Decreto cautelare 2 maggio 2025
Sentenza breve 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 13/06/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01113/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00715/2025 REG.RIC.
N. 00724/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 715 del 2025, proposto da
ON D'IC, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo, Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2025, proposto da
ON D'IC, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo, Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 715 del 2025:
della determina n. 177 del 15.4.2025: indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Tecnico del Settore Territorio ed Ambiente presso il Comune di Nocera Inferiore;
quanto al ricorso n. 724 del 2025:
della determina n. 176 del 15.4.2025: indizione dell’avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico a tempo pieno e determinato di Dirigente Tecnico del Settore Lavori Pubblici presso il Comune di Nocera Inferiore.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. ND Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con ricorso iscritto a r.g. n. 715/2025, D’IC ON (in appresso, D. A.) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: -- la determina n. 177 del 15 aprile 2025, con la quale il Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Nocera Inferiore aveva indetto il concorso pubblico per la copertura, a tempo pieno e determinato, di un posto Dirigente Tecnico del Settore Territorio e Ambiente; -- la delibera della Giunta comunale (DGC) di Nocera Inferiore n. 112 del 28 marzo 2025, recante l’approvazione del Piano triennale delle assunzioni 2025/2027 – Annualità 2025; -- la delibera del Consiglio comunale (DCC) di Nocera Inferiore n. 18 del 16 dicembre 2024, recante il Documento unico di programmazione 2025/2027; -- la DCC di Nocera Inferiore n. 5 del 27 febbraio 2025, recante l’approvazione del bilancio di previsione dell’ente locale 2025/2027; -- la nota del Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Nocera Inferiore prot. n. 27544 del 17 aprile 2025;
- con ricorso iscritto a r.g. n. 724/2025, il medesimo D. impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: -- la determina n. 176 del 15 aprile 2025, con la quale il Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Nocera Inferiore aveva indetto, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico, a tempo pieno e determinato, di Dirigente Tecnico del Settore Lavori Pubblici; -- la delibera della Giunta comunale (DGC) di Nocera Inferiore n. 112 del 28 marzo 2025, recante l’approvazione del Piano triennale delle assunzioni 2025/2027 – Annualità 2025; -- la delibera del Consiglio comunale (DCC) di Nocera Inferiore n. 18 del 16 dicembre 2024, recante il Documento unico di programmazione 2025/2027; -- la DCC di Nocera Inferiore n. 5 del 27 febbraio 2025, recante l’approvazione del bilancio di previsione dell’ente locale 2025/2027; -- la nota del Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Nocera Inferiore prot. n. 27544 del 17 aprile 2025;
- il proponente si era classificato in seconda posizione nella graduatoria del concorso, per titoli ed esami, per la copertura n. 1 posto di Dirigente del Settore Territorio ed Ambiente del Comune di Nocera Inferiore, indetto con determina dirigenziale n. 374 del 15 febbraio 2021;
- a seguito delle dimissioni rassegnate dal vincitore (Lanzuise Giovanni, in appresso, L. G.), primo classificato nella suindicata procedura concorsuale, il Comune di Nocera Inferiore, anziché dar corso alla copertura del posto rimasto vacante mediante scorrimento della graduatoria in favore del D., aveva avviato, in attuazione della DGC n. 173 n. 173 del 19 luglio 2023, una procedura selettiva ex art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 per il conferimento dell’incarico, a tempo pieno e determinato, di Dirigente Tecnico del Settore Territorio e Ambiente;
- tale procedura era stata impugnata dal D. dinanzi a questa Sezione con ricorso iscritto a r.g. n. 1436/2023;
- all’indomani dell’accoglimento della proposta istanza cautelare, giusta ordinanza n. 382 dell’11 ottobre 2023, l’ente locale, con DGC n. 100 del 5 aprile 2024, aveva approvato il Piano integrato delle attività ed organizzazione 2024/2026 (PIAO), ove aveva previsto, tra l’altro, di riattivare la selezione per il conferimento dell’incarico, a tempo pieno e determinato, Dirigente Tecnico del Settore Lavori Pubblici e, contestualmente, di procrastinare la copertura del posto di Dirigente Tecnico del Settore Territorio e Ambiente;
- sia gli atti della nuova procedura concorsuale sia la sopravvenuta riprogrammazione assunzionale, gravata con motivi aggiunti, erano stati annullati da questa adita Sezione, con sentenza n. 1590 del 29 luglio 2024, confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 1984 dell’11 marzo 2025;
- tanto, segnatamente, in considerazione: -- da un lato, del ravvisato deficit motivazionale nella scelta assunzionale di non procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso indetto con determina dirigenziale n. 374 del 15 febbraio 2021; -- d’altro lato, dell’irragionevolezza e contraddittorietà della scelta assunzionale di procrastinare la programmata procedura di reclutamento del Dirigente Tecnico del Settore Lavori Pubblici onde avviare quella per il conferimento dell’incarico del Dirigente Tecnico del Settore Territorio e Ambiente (anziché disporre lo scorrimento della graduatoria già esistente), nonché di riattivare, poi, la prima procedura menzionata, in base alla compiuta revisione del PIAO, e di arrestare la seconda (destinata ad essere riattivata nell’anno 2025);
- successivamente, a valle di tali pronunce, il Comune di Nocera Inferiore rilevava che: -- il ricorrente, in veste di candidato idoneo non vincitore del concorso pubblico indetto con determina dirigenziale n. 374 del 15 febbraio 2021, risultava vantare una posizione soggettiva non già di diritto, bensì di mera aspettativa all’assunzione, così come, d’altronde, acclarato dal Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lav., con sentenza n. 192 del 15 febbraio 2025, in sede di rigetto del ricorso proposto dal D. per l’accertamento dell’obbligo alla sottoscrizione del contratto di lavoro in proprio favore in seguito alle dimissioni del vincitore L. G.; -- la graduatoria del concorso indetto con determina dirigenziale n. 374 del 15 febbraio 2021, approvata con determina dirigenziale n. 1537 del 19 agosto 2022, era ormai decaduta per decorso del termine biennale ex art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. nota del 17 aprile 2025, prot. n. 27544);
- ciò posto, l’ente locale avviava: -- con determina dirigenziale n. 176 del 15 aprile 2025, la selezione per il conferimento dell’incarico, a tempo pieno e determinato, di Dirigente Tecnico del Settore Lavori Pubblici e differiva al 2025, con DGC n. 112 del 28 marzo 2025, il reclutamento del Dirigente Tecnico del Settore Territorio e Ambiente; -- con determina n. 177 del 15 aprile 2025, il concorso pubblico per la copertura, a tempo pieno e determinato, di un posto Dirigente Tecnico del Settore Territorio e Ambiente;
- nell’insorgere avverso siffatte determinazioni, il D., con esposizione non propriamente improntata ai canoni di chiarezza e sinteticità ex art. ex art. 3, comma 2, cod. proc. amm., rassegnava le seguenti censure, formulate in entrambi i ricorsi in termini sostanzialmente sovrapponibili: a) in violazione del regime transitorio ex art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, l’amministrazione intimata avrebbe obliterato l’ultrattività (fino al 31 dicembre 2025) della graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 1537 del 19 agosto 2022, di cui avrebbe dovuto motivare il mancato scorrimento, tenuto conto sia della reviviscenza del Piano delle assunzioni 2022/2024 di cui alla DGC n. 54 del 3 marzo 2023 per effetto dell’annullamento giurisdizionale della DGC n. 100 del 5 aprile 2024, sia della cristallizzazione della posizione del D., per effetto delle cennate sentenze n. 1590 del 29 luglio 2024 e n. 1984 dell’11 marzo 2025, oltre che della proposizione del ricorso iscritto a r.g. n. 7274/2024 dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore; b) l’utilizzabilità della graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 1537 del 19 agosto 2022 avrebbe dovuto valutarsi anche ai fini della divisata assunzione del Dirigente Tecnico del Settore Lavori Pubblici, tenuto conto della sostanziale omogeneità e sovrapponibilità del correlativo profilo professionale rispetto a quello del Dirigente Tecnico del Settore Territorio e Ambiente; c) procrastinando la programmata assunzione di quest’ultimo all’anno 2025, ossia ad un momento successivo alla decadenza della graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 1537 del 19 agosto 2022, l’amministrazione avrebbe finito per frustrare ed eludere l’emesso dictum giurisdizionale, al quale avrebbe dovuto conformare il proprio operato, rideterminandosi motivatamente sulla scelta di avvalersi o meno della graduatoria anzidetta, anziché trincerarsi dietro l’inconferente giustificazione dell’insussistenza di un obbligo di scorrimento; d) ciò, peraltro, in disparità di trattamento rispetto all’indirizzo assunto nel senso dello scorrimento di graduatorie concorsuali relative ad altri profili professionali (Settore Polizia Locale);
- costituitosi in resistenza, l’intimato Comune di Nocera Inferiore eccepiva l’infondatezza di entrambi i ricorsi, nonché l’inammissibilità di quello iscritto a r.g. n. 724/2025, stigmatizzando, segnatamente, la circostanza che gli atti impugnati si appunterebbero sul reclutamento a tempo determinato del Dirigente Tecnico del Settore Lavori Pubblici, senza impingere nella vicenda assunzionale relativa all’incarico di Dirigente Tecnico del Settore Territorio e Ambiente, per il quale il D. vanterebbe la propria pretesa di scorrimento;
- i ricorsi in epigrafe venivano chiamati all’udienza del 27 maggio 2025 per la trattazione degli incidenti cautelari con essi sollevati;
- nell’udienza camerale emergeva che le cause erano mature per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulle domande cautelari, sulla possibilità di definizione dei ricorsi nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;
Considerato, in rito, che:
- sono ravvisabili i presupposti per disporre, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., la riunione dei giudizi introdotti dai ricorsi iscritti a r.g. n. 715/2025 e n. 724/2025;
- sono evidenti, infatti, le ragioni di connessione che giustificano la trattazione congiunta delle due cause: l’identità delle parti (D., in veste di ricorrente, e Comune di Nocera Inferiore, in veste di amministrazione resistente), l’unicità della vicenda controversa (afferente al mancato scorrimento della graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 1537 del 19 agosto 2022) e la sostanziale coincidenza della causa petendi;
Considerato che il ricorso iscritto a r.g. n. 715/2025 si rivela fondato per le ragioni illustrate in appresso;
Considerato, innanzitutto, che:
- come statuito in via nomofilattica da Cons. Stato, ad. plen., n. 14/2011, la decisione di scorrimento delle graduatorie concorsuali rappresenta «un possibile e fisiologico sviluppo della procedura concorsuale che non può essere collocata su un piano diverso e contrapposto rispetto alla determinazione di indire un nuovo concorso. Entrambi gli atti si pongono in rapporto di diretta derivazione dai principi dell’articolo 97 della Costituzione e, quindi, devono essere sottoposti alla medesima disciplina, anche in re-lazione all’ampiezza dell’obbligo di motivazione … Detto dovere motivazionale è particolarmente rilevante nei casi in cui l’amministrazione ha dinanzi a sé una pluralità di opzioni, le quali possono determinare costi economici ed amministrativi diversificati e quindi deve comunque considerare le posizioni giuridiche di determinati soggetti, titolari di aspettative protette dall’ordinamento»; conseguentemente, «non può condividersi l’argomento secondo cui le decisioni organizzative dell’amministrazione, comprese quelle con cui si indice un nuovo concorso, afferendo al “merito”, non richiederebbero alcuna particolare motivazione. Detta tesi, infatti, trascura di considerare non solo il valore di principio dell’articolo 3 della legge n. 241/1990, ma anche la circostanza secondo cui le opzioni compiute dal soggetto pubblico in questo ambito hanno importanti ricadute in termini di efficacia ed efficienza e incidono, comunque, sulle aspettative e sugli interessi dei soggetti idonei … Il dovere di motivazione dell’atto di indizione del concorso, pertanto, rileva in una duplice direzione: - evidenzia l’interesse pubblico dell’amministrazione sotteso alla scelta compiuta; - indica l’attenta considerazione degli interessi giuridici facenti capo ai soggetti collocati in graduatorie ancora efficaci … Ne deriva, quindi, che sul piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai con-correnti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico»;
- in questo senso, si è ritenuto che, «in presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace la regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima, a preferenza dell'indizione di un nuovo concorso; la disciplina positiva non si spinge fino ad assegnare agli idonei un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria (con correlativo obbligo cogente per l'ente), imponendo piuttosto all'amministrazione, che abbia a determinarsi diversamente, un rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria» (Cons. Stato, sez. III, n. 4524/2024); e che «l'amministrazione, una volta stabilito di pro-cedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il recluta-mento, dando conto, in ogni caso, dell'esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso. Sono, infatti, individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motiva-zione; tra questi può acquistare rilievo l'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduato-ria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione; o an-che la valutazione del contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e delle eventuali distinzioni rispetto a quanto de-scritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria» (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 6003/2023; NO, sez. III, n. 1590/2024);
Considerato, in particolare, che:
- nel conformarsi al suindicato indirizzo pretorio, la Sezione, nella sentenza n. 1590 del 29 luglio 2024, ha osservato che:
«… non è stato ragionevolmente spiegato dall’amministrazione il motivo per il quale, dopo le dimissioni dell’arch. L., originario vincitore del concorso, si è proceduto dapprima con l’emissione di un avviso pubblico ex art. 110 TUEL poi con la riorganizzazione della pianta organica, nonostante la vigenza della graduatoria e la previsione contenuta nell’art. 12 del relativo bando di concorso (adottato con determinazione Affari Generali n. 66/2021) secondo cui “la graduatoria conserva efficacia per il periodo previsto da norme di legge o regolamentari e, nello stesso arco temporale, potrà essere utilizzata sia per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato che per assunzioni a tempo determinato”. Peraltro lo stesso Comune aveva considerato che “per l’indispensabilità rispetto ai programmi dell’ente l’amministrazione ritiene necessario ed indifferibile conferire con immediatezza l’incarico di Dirigente Tecnico – Settore Territorio e Ambiente” … Invero, la delibera di Giunta n. 173 del 19 luglio 2023 ha collocato le dimissioni dell’arch. L. nel novero delle “situazioni nuove e non prevedibili” legittimanti la modifica “in corso d’anno” del piano triennale assunzioni 2023/2025 e, conseguentemente, l’indizione della nuova procedura ex art. 110 TUEL, ma ha omesso completamente … la motivazione sul non utilizzo della graduatoria approvata con la determinazione Affari Generali n. 384/2022.
Per assicurare la fattibilità economica della scelta assunzionale, è stato traslato l’impegno finanziario già stanziato nel 2023 per la figura dirigenziale del Settore Lavori Pubblici (108.123,00 €) sulla figura dirigenziale del Settore Territorio e Ambiente da assumere a tempo determinato … In sintesi, invece di garantire in tempi brevi e certi la copertura delle figure apicali de quibus, il Comune ha preferito operare con le evidenziate modalità lasciando medio tempore vacanti entrambe le posizioni e continuando ad usufruire degli incarichi ad interim di altri dirigenti: “con decreto n. 1 dell’11 gennaio 2023, nelle more dell’espletamento e della definizione della procedura selettiva per l’assunzione di una figura dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato per il Settore LL.PP. – Patrimonio – Servizi Informativi ed al fine di garantire la continuità del Settore, nonché per evitare il blocco dell’azione amministrativa accordandola al principio di continuità della medesima azione ex art. 97 Cost., è stato conferito incarico dirigenziale ad interim a far data dal 10 gennaio 2023 al Dirigente del Settore AA.GG.II. … limitatamente al servizio manutenzioni e cura della città, servizio cimitero, servizio sistemi informativi; ed al Dirigente del Settore EE.FF. … limitatamente al servizio patrimonio-gestione immobili – ERP” …
Dal perimetro dei divisati atti, emerge chiara la contraddittorietà dell’azione pubblicistica, che richiama l’indifferibilità e l’urgenza di ricoprire la figura dirigenziale del Settore Territorio e Ambiente e, contestualmente, attiva ex novo una selezione a tempo determinato, nonostante l’esistenza di un’utile graduatoria immediatamente disponibile, bloccando altresì la similare proceduta incardinata presso il Settore Lavori Pubblici.
Successivamente, con la programmazione contenuta nel PIAO 2024/2026 … il Comune ha, da un lato, rivitalizzato la procedura di concorso a tempo determinato per la dirigenza del Settore Lavori Pubblici, ritenuto “strategico all’interno della mission dell’Ente”, e, dall’altro, sospeso l’iter d’assegnazione del dirigente al Settore Territorio e Ambiente, per il solo anno 2024, “in considerazione delle prioritarie esigenze dell’Ente surrichiamate e delle risorse finanziarie disponibili, di programmare per il 2025 la copertura del posto di Dirigente del Settore Territorio e Ambiente (continuando nell’attualità ad avvalersi della copertura del posto con l’incarico ad interim ai Dirigenti dipendenti a tempo indeterminato dell’ente)”. Ciò in elusione della prima pronuncia cautelare di questo TAR, non avendo la p.a. ponderato, neppure in tal sede, l’interesse degli idonei collocati nella graduatoria in argomento e stabilendo, paradossalmente, di assegnare la figura dirigenziale al detto Settore nel 2025, allorquando la suindicata graduatoria avrà ormai perso efficacia, scadendo ad agosto 2024 …
In definitiva, irragionevolmente, il posto di Dirigente del Settore Ambiente e Territorio a tempo pieno ed indeterminato è stato cancellato (con la delibera di GM n. 173/2023) solo per un anno, fino al termine del 2024, per poi essere nuovamente previsto a partire dal 2025 ossia quando l’interesse del ricorrente a conseguire il bene della vita cui aspira sarebbe irrimediabilmente frustrato»;
- i superiori approdi sono stati così suffragati dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 1984 dell’11 marzo 2025:
«… può applicarsi anche alla qui controversa selezione ex art. 110 comma 1 del d. lgs. n. 267 del 2000 la considerazione in base alla quale “l’opzione di riconnettere una discrezionalità limitata alla amministrazione circa le modalità dell’assunzione, accordando tendenziale preferenza allo scorrimento, appare maggiormente rispettosa dei principi di trasparenza e di imparzialità” (Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14).
Pertanto diviene attuale il dovere di motivazione della decisione di non scorrere la graduatoria e avviare una nuova procedura, che si espande “in una duplice direzione”, quella di evidenziare “l’interesse pubblico dell’amministrazione sotteso alla scelta compiuta” e di indicare “l’attenta considerazione degli interessi giuridici facenti capo ai soggetti collocati in graduatorie ancora efficaci” (Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14).
Nel provvedimento impugnato, invece, alcun passaggio motivazionale è stato riservato all’indicazione dei presupposti in base ai quali non sarebbe stata applicabile la graduatoria esistente, all’esistenza di una graduatoria per il posto di dirigente Area ambiente e territorio a tempo pieno ed indeterminato e all’interesse pubblico di indire una nuova procedura»;
- essi hanno trovato, altresì, conferma nella considerazione che il Comune di Nocera Inferiore «non si è … soffermato specificamente sul profilo della mancanza di espressa considerazione della posizione del ricorrente … indicando le specifiche ragioni per le quali l’accertata mancanza non sarebbe stata rilevante»;
Considerato, quindi, che:
- l’amministrazione resistente, con l’operato in questa sede censurato, e segnatamente laddove ha liquidato la questione controversa col rilievo che la graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 1537 del 19 agosto 2022 «non è più efficace per scadenza del termine biennale» (determina n. 177 del 15 aprile 2025), ha perpetuato la propria condotta elusiva delle suindicate statuizioni giurisdizionali, già palesatasi all’indomani del dictum cautelare di cui all’ordinanza n. 382 dell’11 ottobre 2023 ed espressamente stigmatizzata nella sentenza n. 1590 del 29 luglio 2024 (giammai sospesa nell’esecuzione dall’adito giudice di appello), allorquando, anziché rideterminarsi motivatamente in merito allo scorrimento o meno della graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 1537 del 19 agosto 2022, ha lasciato in temporanea ‘quiescenza’ la selezione del Dirigente Tecnico del Settore Territorio e Ambiente ed ha riattivato la procedura concorsuale per il reclutamento del Dirigente Tecnico del Settore Lavori Pubblici;
- è stato così, di fatto, conseguito l’obiettivo di traguardare la decadenza della menzionata graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 1537 del 19 agosto 2022 e, soltanto dopo (nell’anno 2025), ossia una volta ‘sterilizzata’ la posizione del D., di riattivare la procedura concorsuale per l’assunzione del Dirigente Tecnico del Settore Territorio e Ambiente;
- e ciò, in evidente frustrazione ed elusione dell’emesso dictum giurisdizionale, nonché dell’effettività della tutela con esso accordata, che imponeva all’ente locale di subordinare le proprie scelte assunzionali alla previa valutazione motivata di scorrimento o meno della graduatoria anzidetta;
- in questo senso, è il caso di rammentare che la tutela giurisdizionale che, per la sua connaturale vocazione alla pienezza ed effettività, non può arrestare il sindacato di legittimità ad una dimensione meramente attizia, e, in quanto tale, segmentata, frammentaria, dell’operato amministrativo, ma deve necessariamente contestualizzare lo stesso entro la dimensione dinamico-evolutiva del rapporto tra amministrazione e privato; e risulta, quindi, innegabile che la posizione soggettiva del D., fintantoché le sentenze n. 1590 del 29 luglio 2024 e n. 1984 dell’11 marzo 2025 non avessero ricevuto esecuzione conformativa (mediante apposita e motivata determinazione di scorrimento o meno), non avrebbe potuto legittimamente risentire delle sopravvenienze fattuali e provvedimentali preordinate dal Comune di Nocera Inferiore in termini elusivi del giudicato e, come tali, inopponibili all’interessato, quali la decadenza della graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 1537 del 19 agosto 2022, per effetto della mera inerzia amministrativa circa l’utilizzabilità di quest’ultima, ed il susseguente esercizio immotivato della prerogativa assunzionale alternativa mediante nuovo reclutamento concorsuale;
- in argomento, è appena il caso di rammentare i seguenti principi di diritto, enunciati da Cons. Stato, ad. plen., n. 11/2016, a compendio dei precedenti arresti nomofilattici di cui alle sent. n. 1/1986, n. 4/1994, n. 2/1998, n. 13/2008, n. 2/2013, n. 4/2015, n. 2/2016:
«a) l’esecuzione del giudicato amministrativo (sebbene quest’ultimo abbia un contenuto poliforme), non può essere il luogo per tornare a mettere ripetutamente in discussione la situazione oggetto del ricorso introduttivo di primo grado, su cui il giudicato ha, per definizione, conclusivamente deciso; se così fosse, il processo, considerato nella sua sostanziale globalità, rischierebbe di non avere mai termine, e questa conclusione sarebbe in radicale contrasto con il diritto alla ragionevole durata del giudizio, all’effettività della tutela giurisdizionale, alla stabilità e certezza dei rapporti giuridici (valori tutelati a livello costituzionale e dalle fonti sovranazionali alle quali il nostro Paese è vincolato); da qui l’obbligo di esecuzione secondo buona fede e senza che sia frustrata la legittima aspettativa del privato alla stabile definizione del contesto procedimentale;
b) l’amministrazione soccombente a seguito di sentenza irrevocabile di annullamento di propri provvedimenti ha l’obbligo di ripristinare la situazione controversa, a favore del privato e con effetto retroattivo, per evitare che la durata del processo vada a scapito della parte vittoriosa;
c) questa retroattività dell’esecuzione del giudicato non può essere intesa in senso assoluto, ma va ragionevolmente parametrata alle circostanze del caso concreto ed alla natura dell’interesse legittimo coinvolto (pretensivo, oppositivo, procedimentale);
d) tale obbligo, pertanto, non incide sui tratti liberi dell’azione amministrativa lasciati impregiudicati dallo stesso giudicato e, in primo luogo, sui poteri non esercitati e fondati su presupposti fattuali e normativi diversi e successivi rispetto a quest’ultimo;
e) nella contrapposizione fra naturale dinamicità dell’azione amministrativa nel tempo ed effettività della tutela, un punto di equilibrio è stato tradizionalmente rinvenuto nel principio generale per cui l’esecuzione del giudicato può trovare limiti solo nelle sopravvenienze di fatto e diritto antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile; sicché la sopravvenienza è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee, mentre incide su quelle durevoli nel solo tratto dell’interesse che si svolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto ma una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica medesima;
f) anche per le situazioni istantanee, però, la retroattività dell’esecuzione del giudicato trova, peraltro, un limite intrinseco e ineliminabile (che è logico e pratico, ancor prima che giuridico), nel sopravvenuto mutamento della realtà – fattuale o giuridica – tale da non consentire l’integrale ripristino dello status quo ante (come esplicitato dai risalenti brocardi “factum infectum fieri nequit” e “ad impossibilia nemo tenetur”) che semmai, ove ne ricorrano le condizioni, può integrare il presupposto esplicito della previsione del risarcimento del danno, per impossibile esecuzione del giudicato, sancita dall’art. 112, comma 3, cod. proc. amm.»;
- il dianzi declinato principio di “retroattività relativa” del giudicato (cfr. retro, sub lett. c, e, f) implica, dunque, che, anche all’indomani della definizione giurisdizionale della vicenda controversa, facente stato tra le part» (art. 2909 cod. civ.), i successivi sviluppi procedimentali non possano rimanere avulsi rispetto all’oggettivo mutare della realtà (fattuale o giuridica); tuttavia, esso non può non contemperarsi con i principi di “salvaguardia” della posizione tutelata nel processo (cfr. retro, sub lett. b) e di “parametrazione al caso concreto” (cfr. retro, sub lett. c), pena, altrimenti, l’irragionevole consolidamento di condotte amministrative elusivo-omissive dell’obligatio iudicati;
- se è vero, cioè, che l’attività di esecuzione conformativa del dictum giurisdizionale può trovare un limite in relazione alle sopravvenienze suscettibili di complicarla o, addirittura, precluderla e che la retroattività dell'esecuzione del giudicato trova un limite intrinseco e ineliminabile nel sopravvenuto mutamento della realtà, tale da non consentire l'integrale ripristino dello status quo ante, è altrettanto vero che alla naturale dinamicità dell'azione amministrativa, cui è legata di regola l'inesauribilità dei poteri finalizzati al perseguimento degli interessi pubblici, fa da contrappeso l'interesse del soggetto vittorioso nel processo, che non deve essere frustrato nelle sue aspettative dalla eccessiva durata del giudizio o, a fortiori, dal comportamento omissivo ed elusivo dell'amministrazione (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 541/2023; TAR Lazio, Roma, sez. V, n. 13944/2024);
- del vuoto di tutela potenzialmente scaturente dalla condotta omissivo-elusiva dell’amministrazione si mostra, d’altronde, implicitamente avveduta la stessa difesa civica, allorquando osserva che, siccome la graduatoria non sarebbe più vigente, «il ricorrente non ha titolo a dolersi della determina di indizione per cui è causa, potendosi al più tutelare “per equivalente” del pregiudizio discendente dalla precedente attività della p.a. ritenuta illegittima dal g.a. ma non subendo pregiudizio dalla odierna azione, non potendo certo pretendere dal TAR di far procrastinare la vigenza di una graduatoria scaduta»;
- le superiori considerazioni, favorevoli agli assunti attorei, risultano corroborate, sotto ulteriori profili, dalle seguenti argomentazioni, formulate da TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 968/2012 nel senso dell’utilizzabilità della scaduta graduatoria dei partecipanti ad un concorso per assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti:
«È pur vero che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, le sopravvenienze di fatto e di diritto verificatesi anteriormente alla notificazione della sentenza rilevano nel processo amministrativo (potendone determinare l'improcedibilità); e devono essere prese in considerazione dall'amministrazione nell'attività successiva alla pronuncia.
Tale regola però costituisce eccezione al principio generale secondo il quale la durata del processo non deve andare a discapito della parte; e si spiega in ragione del fatto che la sentenza del giudice amministrativo, innestandosi nell'azione della pubblica amministrazione, non è da sola sufficiente per delineare il definitivo assetto di interessi delle parti, essendo allo scopo necessaria l'intermediazione del provvedimento amministrativo che, intervenendo successivamente alla domanda processuale ed alla pronuncia della sentenza, subisce il condizionamento degli elementi sopravvenuti.
Proprio in quanto eccezione al principio generale, ritiene il Collegio che la regola, in aderenza ad un'autorevole opinione dottrinale, vada applicata in maniera restrittiva, e cioè solo quando la sopravvenienza determini una situazione di fatto o giuridica totalmente incompatibile con la soddisfazione della pretesa di parte. Del resto la stessa giurisprudenza ha mitigato la portata della regola stessa affermando, in materia urbanistica, che la sopravvenuta approvazione di un piano, che rende inedificabile l'area per la quale era stato a suo tempo negato un titolo edilizio, non rende improcedibile il ricorso instaurato avverso l'atto di diniego, dovendo l'amministrazione, in caso di accoglimento del ricorso medesimo, verificare la possibilità di disporre una deroga o una modifica del piano sopravvenuto che recuperi, in tutto o in parte, le previsioni urbanistiche sulle quali si fondava l'originaria domanda di concessione a torto respinta (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 9 novembre 1998, n. 1586; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 8 ottobre 2004, n. 5509).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che il mero decorso del tempo e la sopravvenuta scadenza della graduatoria non abbiano determinato l'insorgere di una situazione di fatto e giuridica del tutto incompatibile con la pretesa della ricorrente ad ottenere l'assegnazione della sede farmaceutica richiesta; tenuto conto che a ciò non ostano né ragioni di interesse pubblico (posto che la ricorrente stessa, collocatasi in posizione utile di graduatoria, ha dimostrato, in tempi comunque relativamente recenti, di possedere i requisiti necessari per conseguire la titolarità della sede), né ragioni di interesse privato (posto che, a quanto risulta, la sede è ancora vacante)»;
- anche sulla scorta della linea ermeneutica tracciata dalla pronuncia dianzi citata, è, pertanto, da escludersi che, sia a fronte dell’idoneità conseguita dal D. nella comunque recente graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 1537 del 19 agosto 2022, sia a fronte della perdurante vacanza del posto di Dirigente Tecnico del Settore Territorio e Ambiente, sia, soprattutto, a fronte di un dictum giurisdizionale annullatorio delle scelte assunzionali adottate in difetto di motivazione circa il mancato scorrimento della graduatoria anzidetta, l’intervenuta decadenza di quest’ultima fosse ostativa alla sua invocata utilizzabilità;
- tanto, vieppiù che – come dedotto da parte ricorrente – detta decadenza sarebbe tuttora evitabile dall’amministrazione in virtù del disposto dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 (così come novellato dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 202/2024, conv. in l. n. 15/2025), il quale differisce fino al 31 dicembre 2025 l’esercizio delle «facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare … ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024»;
Considerato che il ricorso iscritto a r.g. n. 724/2025 non si rivela più assistito da un interesse concreto e attuale a proporlo per le ragioni illustrate in appresso;
Considerato, in particolare, che:
- la caducazione della determina dirigenziale n. 177 del 15 aprile 2025 (in conseguenza dell’accoglimento dei dianzi scrutinati ordini di doglianze, a corredo del ricorso iscritto a r.g. n. 715/2025) comporta la carenza di interesse, in capo al D., a coltivare l’azione di annullamento della determina dirigenziale n. 176 del 15 aprile 2025, esperita col ricorso iscritto a r.g. n. 724/2025;
- ciò, in quanto, per l’effetto di conformazione prodotto dal dictum annullatorio della determina dirigenziale n. 177 del 15 aprile 2025, implicante l’obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi motivatamente in merito allo scorrimento o meno della graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 1537 del 19 agosto 2022, rimane aperta per il ricorrente la chance (e, beninteso, non il diritto) di ottenere lo specifico bene della vita ambito, ossia l’assunzione esattamente nel ruolo di Dirigente Tecnico del Settore Territorio e Ambiente, per il quale egli è risultato idoneo non vincitore nella menzionata graduatoria concorsuale pregressa;
- in questo senso, occorre rimarcare che la determina dirigenziale n. 176 del 15 aprile 2025, impugnata col ricorso iscritto a r.g. n. 724/2025, risulta finalizzata alla copertura di un posto (a tempo pieno e determinato) di Dirigente Tecnico del Settore Lavori Pubblici, e non di Dirigente Tecnico del Settore Territorio e Ambiente, per il quale il D. è risultato idoneo non vincitore nella pregressa ed apposita graduatoria concorsuale;
- conseguentemente – come eccepito dall’amministrazione resistente – essa è, in ogni caso, insuscettibile di impingere nella vicenda assunzionale relativa all’incarico di Dirigente Tecnico del Settore Territorio e Ambiente, per il quale il D. vanta la propria pretesa di scorrimento;
- di qui, dunque, l’insussistenza, anche ab origine, di una concreta e attuale lesione di quest’ultima per effetto dell’indizione della procedura selettiva per il conferimento del distinto incarico di Dirigente Tecnico del Settore Lavori Pubblici (di cui il ricorrente nemmeno arriva, peraltro, a dimostrare la solo asserita omogeneità e sovrapponibilità rispetto al profilo professionale di Dirigente Tecnico del Settore Territorio e Ambiente);
Ritenuto, in conclusione, che:
- stante la sua ravvisata fondatezza, il ricorso iscritto a r.g. n. 715/2025 va accolto, con conseguente annullamento degli atti con esso impugnati;
- dalla caducazione di questi ultimi deve, naturalmente, intendersi discendere, a carico dell’amministrazione soccombente, non già un obbligo di automatico scorrimento della graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 1537 del 19 agosto 2022, bensì soltanto un obbligo di provvedere in maniera motivata al riguardo: per ius receptum, l’idoneo non vincitore di un concorso pubblico si trova, infatti, a vantare una posizione di mera aspettativa, e non una posizione di diritto soggettivo pieno all'assunzione, che la disciplina in materia non gli riconosce, atteso che l'amministrazione conserva un'ampia discrezionalità in merito all’utilizzo della graduatoria, potendo ritenere – sulla base di una valutazione organizzativa, correlata a tutti gli elementi rilevanti nella situazione concreta – non prioritaria la copertura del posto, ovvero ravvisare ragioni nel senso dell'espletamento di un nuovo concorso, o, ancora, della soppressione del posto (cfr., ex multis, Cons. Stato, ad. plen., n. 14/2011; Cons. Stato, sez. VI, n. 1796/2015; n. 7089/2021; sez. V, n. 7643/2023; sez. VII, n. 3855/2024; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 11004/2016; TAR Campania, Napoli, n. 3649/2020);
- quanto al ricorso iscritto a r.g. n. 724/2025, essendosene acclarata la sopravvenuta carenza di interesse a coltivarlo, esso va dichiarato improcedibile;
- la peculiarità e la complessità della vicenda dedotta in giudizio giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di NO (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- riunisce i ricorsi in epigrafe;
- accoglie il ricorso iscritto a r.g. n. 715/2025, per l’effetto annullando gli atti con esso impugnati;
- dichiara improcedibile il ricorso iscritto a r.g. n. 724/2025;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
ND Di OL, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND Di OL | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO