Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 8421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8421 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08421/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00843/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 843 del 2025, proposto da
NI ES, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leonela Giugliano e Giovanni Salvati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI SAN VITALIANO, rappresentato e difeso dall’Avv. Alfonso Capotorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della disposizione del Comune di San Vitaliano prot. n. 13544/2024 del 20 novembre 2024, recante il diniego di regolarizzazione del rapporto locativo dell’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà comunale sito in San Vitaliano alla Via A. Magnani n. 3, Is. 12, Sc. B, P.R., Int. 2, nonché del relativo preavviso di rigetto prot. n. 381/2024 del 9 gennaio 2024;
b) di ogni altro provvedimento, atto e/o comunicazione presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza collegiale n. 530 del 14 marzo 2025, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. RL L'LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la ricorrente presentava, in data 15 aprile 2020, un’istanza di regolarizzazione del rapporto locativo inerente ad un alloggio ERP di proprietà del Comune di San Vitaliano sito nel territorio comunale alla Via A. Magnani n. 3, Is. 12, Sc. B, P.R., Int. 2, assumendo di occuparlo dal mese di giugno 2015;
- con disposizione prot. n. 13544/2024 del 20 novembre 2024, preceduta dal preavviso di rigetto prot. n. 381/2024 del 9 gennaio 2024, il Comune di San Vitaliano respingeva l’istanza di regolarizzazione sulla scorta del rilievo, tratto dal preavviso di rigetto riportando per intero il suo contenuto motivazionale, che la richiedente non sarebbe stata dotata di residenza nell’alloggio in questione;
- parte ricorrente impugna il suddetto provvedimento denegatorio della regolarizzazione e il relativo preavviso di rigetto per una serie di motivi attinenti ai profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere;
Rilevato che le censure articolate in gravame possono essere così compendiate:
a) il provvedimento di diniego è “nullo per assenza di un elemento essenziale, quale la motivazione”, come richiesta dall’art. 3 della legge n. 241/1990. Infatti, se è vero che nel testo di detto provvedimento è riprodotta la motivazione del preavviso di rigetto, è altrettanto vero che “tale motivazione non viene posta a base del medesimo provvedimento, il quale, semplicemente, indica il preavviso di diniego e la sua motivazione come atti “precedenti”, senza specificare che la stessa regga, altresì, il diniego”;
b) l’amministrazione comunale è incorsa nella violazione dell’art. 33 del regolamento regionale n. 11/2019, che non prevede come condizione per la regolarizzazione la residenza nell’alloggio ERP, ma la sua mera occupazione da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento (29 ottobre 2019);
c) la disposizione denegatoria è affetta da eccesso di potere per contraddittorietà e per difetto di istruttoria, dal momento che l’esito positivo dell’istanza di regolarizzazione si atteggiava a presupposto per ottenere la residenza nell’alloggio già occupato e “tutta la corrispondenza (anche dell’attuale Amministrazione resistente) diretta all’odierna ricorrente veniva recapitata alla via Magnani 3 del Comune di San Vitaliano, presso l’alloggio oggetto di regolamentazione, abitato dall’odierna ricorrente sin dal 2015”;
Considerato, ad un più accurato esame della causa proprio del merito, che le prefate doglianze non meritano condivisione per le ragioni di seguito esplicitate:
aa) non si ravvisa alcuna assenza del corredo motivazionale prescritto per legge. Invero, non sussiste un obbligo di motivazione contestuale del provvedimento amministrativo, essendo sufficiente ad assolvere l’obbligo motivazionale anche il mero richiamo per relationem delle ragioni espresse in un precedente atto, come avvenuto nello specifico mediante la testuale riproduzione, nel corpo del provvedimento denegatorio, dei rilievi ostativi contenuti nel preavviso di rigetto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 novembre 2024 n. 9492). Si osserva, al riguardo, che nel provvedimento amministrativo la motivazione per relationem corrisponde ad una tecnica redazionale pienamente ammessa dall’art. 3 della legge n. 241/1990, specialmente allorquando il provvedimento sia preceduto da atti istruttori o da pareri; essa, non riscontrando peculiari limitazioni nella legge, non assume carattere eccezionale e non è circoscritta a meri elementi integrativi del percorso argomentativo, con la conseguenza che non rifluisce sull’essenza dell’operazione valutativa, la quale non risulta minimamente degradata (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 20 giugno 2024 n. 5520 e 25 febbraio 2016 n. 752; Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2018 n. 6169 ). Sotto concorrente angolo visuale, va evocato il condiviso principio secondo il quale la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato non viene meno per il fatto che nel provvedimento finale non risultino chiaramente e compiutamente rese comprensibili le ragioni sottese alla scelta fatta dalla pubblica amministrazione, allorché le stesse – come nella specie, trattandosi di verifiche istruttorie dalle quali è emerso il dato dell’assenza di residenza nell’alloggio – possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale dell’obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall’art. 97 della Costituzione (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 6 dicembre 2022 n. 15; Consiglio di Stato, Sez. V, 1° giugno 2022 n. 4487; Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 agosto 2021 n. 5727; Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 febbraio 2020 n. 1341 e 26 marzo 2013 n. 1715);
bb) ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. b), del regolamento regionale n. 11/2019, affinché sia disposta la regolarizzazione del rapporto locativo occorre che, al tempo dell’istanza, l’alloggio sia occupato da almeno tre anni a decorrere dal 29 ottobre 2019, che tale occupazione sussista al tempo del provvedimento finale e si connoti per essere stabile e continuativa, e non meramente occasionale o fittizia, non avendo alcun senso giuridico la regolarizzazione in favore di chi, avendo la disponibilità di altro alloggio e vivendo altrove, pretenda di tenere a propria disposizione (peraltro senza alcun titolo legittimante) un alloggio ERP, così impedendone l’assegnazione a chi abbia i requisiti di legge (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. V, 3 novembre 2014, n. 5626). In tale ottica, ai fini della regolarizzazione del rapporto locativo e della definitiva assegnazione di un alloggio ERP detenuto abusivamente, la residenza anagrafica in un certo luogo legittima, quanto meno, la presunzione che il soggetto considerato conservi in quel luogo la propria dimora abituale occupando stabilmente una determinata unità abitativa, tenuto conto che l’iscrizione anagrafica dei residenti avviene sulla base delle dichiarazioni degli interessati e dei conseguenti accertamenti d’ufficio (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. V, 3 settembre 2018 n. 5314). Ebbene, applicando le suesposte coordinate alla fattispecie in esame, non si rinviene alcuna cattiva applicazione dell’invocata disciplina regolamentare, avendo correttamente l’amministrazione desunto la mancata sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito della stabile e perdurante occupazione almeno triennale dalla circostanza che la medesima non è mai risultata residente nell’alloggio in questione – come si evince dal certificato di residenza storico esibito in atti dalla difesa comunale ed evidentemente confluito anche nell’iter istruttorio-procedimentale – e dalla mancanza di elementi probatori contrari (quali allacciamento di utenze, spontaneo pagamento di canoni, etc.), anche prodotti dalla diretta interessata, idonei a superare l’indice presuntivo della residenza anagrafica;
cc) infine, vanno pure disattese le doglianze di contraddittorietà e di difetto di istruttoria, giacché, da un lato, l’iscrizione anagrafica dei residenti non richiede l’accertamento, da parte degli uffici comunali, della regolarità del titolo di detenzione dell’immobile occupato e, dall’altro lato, il mero recapito della corrispondenza può anche prescindere dal luogo di stabile dimora dell’interessato, con la conseguenza di atteggiarsi ad indice neutro ai fini della dimostrazione del requisito occupazionale richiesto dalla disciplina regolamentare regionale;
Ritenuto, in conclusione, che:
- resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso merita di essere respinto per infondatezza;
- sussistono giusti e particolari motivi, in virtù della natura della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, restando il contributo unificato a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate, con contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HE RI UO, Presidente
RL L'LI, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL L'LI | HE RI UO |
IL SEGRETARIO