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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 17/12/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 375/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 17/12/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi per la parte ricorrente, l'avv. RAMELLA per l'avv. VARESI in sostituzione dell'avv. PASUT. CP_1
L'avv. RAMELLA si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
L'avv. VARESI si riporta alla memoria e alle istanze istruttorie e alle conclusioni rassegnate
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
I procuratori delle parti prestano l'assenso alla lettura della sentenza anche in sua assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
N. 375/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 375/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], rappresentato e difesa dall'Avv. Cinzia Ramella ed elettivamente domiciliata in Novara, B.do La Marmora n. 15, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di LL TO (VB), in Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Pasut in forza di procura alle liti del 22/3/2024,
Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio in Roma Persona_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Piaccia al Giudice Illustrissimo, contrariis rejectis, nel merito: accertare che la ricorrente non deve restituire all' l'importo di € 1.877,77= (o la somma meglio vista) richiesto per il periodo CP_1
1/6/2014-19/8/2014 con nota del 15/4/2025 dall' per intervenuta prescrizione decennale CP_3 ovvero per insussistenza della pretesa creditoria re l' alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente recuperate e alla refusione delle spese in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da e Parte_1 mandare l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_2
Con vittoria di spese come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.8.2025, esponeva: Parte_1
- che con richiesta datata 18.4.2025, pervenuta il 26.4.2025, l' aveva evidenziato per il CP_1
periodo 1.6.2014-19.8.2014 un indebito pari a € 1.877,77, corrisposto al ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione per lavoratori frontalieri, in realtà “non spettante”;
- di avere presentato avverso tale provvedimento ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale del VCO che, con delibera n. 25922 del 24/6/2025, era stato respinto. Tanto premesso in fatto, il ricorrente eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione e, nel merito, l'insussistenza dell'indebito. Chiedeva di dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria e condannare l' alla restituzione delle somme eventualmente recuperate CP_1 sulla base del preteso indebito.
Costituendosi in giudizio, l' osservava che l'indebito era riconducibile alla mancata CP_2
comunicazione, da parte del ricorrente, della ripresa dell'attività lavorativa in Svizzera nel periodo compreso tra il 1° e il 30 giugno 2014, circostanza di cui l' era venuto a CP_1
conoscenza esclusivamente in data successiva, mediante l'acquisizione del Modello E205
CH trasmesso dalla Cassa Svizzera di Compensazione di Ginevra in data 7 marzo 2019, in occasione della verifica dei requisiti pensionistici da parte dell' in Controparte_4
Convenzione Internazionale. Ne risultava la sovrapposizione tra il periodo di attività lavorativa all'estero e quello di percezione dell'indennità di disoccupazione, sicché
l'indennità erogata doveva considerarsi parzialmente indebita.
Contestava l'eccezione di intervenuta prescrizione (decennale ai sensi dell'articolo 2935 del
Codice Civile), ritenendo che il decorso del termine dovesse essere calcolato a partire dal giorno in cui è stato eseguito il pagamento indebito oppure dal giorno in cui l' ha avuto CP_1 conoscenza del proprio credito (e quindi nella specie da marzo 2019 tramite il Modello E205
CH inviato dalla CSC di Ginevra).
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa all'odierna udienza, all'esito della discussione, mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato essendo meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
L'indebito attiene a prestazione di disoccupazione per lavoratori frontalieri indebitamente riscossa per il periodo 1.6.2014-19.8.2014; è pacifico che la richiesta formulata dall' CP_1
pervenuta il 26.4.2025, non sia stata preceduta da altri atti interruttivi della prescrizione.
Parte resistente ritiene, però, che in ogni caso il termine di prescrizione debba decorrere dal momento in cui l' ha avuto conoscenza del credito (nella specie marzo 2019). CP_1
La presente causa ripropone questioni che sono state già decise da questo Tribunale in controversie analoghe alla presente (sentenze nn. 184/2024, 161/2025, 209/2025), pronunce che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. E' noto che l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (v. Cass. 22072/18, che ha ritenuto irrilevante, ai fini del decorso della prescrizione per l'azione di annullamento del licenziamento illegittimo, la dedotta impossibilità per il lavoratore di acquisire la documentazione a tal fine necessaria, se non all'esito del procedimento penale promosso nei suoi confronti).
Muovendosi su questa linea di pensiero e specificamente in materia pensionistica, ad esempio, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che, nel dichiarare parzialmente prescritto il diritto alla pensione sociale sostitutiva, non aveva attribuito rilievo ai tempi di accertamento giudiziale del diritto alla pensione di invalidità civile, oggetto di sostituzione (v. Cass. 3584/12).
Nella sentenza della Corte d'Appello di Torino citata da parte ricorrente (n. 307/2024), la
Corte ha ulteriormente precisato in un caso analogo al presente: “non si discute sul fatto che il mod. E205 sia l'unica certificazione ufficiale e utile per la ricostruzione dei periodi lavorati all'estero; ciò che, invece, è discutibile è il perentorio collegamento operato dall'appellante, tra la liquidazione della pensione e la richiesta di tale certificazione, come se tra i due eventi ci fosse una necessaria inferenza consequenziale. (…); non si vede allora perché l'indagine conoscitiva su eventuali periodi di sovrapposizione impedienti l'erogazione della provvidenza non avrebbe potuto effettuarsi a partire proprio da quel momento (o negli anni immediatamente successivi) tramite l'acquisizione del mod.
E205 – considerato inoltre che quest'ultimo non era stato inviato autonomamente dalla Cassa
Svizzera, ma era stato a richiederlo (ibid., pag. 6) e che nessuna norma domestica o CP_1 eurounionale impone che il relativo rilascio debba essere richiesto esclusivamente in vista e in funzione della liquidazione della pensione”.
Si richiamano, pertanto, anche le argomentazioni di detta decisione ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Applicando i riferiti principi al caso di specie, deve ritenersi che il tempo necessario per accertare il fatto generatore dell'indebito - ossia la sovrapposizione di indennità di disoccupazione e altro rapporto di lavoro - abbia costituito un mero impedimento di fatto all'esercizio del diritto di recuperare le somme erogate.
Il diritto di recuperare l'indennità non cumulabile è stato esercitato per la prima volta soltanto con la comunicazione del 18.4.2025 pervenuta all'interessato solo il 26.4.2025; essendo interamente decorso a tale data il termine di prescrizione decennale, deve ritenersi prescritto il diritto dell' di richiedere le somme corrisposte a titolo CP_1
di indennità per disoccupazione per lavoratori transfrontalieri.
Va, in definitiva, dichiarata l'irripetibilità delle somme pretese a titolo di indebito dall' CP_1 con la comunicazione 18/4/2025 (prot. 5290.25/04/2025.0059389), pervenuta il CP_1
26/4/2025 per l'importo di € 1.877,77, per intervenuta prescrizione;
conseguentemente l' resistente deve essere condannato alla restituzione delle somme eventualmente CP_2 recuperate sulla base di detta richiesta di indebito.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
➢ in accoglimento del ricorso, accerta che non è tenuto a Parte_1
restituire, per l'intervenuta prescrizione, le somme pretese da a titolo di indebito, CP_1 di cui alla comunicazione 18.4.2025 (prot. 5290.25/04/2025.0059389) per l'importo CP_1
di € 1.877,77 e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione al ricorrente delle somme CP_1
eventualmente recuperate sulla base di detta richiesta di indebito.
➢ Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.769 per CP_1
competenze ed € 43 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Verbania, 17.12.2025
Il Giudice Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 17/12/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi per la parte ricorrente, l'avv. RAMELLA per l'avv. VARESI in sostituzione dell'avv. PASUT. CP_1
L'avv. RAMELLA si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
L'avv. VARESI si riporta alla memoria e alle istanze istruttorie e alle conclusioni rassegnate
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
I procuratori delle parti prestano l'assenso alla lettura della sentenza anche in sua assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
N. 375/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 375/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], rappresentato e difesa dall'Avv. Cinzia Ramella ed elettivamente domiciliata in Novara, B.do La Marmora n. 15, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di LL TO (VB), in Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Pasut in forza di procura alle liti del 22/3/2024,
Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio in Roma Persona_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Piaccia al Giudice Illustrissimo, contrariis rejectis, nel merito: accertare che la ricorrente non deve restituire all' l'importo di € 1.877,77= (o la somma meglio vista) richiesto per il periodo CP_1
1/6/2014-19/8/2014 con nota del 15/4/2025 dall' per intervenuta prescrizione decennale CP_3 ovvero per insussistenza della pretesa creditoria re l' alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente recuperate e alla refusione delle spese in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da e Parte_1 mandare l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_2
Con vittoria di spese come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.8.2025, esponeva: Parte_1
- che con richiesta datata 18.4.2025, pervenuta il 26.4.2025, l' aveva evidenziato per il CP_1
periodo 1.6.2014-19.8.2014 un indebito pari a € 1.877,77, corrisposto al ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione per lavoratori frontalieri, in realtà “non spettante”;
- di avere presentato avverso tale provvedimento ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale del VCO che, con delibera n. 25922 del 24/6/2025, era stato respinto. Tanto premesso in fatto, il ricorrente eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione e, nel merito, l'insussistenza dell'indebito. Chiedeva di dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria e condannare l' alla restituzione delle somme eventualmente recuperate CP_1 sulla base del preteso indebito.
Costituendosi in giudizio, l' osservava che l'indebito era riconducibile alla mancata CP_2
comunicazione, da parte del ricorrente, della ripresa dell'attività lavorativa in Svizzera nel periodo compreso tra il 1° e il 30 giugno 2014, circostanza di cui l' era venuto a CP_1
conoscenza esclusivamente in data successiva, mediante l'acquisizione del Modello E205
CH trasmesso dalla Cassa Svizzera di Compensazione di Ginevra in data 7 marzo 2019, in occasione della verifica dei requisiti pensionistici da parte dell' in Controparte_4
Convenzione Internazionale. Ne risultava la sovrapposizione tra il periodo di attività lavorativa all'estero e quello di percezione dell'indennità di disoccupazione, sicché
l'indennità erogata doveva considerarsi parzialmente indebita.
Contestava l'eccezione di intervenuta prescrizione (decennale ai sensi dell'articolo 2935 del
Codice Civile), ritenendo che il decorso del termine dovesse essere calcolato a partire dal giorno in cui è stato eseguito il pagamento indebito oppure dal giorno in cui l' ha avuto CP_1 conoscenza del proprio credito (e quindi nella specie da marzo 2019 tramite il Modello E205
CH inviato dalla CSC di Ginevra).
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa all'odierna udienza, all'esito della discussione, mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato essendo meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
L'indebito attiene a prestazione di disoccupazione per lavoratori frontalieri indebitamente riscossa per il periodo 1.6.2014-19.8.2014; è pacifico che la richiesta formulata dall' CP_1
pervenuta il 26.4.2025, non sia stata preceduta da altri atti interruttivi della prescrizione.
Parte resistente ritiene, però, che in ogni caso il termine di prescrizione debba decorrere dal momento in cui l' ha avuto conoscenza del credito (nella specie marzo 2019). CP_1
La presente causa ripropone questioni che sono state già decise da questo Tribunale in controversie analoghe alla presente (sentenze nn. 184/2024, 161/2025, 209/2025), pronunce che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. E' noto che l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (v. Cass. 22072/18, che ha ritenuto irrilevante, ai fini del decorso della prescrizione per l'azione di annullamento del licenziamento illegittimo, la dedotta impossibilità per il lavoratore di acquisire la documentazione a tal fine necessaria, se non all'esito del procedimento penale promosso nei suoi confronti).
Muovendosi su questa linea di pensiero e specificamente in materia pensionistica, ad esempio, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che, nel dichiarare parzialmente prescritto il diritto alla pensione sociale sostitutiva, non aveva attribuito rilievo ai tempi di accertamento giudiziale del diritto alla pensione di invalidità civile, oggetto di sostituzione (v. Cass. 3584/12).
Nella sentenza della Corte d'Appello di Torino citata da parte ricorrente (n. 307/2024), la
Corte ha ulteriormente precisato in un caso analogo al presente: “non si discute sul fatto che il mod. E205 sia l'unica certificazione ufficiale e utile per la ricostruzione dei periodi lavorati all'estero; ciò che, invece, è discutibile è il perentorio collegamento operato dall'appellante, tra la liquidazione della pensione e la richiesta di tale certificazione, come se tra i due eventi ci fosse una necessaria inferenza consequenziale. (…); non si vede allora perché l'indagine conoscitiva su eventuali periodi di sovrapposizione impedienti l'erogazione della provvidenza non avrebbe potuto effettuarsi a partire proprio da quel momento (o negli anni immediatamente successivi) tramite l'acquisizione del mod.
E205 – considerato inoltre che quest'ultimo non era stato inviato autonomamente dalla Cassa
Svizzera, ma era stato a richiederlo (ibid., pag. 6) e che nessuna norma domestica o CP_1 eurounionale impone che il relativo rilascio debba essere richiesto esclusivamente in vista e in funzione della liquidazione della pensione”.
Si richiamano, pertanto, anche le argomentazioni di detta decisione ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Applicando i riferiti principi al caso di specie, deve ritenersi che il tempo necessario per accertare il fatto generatore dell'indebito - ossia la sovrapposizione di indennità di disoccupazione e altro rapporto di lavoro - abbia costituito un mero impedimento di fatto all'esercizio del diritto di recuperare le somme erogate.
Il diritto di recuperare l'indennità non cumulabile è stato esercitato per la prima volta soltanto con la comunicazione del 18.4.2025 pervenuta all'interessato solo il 26.4.2025; essendo interamente decorso a tale data il termine di prescrizione decennale, deve ritenersi prescritto il diritto dell' di richiedere le somme corrisposte a titolo CP_1
di indennità per disoccupazione per lavoratori transfrontalieri.
Va, in definitiva, dichiarata l'irripetibilità delle somme pretese a titolo di indebito dall' CP_1 con la comunicazione 18/4/2025 (prot. 5290.25/04/2025.0059389), pervenuta il CP_1
26/4/2025 per l'importo di € 1.877,77, per intervenuta prescrizione;
conseguentemente l' resistente deve essere condannato alla restituzione delle somme eventualmente CP_2 recuperate sulla base di detta richiesta di indebito.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
➢ in accoglimento del ricorso, accerta che non è tenuto a Parte_1
restituire, per l'intervenuta prescrizione, le somme pretese da a titolo di indebito, CP_1 di cui alla comunicazione 18.4.2025 (prot. 5290.25/04/2025.0059389) per l'importo CP_1
di € 1.877,77 e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione al ricorrente delle somme CP_1
eventualmente recuperate sulla base di detta richiesta di indebito.
➢ Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.769 per CP_1
competenze ed € 43 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Verbania, 17.12.2025
Il Giudice Claudio Michelucci