Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/04/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 08/04/2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.7153/2023 del
R.G.A.C. promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dall'avv. MENICHELLA GIUSEPPE
-Ricorrente-
Contro
CP 1
rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
-Resistente-
Fatto e diritto
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, entrambe le parti hanno dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, in ragione del riconoscimento del diritto invocato in ricorso CP (vedasi memoria di costituzione dell' e note per la trattazione scritta).
Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse ad una pronuncia giudiziale sul merito della controversia, come tra l'altro richiesto concordemente dalle parti, con la conseguenza che non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ciò in quanto, ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito (ex pluribus, Cass.
Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, è appena il caso di osservare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (v. Cass. 7847/94 e, da ultimo, Cass. 21244/06), da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio.
Nella specie, deve darsi atto che il riconoscimento del relativo diritto e di ogni consequenziale beneficio è avvenuto in epoca successiva al deposito del ricorso ed alla notifica dello stesso alla controparte.
Tuttavia, deve altresì evidenziarsi, da un lato che la mancata iscrizione delle giornate negli elenchi è dipesa del tardivo invio dei DMAG e, dall'altro lato, che parte ricorrente ha negligentemente omesso (o quanto meno non ha dato prova in questa sede), di attivare preventivamente all'odierna azione, i rimedi amministrativi.
A tal proposito, giova richiamare quanto autorevolmente affermato dalla Corte territoriale: "Com'è noto, l'art. 443 c.p.c. pone all'instante, la cui richiesta sia stata disattesa dall'Ente gestore ovvero sia stata accolta solo in parte, l'onere, prima di adire il giudice previdenziale, di sollecitare preventivamente una pronuncia amministrativa di livello sovraordinato che può sovvertire il primo responso e modificare la decisione in precedenza assunta definendo la contesa. Il codice sanziona con l'improcedibilità della domanda giudiziale il comportamento dell'interessato che non propone ricorso amministrativo, ma instaura direttamente la controversia dinanzi all'autorità giudiziaria senza promuovere i procedimenti di composizione amministrativa previsti dalle leggi speciali ovvero senza attenderne l'esito. Si tratta di sanzione che determina un arresto solo temporaneo del giudizio
(che, infatti, va sospeso al fine di consentire alla parte la presentazione del ricorso in sede amministrativa entro il termine perentorio di sessanta giorni) e comunque a limitata rilevabilità, che è anche officiosa ma consentita solo entro la prima udienza di discussione.
Sta di fatto, però, che il peculiare meccanismo di rilevabilità dell'omissione dell'incombente extra processuale non incide sulla ratio della disposizione, che risiede in ragioni evidenti di economia processuale e di fa-vor nei confronti della p.a. Ne deriva che l'omesso esperimento dei prescritti rimedi amministrativi, quantunque non rilevato dal giudice ai fini della procedibilità della domanda, non può non assumere rilievo sul piano della regolamentazione delle spese, in quanto la parte interessata, venendo meno ad un ben preciso onere su di essa gravante, ha privato l'ente convenuto della possibilità di rivedere la propria decisione si da evitare l'instaurazione della lite. In quest'ottica si è già rilevato - sia pure con riferimento a contenzioso affatto diverso che anche il mancato esperimento dei ricorsi amministrativi,
-
ancorché essi siano previsti per legge a pena di improcedibilità della domanda giudiziaria,
,CP costituisce motivo che giustifica il ritardo dell' che, prima della promozione del giudizio, non è stato messo in grado, con ricorsi amministrativi, procedere all'adempimento dovuto
(cfr. App. Bari sent. n. 198/2019, in tema di iscrizione di braccianti negli elenchi nominativi).
È chiaro, quindi, che anche la condotta pre-processuale della parte odierna appellante ha contribuito a "dare causa" al giudizio, che avrebbe potuto essere evitato qualora essa avesse intrapreso i rimedi amministrativi prescritti" (Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 449/2022 pubbl. il 17/03/2022, Cons. Est. dott. A riola).
In tale prospettiva ed alla luce dei principi di cui innanzi si stima equo ed opportuno porre le spese di lite a carico di parte resistente nella misura della metà, disponendo la compensazione per la metà residua.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate (quindi con inclusione della fase istruttoria).
Deve essere disposta, infine, la distrazione in favore del difensore costituito, che ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
liquida le spese di lite in favore della parte ricorrente in complessivi € 1.310,00, oltre
-
iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%, che pone a carico della parte resistente nella misura della metà (€ 655,00 oltre accessori), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, e che compensa per la parte residua.
Foggia, 08/04/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Roberta Lucchetti