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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 3209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3209 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28403/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28403/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PISCOZZI MONICA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA G. MAMELI N. 20 20129 MILANO presso il difensore avv. PISCOZZI MONICA
INTIMANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
CASTELLANI MICOL, elettivamente domiciliata in PIAZZETTA GUASTALLA 20122 MILANO presso il difensore avv. CASTELLANI MICOL
INTIMATA
OGGETTO: locazione – sfratto per finita locazione
CONCLUSIONI della PARTE INTIMANTE:
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e istanza anche istruttoria
reietta,
Ogni contraria domanda, eccezione ed istanza anche istruttoria reietta,
in via principale:
- dichiarare la risoluzione del contratto di locazione relativo all'immobile ad uso
abitativo sito in Milano, via Andrea Solari n. 40, assegnato in via temporanea alla
signora per intervenuta scadenza del contratto stesso a far Controparte_1
data dal 13.12.2020, e conseguentemente condannare la stessa al rilascio dell'immobile,
confermando l'ordinanza ex art. 665 c.p.c. emessa;
in ogni caso: con vittoria di compensi professionali, oltre rimborso spese e accessori
di legge.
CONCLUSIONI della PARTE INTIMATA: da memoria integrativa
IN VIA PRELIMINARE
pagina 1 di 6 1) accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento
del tentativo di mediazione obbligatorio ex art. 5 c.
1-bis D.lgs. 28/2010 e/o concedere termini per l'esperimento dello stesso
2) revocare l'ordinanza provvisoria di rilascio in considerazione del fatto che la presente opposizione è fondata su prova scritta e che un'eventuale esecuzione comporterebbe grave e
irreparabile pregiudizio
NEL MERITO
3) rigettare la richiesta di convalida dello sfratto per finita locazione, ordinando alla Parte_1
in assenza di ulteriori cause di risoluzione del contratto previste dalla legge, di rispettare il
contratto fino alla sua scadenza fissata il 14/12/2026, o
IN SUBORDINE
3) rigettare la richiesta di convalida dello sfratto per finita locazione, ordinando alla Parte_1
in assenza di ulteriori cause di risoluzione del contratto previste dalla legge, di rispettare il
contratto fino alla sua scadenza fissata il 14/12/2024
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
La presente causa trae origine da un'intimazione di sfratto per finita locazione, relativamente all'unità immobiliare ad uso abitazione sita in Milano, via Andrea Solari n.40, ed 4, piano 1, scala 7, interno
002, assegnata in via temporanea alla intimata con contratto di assegnazione temporanea ex art. 15 R.R.
n. 1/2004, della durata contrattualmente convenuta in due anni senza possibilità di rinnovo, né obbligo di disdetta ex art. 2, scaduto il 13.12.2020.
La parte intimante notificava dunque all'intimata atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida.
pagina 2 di 6 L'intimata si opponeva alla convalida, eccependo che il contratto riportava come data di scadenza quella del 2014, pur essendo il contratto stato sottoscritto nel 2018. Faceva, inoltre, presente la sua situazione familiare.
Il Giudice, con ordinanza del 31 luglio 2024, ritenuto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta, essendo la data del 2014 riportata solo nell'art. 2 del contratto, ove veniva altresì precisato che il contratto era stipulato per il periodo 2018-2020, ordinava il rilascio dell'immobile fissando per l'esecuzione la data del 31.10.2024 - ritenuto che la situazione familiare e la situazione personale dei componenti del nucleo familiare costituissero circostanze rilevanti per la fissazione del termine di inizio dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 56 L. n. 392/78,. di tre mesi ma non superiore, essendo il contratto già cessato da 4 anni - e disponendo il mutamento del rito, ai sensi degli artt. 426 e 667 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 19.11.2024 e assegnando termine per l'integrazione degli atti, deposito di memorie e documenti sino al 20.09.2024 alla parte intimante e sino al 20.10.2024 alla parte intimata.
Con memoria integrativa del 19.09.2024, la parte intimante evidenziava che la c.d. assegnazione temporanea di cui all'art. 15 del R.R. n. 1/2004 rappresentava una deroga al sistema ordinario di assegnazione – “b) ove si tratti di garantire alle famiglie un alloggio, come condizione posta dai servizi sociali del comune per evitare l'allontanamento di figli minori legittimi, naturali e riconosciuti o adottivi conviventi, ovvero per consentire il ritorno in famiglia” – con durata legislativamente indicata per periodi determinati e contrattualmente convenuta in anni due, senza previsione di rinnovo né obbligo di disdetta (art. 2 contratto); che l'intimata aveva presentato domanda di assegnazione temporanea in deroga e che tale domanda era stata accolta, tanto che in data 14.12.2018 il contratto veniva sottoscritto e l'intimata riceveva tutta la documentazione tecnica e le chiavi dell'alloggio (doc.
08); che dunque il contratto era terminato in data 13.12.2020 e che la data riportata sul contratto, precedente alla sua stipula, era frutto di un mero errore materiale che non inficia alcunché automatico, né l'obbligo di disdetta (v. art. 2 contratto).
Con memoria integrativa del 21.10.2024, la parte intimata rilevava di non esser mai stata morosa e di essersi attivata, nel 2020, per conoscere le sorti del contratto di locazione e chiederne la proroga, ma le veniva comunicato di non poter avere appuntamento in presenza a causa dello stato di emergenza per il
Covid, con rassicurazione sul fatto che il contratto si sarebbe rinnovato automaticamente;
che difatti
Part con mail del 5.07.2021 (doc. 2) la comunicava l'intervenuto tacito rinnovo del contratto;
che, nonostante ciò, successivamente (doc. 3), la comunicava la finita locazione e intimava il Parte_1
rilascio nel termine di 6 mesi;
che tale missiva veniva contestata dall'intimata, la quale faceva presente pagina 3 di 6 Cont la propria situazione familiare e, comunque, in data 28.2.2024, depositava altra domanda la quale veniva respinta, poiché non era stata prodotta alcuna ordinanza di convalida che disponeva il rilascio dell'alloggio sito a Milano in Via Solari n. 40 (doc. 5); che, visto l'intervenuto tacito rinnovo, la naturale scadenza del contratto era quella del 14/12/2026.
All'udienza del 19 novembre 2024 le parti chiedevano disporsi un rinvio per consentire la conclusione della mediazione;
la causa veniva rinviata all'udienza del 18 febbraio 2025. A tale udienza, le parti si riportavano ai rispettivi atti e davano atto della chiusura della mediazione con esito negativo;
la parte intimante chiedeva fissarsi udienza di discussione, mentre l'intimata faceva presente di aver depositato una ulteriore istanza di assegnazione, rimasta priva di riscontro.
Il Giudice, a scioglimento della riserva ivi assunta, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 15.4.2025.
In detta udienza, sostituita da note scritte, discussa la causa mediante il deposito di note, questa è stata decisa mediante lettura della sentenza.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
L'intimante ha fornito prova documentale del contratto di assegnazione di alloggio di cui all'art. 2 comma 3 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 con l'indicazione che “il contratto, per effetto del
Provvedimento del Comune di Milano emesso ai sensi dell'art. 15 c. 1 lett b) R.R. 1/2004 avrà la durata di due anni e potrà essere rinnovato solo su disposizione del medesimo Comune”. La parte intimante ha altresì allegato la previsione di cui all'art. 2 del contratto, secondo cui “Il contratto è stipulato per la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data della firma del presente contratto ed alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo e senza che sia necessaria la disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di 0 anni fino al 14.10.2014 fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore (…)”. L'intimante ha così assolto all'onere probatorio su di essa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate (si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”).
DA EN ha dato atto dell'intervenuta proroga del contratto, come da mail CP_1
Part della , ma tale proroga, al più, è per anni 2, e dunque deve ritenersi che il contratto sia scaduto, al più tardi, alla data del 13.12.2022.
pagina 4 di 6 Ora, è pacifico che le parti hanno stipulato un contratto di assegnazione di alloggio, peraltro in seguito ad apposita istanza della stessa intimata e che questa, nel corso del giudizio, ha presentato altre due istanze di assegnazione.
Il contratto, dunque, è regolato dal Regolamento Regionale n. 1/2004 – tanto che gli alloggi possono essere concessi solo previa richiesta di soggetti aventi determinate caratteristiche - e rappresenta una deroga ai contratti di locazione, anche di natura transitoria, che sono invece regolati dall'art. 5 della legge n. 341/1998 e sono rimessi all'autonomia delle parti contrattuali.
Nel caso di specie risulta che il contratto di assegnazione prevedesse una durata di anni 2 senza possibilità di rinnovo, tanto che nella parte legata al rinnovo viene indicato il numero zero, in relazione agli anni, e ciò a prescindere dall'errore materiale, già riconosciuto nel provvedimento di convalida, relativo all'indicazione della data del 2014.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, deve dichiararsi risolto per finita locazione il contratto di assegnazione relativo all'immobile alla scadenza naturale del 13.12.2020 senza necessità di formale disdetta, ovvero, come detto, al più tardi alla data del 13.12.2022.
Pertanto, merita accoglimento anche la domanda di (conferma della) condanna al rilascio dell'immobile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
-Dichiara risolto il contratto di assegnazione temporanea ex art. 15 R.R. n. 1/2004 dell'unità immobiliare ad uso abitazione sita in Milano, via Andrea Solari n Milano, n. 40, ed 4, piano 1, scala 7, interno 002 per intervenuta scadenza del contratto stesso a far data dal 13.12.2020;
-Condanna la parte intimata al rilascio dell'immobile sito in Milano, via Controparte_1
Andrea Solari n Milano, n. 40, ed 4, piano 1, scala 7, interno 002, confermando l'ordinanza del 31 luglio 2024;
-Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di , che si Controparte_1 Pt_1 liquidano in € 48,50 per spese esenti, € 2127 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese generali,
i.v.a. e c.p.a., se dovute pagina 5 di 6 Milano, 15 aprile 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28403/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PISCOZZI MONICA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA G. MAMELI N. 20 20129 MILANO presso il difensore avv. PISCOZZI MONICA
INTIMANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
CASTELLANI MICOL, elettivamente domiciliata in PIAZZETTA GUASTALLA 20122 MILANO presso il difensore avv. CASTELLANI MICOL
INTIMATA
OGGETTO: locazione – sfratto per finita locazione
CONCLUSIONI della PARTE INTIMANTE:
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e istanza anche istruttoria
reietta,
Ogni contraria domanda, eccezione ed istanza anche istruttoria reietta,
in via principale:
- dichiarare la risoluzione del contratto di locazione relativo all'immobile ad uso
abitativo sito in Milano, via Andrea Solari n. 40, assegnato in via temporanea alla
signora per intervenuta scadenza del contratto stesso a far Controparte_1
data dal 13.12.2020, e conseguentemente condannare la stessa al rilascio dell'immobile,
confermando l'ordinanza ex art. 665 c.p.c. emessa;
in ogni caso: con vittoria di compensi professionali, oltre rimborso spese e accessori
di legge.
CONCLUSIONI della PARTE INTIMATA: da memoria integrativa
IN VIA PRELIMINARE
pagina 1 di 6 1) accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento
del tentativo di mediazione obbligatorio ex art. 5 c.
1-bis D.lgs. 28/2010 e/o concedere termini per l'esperimento dello stesso
2) revocare l'ordinanza provvisoria di rilascio in considerazione del fatto che la presente opposizione è fondata su prova scritta e che un'eventuale esecuzione comporterebbe grave e
irreparabile pregiudizio
NEL MERITO
3) rigettare la richiesta di convalida dello sfratto per finita locazione, ordinando alla Parte_1
in assenza di ulteriori cause di risoluzione del contratto previste dalla legge, di rispettare il
contratto fino alla sua scadenza fissata il 14/12/2026, o
IN SUBORDINE
3) rigettare la richiesta di convalida dello sfratto per finita locazione, ordinando alla Parte_1
in assenza di ulteriori cause di risoluzione del contratto previste dalla legge, di rispettare il
contratto fino alla sua scadenza fissata il 14/12/2024
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
La presente causa trae origine da un'intimazione di sfratto per finita locazione, relativamente all'unità immobiliare ad uso abitazione sita in Milano, via Andrea Solari n.40, ed 4, piano 1, scala 7, interno
002, assegnata in via temporanea alla intimata con contratto di assegnazione temporanea ex art. 15 R.R.
n. 1/2004, della durata contrattualmente convenuta in due anni senza possibilità di rinnovo, né obbligo di disdetta ex art. 2, scaduto il 13.12.2020.
La parte intimante notificava dunque all'intimata atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida.
pagina 2 di 6 L'intimata si opponeva alla convalida, eccependo che il contratto riportava come data di scadenza quella del 2014, pur essendo il contratto stato sottoscritto nel 2018. Faceva, inoltre, presente la sua situazione familiare.
Il Giudice, con ordinanza del 31 luglio 2024, ritenuto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta, essendo la data del 2014 riportata solo nell'art. 2 del contratto, ove veniva altresì precisato che il contratto era stipulato per il periodo 2018-2020, ordinava il rilascio dell'immobile fissando per l'esecuzione la data del 31.10.2024 - ritenuto che la situazione familiare e la situazione personale dei componenti del nucleo familiare costituissero circostanze rilevanti per la fissazione del termine di inizio dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 56 L. n. 392/78,. di tre mesi ma non superiore, essendo il contratto già cessato da 4 anni - e disponendo il mutamento del rito, ai sensi degli artt. 426 e 667 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 19.11.2024 e assegnando termine per l'integrazione degli atti, deposito di memorie e documenti sino al 20.09.2024 alla parte intimante e sino al 20.10.2024 alla parte intimata.
Con memoria integrativa del 19.09.2024, la parte intimante evidenziava che la c.d. assegnazione temporanea di cui all'art. 15 del R.R. n. 1/2004 rappresentava una deroga al sistema ordinario di assegnazione – “b) ove si tratti di garantire alle famiglie un alloggio, come condizione posta dai servizi sociali del comune per evitare l'allontanamento di figli minori legittimi, naturali e riconosciuti o adottivi conviventi, ovvero per consentire il ritorno in famiglia” – con durata legislativamente indicata per periodi determinati e contrattualmente convenuta in anni due, senza previsione di rinnovo né obbligo di disdetta (art. 2 contratto); che l'intimata aveva presentato domanda di assegnazione temporanea in deroga e che tale domanda era stata accolta, tanto che in data 14.12.2018 il contratto veniva sottoscritto e l'intimata riceveva tutta la documentazione tecnica e le chiavi dell'alloggio (doc.
08); che dunque il contratto era terminato in data 13.12.2020 e che la data riportata sul contratto, precedente alla sua stipula, era frutto di un mero errore materiale che non inficia alcunché automatico, né l'obbligo di disdetta (v. art. 2 contratto).
Con memoria integrativa del 21.10.2024, la parte intimata rilevava di non esser mai stata morosa e di essersi attivata, nel 2020, per conoscere le sorti del contratto di locazione e chiederne la proroga, ma le veniva comunicato di non poter avere appuntamento in presenza a causa dello stato di emergenza per il
Covid, con rassicurazione sul fatto che il contratto si sarebbe rinnovato automaticamente;
che difatti
Part con mail del 5.07.2021 (doc. 2) la comunicava l'intervenuto tacito rinnovo del contratto;
che, nonostante ciò, successivamente (doc. 3), la comunicava la finita locazione e intimava il Parte_1
rilascio nel termine di 6 mesi;
che tale missiva veniva contestata dall'intimata, la quale faceva presente pagina 3 di 6 Cont la propria situazione familiare e, comunque, in data 28.2.2024, depositava altra domanda la quale veniva respinta, poiché non era stata prodotta alcuna ordinanza di convalida che disponeva il rilascio dell'alloggio sito a Milano in Via Solari n. 40 (doc. 5); che, visto l'intervenuto tacito rinnovo, la naturale scadenza del contratto era quella del 14/12/2026.
All'udienza del 19 novembre 2024 le parti chiedevano disporsi un rinvio per consentire la conclusione della mediazione;
la causa veniva rinviata all'udienza del 18 febbraio 2025. A tale udienza, le parti si riportavano ai rispettivi atti e davano atto della chiusura della mediazione con esito negativo;
la parte intimante chiedeva fissarsi udienza di discussione, mentre l'intimata faceva presente di aver depositato una ulteriore istanza di assegnazione, rimasta priva di riscontro.
Il Giudice, a scioglimento della riserva ivi assunta, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 15.4.2025.
In detta udienza, sostituita da note scritte, discussa la causa mediante il deposito di note, questa è stata decisa mediante lettura della sentenza.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
L'intimante ha fornito prova documentale del contratto di assegnazione di alloggio di cui all'art. 2 comma 3 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 con l'indicazione che “il contratto, per effetto del
Provvedimento del Comune di Milano emesso ai sensi dell'art. 15 c. 1 lett b) R.R. 1/2004 avrà la durata di due anni e potrà essere rinnovato solo su disposizione del medesimo Comune”. La parte intimante ha altresì allegato la previsione di cui all'art. 2 del contratto, secondo cui “Il contratto è stipulato per la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data della firma del presente contratto ed alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo e senza che sia necessaria la disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di 0 anni fino al 14.10.2014 fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore (…)”. L'intimante ha così assolto all'onere probatorio su di essa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate (si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”).
DA EN ha dato atto dell'intervenuta proroga del contratto, come da mail CP_1
Part della , ma tale proroga, al più, è per anni 2, e dunque deve ritenersi che il contratto sia scaduto, al più tardi, alla data del 13.12.2022.
pagina 4 di 6 Ora, è pacifico che le parti hanno stipulato un contratto di assegnazione di alloggio, peraltro in seguito ad apposita istanza della stessa intimata e che questa, nel corso del giudizio, ha presentato altre due istanze di assegnazione.
Il contratto, dunque, è regolato dal Regolamento Regionale n. 1/2004 – tanto che gli alloggi possono essere concessi solo previa richiesta di soggetti aventi determinate caratteristiche - e rappresenta una deroga ai contratti di locazione, anche di natura transitoria, che sono invece regolati dall'art. 5 della legge n. 341/1998 e sono rimessi all'autonomia delle parti contrattuali.
Nel caso di specie risulta che il contratto di assegnazione prevedesse una durata di anni 2 senza possibilità di rinnovo, tanto che nella parte legata al rinnovo viene indicato il numero zero, in relazione agli anni, e ciò a prescindere dall'errore materiale, già riconosciuto nel provvedimento di convalida, relativo all'indicazione della data del 2014.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, deve dichiararsi risolto per finita locazione il contratto di assegnazione relativo all'immobile alla scadenza naturale del 13.12.2020 senza necessità di formale disdetta, ovvero, come detto, al più tardi alla data del 13.12.2022.
Pertanto, merita accoglimento anche la domanda di (conferma della) condanna al rilascio dell'immobile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
-Dichiara risolto il contratto di assegnazione temporanea ex art. 15 R.R. n. 1/2004 dell'unità immobiliare ad uso abitazione sita in Milano, via Andrea Solari n Milano, n. 40, ed 4, piano 1, scala 7, interno 002 per intervenuta scadenza del contratto stesso a far data dal 13.12.2020;
-Condanna la parte intimata al rilascio dell'immobile sito in Milano, via Controparte_1
Andrea Solari n Milano, n. 40, ed 4, piano 1, scala 7, interno 002, confermando l'ordinanza del 31 luglio 2024;
-Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di , che si Controparte_1 Pt_1 liquidano in € 48,50 per spese esenti, € 2127 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese generali,
i.v.a. e c.p.a., se dovute pagina 5 di 6 Milano, 15 aprile 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 6 di 6