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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/07/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3372/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Alessandra Vignoli;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso introduttivo del 19.5.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 11.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso congiunto depositato il 19.5.2025, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 3681/2008, resa da questo Tribunale il 8.10.2008: ciò a fronte delle sopravvenienze fattuali frattanto
1 intervenute, segnatamente con riferimento alla situazione, personale e lavorativa, della IA della coppia (nata il [...]); Per_1
valutate le circostanze di fatto dedotte dalle parti nel ricorso introduttivo;
esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni oggetto di accordo tra i ricorrenti, quali riportate nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
a modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 3681/2008 del Tribunale di Genova del
8.10.2008,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) a modifica della sentenza n. 3681/2008 emessa in data 8/10/2008 nell'ambito del procedimento di cui al n. R.G. 2854/2008 dal Tribunale di Genova, esonerare il SI. Pt_1
, già con decorrenza dal mese di Maggio del corrente anno, dal versamento dell'assegno
[...]
di mantenimento in favore della SI.ra a titolo di concorso al mantenimento Parte_2
della IA , in oggi maggiorenne ed economicamente indipendente, nonché dal Per_1
versamento in misura al 50% delle relative spese straordinarie”.
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Alessandra Vignoli;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso introduttivo del 19.5.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 11.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso congiunto depositato il 19.5.2025, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 3681/2008, resa da questo Tribunale il 8.10.2008: ciò a fronte delle sopravvenienze fattuali frattanto
1 intervenute, segnatamente con riferimento alla situazione, personale e lavorativa, della IA della coppia (nata il [...]); Per_1
valutate le circostanze di fatto dedotte dalle parti nel ricorso introduttivo;
esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni oggetto di accordo tra i ricorrenti, quali riportate nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
a modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 3681/2008 del Tribunale di Genova del
8.10.2008,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) a modifica della sentenza n. 3681/2008 emessa in data 8/10/2008 nell'ambito del procedimento di cui al n. R.G. 2854/2008 dal Tribunale di Genova, esonerare il SI. Pt_1
, già con decorrenza dal mese di Maggio del corrente anno, dal versamento dell'assegno
[...]
di mantenimento in favore della SI.ra a titolo di concorso al mantenimento Parte_2
della IA , in oggi maggiorenne ed economicamente indipendente, nonché dal Per_1
versamento in misura al 50% delle relative spese straordinarie”.
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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