Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1599/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1599/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
27.09.1984, entrambi rappresati e difesi dell'avv. Milena Mattavelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano, Piazza Duca d'Aosta n. 12, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
2. La casa coniugale, sita in AT AT (Mb), via A. Toscanini n. 22, di proprietà di entrambi i coniugi, è stata assegnata, con quanto l'arreda (doc.
5 - atto notarile di cessione), al signor
. La signora vive insieme alla figlia minore in altra Parte_1 Parte_2 Per_1 abitazione che conduce in locazione.
3. La casa coniugale, sita in AT AT (Mb), via A. Toscanini n. 22, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata, con quanto l'arreda (doc.
5 - atto notarile di cessione), al signor Parte_1
, che continuerà pertanto ad abitarvi. La signora , d'intesa col marito, si è
[...] Parte_2 già trasferita insieme alla figlia minore in altra abitazione che conduce in locazione. Per_1
4. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che continueranno Per_1 quindi quotidianamente ad occuparsi insieme della sua crescita e delle sue esigenze, con collocazione prevalente presso la madre.
Il sig. avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia un intero week end ogni 15 Parte_1 giorni, dall'uscita da scuola il venerdì pomeriggio fino alla domenica sera prima di cena. Durante la settimana il padre potrà tenere con sé la figlia dall'uscita da scuola il mercoledì pomeriggio fino al giovedì sera prima di cena, nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre Per_1 mentre, nella settimana in cui la figlia trascorrerà il fine settimana con il padre, quest'ultimo potrà
La minore trascorrerà altresì le festività natalizie e pasquali in maniera alternata con l'uno
• l'altro dei genitori, secondo il criterio dell'alternanza. Limitatamente alle festività natalizie, i signori e stabiliscono concordemente che la figlia trascorrerà la notte tra il 24 Pt_2 Parte_1 dicembre e il 25 dicembre con la mamma mentre, quanto alle giornate del 25 dicembre e del 26 dicembre, trascorrerà il pranzo con la madre e la cena con il padre, secondo il criterio Per_1 dell'alternanza. Fermo quanto sopra stabilito per le giornate di festività, la minore trascorrerà un ugual periodo di tempo con ciascuno dei genitori anche durante le vacanze natalizie e pasquali.
Durante le vacanze estive, la minore trascorrerà quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore nel periodo da concordarsi preventivamente con l'altro genitore entro il mese di maggio di ogni anno per evitare sovrapposizioni.
5. I sig. si impegna a versare alla signora a titolo di mantenimento per la Parte_1 Pt_2 figlia minore , la somma di Euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a mezzo Per_1 bonifico bancario, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese a far data dal deposito del presente ricorso.
Il sig. si impegna altresì a rimborsare alla signora il 50% delle spese Parte_1 Pt_2 straordinarie mediche, scolastiche e ricreative sostenute nell'interesse della figlia minore, secondo lo schema individuato dal Protocollo del Tribunale di Monza, che deve intendersi qui di seguito integralmente richiamato e precisamente: - Spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: h) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi i farmaci da banco) nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); k) spese mediche urgenti
-Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: r) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s) cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
-Spese scolastiche e di istruzione da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
1) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m) libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
- Altre spese da documentare che richiedono il preventivo accordo: v) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
6. I coniugi dichiarano di avere già regolato in separata sede ogni questione economica e patrimoniale tra gli stessi pendenti.
7. I coniugi rilasciano per sé e per la figlia minore il necessario consenso per Per_1
l'autorizzazione all'espatrio.
8. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Monza in data 12.05.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 10.03.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in data 7 giugno 2014 (atto n. 16 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di Vimercate), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimercate, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12 giugno 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi