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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 09.10.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 20.11.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2867 del ruolo generale per l'anno 2022, promossa da
1. nato a [...] il [...] e residente in [...]
is Carrubeddas n. 27/H, elettivamente domiciliato in Cagliari, v.le Bonaria n. 80,
presso lo Studio dell'Avv. Clementina SOLINAS, in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
opponente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...]
Cagliari, via P. Delitala n. 2, presso l'Ufficio di Avvocatura dell'ente,
rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio FALQUI CAO, in forza di procura generale, rogito Notaio del 21.07.2015, in calce alla memoria di Per_1
costituzione;
pagina 1 opposto
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente:
“In via principale:
1) Accertare e dichiarare che tra il sig. ed i signori Parte_1 Persona_2
e non sia sussistito nel periodo ricompreso tra settembre
[...] Persona_3
2009 e settembre 2012 alcun rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto,
2) Accertare e dichiarare come non dovute, per le ragioni di cui in espositiva, le
somme richieste al ricorrente dall' mediante il verbale unico di CP_2
accertamento e notificazione n. 2022001351/DDL del 14.3.2022 e per l'effetto;
3) Annullare, revocare o comunque dichiarare privo di effetti l'atto medesimo in
quanto infondato ed ingiusto;
In via subordinata, salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui siano ritenute
dovute delle somme da parte del sig. a titolo di contribuzione per Parte_1
i signori e : Persona_2 Persona_3
4) Rideterminare l'ammontare della contribuzione dovuta nella misura dovuta
per i piccoli pescatori autonomi ai sensi della Legge n. 250 del 1958,
commisurata alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola
pesca, al netto dello sgravio contributivo ai sensi della Legge n. 232 del 2016;
In via ulteriormente subordinata, salvo gravame
5) Rideterminare le sanzioni e gli interessi posti a carico del ricorrente sulla base
dei minimi di legge o, ove più favorevole, sulla base del regime sanzionatorio
speciale di cui all'art. 116, comma 10, Legge 388/2000.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
Nell'interesse dell'opposto:
pagina 2 “il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza voglia respingere l'avversa pretesa
in quanto infondata. Spese di lite rifuse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di opporsi al verbale unico di accertamento e notificazione n.
[...]
2022001351/DDL del 14.03.2022, notificato il 23.03.2022, portante una richiesta di pagamento di euro 31.988,99, di cui euro 17.456,94 a titolo di contributi, euro
10.474,17 a titolo di sanzioni ed euro 4.057,88 a titolo di interessi, per il periodo compreso tra settembre 2009 e settembre 2012.
GL in particolare ha rappresentato:
− che con verbale del 14.03.2022 l' di Cagliari aveva accertato che CP_2
egli ricorrente, quale armatore proprietario della motobarca “Archimede” iscritta al n. CA3819 del Registro Navi Minori e Galleggianti del Compartimento
Marittimo di Cagliari, esercente l'attività di piccola pesca, avrebbe avuto imbarcati, in totale scopertura contributiva, dal Persona_2
21.09.2009 al 27.09.2012, e dal 01.06.2011 al 27.09.2012; Persona_3
− che, con riferimento a tali soggetti regolarmente imbarcati, e proprio per questo risultanti dal ruolino di equipaggio, l' aveva ritenuto sussistente tra CP_2
le parti un rapporto di lavoro subordinato non denunciato, e pretendendogli, nella sua qualità di armatore, il pagamento dei contributi previdenziali determinati sulla base della ordinaria assicurazione per i lavoratori dipendenti tout court;
− che la pretesa dell'Istituto previdenziale è senz'altro illegittima, in quanto avente a oggetto presunti crediti oramai prescritti, nonché viziata da un errore circa la qualificazione del rapporto giuridico intercorrente tra lui ricorrente e le
pagina 3 altre persone imbarcate: infatti, per il periodo oggetto dei fatti di causa, sia il primo che i secondi, hanno sempre svolto in forma autonoma l'attività di piccola pesca in acque marine, mediante la predetta motobarca, di stazza inferiore alle 10
tonnellate, ed erano stati tutti iscritti negli elenchi ministeriali degli addetti alla piccola pesca, nonché alla relativa Gestione previdenziale pescatori autonomi presso l' al quale, peraltro, erano stati versato tutti regolarmente i CP_2
contributi personali.
2. L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_2
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e prova per testi ed è
stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Preliminarmente, l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'opponente,
deve ritenersi assorbita nella decisione di merito che segue.
In proposito, è sufficiente richiamare l'orientamento giurisprudenziale seguito dalla Corte di Cassazione, che anche questo Giudice ritiene di dovere condividere,
secondo cui “In applicazione del principio processuale della ragione più liquida,
desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della
questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata,
senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio
interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto
operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il
profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi
dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. 5, 11.05.2018, n. 11458).
Pertanto, il Giudice scrivente ritiene assorbita l'eccezione di prescrizione in ragione dell'applicazione del criterio della ragione più liquida e procederà
direttamente all'analisi della questione di merito.
pagina 4
5. Nel merito, l'opposizione proposta da è fondata e deve Parte_1
essere accolta.
Nella vicenda scrutinata, l' a seguito di accertamento dell'Ispettorato del CP_2
lavoro di Cagliari a carico dell'odierno ricorrente, armatore della imbarcazione motobarca “Archimede” iscritta al n. CA3819, aveva emesso nei confronti dell'odierno opponente il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2022001351/DDL del 14.03.2022, notificato il 23.03.2022.
In particolare, all'esito della menzionata ispezione, gli Ispettori del lavoro e avevano accertato che Controparte_3 Parte_2 Pt_1
esercitava l'attività di piccola pesca con la motonave “Archimede” e che
[...]
l'equipaggio era stato composto da dal 21.09.2009 al Persona_2
29.09.2012, con mansioni di mozzo e da dal 01.06.2011 al Persona_3
27.09.2012, con mansioni di mozzo.
Anzitutto, deve ritenersi provato, poiché pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che
è proprietario e armatore dell'imbarcazione della motonave Parte_1
“Archimede”, di stazza lorda di 8,13 tonnellate e una potenza motore di 115 CA.
È stato, altresì, prodotto il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2022001351/DDL del 14.03.2022, notificato il 23.03.2022, portante una richiesta di pagamento di euro 31.988,99 (doc. n. 1, prodotto con il ricorso).
È, inoltre, in atti il ruolino di equipaggio n. 11359, rilasciato dall'Ufficio
circondariale marittimo di Cagliari per la motobarca “Archimede” iscritta al n.
CA3819 (doc. n. 2, prodotto con la memoria di costituzione).
Dalle plurime dichiarazioni acquisite al giudizio non è emerso alcun elemento che consenta di ricostruire, per il periodo indicato, un rapporto di lavoro di natura subordinata tra il ricorrente e e Persona_3 Persona_2
pagina 5 Infatti, i testi di parte ricorrente CONCU e Per_3 Persona_2
sentiti nell'udienza del 12.10.2023, hanno dichiarato che nessun rapporto di lavoro subordinato era mai intercorso tra loro stessi e Parte_1
Quanto al teste di parte opposta, (udienza del 12.10.2023), Parte_2
Ispettore del lavoro, ha confermato il contenuto del verbale anche da lei redatto su cui è stato fondato l'accertamento dell'Ente opposto e ha dichiarato che “dal
ruolino di imbarco abbiamo ricavato le giornate in cui i mozzi erano a
disposizione. Non abbiamo accertato le giornate effettive di lavoro di Per_2
e Non abbiamo accertato che i lavoratori fossero soggetti al potere Per_3
disciplinare di Sabato. Non abbiamo fatto l'accesso in barca”.
Alla luce della complessiva prova per testi non è emerso alcun elemento sintomatico dell'esistenza di un rapporto di lavoro di lavoro tra il ricorrente,
e Persona_2 Persona_3
Giova senz'altro all'uopo richiamare sul punto la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, allorquando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, devono comunque essere considerati criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione,
della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione (Cass. civ., Sez. L,
10.04.2010, ord. n. 9252; Cass. civ., Sez. L., 25.02.2019, ord. n. 5436; Cass. civ.,
Sez. L, 04.05.2020, ord n. 8444).
pagina 6 I citati indici giurisprudenziali sussidiari, nel caso che interessa, come visto, non sono stati neppure allegati dall' né indagati dall'Ispettorato del lavoro. CP_2
Sul punto, infatti, questo Giudice rileva, inoltre, come anche il verbale ispettivo risulti estremamente scarno e superficiale, nonché fondato interamente sulle dichiarazioni del tutto atecniche rese dallo stesso da Parte_1 Per_3
e da
[...] Persona_2
Trova applicazione, tra l'altro, l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, per cui, in linea di principio, “Nel giudizio instaurato dall'ente
previdenziale per ottenere dal proprietario di un natante il pagamento di
contributi assicurativi in relazione ai marittimi imbarcati, le annotazioni del
ruolo di equipaggio hanno efficacia di prova legale ex art. 178 c.n., trattandosi di
annotazioni eseguite dall'autorità marittima, che dimostrano la sussistenza di un
contratto di arruolamento, stipulato anch'esso, ai sensi dell'art. 328 c.n., per atto
pubblico” (massima), ma, in ogni caso, “è vero che nel caso di specie, poiché,
come precisa la Corte d'Appello, la tipologia del natante non richiedeva la forma
scritta del contratto di arruolamento, il ruolino finisce per fare prova solo sul
verificarsi dell'imbarco con quelle posizioni;
9. tuttavia, la Corte d'Appello, oltre
al rilievo sulla fede privilegiata del documento, ha poi in concreto sviluppato un
ragionamento più ampio sulla credibilità dei suoi contenuti;
10. essa ha infatti
evidenziato come l'iscrizione di tali soggetti quali componenti dell'equipaggio
«con la qualifica sopra indicata» induceva a ritenere l'esistenza del lavoro
subordinato, evidentemente ritenendo – con apprezzamento in sé non
necessariamente implausibile - che a quella tipologia di mansioni e qualifica
presumibilmente corrispondano, su un natante ed ove non siano date altre
immediate spiegazioni, posizioni subordinate;
11. considerazioni queste ultime,
che escludono la denunciata contraddittorietà motivazionale, in quanto la Corte
pagina 7 d'Appello non ha negato che le annotazioni potessero in ipotesi riferirsi a
rapporti di tipo diverso, ma ha ritenuto che esse, nel contesto istruttorio
complessivo ed in mancanza di altre immediate e specifiche spiegazioni di esse
con il ricorso giudiziale, facessero propendere per il riferirsi delle stesse ad un
rapporto subordinato, ragionamento nel quale non può ravvisarsi alcuna
illogicità” (in motivazione) (Cass. civ., Sez. VI-L., 02.11.2022, n. 32218).
Né, d'altra parte, la palese lacuna sul piano assertorio può essere colmata con l'esercizio dei poteri istruttori ex officio propri del Giudice del Lavoro.
Giova, infatti, richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui “Nel rito del lavoro, quando le risultanze di causa
offrono significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della
regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, occorrendo, invece, che
il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere
di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a
superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a
ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti”
(ex multis, Cass. civ., Sez. L., 29.08.2003, n. 12666; Cass. civ., Sez. L.,
30.03.2006, n. 7543).
Anche nel caso che ci occupa, la mancata allegazione di dati significativi di indagine non consentono a questo Giudice neppure di avvalersi dei propri poteri istruttori ex officio.
Oltre a ciò, si tiene a specificare che, sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, è bene rammentare che la Suprema Corte ha più
volte affermato il principio per il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti,
pagina 8 mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori,
rese agli Ispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal Giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass. civ., Sez. L, 11.09.2018, n. 22074; Cass. civ., Sez. L, 19.04.2010,
n. 9251).
Alla luce del complesso degli elementi indicati, nella vicenda scrutinata, l' CP_2
non ha assolto l'onere della prova, posto a suo carico ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente,
e Persona_2 Persona_3
Per tutte le ragioni appena esposte, deve essere accolto il ricorso in opposizione all'avviso di addebito in contestazione.
Per l'effetto, devono essere annullato verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022001351/DDL del 14.03.2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo con riferimento allo scaglione relativo della cartella impugnata,
rapportate ai minimi tariffari, tenuto conto della non particolare complessità della materia e in ragione dell'onere probatorio gravante quasi interamente sulla parte soccombente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
2. annulla il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2022001351/DDL del 14.03.2022;
pagina 9 3. condanna l' Controparte_4
, in persona del Presidente pro tempore, a rifondere
[...] Parte_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 4.700,00 per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A
Cagliari, 20.11.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
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