Articolo 1 della Legge 23 luglio 1991, n. 233
Articolo 2
Versione
17 agosto 1991
Art. 1. Contributo all'Istituto regionale per le Ville venete 1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali eroga alla regione Veneto, a favore dell'Istituto regionale per le Ville venete, istituito con legge della regione Veneto 24 agosto 1979, n. 63, un contributo, il cui ammontare e' determinato dall'articolo 4, da impiegare per le finalita' e con le modalita' di cui agli articoli seguenti.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge della regione Veneto n. 63/1979 reca: "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete 'I.R.V.V.'".
Entrata in vigore il 17 agosto 1991
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente