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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 3129 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto
DA
CE RO, nata in [...] il [...], C.F.
, C.F._1
E
NC NN, nato in [...] il [...], C.F.
, C.F._2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. TOSCANO GENNARO, come da procure in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi CE RO e NC NN, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche da loro sottoscritto, in data 30/12/2024, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 18/11/1999, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di SANA (NA) (al
N. 18, Parte I, Anno 1999). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio sono nati i figli, AR, nato a [...] il [...] e LE, nato a [...] il [...], le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Il Pubblico Ministero con visto del 29/01/2025 nulla ha opposto.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi senza addebito di responsabilità, e senza disporre alcun mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti, con l'obbligo di comunicare gli eventuali mutamenti della residenza e/o domicilio;
2. affidare (n.d.r. assegnare) la casa coniugale sita alla Via Zazzera Ammendolara nr.3 piano terra alla Sig.ra LA Francesca, mentre il NO CE domicilierà al piano primo;
3. disporre a carico del Sig. NO CE, la somma mensile di euro 300,00 da corrispondersi a titolo di mantenimento in favore del figlio LE, studente privo di reddito, mentre l'altro figlio, AR, lavora come programmatore ed è economicamente autosufficiente;
4. emettere ogni altro provvedimento di giustizia.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione, salvo che per l'importo a titolo di mantenimento della prole, la quale somma deve intendersi assoggettata obbligatoriamente alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat annuali di riferimento.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 3129 /2024, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SANA (NA) (al N. 18,
Parte I, Anno 1999) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di SANA (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 28/03/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice