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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/12/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3162/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
IA EU UP Presidente
MA PA Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. ), con l'Avv. FABIO Parte_1 C.F._1
MONZA,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), residente anagraficamente Controparte_1 C.F._2
in Fagnano Olona, Via Mercadante 12,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data richiamando la memoria depositata in data 26.11.2025 ai sensi dell'art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c. rinunciando alla domanda di addebito della separazione alla resistente.
Per il ricorrente:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e , relativamente Parte_1 Controparte_1
al matrimonio celebrato con rito civile in Rescaldina, il 04.09.2021, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rescaldina, anno 2021, n. 17, parte 2, serie C, […] autorizzando le Parti a vivere separatamente in mutuo e reciproco rispetto;
In ogni caso e sempre: con vittoria di spese e compensi Avvocato, oltre alle spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 04/09/2021. Dall'unione coniugale non sono nati figli. La convivenza coniugale è cessata ante causam nel mese di maggio allorquando la resistente, dopo avere dichiarato di avere intrattenuto relazioni extraconiugali, si allontanava dalla casa coniugale senza farvi ritorno.
È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cessata di fatto ante causam).
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili (avendo il ricorrente rinunciato a parte delle domande inammissibili formulate e non avendo la resistente manifestato interesse alla presente pronuncia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
DICHIARA non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
17/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA PA IA EU UP
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3162/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
IA EU UP Presidente
MA PA Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. ), con l'Avv. FABIO Parte_1 C.F._1
MONZA,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), residente anagraficamente Controparte_1 C.F._2
in Fagnano Olona, Via Mercadante 12,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data richiamando la memoria depositata in data 26.11.2025 ai sensi dell'art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c. rinunciando alla domanda di addebito della separazione alla resistente.
Per il ricorrente:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e , relativamente Parte_1 Controparte_1
al matrimonio celebrato con rito civile in Rescaldina, il 04.09.2021, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rescaldina, anno 2021, n. 17, parte 2, serie C, […] autorizzando le Parti a vivere separatamente in mutuo e reciproco rispetto;
In ogni caso e sempre: con vittoria di spese e compensi Avvocato, oltre alle spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 04/09/2021. Dall'unione coniugale non sono nati figli. La convivenza coniugale è cessata ante causam nel mese di maggio allorquando la resistente, dopo avere dichiarato di avere intrattenuto relazioni extraconiugali, si allontanava dalla casa coniugale senza farvi ritorno.
È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cessata di fatto ante causam).
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili (avendo il ricorrente rinunciato a parte delle domande inammissibili formulate e non avendo la resistente manifestato interesse alla presente pronuncia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
DICHIARA non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
17/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA PA IA EU UP
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