Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 325/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 325/2025 R.G. promossa da
Cod. Fis ), con il patrocinio degli Avv. GENNARI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA EMANUELA e ZONCA STEFANO, con domicilio eletto presso lo studio in MILANO, VIA
MONTE ROSA, 67
e da
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
VENTIMIGLIA GENNY, con domicilio eletto presso il suo studio in MILANO, VIA CORNALIA, 8
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Calolziocorte, in data 19.05.2018, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Calolziocorte alla Parte
II, Serie C n. 22, dell'anno 2018;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) Le figlie minori e restano affidate in via condivisa ad entrambi i genitori in Per_1 Per_2 ossequio al principio dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in Vermezzo con Zelo, Via Ponti Carmine n. 10.
2) La responsabilità genitoriale viene esercitata disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza ed esercizio congiunto circa le decisioni di
3) L'esercizio del diritto di visita da parte del padre sarà condizionato alla volontà delle figlie, ormai adolescenti, di voler vedere il padre. In particolare,
3.1) durante le festività Natalizie: e , in considerazione della consolidata Per_1 Per_2 tradizione familiare ed anche della tipologia di lavore del sig. trascorreranno sempre il 25 Pt_1
e 26 dicembre con la madre salvo espressa richiesta delle minori e/o del sig. di potersi Pt_1 incontrare sulla base di tempi e modi da concordare con la sig.ra ogni anno entro il Parte_2
30 novembre e comunque compatibilmente con impegni già presi esigenze personali/lavorative di ciascuna parte;
qualora lo desiderino le figlie minori potranno vedere il padre il 24 dicembre, il 31 dicembre, il 1° gennaio ed il 6 gennaio previo accordo scritto tra i genitori;
analogamente durante le festività pasquali o relative a ponti o altre sospensioni delle lezioni le minori potranno trascorrere del tempo con il padre quando lo vorranno previe intese scritte tra genitori;
3.2) durante le vacanze estive e se vorranno potranno trascorrere col padre fino Per_1 Per_2
a 15 giorni anche non consecutivi tale periodo sarà compreso tra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, compatibilmente con le esigenze scolastiche delle minori e sarà concordato in forma scritta tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno termine entro il quale dovrà essere comunicata anche la località di villeggiatura prescelta.
3.3) In occasione degli incontri (anche solo di qualche ora) con le figlie il sig. preleverà le Pt_1 minori dalla residenza materna personalmente e le riaccompagnerà entro l'orario prestabilito;
3.4) qualora e (anche disgiuntamente tra loro) dovessero decidere di pernottare Per_1 Per_2 presso la residenza paterna la sig.ra dovrà essere tempestivamente avvisata;
Parte_2
4) i coniugi si impegnano, nell'interesse delle figlie, a rendersi costantemente reperibili ed a comunicarsi eventuali cambi di residenza e di recapito telefonico oltre a informarsi reciprocamente di eventuali spostamenti in altre località ogniqualvolta siano in compagnia delle figlie;
5) le parti prestano, fin da ora, assenso reciproco per il rilascio e/o per il rinnovo dei propri documenti e di quelli delle figlie validi ai fini dell'espatrio, con la condizione che le figlie minori potranno uscire dall'Italia solo previo consenso scritto di entrambi i genitori.
6) A titolo di contributo al mantenimento il signor verserà alla signora la Pt_1 Parte_2 somma mensile pari ad € 500,00= (€ 250,00 per ciascuna figlia); detto importo dovrà essere versato entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese e rivalutato annualmente secondo gli indici Istat,
e verrà corrisposto tramite bonifico bancario, direttamente sulla carta.
7) Il padre parteciperà nella misura del 50%, a tutte le spese straordinarie riguardanti le figlie e , secondo le modalità di gestione definite nel Protocollo del Tribunale di Pavia Per_1 Per_2
(sottoscritto dalle parti ed allegato sub doc. 9).
Pag. 2 di 4 8) L'assegno unico per i figli minori, qualora spettante, verrà percepito dalla signora PT
; a tal fine il sig. si renderà parte attiva personalmente o per il tramite del proprio
[...] Pt_1 legale di fiducia per agevolare il disbrigo delle relative pratiche burocratiche e di tutte quelle che si dovessero rendere necessarie per il godimento da parte della Sig.ra - e Parte_2 nell'interesse delle figlie - di ogni eventuale bonus nonché anche al fine di stabilire come ripartire le deduzioni fiscali.
9) Il cane razza-barboncino nano di nome di proprietà della sig.ra rimarrà con Per_3 Parte_2 le stessa ma ogni relativa spesa (comprese quelle veterinarie) anticipata dalla sig.ra Parte_2 dovrà esserle rimborsata al 50% dal sig. entro 15 giorni dall'esibizione del relativo Pt_1 giustificativo;
le spese urgenti e superiori a € 300,00= dovranno essere anticipate pro quota da ciascuna parte.
10) Le parti dichiarano di aver già regolato le altre questioni economico-patrimoniali tra loro eventualmente pendenti, di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro in forza ed in conseguenza del rapporto di coniugio.
11) Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le
Parti, con rinuncia alla solidarietà da parte dei rispettivi difensori, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.P.F.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si da atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio il 19/05/2018, in Calolziocorte (atto Parte_2
n.22, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 02/04/2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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