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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/04/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 635/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. TORNANI TANIA con domicilio eletto in VIA SICILIA, 2
47923 RIMINI appellante e
(C.F. , assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. MARTINELLI MICHELE con domicilio eletto in VIA
MOLINI 1 47921 RIMINI appellato RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione dinanzi al Tribunale di Rimini al decreto ingiuntivo n.
511/2019 emesso su ricorso di per il pagamento della Controparte_1
somma di € 107.500,00, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione delle somme indebitamente prelevate in violazione della delega ad operare sul c/c intestato a Controparte_1
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con sentenza n. 220/2023 pubblicata il 10.03.2023, il Tribunale di Rimini accoglieva parzialmente l'opposizione di revocava il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto e condannava parte opponente al pagamento in favore di della somma di € 92.000,00 oltre interessi e Controparte_1
spese.
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello senza Parte_1
formulazione di specifici motivi, chiedendo, previa rimessione della causa in istruttoria e ammissione della prova per interpello e della prova per testi, che fosse accertato e dichiarata la non debenza di alcuna somma in favore del fratello Controparte_1
In primo luogo, deduceva violazione dell'art 115, co. 1, c.p.c. per aver il
Giudice omesso di valutare tutte le prove fornite dall'opponente sul rapporto di mandato tra le parti e, segnatamente, i documenti da n. 3 a n. 10 del fascicolo di parte opponente;
la valenza confessoria del documento n. 3 da cui si poteva evincere che aveva sotto controllo tutte Controparte_1
le movimentazioni del c/c; le prove testimoniali non ammesse dal pag. 2/9 Tribunale, idonee, invece, a confermare l'esistenza del mandato;
l'interrogatorio formale del convenuto, pure non ammesso.
Contestava, altresì, al primo Giudice l'aver trascurato di valorizzare la reiterazione nel tempo delle richieste di prelievo da parte di CP_1
che consentiva di presupporre che vi fosse contestuale
[...]
accettazione e ratifica dell'operato del mandatario, atteso che la richiesta successiva di disposizione sul conto non poteva che rappresentare approvazione implicita dell'operato precedente.
Censurava poi la mancata valutazione dei documenti e il rigetto dei capitoli di prova per testi con riferimento al compenso versato alla collaboratrice domestica, essendo stata la stessa, dal 2006 al 2017, retribuita in contanti.
Ancora, l'appellante contestava l'omessa valorizzazione delle tempistiche e delle modalità dei prelievi in contanti prima dell'entrata in vigore della
“Voluntary Disclosure” (d.l. 193/2016 del 22.10.2016, conv. in L.
01.12.2016) e mediante bonifico successivamente alla sua entrata in vigore.
Censurava, al riguardo, la deduzione circa l'assenza di prova della richiesta di di “svuotamento” del conto estero a partire dal 2016, Controparte_1
posto che per tutto il 2016 le somme giacenti su tale conto dovevano rimanere occultate al fisco italiano, tanto che il trasferimento di fondi a mezzo bonifico era iniziato dal 27.10.2016, come peraltro risultava documentalmente.
Ribadiva dunque che, attesa la difficoltà di fornire prova documentale di ogni singola consegna in contanti di denaro, posto che il rapporto di fratellanza esistente tra le parti giustificava la circostanza per cui il delegato non avesse richiesto al delegante le ricevute, il Tribunale avrebbe dovuto valutare complessivamente tutti gli elementi forniti da parte opponente al pag. 3/9 fine di verificarne la gravità, precisione e concordanza quanto alla formazione di una valida prova presuntiva.
Deduceva infine la mala fede dell'ingiungente, che aveva inizialmente richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo anche per le somme versate sul c/c CP_2
3.- Si costituiva in giudizio chiedendo, preliminarmente, Controparte_1
dichiararsi l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e opponendosi alla richiesta di rimessione della causa in istruttoria;
nel merito, chiedeva la conferma della sentenza del Tribunale di Rimini.
L'appellato deduceva che l'esistenza della delega ad operare sul conto corrente a lui conferita dal fratello era circostanza pacifica e mai contestata;
le prove orali richieste dall'opponente, per la loro genericità e l'assenza di specifica indicazione dei prelievi cui si riferivano, erano inidonee a fornire prova della consegna in contanti del denaro;
le prove documentali cui l'appellante faceva riferimento e che il Tribunale avrebbe ignorato non erano altro che irrilevanti messaggi via Facebook di contenuto generico;
correttamente il primo Giudice aveva rigettato l'istanza di interrogatorio formale del convenuto, in quanto impossibilitato fisicamente e non potendo comunque la sua audizione condurre ad una diversa conclusione;
anche la questione delle modalità di prelievo prima e dopo l'entrata in vigore della c.d. “Voluntary Disclosure” era rimasto privo di riscontri documentali e comunque irrilevante, emergendo anzi documentalmente che solo una parte delle somme presenti sul c/c estero è stata trasferita su quello italiano tramite ordini di bonifico.
4.- L'appellante non ha formulato specifici motivi di appello e sulle doglianze mosse si rileva quanto segue.
pag. 4/9 E' incontestato che (odierno appellato) è affetto da Controparte_1
grave disabilità e necessita per questo di assistenza continua.
I genitori delle parti in causa, oggi deceduti, avevano costituito per il figlio invalido un tesoretto presso la Cassa di Risparmio di San Marino con denari provenienti dalla propria attività alberghiera, e al fratello Pt_1
era stata conferita delega ad operare stante le difficoltà a muoversi di
[...]
CP_1
Secondo impostazione dell'appellante, trattandosi di somme non dichiarate al fisco, le stesse venivano prelevate in contanti e, successivamente, in parte venivano consegnate direttamente all'odierno ingiungente ed in parte venivano depositate su c/c italiano acceso presso Unicredit SpA Filiale di
Viale Valturio (c/c n. 3061-110021620).
In particolare, risulta come nelle annualità dal 2012 al 2017 siano stati effettuati i seguenti prelievi: - Euro 5.900,00 nel 2012 (vedi doc.ti 5 e 5a fascicolo monitorio); - Euro 4.000.00 nel 2013 (vedi doc.ti 6 e 6a fascicolo monitorio); - Euro 13.600,00 nel 2014 (vedi doc.ti 7 e 7a fascicolo monitorio); - Euro 35.000,00 nel 2015 (di cui euro 7.500,00 versati sul c/c vedi doc.ti 8 e 8a fascicolo monitorio e doc. n. 1 allegato all'atto CP_2
introduttivo); - Euro 41.000,00 nel 2016 (di cui euro 8.000,00 versati sul c/c vedi doc.ti 9 e 9a fascicolo monitorio e doc. n. 1 allegato CP_2
all'atto introduttivo); - Euro 8.000,00 nel 2017 (vedi doc.ti 10 e 10a fascicolo monitorio).
Correttamente il Tribunale ha ritenuto provato che i prelievi oggetto di contestazione siano stati effettuati da respingendo la Parte_1
censura dell'opponente relativa all'assenza di prova circa il soggetto che ha materialmente effettuato i prelievi, sollevata in modo del tutto generico e pag. 5/9 non coltivata né reiterata nel corso del giudizio, avendo anzi l'attore assunto una difesa in contrasto con tale affermazione, fornendo prova
(parziale) di aver corrisposto al fratello le somme riferibili a una parte dei prelievi contestati mediante versamento sul conto e, quanto ai CP_2
restanti prelievi, dichiarando di averli effettuati per ragioni fiscali su espressa richiesta del fratello e di aver consegnato a quest'ultimo le relative somme in contanti. Inoltre, parte opponente non ha contestato la validità delle distinte di prelievo prodotte in giudizio dall'opposto, né ha disconosciuto la firma riportata sui documenti.
Il Tribunale ha rilevato, inoltre, che parte opposta ha fornito idonea prova in ordine ad esistenza e consistenza dei prelievi per cui è causa, producendo le singole distinte delle operazioni di prelievo, mentre, con riguardo al quantum, risultano per tabulas prelievi in contanti effettuati dall'opponente per un importo complessivo di € 107.500,00 e, quanto ai prelievi contestati, in considerazione delle ricevute di versamento prodotte dall'opponente,
l'importo di condanna è stato correttamente ridotto ad € 92.000,00 con revoca del decreto ingiuntivo.
Come rilevato dal Tribunale, a prescindere dalla prova dell'esistenza di un accordo tra le parti idoneo a giustificare i cospicui prelievi in contanti effettuati a far data dal 5.12.2012 (progressivamente crescenti nel quantum)
e fino alla chiusura del conto avvenuta il 18.9.2018, non vi è tuttavia prova che le relative somme siano state successivamente immesse nella disponibilità del titolare.
Le prove orali articolate da in primo grado e nuovamente Parte_1
richieste in questo grado, sia per l'interrogatorio formale sia per la prova testimoniale, legittimamente non ammesse dal primo giudice, risultano pag. 6/9 assolutamente generiche e non in grado di dimostrare che i singoli prelievi oggetto di causa siano stati rimessi nelle mani del fratello.
Nessuna prova certa sussiste sul fatto che tutte le somme prelevate da
(che sostanzialmente non contesta di aver proceduto ai Parte_1
prelievi) siano state riconsegnate all'intestatario del conto.
Anche i documenti prodotti in primo grado (messaggi inviati da CP_1
alle sue nipoti) non hanno alcun riferimento certo temporale e
[...]
sostanziale utile per confermare che le singole somme prelevate siano state effettivamente consegnate al titolare. (Messaggio 5.8.2015: “digli al babbo che mi versi al mio cc 1.000 dopo alex cancelli questo messaggio ok”– doc.
4 fascicolo di parte opponente- Messaggio del 31.05.2017: “Ciao Tes_1
digli al babbo se va a s.marino a prelevare i miei soldi (doc. 5 fascicolo di parte opponente, Messaggio del 31.05.2017 (pag. 1 del doc. 10 di parte opponente): “ciao roby dirli al babbo che” al quale la nipote risponde:
“che??? Ti servono i soldi?” ed il risponde di sì. Controparte_1
Messaggio del 30.10.2018 alla figlia del , Parte_1 Parte_2
Nel messaggio lo zio scrive: ciao RO, digli al babbo che i miei soldi di s. marino quanti erano, soltanto 2.574,00!! O avevo 13.000 -doc. 3 fascicolo di parte opponente).
Né può rilevare di per sé il fatto che i prelievi maggiori siano stati effettuati dopo il 2016, in conseguenza dell'entrata in vigore di una normativa che facilitava il rientro dei capitali (emergendo invece dalla documentazione prodotta che solo una parte delle somme presenti sul c/c estero sono state trasferite sul c/c italiano tramite l'esecuzione di ordini di bonifico con causale “trasferimento fondi”) o il fatto che parte delle somme sarebbero state utilizzate per pagare il salario della badante assunta “in nero”, sempre pag. 7/9 in mancanza di qualsiasi riferimento certo in grado di collegare prelievi e somme in ipotesi versate.
Per tutti tali motivi l'appello proposto va rigettato con condanna dell'appellante alle spese del grado come in dispositivo per la soccombenza ai valori minimi per l'effettiva complessità della fattispecie.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di costituito, Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 220/2023, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.997,00 , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1 bis del
DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 11.4.2025
pag. 8/9 Il Consigliere relatore
Annarita Donofrio
pag. 9/9
Il Presidente
Giuseppe De Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 635/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. TORNANI TANIA con domicilio eletto in VIA SICILIA, 2
47923 RIMINI appellante e
(C.F. , assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. MARTINELLI MICHELE con domicilio eletto in VIA
MOLINI 1 47921 RIMINI appellato RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione dinanzi al Tribunale di Rimini al decreto ingiuntivo n.
511/2019 emesso su ricorso di per il pagamento della Controparte_1
somma di € 107.500,00, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione delle somme indebitamente prelevate in violazione della delega ad operare sul c/c intestato a Controparte_1
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con sentenza n. 220/2023 pubblicata il 10.03.2023, il Tribunale di Rimini accoglieva parzialmente l'opposizione di revocava il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto e condannava parte opponente al pagamento in favore di della somma di € 92.000,00 oltre interessi e Controparte_1
spese.
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello senza Parte_1
formulazione di specifici motivi, chiedendo, previa rimessione della causa in istruttoria e ammissione della prova per interpello e della prova per testi, che fosse accertato e dichiarata la non debenza di alcuna somma in favore del fratello Controparte_1
In primo luogo, deduceva violazione dell'art 115, co. 1, c.p.c. per aver il
Giudice omesso di valutare tutte le prove fornite dall'opponente sul rapporto di mandato tra le parti e, segnatamente, i documenti da n. 3 a n. 10 del fascicolo di parte opponente;
la valenza confessoria del documento n. 3 da cui si poteva evincere che aveva sotto controllo tutte Controparte_1
le movimentazioni del c/c; le prove testimoniali non ammesse dal pag. 2/9 Tribunale, idonee, invece, a confermare l'esistenza del mandato;
l'interrogatorio formale del convenuto, pure non ammesso.
Contestava, altresì, al primo Giudice l'aver trascurato di valorizzare la reiterazione nel tempo delle richieste di prelievo da parte di CP_1
che consentiva di presupporre che vi fosse contestuale
[...]
accettazione e ratifica dell'operato del mandatario, atteso che la richiesta successiva di disposizione sul conto non poteva che rappresentare approvazione implicita dell'operato precedente.
Censurava poi la mancata valutazione dei documenti e il rigetto dei capitoli di prova per testi con riferimento al compenso versato alla collaboratrice domestica, essendo stata la stessa, dal 2006 al 2017, retribuita in contanti.
Ancora, l'appellante contestava l'omessa valorizzazione delle tempistiche e delle modalità dei prelievi in contanti prima dell'entrata in vigore della
“Voluntary Disclosure” (d.l. 193/2016 del 22.10.2016, conv. in L.
01.12.2016) e mediante bonifico successivamente alla sua entrata in vigore.
Censurava, al riguardo, la deduzione circa l'assenza di prova della richiesta di di “svuotamento” del conto estero a partire dal 2016, Controparte_1
posto che per tutto il 2016 le somme giacenti su tale conto dovevano rimanere occultate al fisco italiano, tanto che il trasferimento di fondi a mezzo bonifico era iniziato dal 27.10.2016, come peraltro risultava documentalmente.
Ribadiva dunque che, attesa la difficoltà di fornire prova documentale di ogni singola consegna in contanti di denaro, posto che il rapporto di fratellanza esistente tra le parti giustificava la circostanza per cui il delegato non avesse richiesto al delegante le ricevute, il Tribunale avrebbe dovuto valutare complessivamente tutti gli elementi forniti da parte opponente al pag. 3/9 fine di verificarne la gravità, precisione e concordanza quanto alla formazione di una valida prova presuntiva.
Deduceva infine la mala fede dell'ingiungente, che aveva inizialmente richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo anche per le somme versate sul c/c CP_2
3.- Si costituiva in giudizio chiedendo, preliminarmente, Controparte_1
dichiararsi l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e opponendosi alla richiesta di rimessione della causa in istruttoria;
nel merito, chiedeva la conferma della sentenza del Tribunale di Rimini.
L'appellato deduceva che l'esistenza della delega ad operare sul conto corrente a lui conferita dal fratello era circostanza pacifica e mai contestata;
le prove orali richieste dall'opponente, per la loro genericità e l'assenza di specifica indicazione dei prelievi cui si riferivano, erano inidonee a fornire prova della consegna in contanti del denaro;
le prove documentali cui l'appellante faceva riferimento e che il Tribunale avrebbe ignorato non erano altro che irrilevanti messaggi via Facebook di contenuto generico;
correttamente il primo Giudice aveva rigettato l'istanza di interrogatorio formale del convenuto, in quanto impossibilitato fisicamente e non potendo comunque la sua audizione condurre ad una diversa conclusione;
anche la questione delle modalità di prelievo prima e dopo l'entrata in vigore della c.d. “Voluntary Disclosure” era rimasto privo di riscontri documentali e comunque irrilevante, emergendo anzi documentalmente che solo una parte delle somme presenti sul c/c estero è stata trasferita su quello italiano tramite ordini di bonifico.
4.- L'appellante non ha formulato specifici motivi di appello e sulle doglianze mosse si rileva quanto segue.
pag. 4/9 E' incontestato che (odierno appellato) è affetto da Controparte_1
grave disabilità e necessita per questo di assistenza continua.
I genitori delle parti in causa, oggi deceduti, avevano costituito per il figlio invalido un tesoretto presso la Cassa di Risparmio di San Marino con denari provenienti dalla propria attività alberghiera, e al fratello Pt_1
era stata conferita delega ad operare stante le difficoltà a muoversi di
[...]
CP_1
Secondo impostazione dell'appellante, trattandosi di somme non dichiarate al fisco, le stesse venivano prelevate in contanti e, successivamente, in parte venivano consegnate direttamente all'odierno ingiungente ed in parte venivano depositate su c/c italiano acceso presso Unicredit SpA Filiale di
Viale Valturio (c/c n. 3061-110021620).
In particolare, risulta come nelle annualità dal 2012 al 2017 siano stati effettuati i seguenti prelievi: - Euro 5.900,00 nel 2012 (vedi doc.ti 5 e 5a fascicolo monitorio); - Euro 4.000.00 nel 2013 (vedi doc.ti 6 e 6a fascicolo monitorio); - Euro 13.600,00 nel 2014 (vedi doc.ti 7 e 7a fascicolo monitorio); - Euro 35.000,00 nel 2015 (di cui euro 7.500,00 versati sul c/c vedi doc.ti 8 e 8a fascicolo monitorio e doc. n. 1 allegato all'atto CP_2
introduttivo); - Euro 41.000,00 nel 2016 (di cui euro 8.000,00 versati sul c/c vedi doc.ti 9 e 9a fascicolo monitorio e doc. n. 1 allegato CP_2
all'atto introduttivo); - Euro 8.000,00 nel 2017 (vedi doc.ti 10 e 10a fascicolo monitorio).
Correttamente il Tribunale ha ritenuto provato che i prelievi oggetto di contestazione siano stati effettuati da respingendo la Parte_1
censura dell'opponente relativa all'assenza di prova circa il soggetto che ha materialmente effettuato i prelievi, sollevata in modo del tutto generico e pag. 5/9 non coltivata né reiterata nel corso del giudizio, avendo anzi l'attore assunto una difesa in contrasto con tale affermazione, fornendo prova
(parziale) di aver corrisposto al fratello le somme riferibili a una parte dei prelievi contestati mediante versamento sul conto e, quanto ai CP_2
restanti prelievi, dichiarando di averli effettuati per ragioni fiscali su espressa richiesta del fratello e di aver consegnato a quest'ultimo le relative somme in contanti. Inoltre, parte opponente non ha contestato la validità delle distinte di prelievo prodotte in giudizio dall'opposto, né ha disconosciuto la firma riportata sui documenti.
Il Tribunale ha rilevato, inoltre, che parte opposta ha fornito idonea prova in ordine ad esistenza e consistenza dei prelievi per cui è causa, producendo le singole distinte delle operazioni di prelievo, mentre, con riguardo al quantum, risultano per tabulas prelievi in contanti effettuati dall'opponente per un importo complessivo di € 107.500,00 e, quanto ai prelievi contestati, in considerazione delle ricevute di versamento prodotte dall'opponente,
l'importo di condanna è stato correttamente ridotto ad € 92.000,00 con revoca del decreto ingiuntivo.
Come rilevato dal Tribunale, a prescindere dalla prova dell'esistenza di un accordo tra le parti idoneo a giustificare i cospicui prelievi in contanti effettuati a far data dal 5.12.2012 (progressivamente crescenti nel quantum)
e fino alla chiusura del conto avvenuta il 18.9.2018, non vi è tuttavia prova che le relative somme siano state successivamente immesse nella disponibilità del titolare.
Le prove orali articolate da in primo grado e nuovamente Parte_1
richieste in questo grado, sia per l'interrogatorio formale sia per la prova testimoniale, legittimamente non ammesse dal primo giudice, risultano pag. 6/9 assolutamente generiche e non in grado di dimostrare che i singoli prelievi oggetto di causa siano stati rimessi nelle mani del fratello.
Nessuna prova certa sussiste sul fatto che tutte le somme prelevate da
(che sostanzialmente non contesta di aver proceduto ai Parte_1
prelievi) siano state riconsegnate all'intestatario del conto.
Anche i documenti prodotti in primo grado (messaggi inviati da CP_1
alle sue nipoti) non hanno alcun riferimento certo temporale e
[...]
sostanziale utile per confermare che le singole somme prelevate siano state effettivamente consegnate al titolare. (Messaggio 5.8.2015: “digli al babbo che mi versi al mio cc 1.000 dopo alex cancelli questo messaggio ok”– doc.
4 fascicolo di parte opponente- Messaggio del 31.05.2017: “Ciao Tes_1
digli al babbo se va a s.marino a prelevare i miei soldi (doc. 5 fascicolo di parte opponente, Messaggio del 31.05.2017 (pag. 1 del doc. 10 di parte opponente): “ciao roby dirli al babbo che” al quale la nipote risponde:
“che??? Ti servono i soldi?” ed il risponde di sì. Controparte_1
Messaggio del 30.10.2018 alla figlia del , Parte_1 Parte_2
Nel messaggio lo zio scrive: ciao RO, digli al babbo che i miei soldi di s. marino quanti erano, soltanto 2.574,00!! O avevo 13.000 -doc. 3 fascicolo di parte opponente).
Né può rilevare di per sé il fatto che i prelievi maggiori siano stati effettuati dopo il 2016, in conseguenza dell'entrata in vigore di una normativa che facilitava il rientro dei capitali (emergendo invece dalla documentazione prodotta che solo una parte delle somme presenti sul c/c estero sono state trasferite sul c/c italiano tramite l'esecuzione di ordini di bonifico con causale “trasferimento fondi”) o il fatto che parte delle somme sarebbero state utilizzate per pagare il salario della badante assunta “in nero”, sempre pag. 7/9 in mancanza di qualsiasi riferimento certo in grado di collegare prelievi e somme in ipotesi versate.
Per tutti tali motivi l'appello proposto va rigettato con condanna dell'appellante alle spese del grado come in dispositivo per la soccombenza ai valori minimi per l'effettiva complessità della fattispecie.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di costituito, Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 220/2023, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.997,00 , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1 bis del
DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 11.4.2025
pag. 8/9 Il Consigliere relatore
Annarita Donofrio
pag. 9/9
Il Presidente
Giuseppe De Rosa