Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
PROC. N. 1365/2020
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse, riportandosi alle note conclusive depositate in atti, hanno chiesto decidersi la causa;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
dott.ssa Gisella Ciniglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1365 R.G. dell'anno 2020, avente ad oggetto: Appello
Avverso sentenza del Giudice di Pace – danni a cose, e vertente
Tra
- c.f. rapp.ta e difesa dall' avv.to Vincenzo Parte_1 C.F._1
Carfora e dall'avv. Stefania Somma e con gli stessi elettivamente domiciliata in
Sant'Antonio Abate alla via Roma, n. 610, Roma, giusta procura in atti;
appellante
Contro
- già in persona del Controparte_1 Controparte_2
l.r.p.t., p. iva n. elettivamente domiciliata in Salerno alla via SS. Martiri P.IVA_1
Salernitani n. 24 presso lo studio degli avv.ti Pasquale LE e Francesco LE che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
appellata
Nonché
- residente in via Scafati (Sa) alla via Traversa Vivaldi Parco Controparte_3
Primavera, n. 1
appellato contumace
CONCLUSIONI: come in atti pag. 2/7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello iscritto a ruolo in data 06.03.2020 interponeva Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 4019/2019, emessa dal Giudice di Pace di Nocera
Inferiore, depositata e resa pubblica in data 23.08.2019, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ in via preliminare sospendere l'esecutorietà dell'impugnata sentenza in accoglimento della proposta istanza anche previa fissazione di udienza di comparizione ad hoc;
in via principale e nel merito, per i motivi dedotti in narrativa, accogliere il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, recante n. 4019/2019, rg
12127/16, tra contro e accogliere le conclusioni Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 avanzate in prime cure nessuna esclusa e disattendere tutte le eccezioni e le istanza sollevate da dall'appellato innanzi al GdP per i motivi meglio esposti nel presente atto;
vinte le spese del doppio grado di giudizo”.
In data 29.05.2020 si costituiva in giudizio la già Controparte_1 [...] in persona del l.r.p.t. che, nel richiamare le eccezioni e le Controparte_2 deduzioni formulate nel corso del giudizio di primo grado unitamente agli scritti difensivi ad esso afferenti, rilevava l'infondatezza del proposto gravame poiché pretestuoso in fatto e in diritto nonché l'assoluta coerenza logico-giuridica della motivazione del primo giudicante. Alla luce di quanto sopra rassegnava le seguenti conclusioni: “ (…): a) rigettare integralmente il proposto appello, perché infondato e pretestuoso in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza oggetto di impugnazione;
b) condannare l'appellante, in ossequio al principio della soccombenza, al pagamento di spese, diritti ed onorari del grado di giudizio”. benchè regolarmente evocato in giudizio rimaneva contumace. Controparte_3
La sentenza appellata è stata emessa nell'ambito di un giudizio instaurato con atto di citazione proposto nell'interesse di nei confronti di Parte_1 [...] già in persona del l.r.p.t. e di Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3
In particolare, l'originaria parte attrice, proprietaria del veicolo Jaguar tg. CJ739BK, deduceva: che in data 20.07.2013, alle ore 07.00 circa, in Angri, mentre si trovava alla guida del suindicato veicolo, giunta all'uscita del casello autostradale di Angri, veniva tamponata dal veicolo NC Y tg. CK831KM che a sua volta veniva tamponato e sospinto in avanti pag. 3/7 contro l'autovettura Jaguar dal veicolo Fiat Panda tg. Dk464SN, di proprietà di CP_3
che a causa dell'urto subito il veicolo Jaguar tg. CJ739BK riportava danni alla
[...] parte posteriore ammontanti a € 4.990,55, iva inclusa, oltre al danno da fermo tecnico e svilio del veicolo.
Dinanzi al primo giudice si costituiva esclusivamente la Controparte_1 già in persona del l.r.p.t., che, in estrema sintesi, contestava Controparte_2 la domanda attorea in quanto improponibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio
All'esito con sentenza n. 4019/19, depositata in data 23.08.2019, il Giudice di Pace di
Nocera Inferiore rigettava la domanda proposta da condannando parte Parte_1 attrice al pagamento delle spese di ctu con compensazione integrale delle spese di lite.
In particolare, il Giudice di prime cure, riteneva non assolto l'onere probatorio in ordine alla verificazione del sinistro nei termini come dedotti in citazione.
I motivi di appello possono essere sintetizzati nei termini qui di seguito specificati: 1) travisamento delle risultanze istruttorie ed in particolare della espletata CTU.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa, dopo alcuni rinvii dettati dal carico del ruolo, è stata rinviata per la decisione, previa concessione di un termine di 10 giorni per il deposito di note conclusive, all'udienza non partecipata del 02.04.2025 (cfr. ordinanza
127 ter del 15.11.2023 ritualmente comunicata alle parti).
La decisione del primo giudice è condivisibile, ma la motivazione deve essere integrata nei termini che seguono.
Nel caso che ci occupa, la dimostrazione della storicità dell'evento dannoso è stata affidata alla testimonianza del teste il quale all'udienza del 19.02.2018, ha Testimone_1 dichiarato:
“ Indifferente;
ricordo che a fine luglio del 2013verso le ore 06,30 del mattino mi trovavo davanti al bar difronte all'uscita autostradale di Angri;
vedevo un Jaguar di colore grigio scuro che uscendo dall'autostrada
pag. 4/7 si fermava allo stop seguita da una NC Y che ugualmente si fermava;
sopraggiungeva una Panda di colore scuro che tamponava la NC Y che a sua volta tamponava la Jaguar;
ricordo che la Jaguar era condotta da un uomo , riportava danni alla parte posteriore come da foto che mi vengono mostrate e che riconosco;
non intervenivano autorità; mi sembra che nessuno si era fatto male;
preciso che al momento dell'impatto sia la Jaguar che la NC erano ferme”.
Tuttavia il narrato testimoniale non è suffragato da alcun riscontro oggettivo, in particolare:
- non risultano interventi delle Autorità di Pubblica Sicurezza pur trattandosi di un sinistro con coinvolgimento di due veicoli e con presenza di feriti;
- l'ausiliario nominato non ha mai potuto ispezionare il veicolo in quanto demolito, né tantomeno è stato ispezionato il veicolo convenuto.
Ancora, deve evidenziarsi che il teste, non precisa la posizione assunta al momento del sinistro essendosi limitato ad asserire di trovarsi davanti al bar dell'uscita autostradale di
Angri.
Orbene se può ritenersi che lo stesso avesse visione diretta del primo veicolo lo stesso non può dirsi rispetto ai veicoli che provenivano da tergo.
Tale conclusione è suffragata dalle foto e dalla descrizione dello svincolo autostradale di
Angri contenuta nella relazione peritale ove il ctu così descrive lo svincolo: “ trattasi di uno svincolo autostradale composto da una sola corsia percorribile a senso unico di marcia e CP_4 delimitato su entrambe i lati da un guard rail con segnaletica di Stop”.
Orbene è indubbio che il teste escusso al momento del sinistro potesse vedere solamente il lato anteriore del veicolo Jaguar mentre la visuale degli altri veicoli era inevitabilmente coperta dal predetto.
Vieppiù che le generalità del teste non risultano annotate nel modulo cai sottoscritto dalle parti benchè sia stata ivi segnalata la presenza di testimoni al momento del sinistro.
Infine non può sottacersi che le foto, ancorchè riconosciute dal teste, non risultano datate e non ritraggono i veicoli nella posizione di quiete dopo l'urto ma solamente il veicolo Jaguar all'interno di uno spazio delimitato da un cancello blu e null'altro.
pag. 5/7 In ogni caso ciò che rileva nella fattispecie sono gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio elaborata in primo grado di giudizio dal nominato CTU chiamato proprio a Persona_1 verificare la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro.
Ebbene il CTU così conclude: “ il veicolo attoreo non è stato visonato poiché demolito in data
16.05.18 ; dagli atti di causa si è appurato che era una Jaguar x-type tg. 739bk ed era di proprietà di
; il veicolo convenuto non è stato visonato, sempre dagli atti di causa si è appurato che è una Parte_1
Fiat Panda tg. DK464SN di proprietà di il terzo veicolo coinvolto nell'incidente non è Controparte_3 stato visionato, dalla visura effettuata dallo scrivente risulta essere una NC Y tg. CK831KM, di proprietà di (…) per le motivazioni esposte in relazione non è stato possibile Persona_2 stabilire il nesso eziologico tra il danno e l'evento; l'unica considerazione è stata quella di esprimere una ipotesi di congruenza sulla scorta della tipologia del danno riportato dalla Jaguar;
si ribadisce che la detta ipotesi è scaturita solo ed esclusivamente dal tipo di danno riportato dall'auto attorea e non dalla visone di tutti i veicoli coinvolti nell'incidente”.
Ora, è evidente che, quella formulata dal c.t.u., altro non è che una mera ipotesi ricostruttiva, la cui validità, in assenza di ulteriori elementi comprovanti il reale verificarsi del sinistro stradale, si fonda esclusivamente sulla genericità di quanto narrato dell'unico testimone escusso.
In ogni caso il CTU non ha affermato con assoluta certezza la sussistenza del nesso eziologico, anche in considerazione della mancata diretta verifica dei veicoli coinvolti
In conclusione, gli elementi acquisiti nel giudizio portano a ritenere che non sia stata sufficientemente raggiunta la prova dell'an e del quantum dei danni richiesti dall'originaria parte attrice odierna appellante.
Le argomentazioni che precedono conducono al rigetto del proposto gravame.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
Stante l'esito del presente giudizio di impugnazione, la parte appellante soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese del grado, che si liquidano nella somma complessiva di Euro 1.701,00 (cause di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa compreso nello scaglione tra Euro 1.101,00 ed Euro 5.200,00; parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria).
Nulla sulle spese nei confronti di in ragione della contumacia Controparte_3
pag. 6/7 Stante il rigetto dell'appello, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello citato art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico dott.ssa Gisella Ciniglio, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_3
2. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 4019/2019;
3. condanna a pagare, in favore di Parte_1 Controparte_1 già in persona del l.r.p.t. le spese dell'appello, che liquida in Controparte_2
€ 1.701,00 oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge;
4. nulla sulle spese nei confronti di Controparte_3
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13;
Nocera Inferiore, 02.04.2025
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
pag. 7/7