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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/12/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 17509/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Silvia Governatori Presidente
2) dott.ssa Monica Tarchi Giudice
3) dott.ssa Serena Alinari Giudice rel.
pronunzia la presente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 17509/2025 VG promosso su ricorso congiunto da:
e , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Teresa Barone Muzj
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: con note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 03.12.2025 le parti hanno concluso come da ricorso congiunto ovvero “ 1. AFFIDAMENTO E TEMPI DI
PERMANENZA DEL MINORE Il minore sarà affidato congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la residenza della madre in Firenze;
I tempi di permanenza con il padre sono così regolati: Incontro infrasettimanale: il padre incontrerà il figlio un pomeriggio alla settimana (giorno da concordarsi) dalle ore 16.00 con prelievo dal nido e sino alle ore 21.00 con rientro presso la casa materna;
Week-end alternati come segue: 1° week-end (madre): il minore lo trascorrerà con la madre. 2°week-
pagina 1 di 5 end (padre): il padre preleverà il minore all'uscita dal nido alle ore 16.30 del venerdì per riportarlo alla madre alle ore 21.00; il sabato il prelievo presso la casa materna avverrà alle ore 8.30 con riconsegna alla madre alle ore 21.00. 3° week-end (madre): il minore lo trascorrerà con la madre. 4°week-end (padre): la madre accompagnerà il minore all'Isola
d'EL (con collocazione presso la nonna materna); il padre lo prenderà con sè il venerdì alle ore 16.00 e lo riconsegnerà alla madre alle ore 21.00; il sabato lo preleverà alle ore 8.30 per ricondurlo alla madre alle 21.00, la domenica mattina dalle ore 9.00 fino alle ore 12.00 compatibilmente con gli orari di rientro della madre a Firenze. Il padre si impegna ad intraprendere un percorso psicologico o di analisi comportamentale, volto al potenziamento delle proprie competenze genitoriali e relazionali, da svolgersi presso un professionista o centro accreditato. L'introduzione dei pernottamenti e l'eventuale ampliamento dei tempi di permanenza del minore con il padre saranno subordinati all'esito positivo di tale percorso, da comprovare mediante attestazione del medico o del professionista incaricato, che certifichi la idoneità del padre alla gestione autonoma del minore, nonché test tossicologici che escludono l'uso di sostanze psicotrope. A seguito di tale valutazione positiva del percorso paterno, previo accordo tra i genitori, potrà essere introdotta una progressiva estensione dei pernottamenti, nel rispetto della serenità e dei bisogni evolutivi del minore.
Calendario delle festività, con alternanza dei periodi di festa (tenuto conto della distanza dele abitazioni): L'introduzione - inizialmente 1 pernotto la settimana (a scelta nel giorno infra o fine settimana) e graduale estensione dei pernottamenti con permanenza presso il padre pernotto compreso, secondo il calendario già stilato, sarà subordinata all'esito positivo del percorso psicologico del padre e all'attestazione di idoneità, nonché test tossicologici che escludano l'uso di sostanze psicotrope da parte del padre.; Festività natalizie (23 dicembre – 6 gennaio): – Gli anni dispari il minore trascorrerà con la madre il
24, 25 e 26 dicembre;
con il padre il 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio dalle ore 9.00 alle
21.30. Ripresa del calendario ordinario negli altri giorni – Gli anni pari il calendario sarà invertito. Festività pasquali (dal sabato al lunedì di Pasquetta): – Gli anni dispari il minore resterà con la madre. – Gli anni pari con il padre. Ponti e festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre): Le festività saranno alternate di anno in anno fra i genitori, con permanenza del minore dalle ore 9.00 del giorno festivo alle ore 21.00 dello stesso giorno. Compleanni: – Nel giorno del compleanno di ciascun genitore, il pagina 2 di 5 minore lo trascorrerà con lo stesso o se cade in giorno lavorativo, dalle ore 16.00 alle ore
21.00; o se cade in giorno festivo o di week-end, dalle ore 9.00 alle ore 21.00. – Nel giorno del compleanno di i genitori concorderanno un festeggiamento comune;
in Per_1 mancanza, il minore trascorrerà la mattina con un genitore e il pomeriggio con l'altro (ore
9.00 – 15.00 con la madre negli anni pari, ore 15.00 – 21.00 con il padre;
invertito negli anni dispari). Vacanze estive (1 luglio – 31 agosto): Nel periodo estivo il minore seguirà il calendario ordinario di frequentazione. Il padre potrà vedere il minore a Firenze per un periodo di 7 giorni consecutivi, dalle 9.00 alle 21, con inserimento graduale dei pernottamenti, previa valutazione positiva del percorso psicologico/comportamentale che ne attesti idoneità alla gestione autonoma del minore e test tossicologici che escludono l'uso di sostanze psicotrope. Su accordo tra i genitori, la madre potrà trascorrere una settimana di ferie estive all'Isola d'EL, durante la quale il padre avrà facoltà di tenere con sé secondo le modalità sopra indicate.
2. CONTRIBUTO AL Per_1
MANTENIMENTO Tenuto conto delle capacità economiche dei genitori, della collocazione prevalente presso la madre e dei tempi di permanenza e delle spese dirette sostenute, quale contributo ordinario al mantenimento del figlio minore il padre Per_1
Sig. corrisponderà alla madre, quale contributo ordinario per il Parte_2 mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di € 1.500,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale: La corresponsione del predetto importo, oltre spese straordinarie (ripartite nella misura del 60% padre – 40% madre), potrà essere effettuata, su richiesta della sig.ra prestando sin d'ora il Sig. il suo Parte_1 Parte_2 consenso, quale cessione diretta da parte della società di cui il Sig. CP_1
è socio, direttamente dal sig. nonno paterno, nella sua Parte_2 Parte_3 qualità di legale rappresentante della mediante accredito mensile a favore CP_1 della madre Sig.ra Tale modalità, qualificata come adempimento del padre Parte_1 per il tramite del soggetto terzo, non comporta liberazione da responsabilità personale del padre in caso di omesso o parziale pagamento.
3. SPESE STRAORDINARIE Le spese straordinarie (sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, educative, sportive, ricreative e straordinarie per la crescita del minore) saranno sostenute per il 60% dal padre, per il 40% dalla madre, previo accordo tra i genitori, salvo urgenze sanitarie, secondo il protocollo del
Tribunale di Milano in materia.
4. IMPEGNI RECIPROCI I genitori si impegnano a pagina 3 di 5 mantenere reciproca informazione circa la salute, la vita scolastica e la crescita del figlio, evitando conflittualità e favorendo un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e ciascuno di essi;
Si impegnano altresì a concordare eventuali variazioni temporanee del calendario con spirito collaborativo e nel rispetto dell'interesse del figlio minore. 5.
DISPOSIZIONI ULTERIORI Ogni eventuale modifica delle condizioni sarà rimessa al
Giudice competente, in caso di mancato accordo tra le parti. Spese legali integralmente compensate tra le parti.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto i ricorrenti propongono condizioni di affidamento e mantenimento del minore nato il [...]. Persona_2
2. Su richiesta congiunta delle parti l'udienza del 03.12.2025 è stata trasformata in udienza cartolare.
All'udienza del 03.12.2025 il Giudice ha preso atto delle note di trattazione scritta e rimesso al Collegio il procedimento per decisione.
3. Il Collegio ritiene che le condizioni sono accoglibili in quanto non contrarie all'ordine pubblico e all'interesse del figlio.
4. Quanto alle spese del presente giudizio, il Tribunale dispone la compensazione delle spese, come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale in via definitiva dispone quanto segue:
1. omologa la regolamentazione proposta dalle parti di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritta.
2. dispone la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
Si comunichi.
pagina 4 di 5 Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 03.12.2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Giudice rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Silvia Governatori Presidente
2) dott.ssa Monica Tarchi Giudice
3) dott.ssa Serena Alinari Giudice rel.
pronunzia la presente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 17509/2025 VG promosso su ricorso congiunto da:
e , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Teresa Barone Muzj
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: con note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 03.12.2025 le parti hanno concluso come da ricorso congiunto ovvero “ 1. AFFIDAMENTO E TEMPI DI
PERMANENZA DEL MINORE Il minore sarà affidato congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la residenza della madre in Firenze;
I tempi di permanenza con il padre sono così regolati: Incontro infrasettimanale: il padre incontrerà il figlio un pomeriggio alla settimana (giorno da concordarsi) dalle ore 16.00 con prelievo dal nido e sino alle ore 21.00 con rientro presso la casa materna;
Week-end alternati come segue: 1° week-end (madre): il minore lo trascorrerà con la madre. 2°week-
pagina 1 di 5 end (padre): il padre preleverà il minore all'uscita dal nido alle ore 16.30 del venerdì per riportarlo alla madre alle ore 21.00; il sabato il prelievo presso la casa materna avverrà alle ore 8.30 con riconsegna alla madre alle ore 21.00. 3° week-end (madre): il minore lo trascorrerà con la madre. 4°week-end (padre): la madre accompagnerà il minore all'Isola
d'EL (con collocazione presso la nonna materna); il padre lo prenderà con sè il venerdì alle ore 16.00 e lo riconsegnerà alla madre alle ore 21.00; il sabato lo preleverà alle ore 8.30 per ricondurlo alla madre alle 21.00, la domenica mattina dalle ore 9.00 fino alle ore 12.00 compatibilmente con gli orari di rientro della madre a Firenze. Il padre si impegna ad intraprendere un percorso psicologico o di analisi comportamentale, volto al potenziamento delle proprie competenze genitoriali e relazionali, da svolgersi presso un professionista o centro accreditato. L'introduzione dei pernottamenti e l'eventuale ampliamento dei tempi di permanenza del minore con il padre saranno subordinati all'esito positivo di tale percorso, da comprovare mediante attestazione del medico o del professionista incaricato, che certifichi la idoneità del padre alla gestione autonoma del minore, nonché test tossicologici che escludono l'uso di sostanze psicotrope. A seguito di tale valutazione positiva del percorso paterno, previo accordo tra i genitori, potrà essere introdotta una progressiva estensione dei pernottamenti, nel rispetto della serenità e dei bisogni evolutivi del minore.
Calendario delle festività, con alternanza dei periodi di festa (tenuto conto della distanza dele abitazioni): L'introduzione - inizialmente 1 pernotto la settimana (a scelta nel giorno infra o fine settimana) e graduale estensione dei pernottamenti con permanenza presso il padre pernotto compreso, secondo il calendario già stilato, sarà subordinata all'esito positivo del percorso psicologico del padre e all'attestazione di idoneità, nonché test tossicologici che escludano l'uso di sostanze psicotrope da parte del padre.; Festività natalizie (23 dicembre – 6 gennaio): – Gli anni dispari il minore trascorrerà con la madre il
24, 25 e 26 dicembre;
con il padre il 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio dalle ore 9.00 alle
21.30. Ripresa del calendario ordinario negli altri giorni – Gli anni pari il calendario sarà invertito. Festività pasquali (dal sabato al lunedì di Pasquetta): – Gli anni dispari il minore resterà con la madre. – Gli anni pari con il padre. Ponti e festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre): Le festività saranno alternate di anno in anno fra i genitori, con permanenza del minore dalle ore 9.00 del giorno festivo alle ore 21.00 dello stesso giorno. Compleanni: – Nel giorno del compleanno di ciascun genitore, il pagina 2 di 5 minore lo trascorrerà con lo stesso o se cade in giorno lavorativo, dalle ore 16.00 alle ore
21.00; o se cade in giorno festivo o di week-end, dalle ore 9.00 alle ore 21.00. – Nel giorno del compleanno di i genitori concorderanno un festeggiamento comune;
in Per_1 mancanza, il minore trascorrerà la mattina con un genitore e il pomeriggio con l'altro (ore
9.00 – 15.00 con la madre negli anni pari, ore 15.00 – 21.00 con il padre;
invertito negli anni dispari). Vacanze estive (1 luglio – 31 agosto): Nel periodo estivo il minore seguirà il calendario ordinario di frequentazione. Il padre potrà vedere il minore a Firenze per un periodo di 7 giorni consecutivi, dalle 9.00 alle 21, con inserimento graduale dei pernottamenti, previa valutazione positiva del percorso psicologico/comportamentale che ne attesti idoneità alla gestione autonoma del minore e test tossicologici che escludono l'uso di sostanze psicotrope. Su accordo tra i genitori, la madre potrà trascorrere una settimana di ferie estive all'Isola d'EL, durante la quale il padre avrà facoltà di tenere con sé secondo le modalità sopra indicate.
2. CONTRIBUTO AL Per_1
MANTENIMENTO Tenuto conto delle capacità economiche dei genitori, della collocazione prevalente presso la madre e dei tempi di permanenza e delle spese dirette sostenute, quale contributo ordinario al mantenimento del figlio minore il padre Per_1
Sig. corrisponderà alla madre, quale contributo ordinario per il Parte_2 mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di € 1.500,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale: La corresponsione del predetto importo, oltre spese straordinarie (ripartite nella misura del 60% padre – 40% madre), potrà essere effettuata, su richiesta della sig.ra prestando sin d'ora il Sig. il suo Parte_1 Parte_2 consenso, quale cessione diretta da parte della società di cui il Sig. CP_1
è socio, direttamente dal sig. nonno paterno, nella sua Parte_2 Parte_3 qualità di legale rappresentante della mediante accredito mensile a favore CP_1 della madre Sig.ra Tale modalità, qualificata come adempimento del padre Parte_1 per il tramite del soggetto terzo, non comporta liberazione da responsabilità personale del padre in caso di omesso o parziale pagamento.
3. SPESE STRAORDINARIE Le spese straordinarie (sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, educative, sportive, ricreative e straordinarie per la crescita del minore) saranno sostenute per il 60% dal padre, per il 40% dalla madre, previo accordo tra i genitori, salvo urgenze sanitarie, secondo il protocollo del
Tribunale di Milano in materia.
4. IMPEGNI RECIPROCI I genitori si impegnano a pagina 3 di 5 mantenere reciproca informazione circa la salute, la vita scolastica e la crescita del figlio, evitando conflittualità e favorendo un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e ciascuno di essi;
Si impegnano altresì a concordare eventuali variazioni temporanee del calendario con spirito collaborativo e nel rispetto dell'interesse del figlio minore. 5.
DISPOSIZIONI ULTERIORI Ogni eventuale modifica delle condizioni sarà rimessa al
Giudice competente, in caso di mancato accordo tra le parti. Spese legali integralmente compensate tra le parti.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto i ricorrenti propongono condizioni di affidamento e mantenimento del minore nato il [...]. Persona_2
2. Su richiesta congiunta delle parti l'udienza del 03.12.2025 è stata trasformata in udienza cartolare.
All'udienza del 03.12.2025 il Giudice ha preso atto delle note di trattazione scritta e rimesso al Collegio il procedimento per decisione.
3. Il Collegio ritiene che le condizioni sono accoglibili in quanto non contrarie all'ordine pubblico e all'interesse del figlio.
4. Quanto alle spese del presente giudizio, il Tribunale dispone la compensazione delle spese, come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale in via definitiva dispone quanto segue:
1. omologa la regolamentazione proposta dalle parti di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritta.
2. dispone la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
Si comunichi.
pagina 4 di 5 Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 03.12.2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Giudice rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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