Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/06/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 645/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 645/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
(MI), Via Matteotti n.37, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanni Di Leo;
e da
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Capannori (LU), Via del Colle in San Martino in Colle n.12, rappresentata e difesa dall'Avvocato
Elisabetta Severi;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.03.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
2) omologare i seguenti accordi, relativi ai rapporti fra i ricorrenti e la figlia , maggiorenne, Per_1
ma non ancora economicamente autosufficiente:
a) la figlia continuerà a vivere con il padre, che provvederà al suo mantenimento;
Per_2
pagina 1 di 6
a) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunziano a qualsiasi pretesa reciproca di mantenimento e di alimenti;
b) al fine di suddividere il patrimonio comune, il sig. si impegna a trasferire, a Parte_1
favore della sig.ra , che si impegna ad acquistare, a titolo di permuta dei Parte_2
diritti di cui al successivo punto c), i seguenti diritti immobiliari:
- quota di ½ del diritto di proprietà sul fabbricato di civile abitazione sito nel comune di
Capannori, frazione San Martino in Colle, località “Ai Pollastrini”, via per San Martino, censito al catasto fabbricati di detto comune al foglio 64, part. 64, sub. 1, piano T-1, cat. A/4, cl. 5, vani 8,5 r.c. euro 456,55, con graffati i mappali 186 e 187 del medesimo foglio 64;
- quota di ½ del diritto di proprietà sul fabbricato ad uso abitativo, sito nel comune di
Capannori, frazione San Martino in Colle, località “Ai Pollastrini”, via per San Martino, censito al catasto fabbricati di detto comune al foglio 64, part. 184, sub. 5, cat. A/3, classe 3, piano T-1, vani 13, rendita catastale euro 896,31;
- quota di ½ del diritto di proprietà sul terreno con piscina raso terra di forma rettangolare e di altezza variabile da mt. 1,20 a mt. 1,50, sita nel comune di Capannori, frazione San Martino in
Colle, località “Ai Pollastrini”, via per san Martino s.n.c., censita al catasto fabbricati di detto comune al foglio 64, part. 194, cat. C/2, classe 7, piano T, consistenza mq 72, superficie catastale 102 mq, r.c. euro 290,04;
- quota di ½ del diritto di proprietà dell'appezzamento di terreno ad uso prettamente agricolo di forma irregolare ed in declivio, sito nel comune di Capannori, censito al catasto terreni al foglio 64, part. 60, uliveto, classe 2, superficie are 12, centiare 10, reddito dominicale euro
3,44, reddito agrario euro 4,69;
- quota di ½ del diritto di proprietà dell'appezzamento di terreno ad uso prettamente agricolo di forma irregolare ed in declivio, sito nel comune di Capannori, censito al catasto terreni al foglio 64, part. 193, semin. arbor., classe 4, superficie are 14, centiare 71, reddito dominicale euro 2,66, reddito agrario euro 2,28;
- quota di ½ del diritto di proprietà dell'appezzamento di terreno ad uso prettamente agricolo di forma irregolare ed in declivio, sito nel comune di Capannori, censito al catasto terreni al foglio 64, part. 197, bosco alto, classe 03, superficie are 00, centiare 10, reddito dominicale
0,01, reddito agrario 0,01
- quota di ½ del diritto di proprietà dell'appezzamento di terreno ad uso prettamente agricolo di forma irregolare ed in declivio, sito nel comune di Capannori, censito al catasto terreni al pagina 2 di 6 foglio 64, part. 199, bosco ceduo, classe 03, are 13, centiare 08, reddito dominicale euro 0,61, reddito agrario euro 0,14;
c) la sig.ra si impegna a trasferire, a favore del sig. che si Parte_2 Parte_1
impegna ad acquistare, a titolo di permuta dei beni di cui al punto b) che precede, i seguenti diritti immobiliari:
- quota di ½ del diritto di proprietà sull'unità immobiliare sita nel comune di Paullo, in via
Matteotti 29, censita al catasto edilizio urbano al foglio 7, part. 343, sub. 701, cat. C/1, classe
4, piano T-S1, consistenza 81 mq, superficie catastale 122 mq, rendita catastale euro 1.434,87;
- integrale proprietà dell'unità immobiliare sita nel comune di Paullo, in via Roma 17, censita al catasto edilizio urbano al foglio 7, part. 346, sub. 3, cat. A/3, classe 1, piano 1, consistenza vani 4, superficie catastale 64 mq, totale escluse aree scoperte 64 mq, rendita catastale euro
159,07;
- integrale proprietà dell'unità immobiliare sita nel comune di Paullo, in via Roma 17, censita al catasto edilizio urbano al foglio 7, part. 346, sub. 4, cat. A/3, classe 3, piano 1, consistenza vani 5,5, superficie catastale 99 mq, totale escluse aree scoperte 99 mq, rendita catastale euro
298,25;
d) Il contratto di permuta di cui ai punti b) e c) che precedono, dovrà essere stipulato entro il termine di novanta giorni dalla pronuncia della sentenza invocata con il presente ricorso, davanti al notaio dott.ssa le spese, gli onorari notarili e le imposte, Persona_3 connesse alla stipulazione dell'atto, saranno ripartite, in ugual misura, fra le parti;
e) I beni di cui ai punti b) e c) che precedono, dovranno essere trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noto alle parti, liberi da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli e diritti di terzi in genere, salvo per quanto concerne:
I) ipoteca iscritta in data 2 Agosto 2012 al n. 11704 del registro generale e 2115 del registro particolare della conservatoria immobiliare di Lodi, a favore di Banco Popolare società cooperativa ed a carico dei sig.ri e sulle seguenti unità Parte_2 Parte_1
immobiliari
- unità immobiliare sita nel comune di Paullo, in via Matteotti 29, censita al catasto edilizio urbano al foglio 7, part. 343, sub. 701;
- unità immobiliare sita nel comune di Paullo, in via Roma 17, censita al catasto edilizio urbano al foglio 7, part. 346, sub. 3;
- unità immobiliare sita nel comune di Paullo, in via Roma 17, censita al catasto edilizio urbano al foglio 7, part. 346, sub. 4;
pagina 3 di 6 II) ipoteca iscritta in data 23 Dicembre 2015 presso la conservatoria dei registri immobiliari di
Lucca, ai nn. 17020 reg. gen. e 2444 reg. part. sull'unità immobiliare sita nel comune di
Capannori, frazione San Martino in Colle, località “Ai Pollastrini”, via per San Martino, censito al catasto fabbricati di detto comune al foglio 64, part. 64, sub. 1, con graffati i mappali 186 e 187 del medesimo foglio 64;
f) Le parti danno atto di aver stipulato, in data 30 Luglio 2012, un contratto di mutuo, con Banca
Popolare Società Cooperativa, per l'importo di euro 900.000,00, in relazione al quale sussiste, ancora, un debito residuo di euro 514.945,75. Per la restituzione di tale importo, le parti sono solidalmente responsabili nei confronti del mutuante. Nei rapporti interni, però, le parti concordano che tale debito resti a carico del sig. nella misura del 70% e della Parte_1
sig.ra nella misura del 30%; pertanto, a decorrere dalla sottoscrizione del Parte_2 presente ricorso, l'importo di ciascuna rata sarà ripartito, fra le parti, nella suddetta misura proporzionale;
la sig.ra si impegna, pertanto, a versare, entro il giorno 20 Parte_2 di ciascun mese, sul conto corrente bancario intestato al sig. l'importo Parte_1
corrispondente al 30% della rata del mutuo in argomento;
il sig. provvederà ad Parte_1
utilizzare tale provvista per il pagamento della rata, secondo il piano di ammortamento (doc.
4), a favore del creditore mutuante ed a trasmettere alla sig.ra copia dell'evidenza Parte_2
bancaria del pagamento;
resta inteso che, nel caso in cui il mutuante dovesse escutere una delle parti per il pagamento di una o più rate del mutuo, il coniuge che avrà provveduto al pagamento avrà diritto di regresso, nei confronti dell'altro, nei limiti della suddetta proporzione di ripartizione interna del debito.
Al fine di garantire, al sig. il pagamento della quota parte del mutuo che, nei Parte_1 rapporti interni, resta a carico della sig.ra , quest'ultima si obbliga a Parte_2 concedere, al sig. il diritto di ipoteca di primo grado, per l'importo di euro Parte_1
325.000,00, sul seguente bene immobile: unità immobiliare censita al catasto fabbricati del
Comune di Capannori al foglio 64, part. 184, sub. 5, cat. A/3, classe 3, vani 13, rendita catastale euro 896,31; il relativo atto di concessione di ipoteca dovrà essere stipulato, entro il termine di novanta giorni dalla pronuncia della sentenza invocata con il presente ricorso, davanti al notaio Persona_3
Le parti danno atto, inoltre, che, in data 14 Dicembre 2015, è stato stipulato un ulteriore contratto di mutuo fra e la Controparte_1 Parte_3
per l'importo di euro 75.000,00, nell'ambito del quale i coniugi sono
[...]
intervenuti come terzi garanti datori di ipoteca. Il sig. si impegna a tenere Parte_1
pagina 4 di 6 indenne la sig.ra da eventuali pretese di pagamento, azionate dall'istituto di Parte_2 credito nei confronti di quest'ultima, per la restituzione del mutuo in argomento.
g) Le parti dichiarano che il valore dei beni oggetto della permuta di cui sopra si equivale e, comunque, rinunziano ad ogni pretesa di conguaglio;
le parti rinunziano, inoltre, ad ogni pretesa e rivalsa, per quanto concerne gli importi da ciascuno di essi finora versati per il pagamento delle rate del mutuo di cui al punto f) che precede.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio concordatario in Milano (MI) in data 29.05.1988, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Paullo (MI) Atto n. 17, Parte II, Serie B, Anno 1988;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
pagina 5 di 6 4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paullo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 27/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
pagina 6 di 6