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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/07/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 282/2025
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: opp. ord. ing. ex artt. 22 e ss. L.689/81 nel procedimento iscritto al n. 282/2025 promosso da:
(P.I. - C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del , legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_2 difesa, con poteri anche disgiunti, dall'Avvocato Scaglia Carlo (C.F.
– PEC ittametropolitana.genova.it) e C.F._1 Ema_1 Email_2 dall'Avvocatessa Olmi Lorenza (C.F. – PEC C.F._2 Email_3 [...]
, presso i quali è elettivamente domiciliata, in Email_4 Pt_1
Piazzale Mazzini n 2, come da procura speciale in calce all'atto di appello sottoscritta dalla Segretaria Generale, Dott.ssa , in forza dell'atto di delega Parte_3 sindacale Prot. n. 74021/2024 del 12/12/2024 appellante contro
(C.F. ), in proprio e in qualità di legale Controparte_1 C.F._3 rappresentante pro tempore della società (p.iva ) Controparte_2 P.IVA_3 residente in [...], nel presente giudizio difeso e rappresentato, con facoltà anche disgiunte, dagli Avvocati Cuneo Andrea (C.F. - C.F._4
PEC , Ugolini Lorenzo (C.F. Email_5 C.F._5
- PEC e Rossi Eleonora (C.F.
[...] Email_6
- PEC ed elettivamente C.F._6 Email_7 domiciliato presso il loro studio in in Via XX Settembre 31/6, giusta procura Pt_1 rilasciata con atto separato, depositata unitamente alla comparsa di costituzione in appello
appellato
* * * Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 2/7/2025
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le Parte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, previa fissazione dell'udienza di discussione della proposta impugnazione, in accoglimento del presente appello, riformare la non notificata sentenza del Tribunale di Genova n. 2650/2024 del
16.10.2024 e per l'effetto respingere integralmente l'avversaria opposizione proposta in primo grado confermando integralmente l'ordinanza ingiunzione della
[...]
ID n. 23/AS del 22.5.2023 prot. n. 26400/2023 e la sanzione Parte_1 amministrativa ivi irrogata.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, respingere perché infondato l'appello ex adverso proposto, confermando la sentenza del Tribunale di Genova 16 ottobre 2024, n. 2650/2024; - in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte di Appello accogliesse, anche parzialmente, l'atto di controparte, rideterminare la sanzione amministrativa irrogata dalla con l'ingiunzione di pagamento n. 1137 Parte_1 del 26/05/2023, nel minor importo e nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, anche, nel caso e se ritenuto, previa rimessione degli atti alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 comma 2 TFUE, ovvero alla Corte
Costituzionale per la soluzione dei quesiti rispettivamente indicati al motivo 3 e al motivo 4 della comparsa di costituzione e risposta di parte appellata.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Genova con sentenza 2650/2024 pubblicata il16/10/2024così decideva:
pag. 2/12 “Annulla l'ordinanza - ingiunzione di pagamento ID n. 23/AS prot. n. 26400/2023 - atto
n. 1137/2023, emessa dalla e Controparte_3 notificata in data 26 maggio 2023 al Sig. ”. Controparte_1
Risulta che la società con formulario IM 4 n. 67344 V del Controparte_2
29/10/2018, dichiarava agli Uffici di Dogana di l'importazione di “Oggetti per Pt_1 le feste di Natale costituito da un Apparecchio Elettrico – Elettronico (AEE) (Voce doganale 9505109000), peso netto di kg. 7.269,50 condizionati in 1936 cartoni, valore
CIF di e 79.178,30” (cfr. doc 2 ). Era, quindi effettuata la Parte_1 verifica della merce in importazione il 20/11/2018 e veniva notificato a P_
, legale rappresentate della il processo verbale PROT. N.
[...] Controparte_2
53795/RU del 20/11/2018 (cfr. doc. 2 ). Veniva contestata la violazione P_ dell'articolo 28 commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del Decreto Legislativo 49/2014 per mancanza sul prodotto del marchio del produttore e dei suoi estremi identificativi.
CITTÀ ME DI NO (da ora CITTÀ ME) sulla scorta del verbale n. 53795/RU del 20/11/2018, emetteva in data 22/5/2023 nei confronti di l'ordinanza ingiunzione ID n. 23/AS prot. n. Controparte_1
26400/2023, applicando il minimo edittale della sanzione amministrativa pari a
387.000,00 euro (cfr. doc. 6 CITTÀ ME). formulava opposizione e lamentava: i) “l'insussistenza della Controparte_1 violazione ascritta per carenza del presupposto dell'immissione del prodotto sul mercato nazionale” (cfr. pag. 3 ricorso in opposizione); ii) “l'insussistenza della violazione dell'art. 28, d.lgs. 49 del 2014, per apposizione del marchio sull'imballaggio dei prodotti” (cfr. pag. 9 ricorso in opposizione); iii) la “inapplicabilità delle sanzioni” con “violazione dell'art. 3, L. 24 novembre 1981, n. 689” (cfr. pag. 10 ricorso in opposizione) per l'assenza di profili di dolo e colpa;
iv) la “mancata applicazione del principio unionale e costituzionale di proporzionalità della sanzione” con “violazione degli artt. 49 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dell'art. 22, Direttiva 4 luglio 2012, n. 19 e dell'art. 3 Cost.” (cfr. pag. 11 ricorso in opposizione); v) la “illegittimità costituzionale dell'art. 38, secondo comma, lett. e),
d.lgs. 49 del 2014 per violazione dell'art. 3 Cost in combinato disposto con l'art. 27, terzo comma, Cost.” (cfr. pag. 17 ricorso in opposizione). chiedeva, quindi, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e, Controparte_1 in via preliminare, la sospensione del provvedimento impugnato.
Si costituiva che chiedeva il rigetto delle domande di Parte_1 controparte e la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
pag. 3/12 Il Tribunale di Genova riteneva assorbente la prima difesa sollevata da P_
e affermava che “l'immissione in libera pratica rappresenta, dunque, un
[...] momento necessario e presupposto all'importazione definitiva e ciò non consente di ritenere che la presentazione in dogana della merce faccia sorgere gli obblighi imposti dalla normativa contestata all'odierno ricorrente” (cfr. pag. 12 sentenza impugnata). Il
Giudice di prime cure, richiamata tutta la normativa di settore riteneva che “sulla base delle osservazioni sin qui svolte si può affermare che l'importazione è un procedimento che si apre con la presentazione della dichiarazione di importazione, tramite i formulari in uso, e si conclude con lo svincolo delle merci a seguito del quale le stesse vengono immesse in libera pratica, ovvero “nazionalizzate”, con l'eventuale obbligo propedeutico di conformazione delle merci alle esigenze delle normative UE” (cfr. pag.
16 sentenza impugnata). Il Tribunale di Genova richiamava alcuni propri precedenti e annullava l'ordinanza ingiunzione di pagamento ID n. 23/AS prot. n. 26400/2023 - atto n. 1137/2023, emessa dalla notificata Controparte_3 il 26 maggio 2023.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
proponeva appello e lamentava l'erroneità della Parte_4 sentenza impugnata perché: i) non aveva ritenuto che l'immissione sul mercato di AEE
(Apparecchiature Elettriche ed Elettromeccaniche) doveva considerarsi pienamente realizzata con la presentazione all'Autorità doganale della dichiarazione d'importazione accettata in Dogana sempre il 29/10/2018, avendo invece affermato che “l'importazione nel territorio doganale della Comunità cui si riferisce l'art. 2 lett. P) del decreto legislativo D.Lgs. 20/11/2008, n. 188 presupponga l'immissione in libera pratica delle merci” (cfr. pag. 9 sentenza impugnata) utilizzando il Decreto Legislativo 188/2008
(“Decreto Pile”) e non il Decreto Legislativo 49/2014 contestato a P_
; ii) aveva ricostruito il fatto in modo scorretto, ritenendo che l'
[...] CP_4 avesse effettuato l'accertamento dell'illecito amministrativo in una fase
[...] antecedente all'importazione e non successivamente, con violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 28 e dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 49/2014 (per aver ritenuto non integrato l'illecito amministrativo al momento della contestazione per mancanza del presupposto dell'immissione sul mercato), nonché con violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 e 134 del Testo Unico delle Leggi Doganali, degli artt.
139, 172 e 201 del Codice Doganale dell'Unione e dell' art. 1 delle preleggi.
L'appellante chiedeva quindi l'integrale riforma della sentenza impugnata.
pag. 4/12 Si costituiva che chiedeva il rigetto del gravame per Controparte_1
l'insussistenza della violazione contestata per carenza del presupposto dell'immissione del prodotto sul mercato nazionale, come affermato dalla sentenza impugnata.
L'appellato insisteva poi in tutte le domande già spiegate in primo grado, e ritenute assorbite dal Tribunale di Genova con l'accoglimento della prima difesa, cioè relative:
i) all'insussistenza della violazione dell'art. 28, d.lgs. 49 del 2014, per apposizione del marchio sull'imballaggio dei prodotti;
ii) all'inapplicabilità delle sanzioni inflitte, con violazione dell'articolo 3 della Legge 689/1981 per carenza di dolo o colpa;
iii) alla
“mancata applicazione del principio unionale e costituzionale di proporzionalità della sanzione” con “violazione degli artt. 49 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dell'art. 22, Direttiva 4 luglio 2012, n. 19 e dell'art. 3
Cost.” (cfr. pag. 18 comparsa di appello); iv) alla “illegittimità costituzionale dell'art.
38, secondo comma, lett. e), d.lgs. 49 del 2014 per violazione dell'art. 3 Cost in combinato disposto con l'art. 27, terzo comma, Cost.” (cfr. pag. 24 comparsa di appello).
La Corte fissava udienza di discussione nelle forme della trattazione scritta all'udienza del 02/07/2025 e all'esito della Camera di consiglio pronunciava il dispositivo in udienza, riservandosi i termini di legge per il deposito dei motivi.
* * *
3. Sulla prima e sulla seconda censura di appello.
Parte appellante con la prima censura lamenta che il Tribunale di Genova non avrebbe ritenuto che l'immissione sul mercato di AEE (Apparecchiature Elettriche ed
Elettromeccaniche) doveva considerarsi pienamente realizzata con la presentazione all'Autorità doganale della dichiarazione d'importazione accettata in Dogana.
CITTÀ ME afferma che il Giudice di prime cure avrebbe fatto riferimento al concetto di importazione come immissione sul mercato di cui al Decreto
Legislativo 188/2008 senza applicare il Decreto Legislativo 49/2014 contestato a
Controparte_1
Parte appellante con la seconda censura lamenta che il Tribunale di Genova avrebbe ricostruito il fatto in modo scorretto, ritenendo che l' avesse Controparte_4 effettuato l'accertamento dell'illecito amministrativo in una fase antecedente all'importazione e non successivamente, con violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 28 e dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 49/2014 (per aver ritenuto non integrato l'illecito amministrativo al momento della contestazione per mancanza del presupposto dell'immissione sul mercato), nonché con violazione e/o falsa applicazione pag. 5/12 degli artt. 36 e 134 del Testo Unico delle Leggi Doganali, degli artt. 139, 172 e 201 del
Codice Doganale dell'Unione e dell' art. 1 delle preleggi.
Le censure sono fondate.
Risulta che nel caso di specie i prodotti erano stati già interamente realizzati da un costruttore cinese e che erano stati spediti all'acquirente oggi appellante via nave ed erano giunti al porto di Si pone, quindi, il problema di stabilire in quale Pt_1 momento dal loro arrivo a destinazione si possano considerare “da immettere sul mercato”, cioè da quando abbiano fatto giuridicamente ingresso nel mercato dell'Unione Europea perché da quel momento scaturiscono a carico dell'importatore, acquirente, tutta una serie di obblighi ed il prodotto deve essere conforme a tutta una serie di normative volte a garantire la sicurezza intrinseca del bene, il consumatore, il mercato e altri interessi.
La Corte non ravvisa ragioni per mutare il proprio orientamento già espresso in materia di presentazione in dogana con la sentenza 21 agosto 2024 n.1083. Con tale pronuncia è già stato considerato che “l'art. 2 del D.Lgs. 188/2008, alla lett. n), definisce «produttore»: “chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza” distanza”. Il cit art. 2 alla lett. P evidenzia che per “immissione sul mercato” si intende “la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della Comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della
Comunità”. Atteso quanto sopra quindi è proprio con la presentazione all'Autorità doganale della dichiarazione di importazione che deve ritenersi perfezionata
l'importazione della merce e, conseguentemente, l'immissione della stessa sul mercato.
Non è rilevante, ai fini del perfezionamento della condotta di importazione, lo sdoganamento della merce, che costituisce un'operazione successiva, con la quale si porta a compimento la destinazione risultante dalla bolletta doganale. … La condotta di importazione e la relativa immissione sul mercato comunitario era quindi ormai stata realizzata dall'opponente, e già perfezionata …, allorché la dichiarazione … è stata presentata all'Autorità doganale ed accettata in pari data dalla medesima …, rimanendo irrilevante il successivo sdoganamento delle merci (v. CA app. Ge
988/2020; Trib. Bergamo 634/19)”. Identiche considerazioni devono essere svolte con pag. 6/12 riguardo al c.d. Decreto AEE, ove l'immissione in mercato non può ritenersi un presupposto variabile nel caso in esame, essendo medesima la situazione sia con riguardo all'art. 4 del D.Lgs. n. 49/2014 (c.d. Decreto AEE), che con riguardo all'art.2 del D.Lgs. n. 188/2008 (c.d. Decreto pile). Le previsioni di cui all'art. 4 co.1 lett. r) e q)
D.Lgs. n.49/2014 non contrastano con quanto sopra ritenuto. La presentazione doganale
è l'atto con il quale la parte manifesta la volontà di immissione sul mercato dei prodotti, essendo la successiva attività di sdoganamento un mero post factum, conseguente alle verifiche amministrative, non rilevante ai fini dell'integrazione degli illeciti (in ordine alla non rilevanza delle condotte costituenti post factum non sanzionabile, v. Cass.
11160/2011 in tema di concorso nell'illecito amministrativo).
Questa Corte di Appello, con la sentenza n. 341/2025, qui richiamata ex art. 118 disp. Att. C.p.c., ha ancora ribadito che “è proprio con la presentazione all'Autorità doganale della dichiarazione di importazione che deve ritenersi perfezionata
l'importazione della merce e, conseguentemente, l'immissione della stessa sul mercato.
Non è rilevante, ai fini del perfezionamento della condotta di importazione, lo sdoganamento della merce, che costituisce un'operazione successiva, con la quale si porta a compimento la destinazione risultante dalla bolletta doganale. … La condotta di importazione e la relativa immissione sul mercato comunitario era quindi ormai stata realizzata dall'opponente, e già perfezionata …, allorché la dichiarazione … è stata presentata all'Autorità doganale ed accettata in pari data dalla medesima …, rimanendo irrilevante il successivo sdoganamento delle merci (v. CA app. Ge
988/2020; Trib. Bergamo 634/19)” (C.A. Genova n. 341/2025 – si vedano anche i precedenti C.A. Genova n. 1083/2024, n. 528/2024, n. 861/2023 e n. 988/2020).
La Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi in tema di competenza dell'Autorità
Doganale ha, poi, precisato in quale momento un bene si considera giuridicamente entrato nel mercato comunitario ed ha affermato che “con l'immissione in libera pratica, attraverso l'accettazione della dichiarazione in dogana da parte dell'autorità di uno Stato membro, la merce importata da paesi terzi acquista la posizione doganale di merce comunitaria (artt. 4 n. 7, 79 CDC), in libera circolazione in tutto il mercato interno” (Cass. 29296/2023). L'accettazione della dichiarazione in dogana da parte dell'importatore, acquirente, è quindi il momento nel quale il singolo bene diventa a tutti gli effetti “merce comunitaria”, può liberamente muoversi sul territorio unionale e, di conseguenza, deve essere idonea a essere messa in commercio.
Lo stesso appellato nelle proprie difese afferma che “i prodotti importati non sono venduti direttamente ai consumatori finali, ma sono distribuiti in Italia presso primarie
pag. 7/12 catene di vendita e negozi al dettaglio” (cfr. pag. 1 appello), motivo per cui l'importazione è finalizzata alla fornitura del bene a un distributore, senza alcuna ulteriore operazione di verifica sullo stesso.
Vanno, quindi, accolte le prime due censure di appello, giacché i beni di cui si discute erano pronti ad essere immessi sul mercato e quindi soggetti al disposto di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 49/2014, norma contestata da
[...]
a Parte_1 Controparte_1
L'accoglimento delle prime due doglianze comporta la necessità di esaminare le difese formulate da già in primo grado (reiterate in sede di Controparte_1 appello) e ritenute assorbite dal Tribunale di Genova a seguito dell'accoglimento della questione relativa alla immissione sul mercato oggetto di riforma nel presente grado.
* * *
4. Sulla seconda difesa formulata dall'appellato.
Parte appellata, nel giudizio di primo grado ha formulato una specifica difesa relativa all'insussistenza della violazione dell'art. 28, d.lgs. 49 del 2014, per apposizione del marchio sull'imballaggio dei prodotti, richiamata nella comparsa di appello.
L'appellato sostiene che “l'autorità doganale, con nota 18 aprile 2023, prot. n.
19861 (all. 5, comparsa di costituzione e risposta di primo grado di controparte) ha affermato quanto segue:
motivo per cui “…lo stesso Ufficio accertatore ha, pertanto, ritenuto insussistente la violazione inizialmente contestata” (cfr. pag. 16 comparsa di appello). sostiene che “la ratio della disciplina de qua è fornire Controparte_1 specifiche informazioni al consumatore finale (in particolare, il nome del produttore), essendo invece indifferente la superficie su cui tali indicazioni sono apposte: la superficie dell'AEE, una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di un componente, l'imballaggio, le istruzioni d'uso dell'apparecchiatura…” (cfr. ibidem).
La difesa è infondata.
Invero i commi sesto e settimo dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 49/2014 devono essere letti congiuntamente. Il sesto comma dispone che “Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell'AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell'apparecchiatura stessa. Tale operazione deve, comunque, poter essere effettuata senza l'utilizzo di utensili”, mentre il pag. 8/12 settimo comma prevede che “Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica”. avrebbe, quindi, dovuto provare che per la natura o Controparte_1 conformazione dell'oggetto era stato impossibile “apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica”. Tale prova non è stata fornita.
Si osserva, inoltre, che la nota 18 aprile 2023, prot. n. 19861, relativa alla dicitura riportata sull'imballaggio, non inficia il complessivo contenuto del verbale di accertamento, fondante la sanzione amministrativa elevata. Invero, l'Autorità Doganale, ferma restando la mancanza di qualsiasi indicazione sui beni oggetto di accertamento, ha precisato che l'indicazione del produttore era riportata solo sull'imballaggio, circostanza, per le ragioni sopra esposte, inidonea ad esimere da responsabilità
Controparte_1
Va quindi rigettata la seconda difesa formulata dall'appellato.
* * *
5. Sulla terza difesa formulata dall'appellato.
Parte appellata in primo grado ha formulato una specifica difesa relativa all'inapplicabilità delle sanzioni inflitte, con violazione dell'articolo 3 della Legge
689/1981 per carenza di dolo o colpa.
L'appellato sostiene che “la mancata etichettatura dei prodotti per cui è causa non derivi da una superficiale o manchevole conoscenza della normativa da parte dell'esponente, bensì, esclusivamente, da un mero e involontario errore nel confezionamento dei beni, commesso dal fornitore cinese” (cfr. pag. 18 comparsa di appello).
La difesa è infondata.
Risulta, invero, evidente la colpa dell'importatore dei prodotti di cui si discute che, perfettamente a conoscenza della normativa di riferimento, non ha dimostrato di aver espressamente richiesto al produttore cinese di applicare sul prodotto quanto espressamente previsto dall'articolo 28 del Decreto Legislativo 49/2014. Tale condotta configura il minimo di diligenza esigibile da chi fa produrre beni all'estero e li importa nell'ambito dell'UE, dovendosi assicurare il pieno rispetto della normativa unionale posta a tutela del consumatore e del mercato.
Va quindi rigettata la terza difesa formulata dall'appellato.
pag. 9/12 * * *
6. Sulla quarta e quinta difesa formulata dall'appellato.
Parte appellata in primo grado ha formulato una specifica difesa relativa alla
“mancata applicazione del principio unionale e costituzionale di proporzionalità della sanzione. Violazione degli artt. 49 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, nonché dell'art. 22, Direttiva 4 luglio 2012, n. 19 e dell'art. 3 Cost.” (cfr. pag.
18 comparsa di appello) e alla “illegittimità costituzionale dell'art. 38, secondo comma, lett. e), d.lgs. 49 del 2014 per violazione dell'art. 3 Cost in combinato disposto con
l'art. 27, terzo comma, Cost.” (cfr. pag. 24 comparsa di appello).
Le due difese vanno trattate congiuntamente perché entrambe relative alla paventata violazione della disciplina sanzionatoria applicata a principi fondanti contenuti nella
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea o nella nostra Carta Costituzionale.
Le difese sono infondate.
Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione oggi sollevata dall'appellato in ordine alla non proporzionalità della sanzione rispetto al valore dei beni oggetto di accertamento. Questa Corte nella sentenza 1083/2024, il cui contenuto si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha precisato che “il valore della merce non viene preso in considerazione quale parametro per la determinazione della sanzione e nonostante ciò l'appellante insiste sul valore della merce come se fosse rilevante a livello normativo, benché la sanzione sia stata applicata in misura prossima al minimo edittale;
… che la violazione contestata è configurata normativamente non come illecito “di danno” ma “di pericolo” e pertanto è irrilevante che non sia stato prodotto alcun danno, pur potendosene tenere conto ai fini della quantificazione della sanzione, che infatti è stata applicata in misura prossima al minimo edittale” (cfr. pagg.
12 e 13 sentenza C.A. Genova n. 1083/2024).
Si osserva poi che la norma è finalizzata alla protezione del mercato e di ogni singolo consumatore acquirente, motivo per cui la norma non genera alcuna “irragionevole disparità di trattamento fra i trasgressori della medesima norma” tra “il trasgressore che importa soltanto due apparecchiature elettriche del valore complessivo di euro 1 milione, … sanzionato con una pena che, pur nel massimo edittale, non supera euro
2.000 (1.000 euro x 2 pezzi)” (cfr. pag. 25 comparsa di appello).
La norma non viola quindi il principio di proporzionalità della sanazione, non va disapplicata e non deve essere rimessa alcuna questione alla Corte di Giustizia né alla
Corte Costituzionale.
Vanno quindi rigettate anche la quarta e la quinta difese formulate dall'appellato.
pag. 10/12 * * *
7. Sulla pronuncia in punto spese
L'accoglimento dell'appello comporta la necessità di riformare la sentenza impugnata anche in punto spese (Cass. 23639/2024) rispetto alle quali va applicato il principio di soccombenza (Cass. 9448/2023) giacché sono state rigettate tutte le domande dell'opponente oggi appellato e sono state accolte le difese dell'appellante.
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (387.000,00 euro) nei valori medi (valore della causa inferiore a 520.000,00 euro), come segue (Cass.
19482/2018):
-primo grado: fase di studio 3.544,00 euro, fase introduttiva 2.338,00 euro, fase trattazione 10.411,00 euro, fase decisoria 6.164,00 euro (totale 22.457,00 euro);
-secondo grado: fase di studio 4.389,00 euro, fase introduttiva 2.552,00 euro, fase trattazione 5.880,00 euro, fase decisoria 7.298,00 euro (totale 20.119,00 euro).
* * *
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI NO
Sezione Prima Civile visti gli artt. 433 e ss. c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 2650/2024
[...] Controparte_1 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata il 16/10/2024
1. ACCOGLIE
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata
2. RIGETTA opposizione proposta in primo grado
3. CONFERMA
l'ordinanza ingiunzione della ID n. 23/AS del 22.5.2023 Parte_1 prot. n. 26400/2023 e la sanzione amministrativa ivi irrogata;
4. CONDANNA la parte appellata a rifondere a favore della parte appellante le spese legali dei due gradi di giudizio che liquida per il primo grado in 22.457,00 euro a titolo di compensi, e per il presente grado in 20.119,00 euro a titolo di compensi e in 1.875,00 euro a titolo di esposti, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato pag. 11/12 dal D.M. 147/2022), per i due gradi, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa,
C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende.
5. RISERVA il deposito della sentenza entro 30 giorni.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 3/7/2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 282/2025
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: opp. ord. ing. ex artt. 22 e ss. L.689/81 nel procedimento iscritto al n. 282/2025 promosso da:
(P.I. - C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del , legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_2 difesa, con poteri anche disgiunti, dall'Avvocato Scaglia Carlo (C.F.
– PEC ittametropolitana.genova.it) e C.F._1 Ema_1 Email_2 dall'Avvocatessa Olmi Lorenza (C.F. – PEC C.F._2 Email_3 [...]
, presso i quali è elettivamente domiciliata, in Email_4 Pt_1
Piazzale Mazzini n 2, come da procura speciale in calce all'atto di appello sottoscritta dalla Segretaria Generale, Dott.ssa , in forza dell'atto di delega Parte_3 sindacale Prot. n. 74021/2024 del 12/12/2024 appellante contro
(C.F. ), in proprio e in qualità di legale Controparte_1 C.F._3 rappresentante pro tempore della società (p.iva ) Controparte_2 P.IVA_3 residente in [...], nel presente giudizio difeso e rappresentato, con facoltà anche disgiunte, dagli Avvocati Cuneo Andrea (C.F. - C.F._4
PEC , Ugolini Lorenzo (C.F. Email_5 C.F._5
- PEC e Rossi Eleonora (C.F.
[...] Email_6
- PEC ed elettivamente C.F._6 Email_7 domiciliato presso il loro studio in in Via XX Settembre 31/6, giusta procura Pt_1 rilasciata con atto separato, depositata unitamente alla comparsa di costituzione in appello
appellato
* * * Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 2/7/2025
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le Parte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, previa fissazione dell'udienza di discussione della proposta impugnazione, in accoglimento del presente appello, riformare la non notificata sentenza del Tribunale di Genova n. 2650/2024 del
16.10.2024 e per l'effetto respingere integralmente l'avversaria opposizione proposta in primo grado confermando integralmente l'ordinanza ingiunzione della
[...]
ID n. 23/AS del 22.5.2023 prot. n. 26400/2023 e la sanzione Parte_1 amministrativa ivi irrogata.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, respingere perché infondato l'appello ex adverso proposto, confermando la sentenza del Tribunale di Genova 16 ottobre 2024, n. 2650/2024; - in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte di Appello accogliesse, anche parzialmente, l'atto di controparte, rideterminare la sanzione amministrativa irrogata dalla con l'ingiunzione di pagamento n. 1137 Parte_1 del 26/05/2023, nel minor importo e nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, anche, nel caso e se ritenuto, previa rimessione degli atti alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 comma 2 TFUE, ovvero alla Corte
Costituzionale per la soluzione dei quesiti rispettivamente indicati al motivo 3 e al motivo 4 della comparsa di costituzione e risposta di parte appellata.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Genova con sentenza 2650/2024 pubblicata il16/10/2024così decideva:
pag. 2/12 “Annulla l'ordinanza - ingiunzione di pagamento ID n. 23/AS prot. n. 26400/2023 - atto
n. 1137/2023, emessa dalla e Controparte_3 notificata in data 26 maggio 2023 al Sig. ”. Controparte_1
Risulta che la società con formulario IM 4 n. 67344 V del Controparte_2
29/10/2018, dichiarava agli Uffici di Dogana di l'importazione di “Oggetti per Pt_1 le feste di Natale costituito da un Apparecchio Elettrico – Elettronico (AEE) (Voce doganale 9505109000), peso netto di kg. 7.269,50 condizionati in 1936 cartoni, valore
CIF di e 79.178,30” (cfr. doc 2 ). Era, quindi effettuata la Parte_1 verifica della merce in importazione il 20/11/2018 e veniva notificato a P_
, legale rappresentate della il processo verbale PROT. N.
[...] Controparte_2
53795/RU del 20/11/2018 (cfr. doc. 2 ). Veniva contestata la violazione P_ dell'articolo 28 commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del Decreto Legislativo 49/2014 per mancanza sul prodotto del marchio del produttore e dei suoi estremi identificativi.
CITTÀ ME DI NO (da ora CITTÀ ME) sulla scorta del verbale n. 53795/RU del 20/11/2018, emetteva in data 22/5/2023 nei confronti di l'ordinanza ingiunzione ID n. 23/AS prot. n. Controparte_1
26400/2023, applicando il minimo edittale della sanzione amministrativa pari a
387.000,00 euro (cfr. doc. 6 CITTÀ ME). formulava opposizione e lamentava: i) “l'insussistenza della Controparte_1 violazione ascritta per carenza del presupposto dell'immissione del prodotto sul mercato nazionale” (cfr. pag. 3 ricorso in opposizione); ii) “l'insussistenza della violazione dell'art. 28, d.lgs. 49 del 2014, per apposizione del marchio sull'imballaggio dei prodotti” (cfr. pag. 9 ricorso in opposizione); iii) la “inapplicabilità delle sanzioni” con “violazione dell'art. 3, L. 24 novembre 1981, n. 689” (cfr. pag. 10 ricorso in opposizione) per l'assenza di profili di dolo e colpa;
iv) la “mancata applicazione del principio unionale e costituzionale di proporzionalità della sanzione” con “violazione degli artt. 49 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dell'art. 22, Direttiva 4 luglio 2012, n. 19 e dell'art. 3 Cost.” (cfr. pag. 11 ricorso in opposizione); v) la “illegittimità costituzionale dell'art. 38, secondo comma, lett. e),
d.lgs. 49 del 2014 per violazione dell'art. 3 Cost in combinato disposto con l'art. 27, terzo comma, Cost.” (cfr. pag. 17 ricorso in opposizione). chiedeva, quindi, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e, Controparte_1 in via preliminare, la sospensione del provvedimento impugnato.
Si costituiva che chiedeva il rigetto delle domande di Parte_1 controparte e la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
pag. 3/12 Il Tribunale di Genova riteneva assorbente la prima difesa sollevata da P_
e affermava che “l'immissione in libera pratica rappresenta, dunque, un
[...] momento necessario e presupposto all'importazione definitiva e ciò non consente di ritenere che la presentazione in dogana della merce faccia sorgere gli obblighi imposti dalla normativa contestata all'odierno ricorrente” (cfr. pag. 12 sentenza impugnata). Il
Giudice di prime cure, richiamata tutta la normativa di settore riteneva che “sulla base delle osservazioni sin qui svolte si può affermare che l'importazione è un procedimento che si apre con la presentazione della dichiarazione di importazione, tramite i formulari in uso, e si conclude con lo svincolo delle merci a seguito del quale le stesse vengono immesse in libera pratica, ovvero “nazionalizzate”, con l'eventuale obbligo propedeutico di conformazione delle merci alle esigenze delle normative UE” (cfr. pag.
16 sentenza impugnata). Il Tribunale di Genova richiamava alcuni propri precedenti e annullava l'ordinanza ingiunzione di pagamento ID n. 23/AS prot. n. 26400/2023 - atto n. 1137/2023, emessa dalla notificata Controparte_3 il 26 maggio 2023.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
proponeva appello e lamentava l'erroneità della Parte_4 sentenza impugnata perché: i) non aveva ritenuto che l'immissione sul mercato di AEE
(Apparecchiature Elettriche ed Elettromeccaniche) doveva considerarsi pienamente realizzata con la presentazione all'Autorità doganale della dichiarazione d'importazione accettata in Dogana sempre il 29/10/2018, avendo invece affermato che “l'importazione nel territorio doganale della Comunità cui si riferisce l'art. 2 lett. P) del decreto legislativo D.Lgs. 20/11/2008, n. 188 presupponga l'immissione in libera pratica delle merci” (cfr. pag. 9 sentenza impugnata) utilizzando il Decreto Legislativo 188/2008
(“Decreto Pile”) e non il Decreto Legislativo 49/2014 contestato a P_
; ii) aveva ricostruito il fatto in modo scorretto, ritenendo che l'
[...] CP_4 avesse effettuato l'accertamento dell'illecito amministrativo in una fase
[...] antecedente all'importazione e non successivamente, con violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 28 e dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 49/2014 (per aver ritenuto non integrato l'illecito amministrativo al momento della contestazione per mancanza del presupposto dell'immissione sul mercato), nonché con violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 e 134 del Testo Unico delle Leggi Doganali, degli artt.
139, 172 e 201 del Codice Doganale dell'Unione e dell' art. 1 delle preleggi.
L'appellante chiedeva quindi l'integrale riforma della sentenza impugnata.
pag. 4/12 Si costituiva che chiedeva il rigetto del gravame per Controparte_1
l'insussistenza della violazione contestata per carenza del presupposto dell'immissione del prodotto sul mercato nazionale, come affermato dalla sentenza impugnata.
L'appellato insisteva poi in tutte le domande già spiegate in primo grado, e ritenute assorbite dal Tribunale di Genova con l'accoglimento della prima difesa, cioè relative:
i) all'insussistenza della violazione dell'art. 28, d.lgs. 49 del 2014, per apposizione del marchio sull'imballaggio dei prodotti;
ii) all'inapplicabilità delle sanzioni inflitte, con violazione dell'articolo 3 della Legge 689/1981 per carenza di dolo o colpa;
iii) alla
“mancata applicazione del principio unionale e costituzionale di proporzionalità della sanzione” con “violazione degli artt. 49 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dell'art. 22, Direttiva 4 luglio 2012, n. 19 e dell'art. 3
Cost.” (cfr. pag. 18 comparsa di appello); iv) alla “illegittimità costituzionale dell'art.
38, secondo comma, lett. e), d.lgs. 49 del 2014 per violazione dell'art. 3 Cost in combinato disposto con l'art. 27, terzo comma, Cost.” (cfr. pag. 24 comparsa di appello).
La Corte fissava udienza di discussione nelle forme della trattazione scritta all'udienza del 02/07/2025 e all'esito della Camera di consiglio pronunciava il dispositivo in udienza, riservandosi i termini di legge per il deposito dei motivi.
* * *
3. Sulla prima e sulla seconda censura di appello.
Parte appellante con la prima censura lamenta che il Tribunale di Genova non avrebbe ritenuto che l'immissione sul mercato di AEE (Apparecchiature Elettriche ed
Elettromeccaniche) doveva considerarsi pienamente realizzata con la presentazione all'Autorità doganale della dichiarazione d'importazione accettata in Dogana.
CITTÀ ME afferma che il Giudice di prime cure avrebbe fatto riferimento al concetto di importazione come immissione sul mercato di cui al Decreto
Legislativo 188/2008 senza applicare il Decreto Legislativo 49/2014 contestato a
Controparte_1
Parte appellante con la seconda censura lamenta che il Tribunale di Genova avrebbe ricostruito il fatto in modo scorretto, ritenendo che l' avesse Controparte_4 effettuato l'accertamento dell'illecito amministrativo in una fase antecedente all'importazione e non successivamente, con violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 28 e dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 49/2014 (per aver ritenuto non integrato l'illecito amministrativo al momento della contestazione per mancanza del presupposto dell'immissione sul mercato), nonché con violazione e/o falsa applicazione pag. 5/12 degli artt. 36 e 134 del Testo Unico delle Leggi Doganali, degli artt. 139, 172 e 201 del
Codice Doganale dell'Unione e dell' art. 1 delle preleggi.
Le censure sono fondate.
Risulta che nel caso di specie i prodotti erano stati già interamente realizzati da un costruttore cinese e che erano stati spediti all'acquirente oggi appellante via nave ed erano giunti al porto di Si pone, quindi, il problema di stabilire in quale Pt_1 momento dal loro arrivo a destinazione si possano considerare “da immettere sul mercato”, cioè da quando abbiano fatto giuridicamente ingresso nel mercato dell'Unione Europea perché da quel momento scaturiscono a carico dell'importatore, acquirente, tutta una serie di obblighi ed il prodotto deve essere conforme a tutta una serie di normative volte a garantire la sicurezza intrinseca del bene, il consumatore, il mercato e altri interessi.
La Corte non ravvisa ragioni per mutare il proprio orientamento già espresso in materia di presentazione in dogana con la sentenza 21 agosto 2024 n.1083. Con tale pronuncia è già stato considerato che “l'art. 2 del D.Lgs. 188/2008, alla lett. n), definisce «produttore»: “chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza” distanza”. Il cit art. 2 alla lett. P evidenzia che per “immissione sul mercato” si intende “la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della Comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della
Comunità”. Atteso quanto sopra quindi è proprio con la presentazione all'Autorità doganale della dichiarazione di importazione che deve ritenersi perfezionata
l'importazione della merce e, conseguentemente, l'immissione della stessa sul mercato.
Non è rilevante, ai fini del perfezionamento della condotta di importazione, lo sdoganamento della merce, che costituisce un'operazione successiva, con la quale si porta a compimento la destinazione risultante dalla bolletta doganale. … La condotta di importazione e la relativa immissione sul mercato comunitario era quindi ormai stata realizzata dall'opponente, e già perfezionata …, allorché la dichiarazione … è stata presentata all'Autorità doganale ed accettata in pari data dalla medesima …, rimanendo irrilevante il successivo sdoganamento delle merci (v. CA app. Ge
988/2020; Trib. Bergamo 634/19)”. Identiche considerazioni devono essere svolte con pag. 6/12 riguardo al c.d. Decreto AEE, ove l'immissione in mercato non può ritenersi un presupposto variabile nel caso in esame, essendo medesima la situazione sia con riguardo all'art. 4 del D.Lgs. n. 49/2014 (c.d. Decreto AEE), che con riguardo all'art.2 del D.Lgs. n. 188/2008 (c.d. Decreto pile). Le previsioni di cui all'art. 4 co.1 lett. r) e q)
D.Lgs. n.49/2014 non contrastano con quanto sopra ritenuto. La presentazione doganale
è l'atto con il quale la parte manifesta la volontà di immissione sul mercato dei prodotti, essendo la successiva attività di sdoganamento un mero post factum, conseguente alle verifiche amministrative, non rilevante ai fini dell'integrazione degli illeciti (in ordine alla non rilevanza delle condotte costituenti post factum non sanzionabile, v. Cass.
11160/2011 in tema di concorso nell'illecito amministrativo).
Questa Corte di Appello, con la sentenza n. 341/2025, qui richiamata ex art. 118 disp. Att. C.p.c., ha ancora ribadito che “è proprio con la presentazione all'Autorità doganale della dichiarazione di importazione che deve ritenersi perfezionata
l'importazione della merce e, conseguentemente, l'immissione della stessa sul mercato.
Non è rilevante, ai fini del perfezionamento della condotta di importazione, lo sdoganamento della merce, che costituisce un'operazione successiva, con la quale si porta a compimento la destinazione risultante dalla bolletta doganale. … La condotta di importazione e la relativa immissione sul mercato comunitario era quindi ormai stata realizzata dall'opponente, e già perfezionata …, allorché la dichiarazione … è stata presentata all'Autorità doganale ed accettata in pari data dalla medesima …, rimanendo irrilevante il successivo sdoganamento delle merci (v. CA app. Ge
988/2020; Trib. Bergamo 634/19)” (C.A. Genova n. 341/2025 – si vedano anche i precedenti C.A. Genova n. 1083/2024, n. 528/2024, n. 861/2023 e n. 988/2020).
La Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi in tema di competenza dell'Autorità
Doganale ha, poi, precisato in quale momento un bene si considera giuridicamente entrato nel mercato comunitario ed ha affermato che “con l'immissione in libera pratica, attraverso l'accettazione della dichiarazione in dogana da parte dell'autorità di uno Stato membro, la merce importata da paesi terzi acquista la posizione doganale di merce comunitaria (artt. 4 n. 7, 79 CDC), in libera circolazione in tutto il mercato interno” (Cass. 29296/2023). L'accettazione della dichiarazione in dogana da parte dell'importatore, acquirente, è quindi il momento nel quale il singolo bene diventa a tutti gli effetti “merce comunitaria”, può liberamente muoversi sul territorio unionale e, di conseguenza, deve essere idonea a essere messa in commercio.
Lo stesso appellato nelle proprie difese afferma che “i prodotti importati non sono venduti direttamente ai consumatori finali, ma sono distribuiti in Italia presso primarie
pag. 7/12 catene di vendita e negozi al dettaglio” (cfr. pag. 1 appello), motivo per cui l'importazione è finalizzata alla fornitura del bene a un distributore, senza alcuna ulteriore operazione di verifica sullo stesso.
Vanno, quindi, accolte le prime due censure di appello, giacché i beni di cui si discute erano pronti ad essere immessi sul mercato e quindi soggetti al disposto di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 49/2014, norma contestata da
[...]
a Parte_1 Controparte_1
L'accoglimento delle prime due doglianze comporta la necessità di esaminare le difese formulate da già in primo grado (reiterate in sede di Controparte_1 appello) e ritenute assorbite dal Tribunale di Genova a seguito dell'accoglimento della questione relativa alla immissione sul mercato oggetto di riforma nel presente grado.
* * *
4. Sulla seconda difesa formulata dall'appellato.
Parte appellata, nel giudizio di primo grado ha formulato una specifica difesa relativa all'insussistenza della violazione dell'art. 28, d.lgs. 49 del 2014, per apposizione del marchio sull'imballaggio dei prodotti, richiamata nella comparsa di appello.
L'appellato sostiene che “l'autorità doganale, con nota 18 aprile 2023, prot. n.
19861 (all. 5, comparsa di costituzione e risposta di primo grado di controparte) ha affermato quanto segue:
motivo per cui “…lo stesso Ufficio accertatore ha, pertanto, ritenuto insussistente la violazione inizialmente contestata” (cfr. pag. 16 comparsa di appello). sostiene che “la ratio della disciplina de qua è fornire Controparte_1 specifiche informazioni al consumatore finale (in particolare, il nome del produttore), essendo invece indifferente la superficie su cui tali indicazioni sono apposte: la superficie dell'AEE, una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di un componente, l'imballaggio, le istruzioni d'uso dell'apparecchiatura…” (cfr. ibidem).
La difesa è infondata.
Invero i commi sesto e settimo dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 49/2014 devono essere letti congiuntamente. Il sesto comma dispone che “Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell'AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell'apparecchiatura stessa. Tale operazione deve, comunque, poter essere effettuata senza l'utilizzo di utensili”, mentre il pag. 8/12 settimo comma prevede che “Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica”. avrebbe, quindi, dovuto provare che per la natura o Controparte_1 conformazione dell'oggetto era stato impossibile “apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica”. Tale prova non è stata fornita.
Si osserva, inoltre, che la nota 18 aprile 2023, prot. n. 19861, relativa alla dicitura riportata sull'imballaggio, non inficia il complessivo contenuto del verbale di accertamento, fondante la sanzione amministrativa elevata. Invero, l'Autorità Doganale, ferma restando la mancanza di qualsiasi indicazione sui beni oggetto di accertamento, ha precisato che l'indicazione del produttore era riportata solo sull'imballaggio, circostanza, per le ragioni sopra esposte, inidonea ad esimere da responsabilità
Controparte_1
Va quindi rigettata la seconda difesa formulata dall'appellato.
* * *
5. Sulla terza difesa formulata dall'appellato.
Parte appellata in primo grado ha formulato una specifica difesa relativa all'inapplicabilità delle sanzioni inflitte, con violazione dell'articolo 3 della Legge
689/1981 per carenza di dolo o colpa.
L'appellato sostiene che “la mancata etichettatura dei prodotti per cui è causa non derivi da una superficiale o manchevole conoscenza della normativa da parte dell'esponente, bensì, esclusivamente, da un mero e involontario errore nel confezionamento dei beni, commesso dal fornitore cinese” (cfr. pag. 18 comparsa di appello).
La difesa è infondata.
Risulta, invero, evidente la colpa dell'importatore dei prodotti di cui si discute che, perfettamente a conoscenza della normativa di riferimento, non ha dimostrato di aver espressamente richiesto al produttore cinese di applicare sul prodotto quanto espressamente previsto dall'articolo 28 del Decreto Legislativo 49/2014. Tale condotta configura il minimo di diligenza esigibile da chi fa produrre beni all'estero e li importa nell'ambito dell'UE, dovendosi assicurare il pieno rispetto della normativa unionale posta a tutela del consumatore e del mercato.
Va quindi rigettata la terza difesa formulata dall'appellato.
pag. 9/12 * * *
6. Sulla quarta e quinta difesa formulata dall'appellato.
Parte appellata in primo grado ha formulato una specifica difesa relativa alla
“mancata applicazione del principio unionale e costituzionale di proporzionalità della sanzione. Violazione degli artt. 49 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, nonché dell'art. 22, Direttiva 4 luglio 2012, n. 19 e dell'art. 3 Cost.” (cfr. pag.
18 comparsa di appello) e alla “illegittimità costituzionale dell'art. 38, secondo comma, lett. e), d.lgs. 49 del 2014 per violazione dell'art. 3 Cost in combinato disposto con
l'art. 27, terzo comma, Cost.” (cfr. pag. 24 comparsa di appello).
Le due difese vanno trattate congiuntamente perché entrambe relative alla paventata violazione della disciplina sanzionatoria applicata a principi fondanti contenuti nella
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea o nella nostra Carta Costituzionale.
Le difese sono infondate.
Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione oggi sollevata dall'appellato in ordine alla non proporzionalità della sanzione rispetto al valore dei beni oggetto di accertamento. Questa Corte nella sentenza 1083/2024, il cui contenuto si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha precisato che “il valore della merce non viene preso in considerazione quale parametro per la determinazione della sanzione e nonostante ciò l'appellante insiste sul valore della merce come se fosse rilevante a livello normativo, benché la sanzione sia stata applicata in misura prossima al minimo edittale;
… che la violazione contestata è configurata normativamente non come illecito “di danno” ma “di pericolo” e pertanto è irrilevante che non sia stato prodotto alcun danno, pur potendosene tenere conto ai fini della quantificazione della sanzione, che infatti è stata applicata in misura prossima al minimo edittale” (cfr. pagg.
12 e 13 sentenza C.A. Genova n. 1083/2024).
Si osserva poi che la norma è finalizzata alla protezione del mercato e di ogni singolo consumatore acquirente, motivo per cui la norma non genera alcuna “irragionevole disparità di trattamento fra i trasgressori della medesima norma” tra “il trasgressore che importa soltanto due apparecchiature elettriche del valore complessivo di euro 1 milione, … sanzionato con una pena che, pur nel massimo edittale, non supera euro
2.000 (1.000 euro x 2 pezzi)” (cfr. pag. 25 comparsa di appello).
La norma non viola quindi il principio di proporzionalità della sanazione, non va disapplicata e non deve essere rimessa alcuna questione alla Corte di Giustizia né alla
Corte Costituzionale.
Vanno quindi rigettate anche la quarta e la quinta difese formulate dall'appellato.
pag. 10/12 * * *
7. Sulla pronuncia in punto spese
L'accoglimento dell'appello comporta la necessità di riformare la sentenza impugnata anche in punto spese (Cass. 23639/2024) rispetto alle quali va applicato il principio di soccombenza (Cass. 9448/2023) giacché sono state rigettate tutte le domande dell'opponente oggi appellato e sono state accolte le difese dell'appellante.
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (387.000,00 euro) nei valori medi (valore della causa inferiore a 520.000,00 euro), come segue (Cass.
19482/2018):
-primo grado: fase di studio 3.544,00 euro, fase introduttiva 2.338,00 euro, fase trattazione 10.411,00 euro, fase decisoria 6.164,00 euro (totale 22.457,00 euro);
-secondo grado: fase di studio 4.389,00 euro, fase introduttiva 2.552,00 euro, fase trattazione 5.880,00 euro, fase decisoria 7.298,00 euro (totale 20.119,00 euro).
* * *
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI NO
Sezione Prima Civile visti gli artt. 433 e ss. c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 2650/2024
[...] Controparte_1 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata il 16/10/2024
1. ACCOGLIE
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata
2. RIGETTA opposizione proposta in primo grado
3. CONFERMA
l'ordinanza ingiunzione della ID n. 23/AS del 22.5.2023 Parte_1 prot. n. 26400/2023 e la sanzione amministrativa ivi irrogata;
4. CONDANNA la parte appellata a rifondere a favore della parte appellante le spese legali dei due gradi di giudizio che liquida per il primo grado in 22.457,00 euro a titolo di compensi, e per il presente grado in 20.119,00 euro a titolo di compensi e in 1.875,00 euro a titolo di esposti, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato pag. 11/12 dal D.M. 147/2022), per i due gradi, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa,
C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende.
5. RISERVA il deposito della sentenza entro 30 giorni.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 3/7/2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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