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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/06/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 1198/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
(C. F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Predaia (TN), Via alla Miniera n.5/B, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Ingrid Friz Giuliani (C. F. ) con studio in Trento, Via C.F._2
Roggia Grande, 5 ( ; Email_1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], e residente in [...]C.F._3
Predaia (TN), Via alla Miniera n.5/B, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Claudia Salvador (C.F. ) con studio in Trento (TN) Via C.F._4
Giannantonio Manci n. 54 ( ; Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 13 marzo 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 28 maggio 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127-ter,
c.c., introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
Il PM non si oppone, per tacite conclusioni, giusta punto 2 protocollo PM-Tribunale del
14/3/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 13-03-2025.
All'udienza del 28-05-2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1) I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge, dando atto che il signor ha lasciato, con il consenso della moglie, la casa coniugale a far data dal Pt_1
20 febbraio 2025 e attualmente vive presso l'abitazione dei genitori, con impegno del sig. di comunicare alla sig. l'eventuale e futura variazione della residenza, al Pt_1 Pt_2
fine di rendere conoscibile alla Sig. il luogo di permanenza della figlia durante il Pt_2
tempo di frequentazione con il padre;
2) La casa coniugale, condotta in locazione, verrà assegnata, quale collocataria principale della figlia , alla signora che provvederà, a partire dall'1 marzo 2025, alla Per_1 Pt_2
nuova intestazione del contratto di locazione, facendosi carico interamente del pagamento del canone e delle spese condominiali, alla voltura a suo nome di tutte le utenze (es. luce, acqua, gas, rifiuti, ecc…) e di quant'altro connesso all'abitazione. La signora Pt_2
provvederà a sua cura e spese alle manutenzioni ordinarie, ivi comprese quelle che si renderanno necessarie in occasione della riconsegna dell'immobile al locatore.
3) La cauzione a garanzia degli obblighi assunti con il contratto di locazione relativo alla casa coniugale, a suo tempo versata dai coniugi, sarà, alla conclusione del contratto, integralmente trattenuta dalla signora la quota, pari alla metà della cauzione, pari Pt_2
ad€ 825,00, spettante al signor sarà lasciata nella disponibilità della Signora Pt_1
a compensazione delle spese condominiali sostenute nell'esercizio relativo all'anno Pt_2
2024, salvo eventuale conguaglio da corrispondere al Signor nell'ipotesi in cui le Pt_1 spese siano inferiori ad € 825,00. Nell'ipotesi in cui le spese condominiali dell'esercizio 2024 siano maggiori della somma di € 825,00 il sig. si impegna a versare la differenza a Pt_1
suo carico alla sig. Pt_2
4) La figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre, nell'immobile condotto in locazione e sito in Predaia (TN), Via alla Miniera n.5/B, con impegno reciproco dei genitori a darsi reciprocamente assistenza per ciò che riguarda la cura e l'assistenza della minore;
5) I coniugi concordano che continueranno ad aiutarsi per la gestione della figlia tenendosi reciprocamente informati di tutti i maggiori fatti riguardanti la stessa, impegnandosi a garantire momenti di contatto regolare (chiamate e/o videochiamate) nei periodi più prolungati di lontananza o di ferie. Riconoscono reciprocamente, ai fini della crescita e dell'educazione della figlia, il loro importantissimo ruolo di padre e di madre e quindi condivideranno in egual modo le rispettive responsabilità genitoriali.
6) I coniugi si impegnano a non pubblicare sui social media alcuna immagine, video o qualsiasi altro tipo di contenuto che mostri il volto di . Per_1
7) PIANO GENITORIALE Dalla data della presentazione del presente ricorso al 31.08.2025:
Il padre terrà con sé la figlia secondo il seguente protocollo: Per_1
- Settimana 1: Il martedì il papà prenderà all'uscita di scuola e la terrà presso di sé Per_1
fino al mercoledì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
il papà andrà inoltre a prendere la figlia a casa della mamma il sabato alle ore 9.30 e la terrà con sé per il Per_1
fine settimana sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola.
- Settimana 2: Il giovedì il papà prenderà all'uscita di scuola e la terrà presso di sé Per_1
sino al sabato mattina alle ore 9.30 quando la riaccompagnerà a casa della mamma.
Festività
Per le vacanze di Natale, salvo diversi accordi condivisi, trascorrerà Per_1
alternativamente di anno in anno i periodi dal giorno 23 al 30 dicembre con un genitore e dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio con l'altro. A prescindere da quale sia la settimana di competenza, avrà diritto di trascorrere con la mamma e il papà il giorno Per_1
di Natale o la Vigilia. Le vacanze di Pasqua saranno suddivise a metà, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta, e così i Ponti e gli altri periodi di vacanza scolastica.
Vacanze estive trascorrerà durante l'estate due settimane non consecutive con ciascun genitore;
con Per_1
la crescita della bambina i genitori valuteranno concordemente la possibilità di effettuare due settimane consecutive di vacanza. I ricorrenti si impegnano a comunicarsi i rispettivi periodi di ferie entro la fine del mese di aprile. Il Sig. si impegna a garantire alla Pt_1
sig. che nei giorni delle festività natalizie e pasquali e nelle settimane estive di sua Pt_2
esclusiva spettanza, qualora gravato da impegni di lavoro, sarà sua cura portare Per_1
presso la madre, anziché assicurarla alla cura dei nonni o condurla al nido, tanto al fine di assicurare che anche alla minore possa essere garantita, rispettivamente, nel rispetto della sua tenera età il contatto materno e la pausa scolastica estiva e delle festività. Dal 1° settembre 2025: Il padre terrà con sé la figlia secondo il seguente protocollo: Per_1
- Settimana 1: Il martedì il papà prenderà all'uscita di scuola e la terrà presso di sé Per_1
fino al mercoledì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola. Il papà terrà inoltre Per_1
con sé dal venerdì alle 17:00 sino al lunedì mattina, quando la riaccompagna a scuola
- Settimana 2: Il mercoledì il papà prenderà all'uscita di scuola e la terrà presso di Per_1
sé sino al venerdì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola.
Festività
Per le vacanze di Natale, salvo diversi accordi condivisi, trascorrerà Per_1
alternativamente di anno in anno i periodi dal giorno 23 al 30 dicembre con un genitore e dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio con l'altro. A prescindere da quale sia la settimana di competenza, avrà diritto di trascorrere con la mamma e il papà il giorno Per_1
di Natale o la Vigilia. Le vacanze di Pasqua saranno suddivise a metà, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta, e così i Ponti e gli altri periodi di vacanza scolastica.
Vacanze estive trascorrerà durante l'estate due settimane non consecutive con ciascun genitore;
con Per_1
la crescita della bambina i genitori valuteranno concordemente la possibilità di effettuare due settimane consecutive di vacanza. I ricorrenti si impegnano a comunicarsi i rispettivi periodi di ferie entro la fine del mese di aprile.
Il Sig. si impegna a garantire alla sig. che nei giorni delle festività natalizie Pt_1 Pt_2
e pasquali e nelle settimane estive di sua esclusiva spettanza, qualora gravato da impegni di lavoro, sarà sua cura portare presso la madre, anziché assicurarla alla cura dei nonni Per_1
o condurla al nido, tanto al fine di assicurare che anche alla minore possa essere garantita, rispettivamente, il contatto materno, considerata la sua tenera età e la pausa scolastica estiva e delle festività.
In ogni caso i genitori, in caso di necessità, si impegnano in via prevalente a richiedere la disponibilità l'uno dell'altro, prima di rivolgersi a nonni, baby sitter o altro e si impegnano a comunicarsi reciprocamente i luoghi ove la bimba trascorrerà vacanze, ferie, ponti, ecc..
8) Il signor verserà sul conto corrente intestato alla signora Parte_1 Parte_2 quale contributo per il mantenimento della figlia , l'importo mensile di€450,00 entro Per_1
il giorno 5di ogni mese che verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT a partire dal gennaio 2027.
9) La signora provvederà a pagare direttamente la retta del nido, trattenendo per Pt_2
intero i bonus erogati a favore di;
la signora anticiperà anche la differenza Per_1 Pt_2
della retta o della quota intera, che il signor le rimborserà, limitatamente alla metà Pt_1
della spesa, mensilmente sul conto Corrente della signora Pt_2
10) Le spese straordinarie sostenute dai ricorrenti nell' interesse della figlia , da Per_1
concordarsi preventivamente, saranno sostenute dagli stessi per la quota del 50% ciascuno, previa presentazione e scambio della documentazione fiscale comprovante il relativo esborso.
Esse sono da intendersi secondo le linee giuda del C.N.F.:
a)-spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
b)-spese mediche da documentare, che richiedono specifico preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, cure termali fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c)-spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche fino alle scuole di II grado richieste da istituti pubblici, libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento;
d)-spese scolastiche da documentare, che richiedono specifico preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e percorsi universitari, costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
e)-spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ed abbigliamento e attrezzatura.
Quando un genitore ritiene necessaria o utile una spesa comunica la proposta all'altro per mail, sms o WhatsApp. Questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta ed entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Se il rifiuto alla spesa viene correttamente motivato, il genitore che comunque decida di sostenerla non avrà diritto a richiederne il rimborso. Il rimborso delle spese anticipate da un genitore (richiesto con il supporto della documentazione comprovante la relativa spesa), dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla comunicazione. Tutte le spese detraibili, saranno sostenute utilizzando il codice fiscale della figlia, e verranno imputate nella dichiarazione dei redditi di ciascun coniuge nella misura corrispondente al suo concorso nella relativa spesa.
11) Sebbene il cane sia di proprietà della Signora esso seguirà, possibilmente, gli Pt_2
spostamenti di . Pertanto, le spese ordinarie relative alla sua gestione saranno Per_1
suddivise tra i genitori in base al tempo di permanenza della figlia presso ciascuno di loro.
Le spese straordinarie che si riterranno necessarie, previo accordo, saranno ripartite al 50%.
12) L'Assegno Unico per la figlia a carico sarà percepito al 100% dalla signora che Pt_2
fruirà inoltre, in via esclusiva, di ogni contributo, agevolazione o beneficio – a titolo esemplificativo e non esaustivo l'assegno unico, l'assegno provinciale ed ogni eventuale futura simile contribuzione, gli assegni familiari, rimborsi di Enti pubblici e privati, borse di studio, buoni di servizio – in relazione alla figlia , e pertanto il sig. autorizza Per_1 Pt_1 la signora alla richiesta e all'incasso di quanto sopra indicato, rinunciando ad ogni Pt_2
relativo rimborso. La signora dovrà comunicare al signor i contributi Pt_2 Pt_1
percepiti per la figlia.
13)Ciascun coniuge provvederà alle spese legali del relativo avvocato.
14)Le parti si impegnano a mantenere riservate le condizioni pattuite, ad eccezione di quanto possa essere necessario divulgare per finalità legate a richieste di contributi, assegni, buoni di servizio o per altre analoghe procedure.
15) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico. Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 13-03-2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre
2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 11 giugno 2022, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Predaia al n.
3 - P. II Serie A Anno 2022).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 04 giugno 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi