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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/05/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1298/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al rg. n. 1298/2024, posta in deliberazione all'udienza del 21 maggio 2025. tra:
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in elettivamente domiciliata in Terni, Piazza dei Carrara n. 10, presso lo studio dell'avvocato Fabio Lancia, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-opponente
E
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Terni, in Terni, in via Botticelli n. 21 presso lo studio dell'avvocato Angelica Libretti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14 dicembre 2024, e ritualmente notificato, la società Mida srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
250/2024, emesso dal tribunale di Terni in data 4 novembre 2024, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore di la Controparte_1 somma di € 2490,87, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo (all.to 1 al ricorso per decreto ingiuntivo).
A fondamento del ricorso deduceva che a ragione Controparte_1 del rapporto di lavoro intercorso con la Mida Srl, per la quale ha prestato servizio ino al licenziamento con preavviso del 3 agosto
2024, ha dedotto di avanzare un credito non riscosso di € 389,38 per mensilità di agosto 2024, € 1.561,29 per trattamento di fine rapporto e
€ 540,20 per rimborso Irpef risultante dalla busta paga di agosto 2024.
Deduceva di aver puntualmente versato la quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore, che perciò andava scomputata dall'importo lordo, così come vanno scomputati dall'importo lordo sia della retribuzione che del t.f.r. gli importi delle ritenute alla fonte del sostituto d'imposta, dal momento che la Mida Srl ha anche provveduto ai corrispondenti versamenti al fisco e che l'importo del bonifico riscosso era di trecento euro non di duecento euro come asserito dall'opposto (cfr. all. 6 al ricorso). Concludeva, pertanto, chiedendo “In via preliminare: — autorizzare il ricorrente a chiamare in causa i terzi sopra meglio emarginati: Nel merito: — accertare l'avvenuto tempestivo versamento della quota di contribuzione previdenziale gra1vante sul prestatore di lavoro da Controparte_1 parte del datore di lavoro Mida Srl nonché l'avvenuto tempestivo versamento alla stessa facente carico in qualità di sostituto d'imposta in ordine all'acconto dell'imposta sul reddito del lavoratore CP_1
e per l'effetto di1chiarare dovuti gli emolumenti per
[...] retribuzione e trattamento di fine rapporto al netto di tali oneri;
— accertare il pagamento del 6 agosto 2024 in misura di euro trecento;
— rigettare la domanda avversaria.”.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso di cui eccepiva l'infondatezza e la pretestuosità e chiedeva la condanna e art. 96 cpc.
La causa, di natura documentale, sul deposito di note autorizzate viene decisa con sentenza contestuale. L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui parte opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è attore in senso sostanziale si osserva che, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza del rapporto di lavoro, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dal datore
(opponente) nei cui confronti è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto (opponente), sia quelli in ordine ai quali il convenuto medesimo (opponente) nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n.
761/2002).
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Come noto ai sensi della legge n. 4/1953, il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare al dipendente, nel momento in cui viene pagata la retribuzione, un prospetto paga. Si tratta di documento compilato dal datore di lavoro che ha la funzione di consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato. Trattandosi di documentazione proveniente dal datore di lavoro, deve ritenersi che, nei confronti di quest'ultimo, la busta paga abbia un valore di confessione di quanto dovuto al lavoratore a titolo di retribuzione per l'attività lavorativa svolta nella mensilità indicata dal documento, potendo, viceversa, il lavoratore fornire la prova di non aver effettivamente ricevuto le somme indicate nella busta paga. Da tali considerazioni deriva che, certamente, la busta paga in sé costituisce idonea prova scritta del credito retributivo vantato dal lavoratore sicché, sotto tale profilo, è evidentemente legittimo il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei dati da questa emergenti.
Parte opponente non contesta la debenza delle somme ingiunte, ma lamenta le difficoltà economiche incontrate a causa della pandemia nel rispettare gli accordi presi.
Alla luce delle suesposte considerazioni l'opposizione andrà dunque rigettata, il decreto ingiuntivo confermato.
stato correttamente determinato al lordo delle ritenute previdenziali anziché al netto delle tassazioni e delle trattenute di legge.
Va e chiarito che la quantificazione al lordo delle somme operata da questo tribunale in sede di emissione del decreto ingiuntivo opposto, è senz'altro corretta. Infatti, con riferimento alla determinazione dei crediti di lavoro è principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità - condiviso da questo giudice - che “L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n.
218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (Cass. 18584/2008).
Parte opponente ha chiesto al condanna del ricorrente al pagamento della somma pari ad euro € 2.390,87, di cui € 1.561,29 a titolo di TFR, atteso che effettivamente il bonifico effettuato dall'opponente era pari a 300,00 euro e non come indicato dall' a 200,00 euro. CP_1 Deve rigettarsi la domanda, formulata da entrambe le parti, di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per lite temeraria.
L'art.96 c.p.c. consente la condanna al pagamento in favore di controparte di una somma determinata in via equitativa solo previo accertamento della condotta di parte attrice.
In particolare, la condanna può essere pronunciata qualora la parte
(attrice nel caso de quo) abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, circostanza non provata nella fattispecie al vaglio alquanto complessa;
inoltre ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato dal giudice a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. civ., sez. II, 1-12-1995, n. 12422), non potendo l'organo decidente di irrogare la condanna sulla base del mero fatto della soccombenza senza alcuna ragionevole giustificazione.
Infatti, la liquidazione del danno da responsabilità processuale a norma dell'art.96 c.p.c. (la quale configura una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale) postula pur sempre la prova incombente (secondo i principi generali relativi alla ripartizione dell'onere probatorio) sulla parte che abbia richiesto il risarcimento sia dell'an che del quantum o, almeno, la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa (Cass. civ., sez. II, 15-2-2007, n. 3388; conf. Cass. civ., 13395/2007, 9080/2013).
In assenza di prova sull'an e sul quantum del danno la domanda risarcitoria della resistente formulata ai sensi dell'art.96 c.p.c. non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il tribunale di
Terni definitivamente pronunciando sul ricorso avanzato nel procedimento RG 1299/2024, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 2.390,87 (di cui €
1.561,29 a titolo di TFR) , oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2) rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
3)condanna parte opponente, al pagamento in favore di
[...] delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.200,00 CP_1 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, oltre le spese della fase monitoria già liquidate con l'ingiunzione di pagamento, da distrarsi in favore dell'avvocato
Angelica Libretti, dichiaratasi antistataria.
Terni, 21 maggio 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al rg. n. 1298/2024, posta in deliberazione all'udienza del 21 maggio 2025. tra:
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in elettivamente domiciliata in Terni, Piazza dei Carrara n. 10, presso lo studio dell'avvocato Fabio Lancia, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-opponente
E
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Terni, in Terni, in via Botticelli n. 21 presso lo studio dell'avvocato Angelica Libretti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14 dicembre 2024, e ritualmente notificato, la società Mida srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
250/2024, emesso dal tribunale di Terni in data 4 novembre 2024, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore di la Controparte_1 somma di € 2490,87, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo (all.to 1 al ricorso per decreto ingiuntivo).
A fondamento del ricorso deduceva che a ragione Controparte_1 del rapporto di lavoro intercorso con la Mida Srl, per la quale ha prestato servizio ino al licenziamento con preavviso del 3 agosto
2024, ha dedotto di avanzare un credito non riscosso di € 389,38 per mensilità di agosto 2024, € 1.561,29 per trattamento di fine rapporto e
€ 540,20 per rimborso Irpef risultante dalla busta paga di agosto 2024.
Deduceva di aver puntualmente versato la quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore, che perciò andava scomputata dall'importo lordo, così come vanno scomputati dall'importo lordo sia della retribuzione che del t.f.r. gli importi delle ritenute alla fonte del sostituto d'imposta, dal momento che la Mida Srl ha anche provveduto ai corrispondenti versamenti al fisco e che l'importo del bonifico riscosso era di trecento euro non di duecento euro come asserito dall'opposto (cfr. all. 6 al ricorso). Concludeva, pertanto, chiedendo “In via preliminare: — autorizzare il ricorrente a chiamare in causa i terzi sopra meglio emarginati: Nel merito: — accertare l'avvenuto tempestivo versamento della quota di contribuzione previdenziale gra1vante sul prestatore di lavoro da Controparte_1 parte del datore di lavoro Mida Srl nonché l'avvenuto tempestivo versamento alla stessa facente carico in qualità di sostituto d'imposta in ordine all'acconto dell'imposta sul reddito del lavoratore CP_1
e per l'effetto di1chiarare dovuti gli emolumenti per
[...] retribuzione e trattamento di fine rapporto al netto di tali oneri;
— accertare il pagamento del 6 agosto 2024 in misura di euro trecento;
— rigettare la domanda avversaria.”.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso di cui eccepiva l'infondatezza e la pretestuosità e chiedeva la condanna e art. 96 cpc.
La causa, di natura documentale, sul deposito di note autorizzate viene decisa con sentenza contestuale. L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui parte opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è attore in senso sostanziale si osserva che, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza del rapporto di lavoro, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dal datore
(opponente) nei cui confronti è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto (opponente), sia quelli in ordine ai quali il convenuto medesimo (opponente) nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n.
761/2002).
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Come noto ai sensi della legge n. 4/1953, il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare al dipendente, nel momento in cui viene pagata la retribuzione, un prospetto paga. Si tratta di documento compilato dal datore di lavoro che ha la funzione di consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato. Trattandosi di documentazione proveniente dal datore di lavoro, deve ritenersi che, nei confronti di quest'ultimo, la busta paga abbia un valore di confessione di quanto dovuto al lavoratore a titolo di retribuzione per l'attività lavorativa svolta nella mensilità indicata dal documento, potendo, viceversa, il lavoratore fornire la prova di non aver effettivamente ricevuto le somme indicate nella busta paga. Da tali considerazioni deriva che, certamente, la busta paga in sé costituisce idonea prova scritta del credito retributivo vantato dal lavoratore sicché, sotto tale profilo, è evidentemente legittimo il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei dati da questa emergenti.
Parte opponente non contesta la debenza delle somme ingiunte, ma lamenta le difficoltà economiche incontrate a causa della pandemia nel rispettare gli accordi presi.
Alla luce delle suesposte considerazioni l'opposizione andrà dunque rigettata, il decreto ingiuntivo confermato.
stato correttamente determinato al lordo delle ritenute previdenziali anziché al netto delle tassazioni e delle trattenute di legge.
Va e chiarito che la quantificazione al lordo delle somme operata da questo tribunale in sede di emissione del decreto ingiuntivo opposto, è senz'altro corretta. Infatti, con riferimento alla determinazione dei crediti di lavoro è principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità - condiviso da questo giudice - che “L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n.
218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (Cass. 18584/2008).
Parte opponente ha chiesto al condanna del ricorrente al pagamento della somma pari ad euro € 2.390,87, di cui € 1.561,29 a titolo di TFR, atteso che effettivamente il bonifico effettuato dall'opponente era pari a 300,00 euro e non come indicato dall' a 200,00 euro. CP_1 Deve rigettarsi la domanda, formulata da entrambe le parti, di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per lite temeraria.
L'art.96 c.p.c. consente la condanna al pagamento in favore di controparte di una somma determinata in via equitativa solo previo accertamento della condotta di parte attrice.
In particolare, la condanna può essere pronunciata qualora la parte
(attrice nel caso de quo) abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, circostanza non provata nella fattispecie al vaglio alquanto complessa;
inoltre ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato dal giudice a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. civ., sez. II, 1-12-1995, n. 12422), non potendo l'organo decidente di irrogare la condanna sulla base del mero fatto della soccombenza senza alcuna ragionevole giustificazione.
Infatti, la liquidazione del danno da responsabilità processuale a norma dell'art.96 c.p.c. (la quale configura una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale) postula pur sempre la prova incombente (secondo i principi generali relativi alla ripartizione dell'onere probatorio) sulla parte che abbia richiesto il risarcimento sia dell'an che del quantum o, almeno, la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa (Cass. civ., sez. II, 15-2-2007, n. 3388; conf. Cass. civ., 13395/2007, 9080/2013).
In assenza di prova sull'an e sul quantum del danno la domanda risarcitoria della resistente formulata ai sensi dell'art.96 c.p.c. non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il tribunale di
Terni definitivamente pronunciando sul ricorso avanzato nel procedimento RG 1299/2024, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 2.390,87 (di cui €
1.561,29 a titolo di TFR) , oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2) rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
3)condanna parte opponente, al pagamento in favore di
[...] delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.200,00 CP_1 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, oltre le spese della fase monitoria già liquidate con l'ingiunzione di pagamento, da distrarsi in favore dell'avvocato
Angelica Libretti, dichiaratasi antistataria.
Terni, 21 maggio 2025
Il giudice
Michela Francorsi