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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/11/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 961/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
, C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sciacca, domiciliato presso lo studio del difensore in
La Spezia, Via XXIV Maggio n. 331,
-attore opponente –
CONTRO
p iva , con sede in Marina di Carrara, Via Firenze 36 bis, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Gioè, domiciliata presso lo studio del difensore in
Carrara, Via Genova nr. 15,
-convenuta opposta –
***
CONCLUSIONI
*Per l'attore opponente , come in foglio di precisazioni delle conclusioni Parte_1
depositato il 11.06.2025:
1 “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: −
revocare e dichiarare nullo nonché privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.
176/2020 emesso dal Tribunale della Spezia, per i motivi di cui in narrativa della citazione;
−
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto stipulato
inter partes per inadempimento dell'appaltatore;− per l'effetto, condannare l'odierna parte
opposta al pagamento della somma pari a € 13.901,57 o alla maggiore somma accertata
dall'istruttoria, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti dal committente in conseguenza degli
inadempimenti contrattuali descritti in narrativa, come quantificati nella ctu o secondo
valutazione equitativa del Giudice;
− altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c.,
condannare l'odierna parte opposta a corrispondere la somma necessaria all'eliminazione dei
vizi delle opere eseguite, così come denunciati in atti, per l'importo accertato in corso di
causa;− con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
*Per la convenuta opposta come in foglio di precisazione delle Controparte_1
conclusioni depositato il 12.06.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, - Preliminarmente, rimettere la causa in istruttoria, disponendo
il rinnovo della C.T.U., con sostituzione del Consulente d'Ufficio ed ammissione delle prove
testimoniali richieste da come dalla stessa dedotte nelle memorie ex art. Controparte_1
183 co.6, nn. 2 e 3 c.p.c.; - Nel merito ed in ogni caso, respingere in toto l'opposizione così
come proposta, perché infondata in fatto e diritto, confermando integralmente il decreto
opposto, nr. 176/2020 emesso dal Tribunale della Spezia. Vinte le spese e competenze del
giudizio, oltre accessori come per legge”.
Con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali, Iva e Cnpa come per legge.".
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
2 *Con atto di citazione in opposizione esponeva di aver ricevuto, il 22 aprile Parte_1
2020, la notificazione del decreto ingiuntivo n. 176/2020, con cui gli veniva intimato il pagamento di € 76.873,92 oltre accessori, su istanza della società Controparte_1
Quest'ultima deduceva il mancato pagamento di parte delle opere appaltate sull'immobile di proprietà dell'opponente, producendo il contratto di appalto, due fatture datate ottobre 2019
(doc. 3 fascicolo monitorio) e ulteriore documentazione tecnica e amministrativa.
L'opponente rilevava che le fatture poste a fondamento della pretesa non gli erano mai state consegnate e riportavano voci prive di riscontro contrattuale. Sottolineava di avere effettuato nr. 15 bonifici bancari in favore dell'appaltatore per un totale di € 214.970,06 (doc. 5 e 6
citazione), somma superiore al prezzo contrattuale iniziale, comprendente anche opere extra integralmente saldate.
L'opponente ripercorreva quindi lo svolgimento del rapporto contrattuale ed esponeva di aver stipulato, in data 7 maggio 2018, un contratto di appalto per opere relative al piano terra e alla sopraelevazione dell'immobile di sua proprietà, con dettagliati allegati tecnici, previsioni di opere extra e un prezzo complessivo di € 240.975,35 oltre IVA. I lavori avrebbero dovuto concludersi, secondo contratto, entro 60 giorni dall'inizio delle attività, ma avrebbero subito ripetuti ritardi. Le lavorazioni del piano terra, iniziate il 16 maggio 2018, venivano consegnate solo il 25 febbraio 2019, mentre il piano sopraelevato, avviato il 5 marzo 2019, non veniva mai completato. L'opponente precisava che l'impresa si era resa inadempiente sia per il ritardo sia per la mancata esecuzione di diverse opere previste nei capitolati, come documentato anche dalla relazione contabile del direttore dei lavori (doc. 9), che quantificava in € 20.038,77 le opere non eseguite.
In seguito alla comunicazione del 2 settembre 2019 con la quale l'appaltatrice dichiarava di non poter terminare i lavori per asseriti problemi sulla linea elettrica, l'opponente inviava
3 diffida ad adempiere, cui seguiva la dichiarazione di risoluzione contrattuale del 7 ottobre
2019.
L'opponente lamentava altresì il deterioramento dell'immobile a causa delle opere rimaste incompiute, in particolare per la mancata realizzazione dell'intonaco deumidificante e del marciapiede perimetrale, che determinavano fenomeni di muffa e insalubrità. A tal fine affidava incarico ad un tecnico, che redigeva apposita perizia (doc. 10). Venivano anche acquisiti preventivi per gli interventi necessari al ripristino delle opere edili ed elettriche,
quantificati in € 11.836,00 oltre IVA. (doc. 11 e 12). Sulla base della documentazione prodotta, l'opponente sosteneva che, a fronte del prezzo complessivo del contratto e degli importi pagati, detratti gli scomputi, le opere non eseguite, le forniture sostenute direttamente e le somme necessarie al completamento, l'appaltatore risultava debitore di almeno €
8.621,57, oltre alle penali contrattuali per il ritardo nella consegna del piano sopraelevato,
quantificate in € 5.280,00. Complessivamente, l'opponente riteneva di essere creditore di un importo pari ad almeno € 13.901,57
Venivano inoltre denunciati all'appaltatore, con comunicazioni di dicembre 2019 (doc. 19) e gennaio 2020 (doc. 20), ulteriori vizi delle opere, rimasti privi di eliminazione.
L'opponente chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore e la condanna della società
opposta al pagamento delle somme risultanti, oltre al risarcimento dei danni.
*Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata il 30 ottobre 2020, deducendo che i lavori oggetto del contratto di appalto del 7
maggio 2018 erano stati eseguiti in conformità ai preventivi approvati e che l'opponente aveva richiesto numerose opere extra capitolato, tutte contabilizzate e in parte rimaste impagate. L'impresa rappresentava che i ritardi nell'avvio delle opere al primo piano non erano imputabili alla sua condotta, essendo derivati da problematiche relative ai confini
4 dell'immobile segnalate dalla committenza, e che i lavori erano ripresi nel marzo 2019.
Richiamava il verbale di verifica delle opere del luglio 2019, nel quale era stata attestata l'assenza di vizi, e lamentava l'omesso pagamento di varie fatture da parte dell'opponente.
Esponeva che nell'ottobre 2019 agli operai era stato impedito l'accesso al cantiere,
circostanza che aveva reso impossibile il completamento delle lavorazioni. Contestava la relazione tecnica di parte avversaria, rilevando che le criticità rappresentate non erano imputabili all'impresa e che alcune derivavano dall'incompletezza dei lavori dovuta a fatti riferibili alla committenza. La affermava di avere già detratto le opere non CP_1
ultimate nel consuntivo finale, da cui risultava un importo complessivo dovuto di € 264.049,07
oltre IVA, a fronte di pagamenti ricevuti pari a € 214.970,06 (pag. 7 comparsa). Concludeva
quindi per il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio.
*Alla prima udienza del 19.11.2020, le parti insistevano come nelle rispettive difese ed in particolare per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto CP_1
opposto. Il Giudice con ordinanza del 18.02.2011, rilevato che l'opposizione svolta da si fondava sull'esistenza di pagamenti effettuati a favore di Parte_1 CP_1
e sulla presenza di vizi nelle opere eseguite da ovvero circostanze
[...] Controparte_1
documentate da parte attrice (vedasi in particolare i documenti nn. 5, 6 e 10 allegati all'atto di citazione), tale per cui appariva necessaria compiuta istruttoria al fine della decisione delle contrapposte domande delle parti, rigettava l'istanza ex art 648 cpc, assegnava alle parti, con decorrenza i termini ex art. 183 co. 6 nn. 1, 2 e 3 cpc, e fissava l'udienza del 02.12.2021 per la discussione sulle istanze istruttorie.
*Con ordinanza del 16.09.2022 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
05.05.2022, il Giudice rilevata la necessità di svolgere consulenza tecnica d'ufficio, formulava il seguente quesito:
5 “Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti di causa, presa visione dello stato dei luoghi,
sentiti i consulenti tecnici di parte, proceda come segue:
1. Descriva l'edificio residenziale sito in La Spezia alla via Vallunga n. 61, identificato
catastalmente al NCEU di La Spezia al Fg. 16 p. 229 di proprietà di . Parte_1
2. Descriva il rapporto di appalto intercorso tra e . Parte_1 Controparte_1
3. Descriva e quantifichi le opere realizzate da in relazione all'immobile Controparte_1
di cui al punto 1, specificando se le stesse sono state eseguite a regola d'arte oppure se
presentano errori/difetti/vizi, individuando, in caso di risposta positiva, tali errori/difetti/vizi.
4. In caso di erronea esecuzione delle opere di cui al punto 3, identifichi i danni causati
all'immobile di proprietà di e quantifichi il costo delle opere necessarie per la Parte_1
loro eliminazione.
5. Descriva, individui e quantifichi le spese sostenute da per la realizzazione Parte_1
delle opere di cui al punto 3.
6. Illustri eventuali ritardi imputabili ad nella realizzazione delle opere di Controparte_1
cui al punto 3, indicando altresì la data in cui l'edificio di cui al punto 1 sarebbe stato
completato in assenza dei ritardi imputabili ad specificando (in giorni) la Controparte_1
durata di simile ritardo”.
Il Giudice nominava consulente tecnico d'ufficio il geom. , fissando per la Persona_1
comparizione delle parti ed il giuramento del consulente tecnico d'ufficio l'udienza del
15.12.2022.
La consulenza veniva depositata l'11 dicembre 2023.
Il Giudice, con provvedimento del 22.03.2024, liquidava a favore del perito geom. Per_1
Euro 8.282,12 oltre accessori per onorari ed Euro 130,86 per esborsi, ponendoli a
[...]
carico solidale delle parti nei rapporti tra le parti ed il perito ed a carico esclusivo di
[...]
nei rapporti interni tra le parti. Pt_1
6 *All'udienza del 12.06.2025 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Osservato
La causa deve essere decisa come segue.
*Occorre richiamare gli esiti della consulenza tecnica.
-Nel descrivere il rapporto di appalto intercorso tra le parti il CTU esponeva che Pt_1
proprietario dell'immobile sito in La Spezia, via Vailunga n. 61, conferiva incarico
[...]
all'impresa per l'esecuzione di una serie di opere di ristrutturazione. Le Controparte_1
prestazioni richieste risultavano descritte in due preventivi che venivano allegati al contratto di appalto stipulato tra le parti in data 7 maggio 2018.
Il primo preventivo concerneva la ristrutturazione del piano terra e la sopraelevazione del primo piano. La parte relativa al piano terra era articolata in gruppi di lavorazioni, ciascuno recante un prezzo a corpo, per un importo complessivo di euro 29.997,87 oltre IVA. La
sezione dedicata alla sopraelevazione, da realizzarsi in legno e secondo criteri di elevata efficienza energetica, descriveva le opere da eseguire senza indicazione di quantità o misurazioni;
si presumeva pertanto che il prezzo finale, pari a euro 92.100,43 oltre IVA, fosse anch'esso da intendersi a corpo. Il preventivo risultava redatto su carta intestata della società
Air Service Srl e sottoscritto dal sig. Persona_2
Il secondo preventivo riguardava invece opere ulteriori, qualificabili come extra capitolato, che interessavano entrambi i piani dell'immobile, per un importo stimato di euro 39.220,05 oltre
IVA.
La somma dei due preventivi determinava un importo complessivo dei lavori pari a euro
161.318,45 oltre IVA, valore che veniva espressamente richiamato anche nelle premesse del contratto di appalto sottoscritto dalle parti il 7 maggio 2018.
7 In riferimento alla descrizione e quantificazione delle opere realizzate da Controparte_1
sull'immobile di proprietà di , il CTU accertava che l'impresa eseguiva Parte_1
inizialmente le lavorazioni previste nei preventivi allegati al contratto del 7 maggio 2018.
Nel corso dei lavori, rispetto a quanto inizialmente previsto, venivano inoltre eseguite numerose opere extra capitolato, riguardanti sia il piano terra sia il piano primo, tra cui demolizioni aggiuntive, rifacimenti strutturali, realizzazione di cordoli, massetti, nuovi solai,
sistemazioni esterne, posa di ulteriori infissi, opere murarie e metalliche non comprese nell'originario accordo. Tali lavorazioni venivano contabilizzate attraverso i vari stati di avanzamento lavori emessi tra il 2018 e il 2019, per un importo complessivo di euro
79.656,90 oltre IVA, dal quale il Direttore dei Lavori detraeva le somme relative a lavorazioni non eseguite o già previste nei preventivi contrattuali.
A seguito dei conteggi indicati nell'elaborato peritale (pagine 29 e 30), l'importo dei lavori non eseguiti dalla ditta appaltatrice o comunque già compresi nei preventivi allegati al contratto del 07.05.2018, veniva quantificato come segue: euro 79.656,90 oltre IVA (importo lavori extra capitolato) da cui detrarre euro 14.853,40 ed euro 17.328,77 per un totale di euro
47.474,73.
Pertanto, sommando tale importo al corrispettivo contrattuale pattuito per le opere principali, il valore complessivo delle lavorazioni eseguite dall'impresa appaltatrice veniva quantificato in euro 208.793,18 (pagina 30 CTU).
In riferimento alla parte del quesito che chiedeva la presenza o meno di errori/difetti/vizi, la loro individuazione ed il costo per la loro eliminazione il CTU provvedeva ad esaminare le opere eseguite.
Nel corso del sopralluogo il CTU rilevava diverse criticità, alcune delle quali erano riconducibili a una non accurata esecuzione secondo la regola dell'arte, mentre altre derivavano dalle vicende del cantiere. In particolare, le macchie e le muffe comparse sulle
8 pareti del piano terra sembravano collegate alle infiltrazioni di acqua piovana verificatesi durante i periodi di sospensione dei lavori, quando alcune parti dell'edificio – quali il solaio di interpiano e le finiture di copertura – non risultavano ancora completate, lasciando esposte le murature agli agenti atmosferici.
Accertava inoltre ulteriori difetti, tra cui l'erronea posa dei cassonetti degli avvolgibili del piano terra, la difettosa realizzazione della scala esterna in ferro, irregolarità nel rivestimento della cucina del piano primo e difetti puntuali nelle finiture (copertina di un pilastro, cassettine elettriche, porta scorrevole del sottotetto). Per alcune di tali criticità – come i cassonetti degli avvolgibili e la porta scorrevole – il CTU riteneva necessario un intervento demolitorio e ricostruttivo, mentre per altri difetti risultava possibile un ripristino localizzato.
Individuava quindi gli interventi necessari e ne quantificava il costo complessivo. Il
risanamento delle superfici interne interessate da macchie e muffe richiedeva un trattamento specifico (pulizia, cicli antimuffa e pitturazioni); l'uniformazione del davanzale difforme;
la sostituzione della copertina del pilastro;
la sistemazione delle cassette elettriche;
la remissione del costo della porta scorrevole difettosa;
il ripristino del rivestimento della cucina del piano primo.
Particolare rilievo assumeva la scala esterna in ferro, la cui realizzazione presentava vizi tali da richiedere la completa rimozione e ricostruzione;
l'intervento era stimato in complessivi euro 7.896,00.
Il CTU quantificava il costo totale degli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi e difetti accertati in euro 10.578,58 (pagina 52 CTU).
Quanto alla descrizione ed individuazione delle spese sostenute da per la Parte_1
realizzazione delle opere il CTU riassumeva che l'impresa aveva Controparte_1
presentato al sig. fatture per un totale di opere eseguite pari a euro Parte_1
197.063,69 al netto di IVA , che ammontano a euro 216.770,06 IVA compresa.
9 Dalla documentazione agli atti risultava che il sig. aveva effettuato bonifici per Parte_1
la liquidazione delle fatture emesse, per un importo complessivo di euro 214.970,06 IVA
compresa, risultando pertanto una differenza a favore dell'impresa pari a Controparte_1
euro 1.800,00 come da tabella a pagina 53 della consulenza tecnica d'ufficio.
In merito all'individuazione di ritardi imputabili ad il CTU calcola un Controparte_1
ritardo di 38 giorni nella consegna dei lavori commissionati (pag 74 ctu) che, in virtù dell'art. 8
n 3 del contratto di appalto che quantifica in euro 60,00 la penale per ogni giorno di ritardo,
comporta il pagamento di una penale complessiva di euro 2.280,00 a carico di
[...]
. CP_1
*Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che questo Giudice ritiene condivisibile poiché immune da vizi logici e coerente con gli atti di causa, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto opposto revocato. Devesi in conclusione rilevare che le somme dovute da a titolo di vizi e difetti delle opere eseguite e ritardo nella Controparte_1
consegna è pari ad euro 12.858,00 (10.578 per vizi opere +2280,00 per ritardo consegna), a cui va detratto l'importo euro 1.800,00 ancora dovuto da , così risultando un Parte_1
debito di Euro 11.058,00 a carico di (oltre interessi legali dalla data della Controparte_1
domanda, coincidente con la data di notifica dell'atto di citazione ovvero la data del
13.03.2020).
*Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari della difesa di a carico di ) vengono liquidati Parte_1 Controparte_1
in complessivi Euro 3.397,00, tenuto conto del valore della causa (Euro 11.058,00), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività
processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
Gli onorari del consulente tecnico d'ufficio, già liquidati con provvedimento del 22.03.2024, a favore del perito geom. in Euro 8.282,12 oltre accessori per onorari ed euro Persona_1
10 130,86 per esborsi, vengono posti definitivamente a carico solidale delle parti nei rapporti tra le parti ed il perito ed a carico esclusivo di nei rapporti interni tra le parti. Controparte_1
***
P.Q.M.
A) REVOCA il decreto ingiuntivo nr. 176/2020 reso dal Tribunale della Spezia.
B) CONDANNA al pagamento dell'importo di euro 11.058,00 in favore di Controparte_1
, oltre interessi legali dal 13.03.2020 fino al saldo. Parte_1
C) CONDANNA alla rifusione delle spese processuali a favore di Controparte_1 [...]
, liquidandole in Euro 3.397,00 oltre accessori per onorari. Pt_1
D) Pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in euro
8.282,12 oltre accessori per onorari ed euro 130,86 per spese in favore del geom Per_1
, a carico solidale delle parti nel rapporto col consulente tecnico d'ufficio ed a carico
[...]
esclusivo di nei rapporti interni tra le parti. Controparte_1
E) RIGETTA ogni altra domanda.
La Spezia, 21.11.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
, C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sciacca, domiciliato presso lo studio del difensore in
La Spezia, Via XXIV Maggio n. 331,
-attore opponente –
CONTRO
p iva , con sede in Marina di Carrara, Via Firenze 36 bis, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Gioè, domiciliata presso lo studio del difensore in
Carrara, Via Genova nr. 15,
-convenuta opposta –
***
CONCLUSIONI
*Per l'attore opponente , come in foglio di precisazioni delle conclusioni Parte_1
depositato il 11.06.2025:
1 “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: −
revocare e dichiarare nullo nonché privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.
176/2020 emesso dal Tribunale della Spezia, per i motivi di cui in narrativa della citazione;
−
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto stipulato
inter partes per inadempimento dell'appaltatore;− per l'effetto, condannare l'odierna parte
opposta al pagamento della somma pari a € 13.901,57 o alla maggiore somma accertata
dall'istruttoria, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti dal committente in conseguenza degli
inadempimenti contrattuali descritti in narrativa, come quantificati nella ctu o secondo
valutazione equitativa del Giudice;
− altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c.,
condannare l'odierna parte opposta a corrispondere la somma necessaria all'eliminazione dei
vizi delle opere eseguite, così come denunciati in atti, per l'importo accertato in corso di
causa;− con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
*Per la convenuta opposta come in foglio di precisazione delle Controparte_1
conclusioni depositato il 12.06.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, - Preliminarmente, rimettere la causa in istruttoria, disponendo
il rinnovo della C.T.U., con sostituzione del Consulente d'Ufficio ed ammissione delle prove
testimoniali richieste da come dalla stessa dedotte nelle memorie ex art. Controparte_1
183 co.6, nn. 2 e 3 c.p.c.; - Nel merito ed in ogni caso, respingere in toto l'opposizione così
come proposta, perché infondata in fatto e diritto, confermando integralmente il decreto
opposto, nr. 176/2020 emesso dal Tribunale della Spezia. Vinte le spese e competenze del
giudizio, oltre accessori come per legge”.
Con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali, Iva e Cnpa come per legge.".
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
2 *Con atto di citazione in opposizione esponeva di aver ricevuto, il 22 aprile Parte_1
2020, la notificazione del decreto ingiuntivo n. 176/2020, con cui gli veniva intimato il pagamento di € 76.873,92 oltre accessori, su istanza della società Controparte_1
Quest'ultima deduceva il mancato pagamento di parte delle opere appaltate sull'immobile di proprietà dell'opponente, producendo il contratto di appalto, due fatture datate ottobre 2019
(doc. 3 fascicolo monitorio) e ulteriore documentazione tecnica e amministrativa.
L'opponente rilevava che le fatture poste a fondamento della pretesa non gli erano mai state consegnate e riportavano voci prive di riscontro contrattuale. Sottolineava di avere effettuato nr. 15 bonifici bancari in favore dell'appaltatore per un totale di € 214.970,06 (doc. 5 e 6
citazione), somma superiore al prezzo contrattuale iniziale, comprendente anche opere extra integralmente saldate.
L'opponente ripercorreva quindi lo svolgimento del rapporto contrattuale ed esponeva di aver stipulato, in data 7 maggio 2018, un contratto di appalto per opere relative al piano terra e alla sopraelevazione dell'immobile di sua proprietà, con dettagliati allegati tecnici, previsioni di opere extra e un prezzo complessivo di € 240.975,35 oltre IVA. I lavori avrebbero dovuto concludersi, secondo contratto, entro 60 giorni dall'inizio delle attività, ma avrebbero subito ripetuti ritardi. Le lavorazioni del piano terra, iniziate il 16 maggio 2018, venivano consegnate solo il 25 febbraio 2019, mentre il piano sopraelevato, avviato il 5 marzo 2019, non veniva mai completato. L'opponente precisava che l'impresa si era resa inadempiente sia per il ritardo sia per la mancata esecuzione di diverse opere previste nei capitolati, come documentato anche dalla relazione contabile del direttore dei lavori (doc. 9), che quantificava in € 20.038,77 le opere non eseguite.
In seguito alla comunicazione del 2 settembre 2019 con la quale l'appaltatrice dichiarava di non poter terminare i lavori per asseriti problemi sulla linea elettrica, l'opponente inviava
3 diffida ad adempiere, cui seguiva la dichiarazione di risoluzione contrattuale del 7 ottobre
2019.
L'opponente lamentava altresì il deterioramento dell'immobile a causa delle opere rimaste incompiute, in particolare per la mancata realizzazione dell'intonaco deumidificante e del marciapiede perimetrale, che determinavano fenomeni di muffa e insalubrità. A tal fine affidava incarico ad un tecnico, che redigeva apposita perizia (doc. 10). Venivano anche acquisiti preventivi per gli interventi necessari al ripristino delle opere edili ed elettriche,
quantificati in € 11.836,00 oltre IVA. (doc. 11 e 12). Sulla base della documentazione prodotta, l'opponente sosteneva che, a fronte del prezzo complessivo del contratto e degli importi pagati, detratti gli scomputi, le opere non eseguite, le forniture sostenute direttamente e le somme necessarie al completamento, l'appaltatore risultava debitore di almeno €
8.621,57, oltre alle penali contrattuali per il ritardo nella consegna del piano sopraelevato,
quantificate in € 5.280,00. Complessivamente, l'opponente riteneva di essere creditore di un importo pari ad almeno € 13.901,57
Venivano inoltre denunciati all'appaltatore, con comunicazioni di dicembre 2019 (doc. 19) e gennaio 2020 (doc. 20), ulteriori vizi delle opere, rimasti privi di eliminazione.
L'opponente chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore e la condanna della società
opposta al pagamento delle somme risultanti, oltre al risarcimento dei danni.
*Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata il 30 ottobre 2020, deducendo che i lavori oggetto del contratto di appalto del 7
maggio 2018 erano stati eseguiti in conformità ai preventivi approvati e che l'opponente aveva richiesto numerose opere extra capitolato, tutte contabilizzate e in parte rimaste impagate. L'impresa rappresentava che i ritardi nell'avvio delle opere al primo piano non erano imputabili alla sua condotta, essendo derivati da problematiche relative ai confini
4 dell'immobile segnalate dalla committenza, e che i lavori erano ripresi nel marzo 2019.
Richiamava il verbale di verifica delle opere del luglio 2019, nel quale era stata attestata l'assenza di vizi, e lamentava l'omesso pagamento di varie fatture da parte dell'opponente.
Esponeva che nell'ottobre 2019 agli operai era stato impedito l'accesso al cantiere,
circostanza che aveva reso impossibile il completamento delle lavorazioni. Contestava la relazione tecnica di parte avversaria, rilevando che le criticità rappresentate non erano imputabili all'impresa e che alcune derivavano dall'incompletezza dei lavori dovuta a fatti riferibili alla committenza. La affermava di avere già detratto le opere non CP_1
ultimate nel consuntivo finale, da cui risultava un importo complessivo dovuto di € 264.049,07
oltre IVA, a fronte di pagamenti ricevuti pari a € 214.970,06 (pag. 7 comparsa). Concludeva
quindi per il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio.
*Alla prima udienza del 19.11.2020, le parti insistevano come nelle rispettive difese ed in particolare per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto CP_1
opposto. Il Giudice con ordinanza del 18.02.2011, rilevato che l'opposizione svolta da si fondava sull'esistenza di pagamenti effettuati a favore di Parte_1 CP_1
e sulla presenza di vizi nelle opere eseguite da ovvero circostanze
[...] Controparte_1
documentate da parte attrice (vedasi in particolare i documenti nn. 5, 6 e 10 allegati all'atto di citazione), tale per cui appariva necessaria compiuta istruttoria al fine della decisione delle contrapposte domande delle parti, rigettava l'istanza ex art 648 cpc, assegnava alle parti, con decorrenza i termini ex art. 183 co. 6 nn. 1, 2 e 3 cpc, e fissava l'udienza del 02.12.2021 per la discussione sulle istanze istruttorie.
*Con ordinanza del 16.09.2022 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
05.05.2022, il Giudice rilevata la necessità di svolgere consulenza tecnica d'ufficio, formulava il seguente quesito:
5 “Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti di causa, presa visione dello stato dei luoghi,
sentiti i consulenti tecnici di parte, proceda come segue:
1. Descriva l'edificio residenziale sito in La Spezia alla via Vallunga n. 61, identificato
catastalmente al NCEU di La Spezia al Fg. 16 p. 229 di proprietà di . Parte_1
2. Descriva il rapporto di appalto intercorso tra e . Parte_1 Controparte_1
3. Descriva e quantifichi le opere realizzate da in relazione all'immobile Controparte_1
di cui al punto 1, specificando se le stesse sono state eseguite a regola d'arte oppure se
presentano errori/difetti/vizi, individuando, in caso di risposta positiva, tali errori/difetti/vizi.
4. In caso di erronea esecuzione delle opere di cui al punto 3, identifichi i danni causati
all'immobile di proprietà di e quantifichi il costo delle opere necessarie per la Parte_1
loro eliminazione.
5. Descriva, individui e quantifichi le spese sostenute da per la realizzazione Parte_1
delle opere di cui al punto 3.
6. Illustri eventuali ritardi imputabili ad nella realizzazione delle opere di Controparte_1
cui al punto 3, indicando altresì la data in cui l'edificio di cui al punto 1 sarebbe stato
completato in assenza dei ritardi imputabili ad specificando (in giorni) la Controparte_1
durata di simile ritardo”.
Il Giudice nominava consulente tecnico d'ufficio il geom. , fissando per la Persona_1
comparizione delle parti ed il giuramento del consulente tecnico d'ufficio l'udienza del
15.12.2022.
La consulenza veniva depositata l'11 dicembre 2023.
Il Giudice, con provvedimento del 22.03.2024, liquidava a favore del perito geom. Per_1
Euro 8.282,12 oltre accessori per onorari ed Euro 130,86 per esborsi, ponendoli a
[...]
carico solidale delle parti nei rapporti tra le parti ed il perito ed a carico esclusivo di
[...]
nei rapporti interni tra le parti. Pt_1
6 *All'udienza del 12.06.2025 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Osservato
La causa deve essere decisa come segue.
*Occorre richiamare gli esiti della consulenza tecnica.
-Nel descrivere il rapporto di appalto intercorso tra le parti il CTU esponeva che Pt_1
proprietario dell'immobile sito in La Spezia, via Vailunga n. 61, conferiva incarico
[...]
all'impresa per l'esecuzione di una serie di opere di ristrutturazione. Le Controparte_1
prestazioni richieste risultavano descritte in due preventivi che venivano allegati al contratto di appalto stipulato tra le parti in data 7 maggio 2018.
Il primo preventivo concerneva la ristrutturazione del piano terra e la sopraelevazione del primo piano. La parte relativa al piano terra era articolata in gruppi di lavorazioni, ciascuno recante un prezzo a corpo, per un importo complessivo di euro 29.997,87 oltre IVA. La
sezione dedicata alla sopraelevazione, da realizzarsi in legno e secondo criteri di elevata efficienza energetica, descriveva le opere da eseguire senza indicazione di quantità o misurazioni;
si presumeva pertanto che il prezzo finale, pari a euro 92.100,43 oltre IVA, fosse anch'esso da intendersi a corpo. Il preventivo risultava redatto su carta intestata della società
Air Service Srl e sottoscritto dal sig. Persona_2
Il secondo preventivo riguardava invece opere ulteriori, qualificabili come extra capitolato, che interessavano entrambi i piani dell'immobile, per un importo stimato di euro 39.220,05 oltre
IVA.
La somma dei due preventivi determinava un importo complessivo dei lavori pari a euro
161.318,45 oltre IVA, valore che veniva espressamente richiamato anche nelle premesse del contratto di appalto sottoscritto dalle parti il 7 maggio 2018.
7 In riferimento alla descrizione e quantificazione delle opere realizzate da Controparte_1
sull'immobile di proprietà di , il CTU accertava che l'impresa eseguiva Parte_1
inizialmente le lavorazioni previste nei preventivi allegati al contratto del 7 maggio 2018.
Nel corso dei lavori, rispetto a quanto inizialmente previsto, venivano inoltre eseguite numerose opere extra capitolato, riguardanti sia il piano terra sia il piano primo, tra cui demolizioni aggiuntive, rifacimenti strutturali, realizzazione di cordoli, massetti, nuovi solai,
sistemazioni esterne, posa di ulteriori infissi, opere murarie e metalliche non comprese nell'originario accordo. Tali lavorazioni venivano contabilizzate attraverso i vari stati di avanzamento lavori emessi tra il 2018 e il 2019, per un importo complessivo di euro
79.656,90 oltre IVA, dal quale il Direttore dei Lavori detraeva le somme relative a lavorazioni non eseguite o già previste nei preventivi contrattuali.
A seguito dei conteggi indicati nell'elaborato peritale (pagine 29 e 30), l'importo dei lavori non eseguiti dalla ditta appaltatrice o comunque già compresi nei preventivi allegati al contratto del 07.05.2018, veniva quantificato come segue: euro 79.656,90 oltre IVA (importo lavori extra capitolato) da cui detrarre euro 14.853,40 ed euro 17.328,77 per un totale di euro
47.474,73.
Pertanto, sommando tale importo al corrispettivo contrattuale pattuito per le opere principali, il valore complessivo delle lavorazioni eseguite dall'impresa appaltatrice veniva quantificato in euro 208.793,18 (pagina 30 CTU).
In riferimento alla parte del quesito che chiedeva la presenza o meno di errori/difetti/vizi, la loro individuazione ed il costo per la loro eliminazione il CTU provvedeva ad esaminare le opere eseguite.
Nel corso del sopralluogo il CTU rilevava diverse criticità, alcune delle quali erano riconducibili a una non accurata esecuzione secondo la regola dell'arte, mentre altre derivavano dalle vicende del cantiere. In particolare, le macchie e le muffe comparse sulle
8 pareti del piano terra sembravano collegate alle infiltrazioni di acqua piovana verificatesi durante i periodi di sospensione dei lavori, quando alcune parti dell'edificio – quali il solaio di interpiano e le finiture di copertura – non risultavano ancora completate, lasciando esposte le murature agli agenti atmosferici.
Accertava inoltre ulteriori difetti, tra cui l'erronea posa dei cassonetti degli avvolgibili del piano terra, la difettosa realizzazione della scala esterna in ferro, irregolarità nel rivestimento della cucina del piano primo e difetti puntuali nelle finiture (copertina di un pilastro, cassettine elettriche, porta scorrevole del sottotetto). Per alcune di tali criticità – come i cassonetti degli avvolgibili e la porta scorrevole – il CTU riteneva necessario un intervento demolitorio e ricostruttivo, mentre per altri difetti risultava possibile un ripristino localizzato.
Individuava quindi gli interventi necessari e ne quantificava il costo complessivo. Il
risanamento delle superfici interne interessate da macchie e muffe richiedeva un trattamento specifico (pulizia, cicli antimuffa e pitturazioni); l'uniformazione del davanzale difforme;
la sostituzione della copertina del pilastro;
la sistemazione delle cassette elettriche;
la remissione del costo della porta scorrevole difettosa;
il ripristino del rivestimento della cucina del piano primo.
Particolare rilievo assumeva la scala esterna in ferro, la cui realizzazione presentava vizi tali da richiedere la completa rimozione e ricostruzione;
l'intervento era stimato in complessivi euro 7.896,00.
Il CTU quantificava il costo totale degli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi e difetti accertati in euro 10.578,58 (pagina 52 CTU).
Quanto alla descrizione ed individuazione delle spese sostenute da per la Parte_1
realizzazione delle opere il CTU riassumeva che l'impresa aveva Controparte_1
presentato al sig. fatture per un totale di opere eseguite pari a euro Parte_1
197.063,69 al netto di IVA , che ammontano a euro 216.770,06 IVA compresa.
9 Dalla documentazione agli atti risultava che il sig. aveva effettuato bonifici per Parte_1
la liquidazione delle fatture emesse, per un importo complessivo di euro 214.970,06 IVA
compresa, risultando pertanto una differenza a favore dell'impresa pari a Controparte_1
euro 1.800,00 come da tabella a pagina 53 della consulenza tecnica d'ufficio.
In merito all'individuazione di ritardi imputabili ad il CTU calcola un Controparte_1
ritardo di 38 giorni nella consegna dei lavori commissionati (pag 74 ctu) che, in virtù dell'art. 8
n 3 del contratto di appalto che quantifica in euro 60,00 la penale per ogni giorno di ritardo,
comporta il pagamento di una penale complessiva di euro 2.280,00 a carico di
[...]
. CP_1
*Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che questo Giudice ritiene condivisibile poiché immune da vizi logici e coerente con gli atti di causa, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto opposto revocato. Devesi in conclusione rilevare che le somme dovute da a titolo di vizi e difetti delle opere eseguite e ritardo nella Controparte_1
consegna è pari ad euro 12.858,00 (10.578 per vizi opere +2280,00 per ritardo consegna), a cui va detratto l'importo euro 1.800,00 ancora dovuto da , così risultando un Parte_1
debito di Euro 11.058,00 a carico di (oltre interessi legali dalla data della Controparte_1
domanda, coincidente con la data di notifica dell'atto di citazione ovvero la data del
13.03.2020).
*Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari della difesa di a carico di ) vengono liquidati Parte_1 Controparte_1
in complessivi Euro 3.397,00, tenuto conto del valore della causa (Euro 11.058,00), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività
processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
Gli onorari del consulente tecnico d'ufficio, già liquidati con provvedimento del 22.03.2024, a favore del perito geom. in Euro 8.282,12 oltre accessori per onorari ed euro Persona_1
10 130,86 per esborsi, vengono posti definitivamente a carico solidale delle parti nei rapporti tra le parti ed il perito ed a carico esclusivo di nei rapporti interni tra le parti. Controparte_1
***
P.Q.M.
A) REVOCA il decreto ingiuntivo nr. 176/2020 reso dal Tribunale della Spezia.
B) CONDANNA al pagamento dell'importo di euro 11.058,00 in favore di Controparte_1
, oltre interessi legali dal 13.03.2020 fino al saldo. Parte_1
C) CONDANNA alla rifusione delle spese processuali a favore di Controparte_1 [...]
, liquidandole in Euro 3.397,00 oltre accessori per onorari. Pt_1
D) Pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in euro
8.282,12 oltre accessori per onorari ed euro 130,86 per spese in favore del geom Per_1
, a carico solidale delle parti nel rapporto col consulente tecnico d'ufficio ed a carico
[...]
esclusivo di nei rapporti interni tra le parti. Controparte_1
E) RIGETTA ogni altra domanda.
La Spezia, 21.11.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
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