esame, l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare dello stesso ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, nel testo – anteriore alla riforma di cui al DL 20/2023 conv. dalla L. n. 50/2023 – richiamato nel provvedimento impugnato e dell'art. 8 CEDU.
Il ricorrente, invero, sebbene sia entrato in Italia per la prima volta nel 2009 non ha fornito, in tanti anni di permanenza in Italia, alcuna prova della sua effettiva integrazione economico-sociale tramite lo svolgimento di stabile e regolare attività lavorativa idonea a garantirne il lecito sostentamento o di altra circostanza idonea a
5 dimostrare la sua integrazione sociale, non essendo a tal fine sufficiente la sola prova della disponibilità di un alloggio abitativo (cfr. documentazione in atti).
Nessuna attività lavorativa, formativa o scolastica, invero, è stata documentata, neppure con riferimento ai periodi in cui lo stesso è stato titolare di regolare permesso di soggiorno.
Né il ricorrente ha fornito prova dell'esistenza di legami familiari in Italia di natura ed effettività tali da precluderne il rimpatrio.
In Senegal, invece, vivono tutti suoi familiari, tra cui la madre ed i fratelli nonché la moglie ed il figlio, i quali stanno bene (Cfr. verbale dell'audizione innanzi alla
Commissione territoriale di Agrigento del 21 febbraio 2022 allegato al ricorso).
Non sono, inoltre, ravvisabili altre ragioni che giustifichino il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 286/98, non essendo a tal fine sufficiente la sola situazione economica precaria vissuta in patria. Non risulta,
d'altronde, documentata alcuna attuale vulnerabilità del ricorrente, tenuto conto dell'età e dell'assenza di documentate eventuali patologie dello stesso non suscettibili di ricevere adeguate cure in patria o gravi fragilità psicologiche connesse ad eventuali passate esperienze traumatiche.
Le considerazioni suesposte, pertanto, escludono che si proceda all'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale, con conseguente rigetto del ricorso.
8. Nulla va disposto sulle spese state l'assenza di difese dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso il 12 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con
6 modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
7