TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/12/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
VI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza prevista al giorno 10.12.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2710/2025 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
SO NI AR
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
MA AR
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. volto all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della l. 11.2.1980 n. 18 nonché dello status di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della l. 104/92, negato nella fase sommaria.
L' nel costituirsi in giudizio, insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1 fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, ritenuto di non disporre il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa è così decisa.
***
Il ricorso è infondato.
La consulenza medico–legale disposta nel corso della fase sommaria, all'esito di un'approfondita ed accurata valutazione obiettiva nonché di un'attenta disamina di tutta la documentazione medica in atti, ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante non sono di gravità tale da determinare la sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dei benefici invocati, in quanto la perizianda si presentava
“vigile,collaborante,orientata T/S, non turbe mensiche a breve e lungo termine, non apparenti deficit simbolici del linguaggio, lieve oscillazione pluridirezionale alla prova di con “lieve limitazione Per_1 funzionale del rachide lombo-sacrale e delle ginocchia, deambulazione e passaggi posturali autonomi.”( cfr. consulenza tecnica depositata in data 19.7.2025 qui da intendersi integralmente richiamata).
Orbene, nell'introdurre a seguito di dichiarazione di dissenso il presente giudizio parte ricorrente ha lamentato una sottovalutazione da parte del CTU sia delle reali condizioni psichiche che della capacità di deambulazione della perizianda;
trattasi, tuttavia, di mero dissenso diagnostico, non supportato da alcun ulteriore esame strumentale o documentazione medica successiva, costituendo una riproposizione delle censure già a suo tempo vagliate dal CTU in risposta alle osservazioni alla bozza peritale.
Invero, il CTU così rilevava “…Come già evidenziato nella CTU, dalla visita medica non emergono elementi che giustifichino il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. La ricorrente, infatti, non presenta limitazioni tali da impedirle lo svolgimento autonomo degli atti quotidiani della vita né risulta impossibilitata a deambulare autonomamente. All'esame obiettivo è risultata “collaborante, orientata nel tempo e nello spazio,con la memoria a breve e lungo termine conservata, capace di eseguire ordini semplici, senza segni neurologici focali né deficit della comprensione verbale, eloquio spontaneo,deambulazione e passaggi posturali autonomi.”
Il CTU dava altresì riscontro alla lamentata discrepanza tra la valutazione delle ADL e IADL risultante dalla visita specialistica geriatrica effettata dalla ricorrente in data 18.9.2024, ADL
2/6 e IADL 1/8, e quella operata dal CTU in sede di visita peritale, pari a ADL 5/6 e
IADL 6/8, così argomentando “Per quanto concerne il riferimento alla visita geriatrica/fisiatrica effettuate dalla ricorrente, nella quale si evidenzia un decadimento cognitivo moderato, non sussistono i presupposti per configurare un quadro clinico di demenza di gravità tale da giustificare l'indennità di accompagnamento o la necessità di assistenza continua. Infatti tale valutazione non risulta supportata da esami strumentali, ematici o da precedenti visite specialistiche.
Si ribadisce che la nozione di continuità dell'assistenza richiesta dall'art. 1 L. 18/1980 non può ridursi ad una mera supervisione saltuaria né ad un generico stato di fragilità, ma presuppone la necessità di intervento attivo e ricorrente durante l'arco della giornata, circostanza che nel caso di specie non è risultata adeguatamente dimostrata. 2) Sulla presunta mancata somministrazione dei test ADL/IADL
Si evidenzia come la valutazione degli indici ADL e IADL, richiamata in sede di consulenza, non implica necessariamente la somministrazione di test formali e standardizzati in presenza della parte. Tali indici possono essere agevolmente ricavati, come usualmente accade in ambito medico-legale, dalla documentazione sanitaria prodotta in atti, dai dati anamnestici e dalle risultanze clinico-obiettive complessivamente valutate, anche in assenza di somministrazione diretta.
Pertanto nella fattispecie, il dato relativo agli ADL/IADL è stato correttamente ricavato dalle certificazioni specialistiche già agli atti e non costituisce "errore di battitura", bensì sintesi clinico-funzionale di quanto documentato.
Da ultimo, si rileva che alcuna nuova documentazione risulta prodotta in allegato al ricorso in opposizione, astrattamente idonea a determinare un aggravamento del quadro patologico già valutato dal CTU, sicchè allo stato la rinnovazione delle operazioni di consulenza assumerebbe carattere meramente esplorativo.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (Cass. 12703/2015).
Invero, come noto, “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza,
l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità) ( cfr, sul punto Cass. n. 15882/2015).
E ancora, “Ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall'art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980, in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore”( cfr. Cass. n..20819/2018).
Inoltre, “qualora il giudice di merito fondi la propria decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche - e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità
e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (tra le tante, Cass., n. 12244 del 2015 e n. 7341 del 2004)
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU, per la medesima argomentazione, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.2710 / 2025 RG, così provvede:
- rigetta il ricorso;
-spese irripetibili;
-pone a carico di le spese di consulenza separatamente liquidate CP_1
Crotone, 10/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia VI