TAR Napoli, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 8421
TAR
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
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TAR
Sentenza 24 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità del provvedimento per assenza di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la motivazione per relationem, attraverso il richiamo del preavviso di rigetto, sia sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, essendo una tecnica redazionale ammessa.

  • Rigettato
    Violazione del regolamento regionale sull'occupazione ERP

    Il Tribunale ha chiarito che, ai sensi del regolamento regionale, per la regolarizzazione è necessaria un'occupazione stabile e continuativa per almeno tre anni, e la mancata residenza nell'alloggio, unitamente all'assenza di altri elementi probatori (utenze, pagamento canoni), non consente di dimostrare tale requisito. La residenza anagrafica è considerata un indice presuntivo della dimora abituale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria

    Il Tribunale ha rigettato questa doglianza, ritenendo che l'iscrizione anagrafica non richieda la verifica della regolarità del titolo di detenzione dell'immobile e che il mero recapito della corrispondenza non sia un indice probatorio sufficiente a dimostrare la stabile occupazione richiesta dalla normativa regionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 8421
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 8421
    Data del deposito : 24 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo