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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/12/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 494/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
EP EN ER - Presidente
VI BE - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 494/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. Salvago Rosa) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (Avv. Caponnetto Vincenzo) Controparte_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 9.12.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01/03/2024, premettendo di Parte_1 avere contratto, in data 22.08.2016, matrimonio concordatario con , Controparte_1 dalla cui unione era nato un figlio, ancora minorenne, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi per il sopravvenuto difetto dell'affectio coniugalis causato dai continui ed insanabili contrasti con il coniuge.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla Controparte_1 domanda di separazione.
All'udienza del 27.11.2024, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice, adottava provvedimenti urgenti ex art 473 bis .21 c.p.c. e, in assenza di attività istruttoria, poneva la causa in decisione all'udienza del 9.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Quanto all'affidamento del figlio minore, vanno confermate le statuizioni contenute nei provvedimenti urgenti.
Pertanto, non essendo emerse ragioni ostative al regime ordinario, il figlio va affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato stabilmente presso il domicilio materno. Il padre potrà incontrare il figlio liberamente, concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del padre e quelli scolastici del minore. Solo in caso di disaccordo, il minore trascorrerà con il padre due fine settimana al mese, dalle ore 15.00 del venerdì alle ore
20.00 della domenica nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che il figlio possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di tre giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali e di 20 giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi.
Anche con riguardo alle statuizioni patrimoniali vanno confermati i provvedimenti urgenti tenuto conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro.
Pertanto, il convenuto corrisponderà alla ricorrente, per il mantenimento del figlio minore, l'assegno mensile di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da pagarsi entro il giorno dieci di ogni mese e contribuirà, in ragione del
50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse del figlio.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata ad Parte_1
Agrigento il 02/09/1987 e , nato ad [...] il [...], i quali Controparte_1 hanno contratto matrimonio a Siculiana (AG) in data 22.08.2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siculiana al n. 40, parte II, serie A, anno 2016;
affida il figlio minore, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di pagare a a titolo Controparte_1 Parte_1 di concorso nel mantenimento del figlio minore, entro il giorno 10 di ogni mese,
l'assegno di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 11.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
VI BE EP EN ER
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
EP EN ER - Presidente
VI BE - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 494/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. Salvago Rosa) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (Avv. Caponnetto Vincenzo) Controparte_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 9.12.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01/03/2024, premettendo di Parte_1 avere contratto, in data 22.08.2016, matrimonio concordatario con , Controparte_1 dalla cui unione era nato un figlio, ancora minorenne, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi per il sopravvenuto difetto dell'affectio coniugalis causato dai continui ed insanabili contrasti con il coniuge.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla Controparte_1 domanda di separazione.
All'udienza del 27.11.2024, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice, adottava provvedimenti urgenti ex art 473 bis .21 c.p.c. e, in assenza di attività istruttoria, poneva la causa in decisione all'udienza del 9.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Quanto all'affidamento del figlio minore, vanno confermate le statuizioni contenute nei provvedimenti urgenti.
Pertanto, non essendo emerse ragioni ostative al regime ordinario, il figlio va affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato stabilmente presso il domicilio materno. Il padre potrà incontrare il figlio liberamente, concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del padre e quelli scolastici del minore. Solo in caso di disaccordo, il minore trascorrerà con il padre due fine settimana al mese, dalle ore 15.00 del venerdì alle ore
20.00 della domenica nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che il figlio possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di tre giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali e di 20 giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi.
Anche con riguardo alle statuizioni patrimoniali vanno confermati i provvedimenti urgenti tenuto conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro.
Pertanto, il convenuto corrisponderà alla ricorrente, per il mantenimento del figlio minore, l'assegno mensile di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da pagarsi entro il giorno dieci di ogni mese e contribuirà, in ragione del
50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse del figlio.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata ad Parte_1
Agrigento il 02/09/1987 e , nato ad [...] il [...], i quali Controparte_1 hanno contratto matrimonio a Siculiana (AG) in data 22.08.2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siculiana al n. 40, parte II, serie A, anno 2016;
affida il figlio minore, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di pagare a a titolo Controparte_1 Parte_1 di concorso nel mantenimento del figlio minore, entro il giorno 10 di ogni mese,
l'assegno di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 11.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
VI BE EP EN ER
(atto firmato digitalmente)