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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/03/2024, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
RG 26/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentata e difesi dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Plinio Columbano e Luigi Manca, ed elettivamente domiciliata in Olbia, Via Parigi n. 2;
RICORRENTE contro
(C.F. ); CP_1 P.IVA_1
(C.F. ); CP_2 P.IVA_2
CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: adempimento obbligo vaccinale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. e contestuale domanda cautelare, depositato in data
10.1.2022, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio , CP_1
al fine di sentir accogliere le conclusioni di seguito riportate.
2. La ricorrente, premesso di essere dipendente della convenuta a far data dal 27.12.2018 quale educatore professionale, ha contestato il provvedimento dell'11.11.2021 con cui il
Dipartimento di Prevenzione dell' accertava l'inadempimento CP_1 all'obbligo di vaccinazione di cui all'art. 4 del d.l. n. 44/2021, con annessa sospensione dallo svolgimento di mansioni che comportavano contatti interpersonali.
3. La sig.ra ha lamentato l'illegittimità di tale provvedimento sotto plurimi punti Pt_1
di vista. Anzitutto, la stessa ha rivendicato la sussistenza di una causa di esenzione dall'obbligo vaccinale, in ragione della patologia della mielite dorsale da cui era affetta, come accertato dal certificato del medico di medicina generale. A tal fine, ha altresì contestato la valutazione negativa espressa dalla Commissione medica per l'esonero del vaccino, come richiamata nel provvedimento contestato.
4. Inoltre, la ricorrente ha censurato il mancato adempimento da parte del datore di lavoro all'obbligo di repechage imposto dall'art. 4, comma 8, del d.l. n. 44/2021, nella misura in cui la lavoratrice avrebbe potuto essere assegnata a mansioni che non avrebbero comportato contatti interpersonali, quali quelle di amministrazione, segreteria e consulenza, anche a distanza. Nel caso di specie, invece, secondo la tesi attorea la parte resistente non avrebbe effettuato alcun vaglio in tal senso.
5. Parte ricorrente ha censurato l'illegittimità del provvedimento di sospensione dalle mansioni e dalla retribuzione anche per essere in ipotesi stato adottato nel periodo in cui la stessa risultava assente dal lavoro per malattia, dall'8.11.2021 al 10.1.2022.
6. La sig.ra ha infine eccepito l'illegalità della normativa che imponeva Pt_1
l'obbligo della vaccinazione e, in difetto, stabiliva la sospensione dall'esercizio dell'attività lavorativa senza la percezione di alcun emolumento, ritenendola una sanzione abnorme, con un trattamento discriminatorio rispetto agli impiegati dello Stato sospesi, per i quali è erogato l'assegno alimentare.
7. Secondo la ricorrente la normativa in discussione sarebbe vieppiù illegittima per carenza in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria, comunque sottoposto a quattro proroghe illegittime.
8. Parte ricorrente ha infine domandato il ristoro dei danni cagionati dall'illegittima privazione del rapporto di lavoro, da liquidarsi in via equitativa.
9. La sig.ra ha quindi chiesto l'accoglimento della seguente domanda cautelare: Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, respinta e disattesa ogni avversa eccezione e deduzione, verificata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, come descritti in narrativa, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti, accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti e previa, occorrendo, anche la disapplicazione della dichiarazione dello stato di emergenza, del DPCM 17 giugno 2021 nonché di tutti gli atti presupposti conseguenti e successivi, ai sensi dell'art. 5 della legge
2248 del 1865 All. E”, concedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e, per l'effetto, disporre il reinserimento immediato della ricorrente nel posto di lavoro anche adibendola, se del caso, a mansioni anche diverse;
nella denegata ipotesi in cui il
2 giudice non dovesse disporre il reinserimento immediato della ricorrente nel posto di lavoro, disporre in suo favore l'erogazione dello stipendio, eventualmente ridotto, e degli assegni per carichi familiari statuendo, altresì, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. una somma di denaro a carico della controparte per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Con vittoria di spese di lite della fase cautelare”;
nonché delle seguenti conclusioni nella fase di merito:
“Piaccia All'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione, anche previa disapplicazione della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria e del DPCM 17 giugno 2021, ai sensi dell'art. 5 della legge 2248 del 1865 All.
E”, nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, conseguenti e successivi, annullare il provvedimento impugnato per i motivi dedotti in narrativa e previa ogni opportuna declaratoria, condannare l'azienda resistente al pagamento, in favore delle ricorrente di tutti gli stipendi, indennità, assegni, contributi e tutte le somme e/o emolumenti retributivi dalla ricorrente non percepiti e/o ridotti in caso di accoglimento della domanda cautelare, oltre al risarcimento del danno alla stessa causato per la privazione del posto di lavoro da liquidarsi in via equitativa, con ogni conseguente statuizione di legge anche sulle spese del giudizio di merito”.
10. Il giudice precedente titolare del fascicolo accertava la regolarità della notifica degli atti introduttivi ad e disponeva la notifica degli stessi alla Gestione CP_1
Sanitaria Liquidatoria di in virtù delle modifiche di cui alla legge CP_1 regionale n. 24 del 2020, nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
subentrata per legge ad . CP_2 CP_1
11. Nessuno dei resistenti si costituiva in giudizio nella fase cautelare.
12. All'udienza dell'1.3.2022, parte ricorrente dava atto del venir meno delle esigenze cautelari a seguito della reintegra della dipendente nel posto di lavoro. Fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, eniva dichiarata contumace. CP_2
13. Mutata la persona del giudice ed istruita la causa solo documentalmente, quest'ultima viene decisa all'udienza del 7 marzo 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
14. Il ricorso è fondato nei soli limiti che di seguito si evidenziano.
3 15. Preliminarmente, con riferimento alle censure di illegittimità della normativa impositiva dell'obbligo vaccinale e della conseguente sospensione del personale sanitario inadempiente, si osserva che nelle more del giudizio è intervenuta la Corte Costituzionale, confermando la legittimità della previsione normativa.
16. Difatti, con le sentenze n. 14 e 15/23, la Corte Costituzionale, richiamando diversi precedenti, ha avallato espressamente la legittimità dell'imposizione vaccinale “ a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale” (cfr. sentenza 1990 n. 307); b) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (ivi);
c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992)” con la motivazione che “l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del 1992)» (sentenza n. 258 del 1994; nello stesso senso, sentenza n. 5 del 2018).” (Corte cost. 15/2023).
17. Il Giudice delle leggi ha altresì affermato che il legislatore, nel compiere la scelta di imporre l'obbligo vaccinale, si è attenuto a conoscenze medico scientifiche attendibili, essendosi fondato sui dati medico-scientifici posti a disposizione dalle autorità di settore
(Corte cost. 14/2023) da cui emerge che “il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell'adozione della disposizione censurata e a tutt'oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza” (Corte cost.
14/2023) […] Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a
“esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che
4 altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti.
Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio.” (Corte cost. 14/2023).
18. La Corte ha, quindi, esercitato il proprio sindacato sull'attendibilità dei dati scientifici;
non è, peraltro, ultroneo ricordare che è preclusa al giudice ordinario la possibilità di effettuare, pena lo sconfinamento dai propri poteri, una rivalutazione dei giudizi resi dagli organi tecnico-scientifici preposti alla sperimentazione dei farmaci (Corte cost. 121/1999).
19. Quanto alla conseguenza prevista per l'omessa vaccinazione obbligatoria per i dipendenti delle strutture sanitarie – ovvero l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma senza retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati- la
Corte ha chiarito, in primo luogo, che non si tratta di una sanzione comminata dal datore di lavoro per l'omessa vaccinazione e, in secondo luogo, che non vi è violazione dei principi costituzionali nella previsione della mancata corresponsione di un assegno alimentare al dipendente non vaccinato sospeso dalla retribuzione, “Posto [cioè] che
l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando
l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera.”
(Corte cost. 15/2023).
20. Ciò premesso nell'ambito della legittimità dell'obbligo vaccinale nei confronti del personale sanitario e delle conseguenze scaturenti dall'inadempimento, si osserva che nel caso di specie è documentato che in data 11.11.2021, all'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale nei confronti della sig.ra , Pt_1 quest'ultima si trovava in malattia (doc. 5 fasc. ricorrente).
21. Sul punto, non si può tuttavia accogliere la tesi propugnata dalla parte ricorrente tesa a rivendicare una illegittimità tour dell'atto di accertamento dell'inadempimento e Pt_2
5 della sospensione dall'esercizio delle mansioni e dalla retribuzione, essendo semmai l'efficacia dello stesso meramente differita alla cessazione della causa di sospensione della prestazione lavorativa.
22. Sul punto, si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la pronuncia della Corte
d'Appello di Milano, sez. lav., 26/04/2023, n. 346, nella parte in cui ha ritenuto che “la misura della sospensione non possa in effetti avere efficacia in relazione al personale di cui sia accertata l'inosservanza degli obblighi vaccinali e che risulti già assente dal servizio per malattia, congedo, aspettativa etc.; in tal caso, infatti, non è configurabile
l'esigenza di sospendere l'esecuzione del rapporto al fine di evitare la diffusione dei contagi, essendo tale rischio escluso per il fatto di essere il lavoratore già assente ad altro titolo;
ne consegue che al lavoratore andrà riconosciuto il trattamento spettante in ragione del titolo dell' altro titolo assenza.
Ritiene tuttavia il Collegio che il provvedimento di sospensione adottato ex D.L 44/2021 possa, se adottato in presenza di altra causa di sospensione, acquisire piena efficacia alla scadenza di altra causa di sospensione.
Osserva infatti il Collegio che, in senso contrario, pur in presenza di una pacifica - come nella fattispecie – non ottemperanza da parte del dipendente di una struttura sanitaria all'obbligo vaccinale, la pretesa riammissione in servizio del servizio tradirebbe la ratio dell'obbligo vaccinale imposto al lavoratore e cioè quella di evitare la diffusione dei contagi.
Va in proposito ricordato come la Corte Costituzionale abbia recentemente ritenuto la legittimità costituzionale del quadro normativo di riferimento (sentenze 14,15,16/2023 ) osservando in particolare ( cfr. in particolare sent. n. 15 citata ) che in relazione all'art. 3
Cost. “la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare.
La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini”; e che “La conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, che è destinata a venire meno in caso di adempimento dell'obbligo e, comunque, per la cessazione dello stato di crisi
6 epidemiologica. Il correlato sacrificio del diritto dell'operatore sanitario non ha la natura
e gli effetti di una sanzione (come di seguito si chiarirà ai punti 12.1. e 14.4.), non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine”.
La Corte Costituzionale ha poi evidenziato che le misure conseguenti all'inottemperanza all'obbligo di vaccinazione imposto dalla legislazione emergenziale rispettino il dettato di cui all'art. 35 C., affermando non solo che la sospensione del lavoratore non vaccinato è conforme al diritto costituzionale al lavoro, ma costituisce altresì adempimento all'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c.: “È vero, del resto, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile.
Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico- economico del contratto”.
23. Nella presente controversia, l'accertamento dell'inadempienza all'obbligo vaccinale e la conseguente sospensione riportano la data dell'11.11.2021 (doc. 7 fasc. ricorrente), ovverosia quando il rapporto di lavoro era già sospeso in costanza di malattia
(dall'8.11.2021).
24. Tale provvedimento, pertanto, era idoneo a produrre i propri effetti unicamente dall'11.1.2022, data di cessazione della malattia (doc. 5 fasc. ricorrente). Ciò quindi conformemente alla ratio della norma tesa ad evitare la proliferazione del contagio, venendo meno il rischio della diffusione da parte del dipendente con rapporto di lavoro già sospeso per altra causa.
25. Pertanto, alla ricorrente spetta il trattamento dovuto a titolo di indennità di malattia nel periodo compreso tra l'11.11.2021 e il 10.1.2022.
7 26. In ragione di quanto sopra evidenziato, dal precedente stato di malattia non deriva invece una illegittimità in radice del provvedimento di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e di sospensione dalle mansioni e dalla retribuzione, che prende invece a spiegare i propri pieni effetti a decorrere dall'11 gennaio 2022, ovverosia al termine della malattia.
27. Restano dunque da esaminare le due ulteriori deduzioni di pretesa illegittimità sollevate dalla ricorrente, con riferimento alla sussistenza di una comprovata ragione di mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale, atteso lo stato patologico certificato della stessa, nonché alla violazione dell'obbligo di repechage.
28. In merito alla sussistenza di una patologia che avrebbe legittimato la sottrazione all'obbligo vaccinale, con riferimento alla normativa sussistente alla cessazione dello stato di malattia, si osserva che l'art. 4, comma secondo, del d.l. n. 44/2021, nella versione risultante dalle modifiche operate con d.l. n. 172/2021, stabiliva che “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Org_1
in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo
[...] di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita”.
29. Come efficacemente messo in rilievo dal Tribunale di Treviso (ordinanza del 4 gennaio
2022), la circolare emessa dal in data 4.8.2021, n. 35309, nel Organizzazione_1 dettare disposizioni in materia di “certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-
CoV-2”, ha inteso circoscrivere il rilascio di dette certificazioni alla competenza esclusiva dei medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Organizzazione_2
o dei o dei Pediatri di Libera Scelta dell'assistito
[...] Organizzazione_3 che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
30. Tale circolare, diretta a regolamentare le modalità di ottenimento dell'esenzione dall'obbligo vaccinale al fine di consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105, ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde
COVID-19, è stata poi estesa dapprima all'esonero dal “green pass” nel pubblico impiego
(art. 1 DL 127/2021 che ha introdotto l'art. 9 quinquies al DL 52/2021), quindi all'esonero dall'obbligo vaccinale degli operatori sanitari (art. 4 comma 2 DL 44/2021 come sostituito dall'art. 1 comma 1 lett. b DL 172/2021).
8 31. Coerentemente con tali disposizioni, la circolare del n. 53922 del Organizzazione_1
25.11.2021 ha prorogato sino al 31.12.2021 la validità della circolare del 4.8.2021 e delle certificazioni di esonero già rilasciate in conformità a detta circolare.
32. È infine stata emessa la Circolare n. 59069 del 23.12.2021, avente il seguente
“OGGETTO: proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19. Facendo seguito alle circolari prot. n° 35309-04/08/2021-
prot. n° 35444-05/08/2021- prot. n° 43366-25/09/2021-DGPRE e prot. Org_4 Org_4
n° 53922-25/11/2021-DGPRE, si rappresenta che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARSCoV-2/COVID-19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 gennaio 2022”.
33. Pertanto, l'esenzione invocata dalla ricorrente avrebbe dovuto essere concessa sulla base dei criteri sopra indicati, laddove nel caso di specie la stessa risulterebbe unicamente dalla certificazione del medico di medicina generale.
34. Anzi, nel provvedimento di accertamento dell'inadempimento, si legge che “la
Commissione medica per l'esonero dal vaccino anti SARS-CoV-2, costituita dal con nota NP/2021/35024 del 09/09/2021, esaminata la Controparte_3
certificazione medica trasmessa via mail in data 25/08/2021, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il differimento/esonero rispetto alla vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2”.
35. Sicché, deve escludersi che la ricorrente fosse nelle condizioni di salute per beneficiare dell'esonero/differimento dalla vaccinazione di cui si discute, essendo la circostanza esclusa dall'organismo deputato a svolgere tali valutazioni.
36. Le conclusioni appena raggiunte valgono anche laddove si consideri quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, del d.l. n. 44/2021, prima delle modifiche di cui al d.l. n. 172/2021, vigente alla data dell'11.11.2021, secondo cui “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”.
37. Invero, si evidenzia che la circolare del Ministero della Salute n. 35309 è comunque entrata in vigore il 4.8.2021, esplicando efficacia precettiva con riferimento alle modalità di rilascio dei certificati di esenzione/differimento dell'adempimento vaccinale. In punto
9 di valore di tali circolari, occorre ricordare che il d.l. n. 6/2020, successivamente ampliato e prorogato dal d.l. n. 19/2020, ha condotto ad una moltiplicazione di D.P.C.M. e di ulteriori fonti delegate dagli stessi (tra le quali anche ordinanze e circolari del
[...]
), per cui si è generata un'intera gerarchia di fonti e una disciplina complessa e Org_1
stratificata dal contenuto indubbiamente precettivo, legittimata e giustificata in ragione dello stato di emergenza.
38. Peraltro, l'art. 4, comma 2, del d.l. n. 44/2021 sopra richiamato stabilisce solamente che le condizioni di salute debbano essere accertate da certificazione medica emessa dal medico di medicina generale, ciò non implicando tuttavia un automatico effetto di esenzione/differimento da quanto attestato. Piuttosto, tale certificazione attesta la sussistenza di condizioni cliniche che potrebbero dar luogo all'esenzione/differimento, fermo restando poi che tale giudizio sia rimesso alla competenza esclusiva dei medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle ed Enti dei Sanitari o dei Org_2 Org_2 Org_2
Medici di Medicina Generale o dei Pediatri di dell'assistito che operano Org_5 nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, come da circolare sopra citata.
39. Sicché, la doglianza deve essere respinta.
40. Anche per quanto concerne la pretesa violazione dell'obbligo di repechage, al rientro dalla malattia, il comma 7 dell'art. 4 del d.l. n. 44/2021, a seguito delle modifiche di cui al d.l. n. 172/2021, ha riservato l'adibizione a mansioni diverse al solo personale di cui al comma 2 del medesimo articolo, ovvero a quelli con comprovate patologie, da accertare secondo l'iter sopra descritto. Per cui la ricorrente non rientrava in ogni caso nello spettro applicativo della disposizione richiamata.
41. Ma anche a voler esaminare la censura sotto la lente della normativa vigente al momento dell'accertamento dell'inadempimento, si osserva che l'art. 4, comma 8, del d.l. n.
44/2021 prevede che il datore di lavoro adibisca il lavoratore, “ove possibile”, a mansioni, anche inferiori, che non implicano contatti interpersonali.
42. Nel caso di specie, parte ricorrente si limita ad allegare una serie di attività lavorative, ovverosia di amministrazione, segreteria e consulenza, anche a distanza, che avrebbe in ipotesi potuto svolgere, senza tuttavia dimostrare, o proporsi di dimostrare, la sussistenza di tali ruoli disponibili all'interno dell'organico della società resistente e occupabili dalla ricorrente.
10 43. Sul punto, non si condivide la tesi difensiva volta ad addossare l'onere della prova del repechage sul datore di lavoro conformemente a quanto previsto in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che in tale ipotesi l'obbligo è legislativamente previsto, dovendo invece nel caso di specie ordinariamente gravare sulla ricorrente l'onere di allegazione e prova circa la possibilità di reimpiego in mansioni tali da non generare rischio per gli utenti e per i colleghi, quale elemento della domanda.
44. Ciò, soprattutto, tenendo in considerazione il ruolo di educatore professionale ricoperto dalla ricorrente, diretto ad attuare “specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana;
cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficolta”, secondo quanto previsto dal D.M. 8 ottobre 1998, n. 520. Tale figura implica pertanto compiti che non possono escludere un contatto interpersonale, tanto con i pazienti quanto con i colleghi.
45. Né, per l'appunto, vi è evidenza della sussistenza di altre differenti mansioni affidabili alla ricorrente sulla base dei posti disponibili presso non avendo la lavoratrice CP_2
dimostrato tale circostanza, e non potendo considerarsi quest'ultima come non contestata in difetto di costituzione della resistente.
46. Sicché, il ricorso deve essere rigettato con riferimento alla domanda di pagamento degli importi dovuti a titolo di retribuzione, così come di qualsiasi altro emolumento, nel periodo di vigenza della sospensione per inadempimento all'obbligo vaccinale, ovverosia dall'11.1.2022 alla data di reintegra in servizio.
47. Allo stesso modo, stante la legittimità della sospensione per il periodo di cui sopra, sarebbe stata disattesa la domanda cautelare volta a ottenere la reintegrazione urgente in servizio, sulla quale poi è venuto meno l'interesse della ricorrente.
48. Va altresì respinta la domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente, mancando qualsiasi allegazione, ancora prima della prova, in ordine al preteso danno subito, atteso che tale domanda è presente solamente nelle conclusioni del ricorso e si rimette inammissibilmente la stessa alla valutazione equitativa del giudicante.
49. Le spese di lite della fase cautelare devono essere compensate, attesa la soccombenza virtuale del ricorrente con riferimento alla domanda cautelare di reintegra e la mancata costituzione delle resistenti.
11 50. Per quanto riguarda le spese della fase di merito, queste ultime seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sul parametro del valore del decisum compreso nello scaglione tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 (due mensilità del trattamento di malattia), per le fasi di studio della controversia, di introduzione del giudizio e decisionale. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto condanna CP_2
a corrispondere alla ricorrente il trattamento di malattia dovuto nel periodo compreso tra l'11.11.2021 e il 10.1.2022, oltre interessi dalla data del dovuto al saldo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite della fase cautelare;
- condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a CP_2
vantaggio della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 07/03/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
12
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentata e difesi dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Plinio Columbano e Luigi Manca, ed elettivamente domiciliata in Olbia, Via Parigi n. 2;
RICORRENTE contro
(C.F. ); CP_1 P.IVA_1
(C.F. ); CP_2 P.IVA_2
CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: adempimento obbligo vaccinale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. e contestuale domanda cautelare, depositato in data
10.1.2022, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio , CP_1
al fine di sentir accogliere le conclusioni di seguito riportate.
2. La ricorrente, premesso di essere dipendente della convenuta a far data dal 27.12.2018 quale educatore professionale, ha contestato il provvedimento dell'11.11.2021 con cui il
Dipartimento di Prevenzione dell' accertava l'inadempimento CP_1 all'obbligo di vaccinazione di cui all'art. 4 del d.l. n. 44/2021, con annessa sospensione dallo svolgimento di mansioni che comportavano contatti interpersonali.
3. La sig.ra ha lamentato l'illegittimità di tale provvedimento sotto plurimi punti Pt_1
di vista. Anzitutto, la stessa ha rivendicato la sussistenza di una causa di esenzione dall'obbligo vaccinale, in ragione della patologia della mielite dorsale da cui era affetta, come accertato dal certificato del medico di medicina generale. A tal fine, ha altresì contestato la valutazione negativa espressa dalla Commissione medica per l'esonero del vaccino, come richiamata nel provvedimento contestato.
4. Inoltre, la ricorrente ha censurato il mancato adempimento da parte del datore di lavoro all'obbligo di repechage imposto dall'art. 4, comma 8, del d.l. n. 44/2021, nella misura in cui la lavoratrice avrebbe potuto essere assegnata a mansioni che non avrebbero comportato contatti interpersonali, quali quelle di amministrazione, segreteria e consulenza, anche a distanza. Nel caso di specie, invece, secondo la tesi attorea la parte resistente non avrebbe effettuato alcun vaglio in tal senso.
5. Parte ricorrente ha censurato l'illegittimità del provvedimento di sospensione dalle mansioni e dalla retribuzione anche per essere in ipotesi stato adottato nel periodo in cui la stessa risultava assente dal lavoro per malattia, dall'8.11.2021 al 10.1.2022.
6. La sig.ra ha infine eccepito l'illegalità della normativa che imponeva Pt_1
l'obbligo della vaccinazione e, in difetto, stabiliva la sospensione dall'esercizio dell'attività lavorativa senza la percezione di alcun emolumento, ritenendola una sanzione abnorme, con un trattamento discriminatorio rispetto agli impiegati dello Stato sospesi, per i quali è erogato l'assegno alimentare.
7. Secondo la ricorrente la normativa in discussione sarebbe vieppiù illegittima per carenza in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria, comunque sottoposto a quattro proroghe illegittime.
8. Parte ricorrente ha infine domandato il ristoro dei danni cagionati dall'illegittima privazione del rapporto di lavoro, da liquidarsi in via equitativa.
9. La sig.ra ha quindi chiesto l'accoglimento della seguente domanda cautelare: Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, respinta e disattesa ogni avversa eccezione e deduzione, verificata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, come descritti in narrativa, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti, accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti e previa, occorrendo, anche la disapplicazione della dichiarazione dello stato di emergenza, del DPCM 17 giugno 2021 nonché di tutti gli atti presupposti conseguenti e successivi, ai sensi dell'art. 5 della legge
2248 del 1865 All. E”, concedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e, per l'effetto, disporre il reinserimento immediato della ricorrente nel posto di lavoro anche adibendola, se del caso, a mansioni anche diverse;
nella denegata ipotesi in cui il
2 giudice non dovesse disporre il reinserimento immediato della ricorrente nel posto di lavoro, disporre in suo favore l'erogazione dello stipendio, eventualmente ridotto, e degli assegni per carichi familiari statuendo, altresì, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. una somma di denaro a carico della controparte per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Con vittoria di spese di lite della fase cautelare”;
nonché delle seguenti conclusioni nella fase di merito:
“Piaccia All'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione, anche previa disapplicazione della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria e del DPCM 17 giugno 2021, ai sensi dell'art. 5 della legge 2248 del 1865 All.
E”, nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, conseguenti e successivi, annullare il provvedimento impugnato per i motivi dedotti in narrativa e previa ogni opportuna declaratoria, condannare l'azienda resistente al pagamento, in favore delle ricorrente di tutti gli stipendi, indennità, assegni, contributi e tutte le somme e/o emolumenti retributivi dalla ricorrente non percepiti e/o ridotti in caso di accoglimento della domanda cautelare, oltre al risarcimento del danno alla stessa causato per la privazione del posto di lavoro da liquidarsi in via equitativa, con ogni conseguente statuizione di legge anche sulle spese del giudizio di merito”.
10. Il giudice precedente titolare del fascicolo accertava la regolarità della notifica degli atti introduttivi ad e disponeva la notifica degli stessi alla Gestione CP_1
Sanitaria Liquidatoria di in virtù delle modifiche di cui alla legge CP_1 regionale n. 24 del 2020, nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
subentrata per legge ad . CP_2 CP_1
11. Nessuno dei resistenti si costituiva in giudizio nella fase cautelare.
12. All'udienza dell'1.3.2022, parte ricorrente dava atto del venir meno delle esigenze cautelari a seguito della reintegra della dipendente nel posto di lavoro. Fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, eniva dichiarata contumace. CP_2
13. Mutata la persona del giudice ed istruita la causa solo documentalmente, quest'ultima viene decisa all'udienza del 7 marzo 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
14. Il ricorso è fondato nei soli limiti che di seguito si evidenziano.
3 15. Preliminarmente, con riferimento alle censure di illegittimità della normativa impositiva dell'obbligo vaccinale e della conseguente sospensione del personale sanitario inadempiente, si osserva che nelle more del giudizio è intervenuta la Corte Costituzionale, confermando la legittimità della previsione normativa.
16. Difatti, con le sentenze n. 14 e 15/23, la Corte Costituzionale, richiamando diversi precedenti, ha avallato espressamente la legittimità dell'imposizione vaccinale “ a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale” (cfr. sentenza 1990 n. 307); b) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (ivi);
c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992)” con la motivazione che “l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del 1992)» (sentenza n. 258 del 1994; nello stesso senso, sentenza n. 5 del 2018).” (Corte cost. 15/2023).
17. Il Giudice delle leggi ha altresì affermato che il legislatore, nel compiere la scelta di imporre l'obbligo vaccinale, si è attenuto a conoscenze medico scientifiche attendibili, essendosi fondato sui dati medico-scientifici posti a disposizione dalle autorità di settore
(Corte cost. 14/2023) da cui emerge che “il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell'adozione della disposizione censurata e a tutt'oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza” (Corte cost.
14/2023) […] Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a
“esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che
4 altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti.
Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio.” (Corte cost. 14/2023).
18. La Corte ha, quindi, esercitato il proprio sindacato sull'attendibilità dei dati scientifici;
non è, peraltro, ultroneo ricordare che è preclusa al giudice ordinario la possibilità di effettuare, pena lo sconfinamento dai propri poteri, una rivalutazione dei giudizi resi dagli organi tecnico-scientifici preposti alla sperimentazione dei farmaci (Corte cost. 121/1999).
19. Quanto alla conseguenza prevista per l'omessa vaccinazione obbligatoria per i dipendenti delle strutture sanitarie – ovvero l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma senza retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati- la
Corte ha chiarito, in primo luogo, che non si tratta di una sanzione comminata dal datore di lavoro per l'omessa vaccinazione e, in secondo luogo, che non vi è violazione dei principi costituzionali nella previsione della mancata corresponsione di un assegno alimentare al dipendente non vaccinato sospeso dalla retribuzione, “Posto [cioè] che
l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando
l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera.”
(Corte cost. 15/2023).
20. Ciò premesso nell'ambito della legittimità dell'obbligo vaccinale nei confronti del personale sanitario e delle conseguenze scaturenti dall'inadempimento, si osserva che nel caso di specie è documentato che in data 11.11.2021, all'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale nei confronti della sig.ra , Pt_1 quest'ultima si trovava in malattia (doc. 5 fasc. ricorrente).
21. Sul punto, non si può tuttavia accogliere la tesi propugnata dalla parte ricorrente tesa a rivendicare una illegittimità tour dell'atto di accertamento dell'inadempimento e Pt_2
5 della sospensione dall'esercizio delle mansioni e dalla retribuzione, essendo semmai l'efficacia dello stesso meramente differita alla cessazione della causa di sospensione della prestazione lavorativa.
22. Sul punto, si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la pronuncia della Corte
d'Appello di Milano, sez. lav., 26/04/2023, n. 346, nella parte in cui ha ritenuto che “la misura della sospensione non possa in effetti avere efficacia in relazione al personale di cui sia accertata l'inosservanza degli obblighi vaccinali e che risulti già assente dal servizio per malattia, congedo, aspettativa etc.; in tal caso, infatti, non è configurabile
l'esigenza di sospendere l'esecuzione del rapporto al fine di evitare la diffusione dei contagi, essendo tale rischio escluso per il fatto di essere il lavoratore già assente ad altro titolo;
ne consegue che al lavoratore andrà riconosciuto il trattamento spettante in ragione del titolo dell' altro titolo assenza.
Ritiene tuttavia il Collegio che il provvedimento di sospensione adottato ex D.L 44/2021 possa, se adottato in presenza di altra causa di sospensione, acquisire piena efficacia alla scadenza di altra causa di sospensione.
Osserva infatti il Collegio che, in senso contrario, pur in presenza di una pacifica - come nella fattispecie – non ottemperanza da parte del dipendente di una struttura sanitaria all'obbligo vaccinale, la pretesa riammissione in servizio del servizio tradirebbe la ratio dell'obbligo vaccinale imposto al lavoratore e cioè quella di evitare la diffusione dei contagi.
Va in proposito ricordato come la Corte Costituzionale abbia recentemente ritenuto la legittimità costituzionale del quadro normativo di riferimento (sentenze 14,15,16/2023 ) osservando in particolare ( cfr. in particolare sent. n. 15 citata ) che in relazione all'art. 3
Cost. “la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare.
La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini”; e che “La conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, che è destinata a venire meno in caso di adempimento dell'obbligo e, comunque, per la cessazione dello stato di crisi
6 epidemiologica. Il correlato sacrificio del diritto dell'operatore sanitario non ha la natura
e gli effetti di una sanzione (come di seguito si chiarirà ai punti 12.1. e 14.4.), non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine”.
La Corte Costituzionale ha poi evidenziato che le misure conseguenti all'inottemperanza all'obbligo di vaccinazione imposto dalla legislazione emergenziale rispettino il dettato di cui all'art. 35 C., affermando non solo che la sospensione del lavoratore non vaccinato è conforme al diritto costituzionale al lavoro, ma costituisce altresì adempimento all'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c.: “È vero, del resto, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile.
Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico- economico del contratto”.
23. Nella presente controversia, l'accertamento dell'inadempienza all'obbligo vaccinale e la conseguente sospensione riportano la data dell'11.11.2021 (doc. 7 fasc. ricorrente), ovverosia quando il rapporto di lavoro era già sospeso in costanza di malattia
(dall'8.11.2021).
24. Tale provvedimento, pertanto, era idoneo a produrre i propri effetti unicamente dall'11.1.2022, data di cessazione della malattia (doc. 5 fasc. ricorrente). Ciò quindi conformemente alla ratio della norma tesa ad evitare la proliferazione del contagio, venendo meno il rischio della diffusione da parte del dipendente con rapporto di lavoro già sospeso per altra causa.
25. Pertanto, alla ricorrente spetta il trattamento dovuto a titolo di indennità di malattia nel periodo compreso tra l'11.11.2021 e il 10.1.2022.
7 26. In ragione di quanto sopra evidenziato, dal precedente stato di malattia non deriva invece una illegittimità in radice del provvedimento di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e di sospensione dalle mansioni e dalla retribuzione, che prende invece a spiegare i propri pieni effetti a decorrere dall'11 gennaio 2022, ovverosia al termine della malattia.
27. Restano dunque da esaminare le due ulteriori deduzioni di pretesa illegittimità sollevate dalla ricorrente, con riferimento alla sussistenza di una comprovata ragione di mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale, atteso lo stato patologico certificato della stessa, nonché alla violazione dell'obbligo di repechage.
28. In merito alla sussistenza di una patologia che avrebbe legittimato la sottrazione all'obbligo vaccinale, con riferimento alla normativa sussistente alla cessazione dello stato di malattia, si osserva che l'art. 4, comma secondo, del d.l. n. 44/2021, nella versione risultante dalle modifiche operate con d.l. n. 172/2021, stabiliva che “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Org_1
in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo
[...] di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita”.
29. Come efficacemente messo in rilievo dal Tribunale di Treviso (ordinanza del 4 gennaio
2022), la circolare emessa dal in data 4.8.2021, n. 35309, nel Organizzazione_1 dettare disposizioni in materia di “certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-
CoV-2”, ha inteso circoscrivere il rilascio di dette certificazioni alla competenza esclusiva dei medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Organizzazione_2
o dei o dei Pediatri di Libera Scelta dell'assistito
[...] Organizzazione_3 che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
30. Tale circolare, diretta a regolamentare le modalità di ottenimento dell'esenzione dall'obbligo vaccinale al fine di consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105, ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde
COVID-19, è stata poi estesa dapprima all'esonero dal “green pass” nel pubblico impiego
(art. 1 DL 127/2021 che ha introdotto l'art. 9 quinquies al DL 52/2021), quindi all'esonero dall'obbligo vaccinale degli operatori sanitari (art. 4 comma 2 DL 44/2021 come sostituito dall'art. 1 comma 1 lett. b DL 172/2021).
8 31. Coerentemente con tali disposizioni, la circolare del n. 53922 del Organizzazione_1
25.11.2021 ha prorogato sino al 31.12.2021 la validità della circolare del 4.8.2021 e delle certificazioni di esonero già rilasciate in conformità a detta circolare.
32. È infine stata emessa la Circolare n. 59069 del 23.12.2021, avente il seguente
“OGGETTO: proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19. Facendo seguito alle circolari prot. n° 35309-04/08/2021-
prot. n° 35444-05/08/2021- prot. n° 43366-25/09/2021-DGPRE e prot. Org_4 Org_4
n° 53922-25/11/2021-DGPRE, si rappresenta che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARSCoV-2/COVID-19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 gennaio 2022”.
33. Pertanto, l'esenzione invocata dalla ricorrente avrebbe dovuto essere concessa sulla base dei criteri sopra indicati, laddove nel caso di specie la stessa risulterebbe unicamente dalla certificazione del medico di medicina generale.
34. Anzi, nel provvedimento di accertamento dell'inadempimento, si legge che “la
Commissione medica per l'esonero dal vaccino anti SARS-CoV-2, costituita dal con nota NP/2021/35024 del 09/09/2021, esaminata la Controparte_3
certificazione medica trasmessa via mail in data 25/08/2021, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il differimento/esonero rispetto alla vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2”.
35. Sicché, deve escludersi che la ricorrente fosse nelle condizioni di salute per beneficiare dell'esonero/differimento dalla vaccinazione di cui si discute, essendo la circostanza esclusa dall'organismo deputato a svolgere tali valutazioni.
36. Le conclusioni appena raggiunte valgono anche laddove si consideri quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, del d.l. n. 44/2021, prima delle modifiche di cui al d.l. n. 172/2021, vigente alla data dell'11.11.2021, secondo cui “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”.
37. Invero, si evidenzia che la circolare del Ministero della Salute n. 35309 è comunque entrata in vigore il 4.8.2021, esplicando efficacia precettiva con riferimento alle modalità di rilascio dei certificati di esenzione/differimento dell'adempimento vaccinale. In punto
9 di valore di tali circolari, occorre ricordare che il d.l. n. 6/2020, successivamente ampliato e prorogato dal d.l. n. 19/2020, ha condotto ad una moltiplicazione di D.P.C.M. e di ulteriori fonti delegate dagli stessi (tra le quali anche ordinanze e circolari del
[...]
), per cui si è generata un'intera gerarchia di fonti e una disciplina complessa e Org_1
stratificata dal contenuto indubbiamente precettivo, legittimata e giustificata in ragione dello stato di emergenza.
38. Peraltro, l'art. 4, comma 2, del d.l. n. 44/2021 sopra richiamato stabilisce solamente che le condizioni di salute debbano essere accertate da certificazione medica emessa dal medico di medicina generale, ciò non implicando tuttavia un automatico effetto di esenzione/differimento da quanto attestato. Piuttosto, tale certificazione attesta la sussistenza di condizioni cliniche che potrebbero dar luogo all'esenzione/differimento, fermo restando poi che tale giudizio sia rimesso alla competenza esclusiva dei medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle ed Enti dei Sanitari o dei Org_2 Org_2 Org_2
Medici di Medicina Generale o dei Pediatri di dell'assistito che operano Org_5 nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, come da circolare sopra citata.
39. Sicché, la doglianza deve essere respinta.
40. Anche per quanto concerne la pretesa violazione dell'obbligo di repechage, al rientro dalla malattia, il comma 7 dell'art. 4 del d.l. n. 44/2021, a seguito delle modifiche di cui al d.l. n. 172/2021, ha riservato l'adibizione a mansioni diverse al solo personale di cui al comma 2 del medesimo articolo, ovvero a quelli con comprovate patologie, da accertare secondo l'iter sopra descritto. Per cui la ricorrente non rientrava in ogni caso nello spettro applicativo della disposizione richiamata.
41. Ma anche a voler esaminare la censura sotto la lente della normativa vigente al momento dell'accertamento dell'inadempimento, si osserva che l'art. 4, comma 8, del d.l. n.
44/2021 prevede che il datore di lavoro adibisca il lavoratore, “ove possibile”, a mansioni, anche inferiori, che non implicano contatti interpersonali.
42. Nel caso di specie, parte ricorrente si limita ad allegare una serie di attività lavorative, ovverosia di amministrazione, segreteria e consulenza, anche a distanza, che avrebbe in ipotesi potuto svolgere, senza tuttavia dimostrare, o proporsi di dimostrare, la sussistenza di tali ruoli disponibili all'interno dell'organico della società resistente e occupabili dalla ricorrente.
10 43. Sul punto, non si condivide la tesi difensiva volta ad addossare l'onere della prova del repechage sul datore di lavoro conformemente a quanto previsto in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che in tale ipotesi l'obbligo è legislativamente previsto, dovendo invece nel caso di specie ordinariamente gravare sulla ricorrente l'onere di allegazione e prova circa la possibilità di reimpiego in mansioni tali da non generare rischio per gli utenti e per i colleghi, quale elemento della domanda.
44. Ciò, soprattutto, tenendo in considerazione il ruolo di educatore professionale ricoperto dalla ricorrente, diretto ad attuare “specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana;
cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficolta”, secondo quanto previsto dal D.M. 8 ottobre 1998, n. 520. Tale figura implica pertanto compiti che non possono escludere un contatto interpersonale, tanto con i pazienti quanto con i colleghi.
45. Né, per l'appunto, vi è evidenza della sussistenza di altre differenti mansioni affidabili alla ricorrente sulla base dei posti disponibili presso non avendo la lavoratrice CP_2
dimostrato tale circostanza, e non potendo considerarsi quest'ultima come non contestata in difetto di costituzione della resistente.
46. Sicché, il ricorso deve essere rigettato con riferimento alla domanda di pagamento degli importi dovuti a titolo di retribuzione, così come di qualsiasi altro emolumento, nel periodo di vigenza della sospensione per inadempimento all'obbligo vaccinale, ovverosia dall'11.1.2022 alla data di reintegra in servizio.
47. Allo stesso modo, stante la legittimità della sospensione per il periodo di cui sopra, sarebbe stata disattesa la domanda cautelare volta a ottenere la reintegrazione urgente in servizio, sulla quale poi è venuto meno l'interesse della ricorrente.
48. Va altresì respinta la domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente, mancando qualsiasi allegazione, ancora prima della prova, in ordine al preteso danno subito, atteso che tale domanda è presente solamente nelle conclusioni del ricorso e si rimette inammissibilmente la stessa alla valutazione equitativa del giudicante.
49. Le spese di lite della fase cautelare devono essere compensate, attesa la soccombenza virtuale del ricorrente con riferimento alla domanda cautelare di reintegra e la mancata costituzione delle resistenti.
11 50. Per quanto riguarda le spese della fase di merito, queste ultime seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sul parametro del valore del decisum compreso nello scaglione tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 (due mensilità del trattamento di malattia), per le fasi di studio della controversia, di introduzione del giudizio e decisionale. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto condanna CP_2
a corrispondere alla ricorrente il trattamento di malattia dovuto nel periodo compreso tra l'11.11.2021 e il 10.1.2022, oltre interessi dalla data del dovuto al saldo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite della fase cautelare;
- condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a CP_2
vantaggio della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 07/03/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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